Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8821/2024 R.G.L.
promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. BUSSO Parte_1 C.F._1
FRANCESCA, ed elettivamente domiciliato in Torino, via Marco Polo 22, presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA: ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA – CONTUMACE
OGGETTO: retribuzioni
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
1. Con ricorso depositato in data 25/10/2024, ha allegato: Parte_1
- di avere lavorato alle dipendenze della dal 2/11/2022 al 7/10/2024; Controparte_1
in particolare, di avere lavorato come “personale di fatica” (mansioni di lavapiatti),
inquadramento al livello VII CCNL dipendenti di aziende dei settori Pubblici Esercizi,
Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo, presso il punto di ristorazione di Torino,
corso Ferrucci n. 112; dapprima con contratto a tempo pieno e determinato, e poi,
dall'1/11/2023, a tempo pieno ed indeterminato;
- di essersi recato presso la sede di lavoro in data 25/7/2024, ma di avere trovato l'esercizio di corso Ferrucci n. 112 privo dell'energia elettrica, e senza i titolari in loco; e di essere quindi rimasto a disposizione della società convenuta, senza più riprendere l'attività lavorativa;
- di avere ricevuto i cedolini paga sino al giugno del 2024, e che però la retribuzione relativa a tale mese è stata pagata solo parzialmente, in quanto è stato corrisposto solo un acconto di euro
1.077,55; e che per tale mese sono rimaste non retribuite ore 28,5 di lavoro straordinario,
comunque evidenziate nel cedolino paga di cui sopra;
- di non avere ricevuto le buste paga relative ai mesi successivi, e di non avere percepito le retribuzioni;
- di avere rassegnato le dimissioni per giusta causa in data 7/10/2024.
Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna della società convenuta al pagamento di complessivi euro 12.425,93 (di cui euro 2.669,05 a titolo di TFR), a titolo di retribuzioni, immediate e differite, indennità derivanti dalla fine del rapporto, mai soddisfatte.
Parte convenuta, nonostante la ritualità della notifica degli atti introduttivi, non si è costituita in giudizio ed è stata pertanto dichiarata contumace.
La causa è stata discussa da parte della ricorrente per la decisione, con precisazione delle conclusioni come da ricorso.
2 ***
2. Le domande del ricorrente sono fondate e devono essere accolte.
Costituiscono prova del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra l' e la Pt_1 [...]
Controparte_1
- la busta paga relativa al mese di giugno 2024 (doc. 2 ricorrente), dalla quale risulta l'assunzione dal 2/11/2022, il tempo pieno previsto dal contratto individuale di lavoro, il livello contrattuale (VII), gli elementi base della retribuzione;
- la comunicazione di conferma a tempo indeterminato, dopo periodo di assunzione a tempo determinato, con effetto dall'1/11/2023 (doc. 3 ricorrente);
- la comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro, con effetto dall'8/10/2024,
per dimissione date per giusta causa (doc. 4 ricorrente).
Deve quindi osservarsi che:
- la retribuzione relativa al mese di giugno 2024 (euro 2.875,00 lordi) è rimasta non soddisfatta integralmente, secondo quanto allegato dal ricorrente, che ha dato atto del versamento di un solo acconto, e parte convenuta non ha provato, come era suo onere, l'integrale pagamento;
risulta quindi dovuta la differenza rimasta non pagata;
- il ricorrente ha allegato di avere lavorato attivamente sino al 24/7/2024, e che dal giorno successivo l'attività non è stata resa semplicemente perché nessuno era presente presso la sede di lavoro, e di essere rimasto a disposizione della convenuta sino al giorno delle dimissioni per giusta causa (7/10/2024); non avendo parte convenuta formulato eccezione di inadempimento al contratto di lavoro (assenza ingiustificata del lavoratore), essendo rimasta contumace (si evidenzia che trattasi di eccezione in senso stretto, formulabile solo dalla parte interessata), non avendo parte convenuta eccepito che la prestazione lavorativa è stata rifiutata per causa legittima di sospensione del rapporto di lavoro (ad es. per intervento di ammortizzatore sociale),
si deve presumere che l'esecuzione del contratto di lavoro sia avvenuta a causa dell'illegittimo
3 rifiuto della prestazione da parte della datrice di lavoro;
per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di "mora credendi" del datore di lavoro, il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà
di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione (Cass. ord. 37716/2022); la retribuzione risulta spettante per tutto il periodo compreso tra il luglio del 2024 e le dimissioni del ricorrente;
- l'art. 183 e l'art. 184 del CCNL di riferimento (v. doc. 7 ricorrente) prevedono la corresponsione ai lavoratori di 13sima e di 14sima mensilità;
- spettano le indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non fruiti, ai sensi del CCNL di riferimento;
- quanto all'indennità sostitutiva del preavviso, deve osservarsi, in punto di diritto, che il reiterato mancato pagamento delle retribuzioni (ipotesi che qui ricorre), in quanto grave inadempimento al contratto di lavoro, costituisce giusta causa di recesso per il lavoratore, ai sensi dell'art. 2119 c.c., come affermato da risalente giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
133/1989, Cass. n. 648/1988) e da costante e più recente giurisprudenza di merito (v., ex multis,
Trib. Ivrea 6/11/2007, Trib. Ivrea 4/12/2007, ove si specifica che l'inadempimento non deve essere di breve durata per integrare la giusta causa di recesso, CdA di Milano 18/1/2019, Trib.
Cassino 18/9/2021); nel caso di specie, la parte ricorrente ha visto mancare la corresponsione di ben 4 mensilità consecutive di paga, comportamento, questo, innegabilmente grave, che senza dubbio integra la giusta causa di recesso, come previsto dall'art. 2119 c.c.; pertanto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2119 co 1 e dell'art. 2118 co 2 c.c., spetta alla parte ricorrente l'indennità sostitutiva del preavviso, quantificata secondo le disposizioni contenute nell'art. 208-211 del CCNL di riferimento (doc. 7 ricorrente), ovvero nella misura di 15 giorni di retribuzione;
- i conteggi del dovuto sono stati notificati a parte convenuta unitamente agli atti introduttivi
4 del giudizio e non sono stati contestati, ragione per la quale possono essere utilizzati per la decisione.
Deve quindi emettersi condanna, nei confronti di al pagamento in Controparte_1
favore del ricorrente di complessivi euro 12.425,93, di cui euro 2.669,05 a titolo di TFR.
Infine, fondata è la domanda di condanna alla consegna delle buste paga, posto che parte convenuta non ha provato di avere assolto anche a questa obbligazione, prevista ex lege.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza;
le stesse sono liquidate in dispositivo, applicazione del parametro di cui al DM 55/14, scaglione di valore euro 5.201,00 – 26.000,00.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
visto l'art. 429 c.p.c.:
a) condanna al pagamento, in favore del ricorrente, di complessivi Controparte_1
euro 12.425,93, di cui euro 2.669,05 a titolo di TFR;
b) condanna alla consegna al ricorrente dei cedolini paga relativi ai Controparte_1
mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre del 2024;
c) visto l'art. 91 cpc, condanna alla rifusione, in favore del ricorrente, Controparte_1
delle spese processuali;
spese liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, contributo unificato se versato.
Torino, 3/6/2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
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