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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/11/2025, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 3419 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
, nato a [...] il [...], (c.f. ), res.te in Grimaldi, Parte_1 C.F._1
Via Leuca, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Mantello (c.f. ) presso il CodiceFiscale_2 cui studio in Grimaldi, al C.so Trento 58, elegge domicilio in forza di procura in atti
Ricorrente
Nei confronti di
(C.F.: ), sita in Lago (CS) alla via Farna 2, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, Sig. , elettivamente domiciliato in Cosenza, via E. Parte_2
Cristoforo 57, presso lo studio dell'Avv. Rachele Posteraro, del foro di Cosenza (CF:
),che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di C.F._3 costituzione
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe, già dipendente della società dal 18.12.2002 al Controparte_2
30.9.2020 e della società MIA MultiServizi s.r.l. dal 1.10.2020 sino al 31/5/2023, per lo svolgimento di mansioni di operatore ecologico addetto al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani del esponeva di essere transitato con decorrenza dal 1.6.2023 alle dipendenze Controparte_3 della società convenuta, nuova società appaltatrice del servizio predetto affidato dal CP_3
tanto premesso, lamentava che l'odierna società gli ha illegittimamente attribuito il livello di
[...] inquadramento 1A del CCNL Fise AssoAmbiente, deteriore rispetto a quello posseduto alle dipendenze delle precedenti società affidatarie dell'appalto vale a dire la categoria funzionale e livello economico
2A del CCNL Fise AssoAmbiente.
Sosteneva, quindi, il suo diritto al mantenimento del medesimo inquadramento posseduto alle dipendenze della precedenti società, lamentando quindi la decurtazione salariale derivata dall'attribuzione di livello inferiore;
lamentava, inoltre, l'illegittimità del mancato riconoscimento dell'anzianità pregressa e, infine, il mancato pagamento delle retribuzioni relative ai mesi da giugno a settembre 2024.
Conveniva, quindi, in giudizio la società al fine di sentir accogliere le conclusioni che Controparte_1 qui di seguito si trascrivono: “accertare e dichiarare il diritto del lavoratore ad essere inquadrato ed attribuito del trattamento economico e della qualifica funzionale del livello 2A CCNL FISE Asso
Ambiente a far tempo dalla data di assunzione del 1/6/2023, con conseguente condanna dell CP_1
a provvedere al relativo inquadramento economico e funzionale ed a corrispondergli le differenze
[...] retributive maturate e maturande, rispetto all'inferiore Livello 1A illegittimamente applicato, con decorrenza dalla data di assunzione del 01/06/2023 sino all'effettiva attribuzione del superiore livello economico 2A spettante, per un montante parziale, al lordo delle ritenute di legge, quantificato sino alla mensilità di Maggio 2024 di € 7.183,18, oltre ulteriori differenze retributive successive maturande
a far tempo da Giugno 2024 sino al definitivo conferimento del maggior livello salariale 2A, per le quali riserva di depositare in corso di giudizio ed in sede di discussione e introitazione della causa a
Sentenza I relativi “conteggi integrativi”, oltre il riconoscimento del maggior corrispettivo TFR spettante per un importo parziale al Maggio 2024 di € 1.990,77, e da liquidare all'atto della cessazione del rapporto: il tutto, naturalmente, da maggiorare, di interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi al soddisfo;
- accertare e riconoscere il diritto del lavoratore allo scatto di anzianità maturato lo scorso Ottobre 2023 e, per l'effetto, condannare al pagamento della CP_1 relativa maggiorazione salariale di € 17,66 mensili con decorrenza dalla mensilità di Ottobre 2023 sino alla definitiva concessione della maturata anzianità, per un montante provvisorio alla data dell'ultima mensilità corrisposta di Maggio 2024 di € 212,00, al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi al soddisfo;
e con riserva di quantificazione integrativa degli ulteriori emolumenti maturandi per detta voce nelle more di causa all'atto della discussione e decisione della causa;
