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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 3570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3570 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G.16267/2010
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
D'Istria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N.R.G. 16267/2010 avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale degli esercenti la professione medica e vertente
TRA
, nato a [...] in data [...], C.F. Parte_1
, nata a [...], il C.F._1 Parte_2
04/01/1960, C.F. quali titolari della C.F._2
responsabilità genitoriale sul minore , nato Persona_1
a Napoli, il 13/09/1999, tutti elettivamente domiciliati in Napoli, alla
Via Tarsia n. 64, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Brancaccio, C.F.
, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di C.F._3
procura in atti
ATTORI
CONTRO
Controparte_1
in persona del Presidente e rappresentante legale pro tempore,
elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Cesario Console n. 3, presso lo studio dell'Avv. Gerardo Maria Cantore, C.F.
e dell'Avv. Girolamo Sarnelli, C.F. C.F._4
, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di C.F._5
procura in atti
CONVENUTA
NONCHE'
in persona del Controparte_2
l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Umberto I, n.237, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Maiello, C.F.
dal quale è rappresentata e difesa in virtù di C.F._6
procura in atti;
CONVENUTA
E
, P.IVA , (già Controparte_3 P.IVA_1 [...]
, nella persona del Controparte_4
Rappresentante Generale per l'Italia, elettivamente domiciliata in
Napoli, alla Via De Pretis n. 62, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Palmieri, C.F. dal quale è rappresentata e difesa C.F._7
giusta procura in atti
CHIAMATA IN CAUSA
E
(già Controparte_5 Controparte_6
quale conferitaria del ramo d'azienda assicurativo di
[...]
, in persona del suo procuratore ad negotia dr.ssa Controparte_7
elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via De Controparte_8
Pretis n. 62, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Palmieri, C.F.
dal quale è rappresentata e difesa giusta C.F._7
procura in atti;
CHIAMATA IN CAUSA
- 2 -
E
, C.F. (già Controparte_9 P.IVA_2 CP_10 [...]
in persona dei suoi l.r.p.t., dott. in CP_11 Controparte_12
qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale e dott.
, quale Dirigente della Società, elettivamente CP_13
domiciliata in Napoli, alla Piazza Carità n. 32, presso lo studio dell'Avv. Renato Magaldi, C.F. dal quale è C.F._8
rappresentata e difesa giusta procura in atti;
CHIAMATA IN CAUSA
E
DI Controparte_14
nella persona dei suoi legali Controparte_15
rappresentanti e , elettivamente CP_16 CP_17
domiciliata in Napoli, Piazza Bovio, n. 22, presso lo studio dell'Avv.
Bruno Fabbrini, C.F. dal quale è rappresentata e C.F._9
difesa, giusta procura in atti, unitamente agli Avv.ti. Alberto Monti,
C.F. , e Franco Monti, C.F. C.F._10 C.F._11
CHIAMATA IN CAUSA
E
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L Controparte_18
nella persona del suo procuratore speciale
[...]
dott. elettivamente domiciliata in Napoli, Piazza Bovio, CP_19
n. 22, presso lo studio dell'Avv. Bruno Fabbrini, C.F.
dal quale è rappresentata e difesa, giusta C.F._9
procura in atti, unitamente agli Avv.ti. Alberto Monti, C.F.
, Franco Monti, C.F. , e C.F._10 C.F._11
Francesco Rolle, C.F. , C.F._12
CHIAMATA IN CAUSA
E
- 3 -
in persona del suo legale Controparte_20
rappresentante pro tempore, con sede in Trieste alla via Largo Ugo
Irnieri n. 1
CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come precisate dai procuratori delle parti nelle note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritte
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in applicazione del nuovo testo dell'art. 132, comma 2°, n. 4), c.p.c., come modificato dall'art. 45, comma 17°, L. n. 69/2009, la cui immediata operatività anche per i giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della “novella” (4/7/2009) è espressamente sancita dalle disposizioni transitorie dettate dall'art. 58, comma 2°, L. cit. di conseguenza, i riferimenti specifici alla vicenda processuale in questione saranno limitati ai soli profili rilevanti ai fini della presente decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori, in proprio e quali titolari della responsabilità genitoriale sul minore
[...]
, avevano proposto delle domande risarcitorie nei Persona_1
confronti dell'Istituto e dell' Controparte_1 [...]
per danni patrimoniali e non Controparte_21
patrimoniali conseguenti ad un asserito errore diagnostico compiuto dall'istituto nel referto (n.prot. ) del 29 CP_1 NumeroDiCart_1
marzo 1999, sottoscritto dalla Dott.ssa e dal Prof. CP_22 CP_23
.
[...]
Parte attrice assumeva che in data 28 gennaio 1999, la sig.ra alla sesta settimana di gravidanza, si sottoponeva - Parte_2
presso il centro di Napoli, nonché presso la Facoltà di CP_1
- 4 -
Medicina e Chirurgia Università Federico II di Napoli, Dipartimento
Assistenziale di Medicina di Laboratorio, ad apposito esame
(effettuato mediante prelievo di campione biologico di sangue) strumentale all'accertamento dell'alterazione del DNA, dunque all'individuazione del cromosoma X-fragile; tale scelta nasceva dalla circostanza che un nipote della signora (figlio della sorella Pt_2
) era nato con tale patologia. Persona_2
Gli attori asserivano che in seguito all'esito negativo dell'indagine svolta presso i convenuti centri, tale da escludere che la Parte_2
potesse dare alla luce figli affetti dalla cennata sindrome X-
[...]
fragile, essa portava a termine la gravidanza senza ulteriori accertamenti prenatali;
con conseguente nascita, in data 13 settembre 1999, del figlio . Persona_1
Sebbene il bambino alla nascita apparisse del tutto normale, secondo le prospettazioni attoree, fra il primo ed il secondo anno di vita cominciava a presentare evidenti ritardi nello sviluppo psicomotorio tali da indurli a rivolgersi a sanitari, che alla luce del referto oggetto del giudizio, escludevano l'ipotesi che lo stesso potesse essere affetto dalla sindrome X-fragile.
Solo in data 03 aprile 2009 si optava per una nuova analisi del DNA di
, strumentale alla diagnosi della cennata Persona_1
sindrome, svolta nuovamente presso il Dipartimento Assistenziale di
Medicina di Laboratorio CEINGE;
tale ultima indagine dava riscontro positivo, accertando che lo stesso era affetto da sindrome X fragile.
Alla luce di tale accertamento, anche la in data 14 Parte_2
settembre 2009, si sottoponeva nuovamente al test del DNA per X fragile, presso l'Istituto di Genetica Molecolare della Facoltà di
Medicina e Chirurgia “Agostino Gemelli” dell'Università Cattolica del
Sacro Cuore. Con referto del 2 ottobre 2009 (n.prot. CC1367/09) si evidenziava che la era portatrice sana di pre- Parte_2
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mutazione del gene FMR1, pertanto a rischio di generare figli affetti da X fragile.
L'errore diagnostico, dunque, in cui sarebbero incorsi i convenuti a causa di negligenza e/o imperizia, secondo la prospettazione di parte attrice avrebbe privato la della possibilità di optare Parte_2
per l'interruzione volontaria di gravidanza. In particolare l'asserita lesione del diritto all'autodeterminazione della donna, con la conseguente nascita indesiderata, avrebbe cagionato un evidente danno esistenziale agli attori (inteso come rovesciamento forzato della propria agenda), di cui chiedevano ristoro unitamente ai danni patrimoniali.
L'inadempimento, inoltre, secondo l'assunto di parte attrice, avrebbe determinato la mancanza di tempestivi controlli neuropsichiatrici e la conseguente omissione di cure mediche adeguate, cagionando gravi anomalie ed un peggioramento del quadro clinico di
[...]
, danni, questi, riferibili alla sfera giuridica del minore e Persona_1
di cui chiedono il ristoro nella qualità di titolari della responsabilità genitoriale.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la Controparte_1
contestando l'errore diagnostico ascrittole,
[...]
dunque l'inadempimento imputatogli sia per l'adeguatezza delle metodiche utilizzate, sia per il carattere di verosimiglianza con il quale il referto oggetto del giudizio era stato reso.
