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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti contrassegnati con i nn. 3208/2019 e 3265/2019 R.G., aventi ad oggetto
“Altri istituti di diritto societario”, fissato per la discussione all'udienza collegiale del 12.3.2025 e vertente
TRA
, classe 1976 (c.f. ) rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura alle liti rilasciata in calce all'atto di appello, dall'avv. NICOLA RASCIO (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, in C.F._2
Napoli, alla via Monteoliveto 37;
APPELLANTE
E
(c.f. ), , classe 1966 (c.f. CP_1 C.F._3 Parte_1
) e (c.f. ), soci della società C.F._4 CP_2 C.F._5
cancellata dal in data CP_3 Parte_2 CP_4
30.1.2014, rappresentati e difesi, per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. ANGELO SPENA (c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso lo C.F._6
studio del predetto difensore in Viale Gramsci 18;
APPELLATI
NONCHE'
1 (c.f. ) e (c.f. Controparte_5 C.F._7 CP_6
), rappresentati e difesi, per mandato allegato alla comparsa di costituzione e C.F._8 risposta, dall'avv. MICHELE ATRIPALDA (c.f. ), elettivamente C.F._9
domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Napoli, Piazza Garibaldi 26;
APPELLATI – APPELLANTI NEL GIUDIZIO RIUNITO
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, per mandato CP_7 CP_8 C.F._10
allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti MARIO DE BELLIS (c.f.
e UGO MARIA CHIRICO (c.f. ), ed C.F._11 C.F._12
elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti difensori, in Napoli, alla Via dei Mille 16;
APPELLATA
NONCHE'
, in persona del l.r.p.t. (c.f. n. ), rappresentata e difesa, per Controparte_9 P.IVA_1 mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. MICHELE SPROVIERI (c.f.
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore, in C.F._13
Roma, al Viale Regina Margherita 278;
APPELLATA
E
(c.f. ), classe 1969 (c.f. CP_10 C.F._14 Parte_1
), (c.f. ), C.F._15 CP_11 C.F._16 CP_12
(c.f. , (c.f. ),
[...] C.F._17 Controparte_13 C.F._18
nella qualità di eredi di ; Parte_2
APPELLATE CONTUMACI
NONCHE'
(c.f. ), in qualità di curatore dell'eredità giacente di CP_14 C.F._19
(c.f. ) rappresentata e difesa, per NA C.F._20 mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta del 18.12.2020, dall'avv. VALERIO
MOLINO (c.f. ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto C.F._21
difensore;
APPELLATA
E
GIUDIZIALE DELLA QUOTA SOCIALE NELLA FRATELLI CP_15 Parte_3
, APPARTENUTA A
[...] Parte_2 CP_16
[...] (DEFUNTO), nelle persone del rag. e dell'avv. ILARIA
[...] Controparte_17
MALAGRIDA;
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato alle controparti indicate in epigrafe la sig.ra Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 1413/2019 del Tribunale di Napoli Nord
[...]
pubblicata in data 21.5.2019, con la quale il giudice di primo grado aveva rigettato le domande proposte in via principale dall'odierna appellante e dagli attori e - Controparte_5 CP_6
appellanti nel giudizio riunito recante R.G. n. 3265/2019 - (“
1. per i motivi esposti accertare e dichiarare inesistente, nullo o comunque annullare l'atto di “assegnazione di immobili a soci a seguito di scioglimento di società” della società “ Controparte_18
(con sede in Casoria (NA) avente codice fiscale e numero di
[...]
iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli ed iscritta al n. Na285992 del R.E.A) P.IVA_2
redatto il 18.12.2013 per Notaio rep. 2922, racc. 2259 con cui sono strati Persona_2 trasferiti i seguenti beni immobili[…] 2. per l'effetto ordinare al Conservatore dei Registri immobiliari la trascrizione della sentenza;
3. condannare chi di ragione alla restituzione dei beni trasferiti con l'atto di assegnazione a soci nonché dei frutti illegittimamente percepiti”.) e aveva dichiarato inammissibili le domande subordinate (“
4. accertare e dichiarare, alla data di scioglimento, il reale valore della società (con sede in Casoria (NA) avente codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli ed iscritta al n. Na285992 del R.E.A) P.IVA_2
e comunque del patrimonio immobiliare di cui era proprietaria anche con l'ausilio di un consulente tecnico di ufficio;
5. accertare e dichiarare la quota da liquidarsi in favore degli attori a seguito dello scioglimento della società “ Controparte_18
(con sede in Casoria (NA) con codice fiscale e numero di iscrizione al
[...]
Registro delle Imprese di Napoli ed iscritta al n. Na285992 del R.E.A) da P.IVA_2
determinarsi nella somma non inferiore ad euro 260.000,00; 6.condannare – a seguito e per effetto della corretta valutazione del patrimonio della società e del reale valore dei beni immobili di sua proprietà - i signori , , e NA CP_18 CP_2 Parte_1
(nata il [...]) a restituire alla società Controparte_18
, o direttamente agli attori, quanto indebitamente percepito
[...]
con interessi e rivalutazione monetaria;
7. condannare la società
[...]
(con sede in Casoria (NA) con codice Controparte_18
fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli ed iscritta al n. P.IVA_2
3 Na285992 del R.E.A) e/o i signori , , e NA CP_18 CP_2
(nata il [...]) al pagamento in favore degli attori della somma di cui al Parte_1
punto 5) oltre ad interessi e rivalutazione monetaria. In ogni caso:
8. dichiarare nullo o annullare e comunque dichiarare illegittimo, inefficace e non vincolante per gli attori il bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto predisposto dai liquidatori della società “
[...]
il 10.12.2013, mai comunicato agli Controparte_18
attori;
9. accertare e dichiarare che con intento doloso e fraudolento i signori NA
, , e (nata il [...]) hanno inteso
[...] CP_18 CP_2 Parte_1
espropriare gli attori del diritto di partecipazione alla fase di liquidazione e dall'assegnazione beni sociali al solo fine di lucrare un maggiore utile nella assegnazione di beni della società; 10. per
l'effetto dell'accoglimento della domanda che precede condannare i signori NA
, , e (nata il [...]) al risarcimento
[...] CP_18 CP_2 Parte_1
del danno ex art. 2059 codice civile, derivato agli attori dal raggiro, nella misura di 100.000,00. euro o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia”).
Integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti processuali, indicati come in epigrafe, all'udienza del 10.10.2024 la causa veniva introitata in decisione.
Con decreto del 10.12.2024 il collegio rimetteva la causa sul ruolo fissando per la nuova discussione l'udienza dell'8.1.2025, vista l'istanza depositata in data 9.12.2024, con la quale il procuratore della parte appellata chiedeva la rimessione della causa sul ruolo, dando CP_18 atto dell'intervenuta conciliazione della lite e i difensori delle altre parti costituite nel termine per il deposito delle comparse conclusionali avevano chiesto anch'essi la rimessione della causa sul ruolo, deducendo l'intervenuto accordo transattivo tra le parti.
A tale udienza, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, solo il procuratore ad litem della eredità giacente di depositava le note scritte d'udienza, chiedendo di NA chiarare la cessazione della materia del contendere, con condanna al pagamento delle spese di lite nei suoi confronti sulla base del criterio della soccombenza virtuale.
A questo punto il collegio, rilevato che tutte le altre parti avevano chiesto la rimessione della causa sul ruolo per la dichiarazione della cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite, omettendo di depositare le note per l'udienza, con conseguente rinuncia all'appello anche nei confronti dell'eredità giacente, rinviava la causa alla successiva udienza del 26.2.2025 disponendo “la comparizione personale delle parti ed invitando le stesse a trovare un'intesa conciliativa sulle spese di lite con la curatrice dell'eredità giacente di ”. NA
All'udienza fissata del 26.2.2025, fissata in presenza, nessuna delle parti è comparsa, né esse sono comparse alla successiva udienza fissata ex art. 309 c.p.c. per il 12.3.2025, anch'essa fissata in presenza, nella quale la causa è stata trattenuta in decisione.
4 L'art. 181, 1° comma, c.p.c., nel nuovo testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 50 D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 25.6.2008 (come si ricava dalla lettura coordinata degli artt. 56 e 85, 1° comma, D.L. cit.), così recita: “se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”.
La previsione, in virtù dell'espresso richiamo ad essa operato dall'art. 309 c.p.c., trova applicazione anche se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza.
Tali norme, poi, trovano applicazione anche nei giudizi d'appello dinanzi alla Corte d'appello, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice (cfr. Cass. n. 858/2000).
Ebbene, dall'esame del fascicolo d'ufficio si evince che le parti hanno omesso di comparire sia all'udienza del 26.2.2025 che a quella successiva fissata ex art. 309 c.p.c. per il giorno
12.3.2025, sebbene il rinvio dall'una all'altra sia stato regolarmente comunicato ai procuratori costituiti di tutte le parti ad opera della cancelleria.
Alla luce di ciò, trattandosi di controversia iniziata in primo grado nell'anno 2014, sulla base delle previsioni di cui all'art. 307 c.p.c. va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo di appello.
A mente dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c. le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1413/2019 del Tribunale di Napoli Nord pubblicata in data 21.5.2019, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo di appello;
2) pone le spese del presente grado di giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12.3.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti contrassegnati con i nn. 3208/2019 e 3265/2019 R.G., aventi ad oggetto
“Altri istituti di diritto societario”, fissato per la discussione all'udienza collegiale del 12.3.2025 e vertente
TRA
, classe 1976 (c.f. ) rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura alle liti rilasciata in calce all'atto di appello, dall'avv. NICOLA RASCIO (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, in C.F._2
Napoli, alla via Monteoliveto 37;
APPELLANTE
E
(c.f. ), , classe 1966 (c.f. CP_1 C.F._3 Parte_1
) e (c.f. ), soci della società C.F._4 CP_2 C.F._5
cancellata dal in data CP_3 Parte_2 CP_4
30.1.2014, rappresentati e difesi, per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. ANGELO SPENA (c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso lo C.F._6
studio del predetto difensore in Viale Gramsci 18;
APPELLATI
NONCHE'
1 (c.f. ) e (c.f. Controparte_5 C.F._7 CP_6
), rappresentati e difesi, per mandato allegato alla comparsa di costituzione e C.F._8 risposta, dall'avv. MICHELE ATRIPALDA (c.f. ), elettivamente C.F._9
domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Napoli, Piazza Garibaldi 26;
APPELLATI – APPELLANTI NEL GIUDIZIO RIUNITO
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, per mandato CP_7 CP_8 C.F._10
allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti MARIO DE BELLIS (c.f.
e UGO MARIA CHIRICO (c.f. ), ed C.F._11 C.F._12
elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti difensori, in Napoli, alla Via dei Mille 16;
APPELLATA
NONCHE'
, in persona del l.r.p.t. (c.f. n. ), rappresentata e difesa, per Controparte_9 P.IVA_1 mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. MICHELE SPROVIERI (c.f.
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore, in C.F._13
Roma, al Viale Regina Margherita 278;
APPELLATA
E
(c.f. ), classe 1969 (c.f. CP_10 C.F._14 Parte_1
), (c.f. ), C.F._15 CP_11 C.F._16 CP_12
(c.f. , (c.f. ),
[...] C.F._17 Controparte_13 C.F._18
nella qualità di eredi di ; Parte_2
APPELLATE CONTUMACI
NONCHE'
(c.f. ), in qualità di curatore dell'eredità giacente di CP_14 C.F._19
(c.f. ) rappresentata e difesa, per NA C.F._20 mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta del 18.12.2020, dall'avv. VALERIO
MOLINO (c.f. ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto C.F._21
difensore;
APPELLATA
E
GIUDIZIALE DELLA QUOTA SOCIALE NELLA FRATELLI CP_15 Parte_3
, APPARTENUTA A
[...] Parte_2 CP_16
[...] (DEFUNTO), nelle persone del rag. e dell'avv. ILARIA
[...] Controparte_17
MALAGRIDA;
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato alle controparti indicate in epigrafe la sig.ra Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 1413/2019 del Tribunale di Napoli Nord
[...]
pubblicata in data 21.5.2019, con la quale il giudice di primo grado aveva rigettato le domande proposte in via principale dall'odierna appellante e dagli attori e - Controparte_5 CP_6
appellanti nel giudizio riunito recante R.G. n. 3265/2019 - (“
1. per i motivi esposti accertare e dichiarare inesistente, nullo o comunque annullare l'atto di “assegnazione di immobili a soci a seguito di scioglimento di società” della società “ Controparte_18
(con sede in Casoria (NA) avente codice fiscale e numero di
[...]
iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli ed iscritta al n. Na285992 del R.E.A) P.IVA_2
redatto il 18.12.2013 per Notaio rep. 2922, racc. 2259 con cui sono strati Persona_2 trasferiti i seguenti beni immobili[…] 2. per l'effetto ordinare al Conservatore dei Registri immobiliari la trascrizione della sentenza;
3. condannare chi di ragione alla restituzione dei beni trasferiti con l'atto di assegnazione a soci nonché dei frutti illegittimamente percepiti”.) e aveva dichiarato inammissibili le domande subordinate (“
4. accertare e dichiarare, alla data di scioglimento, il reale valore della società (con sede in Casoria (NA) avente codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli ed iscritta al n. Na285992 del R.E.A) P.IVA_2
e comunque del patrimonio immobiliare di cui era proprietaria anche con l'ausilio di un consulente tecnico di ufficio;
5. accertare e dichiarare la quota da liquidarsi in favore degli attori a seguito dello scioglimento della società “ Controparte_18
(con sede in Casoria (NA) con codice fiscale e numero di iscrizione al
[...]