- condannare, infine, controparte alla corresponsione delle mensilità ad oggi insolute di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2024, da detrminare in applicazione del Livello economico 2A CCNL Fise per una Retribuzione attuale Lorda mensile di € 1.915,60, oltre contributi familiari, quote di 13^ e 14^ mensilità ed ulteriori componenti retributive dovute per contratto;
nonchè delle ulteriori mensilità maturande nelle more di causa ed eventualmente insolute all'atto dell'introitazione della causa a Sentenza;
come pure, degli interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi per il tempo di ritardato pagamento delle mensilità pregresse: con riserva, per entrambi le componenti creditorie di cui sopra, di deposito di conteggio aggiornato quantificativo delle spettanze maturate in sede di discussione e decisione della causa.- con vittoria di spese e competenze di lite, oltre Rimborso Spese Forf. 15% ed accessori di legge”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la società al fine di resistere al Controparte_1 ricorso instando per il suo rigetto per infondatezza;
in particolare, sosteneva di aver applicato ai lavoratori, tra cui il ricorrente, assunti ex novo al momento del subentro nell'appalto di servizi affidato dal Comune di Grimaldi, il CCNL FISE Assoambiente, come previsto dal Capitolato Speciale
d'Appalto mentre il precedente datore di lavoro del ricorrente applicava diverso CCNL (Igiene
Ambientale); che non essendosi verificato un trasferimento d'azienda, non sussiste alcun obbligo di mantenere la contrattazione collettiva applicata dalla precedente società; che le retribuzioni reclamate sono state corrisposte come da bonifici in atti.
La causa, matura per la decisione sulla base degli atti, è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c.
E' documentato che la società resistente, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto di servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani affidato dal ha assunto ex Controparte_3 novo i lavoratori, tra cui il ricorrente, già alle dipendenze della precedente società appaltatrice del servizio (Mia Multiservizi) addetti al medesimo appalto.
Dagli atti risulta che, risolto il rapporto di lavoro con tale ultima società alla data del 30/05/2023, con decorrenza dal 1.6.2023 il ricorrente è stato assunto dall'odierna società resistente, subentrata nell'affidamento dell'appalto di servizi predetto.
Orbene, il ricorrente lamenta che la società convenuta non ha mantenuto il livello di inquadramento attribuito dalla precedente società; che, in particolare, alle dipendenze della precedente società egli era inquadrato nella categoria 2A del CCNL Fise AssoAmbiente con mansioni di operatore ecologico mentre l'odierna convenuta, immutate le mansioni, lo ha erroneamente inquadrato nell'inferiore livello
1A del CCNL FISE AssoAmbiente, peggiorativo rispetto alla categoria e trattamento economico 2A spettante e goduto in precedenza.
La società contesta l'assunto siccome il ricorrente ha fondato le proprie pretese su un inquadramento errato, riferendosi al CCNL FISE Assoambiente, quando invece, come si evince dalle buste paga, il contratto precedentemente applicato era quello Igiene Ambientale.
Dalla disamina delle buste paga emesse dalla precedente società appaltatrice (Mia Multiservizi) si evince che il ricorrente era inquadrato nel livello 2 A del CCNL IGIENE AMBIENTALE e, pertanto,
l'assunto attoreo in parte qua è smentito documentalmente siccome il precedente inquadramento era sulla base di un CCNL diverso.
La società convenuta, al momento dell'assunzione dei lavoratori addetti all'appalto, ha applicato il
CCNL Fise Assoambiente per come previsto dal capitolato d'appalto.
Detto altrimenti, parte ricorrente muove da un presupposto infondato vale a dire l'applicazione da parte della precedente società Mia Multiservizi e della società, odierna convenuta, subentrata nell'affidamento dell'appalto, del medesimo CCNL (FISE AssoAmbiente) lamentando che, inquadrato in precedenza, nel livello 2A, all'atto dell'assunzione da parte della convenuta ha visto attribuirsi il livello inferiore 1A ma, per come visto, il livello di inquadramento alle dipendenze di Mia Multiservizi era sulla base del CCNL Igiene Ambientale mentre l'odierna resistente ha applicato il CCNL Fise
Assoambiente.