La convenuta aveva evidenziato altresì l'impossibilità per la Parte_2
di ricorrere all'interruzione di gravidanza, essendo – all'epoca
[...]
del referto- ben oltre i 90 giorni previsti dalla legge 194 del 1978, non essendo stati provati pregiudizi psico-fisici tali da giustificare un'interruzione ai sensi dell'art. 6, lett. b) della citata legge (dunque oltre i 90 giorni); pertanto aveva asserito l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della domanda risarcitoria. Aveva evidenziato, altresì,
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l'infondatezza della richiesta di risarcimento del danno in favore del minore , nella misura in cui il preteso errore diagnostico Persona_1
non aveva inciso sull'insorgenza della patologia, né aveva avuto alcuna efficacia scriminante sulla vita sana o non sana del nascituro,
(data l'assenza di trattamenti terapeutici intrauterini per tale sindrome), né sull'asserito ritardo della diagnosi della patologia in capo al minore.
Veniva contestato, inoltre, il quantum risarcitorio richiesto e formulato richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicurativa nonché Controparte_24
della sua Rappresentanza Generale per l'Italia in Milano.
Si costituiva altresì l' Controparte_25
contestando l'inadempimento imputato, anche alla luce della conformità delle metodiche utilizzate nell'analisi del campione biologico ai protocolli descritti nella letteratura scientifica dell'epoca, oltre che della corretta interpretazione del già citato referto che, secondo la prospettazione dell'Azienda, non aveva escluso la possibilità di una premutazione. Era stata contestata anche l'ammissibilità della domanda risarcitoria per la lesione del diritto all'autodeterminazione alla luce dell'impossibilità per la Parte_2
di interrompere la gravidanza, avendo superato (al momento
[...]
del referto) il novantesimo giorno di gravidanza, entro il quale la l.
194 del 1978 avrebbe consentito tale pratica.
Pur contestando la fondatezza delle pretese di parte attrice, aveva chiesto, in ogni caso, l'autorizzazione alla chiamata in causa delle compagnie coassicuratrici Controparte_26 CP_27
, SU s.p.a. e Lloyd Adriatico Ass.ni s.p.a. al fine di essere
[...]
mallevata in caso di condanna.
Si sono costituite le compagnie chiamate, tanto dalla convenuta avanzate quanto dalla Controparte_1
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convenuta contestando la fondatezza della pretesa Controparte_28
attorea e sollevando eccezioni in ordine all'operatività delle rispettive polizze.
In particolare la aveva Controparte_14
eccepito l'inoperatività della polizza tanto per omessa informazione da parte della chiamante del sinistro, di cui avrebbe avuto conoscenza ben prima della stipula della polizza stessa, quanto per la presenza di condizioni che circoscrivono la copertura assicurativa ai soli danni patrimoniali.
La , Controparte_29 Controparte_30
invece, aveva eccepito la propria carenza di legittimazione passiva.
La , la Controparte_31 [...]
(già e quale conferitaria del CP_5 Controparte_6
ramo d'azienda assicurativo di e la Controparte_7
chiamate dall' tanto alla luce Controparte_32 Controparte_28
della clausola claims made contenuta nell'art. 8 CGA, quanto alla luce dell'art. 2952 c.c. avevano chiesto il rigetto della domanda di manleva.
La chiamata , sebbene ritualmente evocata in Controparte_20
giudizio, era rimasta, invece, contumace.
Nelle more del giudizio, poi, sono intervenuti, con atto di intervento volontario, anche e , quali fratelli Controparte_33 Controparte_34
di , assumendo la responsabilità dei convenuti Persona_1
per l'asserito errore diagnostico, dunque, il medesimo inadempimento fatto valere da parte attrice, fonte per loro di danni non patrimoniali, conseguenti al deterioramento della relazione parentale con i genitori, di cui avevano chiesto il ristoro.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., nel rispetto dei quali le parti avevano prodotto documenti ed articolato le proprie
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richieste istruttorie, era stata espletata la consulenza tecnica d'ufficio.
In data 26 giugno 2017 la causa veniva riservata in decisione per, poi, essere rimessa sul ruolo ed all'esito del fallimento dei tentativi per un bonario componimento della lite anche a mezzo della formulazione di una proposta transattiva ex art.185 bis c.p.c., nuovamente riservata in decisione all'esito dell'udienza del 24 ottobre 2019, con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Le domande proposte da parte attrice e Parte_1 Parte_2
(in proprio e non quali titolari della responsabilità genitoriale
[...]
del minore ) erano risultate infondate e Persona_1
venivano, pertanto, rigettate.
Veniva, altresì, disposta la separazione delle cause ed in ordine alle domande risarcitorie proposte da , a mezzo Controparte_35
dei genitori e titolari della Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale di detto minore, si disponeva con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Con sentenza dell'11 maggio 2020, n. 3394/2020 pubbl. il
12/05/2020 RG n. 16267/2010 Repert. n. 4659/2020 del 12/05/2020 del Tribunale di Napoli, 8 SEZIONE civile, il Giudice dott. Marcello
Amura disponeva che “1) dichiara la contumacia di
[...]
in persona del l.r.p.t.; Controparte_20
2) rigetta le domande risarcitorie proposte dagli attori Parte_1
[...
e in proprio, nonchè dagli interventori (
[...] Parte_2
e ) nei confronti delle convenute CP_33 Controparte_34
e in persona dei rispettivi l.r.p.t.; Controparte_36 CP_28
3) dichiara assorbito l'esame delle domande di malleva proposte dalle convenute e in persona dei rispettivi Controparte_36 CP_28
l.r.p.t., nei confronti delle società assicuratrici chiamate in causa, come individuate nell'intestazione della sentenza;
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4) compensa integralmente le spese di lite tra gli attori Parte_1
e in proprio da un lato e le convenute
[...] Parte_2 [...]
e in persona dei rispettivi l.r.p.t.; CP_36 CP_28
5) compensa integralmente le spese di lite tra gli interventori ( CP_33
e ) e le convenute e
[...] Controparte_34 Controparte_36 [...]
in persona dei rispettivi l.r.p.t.; CP_28
6) compensa integralmente le spese di lite tra gli attori ( Parte_1
e in proprio), gli interventori (
[...] Parte_2 CP_33
e ) e le convenute e
[...] Controparte_34 Controparte_36 [...]
in persona dei rispettivi l.r.p.t., da un lato e le chiamate in CP_28
causa compagnie di assicurazione dall'altro, ciò con esclusione della chiamata in causa nei cui confronti, Controparte_20
stante la contumacia, si impone un provvedimento di non luogo a provvedere sulle spese di lite;
7) pone, definitivamente, a carico degli attori ( e Parte_1
in proprio) e degli interventori ( e Parte_2 Controparte_33
) le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, i Controparte_34
quali vanno al contempo condannati a rivalere le altre parti delle somme eventualmente corrisposte in via provvisoria ai nominati ctu;
[... 8) dispone la separazione delle domande risarcitorie proposte da
, a mezzo dei genitori e Controparte_35 Parte_1
titolari della responsabilità genitoriale di detto Parte_2
minore, rispetto alle quali si dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio”.
In pari data il Giudice dott. Marcello Amura rilevato che “in pari data
è stata depositata sentenza parziale definitiva con cui sono state decise le domande risarcitorie proposte dagli attori e Parte_1
in proprio, nonchè dagli interventori Parte_2 CP_33
e ) nei confronti delle convenute
[...] Controparte_34 [...]
e in persona dei rispettivi l.r.p.t.; che CP_36 CP_28
- 10 -
risultano parimenti decise le domande di malleva proposte dalle predette convenute nei riguardi delle chiamate in causa compagnie di assicurazione limitatamente alle domande risarcitorie proposte dagli attori e in proprio, nonchè dagli Parte_1 Parte_2
interventori ( e ); ritenuto, Controparte_33 Controparte_34
pertanto, necessario disporre la separazione e prosecuzione del giudizio avuto riguardo alla autonoma domanda risarcitoria proposta da , come rappresentato dai genitori Controparte_35 Parte_1
e quali titolari della responsabilità
[...] Parte_2
genitoriale sul predetto minore, nei confronti delle convenute
[...]
e in persona dei rispettivi l.r.p.t.; che CP_36 CP_28
rimangono, altresì, da esaminare le domande di malleva proposte dalle predette convenute nei riguardi delle chiamate in causa compagnie di assicurazione limitatamente alla domanda risarcitoria proposta da;
ritenuto opportuno ottenere Controparte_35
dal difensore di parte attrice chiarimenti in Controparte_35
ordine al se, a seguito del raggiungimento della maggiore età di quest'ultimo, sia cessata o meno la titolarità della responsabilità genitoriale su quest'ultimo in capo a e Parte_1 Parte_2
, e come tale vicenda incida in ordine alla vicenda processuale;
[...]
ritenuto, altresì, opportuno ed indispensabile, prima di procedere all'integrazione della ctu già anticipata con l'ordinanza resa in data
15 ottobre 2018, se le parti abbiano o meno interesse a coltivare una definizione transattiva della lite che recuperi la soluzione adombrata dal Giudice con la predetta ordinanza a norma dell'art.185 bis c.p.c.;” disponeva la separazione delle cause e rimetteva la causa sul ruolo.
Il Giudice, dott.ssa Rosaria Gatti, in data 30.03.2021, disponeva una
CTU, per valutare l'eventuale danno iatrogeno differenziale a carico del sig. . Persona_1
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All'udienza del 21.10.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Prima di passare all'esame della fattispecie oggetto di controversia, appare opportuno premettere che la presente controversia è sottratta all'applicazione della Legge n.17 dell'8 marzo 2017 (cd.
Legge Gelli Bianco), ciò in conformità a quanto affermato di recente dalla Cassazione civile, Sez. III, che con la sentenza n. 28994 dell'11.11.2019, nell'affrontare la natura e il regime della responsabilità medico-sanitaria successiva alla riforma del 2017, avuto particolare riguardo al diritto intertemporale, aderisce all'indirizzo interpretativo espresso dai giudici di merito, affermando il principio di diritto per cui le norme sostanziali contenute nella
Legge n. 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca antecedente alla loro entrata in vigore.
Ciò detto, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, in ipotesi di danni riportati a seguito di intervento chirurgico, il titolo della responsabilità ascrivibile alla struttura sanitaria (nonché al medico operante) è di natura contrattuale, che si origina grazie al contatto che si instaura tra medico e paziente.
Con sentenza 1 luglio 2002, n. 9556, in particolare, la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite ha definitivamente sposato l'orientamento alla stregua del quale, in ipotesi di intervento chirurgico non correttamente eseguito, quella della CP_37
(ovvero dell'ente ospedaliero) è ascrivibile al novero della responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligazione che la stessa assume, direttamente con i pazienti, di prestare CP_37
la propria organizzazione aziendale per l'esecuzione dell'intervento richiesto: ed infatti, all'adempimento dell'obbligazione predetta è collegata la rimunerazione della prestazione promessa, in essa
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incluso anche il costo inteso come rischio dell'esercizio dell'attività di impresa della . In particolare, si è in presenza di un CP_37
contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto contratto di spedalità), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del
) insorgono, a carico della struttura Controparte_38
sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., Cass., sez. Un., n.
9556/2002, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. III, 11 maggio 2009, n.
10473; si vedano anche Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593, Cass.
Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698, Cass., sez. III, 14 luglio 2004, n.
13066).
La struttura sanitaria risponde quindi, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alberghiero, attrezzature, eccetera), ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 c.c. (cfr. motivazione della sentenza n. 9556/2002: “la coscienza sociale, prima ancora che l'ordinamento giuridico, non si limita a chiedere un non facere e cioè il puro rispetto della sfera giuridica di colui che gli si rivolge fidando nella sua professionalità, ma giustappunto quel facere nel quale si manifesta la perizia che ne deve contrassegnare l'attività in ogni momento (l'abilitazione all'attività, rilasciatagli dall'ordinamento, infatti, prescinde dal punto fattuale se detta attività sarà conseguenza di un contratto o meno). In altri termini la prestazione
(usando il termine in modo generico) sanitaria del medico nei
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confronti del paziente non può che essere sempre la stessa, vi sia o meno alla base un contratto d'opera professionale tra i due. Ciò è dovuto al fatto che, trattandosi dell'esercizio di un servizio di pubblica necessità, che non può svolgersi senza una speciale abilitazione dello Stato, da parte di soggetti di cui il "pubblico è obbligato per legge a valersi" (art. 359 c.p.), e quindi trattandosi di una professione protetta, l'esercizio di detto servizio non può essere diverso a seconda se esista o meno un contratto”).
Va poi osservato che non rileva la circostanza per cui il medico che eseguì l'intervento chirurgico fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n.
13593; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura (ovvero all'ospedale) per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (rectius di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 11 maggio 1995, n. 5150; si vedano anche Cass., sez. III, 8 gennaio 1999, n. 103 e Cass., S.U., n. 9556/2002, cit.).
In conclusione, in ipotesi di danno conseguente ad intervento, la struttura sanitaria risponde a titolo di responsabilità contrattuale, sia per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., laddove vengano inadempiute obbligazioni connesse al contratto di spedalità e direttamente a carico dell'ente debitore (assistenza post - operatoria;
sicurezza delle attrezzature e degli ambienti;
custodia dei pazienti, tenuta della cartella clinica;
vitto ed alloggio), sia per fatto dei dipendenti ovvero degli ausiliari, ex art. 1228 cod. civ., con
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riferimento all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta dal sanitario.
È bene precisare, a questo punto, che non incide sui principi giurisprudenziali sin qui esposti, elaborati dalla Suprema Corte, il disposto dell'art. 3 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189; ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte, l'art. 3, comma 1, del d.l.
13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile", non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve (così Cass., sez. VI-III, ord.
17 aprile 2014, n. 8940; in senso conforme, Cass., sez. VI-III, ord. 24 dicembre 2014, n. 27391; nella giurisprudenza di merito, si veda, nello stesso senso, Trib. Milano, 18 novembre 2014, n. 13574: in tema di responsabilità civile sanitaria il tenore letterale dell'art. 3, comma 1, d.l. 158/2012, conv. in l. 189/2012 (c.d. decreto Balduzzi) anche alla luce dell'esame dell'intenzione del legislatore non consente di ritenere che la responsabilità del medico, per condotte interne ad una struttura sanitaria pubblica o privata, sussista solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano perché tale distinzione non è ricavabile dal tenore della norma che ha ad oggetto esclusivo, in punto di delimitazione della responsabilità,
l'esimente penale colpa lieve per tutti gli esercenti le professioni sanitarie senza distinzione tra sanità pubblica e privata;
si veda anche
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Trib. Milano, 23 luglio 2014, n. 9693: l'art. 3, comma 1, della legge
Balduzzi non incide né sul regime di responsabilità civile della struttura sanitaria (pubblica o privata), né su quello del medico che ha concluso con il paziente un contratto d'opera professionale (anche se nell'ambito della cosiddetta attività libero professionale svolta dal medico dipendente pubblico): in tali casi sia la responsabilità della struttura sanitaria (contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria) sia la responsabilità del medico (contratto d'opera professionale) derivano da inadempimento e sono disciplinate dall'art. 1218 c.c., ed è indifferente che il creditore/danneggiato agisca per ottenere il risarcimento del danno nei confronti della sola struttura, del solo medico o di entrambi. Il richiamo nella norma suddetta all'obbligo di cui all'art. 2043 c.c. per l'esercente la professione sanitaria che non risponde penalmente (per essersi attenuto alle linee guida), ma la cui condotta evidenzia una colpa lieve, non ha nessun riflesso sulla responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, che ha concluso un contratto atipico con il paziente (o, se si preferisce, è comunque tenuta ex lege ad adempiere determinate prestazioni perché inserita nel Ssn) ed è chiamata a rispondere ex art. 1218 c.c. dell'inadempimento riferibile direttamente alla struttura anche quando derivi dall'operato dei suoi dipendenti e/o degli ausiliari di cui si è avvalsa;
la medesima pronuncia ha ritenuto che la responsabilità del medico per condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d'opera
(diverso dal contratto concluso con la struttura) venga ricondotta dal legislatore del 2012 alla responsabilità da fatto illecito ex art. 2043
c.c. e che, dunque, l'obbligazione risarcitoria del medico possa scaturire solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano (che il danneggiato ha l'onere di provare).
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Per quanto concerne, poi, il riparto dell'onere della prova nelle controversie concernenti la responsabilità professionale del medico, un risalente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte distingueva tra intervento di semplice esecuzione (in cui la dimostrazione, da parte del paziente, dell'aggravamento della propria situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie era ritenuta idonea a fondare una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione, spettando al medico fornire la prova che la prestazione professionale era stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi erano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile) e interventi di difficile esecuzione (in cui spettava al paziente allegare dimostrare quali erano state le inidonee modalità di esecuzione: cfr., in tal senso,
Cass., sez. III, 21 dicembre 1978, n. 6141).
