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Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 31/08/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
N. 112/2023
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Seconda Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da Dott. Giuseppe Minutoli Presidente Dott. Antonino Zappalà Consigliere Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 112/2023 R. G., promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesi, per procura in atti, dall'Avv. Massimo Romano (con pec indicata), presso il cui studio, in Milazzo (ME) Via Togliatti n. 2, è elettivamente domiciliato;
Appellante contro (p.i. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Giovanni Previti (con pec indicata), presso il cui studio, in Messina, Viale Europa n. 83M, è elettivamente domiciliata,
, nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_2 C.F._2
), contumace,
[...]
Appellati OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1195/2022 emessa, in data 11 ottobre 2022, dal Tribunale di Barcellona P.G., in composizione monocratica. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato in data 18 luglio 2003, conveniva in giudizio Parte_1
e esponendo: che in data 4.10.2016, alle ore 21,45 circa, Controparte_3 Controparte_2 in Milazzo, mentre percorreva la Via Botteghelle, con direzione monte, a bordo del ciclomotore Piaggio 50 “Runner”, targato X7SB8, di proprietà di , era stato investito dall'autovettura CP_4
AN Y, targata CH687MT, condotta da , il quale provenendo dalla direzione Controparte_5 opposta, aveva invaso la sede stradale;
che, a seguito e per effetto dell'impatto, aveva riportato gravi lesioni, per le quali era stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Milazzo, ove era stata diagnosticata “frattura pluriframmentaria e scomposta femore sin., plurime fratture di bacino, frattura composta di 1° 2° e 3° costa dx, plurimi focolai lacero contusivi polmonari bilaterali, trauma cranico con flc regione frontale” con prognosi di giorni 30; che, successivamente, era stato sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura al femore sinistro con chiodo endomidollare, ad esami elettroneuromiografici, esame radiografico, terapie e visite specialistiche,
1 visita neurologica, intervento chirurgico per la rimozione dei mezzi di sintesi;
che in data 1.10.2018 era stato giudicato clinicamente guarito dal dott. , specialista di fiducia, con postumi Persona_1 permanenti valutati nella misura del 20%, con i.t.a. di giorni sessanta e di i.t.p. di giorni trecento;
che, oltre al danno biologico, aveva subito un danno morale e un danno esistenziale ed aveva sostenuto spese mediche per € 2.675,18; che in regime di indennizzo diretto, Controparte_6 aveva provveduto al risarcimento dei danni al ciclomotore Piaggio 50 “Runner”; che Genialloyd Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice per la r.c.a. della AN Y, non aveva riconosciuto alcun risarcimento, neanche a seguito di invito per la stipula di convenzione di negoziazione assistita. Ciò premesso, l'attore deduceva che l'esclusiva responsabilità del sinistro fosse addebitabile a
, conducente dell'autovettura AN Y, di proprietà di , assicurata Controparte_5 Controparte_2 con Genialloyd s.p.a. e, pertanto, chiedeva la condanna dei convenuti in solido al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento dei danni subiti, della somma complessiva di € 146.616,18, o della diversa somma accertata in corso di giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Si costituiva Genialloyd Assicurazioni s.p.a. (oggi , la quale contestava la Controparte_1 domanda dell'attore, deducendo che l'evento fosse piuttosto da attribuire a fatto e colpa esclusiva di quest'ultimo, il quale urtava violentemente, in fase di sorpasso, lo spigolo anteriore sinistro del parafango della AN Y squarciandolo, mentre , conducente della predetta AN, Controparte_5 percorreva con direzione monte-mare, a velocità moderata, la via Botteghelle, all'interno della sede stradale di competenza e non poteva evitare l'impatto, malgrado la perizia di guida e la velocità conforme ai luoghi. Inoltre, la società convenuta deduceva il difetto di nesso causale tra le lesioni di cui alla perizia di parte attorea e il sinistro occorso. Chiedeva il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e compensi di giudizio. Si costituiva, altresì, in giudizio , il quale contestava la dinamica del sinistro Controparte_2 esposta dall'attore e il quantum risarcitorio, chiedendo il rigetto della domanda. Deduceva, in particolare che, il giorno 4 ottobre 2016, alle ore 22,00 circa, il figlio, procedeva, Controparte_5 ad andatura moderata e strettamente sulla propria destra, alla guida della vettura AN Y Targata CH687MT (di proprietà del padre), lungo la Via Botteghelle del comune di Milazzo con direzione di marcia monte-mare, quando , che procedeva alla guida di un ciclomotore con opposta Parte_1 direzione di marcia, nell'effettuare, impennando, il sorpasso di una vettura che lo precedeva, aveva perso il controllo del ciclomotore invadendo l'opposta corsia di marcia e, impattando contro la AN Y, era stato sbalzato nella cunetta situata al fianco della carreggiata;
