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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/05/2025, n. 2137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2137 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 9790/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9790/2023 R.G. LAVORO
TRA
, nata il [...] a [...] (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Angelo Igor Ludwig Parzanese, come da procura in atti
RICORRENTE
E
– in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, convertito nella legge n. 248 del 2 dicembre 2005, dal funzionario, già avvocato, dott.ssa Giuseppina Mottola
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei pensione d'invalidità
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/07/2023, parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso che a seguito di procedimento per Atpo iscritto al numero di R.G. 1676/2022 presso il Tribunale di Napoli Nord, aveva ottenuto decreto di omologa positivo del 21.02.2023, con concessione della pensione di inabilità civile con decorrenza dalla domanda amministrativa, ha dedotto che a seguito della notifica del CP_ 24.03.2023 dell'omologa - in uno all'AP 70 - l' non aveva provveduto al pagamento della prestazione previdenziale, decorsi 120 giorni per l'espletamento del procedimento amministrativo. Pertanto, dedotto il possesso dei requisiti legali per beneficiare della prestazione ha chiesto all'adito
Tribunale di “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, ad ottenere i ratei relativi alla prestazione concessa attraverso l'omologa del 21.02.2023 e quindi la pensione di inabilità dalla data CP_ della domanda amministrativa ad oggi. Per l'effetto, condannare l' a corrispondere le provvidenze economiche relative all'indennità richiesta ed omologata, quantificate in € 293,90 da
Luglio 2021 a Dicembre 2021, € 292,55 dal 01.01.2022 a Dicembre 2022 ed € 313,55 da Gennaio
2023 e quindi per un totale di € 7.468,79 sino alla data dell'effettiva erogazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”, con vittoria delle spese di lite.
L' , costituitosi in giudizio, ha chiesto dichiarare l'inammissibilità del ricorso, avendo CP_1 provveduto alla liquidazione della prestazione che non veniva erogata per effetto di un'operazione di compensazione con un indebito. In via subordinata chiedeva dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese legali, deducendo che con provvedimento del 14 luglio
2022 l' sede di Aversa, aveva provveduto alla liquidazione dell'indennità di CP_1 accompagnamento, categoria INVCIV, N. 07061632, per il periodo richiesto, riconoscendo la somma di € 2.386,38; che, tuttavia, l'importo liquidato non era stato erogato, bensì trattenuto dall'Istituto a compensazione di un credito vantato dall' nei confronti della ricorrente. Precisava, inoltre, CP_1 che la , già riconosciuta invalida nella misura del 100% a decorrere dalla domanda Pt_1 amministrativa del 22 giugno 2020, aveva percepito i relativi ratei, comprensivi di una quota imputabile alla maggiorazione sociale, dal mese di luglio 2020 fino al mese di luglio 2022 e che tale maggiorazione non era dovuta, non essendo la ricorrente in possesso dei requisiti reddituali necessari.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è fondata e come tale va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Sulla base della documentazione prodotta risulta che l' ha riconosciuto la prestazione oggetto di CP_1 giudizio come accertata con decreto di omologa del 24.02.2023 resa nel proc. Per Atp n. R.G. RG n.
1676/2022 (pensione d'invalidità a decorrere dalla visita di revisione del 23.07.2021), operando, tuttavia, in sede di liquidazione una compensazione sul credito vantato, ritenuta illegittima dalla difesa di parte ricorrente (cfr. comunicazione di liquidazione del 22.05.2023).
L'indebito in esame concerne la maggiorazione sociale percepita dal mese di luglio 2020 fino al mese di luglio 2022.
Orbene a prescindere dalla legittimità dell'indebito dedotto dall' , la questione giuridica che si CP_1 pone all'attenzione del giudicante concerne la legittimità o meno della compensazione operata dall' in sede di liquidazione della pensione d'invalidità. CP_1 Secondo un consolidato e condiviso orientamento della Corte di Cassazione “in tema di estinzione delle obbligazioni la compensazione in senso tecnico (o propria) postula l'autonomia dei contrapposti rapporti di debito/credito e non è configurabile allorché essi traggano origine da un unico rapporto.
In quest'ultimo caso (con la compensazione c.d. impropria) il calcolo delle somme a credito e a debito può essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, in sede di accertamento della fondatezza della domanda, mentre restano inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni” (cfr. ex multis: Cass. 8 agosto 2007, n. 17390; Cass. 2 marzo 2009, n. 5024; Cass. 17 aprile 2004, n. 7337; Cass. 27 novembre 2002, n. 16561).
Questo principio è stato confermato anche con la pronuncia della Corte di Cassazione del 24 luglio
2007, n. 16349 nella quale, in un giudizio analogo all'attuale instaurato tra le stesse parti, ha affermato che, qualora un soggetto abbia diritto alla pensione di inabilità ed all'indennità di accompagnamento e, nel contempo, sia debitore verso l' , per i medesimi titoli, di somme indebitamente percepite, CP_1
è ammissibile la c.d. compensazione impropria, “la quale presuppone, a differenza di quella propria, che i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto;
in simile caso la valutazione delle reciproche pretese implica solo un accertamento contabile che il giudice può compiere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale” (cfr.
