Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/05/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2806/2024 RG avente ad
OGGETTO: pagamento ratei vertente
TRA
, rapp. e dif. dagli avv.ti MICHELA DE RISI e MASSIMO SCALA, Parte_1 elett.te dom.ti c/o il difensore alla Via Anfiteatro Laterizio n. 15, Nola.
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp. e dif. dall' Avv. ANNA OLIVA, elett.te dom.to c/o CP_1 il difensore in VIA VARIANTE n. 7 BIS, NOLA
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 24/04/2024 il ricorrente agiva per il pagamento dei ratei dell'assegno di invalidità ex L.222/84 giusta omologa del 19/07/2023 con decorrenza dall'Ottobre 2022. CP_ L' costituendosi deduceva l'intervenuto pagamento di € 5.074,02 con TE08 del 05/05/2025 a titolo di arretrati spettanti da ottobre 2022 a maggio 2023 come disposto nel decreto di omologa RGN.5118/2021, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere.
Con note del 09/05/2025 il difensore di parte ricorrente aderiva alla richiesta di dichiarazione di CP_ cessata materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell' al pagamento delle spese. All'odierna udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza a seguito di trattazione scritta della causa ex art. 127 ter.
Va in limine dichiarata la cessazione della materia del contendere, in ragione della concorde richiesta delle parti stante l'intervenuto pagamento in sede amministrativa dei ratei dell'assegno di invalidità come da decreto di omologa reso nel procedimento con R.G. n.5118/2021.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n.
24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). In conclusione va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Residua la sola questione delle spese di lite da regolare in base al principio della soccombenza virtuale. CP_ CP_ Ebbene, il decreto di omologa è stato notificato all' in data 19/07/2023 e l' ha provveduto all'erogazione nel mese di maggio 2025. CP_ L'art. 445 bis cpc comma 5 stabilisce che l' provvede al pagamento nel termine di 120 gg dalla notifica del decreto di omologa previa verifica entro tale termine della sussistenza dei presupposti socio-economici. CP_ Tanto premesso, è evidente come l' non ha rispettato il termine imposto dalla normativa, dovendosi peraltro rilevare come il pagamento è successivo anche alla notifica del ricorso giudiziario. Ne discende che le spese cedono a carico dell' e sono liquidate come in dispositivo. CP_2
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
CP_
- dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 886,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Nola, 14/05/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Fucci