la vettura AN Y, non più marciante, era rimasta ferma nella stessa posizione in cui si trovava al momento dell'impatto sino al sopraggiungere, poco dopo, degli agenti del Commissariato di Polizia di Milazzo, che avevano provveduto a redigere rapporto. Istruita la causa, mediante l'assunzione della prova testimoniale, il Tribunale di Barcellona P.G., con sentenza n. 1195/2022, emessa in data 11 ottobre 2022, rigettava la domanda proposta da Pt_1
condannandolo alla rifusione delle spese processuali in favore dei convenuti.
[...]
Avverso tale sentenza, ha proposto appello , chiedendo: “1) Accogliere tutti i motivi di Parte_1 impugnazione formulati dall' attore nel presente atto di citazione in appello. 2) Per l'effetto accertare la responsabilità del Sig. nella determinazione del sinistro de quo e condannare gli appellati, CP_2 in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. . 3) In via gradata, Parte_1 accertare la responsabilità concorsuale, in misura da determinare, a carico del sig. nella CP_2 determinazione del sinistro de quo”.
2 Si è costituita in giudizio la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., e contestando la fondatezza dei motivi di appello, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese del presente grado del giudizio. Non si è costituito in giudizio , per cui ne va dichiarata la contumacia. Controparte_2
A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 127 ter c.p.c., comunicata in data 14 ottobre 2024, la causa è stata assegnata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE In merito all'eccezione di carattere preliminare formulata dall'appellata, occorre osservare che l'appello appare motivato, essendo stati indicati i capi della decisione impugnati, le censure alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice e le violazioni di legge denunciate.
1. Con i primi due motivi di gravame, l'appellante ha dedotto che aveva errato il Tribunale di Barcellona P.G. nel ritenere non raggiuta la prova della responsabilità di in ordine Controparte_5 alla verificazione del sinistro, né in via esclusiva né in via concorsuale, così dovendosi ritenere
, convenuto quale proprietario del veicolo, della prova liberatoria di cui al comma Controparte_2
3 dell'art. 2054 c.c.. Ha evidenziato: che il teste aveva dichiarato di avere visto Testimone_1 la AN Y di colore blu, proveniente da LL (corsia di marcia monte-mare), sbandare ed invadere la corsia di senso opposto (mare-monte) ed impattare con il ciclomotore condotto da Pt_1
e, dopo l'impatto, la stessa autovettura ferma al centro della carreggiata;
che il teste
[...] Tes_2
, pur non avendo assistito all'impatto, aveva affermato che la AN si trovava ferma al centro
[...] della strada;
che nessun elemento idoneo alla ricostruzione del sinistro poteva ricavarsi dal verbale di accertamento redatto dagli agenti di Polizia, arrivati sul luogo del sinistro quando già i due mezzi erano stati spostati;
che inattendibile doveva essere ritenuta la deposizione resa da Testimone_3 terza trasportata e compagna di . Ha aggiunto, in via subordinata, che il primo Controparte_5 giudice aveva errato nel non avere riconosciuto una corresponsabilità di entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro, ai sensi dell'art. 2054 c.c., secondo comma. Le doglianze sono infondate. Gli accertamenti effettuati dagli operatori di P.S. di Milazzo, giunti sul luogo del sinistro circa un'ora dopo l'impatto, hanno consentito, unitamente alle altre emergenze probatorie, di ricostruire la dinamica del sinistro, in modo tale da escludere totalmente la responsabilità del conduttore della AN Y, , e a ritenere che il sinistro oggetto di causa si sia verificato per esclusiva Controparte_5 responsabilità del conducente del ciclomotore, . Parte_1