Registro delle Imprese di Napoli ed iscritta al n. Na285992 del R.E.A) da P.IVA_2
determinarsi nella somma non inferiore ad euro 260.000,00; 6.condannare – a seguito e per effetto della corretta valutazione del patrimonio della società e del reale valore dei beni immobili di sua proprietà - i signori , , e NA CP_18 CP_2 Parte_1
(nata il [...]) a restituire alla società Controparte_18
, o direttamente agli attori, quanto indebitamente percepito
[...]
con interessi e rivalutazione monetaria;
7. condannare la società
[...]
(con sede in Casoria (NA) con codice Controparte_18
fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli ed iscritta al n. P.IVA_2
3 Na285992 del R.E.A) e/o i signori , , e NA CP_18 CP_2
(nata il [...]) al pagamento in favore degli attori della somma di cui al Parte_1
punto 5) oltre ad interessi e rivalutazione monetaria. In ogni caso:
8. dichiarare nullo o annullare e comunque dichiarare illegittimo, inefficace e non vincolante per gli attori il bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto predisposto dai liquidatori della società “
[...]
il 10.12.2013, mai comunicato agli Controparte_18
attori;
9. accertare e dichiarare che con intento doloso e fraudolento i signori NA
, , e (nata il [...]) hanno inteso
[...] CP_18 CP_2 Parte_1
espropriare gli attori del diritto di partecipazione alla fase di liquidazione e dall'assegnazione beni sociali al solo fine di lucrare un maggiore utile nella assegnazione di beni della società; 10. per
l'effetto dell'accoglimento della domanda che precede condannare i signori NA
, , e (nata il [...]) al risarcimento
[...] CP_18 CP_2 Parte_1
del danno ex art. 2059 codice civile, derivato agli attori dal raggiro, nella misura di 100.000,00. euro o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia”).
Integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti processuali, indicati come in epigrafe, all'udienza del 10.10.2024 la causa veniva introitata in decisione.
Con decreto del 10.12.2024 il collegio rimetteva la causa sul ruolo fissando per la nuova discussione l'udienza dell'8.1.2025, vista l'istanza depositata in data 9.12.2024, con la quale il procuratore della parte appellata chiedeva la rimessione della causa sul ruolo, dando CP_18 atto dell'intervenuta conciliazione della lite e i difensori delle altre parti costituite nel termine per il deposito delle comparse conclusionali avevano chiesto anch'essi la rimessione della causa sul ruolo, deducendo l'intervenuto accordo transattivo tra le parti.
A tale udienza, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, solo il procuratore ad litem della eredità giacente di depositava le note scritte d'udienza, chiedendo di NA chiarare la cessazione della materia del contendere, con condanna al pagamento delle spese di lite nei suoi confronti sulla base del criterio della soccombenza virtuale.
A questo punto il collegio, rilevato che tutte le altre parti avevano chiesto la rimessione della causa sul ruolo per la dichiarazione della cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite, omettendo di depositare le note per l'udienza, con conseguente rinuncia all'appello anche nei confronti dell'eredità giacente, rinviava la causa alla successiva udienza del 26.2.2025 disponendo “la comparizione personale delle parti ed invitando le stesse a trovare un'intesa conciliativa sulle spese di lite con la curatrice dell'eredità giacente di ”. NA
All'udienza fissata del 26.2.2025, fissata in presenza, nessuna delle parti è comparsa, né esse sono comparse alla successiva udienza fissata ex art. 309 c.p.c. per il 12.3.2025, anch'essa fissata in presenza, nella quale la causa è stata trattenuta in decisione.
4 L'art. 181, 1° comma, c.p.c., nel nuovo testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 50 D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 25.6.2008 (come si ricava dalla lettura coordinata degli artt. 56 e 85, 1° comma, D.L. cit.), così recita: “se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”.
La previsione, in virtù dell'espresso richiamo ad essa operato dall'art. 309 c.p.c., trova applicazione anche se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza.
Tali norme, poi, trovano applicazione anche nei giudizi d'appello dinanzi alla Corte d'appello, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice (cfr. Cass. n. 858/2000).
Ebbene, dall'esame del fascicolo d'ufficio si evince che le parti hanno omesso di comparire sia all'udienza del 26.2.2025 che a quella successiva fissata ex art. 309 c.p.c. per il giorno
12.3.2025, sebbene il rinvio dall'una all'altra sia stato regolarmente comunicato ai procuratori costituiti di tutte le parti ad opera della cancelleria.
Alla luce di ciò, trattandosi di controversia iniziata in primo grado nell'anno 2014, sulla base delle previsioni di cui all'art. 307 c.p.c. va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo di appello.
A mente dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c. le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1413/2019 del Tribunale di Napoli Nord pubblicata in data 21.5.2019, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo di appello;
2) pone le spese del presente grado di giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12.3.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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