Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 19/04/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 970/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Savona, n
476/2021 in data 09.06.2021, oggetto di specifica riserva di appello all'udienza del
21.09.2021; nonché avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Savona n 682/2023
promossa da:
, in proprio e quale erede del defunto , rappresentato e Parte_1 Persona_1
difeso dagli Avv.ti Andrea Rosso e Roberto Damonte, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Genova, Via Corsica 10/4, come da mandato in atti
Appellante contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro RG, ed elettivamente Controparte_1
domiciliati presso il suo studio in Genova, Via Martin Piaggio 17/1 A-E, come da mandato in atti
Appellati
e contro
, rappresentati e difesi dall'Avv. Mauro RG, ed elettivamente domiciliati Persona_2
presso il suo studio in Genova, Via Martin Piaggio 17/1 A-E, come da mandato in atti
Appellati nonché contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Emiliano Bottazzi, ed elettivamente _4
domiciliata presso il suo studio in Genova, Via Martin Piaggio 17/1 A-E, come da mandato in atti
Appellata
e contro
, in qualità di erede di , CP_5 Persona_3
Appellata contumace
Nonché contro
, in qualità di erede di;
in qualità di TR Persona_3 CP_7
erede di;
in qualità di erede di Persona_3 Controparte_8 Persona_4
in qualità di erede di a sua volta in qualità di erede di Parte_2 Persona_5
; in qualità di erede di a sua volta in Persona_3 CP_7 Persona_5
qualità di erede di Persona_3
Appellati contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante:
“Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma; ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta;
previa ogni più opportuna declaratoria meglio vista;
In riforma della sentenza non definitiva
n. 476/2021 del Tribunale di Savona ed in accoglimento dei motivi di appello svolti sul punto
Accertare e dichiarare che il Sig. (nato a [...] il [...], cod. Persona_3
fisc. , in proprio e quale erede del padre : A) ha C.F._1 Persona_1
acquistato per intervenuta usucapione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 714 c.c. e/o
1158 c.c. le quote dei cointestatari dell'immobile sito in ZE, Località Alpicella, Via
Ceresa 39, identificato al NCEU del Comune di ZE, al Fg. 9, particella 542 (già 209) subalterni 6 e 7. B) ha acquistato per intervenuta usucapione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1158 c.c., la piena ed esclusiva proprietà del bene immobile sito in ZE, identificato al NCEU del Comune di ZE, Fg. 42, mappale 699 sub 1 (box sito in S. Maria Bethlem n. 10/A), formalmente intestato come segue: quota di ½ in capo a
[...]
; quota di ¼ in capo a;
con la precisazione che la quota di ¼, CP_1 TR
formalmente in capo a , è divenuta di proprietà del conchiudente, quale unico Persona_1 erede del padre;
Con ordine al Conservatore di trascrivere l'emananda sentenza. In riforma della sentenza definitiva n. 682/2023 del Tribunale di Savona Riformare integralmente la sentenza definitiva n. 682/2023, previo accoglimento, totale o parziale, delle domande riconvenzionali di usucapione riferite ai beni sopra indicati ed annullarne pertanto le attribuzioni. Disporre nuova consulenza tecnica volta allo scioglimento della comunione dei residui beni in comproprietà tra le parti con valutazione se gli stessi siano comodamente divisibili e non vadano a creare pesi e servitù a carico dei beni dei condividendi o dei soggetti terzi. IN VIA SUBORDINATA per il non creduto caso in cui non venissero accolte le domande di usucapione formulate dall'appellante Disporre la rinnovazione della CTU con valutazione se i vari compendi immobiliari siano o meno comodamente divisibili in natura ed in lotti uguali e/o il più possibile omogenei dal punto di vista quantitativo e qualitativo, e pertanto accertare e dichiarare la non comoda divisibilità degli stessi, con ogni consequenziale provvedimento. In via subordinata, previa rinnovazione di CTU, ove i beni venissero ritenuti divisibili, disporre la divisione, in lotti uguali ed omogenei dal punto di vista quantitativo e qualitativo, tra i comproprietari dei seguenti cespiti, senza costituzione di limitazioni e/o servitù a carico di terzi IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
Per gli appellati , e , questi ultimi due Controparte_1 P_ CP_3
in qualità di eredi di : Persona_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reiecta, i. in via preliminare, respingere l'appello ex adverso proposto perché inammissibile ex art. 348 bis
c.p.c., per le ragioni già esposte nella comparsa di costituzione e risposta in appello del
29.02.2024, confermando integralmente la sentenza non definitiva n. 476/2021, pubblicata dal Tribunale di Savona in data 10.06.2021, nonché la sentenza n. 682/2023 pubblicata dal
Tribunale di Savona in data 27.09.2023; ii. nel merito, respingere l'appello ex adverso proposto perché infondato in fatto ed in diritto, nonché carente di prova, per le ragioni già esposte nella comparsa di costituzione e risposta in appello del 29.02.2024, confermando integralmente la sentenza non definitiva n. 476/2021, pubblicata dal Tribunale di Savona in data 10.06.2021, nonché la sentenza n. 682/2023 pubblicata dal Tribunale di Savona in data 27.09.2023; iii. in ogni caso, con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali del presente grado di giudizio”.