Cass..7063/11).
Inoltre, la Corte di Cassazione ha affermato che “La compensazione impropria - che si verifica quando i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine da un unico rapporto - non è applicabile sul trattamento di invalidità civile (nella specie, indennità di accompagnamento) per il recupero di somme indebitamente versate a titolo di assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n.
335 del 1995 - quale provvidenza avulsa dallo stato di invalidità che non investe la tutela di condizioni minime di salute o gravi situazioni di urgenza - in difetto del requisito di identità del titolo per l'assoluta diversità dei presupposti che giustificano l'erogazione delle due prestazioni;
ne consegue la piena applicazione della disciplina della compensazione e dei limiti all'operatività della stessa, con particolare riguardo al divieto di cui all'art. 1246, n. 3, c.c.”
Nella fattispecie non si configurano i presupposti della compensazione impropria dal momento che le prestazioni di cui si discute sono diverse, la pensione d'invalidità riconosciuta a seguito del decreto di omologa e la maggiorazione sociale erogata per il periodo da luglio 2020 fino al mese di luglio
2022: non vi è quindi identità del titolo tra le somme dovute all' e quelle riconosciute alla CP_1 ricorrente anche in ragione della diversità dei presupposti che giustificano l'erogazione e non avendo origine, i rispettivi crediti e debiti, dal medesimo rapporto. Pertanto, la compensazione operata in sede di corresponsione degli arretrati deve ritenersi illegittima, fermo il diritto dell' di recuperare le somme indebite oggetto di comunicazione notificata al CP_1 ricorrente.
Ne discende, pertanto, che non potendo essere dichiara cessata la materia del contendere, l' va CP_1 condannato al pagamento della pensione d'invalidità con decorrenza dal 23.07.2021 oltre interessi legali o la rivalutazione monetaria secondo quanto previsto dall'art. 16, comma sesto, della legge n.
421 del 1991.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in considerazione della circostanza che dagli atti di causa
è emerso che la comunicazione di liquidazione, prescindendo dalla valutazione sulla compensazione operata, è in ogni caso intervenuta il 22.05.2023 prima dello stesso deposito del ricorso.
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 della pensione d'invalidità nella misura di legge con decorrenza dal 23 luglio 2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo quanto previsto dall'art. 16, comma sesto, della legge n. 421 del 1991;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Aversa, 13/05/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9790/2023 R.G. LAVORO
TRA
, nata il [...] a [...] (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Angelo Igor Ludwig Parzanese, come da procura in atti
RICORRENTE
E
– in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, convertito nella legge n. 248 del 2 dicembre 2005, dal funzionario, già avvocato, dott.ssa Giuseppina Mottola
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei pensione d'invalidità
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/07/2023, parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso che a seguito di procedimento per Atpo iscritto al numero di R.G. 1676/2022 presso il Tribunale di Napoli Nord, aveva ottenuto decreto di omologa positivo del 21.02.2023, con concessione della pensione di inabilità civile con decorrenza dalla domanda amministrativa, ha dedotto che a seguito della notifica del CP_ 24.03.2023 dell'omologa - in uno all'AP 70 - l' non aveva provveduto al pagamento della prestazione previdenziale, decorsi 120 giorni per l'espletamento del procedimento amministrativo. Pertanto, dedotto il possesso dei requisiti legali per beneficiare della prestazione ha chiesto all'adito
Tribunale di “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, ad ottenere i ratei relativi alla prestazione concessa attraverso l'omologa del 21.02.2023 e quindi la pensione di inabilità dalla data CP_ della domanda amministrativa ad oggi. Per l'effetto, condannare l' a corrispondere le provvidenze economiche relative all'indennità richiesta ed omologata, quantificate in € 293,90 da
Luglio 2021 a Dicembre 2021, € 292,55 dal 01.01.2022 a Dicembre 2022 ed € 313,55 da Gennaio
2023 e quindi per un totale di € 7.468,79 sino alla data dell'effettiva erogazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”, con vittoria delle spese di lite.
L' , costituitosi in giudizio, ha chiesto dichiarare l'inammissibilità del ricorso, avendo CP_1 provveduto alla liquidazione della prestazione che non veniva erogata per effetto di un'operazione di compensazione con un indebito. In via subordinata chiedeva dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese legali, deducendo che con provvedimento del 14 luglio
2022 l' sede di Aversa, aveva provveduto alla liquidazione dell'indennità di CP_1 accompagnamento, categoria INVCIV, N. 07061632, per il periodo richiesto, riconoscendo la somma di € 2.386,38; che, tuttavia, l'importo liquidato non era stato erogato, bensì trattenuto dall'Istituto a compensazione di un credito vantato dall' nei confronti della ricorrente. Precisava, inoltre, CP_1 che la , già riconosciuta invalida nella misura del 100% a decorrere dalla domanda Pt_1 amministrativa del 22 giugno 2020, aveva percepito i relativi ratei, comprensivi di una quota imputabile alla maggiorazione sociale, dal mese di luglio 2020 fino al mese di luglio 2022 e che tale maggiorazione non era dovuta, non essendo la ricorrente in possesso dei requisiti reddituali necessari.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è fondata e come tale va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Sulla base della documentazione prodotta risulta che l' ha riconosciuto la prestazione oggetto di CP_1 giudizio come accertata con decreto di omologa del 24.02.2023 resa nel proc. Per Atp n. R.G. RG n.