Ed invero, nelle note scritte sostitutive di udienza, la difesa attorea precisa di rivendicare l'inquadramento nel livello 2A CCNL Igiene Ambientale Fise Asso Ambiente, già goduto alle dipendenze della quando era questa l'affidataria dell'appalto del servizio ma, osserva il giudice CP_2 che l'infondatezza della pretesa discende dal rilievo che la società convenuta è subentrata nella gestione dell'appalto in precedenza affidato alla Mia Multiservizi, non potendo quindi pretendere l'inquadramento attribuito dalla società ; piuttosto, avrebbe dovuto far valere la sua pretesa CP_4 all'atto del subentro di Mia Multiservizi nell'appalto gestito da . CP_4
Peraltro, l'assunto è anche indimostrato posto che dagli atti di causa non si evince quale fosse il CCNL applicato dalla società le cui buste paga recano soltanto l'inquadramento del Parte_3 ricorrente nel livello 2A quale operatore ecologico;
dalle buste paga emesse da Mia Multiservizi si ricava l'inquadramento nel livello 2A del CCNL igiene ambientale e, posto l'impegno assunto da tale società con verbale di accordo sindacale del 28.09.2020 di inquadrare i lavoratori mantenendo le stesse condizioni fruite alle dipendenze della (in particolare, il ricorrente nel livello 2A di Parte_3
CCNL non indicato) se ne può desumere che anche applicava il CCNL Igiene Controparte_2 ambientale.
In ogni caso, posto che Mia Multiservizi, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non applicava il
CCNL Fise Assoambiente, la pretesa attorea si rivela infondata.
La società convenuta ha, invero, applicato ai rapporti di lavoro il CCNL Fise Assoambiente in aderenza alle previsioni del capitolato d'appalto, procedendo all'assunzione dei lavoratori addetti all'appalto ai sensi dell'art. 6 del CCNL Fise Assoambiente.
Pertanto, posto che il ricorrente rivendica il proprio diritto all'inquadramento nel livello 2° del CCNL
Fise Assoambiente sull'assunto che questo fosse l'inquadramento alle dipendenze della precedente società aggiudicataria, l'infondatezza di tale capo di domanda discende dal rilievo che sotto la precedente gestione (Mia Multiservizi) il ricorrente era inquadrato nel livello 2A di diverso CCNL
(igiene ambientale).
Né è dedotto che, ferma la diversa regolamentazione contrattualcollettiva, egli non abbia mantenuto il livello retributivo precedente, essendo le differenze retributive parametrate a diversi livelli del medesimo CCNL mentre, per come si evince dagli atti, il raffronto avrebbe dovuto essere effettuato tenendo conto dei diversi CCNL applicati dalla precedente e dalla società subentrata nell'appalto.
Al contempo, si osserva che, applicato il CCNL Fise Assoambiente dalla odierna società, il ricorrente, inquadrato nel livello 1A di tale CCNL (e 1B per effetto di successivo accordo del 10.7.2023), ha diritto al riconoscimento dell'anzianità pregressa proprio in forza dell'art. 6 del CCNL applicato dalla società resistente.
Dalla busta paga di giugno 2023, si evince che al lavoratore non è stata riconosciuta alcuna anzianità pregressa, in violazione dell'art. 6 del CCNL applicato che, invero, al comma 2, prevede che
L'impresa subentrante assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento, il quale, alla scadenza effettiva del contratto di appalto, risulti in forza presso l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione (…) e, al successivo comma 9, che Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 2, assunto ex novo dall'azienda subentrante nella gestione dell'appalto/affidamento, è regolato integralmente dal presente c.c.n.l. dei servizi ambientali, con riconoscimento del valore degli aumenti periodici di anzianità in essere e dell'anzianità di servizio determinata dall'effettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti i c.c.n.l. dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti.
L'azienda riconoscerà utilmente il periodo di tempo maturato nella posizione parametrale B, ai fini del passaggio alla posizione parametrale A nel medesimo livello professionale, alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti i c.c.n.l. dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti.
Pertanto, assunto ex novo dalla società convenuta quale impresa subentrante nell'appalto, il ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa, maturata alle dipendenze delle precedenti società aggiudicatarie;
ne discende, quindi, il diritto allo scatto retributivo correlato all'anzianità di servizio che, come da busta paga in atti, avrebbe maturato con decorrenza I ottobre
2023. Parte ricorrente rivendica, a tale titolo, l'importo di euro 17,66 mensili da ottobre 2023 a maggio
2024 (per complessivi 8 mesi, oltre tredicesima e quattordicesima) con conseguente diritto alla complessiva somma di euro 176,60, non potendo porsi alla base della decisione i conteggi nel corpo del ricorso (€ 17,66 mensili X 12 mesi) siccome da ottobre 2023 a maggio 2024 le mensilità sono 10 (8 mesi più due mensilità aggiuntive) e non 12.
Ulteriormente, parte ricorrente rivendica la retribuzione relativa ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2024 nonché quelle maturate e non corrisposte nelle more del giudizio e sino alla sua definizione;
parte resistente assume di aver provveduto al relativo pagamento come da allegate copie dei bonifici da cui, tuttavia, si evince il pagamento di retribuzioni relative a mensilità diverse da quelle rivendicate in ricorso.
Con note scritte del 5.11.2025, la difesa attorea ha dedotto che anche dopo l'introduzione del giudizio, la società datoriale non ha corrisposto le retribuzioni nelle more maturate chiedendo, quindi, la condanna al pagamento delle mensilità successive da novembre 2024 a maggio 2025, data di cessazione del rapporto di lavoro.
La società datoriale dal canto suo non ha comprovato l'avvenuto pagamento, pur essendo a tanto onerata.
Pertanto, sulla base delle buste paga relative alle mensilità reclamate (giugno/settembre 2024 e novembre 2024/maggio 2025) parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di euro 23.977,16 (così quantificata: retribuzione di giugno 2024, euro 1.829,41; luglio 2024, euro 1.957,22; agosto 2024, euro 928,99; settembre 2024, 268,56; novembre 2024, euro 2.084,06; dicembre 2024, euro 2.049,50; gennaio 2025, euro 1.855,14; febbraio
2025, euro 1.750,40; marzo 2025, euro 1.861,96; aprile 2025, euro 2.016,26 e maggio 2025, euro
7.375,66).
Invero, la quantificazione del credito retributivo risulta da mera operazione aritmetica fondata su documenti emessi dal datore di lavoro (buste paga).