Per l'appellata : _4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reiecta, i. in via preliminare, respingere l'appello ex adverso proposto perché inammissibile ex art. 348 bis
c.p.c., per le ragioni già esposte nella comparsa di costituzione e risposta in appello del
29.02.2024 depositata per conto dei Sig.ri e , Controparte_1 Persona_2
confermando integralmente la sentenza non definitiva n. 476/2021, pubblicata dal Tribunale di Savona in data 10.06.2021, nonchè la sentenza n. 682/2023 pubblicata dal Tribunale di
Savona in data 27.09.2023; ii. nel merito, respingere l'appello ex adverso proposto perché infondato in fatto ed in diritto, nonché carente di prova, per le ragioni già esposte nella comparsa di costituzione e risposta in appello del 29.02.2024 depositata per conto dei Sig.ri
e , confermando integralmente la sentenza non definitiva Controparte_1 Persona_2
n. 476/2021, pubblicata dal Tribunale di Savona in data 10.06.2021, nonchè la sentenza n.
682/2023 pubblicata dal Tribunale di Savona in data 27.09.2023; iii. in ogni caso, con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per divisione ereditaria e Persona_2 Controparte_1
convenivano in giudizio, dinanzi il Tribunale di Savona, , , Persona_1 Parte_1
e gli eredi di , signori TR Persona_3 Persona_4 Per_5
e chiedendo lo scioglimento di
[...] CP_7 TR CP_5
distinte comunioni costituite tra gli stessi e riferite a diverse proprietà, che includevano terreni e appartamenti situati a ZE e Stella, e vedevano coinvolti vari proprietari. In particolare, domandavano predisporre un progetto di divisione attraverso la nomina di un
CTU al quale affidare l'incarico di determinare l'esatto valore dei beni, nonché l'entità dei frutti civili percepiti. Gli attori, a sostegno della domanda producevano in atti una serie di visure catastali e documenti di successione.
Si costituivano in giudizio, con distinte comparse di costituzione e risposta, TR
e , dando atto della necessità di integrazione del contraddittorio anche nei Parte_1
confronti degli eredi di , deceduto in data 31.01.2012. Persona_1 chiedeva disporre la divisione solo di alcuni cespiti dal momento che lo Parte_1
stesso, contestualmente, avanzava domanda riconvenzionale di intervenuta usucapione su alcuni immobili a ZE, tra cui appartamenti e terreni sollevando eccezioni sulla qualità di comproprietari di alcuni convenuti ed in ordine alla mancanza di presupposti per la divisione di certi beni.
Nel corso della prima udienza, il Giudice istruttore dichiarava la contumacia degli eredi di e concedeva termine per l'integrazione del contraddittorio nei Persona_3
confronti degli eredi di , tra cui si costituiva nuovamente , Persona_1 Parte_1 in qualità di erede di quest'ultimo, insistendo per l'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione già avanzata in proprio.
All'udienza successiva, dichiarava l'intervenuto decesso di Parte_1 CP_6
e il Giudice disponeva l'interruzione del giudizio, poi riassunto da
[...] Persona_2
e . Controparte_1
Si costituivano in giudizio e , in qualità di eredi del defunto Controparte_9 _4
. TR
Il processo veniva nuovamente interrotto a causa del decesso di , già Controparte_9
erede del defunto , poi nuovamente riassunto con ricorso di TR Per_2
e , anche nei confronti dell'erede della defunta ,
[...] Controparte_1 Controparte_9
la figlia . _4
Durante il procedimento, venivano depositate memorie istruttorie, e il Giudice ammetteva numerose prove testimoniali .
rinunciava alla domanda di usucapione su alcuni dei terreni, in particolare Parte_1
quelli situati a ZE (boschi cedui), e richiedeva la divisione di questi beni tra i comproprietari, confermando però la sua domanda di usucapione per gli altri beni.
In data 09.06.2021 il Giudice di primo grado pronunciava sentenza non definitiva n.476/2021 con la quale rigettava le domande volte ad ottenere l'accertamento dell'acquisto del diritto di proprietà per usucapione sugli immobili proposte da e, con separata Parte_1
ordinanza emessa in pari data, disponeva la rimessione della causa sul ruolo per la definizione delle ulteriori domande proposte dalle parti.
Il processo veniva nuovamente interrotto e riassunto per l'intervenuto decesso di Per_5
[...]
Il Giudice istruttore disponeva una consulenza tecnica d'ufficio per esaminare la divisibilità dei beni e determinarne il valore;
il quesito peritale riguardava la possibilità di suddividere i beni in lotti proporzionali alle quote dei comproprietari, senza che la divisione provocasse una significativa riduzione del valore dei beni o la creazione di servitù.
