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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/09/2025, n. 3675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3675 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda Sezione Civile nella persona del Giudice Unico Dott. Antonella Cerretti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. RG 15956/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, promossa con atto di citazione notificato 06/11/2018 da
(già Parte_1 Parte_2
(C.F. – P.Iva ) in persona del
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante sig. rappresentata assistita e difesa dall'Avv. Parte_2
Giuseppe Amato (C.F. fax 030.226399; pec: C.F._1
e dall'Avv. Laura Cristini (C.F. Email_1
, fax 030.226399; pec C.F._2 Email_2 entrambi del Foro di Brescia e presso il loro studio in Brescia via Privata De Vitalis 44
è elettivamente domiciliata - attrice contro
nata a [...] il [...] e residente a [...]
55/57 C.F. rappresentata e difesa dall'Avvocato Piermario C.F._3
Strapparava (C.F. ) ed elettivamente domiciliata a Brescia, in CodiceFiscale_4 via Carlo Zima n.1, (presso lo studio legale dell'Avvocato Vallì Cappiello C.F.
[...]
, acconsentendo, ai sensi del C.F._5 Email_3 secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di ricevere comunicazioni al numero di fax
030.8976862 o indirizzo di posta elettronica
- Email_4
convenuta
, C.F. , domiciliata in Brescia, Piazza Controparte_2 C.F._6 della Vittoria n. 11, costituita in proprio e con la rappresentanza dell'avv. Fausto Cadeo,
C.F.: - pec: e l'Avv. C.F._7 Email_5
(c.f. - pec: Controparte_2 C.F._6
1 – Email_6
convenuta nonché contro
C.F. , residente in [...] C.F._8
n. 12 - domiciliata in Brescia, Piazza della Vittoria n. 11 e con la rappresentanza dell'avv. Fausto Cadeo, C.F.: - pec: C.F._7
e l'Avv. (c.f. Email_5 Controparte_2
- pec: – C.F._6 Email_6
convenuta nonché contro
C.F. , residente in [...] C.F._9
Mille n. 12, con l'Avv. Fausto Cadeo (c.f.: - pec: C.F._7
e l'Avv. (c.f. Email_7 Controparte_2
- pec: elettivamente C.F._6 Email_6 domiciliato presso lo studio degli stessi, in Brescia, Piazza della Vittoria n. 11 pec:
- e : Email_5 Email_6 convenuto
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO
Con atto di citazione notificato in data 06/11/2018,
[...]
(oggi Parte_2 Parte_1 conveniva in giudizio e gli eredi (allora minorenni) di CP_1 Persona_1 chiedendo la condanna in via solidale e/o alternativa al pagamento del residuo saldo delle opere eseguite presso l'immobile di Brescia via Soldini n.55 così come risultante dal SAL al 31.8.15 di € 25.000,00 oltre iva.
Affermava l'attrice che la fornitura e posa in opera era stata commissionata dai sig.ri e , i quali si sarebbero successivamente trasferiti a Persona_1 CP_1 convivere nello stesso immobile di Brescia in via Soldini. Precisava l'attrice che, anche se il computo estimativo ed il contratto venivano firmati “per semplicità dal sig.
la committente e la referente per tutti era unitamente ad Per_1 CP_1 Per_1
Stante la piena soddisfazione dei committenti gli stessi commissionavano alla
anche ulteriori lavori extra aventi ad oggetto la ristrutturazione ed il Parte_1 cambio di destinazione d'uso del piano interrato del medesimo immobile, prima adibito
a magazzino…. Il nuovo conferimento non veniva formalizzato per iscritto”.
Al termine delle opere, l'attrice emetteva i SAL alla data del 31/08/2015 specificando le fatture già emesse ed il saldo ancora dovuto pari ad € 25.000,00 che restava impagato.
2 Affermava Idrosanitaria che dopo la scomparsa del Sig. che decedeva Persona_1 il 03/10/2015, “il D.L. Arch. consigliava di attendere qualche tempo e Parte_3 poi di emettere la fattura n. 298 del 14/12/2015, per € 25.000,00 otre Iva, intestandola agli ered”i.
Stante il mancato pagamento della fattura n. 298/2015, la società
[...]
richiedeva il saldo del dovuto ad Parte_2 entrambi i committenti, ovvero alla sig.ra ed agli eredi CP_1 Per_1
Si costituiva in giudizio la Sig.ra AVV. quale esercente la Controparte_2 potestà genitoriale sui figli ed contestando CP_4 CP_3 le domande tutte dell'attrice, evidenziado come in data 12 giugno 2015 l' Per_1 oramai malato terminale, ricoverato presso la “Domus Salutis” di Brescia, cedeva alla la nuda proprietà, riservandosi l'usufrutto vitalizio, dell'unità immobiliare sita in CP_1
Brescia, via Soldini n. 55 (v. doc. 14 di parte attrice), acquistata pochi mesi prima (il
26/01/2015 doc. 2) e che nella stessa occasione il de cujus dettava un testamento pubblico (v. doc. 17 di parte attrice), nel quale nominava eredi i figli minorenni (oggi non più) di costui: e che accettavano l'eredità, con CP_4 CP_3 beneficio di inventario e che erano chiamati a rispondere dei debiti ereditari (sempre che esistenti) non solidalmente fra loro o con terzi, ma in proporzione alle loro quote ereditarie, secondo quanto dispone l' art. 752 c.c..