1676/2022 (pensione d'invalidità a decorrere dalla visita di revisione del 23.07.2021), operando, tuttavia, in sede di liquidazione una compensazione sul credito vantato, ritenuta illegittima dalla difesa di parte ricorrente (cfr. comunicazione di liquidazione del 22.05.2023).
L'indebito in esame concerne la maggiorazione sociale percepita dal mese di luglio 2020 fino al mese di luglio 2022.
Orbene a prescindere dalla legittimità dell'indebito dedotto dall' , la questione giuridica che si CP_1 pone all'attenzione del giudicante concerne la legittimità o meno della compensazione operata dall' in sede di liquidazione della pensione d'invalidità. CP_1 Secondo un consolidato e condiviso orientamento della Corte di Cassazione “in tema di estinzione delle obbligazioni la compensazione in senso tecnico (o propria) postula l'autonomia dei contrapposti rapporti di debito/credito e non è configurabile allorché essi traggano origine da un unico rapporto.
In quest'ultimo caso (con la compensazione c.d. impropria) il calcolo delle somme a credito e a debito può essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, in sede di accertamento della fondatezza della domanda, mentre restano inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni” (cfr. ex multis: Cass. 8 agosto 2007, n. 17390; Cass. 2 marzo 2009, n. 5024; Cass. 17 aprile 2004, n. 7337; Cass. 27 novembre 2002, n. 16561).
Questo principio è stato confermato anche con la pronuncia della Corte di Cassazione del 24 luglio
2007, n. 16349 nella quale, in un giudizio analogo all'attuale instaurato tra le stesse parti, ha affermato che, qualora un soggetto abbia diritto alla pensione di inabilità ed all'indennità di accompagnamento e, nel contempo, sia debitore verso l' , per i medesimi titoli, di somme indebitamente percepite, CP_1
è ammissibile la c.d. compensazione impropria, “la quale presuppone, a differenza di quella propria, che i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto;
in simile caso la valutazione delle reciproche pretese implica solo un accertamento contabile che il giudice può compiere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale” (cfr.
Cass..7063/11).
Inoltre, la Corte di Cassazione ha affermato che “La compensazione impropria - che si verifica quando i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine da un unico rapporto - non è applicabile sul trattamento di invalidità civile (nella specie, indennità di accompagnamento) per il recupero di somme indebitamente versate a titolo di assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n.
335 del 1995 - quale provvidenza avulsa dallo stato di invalidità che non investe la tutela di condizioni minime di salute o gravi situazioni di urgenza - in difetto del requisito di identità del titolo per l'assoluta diversità dei presupposti che giustificano l'erogazione delle due prestazioni;
ne consegue la piena applicazione della disciplina della compensazione e dei limiti all'operatività della stessa, con particolare riguardo al divieto di cui all'art. 1246, n. 3, c.c.”
Nella fattispecie non si configurano i presupposti della compensazione impropria dal momento che le prestazioni di cui si discute sono diverse, la pensione d'invalidità riconosciuta a seguito del decreto di omologa e la maggiorazione sociale erogata per il periodo da luglio 2020 fino al mese di luglio
2022: non vi è quindi identità del titolo tra le somme dovute all' e quelle riconosciute alla CP_1 ricorrente anche in ragione della diversità dei presupposti che giustificano l'erogazione e non avendo origine, i rispettivi crediti e debiti, dal medesimo rapporto. Pertanto, la compensazione operata in sede di corresponsione degli arretrati deve ritenersi illegittima, fermo il diritto dell' di recuperare le somme indebite oggetto di comunicazione notificata al CP_1 ricorrente.
Ne discende, pertanto, che non potendo essere dichiara cessata la materia del contendere, l' va CP_1 condannato al pagamento della pensione d'invalidità con decorrenza dal 23.07.2021 oltre interessi legali o la rivalutazione monetaria secondo quanto previsto dall'art. 16, comma sesto, della legge n.
421 del 1991.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in considerazione della circostanza che dagli atti di causa
è emerso che la comunicazione di liquidazione, prescindendo dalla valutazione sulla compensazione operata, è in ogni caso intervenuta il 22.05.2023 prima dello stesso deposito del ricorso.
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente CP_1 della pensione d'invalidità nella misura di legge con decorrenza dal 23 luglio 2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo quanto previsto dall'art. 16, comma sesto, della legge n. 421 del 1991;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Aversa, 13/05/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano