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Sentenza 11 maggio 2024
Sentenza 11 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/05/2024, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ed in persona del giudice Antonella Paparo, all'esito dell'udienza cartolare del 25-3-2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 612/2023 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti Parte_1
dagli avv.ti Francesca Ferrari e Nerino Allocati;
ricorrente
E
, già in persona del Controparte_1 CP_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv. Monica Laiso;
resistente
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
rappresentato e difeso come in atti;
resistente oggetto: ricalcolo TFS
Conclusioni delle parti: come in atti
Fatto e Diritto
Con ricorso depositato il 30 gennaio 2023, il ricorrente in epigrafe premesso di essere stato dipendente fino al 31 dicembre 2017 dell' , con profilo di infermiere professionale, in Controparte_3
servizio presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'
[...]
deduceva: che il Organizzazione_1
1 rapporto di lavoro aveva avuto inizio, ex lege della Org_2
n. 10 del 978, con effetto dall'1.8.1978; che in virtù
[...]
dell'art.2 della predetta legge la si era assunta Org_2
il relativo onere finanziario fino all'approvazione di apposita convenzione con l'università degli studi di che, in CP_1
mancanza della convenzione, la Regione aveva continuato a sostenere l'onere finanziario fino al trasferimento delle funzioni sanitarie alle che queste ultime, al fine di consentire che Org_3
il personale continuasse a operare presso i policlinici, ne avevano,
a loro volta, sostenuto i relativi oneri economici;
che, soppresse le il rapporto di lavoro è transitato alle dipendenze della Org_3
anche in questo caso senza soluzione di continuità; che, CP_3
al momento del collocamento in cui quiescenza, l'indennità di fine servizio era stata calcolata senza tener conto del periodo lavorativo compreso dall'1.8.78 all'11.6.85.
Adiva, pertanto, il giudice del lavoro al fine di sentire accertare il proprio diritto alla corresponsione del TFS calcolato sull'intero periodo di lavoro dall'1.8.78 al 31.12.2017 e, per l'effetto, condannare l' a corrispondere la quota di TFS risultante dalla CP_2
differenza tra quanto già corrisposto e quanto spettante per il maggior periodo lavorativo dedotto (dall'1.8.78 al 31.12.2017), per il complessivo importo di euro 9.949,54 lordi, oltre accessori.
In via subordinata, chiedeva la condanna dell' CP_1
al pagamento anche a titolo risarcitorio della quota di TFS
[...]
risultante della differenza tra quanto spettante per il maggior periodo lavorato dall'1.8.78 al 31.12.2017 e quanto già corrisposto allo stesso titolo per il minor periodo dal 12 giugno 85 al 31
2 dicembre 2017 per il complessivo importo di euro 9.949,54 lordi oltre interessi legali.
Si costituiva l' quale successore ex lege dell' che CP_2 CP_4
rappresentando l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda mi chiedeva il rigetto.
In particolare, deduceva che l'assunzione era avvenuta ai sensi della legge 152/1968 e che nel periodo in contestazione il ricorrente non era inquadrato nel personale di ruolo, essendo stato dipendente dalla che se ne era assunta il Org_2
relativo onere finanziario. Eccepiva in ogni caso la prescrizione quinquennale del credito azionato. Si costituiva altresì l'
[...]
, eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_1
passiva, essendo estranea ai fatti di causa;
nel merito deduceva l'infondatezza della domanda.
La domanda è fondata e va accolta aderendo all'orientamento già espresso dalla sezione lavoro del Tribunale e della Corte di
Appello di Napoli al quale, per completezza e persuasività dell'argomentazione si presta integrale adesione, anche ai sensi dell'art 118 disp. Att. Cpc (v. sentenze nella produzione di parte ricorrente, in particolare Trib. Napoli n. 2323 del 2023 ).
E' incontroversa la legittimazione passiva dell' (nella qualità CP_2
di successore ex lege dell' a determinare la misura ed a CP_4
corrispondere la prestazione rivendicata in via principale (TFS).