In base a detto testamento non risultava, invece, erede la moglie Avv. Controparte_2 alla quale venivano lasciati esclusivamente dei legati, per cui la stessa non era erede di e non rispondeva degli eventuali debiti di costui. Persona_1
Faceva presente inoltre che l'immobile ceduto alla aveva formato oggetto di CP_1 integrale ristrutturazione “risultandone un lussuoso “loft” di oltre 700 mq. il cui recupero edilizio era stato completamente gestito dalla CP_1
Evidenziava che l'Arch. direttore lavori, pur sapendo che la era nuda Pt_3 CP_1 proprietaria dell'immobile dal 12/6/2015 (perizia di stima dell'immobile via Soldini doc. n. 16, parte convenuta incarico conferito dalla all' 2/7/2015), CP_2 CP_1 Pt_3 non metteva al corrente gli eredi e la moglie dei lavori di ristrutturazione (doc. 3 bis Pec
7/1/2016 avv. Bellini -Arch. doc.3ter) Pec 26/1/2016 avv. Bellini-Arch. Pt_3
: ai minori eredi sono solo pervenute tramite il citato arch. ai primi di Pt_3 Pt_3 gennaio 2016, delle fatture, fatte intestare (come dà atto l'attore), agli Eredi Per_1
(doc.3 racc. arch. , e che tali lavori non erano stati quindi da loro accettati. Pt_3
Contestavano le firme apposte su SCIA di variante prot. N. 79970/15 del 16/6/2015 – docc. n. 18,18bis, 21 e 21bis Mem. ex art 183, 6 c. cpc n.1 - ritenendole, CP_1
3 apocrife di un “proprietario” che tale non era più, e pagamenti effettuati quando l' era degente presso la Domus Salutis (v. ricovero in data 27 luglio – 3 agosto Per_1
2015).
Gli eredi concludevano quindi per la reiezione della domanda attorea e in subordine per la condanna della a rimborsare, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c. quanto essi CP_1 fossero ritenuti a pagare alla società attrice.
L'avv. chiedeva, dichiararsi non legittimata a contraddire in quanto Controparte_2 non erede di , che fosse accertato e dichiarato che le opere oggetto della Persona_1 domanda furono eseguite su incarico di e quindi chiedeva di respingersi CP_1 le domande proposte dalla società attrice nei confronti degli eredi di e Persona_1 della di lui moglie avv. tenuto conto dell'integrale pagamento da Controparte_2 parte di delle opere di cui al contratto con e atteso Persona_1 Parte_1
l'appalto delle opere extra contratto da parte di . CP_1
Dato il raggiungimento della maggiore età di il Giudice dichiarava CP_3
l'interruzione del processo, poi riassunto da parte attrice con ricorso in data 25/07/19.
In data 13/01/20 si costituiva la sig.ra la quale contestava tutto CP_1 quanto ex adverso dedotto sostenendo la “totale estraneità dall'affidamento dei lavori e la sua totale estraneità da qualsivoglia obbligazione contrattuale e/o extra contrattuale, nonché dalla qualifica di committente.
Chiedeva la sospensione del presente giudizio ex. art. 295 c.p.c. ritenendo fosse pregiudiziale la definizione del giudizio Tribunale di Brescia RGN 11764/2017 – instaurato dagli eredi del Sig. nei confronti della Sig.ra perché Per_1 CP_1
“inerente, anche, all'azione di riduzione computando la determinazione del credito per cui è causa all'asse ereditario”
Affermava la carenza di legittimazione passiva, essendo estranea al rapporto giuridico dedotto in giudizio;
chiedeva di “accertare, ritenere e dichiarare che il contratto in forza del quale l'attrice ha eseguito le forniture di cui chiede il pagamento del saldo è stato stipulato dal solo Sig. … talché obbligati ad adempiere sono Persona_1 esclusivamente gli eredi di quest'ultimo…” e che “conseguentemente nulla è dovuto dalla Sig.ra . CP_1
Con ordinanza del 21/2/20 il Giudice rigettava l'eccezione di giurisdizione sollevata dalle parti convenute dichiarando la nullità della clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto sottoscritto dall'attrice Parte_2
e dal Sig. in data 27/04/15, ai sensi e per gli effetti degli
[...] Persona_1 artt.1341 e 1342, rigettava l'eccezione sollevata dalla sig.ra di nullità CP_1
4 della procura conferita alla sig.ra quale esercente la potestà sui figli (al CP_2 CP_3 tempo minorenne) ed . CP_4
Espletate le prove testimoniali ammesse e l'interrogatorio formale dell'attrice, precisate le conclusioni come da fogli depositati telematicamente la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e merita parziale accoglimento.
L'attrice ha Parte_2 effettuato la fornitura e posa in opera degli elementi indicati nella fattura n. 298 del
14/12/2015, per € 25.000,00 (doc.4 – saldo lavori extra al 31.7.15; doc.5 – SAL al
31.8.15. – doc. 11 fattura n. 298).
La fattura veniva inviata agli eredi in data 30/12/2015 (doc. n. 12 att.) Per_1 riscontrata dall'Avv. in data 15/03/2016 (doc. n. 13 att.) che Controparte_2 respingendo la richiesta di pagamento faceva presente che la proprietaria dell'immobile risultava essere (doc. n. 14 att.) CP_1
L'attrice si rivolgeva alla con raccomandata del 14/09/2016 (doc. n. 15 att.). CP_1
Le parti ed eredi venivano convocati per la negoziazione assistita ma CP_1 Per_1 non rispondevano all'invito.
Le prove orali si sono svolte attraverso l'interrogatorio formale di parte attrice, dal quale non è emersa alcuna importante dichiarazione, e l'escussione del teste Arch.
Testimone_1
All'udienza del 24/02/2021 il sig. legale rappresentante dell'attrice Parte_2
ha spiegato che le decisioni Parte_2 venivano prese da e la e da Arch. sul cap. n. 5: “c'era lui, la Per_1 CP_1 Pt_3 sig.ra e l'Arch. Cap. n. 6: è vero. in tale periodo vedevo la Sig.ra CP_1 Pt_3 CP_1
e l'Arch. ”, specificando che quando era ricoverato vedeva la o Pt_3 Per_1 CP_1
l'Arch. Cap. n. 10: le varianti le ha sempre confermate l'Arch. Pt_3 Pt_3 comunque c'era la Sig.ra CP_1 cap. n. 15: più che il sig. era la che ordinava le varianti, tramite il D.L., Per_1 CP_1 preciso che riguardavano il piano terra che inizialmente non era inserito nel contratto.