Dopo che tutte le prove erano state espletate, il Giudice fissava udienza ex art. 281-sexies c.p.c. all'esito della quale emetteva sentenza definitiva che, disponendo la divisione dei beni come previsto dal ctu, così statuiva: “dispone lo scioglimento delle comunioni di beni immobili per cui è causa, e per l'effetto: 1) attribuisce in proprietà esclusiva a Per_2
i beni immobili ad esso assegnati nel progetto di divisione elaborato dal CTU
[...]
nominato Arch. e di cui alle relazioni peritali da esso redatte in data Persona_6
27.4.2023 ed in data 27.6.2023 e relativi allegati, ed in particolare gli immobili evidenziati in colore azzurro nella “tabella dei lotti divisionali” e nella “tabella delle cessioni di quote” di cui all'allegato n° 13 alla relazione peritale del 27.6.2023 (beni immobili indicati anche nella
“tabella riepilogativa per comunista” di cui al medesimo allegato n° 13), con tutte le servitù attive e passive e con tutte le parti comuni indicate nel progetto di divisione in esame;
2) attribuisce in proprietà esclusiva a i beni immobili ad esso assegnati nel Controparte_1
progetto di divisione elaborato dal CTU nominato Arch. e di cui alle Persona_6
relazioni peritali da esso redatte in data 27.4.2023 ed in data 27.6.2023 e relativi allegati, ed in particolare gli immobili evidenziati in colore arancione nella “tabella dei lotti divisionali” e nella “tabella delle cessioni di quote” di cui all'allegato n° 13 alla relazione peritale del
27.6.2023 (beni immobili indicati anche nella “tabella riepilogativa per comunista” di cui al medesimo allegato n° 13), con tutte le servitù attive e passive e con tutte le parti comuni indicate nel progetto di divisione in esame;
3) attribuisce in proprietà esclusiva a Parte_1
i beni immobili ad esso assegnati nel progetto di divisione elaborato dal CTU
[...]
nominato Arch. e di cui alle relazioni peritali da esso redatte in data Persona_6
27.4.2023 ed in data 27.6.2023 e relativi allegati, ed in particolare gli immobili evidenziati in colore viola nella “tabella dei lotti divisionali” e nella “tabella delle cessioni di quote” di cui all'allegato n° 13 alla relazione peritale del 27.6.2023 (beni immobili indicati anche nella
“tabella riepilogativa per comunista” di cui al medesimo allegato n° 13), con tutte le servitù attive e passive e con tutte le parti comuni indicate nel progetto di divisione in esame;
4) attribuisce in proprietà esclusiva a i beni immobili ad essa assegnati nel _4
progetto di divisione elaborato dal CTU nominato Arch. e di cui alle Persona_6
relazioni peritali da esso redatte in data 27.4.2023 ed in data 27.6.2023 e relativi allegati, ed in particolare gli immobili evidenziati in colore verde nella “tabella dei lotti divisionali” e nella
“tabella delle cessioni di quote” di cui all'allegato n° 13 alla relazione peritale del 27.6.2023
(beni immobili indicati anche nella “tabella riepilogativa per comunista” di cui al medesimo allegato n° 13), con tutte le servitù attive e passive e con tutte le parti comuni indicate nel progetto di divisione in esame;
5) pone a carico di ciascuno degli assegnatari dei lotti suindicati l'obbligo di corrispondere agli altri assegnatari i conguagli indicati nel progetto di divisione elaborato dal CTU nominato Arch. e di cui alle relazioni peritali Persona_6
da esso redatte in data 27.4.2023 ed in data 27.6.2023 e relativi allegati, ed in particolare i conguagli di cui alle tabelle allegate sub n° 13 alla relazione peritale del 27.6.2023; 6) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
7) pone definitivamente a carico solidale di tutte le parti le spese di CTU.”
Proponeva appello chiedendo: -in riforma della sentenza non definitiva Parte_1
n.476/2021: accertare e dichiarare l'acquisto, in proprio e quale erede del padre
[...]
, per intervenuta usucapione sia delle quote dei cointestatari dell'immobile sito in Per_1
ZE, Località Alpicella, Via Ceresa 39, identificato al NCEU del Comune di ZE, al
Fg. 9, particella 542 (già 209) subalterni 6 e 7, sia la piena ed esclusiva proprietà del bene immobile sito in ZE, identificato al NCEU del Comune di ZE, Fg. 42, mappale 699 sub 1 (box sito in S. Maria Bethlem n. 10/A), formalmente intestato come segue: quota di ½ in capo a;
quota di ¼ in capo a;
con la precisazione che Controparte_1 TR
la quota di ¼, formalmente in capo a , è divenuta di sua proprietà, quale unico Persona_1
erede del padre;
-in riforma della sentenza definitiva n.682/2023: domandava disporre nuova consulenza tecnica volta allo scioglimento della comunione dei residui beni in comproprietà tra le parti, con valutazione se gli stessi fossero comodamente divisibili e non andassero a creare pesi e servitù a carico dei beni dei condividendi o dei soggetti terzi.