Ai fini della risoluzione della controversia è da stabilire la sussistenza del diritto del ricorrente ad ottenere l'inserimento, nella base di computo del trattamento di fine servizio, del periodo di servizio compreso dall'1 agosto 1978 all' 11 giugno 1985, che l'istituto ha ritenuto di escludere in quanto afferente a un servizio
3 prestato “fuori ruolo”, per il quale non sussiste alcuna iscrizione all (ente cui versare, nel periodo di cui è causa, la Org_4
contribuzione ai fini del trattamento qui in discussione). Cont Ne consegue il difetto di legittimazione passiva della atteso che il soggetto a cui compete il calcolo e quindi la liquidazione dell'emolumento è unicamente l'ente previdenziale.
Le determinazioni che hanno indotto l'ente previdenziale a liquidare il TFS sulla base del servizio reso dal 12 giugno 1985 non possono essere condivise considerato che la natura retributiva del trattamento di fine servizio non può che indurre a ritenere sufficiente, ai fini della sussistenza diritto, l'espletamento di un'attività lavorativa subordinata in favore di una pubblica amministrazione, rispetto alla quale “non è dirimente né la qualificazione formale del servizio come “di ruolo” o “fuori ruolo” né la eventuale inadempienza nel versamento della relativa contribuzione”.
Viene, pertanto, in rilievo l'accertamento della natura del rapporto di lavoro intercorso.
Orbene, il ricorrente ha espletato senza soluzioni di continuità la medesima attività lavorativa (infermiere) presso il
[...]
di alle dipendenze della Org_5 CP_1 Org_2
prima e dell' poi, per l'intero periodo di cui è causa. CP_3
Circostanza quest'ultima confermata dal riconoscimento - da parte degli enti resistenti -dell'anzianità di servizio maturata prima delle immissioni in ruolo del 12 giugno 1985 (id est dall' 1 agosto 1978) che risulta essere comprovata sia dalle indicazioni relative alla data di assunzione di cui alle buste paga redatte dall' (in CP_3
atti), che dall'incontroverso inserimento degli anni di cui è causa
4 nella determinazione del trattamento pensionistico (v. determinazione ricongiunzione onerosa doc. n.15 nella produzione di parte ricorrente).
Le argomentazioni che precedono danno conto della erroneità della deduzione difensiva dell' in ordine alla natura CP_2
“convenzionale” del servizio reso in epoca antecedente al 12 giugno 1985 essendo al contrario emerso che la prestazione lavorativa di cui causa è stata espletata con le medesima modalità
e senza soluzione di continuità per l'intero periodo di cui è causa.
Irrilevante, al fine che ci occupa è la eventuale inadempienza nella iscrizione del ricorrente all non potendo la stessa Org_4
condizionare la insorgenza del diritto di cui è causa, siccome non normativamente condizionato alla formale iscrizione del personale presso il predetto ente.
Del resto, la Corte costituzionale nel dichiarare l'illegittimità di norme che escludevano il trattamento di fine rapporto in favore di dipendenti pubblici non di ruolo, ha osservato come l'indennità di cessazione dal servizio “rientra, con la sua natura retributiva e la concorrente sua funzione previdenziale, nel complessivo trattamento economico spettante al dipendente non di ruolo” onde l'interessato ne ha diritto in ogni caso (C. Cost., 24.7.1986 n. 208;
26.4.1977 n. 65; 17.7.1974 n. 236).
Non potendo del resto sottacersi a conferma dell'inesattezza dell'operato dell' l'ulteriore rilievo relativo alla circostanza CP_2
che è da ritenere esclusa la facoltà del ricorrente di richiedere, per il servizio antecedente al 1985, la corresponsione dell'indennità di fine rapporto, essendo la prestazione lavorativa proseguita senza
5 soluzioni di continuità fino al 31 dicembre 2017 (cfr. statini paga in atti ove viene indicata, quale data di assunzione, 1 agosto 1978).
