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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/04/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 957/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 957 /2022 R.G., promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIA UNIONE
SOVIETICA N. 6/C, presso lo studio dell'avv. CRO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore
Contro
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed CP_1 C.F._2
ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIA NECROPOLI
GROTTICELE N. 16/A SC.D, presso lo studio dell'avv. PICCIONE SALVATORE, che la rappresenta e difende per procura in atti;
- convenuta con l'intervento del pubblico ministero (visto del 23.10.2023);
pagina 1 di 5 rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza dell'8.4.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 22.2.2022 , premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con in data 8.10.1994, dal quale nasceva la FI CP_1 Per_1
l'8.8.1998, e di essersi separato dalla moglie con sentenza non definitiva sullo status n.
416/2021 emessa da questo Tribunale in data 4.3.2021 (passata in giudicato, v. documenti in atti) chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con addebito a carico della moglie, nonché la previsione dell'obbligo in suo capo di versare alla la somma complessiva di euro 400,00 mensili di cui euro 200,00 per il mantenimento CP_1
della stessa ed euro 200,00 per il mantenimento della FI, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per quest'ultima.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata in data 17.5.2022 si costituiva in giudizio , contestando, preliminarmente, la domanda di addebito del CP_1
divorzio, chiedendone la dichiarazione di inammissibilità; nel merito, pur non opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava la rappresentazione dei fatti operata dal marito e chiedeva, in via riconvenzionale, la previsione dell'obbligo a carico del di corrisponderle mensilmente la somma di Pt_1 euro 500,00 a titolo di assegno divorzile per sé e l'ulteriore somma di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento della FI, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Domandava, infine, l'assegnazione della casa coniugale a sé, in ragione della convivenza con la FI maggiorenne non economicamente indipendente.
All'udienza del 23.5.2022, i coniugi comparivano innanzi al Presidente che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, confermava le condizioni stabilite in sede separativa, nominava il Giudice istruttore e fissava l'udienza del 24.11.2022 per la comparizione delle parti e la trattazione della causa.
Con il deposito degli scritti integrativi, entrambe le parti insistevano nelle domande originarie.
pagina 2 di 5 Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 13.2.2024 parte ricorrente domandava la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status.
Con provvedimento del 14.6.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti per la pronuncia non definitiva, senza i termini di legge.
Con sentenza non definitiva n. 1511/2024, pubblicata in data 21.6.2024 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle altre domande.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del 13.3.2025 queste ultime rappresentavano di aver raggiunto un accordo per la definizione bonaria della lite e alla successiva udienza dell'8.4.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., chiedevano la ratifica delle seguenti condizioni:
1) il signor a titolo di contributo per il mantenimento della FI , Pt_1 Per_1
maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, sì obbliga a versare, mensilmente, alla NO , l'importo di € 342,90, oltre al 50% delle spese CP_1 straordinarie sostenute nell'interesse di quest'ultima da individuarsi e regolarsi in base alle linee guida adottate dal Tribunale di Siracusa;
2) le parti convengono che, a titolo di risarcimento danni per l'addebito al signor Pt_1
della separazione personale pronunziato dal Tribunale di Siracusa con sentenza n. 3/2024 del 3/01/2024, il signor-Farale verserà alla NO il complessivo importo di € CP_1
3.000,00 in rate mensili di € 200,00, a partire dal prossimo 5/05/2025;
3) la NO dichiara di rinunziare all'assegno divorzile essendo divenuta CP_1
economicamente indipendente e, quindi, non ricorrendo i presupposti di legge per il percepimento di esso, dichiarando, altresì, che con il pagamento dell'importo di € 3.000,00 non ha più nulla a pretendere, per sé, dal signor né a titolo di assegno divorzile né Pt_1
a qualunque altro titolo per nessun motivo, ragione o causale;
pagina 3 di 5 4) le parti si concedono sin d'ora il consenso reciproco per il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio e del passaporto sia per ragioni di lavoro sia di turismo;
5) le spese e compensi del giudizio rimangono integralmente compensate tra le parti.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva all'accoglimento delle domande congiunte (visto del
23.10.2023).
Le domande oggetto del giudizio
Essendo stata già pronunciata la sentenza non definitiva sullo status, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle sole questioni economiche e, in particolare, sul mantenimento della FI maggiorenne e sull'assegno divorzile.
La domanda di addebito
Quanto alla domanda di addebito proposta dal sig. deve ritenersi rinunciata in Pt_1
quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, avuto anche riguardo all'accordo complessivamente raggiunto dalle parti (Cassazione civile sez. I, 03/12/2019,
n.31571).
Le statuizioni economiche
Ritiene il Collegio che l'accordo complessivamente raggiunto dalle parti sulle questioni economiche deve ritenersi rispondente all'interesse della prole, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, nonché adeguato e proporzionato alla situazione economico reddituale dei genitori, così come valutata dagli stessi, per cui può essere recepito dal Tribunale.
Il Tribunale ritiene, altresì, che l'accordo raggiunto dalle parti contiene una dettagliata regolamentazione dei rapporti personali ed economici e che può pertanto essere recepito anche nella parte in cui prevede l'assegno divorzile in favore della sig.ra . CP_1
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Le spese di lite
pagina 4 di 5 Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto e il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, vista la sentenza n.
1511/2024, pubblicata in data 21.6.2024, con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SIRACUSA l'8.10.1994, tra Parte_1
e , disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, CP_1
deduzione, istanza anche istruttoria, provvede in conformità all'accordo sopra riportato e da intendersi qui integralmente riportato.
Compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 10/04/2025.
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 957 /2022 R.G., promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIA UNIONE
SOVIETICA N. 6/C, presso lo studio dell'avv. CRO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore
Contro
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed CP_1 C.F._2
ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIA NECROPOLI
GROTTICELE N. 16/A SC.D, presso lo studio dell'avv. PICCIONE SALVATORE, che la rappresenta e difende per procura in atti;
- convenuta con l'intervento del pubblico ministero (visto del 23.10.2023);
pagina 1 di 5 rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza dell'8.4.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 22.2.2022 , premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con in data 8.10.1994, dal quale nasceva la FI CP_1 Per_1
l'8.8.1998, e di essersi separato dalla moglie con sentenza non definitiva sullo status n.
416/2021 emessa da questo Tribunale in data 4.3.2021 (passata in giudicato, v. documenti in atti) chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con addebito a carico della moglie, nonché la previsione dell'obbligo in suo capo di versare alla la somma complessiva di euro 400,00 mensili di cui euro 200,00 per il mantenimento CP_1
della stessa ed euro 200,00 per il mantenimento della FI, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per quest'ultima.
Radicatosi il contraddittorio, con comparsa depositata in data 17.5.2022 si costituiva in giudizio , contestando, preliminarmente, la domanda di addebito del CP_1
divorzio, chiedendone la dichiarazione di inammissibilità; nel merito, pur non opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava la rappresentazione dei fatti operata dal marito e chiedeva, in via riconvenzionale, la previsione dell'obbligo a carico del di corrisponderle mensilmente la somma di Pt_1 euro 500,00 a titolo di assegno divorzile per sé e l'ulteriore somma di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento della FI, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Domandava, infine, l'assegnazione della casa coniugale a sé, in ragione della convivenza con la FI maggiorenne non economicamente indipendente.
All'udienza del 23.5.2022, i coniugi comparivano innanzi al Presidente che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, confermava le condizioni stabilite in sede separativa, nominava il Giudice istruttore e fissava l'udienza del 24.11.2022 per la comparizione delle parti e la trattazione della causa.
Con il deposito degli scritti integrativi, entrambe le parti insistevano nelle domande originarie.
pagina 2 di 5 Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 13.2.2024 parte ricorrente domandava la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status.
Con provvedimento del 14.6.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti per la pronuncia non definitiva, senza i termini di legge.
Con sentenza non definitiva n. 1511/2024, pubblicata in data 21.6.2024 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle altre domande.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del 13.3.2025 queste ultime rappresentavano di aver raggiunto un accordo per la definizione bonaria della lite e alla successiva udienza dell'8.4.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., chiedevano la ratifica delle seguenti condizioni:
1) il signor a titolo di contributo per il mantenimento della FI , Pt_1 Per_1
maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, sì obbliga a versare, mensilmente, alla NO , l'importo di € 342,90, oltre al 50% delle spese CP_1 straordinarie sostenute nell'interesse di quest'ultima da individuarsi e regolarsi in base alle linee guida adottate dal Tribunale di Siracusa;
2) le parti convengono che, a titolo di risarcimento danni per l'addebito al signor Pt_1
della separazione personale pronunziato dal Tribunale di Siracusa con sentenza n. 3/2024 del 3/01/2024, il signor-Farale verserà alla NO il complessivo importo di € CP_1
3.000,00 in rate mensili di € 200,00, a partire dal prossimo 5/05/2025;
3) la NO dichiara di rinunziare all'assegno divorzile essendo divenuta CP_1
economicamente indipendente e, quindi, non ricorrendo i presupposti di legge per il percepimento di esso, dichiarando, altresì, che con il pagamento dell'importo di € 3.000,00 non ha più nulla a pretendere, per sé, dal signor né a titolo di assegno divorzile né Pt_1
a qualunque altro titolo per nessun motivo, ragione o causale;
pagina 3 di 5 4) le parti si concedono sin d'ora il consenso reciproco per il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio e del passaporto sia per ragioni di lavoro sia di turismo;
5) le spese e compensi del giudizio rimangono integralmente compensate tra le parti.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva all'accoglimento delle domande congiunte (visto del
23.10.2023).
Le domande oggetto del giudizio
Essendo stata già pronunciata la sentenza non definitiva sullo status, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle sole questioni economiche e, in particolare, sul mantenimento della FI maggiorenne e sull'assegno divorzile.
La domanda di addebito
Quanto alla domanda di addebito proposta dal sig. deve ritenersi rinunciata in Pt_1
quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, avuto anche riguardo all'accordo complessivamente raggiunto dalle parti (Cassazione civile sez. I, 03/12/2019,
n.31571).
Le statuizioni economiche
Ritiene il Collegio che l'accordo complessivamente raggiunto dalle parti sulle questioni economiche deve ritenersi rispondente all'interesse della prole, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, nonché adeguato e proporzionato alla situazione economico reddituale dei genitori, così come valutata dagli stessi, per cui può essere recepito dal Tribunale.
Il Tribunale ritiene, altresì, che l'accordo raggiunto dalle parti contiene una dettagliata regolamentazione dei rapporti personali ed economici e che può pertanto essere recepito anche nella parte in cui prevede l'assegno divorzile in favore della sig.ra . CP_1
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Le spese di lite
pagina 4 di 5 Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto e il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, vista la sentenza n.
1511/2024, pubblicata in data 21.6.2024, con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SIRACUSA l'8.10.1994, tra Parte_1
e , disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, CP_1
deduzione, istanza anche istruttoria, provvede in conformità all'accordo sopra riportato e da intendersi qui integralmente riportato.
Compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 10/04/2025.
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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