Art. 6.
L'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad estendere al dipendente personale dirigente, con gli appositi adattamenti, le disposizioni previste dalla presente legge, mediante deliberazione da sottoporre all'approvazione delle amministrazioni competenti.
L'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad estendere al dipendente personale dirigente, con gli appositi adattamenti, le disposizioni previste dalla presente legge, mediante deliberazione da sottoporre all'approvazione delle amministrazioni competenti.