Articolo 6 della Legge 17 aprile 1984, n. 79
Articolo 5Articolo 7
Versione
20 aprile 1984
Art. 6.
L'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad estendere al dipendente personale dirigente, con gli appositi adattamenti, le disposizioni previste dalla presente legge, mediante deliberazione da sottoporre all'approvazione delle amministrazioni competenti.
Entrata in vigore il 20 aprile 1984
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