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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/04/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
R.G. 6405/2017
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa
Maria Concetta Consoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra nata a [...] il [...] (C.F. ), ivi residente in Parte_1 C.F._1
VIA GROTTASANTA N. 90 elettivamente domiciliata in SIRACUSA CORSO GELONE n. 134, presso lo studio dell'Avv. GAMBUZZA GIOVANNI ) che la rappresenta C.F._2
e difende, giusta procura in atti;
ATTORE
e
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_1
SIRACUSA, PIOAZZA DUOMO, elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIA TEATRO N. 1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti DANIELE FAILLA (C.F. e C.F._3
BRANDINO LUCA ), giusta procura in atti;
C.F._4
CONVENUTO
Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale
All'udienza del 07.12.2023 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14.11.2017, conveniva in giudizio, innanzi Parte_2 all'intestato Tribunale, il in persona del Sindaco p.t., per ivi sentirlo Controparte_1 condannare, previo accertamento della responsabilità dell'Ente convenuto, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'attrice in seguito al sinistro occorsole in data 24.02.2015 e quantificati in € 10.551,66, oltre interessi e rivalutazione. In particolare, l'attrice, Agente di Polizia Municipale di Siracusa, esponeva che il giorno 24.02.2015, in Siracusa, verso le ore 19.00 circa, si trovava in servizio di pattugliamento a piedi lungo Via Polibio, quando, giunta in corrispondenza del civico numero 108, cadeva rovinosamente al suolo, riportando gravi lesioni personali, a causa di una buca presente sul manto stradale, non segnalata e non visibile in quanto occultata dalla presenza di autovetture in sosta lungo il marciapiede pedonale. A seguito della caduta, l'attrice, a causa delle lesioni subite, veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Umberto I di Siracusa, ove i sanitari di turno, disposti gli accertamenti clinici iniziali, emettevano diagnosi di “Trauma caviglia dx” e, rinviata la paziente al giorno successivo per la consulenza ortopedica, in data
25.02.2015, veniva quindi diagnosticato “Trauma distorsivo tibio-tarsica dx” e disposto il ricovero.
Precisava, dunque, che, a seguito del decorso della malattia, in data 04.05.2015 veniva dichiarata clinicamente guarita con postumi invalidanti, allegando all'uopo apposita documentazione medica.
Sosteneva l'attrice che la responsabilità esclusiva di tali danni era addebitabile al _1
, quale ente proprietario e custode del tratto stradale in questione, che non aveva
[...]
provveduto a riparare e/o segnalare la buca in questione e che sebbene avesse tentato di risolvere la controversia in via stragiudiziale, l'Ente non aveva inteso risarcire l'attrice per le lesioni subite a seguito della caduta.
Con comparsa di costituzione e risposta del 14.03.2018, si costituiva in giudizio il _1
, in persona del Sindaco p.t., il quale contestava la domanda attorea, siccome infondata in
[...]
fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto. In subordine, chiedeva di limitare l'eventuale risarcimento del danno esclusivamente a quanto dovesse emergere in istruttoria e senza liquidazione di spese di giudizio. In via istruttoria, il convenuto, in ragione della circostanza per cui l'evento era _1 avvenuto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, chiedeva acquisirsi tutta la documentazione inerente l'infortunio e le eventuali somme percepite dall'attrice presso l'I.N.A.I.L.
Eccepiva, inoltre, che la responsabilità dell'evento lesivo fosse addebitabile alla condotta dell'attrice, in quanto avrebbe potuto agevolmente evitare l'ostacolo se avesse prestato la dovuta attenzione, data la presenza di pubblica illuminazione sulla via teatro del sinistro. Contestava, infine, il quantum risarcitorio richiesto dall'attrice, in quanto del tutto privo di adeguato supporto probatorio.
La causa è stata istruita come in atti, mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti, le prove testimoniali e la CTU a firma del Dott. Mentre non perveniva alcuna Persona_1
documentazione attestane le somme corrisposte dall'Inail all'attrice sebbene più volta sollecitata .
Indi, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. La domanda è risultata provata e va, pertanto, accolta.