Al contempo, non possono, invero, porsi alla base della decisione i conteggi allegati al ricorso siccome basati su inquadramento non spettante per come sopra rilevato;
ed allora, sulla base degli importi da busta paga acquisite ai sensi dell'art. 421 c.p.c., spetta al ricorrente a titolo di retribuzione per i mesi da giugno a settembre 2024 e da novembre 2024 a maggio 2025 la somma pari ad euro 23.977,16, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto dell'accoglimento parziale e, pertanto, compensate nella misura di un terzo, nella restante misura seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma pari ad euro 176,60 a titolo di aumento periodico di anzianità maturato da ottobre 2023 a maggio 2024, nonché della somma pari ad euro 23.977,16 a titolo di retribuzione per i periodi giugno/settembre 2024 e novembre 2024/maggio 2025, il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo soddisfo;
previa compensazione di un terzo, condanna la società convenuta al pagamento delle residue spese di lite che liquida in euro 3.592,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Cosenza, 7 novembre 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 3419 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
, nato a [...] il [...], (c.f. ), res.te in Grimaldi, Parte_1 C.F._1
Via Leuca, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Mantello (c.f. ) presso il CodiceFiscale_2 cui studio in Grimaldi, al C.so Trento 58, elegge domicilio in forza di procura in atti
Ricorrente
Nei confronti di
(C.F.: ), sita in Lago (CS) alla via Farna 2, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, Sig. , elettivamente domiciliato in Cosenza, via E. Parte_2
Cristoforo 57, presso lo studio dell'Avv. Rachele Posteraro, del foro di Cosenza (CF:
),che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di C.F._3 costituzione
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe, già dipendente della società dal 18.12.2002 al Controparte_2
30.9.2020 e della società MIA MultiServizi s.r.l. dal 1.10.2020 sino al 31/5/2023, per lo svolgimento di mansioni di operatore ecologico addetto al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani del esponeva di essere transitato con decorrenza dal 1.6.2023 alle dipendenze Controparte_3 della società convenuta, nuova società appaltatrice del servizio predetto affidato dal CP_3
tanto premesso, lamentava che l'odierna società gli ha illegittimamente attribuito il livello di
[...] inquadramento 1A del CCNL Fise AssoAmbiente, deteriore rispetto a quello posseduto alle dipendenze delle precedenti società affidatarie dell'appalto vale a dire la categoria funzionale e livello economico
2A del CCNL Fise AssoAmbiente.
Sosteneva, quindi, il suo diritto al mantenimento del medesimo inquadramento posseduto alle dipendenze della precedenti società, lamentando quindi la decurtazione salariale derivata dall'attribuzione di livello inferiore;
lamentava, inoltre, l'illegittimità del mancato riconoscimento dell'anzianità pregressa e, infine, il mancato pagamento delle retribuzioni relative ai mesi da giugno a settembre 2024.
Conveniva, quindi, in giudizio la società al fine di sentir accogliere le conclusioni che Controparte_1 qui di seguito si trascrivono: “accertare e dichiarare il diritto del lavoratore ad essere inquadrato ed attribuito del trattamento economico e della qualifica funzionale del livello 2A CCNL FISE Asso
Ambiente a far tempo dalla data di assunzione del 1/6/2023, con conseguente condanna dell CP_1
a provvedere al relativo inquadramento economico e funzionale ed a corrispondergli le differenze
[...] retributive maturate e maturande, rispetto all'inferiore Livello 1A illegittimamente applicato, con decorrenza dalla data di assunzione del 01/06/2023 sino all'effettiva attribuzione del superiore livello economico 2A spettante, per un montante parziale, al lordo delle ritenute di legge, quantificato sino alla mensilità di Maggio 2024 di € 7.183,18, oltre ulteriori differenze retributive successive maturande
a far tempo da Giugno 2024 sino al definitivo conferimento del maggior livello salariale 2A, per le quali riserva di depositare in corso di giudizio ed in sede di discussione e introitazione della causa a
Sentenza I relativi “conteggi integrativi”, oltre il riconoscimento del maggior corrispettivo TFR spettante per un importo parziale al Maggio 2024 di € 1.990,77, e da liquidare all'atto della cessazione del rapporto: il tutto, naturalmente, da maggiorare, di interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi al soddisfo;
