Versione
20 aprile 1984
20 aprile 1984
Art. 6.
L'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad estendere al dipendente personale dirigente, con gli appositi adattamenti, le disposizioni previste dalla presente legge, mediante deliberazione da sottoporre all'approvazione delle amministrazioni competenti.
L'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad estendere al dipendente personale dirigente, con gli appositi adattamenti, le disposizioni previste dalla presente legge, mediante deliberazione da sottoporre all'approvazione delle amministrazioni competenti.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/11/2003, n. 17634Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CORONA Rafaele - Primo Presidente f.f. - Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione - Dott. RAVAGNANI Erminio - rel. Consigliere - Dott. LUPO Ernesto - Consigliere - Dott. SABATINI Francesca - Consigliere - Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere - Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere - Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere - Dott. EVANGELISTA Stefanomaria - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante "pro-tempore", elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'avvocatura Centrale …Leggi di più...
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