In particolare, parte appellante censurava le statuizioni di primo grado lamentando: -in relazione alla sentenza non definitiva: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 714 c.c. e
2697 c.c. Erroneità e contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui, pur ritenendo provato il possesso esclusivo da parte di degli appartamenti di Parte_1
cui ai subalterni 6 e 7 siti in ZE, via Caresa 39, Fg.9, mapp.542 ha rigettato la domanda volta all'accertamento dell'usucapione, sulla base dell'argomento secondo cui sarebbe
“verosimile” che l'utilizzo sia avvenuto per mera tolleranza;
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 714 c.c. e 2697 c.c. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto raggiunta la prova del possesso ultraventennale con riferimento al bene immobile sito in ZE, NCEU, Fg. 42, mappale 699 sub 1 (box sito in S. Maria Bethlem
n. 10/A); -relativamente alla sentenza definitiva, con un unico motivo di appello: Nullità della
CTU. Omessa pronuncia e/o omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza.
Violazione di legge. Si costituivano in giudizio e domandando respingere Persona_2 Controparte_1
l'appello ex adverso proposto perché inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., infondato in fatto e in diritto, nonché carente di prova, chiedendo la conferma integrale sia la sentenza non definitiva n.476/2021, sia della sentenza definitiva n.682/2023.
Con provvedimento del 27.03.2024, il Consigliere istruttore, verificata la ritualità delle notificazioni dell'atto di citazione in appello e la mancata costituzione in giudizio, dichiarava la contumacia di , , _4 TR CP_7 Controparte_8
e (nata il [...]), disponendo, altresì, la rinnovazione Parte_2 CP_7
della notificazione nei confronti di , in qualità di erede di CP_5 Persona_3
e fissando all'uopo nuova udienza.
[...]
Con provvedimento del 18.09.2024, il Consigliere Istruttore, verificata la rituale notificazione dell'atto introduttivo del giudizio nei confronti di e la mancata costituzione in CP_5
giudizio della stessa, ne dichiarava la contumacia. Dava, altresì, atto che il procuratore di parte appellata non aveva comunicato l'avvenuto decesso del proprio Persona_2 assistito e pertanto non trovava applicazione l'art. 300 c.p.c.
Successivamente si costituivano in giudizio e , entrambi in P_ CP_3
qualità di eredi legittimi del de cuius , deceduto in data 31.08.2024, per Persona_2 chiedere l'integrale rigetto del gravame ex adverso proposto.
Si costituiva, altresì, in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello proposto da _4
, richiamando e facendo proprie tutte le domande, istanze, eccezioni, Parte_1
difese e deduzioni già formulate da e . Persona_2 Controparte_1
Con provvedimento del 9.4.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 08.04.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello avverso la sentenza non definitiva n 476/2021 è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 714 c.c. e 2697 cc, erroneità e contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui, pur ritenendo provato il possesso esclusivo da parte di degli appartamenti di cui ai subalterni 6 e 7 siti in ZE, Via Ceresa Parte_1
39, Fg. 9, mapp. 542, ha rigettato la domanda volta all'accertamento dell'usucapione, rtenendo “verosimile” che l'utilizzo sia avvenuto per mera tolleranza.
Il Tribunale, dopo avere evidenziato che “…. in relazione ai beni mobili (alloggi) siti in
ZE, Località Alpicella, Via Ceresa n. 39, censiti al NCEU del medesimo comune al foglio 9, mappale 542, subalterni 6 e 7…. dalle dichiarazioni rese da tutti i testi escussi nel corso dell'istruttoria è emerso che effettivamente il convenuto a utilizzato Parte_1
gli alloggi in esame in via esclusiva per un periodo superiore a 20 anni dapprima per abitarli assieme al padre , e dipoi (a partire dal 1984, anno in cui li ha unificati) per abitarli Per_1 assieme alla propria moglie ed ai propri figli, avrebbe erroneamente valutato che “gli immobili venissero utilizzati in modo libero e promiscuo da tutti i componenti delle famiglie”, affermando che pertanto “appare … verosimile che i componenti dei due nuclei familiari abbiano potuto consentire, per mera tolleranza e sulla base dei rapporti di amicizia, di mutua assistenza, di condivisione e di profondo affetto…. l'uso esclusivo di alcuni beni immobili di proprietà comune ad alcuni soltanto tra gli appartenenti ai nuclei familiari medesimi.”
Contesta quindi parte appellante il rilievo dato alla deposizione della teste CP_3
(figlia dell'attore ), deducendo che la stessa è ora costituita quale erede Persona_2
legittima del padre con atto di intervento del 26.09.2024. La teste, la quale ha confermato che l'utilizzo degli alloggi di cui ai sub. 6 e 7 poi collegati da parte di Parte_1
sarebbe avvenuto con il consenso dei componenti della famiglia (Sul cap.2: è vero, Per_2 sono stati collegati nel 1984 per le nozze di Sul capo 3: dall''84 Parte_1
l'appartamento è stato unito e abitato dal e la sua famiglia. Sul capo 4: è Parte_1 vero confermo, c'era il consenso anche dei ), risulterebbeperaltro smentita da altri Per_2
testi, che hanno riferito che nel predetto appartamento ha sempre abitato Parte_1 con i propri genitori a far data dal 1978 e che tutt'ora detto immobile è posseduto ed abitato, in via esclusiva, quale casa di famiglia, dal Dott. nonché dalla moglie Parte_1
e dai figli e , (essendosi sposato nei primi anni 80 e Parte_3 Per_7 Persona_8
continuandoci poi ad abitare).