- accertare e riconoscere il diritto del lavoratore allo scatto di anzianità maturato lo scorso Ottobre 2023 e, per l'effetto, condannare al pagamento della CP_1 relativa maggiorazione salariale di € 17,66 mensili con decorrenza dalla mensilità di Ottobre 2023 sino alla definitiva concessione della maturata anzianità, per un montante provvisorio alla data dell'ultima mensilità corrisposta di Maggio 2024 di € 212,00, al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi al soddisfo;
e con riserva di quantificazione integrativa degli ulteriori emolumenti maturandi per detta voce nelle more di causa all'atto della discussione e decisione della causa;
- condannare, infine, controparte alla corresponsione delle mensilità ad oggi insolute di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2024, da detrminare in applicazione del Livello economico 2A CCNL Fise per una Retribuzione attuale Lorda mensile di € 1.915,60, oltre contributi familiari, quote di 13^ e 14^ mensilità ed ulteriori componenti retributive dovute per contratto;
nonchè delle ulteriori mensilità maturande nelle more di causa ed eventualmente insolute all'atto dell'introitazione della causa a Sentenza;
come pure, degli interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi per il tempo di ritardato pagamento delle mensilità pregresse: con riserva, per entrambi le componenti creditorie di cui sopra, di deposito di conteggio aggiornato quantificativo delle spettanze maturate in sede di discussione e decisione della causa.- con vittoria di spese e competenze di lite, oltre Rimborso Spese Forf. 15% ed accessori di legge”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la società al fine di resistere al Controparte_1 ricorso instando per il suo rigetto per infondatezza;
in particolare, sosteneva di aver applicato ai lavoratori, tra cui il ricorrente, assunti ex novo al momento del subentro nell'appalto di servizi affidato dal Comune di Grimaldi, il CCNL FISE Assoambiente, come previsto dal Capitolato Speciale
d'Appalto mentre il precedente datore di lavoro del ricorrente applicava diverso CCNL (Igiene
Ambientale); che non essendosi verificato un trasferimento d'azienda, non sussiste alcun obbligo di mantenere la contrattazione collettiva applicata dalla precedente società; che le retribuzioni reclamate sono state corrisposte come da bonifici in atti.
La causa, matura per la decisione sulla base degli atti, è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c.
E' documentato che la società resistente, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto di servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani affidato dal ha assunto ex Controparte_3 novo i lavoratori, tra cui il ricorrente, già alle dipendenze della precedente società appaltatrice del servizio (Mia Multiservizi) addetti al medesimo appalto.
Dagli atti risulta che, risolto il rapporto di lavoro con tale ultima società alla data del 30/05/2023, con decorrenza dal 1.6.2023 il ricorrente è stato assunto dall'odierna società resistente, subentrata nell'affidamento dell'appalto di servizi predetto.
Orbene, il ricorrente lamenta che la società convenuta non ha mantenuto il livello di inquadramento attribuito dalla precedente società; che, in particolare, alle dipendenze della precedente società egli era inquadrato nella categoria 2A del CCNL Fise AssoAmbiente con mansioni di operatore ecologico mentre l'odierna convenuta, immutate le mansioni, lo ha erroneamente inquadrato nell'inferiore livello
1A del CCNL FISE AssoAmbiente, peggiorativo rispetto alla categoria e trattamento economico 2A spettante e goduto in precedenza.
La società contesta l'assunto siccome il ricorrente ha fondato le proprie pretese su un inquadramento errato, riferendosi al CCNL FISE Assoambiente, quando invece, come si evince dalle buste paga, il contratto precedentemente applicato era quello Igiene Ambientale.
Dalla disamina delle buste paga emesse dalla precedente società appaltatrice (Mia Multiservizi) si evince che il ricorrente era inquadrato nel livello 2 A del CCNL IGIENE AMBIENTALE e, pertanto,
l'assunto attoreo in parte qua è smentito documentalmente siccome il precedente inquadramento era sulla base di un CCNL diverso.
La società convenuta, al momento dell'assunzione dei lavoratori addetti all'appalto, ha applicato il
CCNL Fise Assoambiente per come previsto dal capitolato d'appalto.
Detto altrimenti, parte ricorrente muove da un presupposto infondato vale a dire l'applicazione da parte della precedente società Mia Multiservizi e della società, odierna convenuta, subentrata nell'affidamento dell'appalto, del medesimo CCNL (FISE AssoAmbiente) lamentando che, inquadrato in precedenza, nel livello 2A, all'atto dell'assunzione da parte della convenuta ha visto attribuirsi il livello inferiore 1A ma, per come visto, il livello di inquadramento alle dipendenze di Mia Multiservizi era sulla base del CCNL Igiene Ambientale mentre l'odierna resistente ha applicato il CCNL Fise
Assoambiente.