Dopo la nota sentenza delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte del 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di riparto dell'onere della prova in ipotesi di inadempimento ovvero inesatto adempimento di un contratto, tuttavia, tre pronunce della Suprema Corte (cfr. Cass., sez. III, 19 maggio 2004, n. 9471; Cass., sez. III, 28 maggio 2004, n.
10297; Cass., sez. III, 21 giugno 2004, n. 11488) hanno chiarito che, in applicazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova dettati dalle Sezioni Unite con la suddetta pronuncia, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del medico, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Con la conseguenza per cui la distinzione tra interventi di facile esecuzione e prestazioni implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità non rileva più quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma deve essere apprezzata per
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la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando in ogni caso a carico del sanitario allegare e provare che la prestazione era di particolare difficoltà.
In buona sostanza, al paziente è richiesto di provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica ovvero l'insorgenza di nuove malattie, senza dover provare specifici e peculiari aspetti di responsabilità professionale;
il medico (ovvero l'ente ospedaliero o la struttura sanitaria) deve dimostrare che la prestazione fu eseguita in maniera diligente e che gli esiti peggiorativi furono determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr. sul punto Cass., sez. III, 18 aprile 2005, n. 7997).
Da ultimo, tale impostazione è stata recepita dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (cfr. sentenza 11 gennaio 2008, n. 577), che hanno altresì affrontato la questione della dimostrazione del nesso di causalità, rilevando che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno.
Con specifico riguardo a tale ultimo profilo, del nesso di causalità tra condotta del medico (ovvero della struttura sanitaria) ed evento
(danno riportato all'esito dell'operazione ovvero del trattamento sanitario), va premesso, sul piano generale, che la valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40
e 41 c.p. (secondo i quali un evento è da considerare causato da un
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altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili) presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile. Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass., sez. III, 11 maggio
2009, n. 10741; si veda anche Corte di Appello di Bari, sez. III, 13 marzo 2012, n. 274).
In sede civile, in particolare, nell'imputazione di un evento dannoso per omissione colposa il giudizio causale assume come termine iniziale la condotta omissiva del comportamento dovuto;
il giudice, pertanto, è tenuto ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi.
L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica passa attraverso l'enunciato "controfattuale", che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato (cfr.
Cass., sez. III, 18 luglio 2011, n. 15709), il tutto secondo un criterio di
“credibilità razionale” o “probabilità logica”, in base alle effettive circostanze fattuali (cfr. sul punto Cass. Pen., Sez. IV, 12 novembre
2013, n. 8073).
La giurisprudenza più recente, in particolare, ha valorizzato, rispetto al criterio dell'alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica, quello del “più probabile che non”, quale regola
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che presiede il giudizio qualificatorio del nesso eziologico (cfr., da ultimo, Cass., sez. III, 16 ottobre 2007, n. 21619; Cass., sez. Un. 10 gennaio 2008, n. 576; Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 582; Cass., sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 584; Cass., n. 10741/2009, cit.; Cass., sez. III, 8 luglio 2010, n. 16123).
Conseguentemente, con specifico riguardo alla responsabilità del medico, essendo quest'ultimo tenuto ad espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso (cfr.
Cass., sez. III, 8 luglio 2010, n. 16123).
In tema di riparto dell'onere probatorio in tema di causalità materiale, si evidenzia come la Suprema Corte di Cassazione anche di recente abbia in più occasioni ribadito il principio secondo cui in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ. (cfr. in tal senso Cass. Ordinanza n.20812 del 2018).
In particolare con la sentenza n. 28991 del 2019 si è affermato il condivisibile principio secondo cui in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui
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soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute
(interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione.
Nel merito occorre esaminare le risultanze della CTU disposta in corso di causa ed affidata al Dott. ed al Dott. Persona_3
. Persona_4
La consulenza tecnica d'ufficio disposta dall'intestato Tribunale, le cui conclusioni sono condivise, ha escluso la responsabilità del personale medico e della struttura convenuta nella produzione del danno iatrogeno.
Sul punto i CCTTUU hanno ricostruito la vicenda clinica che ci occupa, osservando, che «la Sig.ra madre del giovane Pt_2 Persona_1
presentava una condizione di premutazione del gene FMR1 con 92 ripetizioni della tripletta CGG, che una volta da lui ereditata diede luogo alla manifestazione di una Sindrome dell'X fragile, confermata anche da un punto di vista diagnostico molecolare. Risulta, quindi, altamente verosimile che fu operata un'erronea diagnosi dell'esame genetico prenatale praticato il 28/1/99 presso il centro di biotecnologie avanzate ” di Napoli. Non sono invece rilevabili CP_36
profili di colpa nell'assistenza prestata dai Sanitari AOU Federico II,
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non potendosi ascrivere la ritardata diagnosi a loro difetti di condotta tecnica».
I CCTTUU, pertanto, esaminavano se l'errore diagnostico (ritardo diagnostico) sopra delineato si sia reso produttivo di riverberi sull'integrità psico-fisica del paziente, asserendo che « Da quanto sopra ricordato deve convenirsi che essa non condizionò la modalità terapeutica con cui doveva essere affrontata la patologia da cui era affetto il piccolo , se si considera che egli, una volta Persona_1
manifestati i ritardi psico-motorio e del linguaggio fu inserito in un percorso abilitativo che, sostanzialmente, sarebbe stato, per gran parte, sovrapponibile a quello di fatto intrapreso. In buona sostanza occorre rilevare che, non esistendo a tutt'oggi cure specifiche per tale sindrome, una diagnosi precoce non avrebbe evitato l'insorgere e
l'evoluzione della relativa sintomatologia. Allo stesso tempo si fa notare che i disturbi principali determinati da tale sindrome sono stati comunque trattati alla stregua di disturbi similari;
pertanto non vi sono elementi che possano far ritenere che una diagnosi precoce avrebbe modificato sensibilmente l'evoluzione della sindrome. Sicchè, non può asserirsi, con un giudizio suffragato da adeguata attendibilità scientifica e medico-legale, che l'errore diagnostico prenatale ascrivibile al centro diagnostico “Ceinge” abbia comportato un dimostrabile peggioramento del quadro clinico del giovane
». Persona_1
Trattasi di conclusioni cui i CCTTUU sono arrivati dopo un'analisi dettagliata dei dati e non sono emersi elementi atti a minare le valutazioni degli ausiliari del Giudice.
Da detta Consulenza Tecnica d'Ufficio i cui contenuti si intendono integralmente riportati, è rimasta accertata l'insussistenza del nesso di causalità tra il trattamento sanitario nei termini sopra descritti ed il danno di cui chiede il ristoro, paventato come iatrogeno.
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Sul punto le conclusioni dei CCTTUU appaiono pienamente rispondenti ai criteri che orientano l'accertamento del nesso di causalità in campo medico legale ed appaiono congruamente e puntualmente motivate anche a mezzo di richiami alla letteratura scientifica ed alle linee guida operanti nel settore di riferimento.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra la domanda risarcitoria come originariamente proposta va rigettata.
Il rigetto della domanda principale rende superfluo l'esame delle domande di manleva e garanzia effettuate dalle convenute nei confronti delle Assicurazioni terze chiamate in causa.
Sussistono giusti motivi in deroga al principio della soccombenza per la compensazione delle spese di lite, attesa la particolarità della fattispecie in esame per la compensazione delle spese tra le pari del giudizio, stante la inesegibilità della individuazione “ex ante” di specifici elementi tecnico scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una C.T.U., per accertare l'esistenza di profili di responsabilità anche diversi da quelli ipotizzati.
Le spese di C.T.U. liquidate in favore dei CC.TT.UU. Dott.
[...]
ed al Dott. si pongono in via definitiva a Per_3 Persona_4
carico della parte attrice e degli interventori volontari in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, quali titolari della responsabilità genitoriale sul Parte_2
minore contro Persona_1 [...]
Controparte_1 [...]
; Controparte_2 Controparte_3 [...]
; Controparte_5 Controparte_9 [...]
PRINCIPALE DI LONDRA (REGNO Controparte_14
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); RAPPRESENTANZA GENERALE PER CP_15 [...]
Controparte_39 Controparte_20
così provvede:
[...]
• Rigetta la domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
quali titolari della responsabilità genitoriale sul minore
[...]
per le ragioni in cui in parte motiva. Persona_1
• Compensa le spese di lite.
• Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Napoli 10.04.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
DOTT. GIOVANNI D'ISTRIA
L'originale della presente sentenza è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “ firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
D'Istria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N.R.G. 16267/2010 avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale degli esercenti la professione medica e vertente
TRA
, nato a [...] in data [...], C.F. Parte_1
, nata a [...], il C.F._1 Parte_2
04/01/1960, C.F. quali titolari della C.F._2
responsabilità genitoriale sul minore , nato Persona_1
a Napoli, il 13/09/1999, tutti elettivamente domiciliati in Napoli, alla
Via Tarsia n. 64, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Brancaccio, C.F.
, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di C.F._3
procura in atti
ATTORI
CONTRO
Controparte_1
in persona del Presidente e rappresentante legale pro tempore,
elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Cesario Console n. 3, presso lo studio dell'Avv. Gerardo Maria Cantore, C.F.
e dell'Avv. Girolamo Sarnelli, C.F. C.F._4
, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di C.F._5
procura in atti
CONVENUTA
NONCHE'
in persona del Controparte_2
l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Umberto I, n.237, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Maiello, C.F.
dal quale è rappresentata e difesa in virtù di C.F._6
procura in atti;
CONVENUTA
E
, P.IVA , (già Controparte_3 P.IVA_1 [...]
, nella persona del Controparte_4
Rappresentante Generale per l'Italia, elettivamente domiciliata in
Napoli, alla Via De Pretis n. 62, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Palmieri, C.F. dal quale è rappresentata e difesa C.F._7
giusta procura in atti
CHIAMATA IN CAUSA
E
(già Controparte_5 Controparte_6
quale conferitaria del ramo d'azienda assicurativo di
[...]
, in persona del suo procuratore ad negotia dr.ssa Controparte_7
elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via De Controparte_8
Pretis n. 62, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Palmieri, C.F.
dal quale è rappresentata e difesa giusta C.F._7
procura in atti;
CHIAMATA IN CAUSA
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E
, C.F. (già Controparte_9 P.IVA_2 CP_10 [...]
in persona dei suoi l.r.p.t., dott. in CP_11 Controparte_12
qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale e dott.
, quale Dirigente della Società, elettivamente CP_13
domiciliata in Napoli, alla Piazza Carità n. 32, presso lo studio dell'Avv. Renato Magaldi, C.F. dal quale è C.F._8
rappresentata e difesa giusta procura in atti;
CHIAMATA IN CAUSA
E
DI Controparte_14
nella persona dei suoi legali Controparte_15
rappresentanti e , elettivamente CP_16 CP_17
domiciliata in Napoli, Piazza Bovio, n. 22, presso lo studio dell'Avv.
Bruno Fabbrini, C.F. dal quale è rappresentata e C.F._9
difesa, giusta procura in atti, unitamente agli Avv.ti. Alberto Monti,
C.F. , e Franco Monti, C.F. C.F._10 C.F._11
CHIAMATA IN CAUSA
E
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L Controparte_18
nella persona del suo procuratore speciale
[...]
dott. elettivamente domiciliata in Napoli, Piazza Bovio, CP_19
n. 22, presso lo studio dell'Avv. Bruno Fabbrini, C.F.
dal quale è rappresentata e difesa, giusta C.F._9
procura in atti, unitamente agli Avv.ti. Alberto Monti, C.F.
, Franco Monti, C.F. , e C.F._10 C.F._11
Francesco Rolle, C.F. , C.F._12
CHIAMATA IN CAUSA
E
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in persona del suo legale Controparte_20
rappresentante pro tempore, con sede in Trieste alla via Largo Ugo
Irnieri n. 1
CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come precisate dai procuratori delle parti nelle note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritte
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in applicazione del nuovo testo dell'art. 132, comma 2°, n. 4), c.p.c., come modificato dall'art. 45, comma 17°, L. n. 69/2009, la cui immediata operatività anche per i giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della “novella” (4/7/2009) è espressamente sancita dalle disposizioni transitorie dettate dall'art. 58, comma 2°, L. cit. di conseguenza, i riferimenti specifici alla vicenda processuale in questione saranno limitati ai soli profili rilevanti ai fini della presente decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori, in proprio e quali titolari della responsabilità genitoriale sul minore
[...]
, avevano proposto delle domande risarcitorie nei Persona_1
confronti dell'Istituto e dell' Controparte_1 [...]
per danni patrimoniali e non Controparte_21
patrimoniali conseguenti ad un asserito errore diagnostico compiuto dall'istituto nel referto (n.prot. ) del 29 CP_1 NumeroDiCart_1
marzo 1999, sottoscritto dalla Dott.ssa e dal Prof. CP_22 CP_23
.
[...]
Parte attrice assumeva che in data 28 gennaio 1999, la sig.ra alla sesta settimana di gravidanza, si sottoponeva - Parte_2
presso il centro di Napoli, nonché presso la Facoltà di CP_1
- 4 -
Medicina e Chirurgia Università Federico II di Napoli, Dipartimento
Assistenziale di Medicina di Laboratorio, ad apposito esame
(effettuato mediante prelievo di campione biologico di sangue) strumentale all'accertamento dell'alterazione del DNA, dunque all'individuazione del cromosoma X-fragile; tale scelta nasceva dalla circostanza che un nipote della signora (figlio della sorella Pt_2
) era nato con tale patologia. Persona_2
Gli attori asserivano che in seguito all'esito negativo dell'indagine svolta presso i convenuti centri, tale da escludere che la Parte_2
potesse dare alla luce figli affetti dalla cennata sindrome X-
[...]
fragile, essa portava a termine la gravidanza senza ulteriori accertamenti prenatali;
con conseguente nascita, in data 13 settembre 1999, del figlio . Persona_1
Sebbene il bambino alla nascita apparisse del tutto normale, secondo le prospettazioni attoree, fra il primo ed il secondo anno di vita cominciava a presentare evidenti ritardi nello sviluppo psicomotorio tali da indurli a rivolgersi a sanitari, che alla luce del referto oggetto del giudizio, escludevano l'ipotesi che lo stesso potesse essere affetto dalla sindrome X-fragile.
Solo in data 03 aprile 2009 si optava per una nuova analisi del DNA di
, strumentale alla diagnosi della cennata Persona_1
sindrome, svolta nuovamente presso il Dipartimento Assistenziale di
Medicina di Laboratorio CEINGE;
tale ultima indagine dava riscontro positivo, accertando che lo stesso era affetto da sindrome X fragile.
Alla luce di tale accertamento, anche la in data 14 Parte_2
settembre 2009, si sottoponeva nuovamente al test del DNA per X fragile, presso l'Istituto di Genetica Molecolare della Facoltà di
Medicina e Chirurgia “Agostino Gemelli” dell'Università Cattolica del
Sacro Cuore. Con referto del 2 ottobre 2009 (n.prot. CC1367/09) si evidenziava che la era portatrice sana di pre- Parte_2
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mutazione del gene FMR1, pertanto a rischio di generare figli affetti da X fragile.
L'errore diagnostico, dunque, in cui sarebbero incorsi i convenuti a causa di negligenza e/o imperizia, secondo la prospettazione di parte attrice avrebbe privato la della possibilità di optare Parte_2
per l'interruzione volontaria di gravidanza. In particolare l'asserita lesione del diritto all'autodeterminazione della donna, con la conseguente nascita indesiderata, avrebbe cagionato un evidente danno esistenziale agli attori (inteso come rovesciamento forzato della propria agenda), di cui chiedevano ristoro unitamente ai danni patrimoniali.
L'inadempimento, inoltre, secondo l'assunto di parte attrice, avrebbe determinato la mancanza di tempestivi controlli neuropsichiatrici e la conseguente omissione di cure mediche adeguate, cagionando gravi anomalie ed un peggioramento del quadro clinico di
[...]
, danni, questi, riferibili alla sfera giuridica del minore e Persona_1
di cui chiedono il ristoro nella qualità di titolari della responsabilità genitoriale.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la Controparte_1
contestando l'errore diagnostico ascrittole,
[...]
dunque l'inadempimento imputatogli sia per l'adeguatezza delle metodiche utilizzate, sia per il carattere di verosimiglianza con il quale il referto oggetto del giudizio era stato reso.