Richiama il disposto dell'art. l'art. 714 c.c., che non considera necessaria per l'usucapione del coerede la cd. interversione (a differenza di quanto avviene per l'art. 1102 cc), richiedendo unicamente il godimento separato di un coerede di parte dei beni degli altri coeredi.
Assume che il Tribunale sia incorso in errore in quanto l'uso esclusivo e prolungato nel tempo del bene (e nella specie, i subalterni 6 e 7 sono nel possesso esclusivo dell'appellante
, quanto meno dal 1978) non sarebbe compatibile con la mera tolleranza. Parte_1 Quindi i cespiti di cui ai subalterni 6 e 7 non potevano essere oggetto di divisione essendo già in piena proprietà di . Parte_1
La parte appellata asserisce che tutti i componenti della famiglia _4 [...]
, sin dagli anni '40, avevano contribuito -in proporzione alle loro rispettive capacità Per_9 lavorative- all'impresa familiare nonchè al ristorante “Ai Marmi”, ubicati nel compendio oggetto di divisione, evidenziando la correttezza della statuizione di primo grado.
Orbene, la Suprema Corte ha affermato che il coerede che, dopo la morte del de cuius, sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, però, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune”( Cass ordinanza n. 32413/2022).
Già da prima la Suprema Corte (sentenza 21 febbraio - 9 settembre 2019, n. 22444) aveva statuito che occorre dimostrare una relazione tra il coerede ed il bene, tale da escludere un'analoga possibilità di godimento da parte di altri eredi.
In ordine alla tolleranza (art. 1144 cc “gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso), la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che normalmente, la lunga durata del potere esercitato sul bene integra un elemento presuntivo dell'esclusione di detta situazione di tolleranza, costituendo un indizio circa l'esistenza di un vero e proprio possesso uti dominus. Tuttavia, come sottolineato dalla
Corte di Cassazione (ordinanza n. 20508/2019) il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà può integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela. In tale ultima ipotesi, è infatti plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo, proprio in ragione del rapporto affettivo che lega il proprietario del bene e chi effettivamente lo detiene. Pertanto,
l'occupazione stabile e continuativa di un bene appartenente ad un soggetto legato da stretti vincoli familiari al detentore non integra la presunzione di possesso uti dominus.
La sentenza appellata non erra pertanto nel fare applicazione del principio della tolleranza, compatibile in questo caso con la durata della stessa, attesi i rapporti di parentela tra le parti.
Del resto non è contestata la ricostruzione della sentenza appellata secondo la quale “Dalle risultanze dell'istruttoria orale e documentale, ed anche dalle deduzioni difensive degli attori (non contestate dal convenuto se non in maniera generica) è emerso che diversi decenni or sono i componenti delle famiglie e hanno intrapreso insieme alcune attività Per_2 Pt_1 imprenditoriali e commerciali, nell'ambito delle quali sono state costituite ed esercitate
(formalmente o in via di fatto) anche alcune imprese sia in forma individuale che in forma societaria, che hanno operato tra l'altro nel settore edilizio, nel settore dei trasporti ed anche nel settore della ristorazione, con l'avvio e la gestione (da parte delle mogli di alcuni componenti delle rispettive famiglie, tra cui , moglie di , Persona_10 Persona_1 Per_11
, moglie di e , moglie di ) del
[...] Persona_2 Persona_12 Parte_4 ristorante “Ai Marmi” che operava all'interno di locali siti al piano terra dell'edificio ove sono situati anche i subalterni nn. 6 e 7 in esame. In tale contesto i rapporti di dare ed avere tra le parti relativi alle prestazioni lavorative svolte nelle varie attività imprenditoriali e commerciali venivano regolati dai componenti delle due famiglie in modo informale ed amichevole, quasi si trattasse un unico nucleo familiare e di un'unica impresa familiare, ed in particolare senza la specifica previsione e/o pattuizione di compensi determinati, tanto che in diversi casi prestazioni professionali e/o lavorative anche di ingente valore venivano svolte in favore delle imprese e degli esercizi commerciali in esame ed anche in favore dei singoli componenti delle due famiglie senza la richiesta di alcun compenso.
Nell'ambito di tale modalità di gestione informale – effettuata dalle parti in via amichevole e quasi familiare – dei rapporti personali, economici e lavorativi adottata dai componenti dei due nuclei familiari, anche gli immobili che i componenti medesimi (tra cui anche le parti dell'odierno giudizio) avevano acquistato e/o edificato insieme per uso personale o per lo svolgimento in comune delle dette attività imprenditoriali e commerciali sono stati utilizzati
(come chiaramente emerso dall'escussione dei testimoni) in modo libero e promiscuo da tutti i componenti delle due famiglie, come se si trattasse di immobili appartenenti ad un unico nucleo familiare”.
