Articolo 13 della Legge 23 marzo 1983, n. 78
Articolo 12Articolo 14
Versione
12 aprile 1983
Art. 13. Indennita' supplementari per pronto intervento aereo, per piloti collaudatori-sperimentatori, per piloti istruttori di volo o di specialita' e compensi di collaudo

Agli ufficiali e sottufficiali dei ruoli naviganti dell'Aeronautica e agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito e della Marina in possesso di brevetto militare di pilota, in servizio come piloti di linea presso i gruppi, le squadriglie e gli altri reparti di volo mantenuti in stato costante di pronto intervento, che siano in possesso di specifica qualifica per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo e in qualsiasi condizione meteorologica, spetta l'indennita' supplementare nelle misure mensili risultanti dall'annessa tabella V.
L'indennita' prevista per i piloti dei reparti da caccia spetta agli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, impiegati a bordo di aviogetti supersonici biposto da combattimento con funzioni di operatore di sistema, in possesso di apposita qualifica e nelle condizioni di impiego sopra indicate.
Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo, in possesso di apposite qualifiche e nelle condizioni di impiego indicate al primo comma, spetta l'indennita' supplementare nella misura mensile risultante dall'annessa tabella V. Nelle predette condizioni di impiego, la stessa indennita' spetta agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono, con carattere di continuita', effettive mansioni di sperimentatore in volo.
Agli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina assegnati a reparti sperimentali di volo, che vi svolgono con carattere di continuita' effettive mansioni di pilota collaudatore-sperimentatore, spetta l'indennita' supplementare nella misura mensile risultante dalla annessa tabella V.
Agli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina nominati con decreto ministeriale istruttori di volo o di specialita' e' dovuta, nei periodi di effettivo esercizio delle funzioni di istruttore di volo o di specialita', l'indennita' supplementare nella misura mensile risultante dalla annessa tabella V.
Le indennita' supplementari indicate nei precedenti commi non sono cumulabili tra loro.
Al personale militare dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, in caso di collaudo in volo di aeromobili di produzione o che abbiano subito grandi riparazioni, revisioni generali o lavori di trasformazione quando il collaudo non sia stato effettuato dalla stessa ditta o ente che ha eseguito i lavori, e' corrisposto un compenso, per ogni collaudo, cumulabile con le indennita' previste dalla presente legge, in misura pari al 12 per cento della misura mensile dell'indennita' d'impiego operativo stabilita per la fascia I di cui all'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della tabella stessa.
Il compenso di cui al comma precedente non puo' superare mensilmente, per ciascun dipendente militare, la somma corrispondente a tre collaudi.
Entrata in vigore il 12 aprile 1983
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