La convenuta aveva evidenziato altresì l'impossibilità per la Parte_2
di ricorrere all'interruzione di gravidanza, essendo – all'epoca
[...]
del referto- ben oltre i 90 giorni previsti dalla legge 194 del 1978, non essendo stati provati pregiudizi psico-fisici tali da giustificare un'interruzione ai sensi dell'art. 6, lett. b) della citata legge (dunque oltre i 90 giorni); pertanto aveva asserito l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della domanda risarcitoria. Aveva evidenziato, altresì,
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l'infondatezza della richiesta di risarcimento del danno in favore del minore , nella misura in cui il preteso errore diagnostico Persona_1
non aveva inciso sull'insorgenza della patologia, né aveva avuto alcuna efficacia scriminante sulla vita sana o non sana del nascituro,
(data l'assenza di trattamenti terapeutici intrauterini per tale sindrome), né sull'asserito ritardo della diagnosi della patologia in capo al minore.
Veniva contestato, inoltre, il quantum risarcitorio richiesto e formulato richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicurativa nonché Controparte_24
della sua Rappresentanza Generale per l'Italia in Milano.
Si costituiva altresì l' Controparte_25
contestando l'inadempimento imputato, anche alla luce della conformità delle metodiche utilizzate nell'analisi del campione biologico ai protocolli descritti nella letteratura scientifica dell'epoca, oltre che della corretta interpretazione del già citato referto che, secondo la prospettazione dell'Azienda, non aveva escluso la possibilità di una premutazione. Era stata contestata anche l'ammissibilità della domanda risarcitoria per la lesione del diritto all'autodeterminazione alla luce dell'impossibilità per la Parte_2
di interrompere la gravidanza, avendo superato (al momento
[...]
del referto) il novantesimo giorno di gravidanza, entro il quale la l.
194 del 1978 avrebbe consentito tale pratica.
Pur contestando la fondatezza delle pretese di parte attrice, aveva chiesto, in ogni caso, l'autorizzazione alla chiamata in causa delle compagnie coassicuratrici Controparte_26 CP_27
, SU s.p.a. e Lloyd Adriatico Ass.ni s.p.a. al fine di essere
[...]
mallevata in caso di condanna.
Si sono costituite le compagnie chiamate, tanto dalla convenuta avanzate quanto dalla Controparte_1
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convenuta contestando la fondatezza della pretesa Controparte_28
attorea e sollevando eccezioni in ordine all'operatività delle rispettive polizze.
In particolare la aveva Controparte_14
eccepito l'inoperatività della polizza tanto per omessa informazione da parte della chiamante del sinistro, di cui avrebbe avuto conoscenza ben prima della stipula della polizza stessa, quanto per la presenza di condizioni che circoscrivono la copertura assicurativa ai soli danni patrimoniali.
La , Controparte_29 Controparte_30
invece, aveva eccepito la propria carenza di legittimazione passiva.
La , la Controparte_31 [...]
(già e quale conferitaria del CP_5 Controparte_6
ramo d'azienda assicurativo di e la Controparte_7
chiamate dall' tanto alla luce Controparte_32 Controparte_28
della clausola claims made contenuta nell'art. 8 CGA, quanto alla luce dell'art. 2952 c.c. avevano chiesto il rigetto della domanda di manleva.
La chiamata , sebbene ritualmente evocata in Controparte_20
giudizio, era rimasta, invece, contumace.
Nelle more del giudizio, poi, sono intervenuti, con atto di intervento volontario, anche e , quali fratelli Controparte_33 Controparte_34
di , assumendo la responsabilità dei convenuti Persona_1
per l'asserito errore diagnostico, dunque, il medesimo inadempimento fatto valere da parte attrice, fonte per loro di danni non patrimoniali, conseguenti al deterioramento della relazione parentale con i genitori, di cui avevano chiesto il ristoro.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., nel rispetto dei quali le parti avevano prodotto documenti ed articolato le proprie
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richieste istruttorie, era stata espletata la consulenza tecnica d'ufficio.
In data 26 giugno 2017 la causa veniva riservata in decisione per, poi, essere rimessa sul ruolo ed all'esito del fallimento dei tentativi per un bonario componimento della lite anche a mezzo della formulazione di una proposta transattiva ex art.185 bis c.p.c., nuovamente riservata in decisione all'esito dell'udienza del 24 ottobre 2019, con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Le domande proposte da parte attrice e Parte_1 Parte_2
(in proprio e non quali titolari della responsabilità genitoriale
[...]
del minore ) erano risultate infondate e Persona_1
venivano, pertanto, rigettate.
Veniva, altresì, disposta la separazione delle cause ed in ordine alle domande risarcitorie proposte da , a mezzo Controparte_35
dei genitori e titolari della Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale di detto minore, si disponeva con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Con sentenza dell'11 maggio 2020, n. 3394/2020 pubbl. il
12/05/2020 RG n. 16267/2010 Repert. n. 4659/2020 del 12/05/2020 del Tribunale di Napoli, 8 SEZIONE civile, il Giudice dott. Marcello
Amura disponeva che “1) dichiara la contumacia di
[...]
in persona del l.r.p.t.; Controparte_20
2) rigetta le domande risarcitorie proposte dagli attori Parte_1
[...
e in proprio, nonchè dagli interventori (
[...] Parte_2
e ) nei confronti delle convenute CP_33 Controparte_34
e in persona dei rispettivi l.r.p.t.; Controparte_36 CP_28
3) dichiara assorbito l'esame delle domande di malleva proposte dalle convenute e in persona dei rispettivi Controparte_36 CP_28
l.r.p.t., nei confronti delle società assicuratrici chiamate in causa, come individuate nell'intestazione della sentenza;
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4) compensa integralmente le spese di lite tra gli attori Parte_1
e in proprio da un lato e le convenute
[...] Parte_2 [...]
e in persona dei rispettivi l.r.p.t.; CP_36 CP_28
5) compensa integralmente le spese di lite tra gli interventori ( CP_33
e ) e le convenute e
[...] Controparte_34 Controparte_36 [...]
in persona dei rispettivi l.r.p.t.; CP_28
6) compensa integralmente le spese di lite tra gli attori ( Parte_1
e in proprio), gli interventori (
[...] Parte_2 CP_33
e ) e le convenute e
[...] Controparte_34 Controparte_36 [...]
in persona dei rispettivi l.r.p.t., da un lato e le chiamate in CP_28
causa compagnie di assicurazione dall'altro, ciò con esclusione della chiamata in causa nei cui confronti, Controparte_20
stante la contumacia, si impone un provvedimento di non luogo a provvedere sulle spese di lite;
7) pone, definitivamente, a carico degli attori ( e Parte_1
in proprio) e degli interventori ( e Parte_2 Controparte_33
) le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, i Controparte_34
quali vanno al contempo condannati a rivalere le altre parti delle somme eventualmente corrisposte in via provvisoria ai nominati ctu;
[... 8) dispone la separazione delle domande risarcitorie proposte da
, a mezzo dei genitori e Controparte_35 Parte_1
titolari della responsabilità genitoriale di detto Parte_2
minore, rispetto alle quali si dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio”.
In pari data il Giudice dott. Marcello Amura rilevato che “in pari data
è stata depositata sentenza parziale definitiva con cui sono state decise le domande risarcitorie proposte dagli attori e Parte_1
in proprio, nonchè dagli interventori Parte_2 CP_33
e ) nei confronti delle convenute
[...] Controparte_34 [...]
e in persona dei rispettivi l.r.p.t.; che CP_36 CP_28
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risultano parimenti decise le domande di malleva proposte dalle predette convenute nei riguardi delle chiamate in causa compagnie di assicurazione limitatamente alle domande risarcitorie proposte dagli attori e in proprio, nonchè dagli Parte_1 Parte_2
interventori ( e ); ritenuto, Controparte_33 Controparte_34
pertanto, necessario disporre la separazione e prosecuzione del giudizio avuto riguardo alla autonoma domanda risarcitoria proposta da , come rappresentato dai genitori Controparte_35 Parte_1
e quali titolari della responsabilità
[...] Parte_2
genitoriale sul predetto minore, nei confronti delle convenute
[...]
e in persona dei rispettivi l.r.p.t.; che CP_36 CP_28
rimangono, altresì, da esaminare le domande di malleva proposte dalle predette convenute nei riguardi delle chiamate in causa compagnie di assicurazione limitatamente alla domanda risarcitoria proposta da;
ritenuto opportuno ottenere Controparte_35
dal difensore di parte attrice chiarimenti in Controparte_35
ordine al se, a seguito del raggiungimento della maggiore età di quest'ultimo, sia cessata o meno la titolarità della responsabilità genitoriale su quest'ultimo in capo a e Parte_1 Parte_2
, e come tale vicenda incida in ordine alla vicenda processuale;
[...]
ritenuto, altresì, opportuno ed indispensabile, prima di procedere all'integrazione della ctu già anticipata con l'ordinanza resa in data
15 ottobre 2018, se le parti abbiano o meno interesse a coltivare una definizione transattiva della lite che recuperi la soluzione adombrata dal Giudice con la predetta ordinanza a norma dell'art.185 bis c.p.c.;” disponeva la separazione delle cause e rimetteva la causa sul ruolo.