La sentenza appellata prosegue nell'affermare che proprio alla luce di tale regolamentazione informale ed amichevole dei rapporti, anche patrimoniali, delle parti, appare del tutto verosimile che i componenti dei due nuclei familiari abbiano potuto consentire – per mera tolleranza e sulla base dei rapporti di amicizia, di mutua assistenza, di condivisione e di profondo affetto da cui erano legati e che si erano instaurati nel corso di molti anni - l'uso esclusivo di alcuni beni immobili di proprietà comune ad alcuni soltanto tra gli appartenenti ai nuclei familiari medesimi, senza tuttavia avere l'intenzione di rinunciare al diritto di proprietà di cui erano titolari sui beni medesimi. In tale contesto si colloca quindi l'utilizzo esclusivo da parte di e Per_1 Parte_1
degli alloggi di cui ai subalterni nn. 6 e 7. La testimonianza di è stata indicata, CP_3
quale mero ed ulteriore riscontro del consenso da parte dei senza che alla stessa Per_2
sia dato rilievo probatorio fondante.
Ne consegue il rigetto del motivo.
Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 714 cc e 2697 cc, erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto raggiunta la prova del possesso ultraventennale con riferimento al bene immobile sito in ZE, NCEU, Fg.
42, mappale 699 sub 1 (box sito in S. Maria Bethlem n. 10/A.
Assume che la sentenza appellata ha errato nel dare rilievo unicamente Parte_1
alla deposizione testimoniale di , che sarebbe inattendibile in quanto cugina Persona_12
degli attori, e non considerando le deposizioni di segno contrario, rese da soggetti terzi e indifferenti, che avrebbero dato atto del possesso ultraventennale del box.
L'appellata deduce che le testimonianze assunte avrebbero invece _4 confermato l'utilizzo del box anche da parte dei componenti della famiglia Per_2 [...]
, nonchè come deposito da parte dell'impresa RG & EL S.n.c. (le chiavi Per_9
erano a tutti accessibili in quanto appese in un quadro dell'ufficio) e che tale situazione è durata almeno fino al 2009, anno in cui è deceduto . Persona_13
Orbene, il Tribunale effettivamente prende in considerazione la deposizione della teste
(la quale, in risposta ai capi di parte attrice nn. 24) “vero che il box sito in Persona_12
ZE, Via S. Maria Bethlem 10/A, è stato utilizzato a partire dalla sua costruzione e fino agli anni '80 dal Sig. che ivi parcheggiava sia i propri veicoli che i mezzi Parte_4 in uso all' d all' , possedendone egli le chiavi”, 25) “vero che Parte_5 Parte_6
tra gli anni 1980 e 1989 tale box veniva utilizzato dall'attore che ivi Controparte_1
parcheggiava le proprie auto Fiat Ritmo, Alfa 75 ed il ciclomotore Piaggio Vespa e, pertanto, ne possedeva le chiavi” e 26) “vero che a partire dal 1983 il fratello Persona_13
purtroppo deceduto nel 2009, vi parcheggiava abitualmente auto e o (Fantic Motor Strada,
Honda CBR, Honda Transalp, Fiat Ritmo, Fiat 125, Lancia Delta, Nissan CP_10
Primera, Fiat Bravo) fino ai primi anni 2000, possedendone anch'egli le chiavi” ha affermato quanto segue: “è vero, confermo….le chiavi erano a disposizione di tutti”; sentita poi sui capitoli di parte attrice nn. 50) “vero che dagli anni '80 a tutt'oggi il mappale contraddistinto sub 210, Foglio 9, consiste in una striscia di terreno che appartiene all'ex campo sportivo usato come parcheggio dei mezzi di proprietà della e EL S.n.c. e dell' Pt_1 Pt_5 edile” e 51) “vero che una parte del mappale 210, Foglio 9, è stato recintato nel 2005 e coltivato solo a partire da tale data da ” ha risposto nei termini seguenti: Persona_8
“è vero, confermo….la recinzione riguardava tutto il campo sportivo, dal 2005 una piccola parte di questo campo sportivo fu coltivata da . Questo campo sportivo Persona_8 veniva utilizzato per le partite della Alpicella Calcio”; chiamata poi a rispondere in controprova sui capitoli nn. 18 e 19 formulati dal convenuto, “vero che i predetti appezzamenti [identificati al NCT, Fg. 9, mappale 210 (frutteto are 1, ca 13) e NCT Fg. 8, mappale 340 (bosco ceduto di are 6, c.a. 60] sono sempre stati utilizzati, da oltre trent'anni, in numerose occasioni ed in via esclusiva ed indisturbata dalla famiglia di Persona_1 prima e di oggi per gite, scampagnate e merende” e “vero che i predetti Parte_1
terreni sono sempre stati puliti e tenere in ordine prima dal Sig. e poi dal Persona_1
Dott. , i quali hanno anche provveduto a cintarli e ad apporre reti per Parte_1 difendere le colture dagli animali” ha risposto: “non è vero….non è vero, li pulivano gli operai incaricati dal , ossia da , , e Parte_7 Persona_12 Per_11 Persona_10 [...]
, o operai della ditta RG-EL e anche da e CP_9 TR Per_2
”).
[...]
La sentenza ha però poi dato atto che i testi attorei e , testi indifferenti CP_11 Tes_1 all'esito del giudizio, hanno confermato che i beni in esame sono stati utilizzati nel corso degli anni dai membri di entrambe le famiglie e . Per_2 Pt_1
Quanto alle dichiarazioni di segno contrario da parte dei testi indicati dal convenuto in primo grado, se per quanto concerne i testi legati da rapporti di parentela con il convenuto, come sostenuto dal Tribunale, non vi sono elementi probatori che inducano a ritenere che le stessa debbano essere considerate maggiormente attendibili rispetto alle dichiarazioni rilasciate dai testi indicati da parte attrice (né sono emersi in questo secondo grado di giudizio), per quanto concerne le dichiarazioni rese dai testi indicati dal convenuto estranei alla famiglia , stante la loro sporadica frequentazione dei luoghi insieme a Pt_1 Parte_8
, il Tribunale ha ritenuto che ben potrebbe essere successo che l'utilizzo degli
[...]
immobili da parte dei componenti della famiglia si sia verificato in tutte le altre Per_2
innumerevoli occasioni ed in tutti gli altri periodi in cui i testi di parte convenuta non si trovavano sui luoghi di causa (testi e quest'ultimo in particolare ha Tes_2 Tes_3 Tes_4 dichiarato: “Sono andato in questo box come minimo una decina di volte” …”per quanto è di mia conoscenza io accedevo quasi sempre con Non posso sapere se qualcun Pt_1 altro avesse il possesso delle chiavi”).
A fronte di tali considerazioni che si fondano sulla sporadica frequentazione dei luoghi come indicata dagli stessi dichiaranti, l'appellante non ha fornito alcun diverso elemento di valutazione, ovvero di contestazione in ordine alla precisa e puntuale analisi della sentenza appellata e delle logiche conclusioni dalla stessa tratte rispetto ai fatti compiutamente esaminati.
Va sottolineato che l'onere probatorio incombe sull'odierno appellato, che formula domanda di usucapione, o pertanto ove non sia stata raggiunta la prova certa del possesso idoneo ad usucapire l'incertezza nuoce a chi ha proposto la domanda e vuole fare valere il proprio diritto.
Il motivo pertanto non trova accoglimento
Per quanto concerne le ragioni di appello avverso la sentenza definitiva, avente ad oggetto la divisione ereditaria tra , , e Persona_2 Controparte_1 Parte_1 [...]
, esse attengono alla nullità della CTU, omessa pronuncia e/o omessa e/o _4
insufficiente motivazione della sentenza, violazione di legge.
Parte appellante, in particolare, lamenta l'erroneità del progetto divisionale perché i beni non erano comodamente divisibili in natura ed in lotti uguali e/o il più possibile omogenei dal punto di vista quantitativo e qualitativo;
l'irragionevolezza dei criteri di divisione dei 4 appartamenti (subalterni 4, 5, 6 e 7) che erano già parte indivisa al 25% fra le quattro parti in causa e quindi ben avrebbero potuto essere divisi attribuendone uno per ciascuno ai condividendi.
Rileva altresì che la mappa fornita dal proprio ctp ed ignorata dal CTU, chiariva che la scala di accesso alle unità immobiliari di cui al Fg. 9, mapp. 542, ai subalterni 4,5, 6, 7 insiste in buona parte sul mappale 343, Fg. 8, di proprietà del terzo e l'ultimo tratto Parte_9
della scala, nonché le passerelle di accesso alle mansarde e la parte di camminamento sottostante alle stesse insistono sul mappale 637, Fg. 9, sempre di proprietà della Parte_9
ed ivi è collocata la sede operativa della attività di impresa edile.
[...]
Lamenta ancora che non sia stato considerato che nel compendo da dividere è presente un sottotetto privo di abitabilità e di accesso, se non previa richiesta e autorizzazione a soggetti terzi.
Gli appellati e sottolineano che l'appellante mai ha chiesto di procedere ai Per_2 Pt_1 sensi dell'art. 720, ult. cap., c.c. alla vendita dei beni immobili asseritamente non divisibili.
In ordine alla regolarità urbanistica dei beni da dividere, richiama gli accertamenti peritali che hanno acclarato che: “Relativamente ai subalterni 6 – 7 – 8 e 9 le difformità riscontrate possono essere regolarizzate ai senti dell'art. 48 comma 2 della L.R. 16/2008 con redazione di variazione catastale, poiché le opere erano in corso d'esecuzione alla data del 1° settembre 1967. Il costo della suddetta regolarizzazione è stimato in 3.000 € oltre oneri per alloggio comprensivi di spese tecniche, diritti di segreteria e oblazione. Le difformità riscontrate sono dunque regolarizzabili con costi modesti, che sono comunque stati considerati nella stima del bene”. Ne deriva quindi che il profilo non è di ostacolo alla divisibilità.
Gli appellati rispetto all'asserita “irragionevolezza dei criteri di divisione dei 4 appartamenti
(subalterni 4, 5, 6 e 7) che erano già parte indivisa al 25% fra le 4 parti in causa e quindi ben avrebbero potuto essere divisi attribuendone uno per ciascuno dei condividendi”, danno atto dell'integrazione alla relazione tecnica d'ufficio in data 27.06.2023.
Effettivamente il ctu ha chiarito che: “gli immobili da dividere, attualmente in comproprietà al
25% fra le 4 parti in causa non sono 4, come lui sostiene, ma sono 6, poiché vi sono i subalterni 4, 5, 6, 7 ,8 e 9. Inoltre col criterio che per l'avvocato sarebbe ragionevole non si rispetterebbe la priorità del suo assistito di rimanere proprietario dei due alloggi in cui vive da molto tempo, che è stata più volte rimarcata durante le operazioni peritali e che la scrivente ha fatto in modo di garantire”.
Anche tale profilo di doglianza non merita pertanto accoglimento.
Non è oggetto di contestazione il fatto poi che i valori di stima siano stati pienamente condivisi da entrambi i consulenti delle parti.
In ordine alla comoda divisibilità giova richiamare la ctu licenziata sul punto, che si è così espressa: “su n. 11 masse dividende, solo 4 non sono comodamente divisibili, come scritto chiaramente a pag. 38 della Relazione: “Analizzando le masse dividende di cui alla tabella soprastante si rileva che le masse 1 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 possono essere divise tra i comunisti, mentre i beni di cui al numero 2 – 3 – 9 – 11 non possono essere divisi poiché in numero inferiore al numero di comunisti, per cui, al fine di sciogliere la comunione di questi bene, è necessario procedere con una cessione di quote, che la scrivente ha comunque già ipotizzato nell'ottica di una spartizione della totalità degli immobili, o in alternativa si dovrà procedere con una vendita dei beni stessi. La scrivente ha ipotizzato per quei beni una cessione di quote unicamente per offrire un'opzione alternativa alla vendita, che consentirebbe anche, nella partita complessiva del dare/avere, di equilibrare i conguagli rispettando i principali desiderata espressi dalle parti consistenti nell'attribuzione a Parte_1
dei due alloggi in cui vive e a del garage di cui per metà è già
[...] Controparte_1 proprietario”. Ne consegue l'infondatezza della doglianza circa la non comoda divisibilità dei beni ovvero l'erronea attribuzione.
I conguagli all'esito delle assegnazioni non risultano tali da inficiare la formazione del progetto divisionale fatto proprio dalla pronuncia impugnata. Le doglianze sono quindi anche sotto questo profilo infondate.
Neppure è emerso che il progetto divisionale comporterebbe la costituzione di servitù prediali di passaggio a carico di fondi appartenenti a terzi soggetti, estranei al presente giudizio.
Il ctu ha dato atto che il progetto non comporta l'effettuazione di modifiche rispetto all'attuale stato dei luoghi ed in particolare in relazione agli accessi delle varie porzioni immobiliari…. mentre le scale e tutti gli spazi di accesso alle unità immobiliari facenti parte del fabbricato oggetto di divisione sono state considerate condominiali fin dalle origini. In assenza quindi di realizzazione di nuovi accessi, la doglianza deve ritenersi infondata, in quanto eventuali problematiche non deriverebbero comunque dal progetto divisionale.
Conclusivamente l'appello è integralmente respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza dell'appellante che Parte_1
deve esserne condannato alla refusione in favore di , e Controparte_1 P_
, entrambi in qualità di eredi legittimi del de cuius , e CP_3 Persona_2 [...]
, nella misura che si liquida come in dispositivo, in conformità al DM 55/14, tenuto _4 conto del valore della causa e dell'impegno defensionale richiesto.
Nulla per le spese dei contumaci.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza non definitiva del
Tribunale di Savona n 476/2021 nonché contro la sentenza definitiva del Tribunale di
Savona n 682/2023, così decide:
-rigetta l'appello formulato da e per l'effetto conferma la sentenza non Parte_1
definitiva del Tribunale di Savona n 476/2021 e la sentenza definitiva del Tribunale di
Savona n 682/2023.
Condanna alla refusione delle spese di lite del grado, che liquida: Parte_1 in favore di in € 4996,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet, iva e cpa Controparte_1
come per legge;
in favore di e , in € 4996,00 per competenze, oltre 15% rimb P_ CP_3
forfet, iva e cpa come per legge;
in favore di in € 4996,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet, iva e cpa _4
come per legge.
Nulle per le spese dei contumaci.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Genova, 14.4.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Maria Laura Morello Dott. Marcello Bruno