Il teste ha confermato che: “Vi era una variante scritta che riguardava Parte_3 questi lavori, che era stata depositata in comune. Era stata firmata da e Persona_1 da me. Non ricordo se davanti a me. Mi sembra che fossero tre locali e due bagni, uno per i cani.
Cap. n. 6: “si sono trasferiti assieme in estate del 2015, poi è stato ricoverato, e Per_1
5 la era l'unica persona presente, e ci aveva dato delle indicazioni. CP_1
Il teste ha anche confermato quanto dichiarato da parte attrice circa l'invio Pt_3 dell'ultima fattura, cap. n. 8: “è vero. avevo chiesto a tutti di temporeggiare un attimo.
Vi era un rapporto cordiale con la committenza.
Cap. n. 9: “è vero. confermo la mail che mi viene rammostrata (n. 22, parte attrice).
La dichiarazione di conformità non è mai stata consegnata, e l'agibilità dei locali non è mai stata presentata.
Cap. n. 10: “non ricordo. Dopo la morte di avevo chiesto al Comune, visto che Per_1 il pagamento degli oneri era in ritardo, di far la voltura a favore della che mi CP_1 era stato comunicato fosse la proprietaria dell'immobile.
Ha dichiarato che alla era stata inviata richiesta di saldo. Sul Cap. n. 11, relativo CP_1 alla comunicazione riportante l'elenco delle fatture ancora da pagare: “è vero, preciso che una richiesta uguale a quella di cui al doc. 12 (parte attrice), era stata inviata anche alla che ne era perfettamente a conoscenza. Si trattava di un elenco di CP_1 lavori ancora da saldare per l'intera ristrutturazione”.
Il teste ha confermato anche il. Cap. n. 22: è vero, erano correttamente eseguite, Pt_3 ho accertato ed accettato gli importi e l'esecuzione delle stesse. Avevo verificato la correttezza dell'esecuzione e la corrispondenza con i costi di conseguenza, ad esempio le opere in economia non presenti nel preventivo.
Preciso che le mie competenze, cioè le mie prestazioni, a saldo non sono mai state eseguite.
Come confermato da tutte le testimonianze assunte, nonché dall'interrogatorio formale dell'attrice, l'incarico dell'esecuzione dei lavori è stato dato all'attrice da Per_1 congiuntamente a che seguivano personalmente, insieme, tranne
[...] CP_1 per l'ultimo periodo, quando la malattia impediva al Sig. di recarsi in cantiere, Per_1 nel quale i lavori erano seguiti solo dalla o dall'amico CP_1 CP_5
Il teste ha anche precisato che “ e erano una coppia e le decisioni Pt_3 Per_1 CP_1 venivano prese da loro insieme”.
Dalle risultanze in atti i lavori commissionati ed eseguiti erano di carattere straordinario i lavori “extra”, erano lavori ulteriori che non facevano parte del preventivo iniziale, come confermato dal teste e come spiegato dall'attore “riguardavano il piano Pt_3 terra che inizialmente non era inserito nel contratto, ristrutturazione e cambio d'uso di un locale magazzino, tre locali e due bagni, uno per i cani” e che avevano anch'essi la caratteristica di essere straordinari.
Va precisato a questo punto quale sia la definizione di lavori straordinari: nel Codice
6 civile la distinzione tra lavori ordinari e straordinari riguarda principalmente la manutenzione e le riparazioni di immobili, in particolare in ambito condominiale e locativo. Non esiste una definizione esplicita.
La manutenzione ordinaria si riferisce agli interventi necessari per mantenere in efficienza e funzionali le parti di un edificio, senza alterarne la struttura o la destinazione d'uso, sono interventi che rientrano nella normale gestione e che mirano a prevenire o risolvere problemi minori dovuti all'uso quotidiano.
La manutenzione straordinaria, invece, riguarda interventi di maggiore entità, che possono riguardare parti strutturali dell'edificio o impianti principali, e che mirano a rinnovare o sostituire elementi esistenti o ad apportare modifiche significative.
Una definizione particolareggiata si ricava dal D.P.R. 380/01 (Testo unico edilizia) all'art. 3, ove si intendono per “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, mentre gli “interventi di manutenzione straordinaria”, sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici.
Date queste definizioni è possibile ritenere che i lavori eseguiti dall'attrice avessero la caratteristica della straordinarietà.
L'articolo 1005 c.c., rubricato "Riparazioni straordinarie", disciplina le spese relative a tali interventi nell'ambito dell'usufrutto. In sintesi, le riparazioni straordinarie, necessarie per assicurare la stabilità dell'immobile, sono a carico del nudo proprietario. Tuttavia, se il proprietario non le esegue, l'usufruttuario può provvedervi a proprie spese, con diritto al rimborso alla fine dell'usufrutto…
Per quanto attiene alla convenuta come risulta dalla documentazione in CP_1 atti, in data 12/06/2015 la stessa è divenuta nuda proprietaria dell'immobile sito a
Brescia in Via Soldini oggetto di ristrutturazione ed in particolare ove sono state effettuate le opere dalla Sistemi e Progetti 2.0 S.r.l. Unipersonale.
I cosiddetti lavori “extra”, effettuati durante l'estate tra luglio e agosto 2015, quando
(a parte i giorni trascorsi ricoverato in strutture ospedaliere) e Persona_1 CP_1 si erano trasferiti ad abitare nell'immobile, sono stati effettuati quando
[...] quest'ultima era divenuta nuda proprietaria.
Nulla cambia se il preventivo iniziale o la concessione edilizia e le prime due fatture fossero intestate e pagate da perché all'epoca era unico proprietario, e nella Per_1 coppia, già convivente, anche se le scelte e gli incarichi venivano dati congiuntamente,
7 lui effettuava i pagamenti, ma per ragioni che non interessano questo giudizio, così come non interessano le fatture già saldate, ciò che interessa è, invece, che la CP_1 fosse nuda proprietaria sia quando sono stati commissionati, sia quando sono stati eseguiti, per di più alla sua presenza perché abitava definitivamente l'immobile.
Secondo quanto stabilito dagli artt. 978 e segg. C.c., il nudo proprietario è colui che detiene la proprietà dell'immobile, ma senza il diritto di godimento diretto (che spetta all'usufruttuario), ma nel caso di specie, addirittura, ne aveva già il CP_1 godimento diretto. Non solo, ma come risulta dal messaggio scritto dalla stessa su whatsapp, il 20/04/2015 (doc. n. 5 conv. , indirizzato alla moglie di CP_2 Per_1
“la casa sarà a mia immagine e somiglianza”, risulta ulteriormente
[...] confermato che le scelte sui lavori che sarebbero stati eseguiti, venivano sicuramente vagliate dalla stessa.
Sul punto l'attore dichiarando (cap. 15, 2 Mem. 183, 6 comma cpc “più che il CP_1 signor era la che ordinava le varianti, tramite il D.L., preciso che Per_1 CP_1 riguardavano il piano terra che inizialmente non era inserito nel contratto..” ha reso una dichiarazione che può essere ritenuta di carattere confessorio (verbale di udienza del giorno 24/02/2021 cap. 15 di cui alla 2° memoria ex art 183, 6 comma cpc di parte ed ha aggiunto che la variazione rispetto al progetto originario, era stata fatta CP_1 per ricavare al piano terra uno spazio, che non era abitabile, per ospitare chi ne avrebbe usufruito per qualche tempo per aiutare la sorella, … (variante di cui parla anche parte attrice in riferimento ai lavori extra corrisponde alla SCIA di variante
16/6/2015 prot. n. 79970/15 docc. n 18,18 bis,21 e 21 bis Mem.183, 6 co cpc n.1
. CP_1
pur essendo divenuta, ai sensi dell'art. 1014 c.c., esclusiva proprietaria CP_1 dell'immobile dalla stessa occupato, dopo la morte di avvenuta il Persona_1
03/10/2015 per riunione, nella stessa persona, dell'usufrutto e della proprietà, dato di fatto che non poteva non conoscere anche nelle conseguenze che comportava, non solo non ha provveduto al saldo della fattura, alla quale sarebbe stata obbligata, ma neppure ad occuparsi delle volture necessarie ed agli oneri al fine della chiusura della pratica di agibilità, che non sono stati eseguiti, così come le competenze dello stesso che non sono state pagate, come confermato dal teste “La dichiarazione di conformità non è Pt_3 mai stata consegnata, e l'agibilità dei locali non è mai stata presentata.
Cap. n. 10: “Dopo la morte di avevo chiesto al Comune, visto che il pagamento Per_1 degli oneri era in ritardo, di far la voltura a favore della che mi era stato CP_1 comunicato fosse la proprietaria dell'immobile. Cap. n. 11: “preciso che le mie
8 competenze, cioè le mie prestazioni, a saldo non sono mai state eseguite.
Dimostrando l'intenzione di non voler provvedere ad alcun esborso nonostante la stessa risultasse, come da atto di compravendita del 12/06/2015 del Notaio
[...]
già in qualità di nuda proprietaria, anche intestataria del contratto di Per_2 mutuo acceso presso la Banca Valsabbina Società Cooperativa Per Azioni di Vestone.
Il pagamento di cui alla fattura n. 298/2015 compete pertanto esclusivamente a CP_1
[...]
Per quanto attiene alla difesa in proprio, va rilevato che la stessa Controparte_2 difetta di legittimazione passiva in quanto, come sottolineato dalla stessa, è legataria e non erede, e non ha rinunciato al legato.
La rinunzia al legato (immobiliare) in sostituzione di legittima è atto formale del rinunziante che richiede l'atto pubblico e nel caso di specie non è stata prodotta documentazione dalla quale risulti effettuato.
Va chiarito che la rinuncia al legato in sostituzione di legittima permette al legittimario di rinunciare al legato ricevuto e di agire per ottenere la sua quota di legittima.
Il legatario che rinuncia al legato in sostituzione di legittima non diventa automaticamente erede. La rinuncia lo pone nella posizione di legittimario pretermesso, dandogli la possibilità di agire in riduzione per far valere i suoi diritti di legittima. Solo
l'accoglimento di tale azione di riduzione lo farà diventare erede.
Il legatario non risponde di debiti gravanti sull'eredità. Il legatario risponde, se il testatore gli ha imposto il pagamento di un debito, ma il legatario risponde sempre entro i limiti di quanto ricevuto. non risulta abbia la qualità di erede, pertanto la stessa non ha Controparte_2 legittimazione passiva nel presente giudizio.
Va respinta, pertanto, la domanda di parte attrice, sia nei confronti degli eredi e CP_3
sia nei confronti di CP_4 Controparte_2
Va accolta la domanda di parte attrice nei confronti di che dovrà CP_1 provvedere al pagamento di cui alla fattura n. 289/2015, per € 25.000,00 oltre Iva, per un totale di € 27.500,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo ed alle spese.
Non viene riconosciuta rivalutazione monetaria non avendo dimostrato parte attrice di avere subito un danno derivante dal mancato pagamento della somma richiesta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, Seconda Sezione Civile, ogni diversa istanza od eccezione
9 disattesa, definitivamente pronunciando,
- Dichiara la mancanza di legittimazione passiva di Controparte_2
- Condanna parte convenuta al pagamento della somma di CP_1
€ 27.500,00 in favore dell'attrice , Parte_1 in persona del suo legale rappresentante in carica pro tempore, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
- Condanna al pagamento delle spese di lite a favore CP_1
dell'attrice liquidate in € 4.500,00 Parte_1 oltre a spese esenti, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA,
- Condanna , in persona del suo Parte_1
legale rappresentante in carica pro tempore al pagamento delle spese di lite in favore in proprio e Controparte_2 CP_3 CP_4 liquidate in € 7.590,12 oltre a spese esenti, oltre al 15% per spese
[...] generali, IVA e CPA;
Così deciso in Brescia lì, 08 Settembre 2025
Il Giudice
Dott. Antonella Cerretti
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda Sezione Civile nella persona del Giudice Unico Dott. Antonella Cerretti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. RG 15956/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, promossa con atto di citazione notificato 06/11/2018 da
(già Parte_1 Parte_2
(C.F. – P.Iva ) in persona del
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante sig. rappresentata assistita e difesa dall'Avv. Parte_2
Giuseppe Amato (C.F. fax 030.226399; pec: C.F._1
e dall'Avv. Laura Cristini (C.F. Email_1
, fax 030.226399; pec C.F._2 Email_2 entrambi del Foro di Brescia e presso il loro studio in Brescia via Privata De Vitalis 44
è elettivamente domiciliata - attrice contro
nata a [...] il [...] e residente a [...]
55/57 C.F. rappresentata e difesa dall'Avvocato Piermario C.F._3
Strapparava (C.F. ) ed elettivamente domiciliata a Brescia, in CodiceFiscale_4 via Carlo Zima n.1, (presso lo studio legale dell'Avvocato Vallì Cappiello C.F.
[...]
, acconsentendo, ai sensi del C.F._5 Email_3 secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di ricevere comunicazioni al numero di fax
030.8976862 o indirizzo di posta elettronica
- Email_4
convenuta
, C.F. , domiciliata in Brescia, Piazza Controparte_2 C.F._6 della Vittoria n. 11, costituita in proprio e con la rappresentanza dell'avv. Fausto Cadeo,
C.F.: - pec: e l'Avv. C.F._7 Email_5
(c.f. - pec: Controparte_2 C.F._6
1 – Email_6
convenuta nonché contro
C.F. , residente in [...] C.F._8
n. 12 - domiciliata in Brescia, Piazza della Vittoria n. 11 e con la rappresentanza dell'avv. Fausto Cadeo, C.F.: - pec: C.F._7
e l'Avv. (c.f. Email_5 Controparte_2
- pec: – C.F._6 Email_6
convenuta nonché contro
C.F. , residente in [...] C.F._9
Mille n. 12, con l'Avv. Fausto Cadeo (c.f.: - pec: C.F._7
e l'Avv. (c.f. Email_7 Controparte_2
- pec: elettivamente C.F._6 Email_6 domiciliato presso lo studio degli stessi, in Brescia, Piazza della Vittoria n. 11 pec:
- e : Email_5 Email_6 convenuto
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO
Con atto di citazione notificato in data 06/11/2018,
[...]
(oggi Parte_2 Parte_1 conveniva in giudizio e gli eredi (allora minorenni) di CP_1 Persona_1 chiedendo la condanna in via solidale e/o alternativa al pagamento del residuo saldo delle opere eseguite presso l'immobile di Brescia via Soldini n.55 così come risultante dal SAL al 31.8.15 di € 25.000,00 oltre iva.
Affermava l'attrice che la fornitura e posa in opera era stata commissionata dai sig.ri e , i quali si sarebbero successivamente trasferiti a Persona_1 CP_1 convivere nello stesso immobile di Brescia in via Soldini. Precisava l'attrice che, anche se il computo estimativo ed il contratto venivano firmati “per semplicità dal sig.
la committente e la referente per tutti era unitamente ad Per_1 CP_1 Per_1
Stante la piena soddisfazione dei committenti gli stessi commissionavano alla
anche ulteriori lavori extra aventi ad oggetto la ristrutturazione ed il Parte_1 cambio di destinazione d'uso del piano interrato del medesimo immobile, prima adibito
a magazzino…. Il nuovo conferimento non veniva formalizzato per iscritto”.
Al termine delle opere, l'attrice emetteva i SAL alla data del 31/08/2015 specificando le fatture già emesse ed il saldo ancora dovuto pari ad € 25.000,00 che restava impagato.
2 Affermava Idrosanitaria che dopo la scomparsa del Sig. che decedeva Persona_1 il 03/10/2015, “il D.L. Arch. consigliava di attendere qualche tempo e Parte_3 poi di emettere la fattura n. 298 del 14/12/2015, per € 25.000,00 otre Iva, intestandola agli ered”i.
Stante il mancato pagamento della fattura n. 298/2015, la società
[...]
richiedeva il saldo del dovuto ad Parte_2 entrambi i committenti, ovvero alla sig.ra ed agli eredi CP_1 Per_1
Si costituiva in giudizio la Sig.ra AVV. quale esercente la Controparte_2 potestà genitoriale sui figli ed contestando CP_4 CP_3 le domande tutte dell'attrice, evidenziado come in data 12 giugno 2015 l' Per_1 oramai malato terminale, ricoverato presso la “Domus Salutis” di Brescia, cedeva alla la nuda proprietà, riservandosi l'usufrutto vitalizio, dell'unità immobiliare sita in CP_1
Brescia, via Soldini n. 55 (v. doc. 14 di parte attrice), acquistata pochi mesi prima (il
26/01/2015 doc. 2) e che nella stessa occasione il de cujus dettava un testamento pubblico (v. doc. 17 di parte attrice), nel quale nominava eredi i figli minorenni (oggi non più) di costui: e che accettavano l'eredità, con CP_4 CP_3 beneficio di inventario e che erano chiamati a rispondere dei debiti ereditari (sempre che esistenti) non solidalmente fra loro o con terzi, ma in proporzione alle loro quote ereditarie, secondo quanto dispone l' art. 752 c.c..
