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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 19/11/2024, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1940 /2024
Oggi 19/11/2024, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse di dall'avv. D'ANGELO nonché della Parte_1
omessa costituzione del Controparte_1
Il Giudice
Cont Dichiara la contumacia del ritualmente evocato in giudizio e non costituitosi e, dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1940/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1 C.F._1
Giuseppe D'Angelo ( e Alessandro Fundarò Email_1
( per procura in atti Email_2
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione professionale docenti e carta docenti
* * *
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento della retribuzione professionale docenti;
2) condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_3
tempore, al pagamento in favore della ricorrente della retribuzione professionale
2 docenti per tutti i rapporti di lavoro a termine nell'arco di ciascun anno di servizio con l'Amministrazione convenuta con i conseguenti diritti connessi al TFR, per la somma di € 1.206,68 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3) accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;
4) per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
alla corresponsione in favore della predetta della c.d. carta Controparte_3
docenti per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 6, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
5) condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_3
tempore, al pagamento delle spese di lite che liquida in favore dei procuratori dichiaratasi antistatari in € 1.030,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente indicata in epigrafe, docente di scuola secondaria classe concorsuale A-12,
premesso di aver presto servizio dal 4.10.2019 al 10.6.2020 per complessivi 130 giorni e dal
5.10.2020 al 30.8.2021 per complessivi 251 giorni in virtù di plurimi contratti a tempo determinato, lamenta di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato,
dell'erogazione della Retribuzione Professionale Docente (RDP) così come prevista dall'art. 7 CCNL 2001 corrisposta esclusivamente ai docenti di ruolo o ai docenti che hanno ricoperto delle supplenze annuali fino al 31 agosto o al 30 giugno, ciò in aperto spregio del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e recepito nel nostro ordinamento dall'art. 6 del D. Lgs n. 368 del 2001, chiedendo quindi, di condannare le amministrazioni resistenti al pagamento della somma di € 1.280,44.
Lamenta ancora di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato negli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1,
comma 121 e ss., della l. n. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la
3 formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado); ha esposto che il D.P.C.M. del 23.09.2015, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 122, della l.
n. 107/2015, individua quali destinatari della suddetta somma i soli “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali” e non anche i docenti a tempo determinato;
ha contestato la legittimità di tale esclusione, denunciando la violazione degli artt. 2, 3, 35 e 97 Cost., delle clausole 4 e 6 allegate alla direttiva 1999/70/CE, dell'art. 25 del
D.lgs. n. 81/2015 e dell'art. 2 del D.L. n. 22/2020, chiedendo quindi, di condannare le amministrazioni resistenti al pagamento delle relative somme mediante assegnazione della
“Carta elettronica” accreditando sulla detta carta l'importo nominale di € 1.000,00.
Il ha omesso di costituirsi ed è dichiarato contumace. Controparte_1
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata discussa all'odierna udienza.
Il ricorso è fondato.
In ordine alla retribuzione professionale docenti si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 149/2021.
La questione proposta verte sulla sussistenza o meno, in capo ai docenti assunti per supplenze brevi e temporanee, del diritto di percepire la retribuzione professionale di cui all'art. 7 del CCNL comparto scuola.
Tale componente della retribuzione, finalizzata alla valorizzazione professionale della funzione ed al miglioramento del servizio scolastico, è stata riconosciuta dal citato art. 7 del
Ccnl del 15 marzo 2001 per il personale del Comparto scuola, in favore di tutto il personale docente, assunto sia a tempo determinato che indeterminato, senza operare distinzioni fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza. Tale art. 7 del Ccnl ha, difatti,
istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi
innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché
di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del
servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in
tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti,
4 analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici
mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
Nel determinare le modalità di calcolo di tale componente retributiva (e non, invece, al fine dell'individuazione dei destinatari del compenso in esame, come erroneamente mostra di ritenere il ) la norma in commento richiama, quindi, l'art. 25 CCNI del 31.8.1999 CP_1
che aveva disciplinato il c.d. compenso individuale accessorio stabilendo, fra l'altro, al comma 4 che “Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere
a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per
quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” ed al comma 5 che “Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese
detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o
situazioni di stato assimilate al servizio”.
Tale chiaro quadro normativo è stato oggetto di interpretazione da parte della Suprema
Corte che, con orientamento ormai costante ( già assolutamente dominante anche nella giurisprudenza di merito), ha stabilito :“l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto
scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale
docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola
4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione
anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste
dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite
dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di
corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di
personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. ordinanza n. 20015 del
27 luglio 2018; in senso conforme Cass. ordinanza n. 15371 del 06.06.2019 e Cass. ordinanza n. 6293 del 5 marzo 2020).
Vale richiamare, a sostegno della tesi della ricorrente, alcuni passi della motivazione con cui si è espressa la Suprema Corte: “
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha
inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella
base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
5 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari
modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai
sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro,
pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere
trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di
avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni
oggettive»;
5. La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto
questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare
(Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo
determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla
interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del
comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
(…) 6. Nel caso di specie
la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione
fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il
supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente
a quella del lavoratore sostituito» e ha disatteso la tesi del secondo cui la durata CP_1
temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. Una volta
escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni
nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di
incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non
discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 368/2001,
deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che,
come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve
essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto
eurounitario;
8. Si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale, sia pure sulla
base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio
6 «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere
nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di
incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3
dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve
intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e
non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9.
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la
richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1
prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che
stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese”.(v. ordinanza n.20015/2018).
Secondo la Corte di Cassazione non può, quindi, dubitarsi che la Retribuzione Professionale
Docenti costituisca un compenso fisso e continuativo atteso che lo stesso viene corrisposto,
ai sensi dell'art. 7 del CCNL, per dodici mensilità, a nulla rilevando in contrario la circostanza che tale compenso fosse finalizzato alla valorizzazione professionale della funzione docente, nonché al riconoscimento del ruolo determinante dei docenti, perché il supplente temporaneo, in quanto assunto per sostituzioni brevi e saltuarie, rende una prestazione equivalente- quanto a mansioni e funzioni - a quella del lavoratore sostituito, sì
da doversi disattendere la tesi del , secondo cui la durata temporalmente limitata CP_1
dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della Retribuzione Professionale
Docenti.
Cont In conclusione, il deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente della retribuzione professionale docenti per i suindicati rapporti di lavoro a termine con l'Amministrazione convenuta con i conseguenti diritti connessi al TFR, nella somma individuata dalla docente, siccome non contestata stante la contumacia della PA, in €
1.206,68 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
La domanda relativa alla carta docenti è parimenti fondata.
Il thema decidendum sottoposto dalla docente a questo Tribunale consiste nel verificare se l'art. 1 comma 121, della l. n. 107/2015 – nel menzionare solo i docenti di ruolo tra i
7 destinatari della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente – sia conforme o meno alla regola prevista dalla clausola n. 4, par. 1, dell'Accordo Quadro
allegato alla Direttiva 1999/70/CE secondo cui “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i
lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a
tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo
determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Tale norma, come noto, trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (cfr. ordinanza del 22 marzo 2018, C- Persona_1
315/17, punto 38 e giurisprudenza ivi citata) ed è applicabile anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (cfr.
ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, punto 39). La Corte di Giustizia Persona_1
dell'Unione Europea ha costantemente precisato che il principio di non discriminazione richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (cfr. sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16,
EU:C:2018:390, punto 46). A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16,
EU:C:2018:390, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). La Corte ha inoltre precisato che, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte
Facility, C-574/16, punto 48). È stato, inoltre, affermato che la nozione di “ragioni oggettive”
di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che
8 contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità
risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
Ciò premesso in punto di diritto, va in primo luogo rilevato che la ricorrente rientra nella nozione di “lavoratore a tempo determinato”, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro: invero, la ricorrente è stata assunta dal in qualità di Controparte_1
docente e ha prestato attività lavorativa nel corso degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
(cfr. documentazione in atti).
Il beneficio previsto dall'art. art. 1 comma 121, della l. n. 107/2015, a prescindere dalla natura retributiva o meno, va poi considerato come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. La Corte di Giustizia dell'Unione
Europea ha infatti precisato che “(…) risulta che l'indennità di cui al procedimento principale
deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro. (…) Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015,
tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria
tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso
il e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1
dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di
connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il dei loro CP_1
compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa
indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti.
(…) La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi
che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della
9 qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»” (cfr.
ordinanza del 18 maggio 2022, C. 450/2021, punti 35 ss).
Inoltre, la situazione della ricorrente risulta comparabile - dal punto di vista della natura del lavoro, delle condizioni di formazione e delle competenze professionali richieste - con quella di un docente assunto a tempo indeterminato: entrambi svolgono le stesse mansioni ed entrambi hanno il diritto-obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali. Esiste, pertanto, una differenza di trattamento tra i docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal nell'ambito CP_1
di rapporti a tempo determinato: la formazione dei primi – anche se in “posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati” (art. 3 del D.P.C.M. del 2016) – è
sostenuta sotto il profilo economico dalla parte datoriale con l'erogazione della Carta
elettronica; i docenti a tempo determinato, pur avendo un eguale diritto dovere di aggiornarsi e formarsi, non risultano, invece, destinatari di alcun sostegno economico.
La differenziazione di cui è causa collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti (cfr. Cons. Stato, sent. n.
1842/2022).
Tale disparità di trattamento non sembra in alcun modo giustificata;
né pare potersi sostenere l'assunto del convenuto secondo cui la Carta del docente sarebbe uno CP_1
strumento per compensare la “maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo per i quali la formazione in servizio è divenuta adesso attività funzionale obbligatoria, strutturale e permanente” atteso che la Carta è erogata - per lo stesso valore nominale - ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più
limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto.
Sicché, è stato affermato che paradossalmente “a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei
docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività
10 didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non
beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la
loro formazione professionale” (cfr. Cons. Stato n. 1842/2022).
Del resto, l'esclusione tra i destinatari della Carta dei docenti a tempo determinato appare irragionevole anche alla luce del dettato di cui all'art. 282 del D.lgs. n. 297/94, all'art. 28 del
C.C.N.L. del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 e agli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del Comparto
scuola del 27 novembre 2007.
Dalla lettura di tali norme emerge che la formazione costituisce un diritto e dovere del personale docente e che il è tenuto a fornire strumenti, risorse e opportunità che CP_1
garantiscono la formazione non solo al personale a tempo indeterminato ma anche a quello a tempo indeterminato: l'art. 282, comma 1, del D.lgs. 297/1994, invero, prevede che
“L'aggiornamento è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso
è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle
connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come
partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”; l'articolo 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 4 agosto 1995, dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità,
anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27
novembre 2007, prevede, al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti,
risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.
Anche l'art. 2 del D.L. n. 22/2020, senza introdurre alcuna distinzione in ordine alla natura del rapporto, stabilisce che “il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche belle
modalità a distanza, utilizzando… per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”.
Va da ultimo evidenziato che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, escludendo in un caso analogo la sussistenza di “ragioni oggettive”, ha recentemente statuito che “la clausola
11 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura
nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro
a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che
riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e
di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica” (cfr. ordinanza del 18
maggio 2022).
In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta,
di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
Occorre adesso rilevare che i giudici di legittimità sono finalmente intervenuti a SE
UN (con sentenza pubblicata in data 27.10.2023, n. sezionale 4090/2023) per dirimere i numerosi contrasti esistenti nella giurisprudenza di merito e chiarire taluni aspetti relativi al beneficio oggetto di ricorso.
Orbene il Consesso, dopo aver confermato la attribuibilità della carta docenti al personale non di ruolo, per evitare discriminazioni con i lavoratori a termine, ha chiarito che:
1. la taratura dell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico”
evidenzia la connessione temporale tra il sostegno alla formazione e la didattica,
calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima;
2. il bonus deve essere erogato anche nei casi di part time settimanale, tanto nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) in quanto si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica “annua” e che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza (mentre, quanto al part time verticale su periodi diversi, l'O.M. all'art. 12 8, co.2, e 7, co. 2 lo ammette sulla base della «progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione dell'attività didattica» e dunque su situazioni del tutto particolari e potenzialmente assai differenziate da caso a caso, che non consentono un'assimilazione alle supplenze conferite per la conduzione ordinaria dell'anno scolastico);
3. in sé inidoneo è il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico;
4. il beneficio deve considerarsi un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento;
5. ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente DPCM 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente;
6. nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura
“continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo
(Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé
considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558).
7. Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo.
8. poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una
13 supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è
conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle ad esaurimento,
provinciali o di istituto per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al
contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta,
sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico ed in tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno;
9. in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame;
10. è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro;
11. quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice;
12. per chi non sia più interno al sistema scolastico l'unica azione è quella risarcitoria.
Il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di
14 specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio;
13. la prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale;
14. la prescrizione quinquennale dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio;
15. il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio,
ha acquisito attualità;
16. se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché
l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
Alla luce di queste indicazioni, va rilevato che nella specie la ricorrente ha svolto un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo.
15 Cont
Il non costituendosi ha né allegato né provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni della ricorrente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica.
Chiarito che le supplenze svolte, su posto normale o su posto di sostegno, si sono protratte in maniera (pressoché) costante fino al termine delle attività didattiche, per l'intero anno scolastico, connotandosi per intensa frequenza e continuità, non è dato dubitare della piena assimilabilità della posizione della ricorrente a quella dei docenti assunti a tempo indeterminato. Ne consegue che, nel momento in cui i compiti e le funzioni educative svolte dal personale docente a tempo determinato sono le medesime di quello a tempo indeterminato, un diverso trattamento sulle possibilità di formazione professionale sarebbe del tutto ingiustificato, non potendo essere fondato come sostenuto dall'amministrazione unicamente sul carattere temporaneo del rapporto che renderebbe non proficua per il datore di lavoro la formazione di personale non destinato a rimanere nell'organizzazione scolastica. Non rileva, poi, nella presente controversia la circostanza che la carta docente non è più fruibile alla cessazione dal servizio, ossia nel momento in cui l'esigenza formativa cessa in quanto strettamente connessa con la funzione didattica assegnata. Infatti, parte ricorrente ha allegato di essere iscritta alle GPS sicchè risulta a disposizione del sistema scolastico. Allo stesso modo, non può ritenersi decisiva la circostanza che l'interessata non abbia né allegato, né provato iniziative formative cui abbiano partecipato negli anni scolastici indicati in ricorso. A tale riguardo, va rilevato che la fruizione della carta docente prescinde dalla prova di aver preso parte a momenti di formazione, essendo al contrario uno strumento che deve agevolare tale formazione, che dunque ben può essere successiva all'attivazione del beneficio piuttosto che precedente. Le somme attribuite costituiscono,
infatti, un incentivo per il docente per curare la propria formazione culturale e non, al contrario, un rimborso per spese sostenute per il proprio aggiornamento professionale.
Riscontrato, pertanto, in astratto il diritto della ricorrente a fruire della Carta docenti occorre osservare che correttamente l'amministrazione convenuta evidenzia che la fruizione delle somme messe a disposizione dovrà avvenire con le medesime modalità previste per il personale di ruolo. Ciò esclude innanzitutto che sia possibile l'attribuzione di una somma
16 di denaro con conseguente condanna dell'amministrazione alla erogazione di essa, in quanto gli interessati possono unicamente pretendere il rilascio della Carta docenti con versamento su di essa delle somme spettanti al fine di poterne fruire limitatamente ai beni previsti dal relativo regolamento. Ed infatti, l'utilizzo della Carta docenti permette un adeguato controllo delle modalità di utilizzo delle somme attribuite al fine di verificare il rispetto delle disposizioni previste e di garantire un puntuale rendiconto.
Sotto altro profilo, va ricordato che l'art. 6 comma 7 del DPCM 28.11.2016 sancisce che le somme non spese entro l'anno scolastico potranno essere spese entro l'anno scolastico successivo, ossia entro il 31 agosto dell'anno scolastico successivo a quello per il quale il beneficio è stato riconosciuto.
Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, essa non può
operare per fatto del creditore e dunque non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.
Accertato il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici di servizio
Cont svolti in virtù dei contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti e sopra indicati, il va condannato all'adozione delle attività necessarie a consentire alla ricorrente il pieno di godimento del beneficio medesimo.
Discende dalle superiori assorbenti considerazioni che il ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107 per gli anni scolastici
2022/2023 e 2023/2024 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 6, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla contrata attribuzione.
Per le ragioni esposte il ricorso deve, dunque, essere totalmente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il valore della causa fasi studio introduttiva e decisoria, parametri minimi, stante la serialità della controversia.
Marsala, 19.11.2024
IL GIUDICE
-Cinzia Immordino
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