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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 23/05/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.G. 555/2023 promosso da:
cod. fisc. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. CASTALDI LUCIANO;
- parte attrice - contro
cod. fisc. rappre- Controparte_1 C.F._1 sentata e difesa dall'avv. GHIA CLAUDIO;
- parte convenuta –
Oggetto: azione ripetizione.
Conclusioni parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: – Accertare e dichiarare la illegittima condotta della convenuta rispetto a quan- to esposto nella premessa in fatto e in diritto del presente atto di citazione;
- per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni in favore della odierna attrice quantifi- cati in complessivi euro 150.000,00 o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta di Giu- stizia, anche in via equitativa;
- Condannare la convenuta al pagamento delle spese legali, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avvocato che si dichiara antistatario”;
Conclusioni parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - in via principale, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, non provate;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accogli- mento della domanda avversaria, gradare la responsabilità di in ragione delle re- CP_1 sponsabili imputabili al danneggiato ed ad eventuali altri concessionari, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.p.c. - in ogni caso, con vittoria di spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Parte attrice ha dedotto di essere stata titolare di un conto gioco CP_1
n. 300949456366940 finalizzato al c.d. gioco d'azzardo, precisando che aveva depositato sul conto gioco la somma di euro 86.455,20, ovvero pari a € 4.803,06
1 al mese. Ciò premesso, ha lamentato di avere ricevuto “una serie di promozioni nonché pubblicità di vario genere avente l'unico obiettivo di aumentare il volume del gioco d'azzardo utilizzato” e ciò contrariamente “al c.d. principio del 'gioco re- sponsabile'” ed anche dopo avere chiesto la chiusura del conto. A fronte di ciò, ha stigmatizzato la “condotta gravemente omissiva della convenuta, che avrebbe do- vuto vigilare sul rispetto dei limiti di tempo e di volume di gioco della odierna attri- ce, impedendole di sperperare l'abnorme somma di danaro di quasi 90 mila euro in appena 18 mesi, investita nel gioco d'azzardo” così causando “un danno ingiusto alla odierna attrice non soltanto da intendersi nella misura del danaro investito ma anche in termini di lucro cessante causato dalla dipendenza indotta dal Gioco
d'azzardo che ha impedito all'attrice di continuare proficuamente la propria attività lavorativa e il danno di natura psicologica per aver portato la sig.ra verso la Pt_1 dipendenza sistematica dal gioco d'azzardo per la cui cura quest'ultima è costretta ad affrontare, oggi, spese di terapia non indifferenti”.
Alle deduzioni così come sopra articolate ha replicato Controparte_1 la quale ha opposto che:
a) il volume di depositi era pari alla somma di € 46.455,20 e le vincite ammontavano a € 30.101,00 con la conseguenza che “l'importo perso dalla con- troparte non è 'quasi 90 mila euro', come controparte infondatamente asserisce, ma ammonta alla somma di Euro 16.354,20” e ciò delineerebbe un “profilo di una giocatrice non già patologica, ma, ben diversamente, di una giocatrice consapevole, esperta, informata e cosciente delle giocate effettuate e delle correlate probabilità di vincita”;
b) “nel doc. 6 allegato alla citazione, infatti, non è attestata dal medico fir- matario alcuna patologia” in quanto il medico si sarebbe limitato a prendere atto di quanto riferitogli dall'attrice;
c) “la sig.ra non ha mai richiesto aiuto o segnalato alla Pt_1 CP_1
l'esistenza di una sua situazione di difficoltà o patologica, peraltro non dimostrata
e/o provata in questa sede”;
d) “ non ha mai posto in essere campagne promozionali nei confronti CP_1 della odierna attrice come non le pone in essere nei confronti di alcun suo cliente né del pubblico” in conformità con la disciplina di settore;
2 e) “la chiusura del conto è stata chiesta dalla attrice in data 6/09/2022 e conseguentemente accolta”.
2.- In sostanza, parte attrice lamenta che la controparte non le avesse im- pedito di giocare sulle varie piattaforme da essa gestite, invocando una propria condizione di fragilità e dipendenza che avrebbe dovuto percepire alla luce CP_1 non solo delle somme giocate ma soprattutto delle ore impiegate dalla cliente.
Tuttavia, parte attrice non ha indicato elementi atti a dimostrare che vi fosse una patologia psichiatrica collegata al gioco. Come correttamente evidenzia- to da parte convenuta, il certificato del dott. contiene solo quanto dall'attrice Per_1 riferitogli circa una sua supposta dipendenza dal gioco. Peraltro, le stesse circo- stanze allegate dall'attrice (ovvero ingenti somme investite nel gioco e molto tem- po a ciò dedicato) potrebbero anche essere considerate sintomo di un “gioco assi- duo”.
Ma anche a prescindere da tutto ciò, non vi era possibilità che la convenu- ta riuscisse a percepire la condizione oggi invocata dall'attrice. Infatti, le produ- zioni della convenuta a seguito di ordine di esecuzione evidenziano sia l'assidua attività di gioco (rappresentata alle 74 pagine dei tabulati) sia il flusso di telefona- te tra l'attrice e la convenuta: da esse emerge che l'attrice aveva chiesto informa- zioni e chiarimenti su vari aspetti del gioco (bonus, modalità di ritiro di vincite, lamentele…) che rappresenta un profilo difficilmente identificabile con quello di una ludopatica.
La domanda non può quindi essere accolta.
3.- Per quanto attiene alla spese legali, ritiene il Tribunale che esse siano meritevoli di integrale compensazione tra le parti, alla luce delle ingenti somme pur sempre perdute dall'attrice.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda formulata da contro Parte_1 Controparte_1
;
[...]
- compensa integralmente tra le parti le spese legali.
Pistoia, 23/05/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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