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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 15/04/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 660/2024 promossa da
, elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti BORDONE ANDREA, Parte_1
PERONE FERDINANDO FELICE, PERUCCO PAOLO e LOTTI MARIO che la rappresentano e difendono come da procura in atti
ricorrente contro
Controparte_1 contumace
OGGETTO: retribuzione
All'udienza del 15/04/2025 le parti concludevano come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 2.08.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Varese;
ha chiesto al Giudice: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso, per i motivi esposti, così giudicare: accertare e dichiarare il mancato pagamento delle somme dovute alla lavoratrice per le causali esposte in narrativa, e di conseguenza condannare il convenuto, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma lorda di € 4.531,00 di cui :
- € 2.602,53 dovuti a titolo di retribuzione del mese di febbraio 2024
- € 1.928,47 dovuti a titolo di TFR, o comunque del diverso importo che risulterà dovuto ad esito del giudizio o che si riterrà equo e/o di giustizia”.
Con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c..
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha dedotto: di essere stata assunta in data
10.10.2022 alle dipendenze del convenuto, titolare della cancellata ditta individuale in forza di contratto a tempo Controparte_2 indeterminato, con qualifica di operaia, inquadramento al livello 6° CCNL Pubblici
Servizi Minori;
che il rapporto di lavoro cessava in data 29.02.2024; di risultare tuttora creditrice delle somme di cui alla domanda, a titolo di retribuzione per la mensilità di febbraio 2024 e TFR.
Il convenuto non si è costituito in giudizio e il Giudice, verificata la regolarità della notifica, ne ha dichiarato la contumacia. All'udienza del 15.04.2025 parte ricorrente ha discusso la causa e all'esito il Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura.
2.Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3.Va anzitutto premesso che, in tema di ripartizione dell'onere probatorio circa l'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte. Spetta, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., n.13685 del 2019).
4.Nel caso di specie, dalla disamina della documentazione in atti, risulta che la ricorrente abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Ed infatti, la sussistenza del rapporto lavorativo di cui è causa, la cessazione del rapporto e l'ammontare delle spettanze rivendicate a titolo di retribuzione febbraio 2024
e TFR risultano comprovati dalla documentazione in atti (v. in particolare busta paga febbraio 2024 sub doc. 3 e CU 2024 sub doc. 7), oltre che dagli analitici conteggi predisposti in sede sindacale, sulla base della disciplina collettiva applicabile e pertanto ritenuti pienamente attendibili da questo Giudice.
5.Pur a fronte di tali risultanze documentali, nonché dell'allegazione attorea di non aver ricevuto il pagamento di tali spettanze, parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha invece assolto al proprio onere probatorio in ordine all'avvenuto pagamento delle somme in considerazione.
6.La domanda è pertanto fondata e il convenuto va pertanto condannato al pagamento dell'importo complessivo lordo di €4.531,00 a titolo di retribuzione febbraio
2024 e TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo.
7.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della domanda accolta, tenuto conto della natura documentale della causa, dell'attività difensiva prestata e della non complessità delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.in accoglimento del ricorso, condanna il convenuto a corrispondere alla ricorrente la somma lorda di €4.531,00 a titolo di retribuzione febbraio 2024 e TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo;
2.condanna il convenuto a rifondere la ricorrente delle spese di lite, liquidate in
€1.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge, oltre rimborso del C.U. se versato, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Varese, 15.04.2025
Pag. 2 di 3 Il Giudice
Federica Cattaneo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 660/2024 promossa da
, elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti BORDONE ANDREA, Parte_1
PERONE FERDINANDO FELICE, PERUCCO PAOLO e LOTTI MARIO che la rappresentano e difendono come da procura in atti
ricorrente contro
Controparte_1 contumace
OGGETTO: retribuzione
All'udienza del 15/04/2025 le parti concludevano come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 2.08.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Varese;
ha chiesto al Giudice: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso, per i motivi esposti, così giudicare: accertare e dichiarare il mancato pagamento delle somme dovute alla lavoratrice per le causali esposte in narrativa, e di conseguenza condannare il convenuto, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma lorda di € 4.531,00 di cui :
- € 2.602,53 dovuti a titolo di retribuzione del mese di febbraio 2024
- € 1.928,47 dovuti a titolo di TFR, o comunque del diverso importo che risulterà dovuto ad esito del giudizio o che si riterrà equo e/o di giustizia”.
Con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c..
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha dedotto: di essere stata assunta in data
10.10.2022 alle dipendenze del convenuto, titolare della cancellata ditta individuale in forza di contratto a tempo Controparte_2 indeterminato, con qualifica di operaia, inquadramento al livello 6° CCNL Pubblici
Servizi Minori;
che il rapporto di lavoro cessava in data 29.02.2024; di risultare tuttora creditrice delle somme di cui alla domanda, a titolo di retribuzione per la mensilità di febbraio 2024 e TFR.
Il convenuto non si è costituito in giudizio e il Giudice, verificata la regolarità della notifica, ne ha dichiarato la contumacia. All'udienza del 15.04.2025 parte ricorrente ha discusso la causa e all'esito il Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura.
2.Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3.Va anzitutto premesso che, in tema di ripartizione dell'onere probatorio circa l'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte. Spetta, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., n.13685 del 2019).
4.Nel caso di specie, dalla disamina della documentazione in atti, risulta che la ricorrente abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Ed infatti, la sussistenza del rapporto lavorativo di cui è causa, la cessazione del rapporto e l'ammontare delle spettanze rivendicate a titolo di retribuzione febbraio 2024
e TFR risultano comprovati dalla documentazione in atti (v. in particolare busta paga febbraio 2024 sub doc. 3 e CU 2024 sub doc. 7), oltre che dagli analitici conteggi predisposti in sede sindacale, sulla base della disciplina collettiva applicabile e pertanto ritenuti pienamente attendibili da questo Giudice.
5.Pur a fronte di tali risultanze documentali, nonché dell'allegazione attorea di non aver ricevuto il pagamento di tali spettanze, parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha invece assolto al proprio onere probatorio in ordine all'avvenuto pagamento delle somme in considerazione.
6.La domanda è pertanto fondata e il convenuto va pertanto condannato al pagamento dell'importo complessivo lordo di €4.531,00 a titolo di retribuzione febbraio
2024 e TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo.
7.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della domanda accolta, tenuto conto della natura documentale della causa, dell'attività difensiva prestata e della non complessità delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.in accoglimento del ricorso, condanna il convenuto a corrispondere alla ricorrente la somma lorda di €4.531,00 a titolo di retribuzione febbraio 2024 e TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo;
2.condanna il convenuto a rifondere la ricorrente delle spese di lite, liquidate in
€1.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge, oltre rimborso del C.U. se versato, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Varese, 15.04.2025
Pag. 2 di 3 Il Giudice
Federica Cattaneo
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