In particolare, appaiono decisivi gli accertamenti effettuati in merito alla posizione dei mezzi coinvolti nel sinistro, posto che dal rapporto redatto dai militari risulta, che al momento dell'intervento, la vettura AN Y, condotta da , si trovava posizionata all'estremo Controparte_5 margine destro della carreggiata dallo stesso percorsa (corsia di marcia monte-mare), e ciò risulta anche dallo schizzo planimetrico facente parte della predetta relazione. Inoltre, emerge che l'autovettura non era più marciante a seguito dell'urto, essendo stata la stessa prelevata dalla ditta di soccorso stradale dei , per essere trasportata presso il loro deposito. Dunque, la Parte_2 posizione del veicolo, come riscontrata sul luogo dell'incidente, coincide con quella che il mezzo aveva al momento dell'impatto e deve escludersi che l'autovettura sia stata spostata dopo l'urto. Tale circostanza vale a rendere inattendibili le dichiarazioni rese dai due testi di parte attrice, la cui presenza sul luogo del sinistro peraltro non è stata riscontrata dagli operatori di P.S., i quali hanno dichiarato, rispettivamente, di avere visto l'autovettura al centro della strada (teste , o Tes_2
3 addirittura ferma al centro della carreggiata opposta, dove l'impatto sarebbe avvenuto (teste
. Tes_1
A seguito degli accertamenti eseguiti sul luogo del sinistro, così i militari riscostruivano il sinistro:
“Il veicolo A (AN Y) procedeva, dal lato monte, strada in leggera discesa, strada asfaltata asciutta ed illuminata, in direzione mare, Via Botteghelle, a velocità moderata sul margine destro della carreggiata, veniva urtato dal veicolo B (ciclomotore Piaggio 50 Runner), questo ultimo in fase di sorpasso a velocità moderata urtava violentemente sullo spigolo anteriore sinistro, squarciando il parafango dell'auto e impattava a causa dell'urto sul parabrezza, frantumandolo e posizionandosi con il corpo nella cunetta di fianco all'autovettura. Si precisa che i rilievi erano effettuati sul veicolo A e che il veicolo B al momento del nostro arrivo era già stato rimosso dal luogo dell'impatto”. Tale dinamica, peraltro, appare anche più compatibile con i danni riscontrati sull'autoveicolo:
“Parabrezza anteriore frantumato, cofano anteriore introflesso, gruppi ottici anteriori rotti, paraurti danneggiato, danni meccanici da verificare”. Correttamente, inoltre, il primo giudice ha ritenuto attendibili e dichiarazioni rese dalla teste Tes_3
- la cui deposizione è stata correttamente ritenuta ammissibile ed utilizzabile dal primo
[...] giudice, osservando come nessuna eccezione, concernente la nullità della testimonianza resa dalla trasportata, fosse stata eccepita dalla controparte subito dopo l'espletamento della prova e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 7095/2019) - che testualmente riferiva: “[…] […] procedeva a velocità ridotta nella via Botteghelle, direzione Controparte_5 monte - mare; […] abbiamo visto arrivare un ragazzo che impennava sorpassando una macchina che lo precedeva e così ci siamo fermati, accostandoci al muro lato passeggero, ed il ciclomotore, sbandando, è arrivato sopra la AN, per poi cadere a terra […] l' è sbalzato nella cunetta Pt_1 che si trova a fianco della carreggiata alla destra dell'autovettura AN; la AN è rimasta nella stessa posizione al momento dell'impatto fino all'arrivo della Polizia, mentre il ciclomotore è stato spostato nell'altro lato della corsia sinistra rispetto alla nostra corsia”. Tali dichiarazioni, peraltro, sono sostanzialmente coincidenti con quelle rese nell'immediatezza dei fatti. In ordine alla corretta condotta di guida del conducente della AN Y, la stessa Testimone_3 riferiva che “l'allora mio fidanzato guidava a 30 km orari e che nulla ha potuto fare per evitare l'impatto. procedeva a forte velocità, addirittura impennando nel sorpassare una Parte_1 macchina (non ricordo che macchina fosse)” e che “non vi è stata da parte della AN l'invasione della corsia opposta”. La mancanza di segni di frenata sull'asfalto, d'altra parte, contribuisce ad avvalorare il convincimento che l'autovettura procedesse a velocità moderata e che l'invasione dell'opposta corsia da parte del motociclo sia avvenuta in modo repentino, tanto da non consentire al conducente del ciclomotore alcuna manovra d'emergenza. Tali considerazioni, valutate nel loro complesso, consentono di ricostruire in modo esaustivo la dinamica del sinistro e la condotta di guida dei due conducenti, in modo tale da poter superare la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., prevista nel caso di scontro tra veicoli, e di ritenere che la responsabilità del sinistro sia da attribuire, in via esclusiva, al conducente del ciclomotore Piaggio 50 Runner, . Parte_1
Ne segue il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza appellata, potendosi ritenere assorbita l'ulteriore doglianza concernente la lamentata mancata ammissione della consulenza medico-legale d'ufficio, al fine di accertare l'entità dei danni.
4 ****** Dal rigetto dell'appello consegue, in ossequio alla regola della soccombenza, la condanna dell'appellante alla rifusione in favore della parte appellata costituita, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che - in base ai parametri tariffari di cui al D.M. n. 55/2014 (come modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile-complessità bassa) ed applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - si liquidano in complessivi € 4.996,00 (di cui € 1.029,00, per la fase di studio, € 709,00, per la fase introduttiva, € 1.523,00, per la fase di trattazione, ed € 1.735,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. Nulla occorre disporre in merito alle spese processuali in favore dell'appellato rimasto contumace. Occorre dare atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte degli appellanti, di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”, con la precisazione che “l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito” della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 1195/2022 emessa, in data 11 ottobre 2022, dal Tribunale di Parte_1
Barcellona P.G., così provvede:
- Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 31 luglio 2025.
Il Consigliere est Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)
5
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Seconda Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da Dott. Giuseppe Minutoli Presidente Dott. Antonino Zappalà Consigliere Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 112/2023 R. G., promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesi, per procura in atti, dall'Avv. Massimo Romano (con pec indicata), presso il cui studio, in Milazzo (ME) Via Togliatti n. 2, è elettivamente domiciliato;
Appellante contro (p.i. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Giovanni Previti (con pec indicata), presso il cui studio, in Messina, Viale Europa n. 83M, è elettivamente domiciliata,
, nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_2 C.F._2
), contumace,
[...]
Appellati OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1195/2022 emessa, in data 11 ottobre 2022, dal Tribunale di Barcellona P.G., in composizione monocratica. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato in data 18 luglio 2003, conveniva in giudizio Parte_1
e esponendo: che in data 4.10.2016, alle ore 21,45 circa, Controparte_3 Controparte_2 in Milazzo, mentre percorreva la Via Botteghelle, con direzione monte, a bordo del ciclomotore Piaggio 50 “Runner”, targato X7SB8, di proprietà di , era stato investito dall'autovettura CP_4
AN Y, targata CH687MT, condotta da , il quale provenendo dalla direzione Controparte_5 opposta, aveva invaso la sede stradale;
che, a seguito e per effetto dell'impatto, aveva riportato gravi lesioni, per le quali era stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Milazzo, ove era stata diagnosticata “frattura pluriframmentaria e scomposta femore sin., plurime fratture di bacino, frattura composta di 1° 2° e 3° costa dx, plurimi focolai lacero contusivi polmonari bilaterali, trauma cranico con flc regione frontale” con prognosi di giorni 30; che, successivamente, era stato sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura al femore sinistro con chiodo endomidollare, ad esami elettroneuromiografici, esame radiografico, terapie e visite specialistiche,
1 visita neurologica, intervento chirurgico per la rimozione dei mezzi di sintesi;
che in data 1.10.2018 era stato giudicato clinicamente guarito dal dott. , specialista di fiducia, con postumi Persona_1 permanenti valutati nella misura del 20%, con i.t.a. di giorni sessanta e di i.t.p. di giorni trecento;
che, oltre al danno biologico, aveva subito un danno morale e un danno esistenziale ed aveva sostenuto spese mediche per € 2.675,18; che in regime di indennizzo diretto, Controparte_6 aveva provveduto al risarcimento dei danni al ciclomotore Piaggio 50 “Runner”; che Genialloyd Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice per la r.c.a. della AN Y, non aveva riconosciuto alcun risarcimento, neanche a seguito di invito per la stipula di convenzione di negoziazione assistita. Ciò premesso, l'attore deduceva che l'esclusiva responsabilità del sinistro fosse addebitabile a
