Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/04/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. Riccardo Pappalardo Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa R.G.V.G. n. 40 dell'anno 2025 vertente
TRA
cod. fisc. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12.02.1986, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Maniaci Andrea, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
cod. fisc. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
il 18.03.1987, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Caltagirone Maria
Laura che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero;
Oggetto: Domanda congiunta per la modifica delle condizioni di divorzio;
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Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio previste nella sentenza del
Tribunale di Termini Imerese n. 1504/2024, in considerazione del trasferimento della ricorrente nel Comune di Viareggio.
Tuttavia, all'udienza del 5.03.2025, l'Avv. Stampa, nell'interesse di
[...]
ha dichiarato che quest'ultima non ha più interesse al ricorso avendo Parte_1
nel frattempo fatto rientro nel Comune di Bagheria, dopo essersi precedentemente trasferita a Viareggio.
Di contro, l'Avv. Caltagirone, nell'interesse di ha insistito Parte_2
per l'integrale accoglimento del ricorso, mantenendo ferma la richiesta di modifica delle condizioni del divorzio.
All'esito, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti, non ha manifestato alcuna opposizione.
Orbene, alla luce della circostanza sopravvenuta — e non contestata — del rientro della ricorrente nel Comune di Bagheria, la domanda formulata nel ricorso congiunto volta alla modifica delle condizioni del divorzio non può trovare accoglimento, essendo venuto meno il presupposto di fatto che ne aveva giustificato la proposizione, ossia il trasferimento della ricorrente nel Comune di
Viareggio.
In considerazione dell'esito del giudizio, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite e con
Pag. 2 di 3 l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
RIGETTA il ricorso, per le ragioni illustrate in parte motiva;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese, il 10/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Riccardo Pappalardo Giuseppe Rini
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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