Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 19/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1040/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberta Bonaudi Presidente rel
Dott. Natalia Fiorello Giudice
Dott. Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1040/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1
l'Avv. GALVAGNO GIUSEPPE che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTE nei confronti di nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliata presso l'Avv. BONELLI CLAUDIO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
CONVENUTA
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: divorzio- cessazione degli effetti civili.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla proposta conciliativa del giudice
Per parte convenuta
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla proposta conciliativa del giudice
Per il Pubblico Ministero
Si accolgano le conclusioni congiunte.
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Nichelino (TO) l'11.11.1984 Per scegliendo il regime della comunione dei beni;
dall'unione sono nate le figlie (nata a Per_ Torino il 10.06.1990) e (nata a [...] il [...])
2. Con decreto 22.12.2016 il Tribunale di Cuneo omologava la separazione personale delle parti alle condizioni dalle stesse concordate che, per quanto qui ancora rileva, prevedevano: Per_ l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione presso la madre e ampia facoltà di visita del padre;
l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della stessa mediante il versamento della somma mensile di euro 350,00 e contributo al 50% alle spese straordinarie;
l'obbligo del marito di versare a favore della moglie a titolo di contributo al suo mantenimento la somma di euro 100,00 mensili.
3. Con ricorso depositato il 9.05.2024 il sig. , premesso che la moglie Parte_1 Per_ lavorava stabilmente da tempo e che la figlia divenuta maggiorenne era economicamente autonoma, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con revoca di ogni suo obbligo di contribuzione, sia a favore della figlia sia a favore della moglie. Per_
4. La convenuta si costituiva confermando che la figlia da alcuni mesi aveva trovato lavoro ed era autonoma;
quanto a sé, deduceva di lavorare part-time percependo una retribuzione di euro 300,00 mensili;
chiedeva quindi che fosse posto a carico del ricorrente un assegno divorzile di euro 700,00, oltre al 50% delle spese mediche di natura straordinaria previamente concordate e successivamente documentate di entità superiore a euro 50,00.
5. Previa audizione delle parti alla udienza del 24.09.2024, in esito all'udienza del
12.11.2024, con ordinanza 15.11.2024 il Giudice delegato provvedeva in via provvisoria ed urgente nel seguente modo: Per_ REVOCA l'assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia maggiorenne , economicamente indipendente,
DETERMINA l'assegno divorzile a favore di in euro 100,00 Controparte_1 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo Istat.
Formulava alle parti la proposta conciliativa, rilevante anche in punto spese processuali ex art. 91 c.p.c., in conformità alla ordinanza, con l'aggiunta della previsione delle spese compensate, fissando – in mancanza di accordo – l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la rimessione della causa al collegio per la decisione al 21.01.2025 ore 11,00; la convenuta dichiarava di aderire alla proposta conciliativa con note in data 17.01.2025.
L'udienza veniva rinviata al 25.02.2025 per consentire la presenza del ricorrente che non si era ancora espresso in relazione alla proposta;
a detta udienza le parti concludevano concordemente per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in conformità alla proposta conciliativa del giudice, che rimetteva causa e parti alla decisione collegiale.
Il P.M. precisava le sue conclusioni in data 27.02.2025.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione avanti al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale (6.12.2016).
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Contributo per la prole. Per_ Non vi sono dubbi sul fatto che il sig. nulla più dovrà versare per , atteso che Pt_1 le parti concordano che la figlia ha raggiunto la maggiore età e percepisce una retribuzione mensile che la rende economicamente autonoma. Nessuna disposizione sarà quindi prevista in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle domande formulate dalle parti in punto assegno divorzile, va premesso che
L'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo- perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole;
ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio. (Cass. sez. 1 n. 4328 del 19.02.2024)
Dalla documentazione prodotta dalle parti emerge che il ricorrente è attualmente pensionato e percepisce la somma netta di euro 1.265,90 al mese;
si è costituito un nuovo nucleo familiare del quale non è nota la situazione economica;
la convenuta percepisce dal datore di lavoro una retribuzione mensile variabile tra i 300 e i 600 euro (a Parte_2 seconda del periodo stagionale); dall'elenco movimenti del conto corrente risultano tuttavia anche alcuni versamenti in contanti per somme non irrisorie (quasi pari alla retribuzione).
Ne consegue che lo squilibrio economico tra le parti è sicuramente sussistente, ma meno profondo di quanto assuma la convenuta che, peraltro, finora ha potuto far fronte alle spese mensili -anche solo di locazione per euro 400,00- pur con un contributo di controparte di euro 100,00 per sé.
A fronte di tale situazione, si ritiene che -venuto meno il contributo al mantenimento della Per_ figlia per euro 350,00 mensili- debba essere riconosciuto a favore della sig. CP_1 un assegno divorzile di euro 100,00 (la richiesta di contributo al 50% alle spese straordinarie mediche non ha ragion d'essere e si ritiene frutto di un refuso).
Le parti hanno concordato su tali condizioni, aderendo alla proposta conciliativa anche in punto spese, che vanno pertanto compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai signori Parte_1
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._1 Controparte_1
in Nichelino in data 11.11.1984, iscrizione i cui estremi sono precisati C.F._2 in narrativa;
PONE a carico del ricorrente l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese alla ricorrente, a titolo di assegno divorzile, la somma di euro 100,00, rivalutabile al termine di ogni anno secondo indici ISTAT;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nichelino di provvedere alle incombenze di legge.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 06/03/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Roberta Bonaudi