In ultimo, si osserva che la possibilità di un computo del servizio preruolo nella determinazione del trattamento di quiescenza, è normativamente prevista dalle disposizione dettate dagli artt. 11 e
12 del DPR 1092/1973, che, seppur espressamente riservato al personale statale, riconosce, per i dipendenti, la facoltà di optare
(senza onere alcuno) per la ricongiunzione degli anni di lavoro fuori ruolo con quelli successivamente resi nei ruoli della p.a.; il che induce a ritenere la sussistenza di un principio generale in ordine al computo dei servizi pre e post ruolo ai fini della determinazione in un unico trattamento di quiescenza, da applicare in mancanza di specifica normativa, anche alla fattispecie di cui è causa. Trattandosi di credito che matura alla cessazione del rapporto di lavoro è infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' tenuto della lettera interruttiva della prescrizione del 13 CP_2
di dicembre 2022 ricevuta in data 16 dicembre 2022 dall' CP_2
Inapplicabile poi alla fattispecie in esame è la decadenza dall'azione giudiziaria di cui all'art. 47 DPR n.639 del 1970, non avendo il TFS natura previdenziale ma retributiva (Cass. n. 9646 del 2012).
La domanda, assorbita ogni ulteriore questione, deve quindi essere accolta con la condanna dell' al pagamento delle conseguenti CP_2
differenze economiche, quantificate, in mancanza di specifiche contestazioni, nella misura indicata in ricorso, in euro 9.949,54 lordi oltre interessi legali.
I contrasti giurisprudenziali in materia inducono all'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
6
P.Q.M.
Il giudice del lavoro definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni diversa istanza disattesa, così decide:
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP_3
;
[...]
b) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al ricalcolo del TFS con l'inclusione del servizio prestato dall'1.8.78 all'11.06.1985 e condanna l' al CP_2
pagamento delle conseguenti differenze economiche per il complessivo importo di euro 9.949,54 lordi oltre interessi legali;
c) compensa tra tutte le parti del giudizio le spese di lite.
Torre Annunziata, 11 maggio 2024
IL GIUDICE
Antonella Paparo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ed in persona del giudice Antonella Paparo, all'esito dell'udienza cartolare del 25-3-2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 612/2023 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti Parte_1
dagli avv.ti Francesca Ferrari e Nerino Allocati;
ricorrente
E
, già in persona del Controparte_1 CP_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv. Monica Laiso;
resistente
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
rappresentato e difeso come in atti;
resistente oggetto: ricalcolo TFS
Conclusioni delle parti: come in atti
Fatto e Diritto
Con ricorso depositato il 30 gennaio 2023, il ricorrente in epigrafe premesso di essere stato dipendente fino al 31 dicembre 2017 dell' , con profilo di infermiere professionale, in Controparte_3
servizio presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'
[...]
deduceva: che il Organizzazione_1
1 rapporto di lavoro aveva avuto inizio, ex lege della Org_2
n. 10 del 978, con effetto dall'1.8.1978; che in virtù
[...]
dell'art.2 della predetta legge la si era assunta Org_2
il relativo onere finanziario fino all'approvazione di apposita convenzione con l'università degli studi di che, in CP_1
mancanza della convenzione, la Regione aveva continuato a sostenere l'onere finanziario fino al trasferimento delle funzioni sanitarie alle che queste ultime, al fine di consentire che Org_3
il personale continuasse a operare presso i policlinici, ne avevano,
a loro volta, sostenuto i relativi oneri economici;
che, soppresse le il rapporto di lavoro è transitato alle dipendenze della Org_3
anche in questo caso senza soluzione di continuità; che, CP_3
al momento del collocamento in cui quiescenza, l'indennità di fine servizio era stata calcolata senza tener conto del periodo lavorativo compreso dall'1.8.78 all'11.6.85.
Adiva, pertanto, il giudice del lavoro al fine di sentire accertare il proprio diritto alla corresponsione del TFS calcolato sull'intero periodo di lavoro dall'1.8.78 al 31.12.2017 e, per l'effetto, condannare l' a corrispondere la quota di TFS risultante dalla CP_2
differenza tra quanto già corrisposto e quanto spettante per il maggior periodo lavorativo dedotto (dall'1.8.78 al 31.12.2017), per il complessivo importo di euro 9.949,54 lordi, oltre accessori.
In via subordinata, chiedeva la condanna dell' CP_1
al pagamento anche a titolo risarcitorio della quota di TFS
[...]
risultante della differenza tra quanto spettante per il maggior periodo lavorato dall'1.8.78 al 31.12.2017 e quanto già corrisposto allo stesso titolo per il minor periodo dal 12 giugno 85 al 31
2 dicembre 2017 per il complessivo importo di euro 9.949,54 lordi oltre interessi legali.
Si costituiva l' quale successore ex lege dell' che CP_2 CP_4
rappresentando l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda mi chiedeva il rigetto.
In particolare, deduceva che l'assunzione era avvenuta ai sensi della legge 152/1968 e che nel periodo in contestazione il ricorrente non era inquadrato nel personale di ruolo, essendo stato dipendente dalla che se ne era assunta il Org_2
relativo onere finanziario. Eccepiva in ogni caso la prescrizione quinquennale del credito azionato. Si costituiva altresì l'
[...]
, eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_1
passiva, essendo estranea ai fatti di causa;
nel merito deduceva l'infondatezza della domanda.
La domanda è fondata e va accolta aderendo all'orientamento già espresso dalla sezione lavoro del Tribunale e della Corte di
Appello di Napoli al quale, per completezza e persuasività dell'argomentazione si presta integrale adesione, anche ai sensi dell'art 118 disp. Att. Cpc (v. sentenze nella produzione di parte ricorrente, in particolare Trib. Napoli n. 2323 del 2023 ).
E' incontroversa la legittimazione passiva dell' (nella qualità CP_2
di successore ex lege dell' a determinare la misura ed a CP_4
corrispondere la prestazione rivendicata in via principale (TFS).
Ai fini della risoluzione della controversia è da stabilire la sussistenza del diritto del ricorrente ad ottenere l'inserimento, nella base di computo del trattamento di fine servizio, del periodo di servizio compreso dall'1 agosto 1978 all' 11 giugno 1985, che l'istituto ha ritenuto di escludere in quanto afferente a un servizio
3 prestato “fuori ruolo”, per il quale non sussiste alcuna iscrizione all (ente cui versare, nel periodo di cui è causa, la Org_4
contribuzione ai fini del trattamento qui in discussione). Cont Ne consegue il difetto di legittimazione passiva della atteso che il soggetto a cui compete il calcolo e quindi la liquidazione dell'emolumento è unicamente l'ente previdenziale.
Le determinazioni che hanno indotto l'ente previdenziale a liquidare il TFS sulla base del servizio reso dal 12 giugno 1985 non possono essere condivise considerato che la natura retributiva del trattamento di fine servizio non può che indurre a ritenere sufficiente, ai fini della sussistenza diritto, l'espletamento di un'attività lavorativa subordinata in favore di una pubblica amministrazione, rispetto alla quale “non è dirimente né la qualificazione formale del servizio come “di ruolo” o “fuori ruolo” né la eventuale inadempienza nel versamento della relativa contribuzione”.
Viene, pertanto, in rilievo l'accertamento della natura del rapporto di lavoro intercorso.
Orbene, il ricorrente ha espletato senza soluzioni di continuità la medesima attività lavorativa (infermiere) presso il
[...]
di alle dipendenze della Org_5 CP_1 Org_2
prima e dell' poi, per l'intero periodo di cui è causa. CP_3
Circostanza quest'ultima confermata dal riconoscimento - da parte degli enti resistenti -dell'anzianità di servizio maturata prima delle immissioni in ruolo del 12 giugno 1985 (id est dall' 1 agosto 1978) che risulta essere comprovata sia dalle indicazioni relative alla data di assunzione di cui alle buste paga redatte dall' (in CP_3
atti), che dall'incontroverso inserimento degli anni di cui è causa
4 nella determinazione del trattamento pensionistico (v. determinazione ricongiunzione onerosa doc. n.15 nella produzione di parte ricorrente).
