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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/04/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III
La Corte d'Appello di Genova, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni -Presidente
Dott. Franco Davini -Consigliere
Dott. Giovanna Cannata -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 469/2024 promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Savona, Via Guidobono n. 8/2, presso e nello C.F._2 studio legale dell'Avv. Fabrizio Vincenzi, che li rappresenta e difende in forza di procura rilasciata in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliata ad Controparte_1 C.F._3
Andora, Via San Damiano n. 14a/5, presso e nello studio dell'Avv. Beatrice Bruno, in forza di procura rilasciata in atti;
APPELLATA
PER LA RIFORMA della sentenza n. 121/2024, pronunciata dal Tribunale di Savona in data 09/02/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o, comunque, l'inefficacia dell'atto
1 pubblico di donazione intervenuto tra e , per i motivi tutti sopra Parte_1 Parte_2
esposti, atto a rogito Notaio Rep. 73957 Racc. 49031 del 14/03/2022, trascritto con Persona_1
Nota presentata con Mod. Unico n. 2966.1/22 reparto P.I. di Finale Ligure in atti dal 28.03.2022; conseguentemente ordinare al Conservatore dei RR.II. di Savona reparto Finale Ligure - la trascrizione dell'emananda sentenza anche ai fini della cancellazione della trascrizione dell'atto pubblico Notaio del 14/03/2022 Rep. 73957 Racc. 49031; altresì, per l'effetto Persona_1
condannare, in solido o come meglio ritenuto, i signori e al Parte_1 Parte_2
risarcimento dei danni ex artt. 1337 e 2014 c.c. in favore della SI.ra , la cui Controparte_1
entità sarà da individuarsi in via equitativa da parte dell'Ecc.mo Tribunale, e che questa difesa indica in una somma comunque non inferiore ad 10.000,00 (euro diecimila € 00). Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
Per l'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova respingere l'atto di Appello proposto da e contro la sentenza del Tribunale di Savona n. 121/2024 Parte_1 Parte_2 emessa in data 09/02/2024 nell'ambito del procedimento RG 1495/2023, confermandola integralmente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. del 26/06/2023, conveniva in giudizio Controparte_1
e chiedendo dichiararsi la nullità dell'atto a rogito notaio Parte_2 Parte_1 [...]
, Rep. 73957 Racc. 49031 del 14/03/2022, con il quale , dichiarandosi Per_1 Parte_1
proprietario per usucapione – non accertata giudizialmente – aveva donato al figlio i Parte_2
terreni siti in Andora descritti al F. 30 mappale 32, 33, 37, 38, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa, assumendo:
- di essere proprietaria per successione dello zio e conseguente atto di Persona_2
divisione, deceduto in data 02/06/1975 degli appezzamenti di terreno ubicati nel Comune di
Andora e censiti a Catasto al Foglio 30, mappali 38 e 38, e per successione paterna dei confinanti terreni mapp. 32 e 33;
- che nel marzo 2014, la società Calcestruzzi Miramare S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, , aveva convenuto in giudizio la e tale Parte_1 CP_1 [...]
– quale proprietario di terreni confinanti descritti al F. 30 map. 40 –, al fine di Per_3 ottenere l'accertamento dell'avvenuta usucapione ex art. 1158 c.c. degli appezzamenti di terreni in questione, deducendo di aver posseduto in modo continuato ed ininterrotto, quale legale rappresentante della Calcestruzzi Miramare S.r.l., i medesimi terreni da oltre vent'anni;
2 - che, con sentenza n. 557/2016, confermata in grado di appello con sentenza del 15/09/2020, il Tribunale di Savona aveva rigettato le domande di Calcestruzzi Miramare S.r.l., conseguendone la inefficacia e/o invalidità dell'atto di donazione sopra indicato, per mancanza di titolo valido del donante sui beni oggetto di donazione.
