Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 09/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel.
a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2301/2023, avente per oggetto la
“separazione personale dei coniugi” e la “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da:
(c.f. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...],
e da
(c.f. ) nata a [...], il [...] Parte_2 C.F._2
e residente a [...], piazza Padre Cristoforo n. 10, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CLAUDIA ELISABETTA BRIVIO,
CONCLUSIONI il Collegio con sentenza definitiva accolga le medesime conclusioni già avanzate in sede di separazione da intendersi relative anche alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e quindi
− dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 21/10/1991, matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di Pusiano al n. 7 parte II serie A.
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− Spese legali compensate
− Le parti si esonerano vicendevolmente dal deposito delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con Parte_1 Parte_2
rito concordatario il 21.10.1991 a Pusiano (C), nel corso del quale è nata la figlia il 25.4.1997), maggiorenne ed economicamente indipendente. Persona_1
Con ricorso per la separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 20.12.2023 (di cui è stato debitamente notiziato il Pubblico
Ministero), i coniugi hanno richiesto la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'impegno vicendevole al mutuo rispetto;
2) la casa coniugale di proprietà dei coniugi al 50% rimane assegnata con tutti i mobili e gli arredi nella medesima contenuti al sig. La sig.ra ha già asportato i propri effetti personali;
Pt_1 Pt_2
3) per l'acquisto della casa coniugale di Lecco i ricorrenti hanno contratto con il Banco BPM spa un mutuo della durata di anni 23 la cui rata mensile ammonta a circa euro 250,00 (doc.1). Le parti si sono accordate a che la sig.ra non paghi più le rate di mutuo della casa comune, pur Pt_2 rimanendo formalmente cointestataria del mutuo stesso oltre che dell'immobile, per cui il sig. Pt_1
si impegna a corrispondere le rate a scadere, anche per la quota di competenza della sig.ra Pt_2 già a far data dal 1/12/2023 per l'occupazione dell'immobile. Resta convenuto tra i ricorrenti che in caso di vendita a terzi della casa di Lecco il ricavato verrà diviso a metà; la quota di proprietà della sig.ra potrà essere ritirata anche dal sig. pagando alla il valore della stessa;
Pt_2 Pt_1 Pt_2
4) il sig. verserà alla sig.ra un contributo per il pagamento del canone di locazione Pt_1 Pt_2 dell'appartamento ove si è trasferita a vivere con la figlia, dell'importo di euro 10.000,00 in unica soluzione entro il 30/6/2024 mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra
Pt_2
5) Il sig. è pensionato e percepisce la somma mensile di circa euro 2000,00 lordi;
la sig.ra Pt_1
risulta impiegata part-time con uno stipendio di circa euro 900,00 mensile. I coniugi Pt_2
pagina 2 di 4 provvederanno quindi al proprio personale mantenimento per cui dichiarano di rinunciare a proporre
l'uno, nei confronti dell'altro, domanda di contributo al mantenimento e/o assegni divorzili;
6) la figlia si trasferirà a vivere con la madre e frequenterà il padre secondo il suo gradimento e accordo con lui;
7) L'autovettura Renault Clio tg GB581AK e lo scooter MC tg. EB80328 intestati al sig. Pt_1 continueranno a rimanere in uso al medesimo mentre per l'autovettura Toyota Yaris tg. DE966YW sempre intestata al ma in suo alla sig.ra il trasferisce la proprietà di tale Pt_1 Pt_2 Pt_1
autoveicolo targato DE966YW telaio n.A102951C022 alla sig.ra I coniugi sono concordi nel Pt_2
dare corso al passaggio di proprietà dal sig. alla coniuge sig.ra con la sentenza di Pt_1 Pt_2 omologa della separazione attraverso il PRA ai sensi dell'art.19 L.74/87;
8) I conti correnti e gli investimenti sono già stati divisi equamente tra i coniugi;
9) i doni obnuziali rimarranno nella casa coniugale in assegno al sig. fatta eccezione per Pt_1
alcuni suppellettili, già asportati dalla sig.ra in accordo con il sig. Pt_2 Pt_1
10) ogni altra questione di carattere patrimoniale è già stata in via amichevole integralmente risolta dai coniugi per cui gli stessi dichiarano che null'altro hanno ed avranno più vicendevolmente a pretendere l'uno dall'altro;
11) i coniugi già sin d'ora si autorizzano vicendevolmente alla richiesta o rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio;
In sede di ricorso per separazione consensuale, le parti hanno proposto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni previste per la separazione personale.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 434 del 23.5.2024, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett.
b) l. n. 898/1970.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
pagina 3 di 4 Infatti, la documentazione prodotta e la volontà manifestata dai coniugi consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dagli artt. 3 n. 2 lett.
b) e 4, comma XVI, della legge 1.12.1970 n. 898. Al riguardo si deve dare atto che le parti hanno dichiarato di non volersi conciliare ed hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto, alle medesime condizioni già avanzate in sede di separazione e sopra riportate.
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 20.12.2023, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Pt_1
in data 21.10.1991 in Pusiano (LC), trascritto al n.
[...] Parte_2
7, parte II, serie A, Ufficio 1, dell'anno 1991 del registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune;
omologa le condizioni di divorzio in precedenza riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PUSIANO (LC) di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Lecco nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2024.
Il GIUDICE rel. Il PRESIDENTE
Dott. Dario Colasanti Dott. Marco Tremolada
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