In base a detto testamento non risultava, invece, erede la moglie Avv. Controparte_2 alla quale venivano lasciati esclusivamente dei legati, per cui la stessa non era erede di e non rispondeva degli eventuali debiti di costui. Persona_1
Faceva presente inoltre che l'immobile ceduto alla aveva formato oggetto di CP_1 integrale ristrutturazione “risultandone un lussuoso “loft” di oltre 700 mq. il cui recupero edilizio era stato completamente gestito dalla CP_1
Evidenziava che l'Arch. direttore lavori, pur sapendo che la era nuda Pt_3 CP_1 proprietaria dell'immobile dal 12/6/2015 (perizia di stima dell'immobile via Soldini doc. n. 16, parte convenuta incarico conferito dalla all' 2/7/2015), CP_2 CP_1 Pt_3 non metteva al corrente gli eredi e la moglie dei lavori di ristrutturazione (doc. 3 bis Pec
7/1/2016 avv. Bellini -Arch. doc.3ter) Pec 26/1/2016 avv. Bellini-Arch. Pt_3
: ai minori eredi sono solo pervenute tramite il citato arch. ai primi di Pt_3 Pt_3 gennaio 2016, delle fatture, fatte intestare (come dà atto l'attore), agli Eredi Per_1
(doc.3 racc. arch. , e che tali lavori non erano stati quindi da loro accettati. Pt_3
Contestavano le firme apposte su SCIA di variante prot. N. 79970/15 del 16/6/2015 – docc. n. 18,18bis, 21 e 21bis Mem. ex art 183, 6 c. cpc n.1 - ritenendole, CP_1
3 apocrife di un “proprietario” che tale non era più, e pagamenti effettuati quando l' era degente presso la Domus Salutis (v. ricovero in data 27 luglio – 3 agosto Per_1
2015).
Gli eredi concludevano quindi per la reiezione della domanda attorea e in subordine per la condanna della a rimborsare, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c. quanto essi CP_1 fossero ritenuti a pagare alla società attrice.
L'avv. chiedeva, dichiararsi non legittimata a contraddire in quanto Controparte_2 non erede di , che fosse accertato e dichiarato che le opere oggetto della Persona_1 domanda furono eseguite su incarico di e quindi chiedeva di respingersi CP_1 le domande proposte dalla società attrice nei confronti degli eredi di e Persona_1 della di lui moglie avv. tenuto conto dell'integrale pagamento da Controparte_2 parte di delle opere di cui al contratto con e atteso Persona_1 Parte_1
l'appalto delle opere extra contratto da parte di . CP_1
Dato il raggiungimento della maggiore età di il Giudice dichiarava CP_3
l'interruzione del processo, poi riassunto da parte attrice con ricorso in data 25/07/19.
In data 13/01/20 si costituiva la sig.ra la quale contestava tutto CP_1 quanto ex adverso dedotto sostenendo la “totale estraneità dall'affidamento dei lavori e la sua totale estraneità da qualsivoglia obbligazione contrattuale e/o extra contrattuale, nonché dalla qualifica di committente.
Chiedeva la sospensione del presente giudizio ex. art. 295 c.p.c. ritenendo fosse pregiudiziale la definizione del giudizio Tribunale di Brescia RGN 11764/2017 – instaurato dagli eredi del Sig. nei confronti della Sig.ra perché Per_1 CP_1
“inerente, anche, all'azione di riduzione computando la determinazione del credito per cui è causa all'asse ereditario”
Affermava la carenza di legittimazione passiva, essendo estranea al rapporto giuridico dedotto in giudizio;
chiedeva di “accertare, ritenere e dichiarare che il contratto in forza del quale l'attrice ha eseguito le forniture di cui chiede il pagamento del saldo è stato stipulato dal solo Sig. … talché obbligati ad adempiere sono Persona_1 esclusivamente gli eredi di quest'ultimo…” e che “conseguentemente nulla è dovuto dalla Sig.ra . CP_1
Con ordinanza del 21/2/20 il Giudice rigettava l'eccezione di giurisdizione sollevata dalle parti convenute dichiarando la nullità della clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto sottoscritto dall'attrice Parte_2
e dal Sig. in data 27/04/15, ai sensi e per gli effetti degli
[...] Persona_1 artt.1341 e 1342, rigettava l'eccezione sollevata dalla sig.ra di nullità CP_1
4 della procura conferita alla sig.ra quale esercente la potestà sui figli (al CP_2 CP_3 tempo minorenne) ed . CP_4
Espletate le prove testimoniali ammesse e l'interrogatorio formale dell'attrice, precisate le conclusioni come da fogli depositati telematicamente la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e merita parziale accoglimento.
L'attrice ha Parte_2 effettuato la fornitura e posa in opera degli elementi indicati nella fattura n. 298 del
14/12/2015, per € 25.000,00 (doc.4 – saldo lavori extra al 31.7.15; doc.5 – SAL al
31.8.15. – doc. 11 fattura n. 298).
La fattura veniva inviata agli eredi in data 30/12/2015 (doc. n. 12 att.) Per_1 riscontrata dall'Avv. in data 15/03/2016 (doc. n. 13 att.) che Controparte_2 respingendo la richiesta di pagamento faceva presente che la proprietaria dell'immobile risultava essere (doc. n. 14 att.) CP_1
L'attrice si rivolgeva alla con raccomandata del 14/09/2016 (doc. n. 15 att.). CP_1
Le parti ed eredi venivano convocati per la negoziazione assistita ma CP_1 Per_1 non rispondevano all'invito.
Le prove orali si sono svolte attraverso l'interrogatorio formale di parte attrice, dal quale non è emersa alcuna importante dichiarazione, e l'escussione del teste Arch.
Testimone_1
All'udienza del 24/02/2021 il sig. legale rappresentante dell'attrice Parte_2
ha spiegato che le decisioni Parte_2 venivano prese da e la e da Arch. sul cap. n. 5: “c'era lui, la Per_1 CP_1 Pt_3 sig.ra e l'Arch. Cap. n. 6: è vero. in tale periodo vedevo la Sig.ra CP_1 Pt_3 CP_1
e l'Arch. ”, specificando che quando era ricoverato vedeva la o Pt_3 Per_1 CP_1
l'Arch. Cap. n. 10: le varianti le ha sempre confermate l'Arch. Pt_3 Pt_3 comunque c'era la Sig.ra CP_1 cap. n. 15: più che il sig. era la che ordinava le varianti, tramite il D.L., Per_1 CP_1 preciso che riguardavano il piano terra che inizialmente non era inserito nel contratto.
Il teste ha confermato che: “Vi era una variante scritta che riguardava Parte_3 questi lavori, che era stata depositata in comune. Era stata firmata da e Persona_1 da me. Non ricordo se davanti a me. Mi sembra che fossero tre locali e due bagni, uno per i cani.
Cap. n. 6: “si sono trasferiti assieme in estate del 2015, poi è stato ricoverato, e Per_1
5 la era l'unica persona presente, e ci aveva dato delle indicazioni. CP_1
Il teste ha anche confermato quanto dichiarato da parte attrice circa l'invio Pt_3 dell'ultima fattura, cap. n. 8: “è vero. avevo chiesto a tutti di temporeggiare un attimo.
Vi era un rapporto cordiale con la committenza.
Cap. n. 9: “è vero. confermo la mail che mi viene rammostrata (n. 22, parte attrice).
La dichiarazione di conformità non è mai stata consegnata, e l'agibilità dei locali non è mai stata presentata.
Cap. n. 10: “non ricordo. Dopo la morte di avevo chiesto al Comune, visto che Per_1 il pagamento degli oneri era in ritardo, di far la voltura a favore della che mi CP_1 era stato comunicato fosse la proprietaria dell'immobile.
Ha dichiarato che alla era stata inviata richiesta di saldo. Sul Cap. n. 11, relativo CP_1 alla comunicazione riportante l'elenco delle fatture ancora da pagare: “è vero, preciso che una richiesta uguale a quella di cui al doc. 12 (parte attrice), era stata inviata anche alla che ne era perfettamente a conoscenza. Si trattava di un elenco di CP_1 lavori ancora da saldare per l'intera ristrutturazione”.
Il teste ha confermato anche il. Cap. n. 22: è vero, erano correttamente eseguite, Pt_3 ho accertato ed accettato gli importi e l'esecuzione delle stesse. Avevo verificato la correttezza dell'esecuzione e la corrispondenza con i costi di conseguenza, ad esempio le opere in economia non presenti nel preventivo.
Preciso che le mie competenze, cioè le mie prestazioni, a saldo non sono mai state eseguite.
Come confermato da tutte le testimonianze assunte, nonché dall'interrogatorio formale dell'attrice, l'incarico dell'esecuzione dei lavori è stato dato all'attrice da Per_1 congiuntamente a che seguivano personalmente, insieme, tranne
[...] CP_1 per l'ultimo periodo, quando la malattia impediva al Sig. di recarsi in cantiere, Per_1 nel quale i lavori erano seguiti solo dalla o dall'amico CP_1 CP_5
Il teste ha anche precisato che “ e erano una coppia e le decisioni Pt_3 Per_1 CP_1 venivano prese da loro insieme”.
Dalle risultanze in atti i lavori commissionati ed eseguiti erano di carattere straordinario i lavori “extra”, erano lavori ulteriori che non facevano parte del preventivo iniziale, come confermato dal teste e come spiegato dall'attore “riguardavano il piano Pt_3 terra che inizialmente non era inserito nel contratto, ristrutturazione e cambio d'uso di un locale magazzino, tre locali e due bagni, uno per i cani” e che avevano anch'essi la caratteristica di essere straordinari.
Va precisato a questo punto quale sia la definizione di lavori straordinari: nel Codice
6 civile la distinzione tra lavori ordinari e straordinari riguarda principalmente la manutenzione e le riparazioni di immobili, in particolare in ambito condominiale e locativo. Non esiste una definizione esplicita.
La manutenzione ordinaria si riferisce agli interventi necessari per mantenere in efficienza e funzionali le parti di un edificio, senza alterarne la struttura o la destinazione d'uso, sono interventi che rientrano nella normale gestione e che mirano a prevenire o risolvere problemi minori dovuti all'uso quotidiano.
La manutenzione straordinaria, invece, riguarda interventi di maggiore entità, che possono riguardare parti strutturali dell'edificio o impianti principali, e che mirano a rinnovare o sostituire elementi esistenti o ad apportare modifiche significative.
Una definizione particolareggiata si ricava dal D.P.R. 380/01 (Testo unico edilizia) all'art. 3, ove si intendono per “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, mentre gli “interventi di manutenzione straordinaria”, sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici.
Date queste definizioni è possibile ritenere che i lavori eseguiti dall'attrice avessero la caratteristica della straordinarietà.
L'articolo 1005 c.c., rubricato "Riparazioni straordinarie", disciplina le spese relative a tali interventi nell'ambito dell'usufrutto. In sintesi, le riparazioni straordinarie, necessarie per assicurare la stabilità dell'immobile, sono a carico del nudo proprietario. Tuttavia, se il proprietario non le esegue, l'usufruttuario può provvedervi a proprie spese, con diritto al rimborso alla fine dell'usufrutto…
Per quanto attiene alla convenuta come risulta dalla documentazione in CP_1 atti, in data 12/06/2015 la stessa è divenuta nuda proprietaria dell'immobile sito a
Brescia in Via Soldini oggetto di ristrutturazione ed in particolare ove sono state effettuate le opere dalla Sistemi e Progetti 2.0 S.r.l. Unipersonale.
I cosiddetti lavori “extra”, effettuati durante l'estate tra luglio e agosto 2015, quando
(a parte i giorni trascorsi ricoverato in strutture ospedaliere) e Persona_1 CP_1 si erano trasferiti ad abitare nell'immobile, sono stati effettuati quando
[...] quest'ultima era divenuta nuda proprietaria.
Nulla cambia se il preventivo iniziale o la concessione edilizia e le prime due fatture fossero intestate e pagate da perché all'epoca era unico proprietario, e nella Per_1 coppia, già convivente, anche se le scelte e gli incarichi venivano dati congiuntamente,
7 lui effettuava i pagamenti, ma per ragioni che non interessano questo giudizio, così come non interessano le fatture già saldate, ciò che interessa è, invece, che la CP_1 fosse nuda proprietaria sia quando sono stati commissionati, sia quando sono stati eseguiti, per di più alla sua presenza perché abitava definitivamente l'immobile.