Il Giudice, dott.ssa Rosaria Gatti, in data 30.03.2021, disponeva una
CTU, per valutare l'eventuale danno iatrogeno differenziale a carico del sig. . Persona_1
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All'udienza del 21.10.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Prima di passare all'esame della fattispecie oggetto di controversia, appare opportuno premettere che la presente controversia è sottratta all'applicazione della Legge n.17 dell'8 marzo 2017 (cd.
Legge Gelli Bianco), ciò in conformità a quanto affermato di recente dalla Cassazione civile, Sez. III, che con la sentenza n. 28994 dell'11.11.2019, nell'affrontare la natura e il regime della responsabilità medico-sanitaria successiva alla riforma del 2017, avuto particolare riguardo al diritto intertemporale, aderisce all'indirizzo interpretativo espresso dai giudici di merito, affermando il principio di diritto per cui le norme sostanziali contenute nella
Legge n. 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca antecedente alla loro entrata in vigore.
Ciò detto, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, in ipotesi di danni riportati a seguito di intervento chirurgico, il titolo della responsabilità ascrivibile alla struttura sanitaria (nonché al medico operante) è di natura contrattuale, che si origina grazie al contatto che si instaura tra medico e paziente.
Con sentenza 1 luglio 2002, n. 9556, in particolare, la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite ha definitivamente sposato l'orientamento alla stregua del quale, in ipotesi di intervento chirurgico non correttamente eseguito, quella della CP_37
(ovvero dell'ente ospedaliero) è ascrivibile al novero della responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligazione che la stessa assume, direttamente con i pazienti, di prestare CP_37
la propria organizzazione aziendale per l'esecuzione dell'intervento richiesto: ed infatti, all'adempimento dell'obbligazione predetta è collegata la rimunerazione della prestazione promessa, in essa
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incluso anche il costo inteso come rischio dell'esercizio dell'attività di impresa della . In particolare, si è in presenza di un CP_37
contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto contratto di spedalità), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del
) insorgono, a carico della struttura Controparte_38
sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., Cass., sez. Un., n.
9556/2002, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. III, 11 maggio 2009, n.
10473; si vedano anche Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593, Cass.
Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698, Cass., sez. III, 14 luglio 2004, n.
13066).
La struttura sanitaria risponde quindi, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alberghiero, attrezzature, eccetera), ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 c.c. (cfr. motivazione della sentenza n. 9556/2002: “la coscienza sociale, prima ancora che l'ordinamento giuridico, non si limita a chiedere un non facere e cioè il puro rispetto della sfera giuridica di colui che gli si rivolge fidando nella sua professionalità, ma giustappunto quel facere nel quale si manifesta la perizia che ne deve contrassegnare l'attività in ogni momento (l'abilitazione all'attività, rilasciatagli dall'ordinamento, infatti, prescinde dal punto fattuale se detta attività sarà conseguenza di un contratto o meno). In altri termini la prestazione
(usando il termine in modo generico) sanitaria del medico nei
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confronti del paziente non può che essere sempre la stessa, vi sia o meno alla base un contratto d'opera professionale tra i due. Ciò è dovuto al fatto che, trattandosi dell'esercizio di un servizio di pubblica necessità, che non può svolgersi senza una speciale abilitazione dello Stato, da parte di soggetti di cui il "pubblico è obbligato per legge a valersi" (art. 359 c.p.), e quindi trattandosi di una professione protetta, l'esercizio di detto servizio non può essere diverso a seconda se esista o meno un contratto”).
Va poi osservato che non rileva la circostanza per cui il medico che eseguì l'intervento chirurgico fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n.
13593; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura (ovvero all'ospedale) per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (rectius di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 11 maggio 1995, n. 5150; si vedano anche Cass., sez. III, 8 gennaio 1999, n. 103 e Cass., S.U., n. 9556/2002, cit.).
In conclusione, in ipotesi di danno conseguente ad intervento, la struttura sanitaria risponde a titolo di responsabilità contrattuale, sia per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., laddove vengano inadempiute obbligazioni connesse al contratto di spedalità e direttamente a carico dell'ente debitore (assistenza post - operatoria;
sicurezza delle attrezzature e degli ambienti;
custodia dei pazienti, tenuta della cartella clinica;
vitto ed alloggio), sia per fatto dei dipendenti ovvero degli ausiliari, ex art. 1228 cod. civ., con
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riferimento all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta dal sanitario.
È bene precisare, a questo punto, che non incide sui principi giurisprudenziali sin qui esposti, elaborati dalla Suprema Corte, il disposto dell'art. 3 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189; ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte, l'art. 3, comma 1, del d.l.
13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile", non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve (così Cass., sez. VI-III, ord.
17 aprile 2014, n. 8940; in senso conforme, Cass., sez. VI-III, ord. 24 dicembre 2014, n. 27391; nella giurisprudenza di merito, si veda, nello stesso senso, Trib. Milano, 18 novembre 2014, n. 13574: in tema di responsabilità civile sanitaria il tenore letterale dell'art. 3, comma 1, d.l. 158/2012, conv. in l. 189/2012 (c.d. decreto Balduzzi) anche alla luce dell'esame dell'intenzione del legislatore non consente di ritenere che la responsabilità del medico, per condotte interne ad una struttura sanitaria pubblica o privata, sussista solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano perché tale distinzione non è ricavabile dal tenore della norma che ha ad oggetto esclusivo, in punto di delimitazione della responsabilità,
l'esimente penale colpa lieve per tutti gli esercenti le professioni sanitarie senza distinzione tra sanità pubblica e privata;
si veda anche
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Trib. Milano, 23 luglio 2014, n. 9693: l'art. 3, comma 1, della legge
Balduzzi non incide né sul regime di responsabilità civile della struttura sanitaria (pubblica o privata), né su quello del medico che ha concluso con il paziente un contratto d'opera professionale (anche se nell'ambito della cosiddetta attività libero professionale svolta dal medico dipendente pubblico): in tali casi sia la responsabilità della struttura sanitaria (contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria) sia la responsabilità del medico (contratto d'opera professionale) derivano da inadempimento e sono disciplinate dall'art. 1218 c.c., ed è indifferente che il creditore/danneggiato agisca per ottenere il risarcimento del danno nei confronti della sola struttura, del solo medico o di entrambi. Il richiamo nella norma suddetta all'obbligo di cui all'art. 2043 c.c. per l'esercente la professione sanitaria che non risponde penalmente (per essersi attenuto alle linee guida), ma la cui condotta evidenzia una colpa lieve, non ha nessun riflesso sulla responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, che ha concluso un contratto atipico con il paziente (o, se si preferisce, è comunque tenuta ex lege ad adempiere determinate prestazioni perché inserita nel Ssn) ed è chiamata a rispondere ex art. 1218 c.c. dell'inadempimento riferibile direttamente alla struttura anche quando derivi dall'operato dei suoi dipendenti e/o degli ausiliari di cui si è avvalsa;
la medesima pronuncia ha ritenuto che la responsabilità del medico per condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d'opera
(diverso dal contratto concluso con la struttura) venga ricondotta dal legislatore del 2012 alla responsabilità da fatto illecito ex art. 2043
c.c. e che, dunque, l'obbligazione risarcitoria del medico possa scaturire solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano (che il danneggiato ha l'onere di provare).
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Per quanto concerne, poi, il riparto dell'onere della prova nelle controversie concernenti la responsabilità professionale del medico, un risalente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte distingueva tra intervento di semplice esecuzione (in cui la dimostrazione, da parte del paziente, dell'aggravamento della propria situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie era ritenuta idonea a fondare una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione, spettando al medico fornire la prova che la prestazione professionale era stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi erano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile) e interventi di difficile esecuzione (in cui spettava al paziente allegare dimostrare quali erano state le inidonee modalità di esecuzione: cfr., in tal senso,
Cass., sez. III, 21 dicembre 1978, n. 6141).