, conducente dell'autovettura AN Y, di proprietà di , assicurata Controparte_5 Controparte_2 con Genialloyd s.p.a. e, pertanto, chiedeva la condanna dei convenuti in solido al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento dei danni subiti, della somma complessiva di € 146.616,18, o della diversa somma accertata in corso di giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Si costituiva Genialloyd Assicurazioni s.p.a. (oggi , la quale contestava la Controparte_1 domanda dell'attore, deducendo che l'evento fosse piuttosto da attribuire a fatto e colpa esclusiva di quest'ultimo, il quale urtava violentemente, in fase di sorpasso, lo spigolo anteriore sinistro del parafango della AN Y squarciandolo, mentre , conducente della predetta AN, Controparte_5 percorreva con direzione monte-mare, a velocità moderata, la via Botteghelle, all'interno della sede stradale di competenza e non poteva evitare l'impatto, malgrado la perizia di guida e la velocità conforme ai luoghi. Inoltre, la società convenuta deduceva il difetto di nesso causale tra le lesioni di cui alla perizia di parte attorea e il sinistro occorso. Chiedeva il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e compensi di giudizio. Si costituiva, altresì, in giudizio , il quale contestava la dinamica del sinistro Controparte_2 esposta dall'attore e il quantum risarcitorio, chiedendo il rigetto della domanda. Deduceva, in particolare che, il giorno 4 ottobre 2016, alle ore 22,00 circa, il figlio, procedeva, Controparte_5 ad andatura moderata e strettamente sulla propria destra, alla guida della vettura AN Y Targata CH687MT (di proprietà del padre), lungo la Via Botteghelle del comune di Milazzo con direzione di marcia monte-mare, quando , che procedeva alla guida di un ciclomotore con opposta Parte_1 direzione di marcia, nell'effettuare, impennando, il sorpasso di una vettura che lo precedeva, aveva perso il controllo del ciclomotore invadendo l'opposta corsia di marcia e, impattando contro la AN Y, era stato sbalzato nella cunetta situata al fianco della carreggiata;
la vettura AN Y, non più marciante, era rimasta ferma nella stessa posizione in cui si trovava al momento dell'impatto sino al sopraggiungere, poco dopo, degli agenti del Commissariato di Polizia di Milazzo, che avevano provveduto a redigere rapporto. Istruita la causa, mediante l'assunzione della prova testimoniale, il Tribunale di Barcellona P.G., con sentenza n. 1195/2022, emessa in data 11 ottobre 2022, rigettava la domanda proposta da Pt_1
condannandolo alla rifusione delle spese processuali in favore dei convenuti.
[...]
Avverso tale sentenza, ha proposto appello , chiedendo: “1) Accogliere tutti i motivi di Parte_1 impugnazione formulati dall' attore nel presente atto di citazione in appello. 2) Per l'effetto accertare la responsabilità del Sig. nella determinazione del sinistro de quo e condannare gli appellati, CP_2 in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. . 3) In via gradata, Parte_1 accertare la responsabilità concorsuale, in misura da determinare, a carico del sig. nella CP_2 determinazione del sinistro de quo”.
2 Si è costituita in giudizio la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., e contestando la fondatezza dei motivi di appello, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese del presente grado del giudizio. Non si è costituito in giudizio , per cui ne va dichiarata la contumacia. Controparte_2
A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 127 ter c.p.c., comunicata in data 14 ottobre 2024, la causa è stata assegnata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE In merito all'eccezione di carattere preliminare formulata dall'appellata, occorre osservare che l'appello appare motivato, essendo stati indicati i capi della decisione impugnati, le censure alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice e le violazioni di legge denunciate.
1. Con i primi due motivi di gravame, l'appellante ha dedotto che aveva errato il Tribunale di Barcellona P.G. nel ritenere non raggiuta la prova della responsabilità di in ordine Controparte_5 alla verificazione del sinistro, né in via esclusiva né in via concorsuale, così dovendosi ritenere
, convenuto quale proprietario del veicolo, della prova liberatoria di cui al comma Controparte_2
3 dell'art. 2054 c.c.. Ha evidenziato: che il teste aveva dichiarato di avere visto Testimone_1 la AN Y di colore blu, proveniente da LL (corsia di marcia monte-mare), sbandare ed invadere la corsia di senso opposto (mare-monte) ed impattare con il ciclomotore condotto da Pt_1
e, dopo l'impatto, la stessa autovettura ferma al centro della carreggiata;
che il teste
[...] Tes_2
, pur non avendo assistito all'impatto, aveva affermato che la AN si trovava ferma al centro
[...] della strada;
che nessun elemento idoneo alla ricostruzione del sinistro poteva ricavarsi dal verbale di accertamento redatto dagli agenti di Polizia, arrivati sul luogo del sinistro quando già i due mezzi erano stati spostati;
che inattendibile doveva essere ritenuta la deposizione resa da Testimone_3 terza trasportata e compagna di . Ha aggiunto, in via subordinata, che il primo Controparte_5 giudice aveva errato nel non avere riconosciuto una corresponsabilità di entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro, ai sensi dell'art. 2054 c.c., secondo comma. Le doglianze sono infondate. Gli accertamenti effettuati dagli operatori di P.S. di Milazzo, giunti sul luogo del sinistro circa un'ora dopo l'impatto, hanno consentito, unitamente alle altre emergenze probatorie, di ricostruire la dinamica del sinistro, in modo tale da escludere totalmente la responsabilità del conduttore della AN Y, , e a ritenere che il sinistro oggetto di causa si sia verificato per esclusiva Controparte_5 responsabilità del conducente del ciclomotore, . Parte_1
In particolare, appaiono decisivi gli accertamenti effettuati in merito alla posizione dei mezzi coinvolti nel sinistro, posto che dal rapporto redatto dai militari risulta, che al momento dell'intervento, la vettura AN Y, condotta da , si trovava posizionata all'estremo Controparte_5 margine destro della carreggiata dallo stesso percorsa (corsia di marcia monte-mare), e ciò risulta anche dallo schizzo planimetrico facente parte della predetta relazione. Inoltre, emerge che l'autovettura non era più marciante a seguito dell'urto, essendo stata la stessa prelevata dalla ditta di soccorso stradale dei , per essere trasportata presso il loro deposito. Dunque, la Parte_2 posizione del veicolo, come riscontrata sul luogo dell'incidente, coincide con quella che il mezzo aveva al momento dell'impatto e deve escludersi che l'autovettura sia stata spostata dopo l'urto. Tale circostanza vale a rendere inattendibili le dichiarazioni rese dai due testi di parte attrice, la cui presenza sul luogo del sinistro peraltro non è stata riscontrata dagli operatori di P.S., i quali hanno dichiarato, rispettivamente, di avere visto l'autovettura al centro della strada (teste , o Tes_2
3 addirittura ferma al centro della carreggiata opposta, dove l'impatto sarebbe avvenuto (teste
. Tes_1
A seguito degli accertamenti eseguiti sul luogo del sinistro, così i militari riscostruivano il sinistro:
“Il veicolo A (AN Y) procedeva, dal lato monte, strada in leggera discesa, strada asfaltata asciutta ed illuminata, in direzione mare, Via Botteghelle, a velocità moderata sul margine destro della carreggiata, veniva urtato dal veicolo B (ciclomotore Piaggio 50 Runner), questo ultimo in fase di sorpasso a velocità moderata urtava violentemente sullo spigolo anteriore sinistro, squarciando il parafango dell'auto e impattava a causa dell'urto sul parabrezza, frantumandolo e posizionandosi con il corpo nella cunetta di fianco all'autovettura. Si precisa che i rilievi erano effettuati sul veicolo A e che il veicolo B al momento del nostro arrivo era già stato rimosso dal luogo dell'impatto”. Tale dinamica, peraltro, appare anche più compatibile con i danni riscontrati sull'autoveicolo:
