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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 18/11/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1275/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 18.11.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 1275/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Novara, corso F. Cavallotti n. 36, presso lo studio degli Avv. GIUGGIOLI GIULIANO e GAMBARO ALESSANDRO, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro (c.f. ); CP_1 P.IVA_1
- convenuto contumace
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria il Difensore della parte, come sopra costituito, così
CONCLUDEVA
PER IL RICORRENTE Parte_1
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE revocare e/o sospendere la provvisoria esecuzione dell'avviso di addebito n. 373 2024 00008860 31 000 della sede di CP_1
Novara, formato il 24 ottobre 2024, notificato alla parte ricorrente a mezzo PEC in data 05.11.2024. NEL MERITO accertare l'infondatezza delle pretese creditorie azionate dall'Ente impositore;
per l'effetto dichiarare nullo ovvero annullare l'avviso di addebito n. 373 2024 00008860 31 000 della sede di Novara, formato il 24 ottobre 2024, notificato CP_1 alla parte ricorrente a mezzo PEC in data 05.11.2024. Con il favore delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 12.12.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, in opposizione all'avviso di addebito n. 373 2024 00008860 31 000, notificatogli il 5.11.2024, con cui gli era stato intimato il pagamento dell'importo di euro 1.984,86, a titolo di contributi a favore della Gestione commercianti (doc. 1 ric.). Il ricorrente riconduceva la pretesa dell' alla propria qualità di socio della CP_1 società FLI s.r.l.s., avente a oggetto attività di mediazione immobiliare (doc. 3 ric.) e in cui egli allegava di rivestire la mera qualità di socio di capitale. Precisava di svolgere attività di amministratore di condominio e come tale di essere iscritto alla Gestione separata . CP_1
Allegava che la gestione operativa e amministrativa della FLI s.r.l.s. era in capo all'amministratore unico debitamente iscritto alla sezione degli Controparte_2 agenti immobiliari. Quest'ultimo ricopriva la carica di preposto alla mediazione e si occupava dell'attività di intermediazione. Deduceva di aver svolto, in passato, attività di mediazione in proprio, ma che il 3.3.2022 aveva subito dalla CCIAA la sanzione disciplinare della cessazione dell'attività, per incompatibilità con quella di amministrazione di condomini (doc. 3 ter ric.). A seguito di ciò, aveva cessato l'attività di intermediazione, proseguendo quella di amministrazione e il 31.1.2023 aveva inoltrato al registro delle imprese la richiesta di cancellazione della propria impresa individuale, con contestuale istanza di cancellazione dalla Gestione commercianti (doc. 5 ric.), ma quest'ultima era stata respinta dall' CP_1
(doc. 6 ric.). La determinazione dell' era stata confermata anche a seguito di CP_3 interlocuzione con il consulente del ricorrente. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, che aveva escluso l'obbligo dei meri soci di capitale di iscriversi alla Gestione commercianti e la normativa in materia, allegava di essere impegnato a tempo pieno nell'attività di amministrazione di 57 condomini e chiedeva dichiararsi l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto, previa sospensione cautelare dello stesso.
L' non si costituiva e verificata la regolare notificazione dell'atto CP_1 introduttivo, veniva dichiarato contumace.
All'udienza odierna, udite le conclusioni della parte costituita, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto.
Il ricorrente impugna l'avviso di addebito n. 373 2024 00008860 31 000, CP_1 con cui gli è stato intimato il pagamento della somma di euro 1.984,86, a titolo di contributi e somme aggiuntive, a favore della Gestione commercianti.
2 Nel proprio ricorso, egli contesta la sussistenza dei presupposti di fatto per l'iscrizione alla Gestione commercianti.
L' non si è costituito in giudizio. CP_1
2. In punto di diritto, il presupposto della pretesa contributiva trova la sua disciplina nell'art. 1, l. n. 613/1966, il quale, nell'estendere l'assicurazione obbligatoria IVS ai commercianti, richiama la nozione di cui all'art. 1, l. n. 1937/1960. La prima delle due disposizioni appena citate, com'è noto, è stata sostituita dall'art. 29, l. n. 160/1975, a sua volta oggetto di varie riforme nel tempo.
Nel testo attualmente vigente, esso reca: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”. Va, poi, escluso che la qualità di socio unico comporti di per sé l'equiparazione, a fini contributivi, tra la società di capitali e l'impresa individuale, alla luce dalla condivisibile giurisprudenza della S.C., per cui “presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è - per il disposto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 - la prova dello svolgimento di un'attività commerciale e che la qualità di socio unico di srl non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore. In altri termini, il possesso della qualità di socio unico è semplice elemento indiziario dello svolgimento di attività lavorativa all'interno della società unipersonale, potendo il detto elemento essere corroborato - o smentito - da altri elementi probatori” (Cass., sez. lav., 3.8.2021, n. 22169, in motivazione). 3. Si deve, quindi, ricordare che le opposizioni a ruolo esattoriale, a decreto ingiuntivo o ad avviso di addebito, danno luogo a un ordinario giudizio di cognizione. In virtù del principio generale derivante dall'art. 2697 c.c., l'onere della prova della sussistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo contributivo incombe sull'ente previdenziale che, nel giudizio di opposizione, pur rivestendo formalmente la qualità di convenuto, assume la
3 veste sostanziale di attore, mentre incombe sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito (cfr., tra le tante, Cass., sez. lav., sentenza n. 23600 del 06/11/2009; Cass. sez. lav., n. 26395/2013 e a molte altre).
Nel caso di specie, a fronte della puntuale contestazione, da parte del ricorrente, dei fatti costitutivi della pretesa dell' , l' è rimasto contumace CP_1 Controparte_4
e non ha, quindi, offerto alcuna prova a sostegno della stessa.
Ne consegue che il ricorso va accolto e va dichiarata l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto, con contestuale accertamento della non debenza degli importi ivi recati. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 1.984,86), della sua natura documentale e della limitata attività processuale svolta, in complessivi euro 1.100, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 43 per contributo unificato.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso, dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto n. CP_1
373 2024 00008860 31 000 e dichiara non dovuto l'importo di euro 1.984,86 ivi indicato;
2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di CP_1 Parte_1
liquidate in complessivi euro 1.100, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli
[...] accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 43 per c.u. Così deciso il 18.11.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 18.11.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 1275/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Novara, corso F. Cavallotti n. 36, presso lo studio degli Avv. GIUGGIOLI GIULIANO e GAMBARO ALESSANDRO, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro (c.f. ); CP_1 P.IVA_1
- convenuto contumace
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria il Difensore della parte, come sopra costituito, così
CONCLUDEVA
PER IL RICORRENTE Parte_1
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE revocare e/o sospendere la provvisoria esecuzione dell'avviso di addebito n. 373 2024 00008860 31 000 della sede di CP_1
Novara, formato il 24 ottobre 2024, notificato alla parte ricorrente a mezzo PEC in data 05.11.2024. NEL MERITO accertare l'infondatezza delle pretese creditorie azionate dall'Ente impositore;
per l'effetto dichiarare nullo ovvero annullare l'avviso di addebito n. 373 2024 00008860 31 000 della sede di Novara, formato il 24 ottobre 2024, notificato CP_1 alla parte ricorrente a mezzo PEC in data 05.11.2024. Con il favore delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 12.12.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, in opposizione all'avviso di addebito n. 373 2024 00008860 31 000, notificatogli il 5.11.2024, con cui gli era stato intimato il pagamento dell'importo di euro 1.984,86, a titolo di contributi a favore della Gestione commercianti (doc. 1 ric.). Il ricorrente riconduceva la pretesa dell' alla propria qualità di socio della CP_1 società FLI s.r.l.s., avente a oggetto attività di mediazione immobiliare (doc. 3 ric.) e in cui egli allegava di rivestire la mera qualità di socio di capitale. Precisava di svolgere attività di amministratore di condominio e come tale di essere iscritto alla Gestione separata . CP_1
Allegava che la gestione operativa e amministrativa della FLI s.r.l.s. era in capo all'amministratore unico debitamente iscritto alla sezione degli Controparte_2 agenti immobiliari. Quest'ultimo ricopriva la carica di preposto alla mediazione e si occupava dell'attività di intermediazione. Deduceva di aver svolto, in passato, attività di mediazione in proprio, ma che il 3.3.2022 aveva subito dalla CCIAA la sanzione disciplinare della cessazione dell'attività, per incompatibilità con quella di amministrazione di condomini (doc. 3 ter ric.). A seguito di ciò, aveva cessato l'attività di intermediazione, proseguendo quella di amministrazione e il 31.1.2023 aveva inoltrato al registro delle imprese la richiesta di cancellazione della propria impresa individuale, con contestuale istanza di cancellazione dalla Gestione commercianti (doc. 5 ric.), ma quest'ultima era stata respinta dall' CP_1
(doc. 6 ric.). La determinazione dell' era stata confermata anche a seguito di CP_3 interlocuzione con il consulente del ricorrente. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, che aveva escluso l'obbligo dei meri soci di capitale di iscriversi alla Gestione commercianti e la normativa in materia, allegava di essere impegnato a tempo pieno nell'attività di amministrazione di 57 condomini e chiedeva dichiararsi l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto, previa sospensione cautelare dello stesso.
L' non si costituiva e verificata la regolare notificazione dell'atto CP_1 introduttivo, veniva dichiarato contumace.
All'udienza odierna, udite le conclusioni della parte costituita, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto.
Il ricorrente impugna l'avviso di addebito n. 373 2024 00008860 31 000, CP_1 con cui gli è stato intimato il pagamento della somma di euro 1.984,86, a titolo di contributi e somme aggiuntive, a favore della Gestione commercianti.
2 Nel proprio ricorso, egli contesta la sussistenza dei presupposti di fatto per l'iscrizione alla Gestione commercianti.
L' non si è costituito in giudizio. CP_1
2. In punto di diritto, il presupposto della pretesa contributiva trova la sua disciplina nell'art. 1, l. n. 613/1966, il quale, nell'estendere l'assicurazione obbligatoria IVS ai commercianti, richiama la nozione di cui all'art. 1, l. n. 1937/1960. La prima delle due disposizioni appena citate, com'è noto, è stata sostituita dall'art. 29, l. n. 160/1975, a sua volta oggetto di varie riforme nel tempo.
Nel testo attualmente vigente, esso reca: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”. Va, poi, escluso che la qualità di socio unico comporti di per sé l'equiparazione, a fini contributivi, tra la società di capitali e l'impresa individuale, alla luce dalla condivisibile giurisprudenza della S.C., per cui “presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è - per il disposto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 - la prova dello svolgimento di un'attività commerciale e che la qualità di socio unico di srl non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore. In altri termini, il possesso della qualità di socio unico è semplice elemento indiziario dello svolgimento di attività lavorativa all'interno della società unipersonale, potendo il detto elemento essere corroborato - o smentito - da altri elementi probatori” (Cass., sez. lav., 3.8.2021, n. 22169, in motivazione). 3. Si deve, quindi, ricordare che le opposizioni a ruolo esattoriale, a decreto ingiuntivo o ad avviso di addebito, danno luogo a un ordinario giudizio di cognizione. In virtù del principio generale derivante dall'art. 2697 c.c., l'onere della prova della sussistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo contributivo incombe sull'ente previdenziale che, nel giudizio di opposizione, pur rivestendo formalmente la qualità di convenuto, assume la
3 veste sostanziale di attore, mentre incombe sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito (cfr., tra le tante, Cass., sez. lav., sentenza n. 23600 del 06/11/2009; Cass. sez. lav., n. 26395/2013 e a molte altre).
Nel caso di specie, a fronte della puntuale contestazione, da parte del ricorrente, dei fatti costitutivi della pretesa dell' , l' è rimasto contumace CP_1 Controparte_4
e non ha, quindi, offerto alcuna prova a sostegno della stessa.
Ne consegue che il ricorso va accolto e va dichiarata l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto, con contestuale accertamento della non debenza degli importi ivi recati. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 1.984,86), della sua natura documentale e della limitata attività processuale svolta, in complessivi euro 1.100, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 43 per contributo unificato.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso, dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto n. CP_1
373 2024 00008860 31 000 e dichiara non dovuto l'importo di euro 1.984,86 ivi indicato;
2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di CP_1 Parte_1
liquidate in complessivi euro 1.100, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli
[...] accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 43 per c.u. Così deciso il 18.11.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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