Dopo la nota sentenza delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte del 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di riparto dell'onere della prova in ipotesi di inadempimento ovvero inesatto adempimento di un contratto, tuttavia, tre pronunce della Suprema Corte (cfr. Cass., sez. III, 19 maggio 2004, n. 9471; Cass., sez. III, 28 maggio 2004, n.
10297; Cass., sez. III, 21 giugno 2004, n. 11488) hanno chiarito che, in applicazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova dettati dalle Sezioni Unite con la suddetta pronuncia, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del medico, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Con la conseguenza per cui la distinzione tra interventi di facile esecuzione e prestazioni implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità non rileva più quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma deve essere apprezzata per
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la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando in ogni caso a carico del sanitario allegare e provare che la prestazione era di particolare difficoltà.
In buona sostanza, al paziente è richiesto di provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica ovvero l'insorgenza di nuove malattie, senza dover provare specifici e peculiari aspetti di responsabilità professionale;
il medico (ovvero l'ente ospedaliero o la struttura sanitaria) deve dimostrare che la prestazione fu eseguita in maniera diligente e che gli esiti peggiorativi furono determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr. sul punto Cass., sez. III, 18 aprile 2005, n. 7997).
Da ultimo, tale impostazione è stata recepita dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (cfr. sentenza 11 gennaio 2008, n. 577), che hanno altresì affrontato la questione della dimostrazione del nesso di causalità, rilevando che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno.
Con specifico riguardo a tale ultimo profilo, del nesso di causalità tra condotta del medico (ovvero della struttura sanitaria) ed evento
(danno riportato all'esito dell'operazione ovvero del trattamento sanitario), va premesso, sul piano generale, che la valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40
e 41 c.p. (secondo i quali un evento è da considerare causato da un
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altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili) presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile. Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass., sez. III, 11 maggio
2009, n. 10741; si veda anche Corte di Appello di Bari, sez. III, 13 marzo 2012, n. 274).
In sede civile, in particolare, nell'imputazione di un evento dannoso per omissione colposa il giudizio causale assume come termine iniziale la condotta omissiva del comportamento dovuto;
il giudice, pertanto, è tenuto ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi.
L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica passa attraverso l'enunciato "controfattuale", che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato (cfr.
Cass., sez. III, 18 luglio 2011, n. 15709), il tutto secondo un criterio di
“credibilità razionale” o “probabilità logica”, in base alle effettive circostanze fattuali (cfr. sul punto Cass. Pen., Sez. IV, 12 novembre
2013, n. 8073).
La giurisprudenza più recente, in particolare, ha valorizzato, rispetto al criterio dell'alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica, quello del “più probabile che non”, quale regola
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che presiede il giudizio qualificatorio del nesso eziologico (cfr., da ultimo, Cass., sez. III, 16 ottobre 2007, n. 21619; Cass., sez. Un. 10 gennaio 2008, n. 576; Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 582; Cass., sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 584; Cass., n. 10741/2009, cit.; Cass., sez. III, 8 luglio 2010, n. 16123).
Conseguentemente, con specifico riguardo alla responsabilità del medico, essendo quest'ultimo tenuto ad espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso (cfr.
Cass., sez. III, 8 luglio 2010, n. 16123).
In tema di riparto dell'onere probatorio in tema di causalità materiale, si evidenzia come la Suprema Corte di Cassazione anche di recente abbia in più occasioni ribadito il principio secondo cui in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ. (cfr. in tal senso Cass. Ordinanza n.20812 del 2018).
In particolare con la sentenza n. 28991 del 2019 si è affermato il condivisibile principio secondo cui in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui
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soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute
(interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione.
Nel merito occorre esaminare le risultanze della CTU disposta in corso di causa ed affidata al Dott. ed al Dott. Persona_3
. Persona_4
La consulenza tecnica d'ufficio disposta dall'intestato Tribunale, le cui conclusioni sono condivise, ha escluso la responsabilità del personale medico e della struttura convenuta nella produzione del danno iatrogeno.
Sul punto i CCTTUU hanno ricostruito la vicenda clinica che ci occupa, osservando, che «la Sig.ra madre del giovane Pt_2 Persona_1
presentava una condizione di premutazione del gene FMR1 con 92 ripetizioni della tripletta CGG, che una volta da lui ereditata diede luogo alla manifestazione di una Sindrome dell'X fragile, confermata anche da un punto di vista diagnostico molecolare. Risulta, quindi, altamente verosimile che fu operata un'erronea diagnosi dell'esame genetico prenatale praticato il 28/1/99 presso il centro di biotecnologie avanzate ” di Napoli. Non sono invece rilevabili CP_36
profili di colpa nell'assistenza prestata dai Sanitari AOU Federico II,
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non potendosi ascrivere la ritardata diagnosi a loro difetti di condotta tecnica».
I CCTTUU, pertanto, esaminavano se l'errore diagnostico (ritardo diagnostico) sopra delineato si sia reso produttivo di riverberi sull'integrità psico-fisica del paziente, asserendo che « Da quanto sopra ricordato deve convenirsi che essa non condizionò la modalità terapeutica con cui doveva essere affrontata la patologia da cui era affetto il piccolo , se si considera che egli, una volta Persona_1
manifestati i ritardi psico-motorio e del linguaggio fu inserito in un percorso abilitativo che, sostanzialmente, sarebbe stato, per gran parte, sovrapponibile a quello di fatto intrapreso. In buona sostanza occorre rilevare che, non esistendo a tutt'oggi cure specifiche per tale sindrome, una diagnosi precoce non avrebbe evitato l'insorgere e
l'evoluzione della relativa sintomatologia. Allo stesso tempo si fa notare che i disturbi principali determinati da tale sindrome sono stati comunque trattati alla stregua di disturbi similari;
pertanto non vi sono elementi che possano far ritenere che una diagnosi precoce avrebbe modificato sensibilmente l'evoluzione della sindrome. Sicchè, non può asserirsi, con un giudizio suffragato da adeguata attendibilità scientifica e medico-legale, che l'errore diagnostico prenatale ascrivibile al centro diagnostico “Ceinge” abbia comportato un dimostrabile peggioramento del quadro clinico del giovane
». Persona_1
Trattasi di conclusioni cui i CCTTUU sono arrivati dopo un'analisi dettagliata dei dati e non sono emersi elementi atti a minare le valutazioni degli ausiliari del Giudice.
Da detta Consulenza Tecnica d'Ufficio i cui contenuti si intendono integralmente riportati, è rimasta accertata l'insussistenza del nesso di causalità tra il trattamento sanitario nei termini sopra descritti ed il danno di cui chiede il ristoro, paventato come iatrogeno.
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Sul punto le conclusioni dei CCTTUU appaiono pienamente rispondenti ai criteri che orientano l'accertamento del nesso di causalità in campo medico legale ed appaiono congruamente e puntualmente motivate anche a mezzo di richiami alla letteratura scientifica ed alle linee guida operanti nel settore di riferimento.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra la domanda risarcitoria come originariamente proposta va rigettata.
Il rigetto della domanda principale rende superfluo l'esame delle domande di manleva e garanzia effettuate dalle convenute nei confronti delle Assicurazioni terze chiamate in causa.
Sussistono giusti motivi in deroga al principio della soccombenza per la compensazione delle spese di lite, attesa la particolarità della fattispecie in esame per la compensazione delle spese tra le pari del giudizio, stante la inesegibilità della individuazione “ex ante” di specifici elementi tecnico scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una C.T.U., per accertare l'esistenza di profili di responsabilità anche diversi da quelli ipotizzati.
Le spese di C.T.U. liquidate in favore dei CC.TT.UU. Dott.
[...]
ed al Dott. si pongono in via definitiva a Per_3 Persona_4
carico della parte attrice e degli interventori volontari in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, quali titolari della responsabilità genitoriale sul Parte_2
minore contro Persona_1 [...]
Controparte_1 [...]
; Controparte_2 Controparte_3 [...]
; Controparte_5 Controparte_9 [...]
PRINCIPALE DI LONDRA (REGNO Controparte_14
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); RAPPRESENTANZA GENERALE PER CP_15 [...]
Controparte_39 Controparte_20
così provvede:
[...]
• Rigetta la domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
quali titolari della responsabilità genitoriale sul minore
[...]
per le ragioni in cui in parte motiva. Persona_1
• Compensa le spese di lite.
• Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Napoli 10.04.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
DOTT. GIOVANNI D'ISTRIA
L'originale della presente sentenza è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “ firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209
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