Le argomentazioni che precedono danno conto della erroneità della deduzione difensiva dell' in ordine alla natura CP_2
“convenzionale” del servizio reso in epoca antecedente al 12 giugno 1985 essendo al contrario emerso che la prestazione lavorativa di cui causa è stata espletata con le medesima modalità
e senza soluzione di continuità per l'intero periodo di cui è causa.
Irrilevante, al fine che ci occupa è la eventuale inadempienza nella iscrizione del ricorrente all non potendo la stessa Org_4
condizionare la insorgenza del diritto di cui è causa, siccome non normativamente condizionato alla formale iscrizione del personale presso il predetto ente.
Del resto, la Corte costituzionale nel dichiarare l'illegittimità di norme che escludevano il trattamento di fine rapporto in favore di dipendenti pubblici non di ruolo, ha osservato come l'indennità di cessazione dal servizio “rientra, con la sua natura retributiva e la concorrente sua funzione previdenziale, nel complessivo trattamento economico spettante al dipendente non di ruolo” onde l'interessato ne ha diritto in ogni caso (C. Cost., 24.7.1986 n. 208;
26.4.1977 n. 65; 17.7.1974 n. 236).
Non potendo del resto sottacersi a conferma dell'inesattezza dell'operato dell' l'ulteriore rilievo relativo alla circostanza CP_2
che è da ritenere esclusa la facoltà del ricorrente di richiedere, per il servizio antecedente al 1985, la corresponsione dell'indennità di fine rapporto, essendo la prestazione lavorativa proseguita senza
5 soluzioni di continuità fino al 31 dicembre 2017 (cfr. statini paga in atti ove viene indicata, quale data di assunzione, 1 agosto 1978).
In ultimo, si osserva che la possibilità di un computo del servizio preruolo nella determinazione del trattamento di quiescenza, è normativamente prevista dalle disposizione dettate dagli artt. 11 e
12 del DPR 1092/1973, che, seppur espressamente riservato al personale statale, riconosce, per i dipendenti, la facoltà di optare
(senza onere alcuno) per la ricongiunzione degli anni di lavoro fuori ruolo con quelli successivamente resi nei ruoli della p.a.; il che induce a ritenere la sussistenza di un principio generale in ordine al computo dei servizi pre e post ruolo ai fini della determinazione in un unico trattamento di quiescenza, da applicare in mancanza di specifica normativa, anche alla fattispecie di cui è causa. Trattandosi di credito che matura alla cessazione del rapporto di lavoro è infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' tenuto della lettera interruttiva della prescrizione del 13 CP_2
di dicembre 2022 ricevuta in data 16 dicembre 2022 dall' CP_2
Inapplicabile poi alla fattispecie in esame è la decadenza dall'azione giudiziaria di cui all'art. 47 DPR n.639 del 1970, non avendo il TFS natura previdenziale ma retributiva (Cass. n. 9646 del 2012).
La domanda, assorbita ogni ulteriore questione, deve quindi essere accolta con la condanna dell' al pagamento delle conseguenti CP_2
differenze economiche, quantificate, in mancanza di specifiche contestazioni, nella misura indicata in ricorso, in euro 9.949,54 lordi oltre interessi legali.
I contrasti giurisprudenziali in materia inducono all'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
6
P.Q.M.
Il giudice del lavoro definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni diversa istanza disattesa, così decide:
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva della CP_3
;
[...]
b) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al ricalcolo del TFS con l'inclusione del servizio prestato dall'1.8.78 all'11.06.1985 e condanna l' al CP_2
pagamento delle conseguenti differenze economiche per il complessivo importo di euro 9.949,54 lordi oltre interessi legali;
c) compensa tra tutte le parti del giudizio le spese di lite.
Torre Annunziata, 11 maggio 2024
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