In linea di principio, non vi è alcun dubbio che il sia responsabile ex art. 2051 c.c. dei _1
danni causati a terzi dalle cose di cui egli è custode e, pertanto, obbligato alla relativa vigilanza.
Come è noto, infatti, l'art. 2051 c.c. dispone che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. La norma prevede, quindi, in capo al custode una vera e propria responsabilità oggettiva indipendente dalla sussistenza di qualsivoglia profilo di colpevolezza e derivante unicamente dalla sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno causato al terzo. La predetta fattispecie deve ritenersi dunque configurabile laddove sussista, in capo al soggetto responsabile, un potere di custodia sulla res, consistente in un vero e proprio governo di quest'ultima e, quindi, nella sua disponibilità giuridica e materiale.
È prevista quindi una presunzione di responsabilità a carico del custode e a favore del danneggiato, il quale è tenuto solo a provare il nesso di causalità tra la cosa e il danno. Una volta dunque inquadrata la responsabilità dell'ente quale custode della cosa, è suo onere quello di dimostrare che l'evento si sia verificato malgrado questi abbia posto in essere tutto ciò che era in suo potere fare per prevenire l'evento, ovvero in assenza di sua colpa ma, più a monte, per una causa a lui non addebitabile, ovvero per caso fortuito, tale da interrompere il nesso eziologico con l'evento lamentato. Poiché la responsabilità si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa, e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile (come nelle prove liberatorie degli artt. 2047, 2048, 2050 e 2054
c.c.), ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che la rilevanza del fortuito attiene al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.
Si intende, così, anche la ragione dell'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 2051 c.c., relativa alla ripartizione della prova sul nesso causale.
All'attrice compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo;
il convenuto, dunque, per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (cfr. Cass. n. 376/05).
Ciò detto, nella fattispecie in esame può dirsi che l'attrice abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, avendo fornito piena prova del nesso causale tra la cosa in custodia e i danni subiti.
Orbene, dalle emergenze istruttorie si evince chiaramente che la causa della caduta, che ha determinato i danni di cui l'attrice chiede il risarcimento, sia rinvenibile nella presenza di una buca formatasi sul manto stradale in adiacenza di un tombino posto a ridosso del marciapiede pedonale;
peraltro tale situazione di pericolo non risultava in alcun modo prevedibile né tantomeno segnalata, oltre che di fatto occultata dalla presenza di autovetture in sosta lungo il marciapiede pedonale.
Di talché si evince, anzitutto, dalla documentazione versata in atti dall'attrice, con particolare riferimento alle produzioni fotografiche.
Anche i testi escussi hanno confermato la ricostruzione dei fatti così come fornita in citazione, chiarendo di essere a conoscenza dei fatti per avervi personalmente assistito.
In particolare, il teste , escusso all'udienza del 28.06.2019, ha riconosciuto dalle Testimone_1
foto mostrategli la buca che si trova in Via Polibio nei pressi del civico 108; ha, inoltre, precisato che quando è giunto sui luoghi “...vi erano proprio in corrispondenza di detto marciapiedi due auto in sosta vietata con zona rimozione, che di fatto impedivano l'avvistamento della buca...”.
Le testi e , escusse all'udienza del 17.10.2019, hanno confermato la Tes_2 Testimone_3
ricostruzione dei fatti esposta in citazione;
in particolare, la teste ha dichiarato che Testimone_3
al momento dei fatti era in servizio con l'attrice e di averla vista cadere a causa della buca, precisando che ai lati della stessa vi erano due auto che ne impedivano l'avvistamento.
Il dal canto suo, nulla ha dimostrato in ordine alle eccezioni sollevate in Controparte_1
comparsa, né ha fornito la prova del caso fortuito .
Accertata, dunque, l'esistenza dell'an debatur, occorre procedere alla quantificazione del danno risarcibile a Parte_2
Sul punto, la CTU medico legale, a firma del dott. che questo Decidente condivide, in Persona_1
quanto esente da vizi logico-giuridici o metodologici che possano inficiarne il risultato, ha accertato che dalle lesioni subite dall'attrice, compatibili con una caduta al suolo causata da senso di sprofondamento del piede destro in una buca del mano stradale nello scendere da un marciapiedi, è derivato un complesso patologico incidente sull'integrità psico-fisica della perizianda, sotto il profilo biologico (danno alla salute) in misura pari al 2%. Dette lesioni hanno, inoltre, determinato un periodo di I.T.P. al 75% di giorni 21 e un periodo di I.T.P. al 50% di giorni 20. Il CTU ha, inoltre, ritenuto congrue le spese sanitarie allegate per un totale di € 203,55.
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale ritiene pertanto questo decidente di dovere applicare le tabelle in uso presso questo Ufficio Giudiziario, redatte dal Tribunale di Milano per l'anno 2024, in quanto adeguate e comunque ritenute dalla Suprema Corte di Cassazione il metro della corretta liquidazione del danno non patrimoniale.
Pertanto, rilevato che al momento dell'incidente aveva l'età di 52 anni, ne Parte_2
consegue che deve essere risarcita a titolo di danno non patrimoniale nella complessiva misura di €
5.718,25 così determinata: € 2.757,00 a titolo di IP ( 2%), € 1.811.25 per I.T.A. al 75% ( gg. 21),
€ 1.150,00 per I.T.P. al 50%. Vanno inoltre rimborsate all'attore le spese mediche documentate pari ad euro 203,55 ritenute dal
CTU congrue.
Nessun'altra voce di danno va riconosciuta all'attrice siccome non provata. Né è consentita una personalizzazione in aumento del danno biologico, poiché nessun diverso profilo di relazione
(inclinazioni, particolari hobby e passioni specifiche) è stato pregiudicato,
Trattandosi di debito di valore, l'importo di €5.718,25 dovrà essere devalutato alla data dell'sinistro e rivalutato anno per anno previa applicazione degli interessi compensativi al tasso legale, sino alla data della presente decisione. Al riguardo, occorre precisare che, per costante giurisprudenza, in materia di debiti cd. di valore, le somme liquidate vanno rivalutate dalla data in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio, ovvero nel caso di specie, la data del sinistro) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio), che va fissata alla data della presente decisione..
Sulle somme come sopra liquidate sono dovuti alla parte attrice, dalle date di decorrenza rispettivamente sempre sopra indicate per ciascun importo e fino alla data della presente sentenza, gli interessi c.d. “compensativi”, liquidati al tasso nella misura legale.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nel ritenere ammissibile, in caso di risarcimento dei danni per responsabilità aquiliana, il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. La detta cumulabilità si giustifica in considerazione della diversa funzione assolta dalla rivalutazione monetaria e dagli interessi, in quanto la prima mira a reintegrare il patrimonio del danneggiato nella consistenza che esso aveva prima del fatto dannoso, mentre i secondi hanno natura compensativa del danno derivante dal ritardato conseguimento di quanto dovuto a titolo risarcitorio, restando salva la prova del maggior danno rispetto a quello coperto dagli interessi
(Cass. n. 11190/98 e Cass. n. 5845/97). Il calcolo della rivalutazione e di questi interessi compensativi si arresta alla data della presente decisione, in quanto la sentenza che liquida il danno per fatto illecito costituisce un'obbligazione di valuta, nel senso che determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, produttiva di interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste interamente a carico del con la specificazione che vengono liquidate (come da dispositivo) in Controparte_1
applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.ii.mm. sulla base del valore del risarcimento liquidato in questa sede, tenuto conto del livello di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
Parimenti le spese delle CTU vanno poste a carico della parte soccombente
P.Q.M.
Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima sezione civile, nella persona del Giudice onorario Dott.ssa
Maria Concetta Consoli definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa così provvede:
1 Dichiara la esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'incidente del 24.02.2015 del
[...]
