Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/02/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NO
Il tribunale composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Raffaele Califano presidente
2) dott. Michela Palladino giudice
3) dott. Maria Iandiorio giudice nel procedimento iscritto al n. 3269/2024 R.G., avente ad oggetto " cessazione effetti civili del matrimonio ” e vertente
TRA
n. il 13/03/1965 in NO (AV) ( ) Parte_1 C.F._1
rappresentata dall'avv. GUARINO CLAUDIO e NN LAURA CARUSO n. il 25/02/1966 in
UA (AV) ( ), rappresentato dall'avv. PETRUZZO MARIA LUISA C.F._2
RICORRENTI
con l'intervento del p.m.
INTERVENTORE NECESSARIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1.Con ricorso depositato il 23.11.2024, ha proposto domanda di cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio, esponendo che:
-aveva contratto matrimonio concordatario con RU AN RA in MI EC l'01 marzo
1986, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di MI EC (AV), anno
1986, numero 5 Parte II serie A Ufficio 1;
-dal matrimonio non sono nati figli;
che era previsto il mantenimento a favore della moglie di euro
250,00 mensili.
Chiedeva pertanto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la revoca di ogni contribuzione.
Si costituiva RU AN RA che aderiva alle richieste del ricorrente.
Entrambi hanno dichiarato di aver vissuto separatamente dalla data della loro comparizione personale dinanzi al Presidente del Tribunale per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione dal
2012;
- non è possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale;
dunque, non vi è alcuna possibilità di riconciliazione;
- intendono, quindi, chiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio con revoca di ogni contribuzione essendo entrambi economicamente indipendenti.
All'udienza del 20.2.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, i coniugi hanno ribadito al giudice relatore nelle note scritte la impossibilità di una ricostituzione del vincolo coniugale.
2. La domanda transatta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (separazione consensuale omologata come da decreto indicato) e sussistono i presupposti di legge (artt.3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n.898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale di Ariano Irpino, nel procedimento di separazione definito con il decreto di omologa indicato;
da quella data è perdurato lo stato di separazione, come ribadito dalle parti personalmente nelle note di udienza. Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
3. Quanto alle pattuizioni accessorie, il Collegio prende atto che le parti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza previsione di alcuna contribuzione
5. Trattandosi di procedimento di divorzio transatto, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MI EC (AV), in data 01 marzo 1986, tra RU AN RA e , trascritto nel registro degli atti Parte_1
di matrimonio del Comune di MI EC (AV), anno 1986, numero 5 Parte II serie A Ufficio
1 alle condizioni concordate;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 20.2.2025