Ed invero, nelle note scritte sostitutive di udienza, la difesa attorea precisa di rivendicare l'inquadramento nel livello 2A CCNL Igiene Ambientale Fise Asso Ambiente, già goduto alle dipendenze della quando era questa l'affidataria dell'appalto del servizio ma, osserva il giudice CP_2 che l'infondatezza della pretesa discende dal rilievo che la società convenuta è subentrata nella gestione dell'appalto in precedenza affidato alla Mia Multiservizi, non potendo quindi pretendere l'inquadramento attribuito dalla società ; piuttosto, avrebbe dovuto far valere la sua pretesa CP_4 all'atto del subentro di Mia Multiservizi nell'appalto gestito da . CP_4
Peraltro, l'assunto è anche indimostrato posto che dagli atti di causa non si evince quale fosse il CCNL applicato dalla società le cui buste paga recano soltanto l'inquadramento del Parte_3 ricorrente nel livello 2A quale operatore ecologico;
dalle buste paga emesse da Mia Multiservizi si ricava l'inquadramento nel livello 2A del CCNL igiene ambientale e, posto l'impegno assunto da tale società con verbale di accordo sindacale del 28.09.2020 di inquadrare i lavoratori mantenendo le stesse condizioni fruite alle dipendenze della (in particolare, il ricorrente nel livello 2A di Parte_3
CCNL non indicato) se ne può desumere che anche applicava il CCNL Igiene Controparte_2 ambientale.
In ogni caso, posto che Mia Multiservizi, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non applicava il
CCNL Fise Assoambiente, la pretesa attorea si rivela infondata.
La società convenuta ha, invero, applicato ai rapporti di lavoro il CCNL Fise Assoambiente in aderenza alle previsioni del capitolato d'appalto, procedendo all'assunzione dei lavoratori addetti all'appalto ai sensi dell'art. 6 del CCNL Fise Assoambiente.
Pertanto, posto che il ricorrente rivendica il proprio diritto all'inquadramento nel livello 2° del CCNL
Fise Assoambiente sull'assunto che questo fosse l'inquadramento alle dipendenze della precedente società aggiudicataria, l'infondatezza di tale capo di domanda discende dal rilievo che sotto la precedente gestione (Mia Multiservizi) il ricorrente era inquadrato nel livello 2A di diverso CCNL
(igiene ambientale).
Né è dedotto che, ferma la diversa regolamentazione contrattualcollettiva, egli non abbia mantenuto il livello retributivo precedente, essendo le differenze retributive parametrate a diversi livelli del medesimo CCNL mentre, per come si evince dagli atti, il raffronto avrebbe dovuto essere effettuato tenendo conto dei diversi CCNL applicati dalla precedente e dalla società subentrata nell'appalto.
Al contempo, si osserva che, applicato il CCNL Fise Assoambiente dalla odierna società, il ricorrente, inquadrato nel livello 1A di tale CCNL (e 1B per effetto di successivo accordo del 10.7.2023), ha diritto al riconoscimento dell'anzianità pregressa proprio in forza dell'art. 6 del CCNL applicato dalla società resistente.
Dalla busta paga di giugno 2023, si evince che al lavoratore non è stata riconosciuta alcuna anzianità pregressa, in violazione dell'art. 6 del CCNL applicato che, invero, al comma 2, prevede che
L'impresa subentrante assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento, il quale, alla scadenza effettiva del contratto di appalto, risulti in forza presso l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione (…) e, al successivo comma 9, che Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 2, assunto ex novo dall'azienda subentrante nella gestione dell'appalto/affidamento, è regolato integralmente dal presente c.c.n.l. dei servizi ambientali, con riconoscimento del valore degli aumenti periodici di anzianità in essere e dell'anzianità di servizio determinata dall'effettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti i c.c.n.l. dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti.
L'azienda riconoscerà utilmente il periodo di tempo maturato nella posizione parametrale B, ai fini del passaggio alla posizione parametrale A nel medesimo livello professionale, alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti i c.c.n.l. dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti.
Pertanto, assunto ex novo dalla società convenuta quale impresa subentrante nell'appalto, il ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa, maturata alle dipendenze delle precedenti società aggiudicatarie;
ne discende, quindi, il diritto allo scatto retributivo correlato all'anzianità di servizio che, come da busta paga in atti, avrebbe maturato con decorrenza I ottobre
2023. Parte ricorrente rivendica, a tale titolo, l'importo di euro 17,66 mensili da ottobre 2023 a maggio
2024 (per complessivi 8 mesi, oltre tredicesima e quattordicesima) con conseguente diritto alla complessiva somma di euro 176,60, non potendo porsi alla base della decisione i conteggi nel corpo del ricorso (€ 17,66 mensili X 12 mesi) siccome da ottobre 2023 a maggio 2024 le mensilità sono 10 (8 mesi più due mensilità aggiuntive) e non 12.
Ulteriormente, parte ricorrente rivendica la retribuzione relativa ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2024 nonché quelle maturate e non corrisposte nelle more del giudizio e sino alla sua definizione;
parte resistente assume di aver provveduto al relativo pagamento come da allegate copie dei bonifici da cui, tuttavia, si evince il pagamento di retribuzioni relative a mensilità diverse da quelle rivendicate in ricorso.
Con note scritte del 5.11.2025, la difesa attorea ha dedotto che anche dopo l'introduzione del giudizio, la società datoriale non ha corrisposto le retribuzioni nelle more maturate chiedendo, quindi, la condanna al pagamento delle mensilità successive da novembre 2024 a maggio 2025, data di cessazione del rapporto di lavoro.
La società datoriale dal canto suo non ha comprovato l'avvenuto pagamento, pur essendo a tanto onerata.
Pertanto, sulla base delle buste paga relative alle mensilità reclamate (giugno/settembre 2024 e novembre 2024/maggio 2025) parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di euro 23.977,16 (così quantificata: retribuzione di giugno 2024, euro 1.829,41; luglio 2024, euro 1.957,22; agosto 2024, euro 928,99; settembre 2024, 268,56; novembre 2024, euro 2.084,06; dicembre 2024, euro 2.049,50; gennaio 2025, euro 1.855,14; febbraio
2025, euro 1.750,40; marzo 2025, euro 1.861,96; aprile 2025, euro 2.016,26 e maggio 2025, euro
7.375,66).
Invero, la quantificazione del credito retributivo risulta da mera operazione aritmetica fondata su documenti emessi dal datore di lavoro (buste paga).
Al contempo, non possono, invero, porsi alla base della decisione i conteggi allegati al ricorso siccome basati su inquadramento non spettante per come sopra rilevato;
ed allora, sulla base degli importi da busta paga acquisite ai sensi dell'art. 421 c.p.c., spetta al ricorrente a titolo di retribuzione per i mesi da giugno a settembre 2024 e da novembre 2024 a maggio 2025 la somma pari ad euro 23.977,16, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto dell'accoglimento parziale e, pertanto, compensate nella misura di un terzo, nella restante misura seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma pari ad euro 176,60 a titolo di aumento periodico di anzianità maturato da ottobre 2023 a maggio 2024, nonché della somma pari ad euro 23.977,16 a titolo di retribuzione per i periodi giugno/settembre 2024 e novembre 2024/maggio 2025, il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo soddisfo;
previa compensazione di un terzo, condanna la società convenuta al pagamento delle residue spese di lite che liquida in euro 3.592,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Cosenza, 7 novembre 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti