Ordinanza collegiale 28 gennaio 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 30/06/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2025
N. 01123/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00077/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 77 del 2024, proposto da
MO UR, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Uff. VII Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Taranto n. 1091/2022, pubblicata il 03/05/2022, R.G. n. 5803/2021, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Uff. VII Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2025 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame, il SI. MO UR ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza della sentenza n. 1091/2022 del 3.5.2022, con cui il Tribunale di Taranto ha statuito il suo diritto “all’attribuzione di 6 punti in relazione al servizio militare di leva, e quindi di complessivi 15,60 punti nella graduatoria provinciale di circolo e di istituto del personale a.t.a. di terza fascia relativa al profilo di assistente amministrativo e di 12,30 punti in quella relativa al profilo di collaboratore scolastico” .
1.1. Il ricorrente ha dedotto che – nonostante la sentenza sia passata in giudicato e sia stata notificata, munita della formula esecutiva, in data 27.7.2023 – il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha ancora ottemperato alla decisione.
1.2. Ha chiesto, quindi, che sia ordinato all’Amministrazione intimata l’esecuzione della sentenza entro un termine congruo e che, in caso di ulteriore inottemperanza, sia nominato un commissario ad acta ; il tutto oltre alle spese e competenze di lite, da liquidarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
2. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere.
3. A seguito dell’istruttoria disposta con ordinanza collegiale n. 133/2025 del 28.1.2025, la P.A. ha reso noto che vi è un contrasto di giudicati tra la sentenza del Tribunale di Taranto, di cui è chiesta l’ottemperanza, e la sentenza n. 11602 del 29.12.2022, resa del Consiglio di Stato tra le stesse parti a definizione di analogo giudizio, instaurato dalla parte ricorrente.
4. Alla camera di consiglio del 23.6.2025, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
5. Come da avviso dato a verbale all’odierna udienza ex art. 73, comma 3, c.p.a. il ricorso è inammissibile per contrasto della sentenza ottemperanda con altro giudicato successivo.
5.1. Osserva il Collegio che dalla documentazione versata in giudizio e all’esito dei disposti approfondimenti istruttori risulta che:
- la sentenza n. 1091/2022 del Tribunale di Taranto, oggetto di ottemperanza, ha statuito il diritto del ricorrente “all’attribuzione di 6 punti in relazione al servizio militare di leva, e quindi di complessivi 15,60 punti nella graduatoria provinciale di circolo e di istituto del personale a.t.a. di terza fascia relativa al profilo di assistente amministrativo e di 12,30 punti in quella relativa al profilo di collaboratore scolastico” ;
- la successiva sentenza del Consiglio di Stato n. 11602/2022 – nel rigettare l’appello proposto dal SI. UR unitamente ad altri appellanti avverso la sentenza del TAR Lazio, Sez. Terza, n. 7245/2022 – ha invece statuito che “… non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate”, precisando che “risulta ragionevole e corretto attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra pubblica amministrazione” ed in tal modo ritenendo corretta l’attribuzione al ricorrente di 0,60 punti per il servizio di leva prestato al di fuori del rapporto di lavoro, in luogo dei 6 punti dallo stesso reclamati .
5.2. Tanto precisato, si osserva che parte ricorrente con il presente giudizio mira ad ottenere l’integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto n. 1091/2022 del 3.5.2022, divenuta definitiva per mancata proposizione dell’appello nel termine di legge (ossia, considerando il termine lungo ex art. 327 c.p.c. e la sospensione feriale dei termini, in data 3.12.2022); tale decisione, tuttavia, è totalmente sovrapponibile, tanto in relazione al titolo giuridico fatto valere, quanto al contenuto delle richieste formulate, a quella - successivamente passata in giudicato - resa dal Consiglio di Stato con la succitata sentenza n. 11602/2022, pubblicata in data 29.12.2022.
5.3. Infatti, sotto il profilo della causa DI , entrambe le decisioni vertono sulla pretesa attorea di veder riconosciuto il servizio militare di leva, prestato non in costanza di rapporto di impiego, come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali; quanto al IT , questo coincide con la richiesta del bene della vita anelato, ossia nella rivalutazione da parte della P.A. del maggior punteggio spettante al ricorrente per tale titolo ai fini della formazione delle graduatorie de quibus , e previa disapplicazione in parte qua (ovvero previo annullamento, per quel che riguarda il giudizio innanzi al Giudice Amministrativo) del D.M. 3.3.2021, n. 50.
6. In proposito, occorre richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nel caso di contrasto tra giudicati, vale a dire di pronunce rese sullo stesso bene della vita, con identità di IT e causa DI , prevale quello temporalmente successivo (Cass. Civ., sez. III, 22 settembre 2016, n. 18617; sez. II, 19 ottobre 2010, n. 23515; sez. lavoro, 8 maggio 2009, n. 10623).
7. Avuto riguardo alla posizione del ricorrente nei due giudizi, il giudicato conseguente alla sentenza del Consiglio di Stato n. 11602/2022 si è formato successivamente a quello relativo alla sentenza del Tribunale di Taranto n. 21500/2011 e deve, conseguentemente, considerarsi prevalente.
8. Per le ragioni suesposte il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile, per l’assenza di un valido titolo giuridico oggetto di ottemperanza.
9. Le spese del giudizio, attesa la particolarità e complessità della vicenda, possono compensarsi tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nino Dello Preite, Presidente FF, Estensore
Paolo Fusaro, Referendario
Tommaso Sbolgi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nino Dello Preite |
IL SEGRETARIO