“Parabrezza anteriore frantumato, cofano anteriore introflesso, gruppi ottici anteriori rotti, paraurti danneggiato, danni meccanici da verificare”. Correttamente, inoltre, il primo giudice ha ritenuto attendibili e dichiarazioni rese dalla teste Tes_3
- la cui deposizione è stata correttamente ritenuta ammissibile ed utilizzabile dal primo
[...] giudice, osservando come nessuna eccezione, concernente la nullità della testimonianza resa dalla trasportata, fosse stata eccepita dalla controparte subito dopo l'espletamento della prova e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 7095/2019) - che testualmente riferiva: “[…] […] procedeva a velocità ridotta nella via Botteghelle, direzione Controparte_5 monte - mare; […] abbiamo visto arrivare un ragazzo che impennava sorpassando una macchina che lo precedeva e così ci siamo fermati, accostandoci al muro lato passeggero, ed il ciclomotore, sbandando, è arrivato sopra la AN, per poi cadere a terra […] l' è sbalzato nella cunetta Pt_1 che si trova a fianco della carreggiata alla destra dell'autovettura AN; la AN è rimasta nella stessa posizione al momento dell'impatto fino all'arrivo della Polizia, mentre il ciclomotore è stato spostato nell'altro lato della corsia sinistra rispetto alla nostra corsia”. Tali dichiarazioni, peraltro, sono sostanzialmente coincidenti con quelle rese nell'immediatezza dei fatti. In ordine alla corretta condotta di guida del conducente della AN Y, la stessa Testimone_3 riferiva che “l'allora mio fidanzato guidava a 30 km orari e che nulla ha potuto fare per evitare l'impatto. procedeva a forte velocità, addirittura impennando nel sorpassare una Parte_1 macchina (non ricordo che macchina fosse)” e che “non vi è stata da parte della AN l'invasione della corsia opposta”. La mancanza di segni di frenata sull'asfalto, d'altra parte, contribuisce ad avvalorare il convincimento che l'autovettura procedesse a velocità moderata e che l'invasione dell'opposta corsia da parte del motociclo sia avvenuta in modo repentino, tanto da non consentire al conducente del ciclomotore alcuna manovra d'emergenza. Tali considerazioni, valutate nel loro complesso, consentono di ricostruire in modo esaustivo la dinamica del sinistro e la condotta di guida dei due conducenti, in modo tale da poter superare la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., prevista nel caso di scontro tra veicoli, e di ritenere che la responsabilità del sinistro sia da attribuire, in via esclusiva, al conducente del ciclomotore Piaggio 50 Runner, . Parte_1
Ne segue il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza appellata, potendosi ritenere assorbita l'ulteriore doglianza concernente la lamentata mancata ammissione della consulenza medico-legale d'ufficio, al fine di accertare l'entità dei danni.
4 ****** Dal rigetto dell'appello consegue, in ossequio alla regola della soccombenza, la condanna dell'appellante alla rifusione in favore della parte appellata costituita, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che - in base ai parametri tariffari di cui al D.M. n. 55/2014 (come modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile-complessità bassa) ed applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - si liquidano in complessivi € 4.996,00 (di cui € 1.029,00, per la fase di studio, € 709,00, per la fase introduttiva, € 1.523,00, per la fase di trattazione, ed € 1.735,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. Nulla occorre disporre in merito alle spese processuali in favore dell'appellato rimasto contumace. Occorre dare atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte degli appellanti, di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”, con la precisazione che “l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito” della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 1195/2022 emessa, in data 11 ottobre 2022, dal Tribunale di Parte_1
Barcellona P.G., così provvede:
- Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 31 luglio 2025.
Il Consigliere est Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)
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