Secondo quanto stabilito dagli artt. 978 e segg. C.c., il nudo proprietario è colui che detiene la proprietà dell'immobile, ma senza il diritto di godimento diretto (che spetta all'usufruttuario), ma nel caso di specie, addirittura, ne aveva già il CP_1 godimento diretto. Non solo, ma come risulta dal messaggio scritto dalla stessa su whatsapp, il 20/04/2015 (doc. n. 5 conv. , indirizzato alla moglie di CP_2 Per_1
“la casa sarà a mia immagine e somiglianza”, risulta ulteriormente
[...] confermato che le scelte sui lavori che sarebbero stati eseguiti, venivano sicuramente vagliate dalla stessa.
Sul punto l'attore dichiarando (cap. 15, 2 Mem. 183, 6 comma cpc “più che il CP_1 signor era la che ordinava le varianti, tramite il D.L., preciso che Per_1 CP_1 riguardavano il piano terra che inizialmente non era inserito nel contratto..” ha reso una dichiarazione che può essere ritenuta di carattere confessorio (verbale di udienza del giorno 24/02/2021 cap. 15 di cui alla 2° memoria ex art 183, 6 comma cpc di parte ed ha aggiunto che la variazione rispetto al progetto originario, era stata fatta CP_1 per ricavare al piano terra uno spazio, che non era abitabile, per ospitare chi ne avrebbe usufruito per qualche tempo per aiutare la sorella, … (variante di cui parla anche parte attrice in riferimento ai lavori extra corrisponde alla SCIA di variante
16/6/2015 prot. n. 79970/15 docc. n 18,18 bis,21 e 21 bis Mem.183, 6 co cpc n.1
. CP_1
pur essendo divenuta, ai sensi dell'art. 1014 c.c., esclusiva proprietaria CP_1 dell'immobile dalla stessa occupato, dopo la morte di avvenuta il Persona_1
03/10/2015 per riunione, nella stessa persona, dell'usufrutto e della proprietà, dato di fatto che non poteva non conoscere anche nelle conseguenze che comportava, non solo non ha provveduto al saldo della fattura, alla quale sarebbe stata obbligata, ma neppure ad occuparsi delle volture necessarie ed agli oneri al fine della chiusura della pratica di agibilità, che non sono stati eseguiti, così come le competenze dello stesso che non sono state pagate, come confermato dal teste “La dichiarazione di conformità non è Pt_3 mai stata consegnata, e l'agibilità dei locali non è mai stata presentata.
Cap. n. 10: “Dopo la morte di avevo chiesto al Comune, visto che il pagamento Per_1 degli oneri era in ritardo, di far la voltura a favore della che mi era stato CP_1 comunicato fosse la proprietaria dell'immobile. Cap. n. 11: “preciso che le mie
8 competenze, cioè le mie prestazioni, a saldo non sono mai state eseguite.
Dimostrando l'intenzione di non voler provvedere ad alcun esborso nonostante la stessa risultasse, come da atto di compravendita del 12/06/2015 del Notaio
[...]
già in qualità di nuda proprietaria, anche intestataria del contratto di Per_2 mutuo acceso presso la Banca Valsabbina Società Cooperativa Per Azioni di Vestone.
Il pagamento di cui alla fattura n. 298/2015 compete pertanto esclusivamente a CP_1
[...]
Per quanto attiene alla difesa in proprio, va rilevato che la stessa Controparte_2 difetta di legittimazione passiva in quanto, come sottolineato dalla stessa, è legataria e non erede, e non ha rinunciato al legato.
La rinunzia al legato (immobiliare) in sostituzione di legittima è atto formale del rinunziante che richiede l'atto pubblico e nel caso di specie non è stata prodotta documentazione dalla quale risulti effettuato.
Va chiarito che la rinuncia al legato in sostituzione di legittima permette al legittimario di rinunciare al legato ricevuto e di agire per ottenere la sua quota di legittima.
Il legatario che rinuncia al legato in sostituzione di legittima non diventa automaticamente erede. La rinuncia lo pone nella posizione di legittimario pretermesso, dandogli la possibilità di agire in riduzione per far valere i suoi diritti di legittima. Solo
l'accoglimento di tale azione di riduzione lo farà diventare erede.
Il legatario non risponde di debiti gravanti sull'eredità. Il legatario risponde, se il testatore gli ha imposto il pagamento di un debito, ma il legatario risponde sempre entro i limiti di quanto ricevuto. non risulta abbia la qualità di erede, pertanto la stessa non ha Controparte_2 legittimazione passiva nel presente giudizio.
Va respinta, pertanto, la domanda di parte attrice, sia nei confronti degli eredi e CP_3
sia nei confronti di CP_4 Controparte_2
Va accolta la domanda di parte attrice nei confronti di che dovrà CP_1 provvedere al pagamento di cui alla fattura n. 289/2015, per € 25.000,00 oltre Iva, per un totale di € 27.500,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo ed alle spese.
Non viene riconosciuta rivalutazione monetaria non avendo dimostrato parte attrice di avere subito un danno derivante dal mancato pagamento della somma richiesta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, Seconda Sezione Civile, ogni diversa istanza od eccezione
9 disattesa, definitivamente pronunciando,
- Dichiara la mancanza di legittimazione passiva di Controparte_2
- Condanna parte convenuta al pagamento della somma di CP_1
€ 27.500,00 in favore dell'attrice , Parte_1 in persona del suo legale rappresentante in carica pro tempore, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
- Condanna al pagamento delle spese di lite a favore CP_1
dell'attrice liquidate in € 4.500,00 Parte_1 oltre a spese esenti, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA,
- Condanna , in persona del suo Parte_1
legale rappresentante in carica pro tempore al pagamento delle spese di lite in favore in proprio e Controparte_2 CP_3 CP_4 liquidate in € 7.590,12 oltre a spese esenti, oltre al 15% per spese
[...] generali, IVA e CPA;
Così deciso in Brescia lì, 08 Settembre 2025
Il Giudice
Dott. Antonella Cerretti
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