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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/05/2025, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 9979/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.5.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9979/2024 R.G.
TRA
, rappr. e dif. come in atti dall' avv. Domenico Mirra Parte_1
RICORRENTE E
, in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappr. e dif. come in atti dall' avv. Amodio Marzocchella
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe adiva codesto Tribunale per ottenere il pagamento dei ratei dell'assegno di invalidità ordinaria ai sensi della legge 222-1984 riconosciuti con il decreto di omologa n. R.G. 1607/2023 dal Tribunale di Napoli Nord-Sezione Lavoro con decorrenza dal mese di giugno 2023.
Ella deduceva che l' non aveva provveduto al relativo pagamento e, pertanto, CP_1 concludeva chiedendo la condanna dell' al pagamento dei ratei, con Controparte_2
vittoria di spese con attribuzione.
L' si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dall'assegno di invalidità ordinaria ai sensi della legge 222-1984. Lo stesso rappresenta una prestazione economica erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.
L' concede l'assegno ordinario di invalidità ai lavoratori: dipendenti iscritti CP_1 all'Assicurazione Generale Obbligatoria;
autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri); iscritti alla Gestione Separata.
2 L'assegno ordinario di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti sia sanitari sia amministrativi e ha validità triennale.
Può richiedere l'assegno chi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, abbia la capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo e che abbia maturato almeno cinque anni di assicurazione e 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione) di cui 156 (tre anni di contribuzione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. Non è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa.
Orbene, tanto opportunamente premesso, dai documenti versati in giudizio emerge che il decreto di omologa n. R.G. 1607/2023 del Tribunale di Napoli Nord-Sezione Lavoro ha riconosciuto l'assegno ordinario di invalidità in favore della ricorrente con decorrenza dal giugno 2023. Ricorrono, altresì, i presupposti previsti dalla legge, sia sanitari sia contributivi, affinché l'istante benefici della prestazione in esame. A quanto precede consegue che al ricorrente spetta il diritto ad ottenere il pagamento da parte dell' dei CP_1
ratei dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal mese di giugno 2023, oltre accessori come previsti dalla legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo dispositivo considerando l'assenza di attività istruttoria e il valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, respinta ogni altra istanza o eccezione contraria, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore del CP_1
ricorrente dei ratei maturati per l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal mese di giugno 2023 come riconosciuti dal decreto di omologa n. R.G. 1607/2023 del Tribunale di Napoli Nord-Sezione Lavoro, oltre agli interessi legali a decorrere dal 121esimo giorno successivo alla maturazione del diritto;
3 b) Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che CP_1
si liquidano in euro 1.200,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Aversa, 12.5.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.5.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9979/2024 R.G.
TRA
, rappr. e dif. come in atti dall' avv. Domenico Mirra Parte_1
RICORRENTE E
, in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappr. e dif. come in atti dall' avv. Amodio Marzocchella
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe adiva codesto Tribunale per ottenere il pagamento dei ratei dell'assegno di invalidità ordinaria ai sensi della legge 222-1984 riconosciuti con il decreto di omologa n. R.G. 1607/2023 dal Tribunale di Napoli Nord-Sezione Lavoro con decorrenza dal mese di giugno 2023.
Ella deduceva che l' non aveva provveduto al relativo pagamento e, pertanto, CP_1 concludeva chiedendo la condanna dell' al pagamento dei ratei, con Controparte_2
vittoria di spese con attribuzione.
L' si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dall'assegno di invalidità ordinaria ai sensi della legge 222-1984. Lo stesso rappresenta una prestazione economica erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.
L' concede l'assegno ordinario di invalidità ai lavoratori: dipendenti iscritti CP_1 all'Assicurazione Generale Obbligatoria;
autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri); iscritti alla Gestione Separata.
2 L'assegno ordinario di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti sia sanitari sia amministrativi e ha validità triennale.
Può richiedere l'assegno chi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, abbia la capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo e che abbia maturato almeno cinque anni di assicurazione e 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione) di cui 156 (tre anni di contribuzione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. Non è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa.
Orbene, tanto opportunamente premesso, dai documenti versati in giudizio emerge che il decreto di omologa n. R.G. 1607/2023 del Tribunale di Napoli Nord-Sezione Lavoro ha riconosciuto l'assegno ordinario di invalidità in favore della ricorrente con decorrenza dal giugno 2023. Ricorrono, altresì, i presupposti previsti dalla legge, sia sanitari sia contributivi, affinché l'istante benefici della prestazione in esame. A quanto precede consegue che al ricorrente spetta il diritto ad ottenere il pagamento da parte dell' dei CP_1
ratei dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal mese di giugno 2023, oltre accessori come previsti dalla legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo dispositivo considerando l'assenza di attività istruttoria e il valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, respinta ogni altra istanza o eccezione contraria, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore del CP_1
ricorrente dei ratei maturati per l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal mese di giugno 2023 come riconosciuti dal decreto di omologa n. R.G. 1607/2023 del Tribunale di Napoli Nord-Sezione Lavoro, oltre agli interessi legali a decorrere dal 121esimo giorno successivo alla maturazione del diritto;
3 b) Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che CP_1
si liquidano in euro 1.200,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Aversa, 12.5.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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