2. Con comparsa di costituzione datata 03/10/2023, si costituivano in giudizio e _1 [...]
, deducendo: Pt_2
- che le sentenze citate concernevano la società Calcestruzzi S.r.l. soggetto diverso da e;
che non poteva ritenersi preclusa la possibilità che i medesimi _1 Parte_2
terreni fossero stati usucapiti iure proprio da , atteso che le pronunce Parte_1
richiamate non si sono specificamente espresse in merito alla posizione giuridica individuale dei soggetti menzionati;
- che i titoli di provenienza dei terreni indicati dalla (nota di trascrizione della CP_1
successione ereditaria e la nota dell'atto di divisione intervenuto tra le coeredi) valevano a provare il diritto di proprietà, ma non erano inidonei ad interrompere l'usucapione;
- che, in ogni caso, la donazione di un bene immobile acquisito per usucapione, anche senza un preventivo accertamento giudiziale, non era riconducibile alla fattispecie della donazione di un bene altrui – nulla, ai sensi dell'art. 771 c.c. –, dal momento che il donante disponeva di un bene proprio, acquistato a titolo originario per usucapione, il cui effetto acquisitivo si è verificato ex lege.
In via riconvenzionale chiedeva il riconoscimento dell'acquisto per usucapione dei Parte_1
medesimi beni immobili.
3. Il Tribunale di Savona, con sentenza n. 121/2024, ex art. 281 sexies c.p.c., in data 09/02/2024, accogliendo il ricorso della , dichiarava la nullità della donazione intervenuta in data CP_1
13/03/2022 tra e relativamente ai terreni siti in Andora, distinti al F. 30 mapp. _1 Parte_2
32, 33, 37 e 38, respingeva la domanda riconvenzionale avanzata dal e, per l'effetto, _1 condannava in solido e al pagamento delle spese processuali, liquidate in € _1 Parte_2
264,00 per esborsi ed €.4.237,00 per compensi al difensore oltre accessori.
3.1. In particolare, il Tribunale, richiamando la pronuncia n. 5068/2016 della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite – secondo cui la donazione di un bene altrui deve ritenersi nulla per difetto di causa (e non, dunque, per applicazione in via analogica della nullità prevista dall'art. 771 c.c., per la donazione dei beni futuri), salvo che le parti siano consapevoli dell'attuale non appartenenza del bene al patrimonio del donante –, ha rilevato che i beni, in difetto di una sentenza di accertamento
3 dell'acquisto a titolo originario, non potevano essere oggetto di donazione, non risultando acquisiti al patrimonio del donante.
3.2. Inoltre, dichiarava infondata la domanda riconvenzionale di usucapione svolta da _1
, dal momento che l'affermazione contenuta nella precedente causa R.G.1160/2014 avente
[...]
valenza confessoria della Calcestruzzi Miramare S.r.l. di aver validamente posseduto i terreni in questione per oltre vent'anni, si poneva in contrasto e, dunque, risultava incompatibile con la dichiarazione del , il quale a sua volta ha sostenuto di aver posseduto i medesimi beni uti _1
dominus.
4. Con atto di citazione datato 03/05/2024, e , previa istanza di sospensione, _1 Parte_2
proponevano appello avverso la pronuncia n. 121/2024, formulando due motivi di censura e reiterando altresì i capitoli di prova già dedotti nel corso del primo grado.
4.1. Con il primo motivo di appello, gli appellanti, osservavano che la donazione di un bene immobile acquistato per usucapione non accertata giudizialmente non integrava, come rilevato erroneamente dal Giudice di prime cure, donazione di un bene altrui, dal momento che l'usucapione, operando di diritto, non necessita di alcun accertamento costitutivo da parte del giudice, operando quale modo di acquisto a titolo originario della proprietà, indipendentemente dall'accertamento giudiziale.
4.2. Con il secondo motivo di appello, assumevano, in relazione alla domanda riconvenzionale dagli stessi proposta, l'erroneità della sentenza impugnata e l'avvenuto travisamento delle risultanze processuali di cui alla causa R.G.1160/2014 da parte del Giudice di prime cure, dal momento che in quel giudizio la domanda della società Calcestruzzi Miramare S.r.l. era stata rigettata in quanto, pur avendo fornito la prova di aver “usato, occupato e pulito dei terreni”, non aveva dimostrato quali dei terreni oggetto di causa erano stati usati quale luogo di deposito, da ciò conseguendone l'assenza del fondamentale requisito dell'individuazione dei terreni oggetto della domanda.
Sotto tale profilo, rilevavano che per almeno oltre vent'anni, la non si era mai occupata CP_1
della sua proprietà, disinteressandone totalmente e rimanendo contumace nei giudizi promossi dalla
Calcestruzzi Miramare S.r.l., senza, peraltro, mai contestare alcunché in ordine al possesso degli appezzamenti di terreno in esame.
5. Con comparsa di costituzione e risposta del 27/08/2024, si costituiva un giudizio CP_1
contestando le argomentazioni avversarie e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
[...]
6. Con ordinanza del 27/09/2024, la Corte rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza quindi, il Consigliere Istruttore, all'esito del decorso dei termini ex art. 352 cpc rimetteva la causa al collegio per la decisione.
4 7. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
In ordine logico appare opportuno esaminare i motivi di appello in ordine inverso atteso che la prova dell'accertamento della proprietà dei beni in capo a in virtù di acquisto per Parte_1 usucapione rileva ai fini dell'esame del primo motivo di appello e, quindi della fondatezza o meno della domanda di nullità della donazione per altruità del bene donato.
7.1. Il secondo motivo di appello va rigettato.
La sentenza impugnata ha correttamente fatto richiamo al giudizio R.G. 1160/2014 avente ad oggetto la domanda di usucapione formulata dalla società Calcestruzzi Miramare S.r.l. di cui
è legale rappresentante, in relazione ai medesimi terreni per cui è causa oltre al Parte_1
terreno mappale 40 di proprietà di un terzo. In tale giudizio, svoltosi nella contumacia della
, la società aveva dedotto la circostanza di aver utilizzato i terreni sin dal 1987, descrivendo CP_1
determinate condotte quali il parcheggio di automezzi, il deposito di materiali, e simili del tutto diverse da quelle dedotte dal nella presente causa. _1
La domanda peraltro era stata rigettata, pur risultando dimostrato l'utilizzo nel senso descritto dalla società attrice, per la mancanza di prova del possesso utile all'usucapione e per la mancata individuazione dei terreni su cui tali attività venivano svolte, con riferimento ai mappali e all'estensione delle parti interessate dal possesso.
2.2 Nella presente causa il ha descritto attività differenti di utilizzo dei beni, peraltro senza _1
specificare in che modo abbia esercitato il possesso e su quali mappali, così incorrendo nella medesima omissione probatoria.
2.3 Va infatti rilevato che i capitoli di prova dedotti dalla parte in primo grado e reiterati nel presente grado di giudizio sono tutti inammissibili in quanto generici non contenendo indicazione delle effettive modalità in cui si è esplicitato il possesso, mancando alcun riferimento al tipo di colture effettuate nel tempo, l'estensione delle stesse, quali gli animali da cortile allevati, dove vennero tenuti, quali attività di pulizia vennero effettuate, quali esborsi e in quale entità vennero sostenuti (cfr: 1) “Vero è che a decorrere dagli inizi degli anni '80 ed almeno sino all'anno 2000 il sig. prese possesso degli appezzamenti di terreno ubicati in Andora, in località San Parte_1
Bartolomeo, censiti a catasto Foglio 30, particelle 33, 32, 37 3 e 38 utilizzandoli a titolo personale, continuamente e costantemente, in maniera esclusiva, pacifica, pubblica, ininterrotta, indisturbata, per coltivare verdure ed allevare alcuni animali da cortile;
2) “Vero è che almeno sino al 2000, il sig. si occupò personalmente di tenere puliti i terreni intestati alla signora Parte_1 CP_1
e che sono posizionati a ridosso della collina, provvedendo a sue esclusive spese alla loro
5 manutenzione ordinaria e straordinaria”; 3) “Vero è che il sig. dispose “uti Parte_1 dominus” dei predetti terreni provvedendo alla loro conservazione e difesa nei confronti di terzi”).
Pertanto, in ragione della mancata prova del possesso utile ad usucapire nonché della descrizione di condotte incompatibili con il possesso vantato dalla società il motivo va rigettato.
3. In conseguenza di quanto sopra anche il primo motivo di appello va rigettato.
3.1 Accertato che i beni oggetto dell'atto di donazione non sono di proprietà del donante non può che farsi applicazione del principio espresso dalla Corte di Cassazione e richiamato dal primo
Giudice al fine della dichiarazione della nullità dell'atto stesso. Si veda per tutte l'ordinanza n.
29661 del 19/11/2024 secondo cui “La donazione di cosa altrui è nulla per difetto di causa, essendo costitutivi di questa sia il depauperamento del donante con arricchimento del donatario, che l'animus donandi, cioè la consapevolezza di attribuire un vantaggio patrimoniale senza alcuna costrizione, elementi per definizione entrambi insussistenti ove il donante disponga di un bene non facente parte del proprio patrimonio”.
3.2 Né può applicarsi nella fattispecie il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità in materia di compravendita di un immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell'usucapione, ancorché l'acquisto della proprietà da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario, che esclude la nullità dell'atto, cui fa richiamo parte appellante, in ragione della diversità dei contratti, del fatto che per la compravendita è prevista sia la vendita di cosa altrui che di cosa futura, e del fatto che nella specie l'avvenuto acquisto per usucapione dei terreni da parte di va escluso. Parte_1
4. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante in favore di parte appellata così come liquidate in dispositivo ai sensi del DM 147/2022, scaglione di riferimento valore indeterminabile, complessità bassa, valori medi.
5. Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, azione ed eccezione respinta
1) Rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
del Tribunale di Savona n. 121/2024 del 9/2/2024 che conferma
6 2) condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
Genova, 09/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III
La Corte d'Appello di Genova, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni -Presidente
Dott. Franco Davini -Consigliere
Dott. Giovanna Cannata -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 469/2024 promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Savona, Via Guidobono n. 8/2, presso e nello C.F._2 studio legale dell'Avv. Fabrizio Vincenzi, che li rappresenta e difende in forza di procura rilasciata in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliata ad Controparte_1 C.F._3
Andora, Via San Damiano n. 14a/5, presso e nello studio dell'Avv. Beatrice Bruno, in forza di procura rilasciata in atti;
APPELLATA
PER LA RIFORMA della sentenza n. 121/2024, pronunciata dal Tribunale di Savona in data 09/02/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o, comunque, l'inefficacia dell'atto
1 pubblico di donazione intervenuto tra e , per i motivi tutti sopra Parte_1 Parte_2
esposti, atto a rogito Notaio Rep. 73957 Racc. 49031 del 14/03/2022, trascritto con Persona_1
Nota presentata con Mod. Unico n. 2966.1/22 reparto P.I. di Finale Ligure in atti dal 28.03.2022; conseguentemente ordinare al Conservatore dei RR.II. di Savona reparto Finale Ligure - la trascrizione dell'emananda sentenza anche ai fini della cancellazione della trascrizione dell'atto pubblico Notaio del 14/03/2022 Rep. 73957 Racc. 49031; altresì, per l'effetto Persona_1
condannare, in solido o come meglio ritenuto, i signori e al Parte_1 Parte_2
risarcimento dei danni ex artt. 1337 e 2014 c.c. in favore della SI.ra , la cui Controparte_1
entità sarà da individuarsi in via equitativa da parte dell'Ecc.mo Tribunale, e che questa difesa indica in una somma comunque non inferiore ad 10.000,00 (euro diecimila € 00). Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
Per l'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova respingere l'atto di Appello proposto da e contro la sentenza del Tribunale di Savona n. 121/2024 Parte_1 Parte_2 emessa in data 09/02/2024 nell'ambito del procedimento RG 1495/2023, confermandola integralmente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. del 26/06/2023, conveniva in giudizio Controparte_1
e chiedendo dichiararsi la nullità dell'atto a rogito notaio Parte_2 Parte_1 [...]
, Rep. 73957 Racc. 49031 del 14/03/2022, con il quale , dichiarandosi Per_1 Parte_1
proprietario per usucapione – non accertata giudizialmente – aveva donato al figlio i Parte_2
terreni siti in Andora descritti al F. 30 mappale 32, 33, 37, 38, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa, assumendo:
- di essere proprietaria per successione dello zio e conseguente atto di Persona_2
divisione, deceduto in data 02/06/1975 degli appezzamenti di terreno ubicati nel Comune di
Andora e censiti a Catasto al Foglio 30, mappali 38 e 38, e per successione paterna dei confinanti terreni mapp. 32 e 33;
- che nel marzo 2014, la società Calcestruzzi Miramare S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, , aveva convenuto in giudizio la e tale Parte_1 CP_1 [...]
– quale proprietario di terreni confinanti descritti al F. 30 map. 40 –, al fine di Per_3 ottenere l'accertamento dell'avvenuta usucapione ex art. 1158 c.c. degli appezzamenti di terreni in questione, deducendo di aver posseduto in modo continuato ed ininterrotto, quale legale rappresentante della Calcestruzzi Miramare S.r.l., i medesimi terreni da oltre vent'anni;
2 - che, con sentenza n. 557/2016, confermata in grado di appello con sentenza del 15/09/2020, il Tribunale di Savona aveva rigettato le domande di Calcestruzzi Miramare S.r.l., conseguendone la inefficacia e/o invalidità dell'atto di donazione sopra indicato, per mancanza di titolo valido del donante sui beni oggetto di donazione.
2. Con comparsa di costituzione datata 03/10/2023, si costituivano in giudizio e _1 [...]
, deducendo: Pt_2
- che le sentenze citate concernevano la società Calcestruzzi S.r.l. soggetto diverso da e;
che non poteva ritenersi preclusa la possibilità che i medesimi _1 Parte_2
terreni fossero stati usucapiti iure proprio da , atteso che le pronunce Parte_1
richiamate non si sono specificamente espresse in merito alla posizione giuridica individuale dei soggetti menzionati;
- che i titoli di provenienza dei terreni indicati dalla (nota di trascrizione della CP_1
successione ereditaria e la nota dell'atto di divisione intervenuto tra le coeredi) valevano a provare il diritto di proprietà, ma non erano inidonei ad interrompere l'usucapione;
- che, in ogni caso, la donazione di un bene immobile acquisito per usucapione, anche senza un preventivo accertamento giudiziale, non era riconducibile alla fattispecie della donazione di un bene altrui – nulla, ai sensi dell'art. 771 c.c. –, dal momento che il donante disponeva di un bene proprio, acquistato a titolo originario per usucapione, il cui effetto acquisitivo si è verificato ex lege.
In via riconvenzionale chiedeva il riconoscimento dell'acquisto per usucapione dei Parte_1
medesimi beni immobili.
3. Il Tribunale di Savona, con sentenza n. 121/2024, ex art. 281 sexies c.p.c., in data 09/02/2024, accogliendo il ricorso della , dichiarava la nullità della donazione intervenuta in data CP_1
13/03/2022 tra e relativamente ai terreni siti in Andora, distinti al F. 30 mapp. _1 Parte_2
32, 33, 37 e 38, respingeva la domanda riconvenzionale avanzata dal e, per l'effetto, _1 condannava in solido e al pagamento delle spese processuali, liquidate in € _1 Parte_2
264,00 per esborsi ed €.4.237,00 per compensi al difensore oltre accessori.
3.1. In particolare, il Tribunale, richiamando la pronuncia n. 5068/2016 della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite – secondo cui la donazione di un bene altrui deve ritenersi nulla per difetto di causa (e non, dunque, per applicazione in via analogica della nullità prevista dall'art. 771 c.c., per la donazione dei beni futuri), salvo che le parti siano consapevoli dell'attuale non appartenenza del bene al patrimonio del donante –, ha rilevato che i beni, in difetto di una sentenza di accertamento
3 dell'acquisto a titolo originario, non potevano essere oggetto di donazione, non risultando acquisiti al patrimonio del donante.
3.2. Inoltre, dichiarava infondata la domanda riconvenzionale di usucapione svolta da _1
, dal momento che l'affermazione contenuta nella precedente causa R.G.1160/2014 avente
[...]
valenza confessoria della Calcestruzzi Miramare S.r.l. di aver validamente posseduto i terreni in questione per oltre vent'anni, si poneva in contrasto e, dunque, risultava incompatibile con la dichiarazione del , il quale a sua volta ha sostenuto di aver posseduto i medesimi beni uti _1
dominus.
4. Con atto di citazione datato 03/05/2024, e , previa istanza di sospensione, _1 Parte_2
proponevano appello avverso la pronuncia n. 121/2024, formulando due motivi di censura e reiterando altresì i capitoli di prova già dedotti nel corso del primo grado.
4.1. Con il primo motivo di appello, gli appellanti, osservavano che la donazione di un bene immobile acquistato per usucapione non accertata giudizialmente non integrava, come rilevato erroneamente dal Giudice di prime cure, donazione di un bene altrui, dal momento che l'usucapione, operando di diritto, non necessita di alcun accertamento costitutivo da parte del giudice, operando quale modo di acquisto a titolo originario della proprietà, indipendentemente dall'accertamento giudiziale.
4.2. Con il secondo motivo di appello, assumevano, in relazione alla domanda riconvenzionale dagli stessi proposta, l'erroneità della sentenza impugnata e l'avvenuto travisamento delle risultanze processuali di cui alla causa R.G.1160/2014 da parte del Giudice di prime cure, dal momento che in quel giudizio la domanda della società Calcestruzzi Miramare S.r.l. era stata rigettata in quanto, pur avendo fornito la prova di aver “usato, occupato e pulito dei terreni”, non aveva dimostrato quali dei terreni oggetto di causa erano stati usati quale luogo di deposito, da ciò conseguendone l'assenza del fondamentale requisito dell'individuazione dei terreni oggetto della domanda.
Sotto tale profilo, rilevavano che per almeno oltre vent'anni, la non si era mai occupata CP_1
della sua proprietà, disinteressandone totalmente e rimanendo contumace nei giudizi promossi dalla
Calcestruzzi Miramare S.r.l., senza, peraltro, mai contestare alcunché in ordine al possesso degli appezzamenti di terreno in esame.
5. Con comparsa di costituzione e risposta del 27/08/2024, si costituiva un giudizio CP_1
contestando le argomentazioni avversarie e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
[...]
6. Con ordinanza del 27/09/2024, la Corte rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza quindi, il Consigliere Istruttore, all'esito del decorso dei termini ex art. 352 cpc rimetteva la causa al collegio per la decisione.
4 7. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
In ordine logico appare opportuno esaminare i motivi di appello in ordine inverso atteso che la prova dell'accertamento della proprietà dei beni in capo a in virtù di acquisto per Parte_1 usucapione rileva ai fini dell'esame del primo motivo di appello e, quindi della fondatezza o meno della domanda di nullità della donazione per altruità del bene donato.
7.1. Il secondo motivo di appello va rigettato.
La sentenza impugnata ha correttamente fatto richiamo al giudizio R.G. 1160/2014 avente ad oggetto la domanda di usucapione formulata dalla società Calcestruzzi Miramare S.r.l. di cui
è legale rappresentante, in relazione ai medesimi terreni per cui è causa oltre al Parte_1
terreno mappale 40 di proprietà di un terzo. In tale giudizio, svoltosi nella contumacia della
, la società aveva dedotto la circostanza di aver utilizzato i terreni sin dal 1987, descrivendo CP_1
determinate condotte quali il parcheggio di automezzi, il deposito di materiali, e simili del tutto diverse da quelle dedotte dal nella presente causa. _1
La domanda peraltro era stata rigettata, pur risultando dimostrato l'utilizzo nel senso descritto dalla società attrice, per la mancanza di prova del possesso utile all'usucapione e per la mancata individuazione dei terreni su cui tali attività venivano svolte, con riferimento ai mappali e all'estensione delle parti interessate dal possesso.