e per l'effetto lo condanna in persona del legale rappresentante pro- tempore, al _1
pagamento in favore di della complessiva somma di € 5.921,80 di cui € 5.718,25 a Parte_2 titolo di danno non patrimoniale ed € 203,55 per spese mediche oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
2.Condanna il al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese del Controparte_1 presente grado del giudizio, che liquida in € 2.552,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3.Pone le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Siracusa 11/04/2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa Maria Concetta Consoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
R.G. 6405/2017
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa
Maria Concetta Consoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra nata a [...] il [...] (C.F. ), ivi residente in Parte_1 C.F._1
VIA GROTTASANTA N. 90 elettivamente domiciliata in SIRACUSA CORSO GELONE n. 134, presso lo studio dell'Avv. GAMBUZZA GIOVANNI ) che la rappresenta C.F._2
e difende, giusta procura in atti;
ATTORE
e
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_1
SIRACUSA, PIOAZZA DUOMO, elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIA TEATRO N. 1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti DANIELE FAILLA (C.F. e C.F._3
BRANDINO LUCA ), giusta procura in atti;
C.F._4
CONVENUTO
Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale
All'udienza del 07.12.2023 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 14.11.2017, conveniva in giudizio, innanzi Parte_2 all'intestato Tribunale, il in persona del Sindaco p.t., per ivi sentirlo Controparte_1 condannare, previo accertamento della responsabilità dell'Ente convenuto, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'attrice in seguito al sinistro occorsole in data 24.02.2015 e quantificati in € 10.551,66, oltre interessi e rivalutazione. In particolare, l'attrice, Agente di Polizia Municipale di Siracusa, esponeva che il giorno 24.02.2015, in Siracusa, verso le ore 19.00 circa, si trovava in servizio di pattugliamento a piedi lungo Via Polibio, quando, giunta in corrispondenza del civico numero 108, cadeva rovinosamente al suolo, riportando gravi lesioni personali, a causa di una buca presente sul manto stradale, non segnalata e non visibile in quanto occultata dalla presenza di autovetture in sosta lungo il marciapiede pedonale. A seguito della caduta, l'attrice, a causa delle lesioni subite, veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Umberto I di Siracusa, ove i sanitari di turno, disposti gli accertamenti clinici iniziali, emettevano diagnosi di “Trauma caviglia dx” e, rinviata la paziente al giorno successivo per la consulenza ortopedica, in data
25.02.2015, veniva quindi diagnosticato “Trauma distorsivo tibio-tarsica dx” e disposto il ricovero.
Precisava, dunque, che, a seguito del decorso della malattia, in data 04.05.2015 veniva dichiarata clinicamente guarita con postumi invalidanti, allegando all'uopo apposita documentazione medica.
Sosteneva l'attrice che la responsabilità esclusiva di tali danni era addebitabile al _1
, quale ente proprietario e custode del tratto stradale in questione, che non aveva
[...]
provveduto a riparare e/o segnalare la buca in questione e che sebbene avesse tentato di risolvere la controversia in via stragiudiziale, l'Ente non aveva inteso risarcire l'attrice per le lesioni subite a seguito della caduta.
Con comparsa di costituzione e risposta del 14.03.2018, si costituiva in giudizio il _1
, in persona del Sindaco p.t., il quale contestava la domanda attorea, siccome infondata in
[...]
fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto. In subordine, chiedeva di limitare l'eventuale risarcimento del danno esclusivamente a quanto dovesse emergere in istruttoria e senza liquidazione di spese di giudizio. In via istruttoria, il convenuto, in ragione della circostanza per cui l'evento era _1 avvenuto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, chiedeva acquisirsi tutta la documentazione inerente l'infortunio e le eventuali somme percepite dall'attrice presso l'I.N.A.I.L.
Eccepiva, inoltre, che la responsabilità dell'evento lesivo fosse addebitabile alla condotta dell'attrice, in quanto avrebbe potuto agevolmente evitare l'ostacolo se avesse prestato la dovuta attenzione, data la presenza di pubblica illuminazione sulla via teatro del sinistro. Contestava, infine, il quantum risarcitorio richiesto dall'attrice, in quanto del tutto privo di adeguato supporto probatorio.
La causa è stata istruita come in atti, mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti, le prove testimoniali e la CTU a firma del Dott. Mentre non perveniva alcuna Persona_1
documentazione attestane le somme corrisposte dall'Inail all'attrice sebbene più volta sollecitata .
Indi, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. La domanda è risultata provata e va, pertanto, accolta.
In linea di principio, non vi è alcun dubbio che il sia responsabile ex art. 2051 c.c. dei _1
danni causati a terzi dalle cose di cui egli è custode e, pertanto, obbligato alla relativa vigilanza.
Come è noto, infatti, l'art. 2051 c.c. dispone che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. La norma prevede, quindi, in capo al custode una vera e propria responsabilità oggettiva indipendente dalla sussistenza di qualsivoglia profilo di colpevolezza e derivante unicamente dalla sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno causato al terzo. La predetta fattispecie deve ritenersi dunque configurabile laddove sussista, in capo al soggetto responsabile, un potere di custodia sulla res, consistente in un vero e proprio governo di quest'ultima e, quindi, nella sua disponibilità giuridica e materiale.
È prevista quindi una presunzione di responsabilità a carico del custode e a favore del danneggiato, il quale è tenuto solo a provare il nesso di causalità tra la cosa e il danno. Una volta dunque inquadrata la responsabilità dell'ente quale custode della cosa, è suo onere quello di dimostrare che l'evento si sia verificato malgrado questi abbia posto in essere tutto ciò che era in suo potere fare per prevenire l'evento, ovvero in assenza di sua colpa ma, più a monte, per una causa a lui non addebitabile, ovvero per caso fortuito, tale da interrompere il nesso eziologico con l'evento lamentato. Poiché la responsabilità si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa, e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile (come nelle prove liberatorie degli artt. 2047, 2048, 2050 e 2054
c.c.), ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che la rilevanza del fortuito attiene al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.
Si intende, così, anche la ragione dell'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 2051 c.c., relativa alla ripartizione della prova sul nesso causale.
All'attrice compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo;
il convenuto, dunque, per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (cfr. Cass. n. 376/05).
Ciò detto, nella fattispecie in esame può dirsi che l'attrice abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, avendo fornito piena prova del nesso causale tra la cosa in custodia e i danni subiti.
Orbene, dalle emergenze istruttorie si evince chiaramente che la causa della caduta, che ha determinato i danni di cui l'attrice chiede il risarcimento, sia rinvenibile nella presenza di una buca formatasi sul manto stradale in adiacenza di un tombino posto a ridosso del marciapiede pedonale;
peraltro tale situazione di pericolo non risultava in alcun modo prevedibile né tantomeno segnalata, oltre che di fatto occultata dalla presenza di autovetture in sosta lungo il marciapiede pedonale.
Di talché si evince, anzitutto, dalla documentazione versata in atti dall'attrice, con particolare riferimento alle produzioni fotografiche.
Anche i testi escussi hanno confermato la ricostruzione dei fatti così come fornita in citazione, chiarendo di essere a conoscenza dei fatti per avervi personalmente assistito.
In particolare, il teste , escusso all'udienza del 28.06.2019, ha riconosciuto dalle Testimone_1
foto mostrategli la buca che si trova in Via Polibio nei pressi del civico 108; ha, inoltre, precisato che quando è giunto sui luoghi “...vi erano proprio in corrispondenza di detto marciapiedi due auto in sosta vietata con zona rimozione, che di fatto impedivano l'avvistamento della buca...”.
Le testi e , escusse all'udienza del 17.10.2019, hanno confermato la Tes_2 Testimone_3
ricostruzione dei fatti esposta in citazione;
in particolare, la teste ha dichiarato che Testimone_3
al momento dei fatti era in servizio con l'attrice e di averla vista cadere a causa della buca, precisando che ai lati della stessa vi erano due auto che ne impedivano l'avvistamento.
Il dal canto suo, nulla ha dimostrato in ordine alle eccezioni sollevate in Controparte_1
comparsa, né ha fornito la prova del caso fortuito .
Accertata, dunque, l'esistenza dell'an debatur, occorre procedere alla quantificazione del danno risarcibile a Parte_2
Sul punto, la CTU medico legale, a firma del dott. che questo Decidente condivide, in Persona_1
quanto esente da vizi logico-giuridici o metodologici che possano inficiarne il risultato, ha accertato che dalle lesioni subite dall'attrice, compatibili con una caduta al suolo causata da senso di sprofondamento del piede destro in una buca del mano stradale nello scendere da un marciapiedi, è derivato un complesso patologico incidente sull'integrità psico-fisica della perizianda, sotto il profilo biologico (danno alla salute) in misura pari al 2%. Dette lesioni hanno, inoltre, determinato un periodo di I.T.P. al 75% di giorni 21 e un periodo di I.T.P. al 50% di giorni 20. Il CTU ha, inoltre, ritenuto congrue le spese sanitarie allegate per un totale di € 203,55.
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale ritiene pertanto questo decidente di dovere applicare le tabelle in uso presso questo Ufficio Giudiziario, redatte dal Tribunale di Milano per l'anno 2024, in quanto adeguate e comunque ritenute dalla Suprema Corte di Cassazione il metro della corretta liquidazione del danno non patrimoniale.
Pertanto, rilevato che al momento dell'incidente aveva l'età di 52 anni, ne Parte_2
consegue che deve essere risarcita a titolo di danno non patrimoniale nella complessiva misura di €
5.718,25 così determinata: € 2.757,00 a titolo di IP ( 2%), € 1.811.25 per I.T.A. al 75% ( gg. 21),
€ 1.150,00 per I.T.P. al 50%. Vanno inoltre rimborsate all'attore le spese mediche documentate pari ad euro 203,55 ritenute dal
CTU congrue.
Nessun'altra voce di danno va riconosciuta all'attrice siccome non provata. Né è consentita una personalizzazione in aumento del danno biologico, poiché nessun diverso profilo di relazione
(inclinazioni, particolari hobby e passioni specifiche) è stato pregiudicato,
Trattandosi di debito di valore, l'importo di €5.718,25 dovrà essere devalutato alla data dell'sinistro e rivalutato anno per anno previa applicazione degli interessi compensativi al tasso legale, sino alla data della presente decisione. Al riguardo, occorre precisare che, per costante giurisprudenza, in materia di debiti cd. di valore, le somme liquidate vanno rivalutate dalla data in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio, ovvero nel caso di specie, la data del sinistro) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio), che va fissata alla data della presente decisione..
Sulle somme come sopra liquidate sono dovuti alla parte attrice, dalle date di decorrenza rispettivamente sempre sopra indicate per ciascun importo e fino alla data della presente sentenza, gli interessi c.d. “compensativi”, liquidati al tasso nella misura legale.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nel ritenere ammissibile, in caso di risarcimento dei danni per responsabilità aquiliana, il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. La detta cumulabilità si giustifica in considerazione della diversa funzione assolta dalla rivalutazione monetaria e dagli interessi, in quanto la prima mira a reintegrare il patrimonio del danneggiato nella consistenza che esso aveva prima del fatto dannoso, mentre i secondi hanno natura compensativa del danno derivante dal ritardato conseguimento di quanto dovuto a titolo risarcitorio, restando salva la prova del maggior danno rispetto a quello coperto dagli interessi
(Cass. n. 11190/98 e Cass. n. 5845/97). Il calcolo della rivalutazione e di questi interessi compensativi si arresta alla data della presente decisione, in quanto la sentenza che liquida il danno per fatto illecito costituisce un'obbligazione di valuta, nel senso che determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, produttiva di interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste interamente a carico del con la specificazione che vengono liquidate (come da dispositivo) in Controparte_1
applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.ii.mm. sulla base del valore del risarcimento liquidato in questa sede, tenuto conto del livello di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
Parimenti le spese delle CTU vanno poste a carico della parte soccombente
P.Q.M.
Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima sezione civile, nella persona del Giudice onorario Dott.ssa
Maria Concetta Consoli definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa così provvede:
1 Dichiara la esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'incidente del 24.02.2015 del
[...]
e per l'effetto lo condanna in persona del legale rappresentante pro- tempore, al _1
pagamento in favore di della complessiva somma di € 5.921,80 di cui € 5.718,25 a Parte_2 titolo di danno non patrimoniale ed € 203,55 per spese mediche oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
2.Condanna il al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese del Controparte_1 presente grado del giudizio, che liquida in € 2.552,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3.Pone le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Siracusa 11/04/2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa Maria Concetta Consoli