2.2 Nella presente causa il ha descritto attività differenti di utilizzo dei beni, peraltro senza _1
specificare in che modo abbia esercitato il possesso e su quali mappali, così incorrendo nella medesima omissione probatoria.
2.3 Va infatti rilevato che i capitoli di prova dedotti dalla parte in primo grado e reiterati nel presente grado di giudizio sono tutti inammissibili in quanto generici non contenendo indicazione delle effettive modalità in cui si è esplicitato il possesso, mancando alcun riferimento al tipo di colture effettuate nel tempo, l'estensione delle stesse, quali gli animali da cortile allevati, dove vennero tenuti, quali attività di pulizia vennero effettuate, quali esborsi e in quale entità vennero sostenuti (cfr: 1) “Vero è che a decorrere dagli inizi degli anni '80 ed almeno sino all'anno 2000 il sig. prese possesso degli appezzamenti di terreno ubicati in Andora, in località San Parte_1
Bartolomeo, censiti a catasto Foglio 30, particelle 33, 32, 37 3 e 38 utilizzandoli a titolo personale, continuamente e costantemente, in maniera esclusiva, pacifica, pubblica, ininterrotta, indisturbata, per coltivare verdure ed allevare alcuni animali da cortile;
2) “Vero è che almeno sino al 2000, il sig. si occupò personalmente di tenere puliti i terreni intestati alla signora Parte_1 CP_1
e che sono posizionati a ridosso della collina, provvedendo a sue esclusive spese alla loro
5 manutenzione ordinaria e straordinaria”; 3) “Vero è che il sig. dispose “uti Parte_1 dominus” dei predetti terreni provvedendo alla loro conservazione e difesa nei confronti di terzi”).
Pertanto, in ragione della mancata prova del possesso utile ad usucapire nonché della descrizione di condotte incompatibili con il possesso vantato dalla società il motivo va rigettato.
3. In conseguenza di quanto sopra anche il primo motivo di appello va rigettato.
3.1 Accertato che i beni oggetto dell'atto di donazione non sono di proprietà del donante non può che farsi applicazione del principio espresso dalla Corte di Cassazione e richiamato dal primo
Giudice al fine della dichiarazione della nullità dell'atto stesso. Si veda per tutte l'ordinanza n.
29661 del 19/11/2024 secondo cui “La donazione di cosa altrui è nulla per difetto di causa, essendo costitutivi di questa sia il depauperamento del donante con arricchimento del donatario, che l'animus donandi, cioè la consapevolezza di attribuire un vantaggio patrimoniale senza alcuna costrizione, elementi per definizione entrambi insussistenti ove il donante disponga di un bene non facente parte del proprio patrimonio”.
3.2 Né può applicarsi nella fattispecie il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità in materia di compravendita di un immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell'usucapione, ancorché l'acquisto della proprietà da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario, che esclude la nullità dell'atto, cui fa richiamo parte appellante, in ragione della diversità dei contratti, del fatto che per la compravendita è prevista sia la vendita di cosa altrui che di cosa futura, e del fatto che nella specie l'avvenuto acquisto per usucapione dei terreni da parte di va escluso. Parte_1
4. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante in favore di parte appellata così come liquidate in dispositivo ai sensi del DM 147/2022, scaglione di riferimento valore indeterminabile, complessità bassa, valori medi.
5. Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, azione ed eccezione respinta
1) Rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
del Tribunale di Savona n. 121/2024 del 9/2/2024 che conferma
6 2) condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
Genova, 09/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni
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