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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 31/03/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4-1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale di Biella, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sottoscritti magistrati: dott.ssa Paola Rava Presidente dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice rel. est. dott. Enrico Chemollo Giudice visto il ricorso depositato da
(P.I. in persona del l.r.p.t., con sede legale in CO (TO), Parte_1 P.IVA_1
Strada del Portone n. 30, con il patrocinio dell'avv. Massimo Pavesio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di
(C.F./P.I. ) in Controparte_1 P.IVA_2 persona dei soci illimitatamente responsabili e l.r.p.t., con sede legale in ON ER (BI), via
Provinciale n. 219/220, nonché in estensione dei soci illimitatamente responsabili CP_2
(C.F. ), residente in [...], Borgata Buccio n. 5/D e
[...] C.F._1 [...]
(C.F. ), residente in [...]; CP_3 C.F._2
a scioglimento della riserva assunta dal Giudice delegato alla trattazione all'udienza del 5.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA esaminati gli atti ed i documenti prodotti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, a cura della
Cancelleria, all'indirizzo PEC della società debitrice risultante dal Registro Imprese;
rilevato che la società debitrice si è ritualmente costituita nel presente procedimento, con comparsa depositata in data 26.2.2025, associandosi alla domanda proposta dalla società ricorrente;
rilevato che è stata correttamente individuata la competenza per territorio di questo Tribunale, risultando il centro degli interessi principali della società debitrice ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale
a norma dell'art. 27, co. 3, lett. c) CCII;
ritenuto che
sussiste la legittimazione ad agire della società ricorrente a norma dell'art. 37, co. 2 CCII rivestendo la medesima la qualità di creditore della società resistente in forza del titolo giudiziale prodotto in atti, ovverosia il decreto ingiuntivo n. 11104/2023 emesso dal Giudice di Pace di Torino in data
28.11.2023 e dichiarato esecutivo con decreto dell'11.9.2024, successivamente così notificato unitamente all'atto precetto in data 17.9.2024 (cfr. doc. 4 e 5 ricorso); ritenuto che a norma dell'art. 37, co. 1 CCII sussiste altresì la legittimazione attiva della società resistente nell'associarsi, facendola propria, alla domanda oggetto del presente procedimento;
rilevato che la società resistente, nel costituirsi in giudizio, non ha puntualmente ottemperato alla prescrizione di cui all'art. 39, co. 1 CCII, avendo depositato unicamente le dichiarazioni dei redditi della società e dei soci, relative agli anni 2020/2024 e l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti (non risultando prodotto nel fascicolo telematico l'ulteriore allegato, contraddistinto nella comparsa di costituzione con il numero 3) e denominato “Libro cespiti”); considerato che la società resistente è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2, co. 1, lett. d) e 121 CCII;
rilevati, in particolare:
a) la natura commerciale dell'attività svolta dalla società resistente, così come riportata nel relativo oggetto sociale (cfr. doc. 1 ricorso);
b) il superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, co. 1 lett. d) CCII, risultando nel triennio di riferimento l'ammontare dei ricavi lordi superiore ad euro duecentomila (cfr. doc. 2 ricorso);
c) lo stato d'insolvenza della società resistente, desumibile oltre che dall'esito negativo del pignoramento presso terzi tentato dalla società ricorrente, nonché della ricerca effettuata ai sensi dell'art. 492bis c.p.c., dalle dichiarazioni di natura propriamente confessoria rese dalla medesima società nel proprio atto di costituzione (“[…] più precisamente dal 2022, la società ha conosciuto una crisi dalla quale non è più stata in grado di rialzarsi nonostante la buona volontà dei soci. […] La crisi è manifesta almeno dal 2023, anno in cui la società ha di fatto cessato la propria attività. […] con delibera del 29 maggio 2024, l'assemblea autorizzava la presentazione avanti al
Tribunale competente di una domanda di accesso a uno degli strumenti previsti dal Codice della Crisi per la regolazione della crisi. […] Nemmeno la società di nuova costituzione che aveva preso da poco a operare affiancando Controparte_4 alla vendita al dettaglio di frutta e verdura l'attività di bar e ristorazione è riuscita a mettere a disposizione le risorse per affrontare il risanamento. I due soci non dispongono delle risorse sufficienti per affrontare la crisi”); rilevato, infine, che l'ammontare complessivo dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5,
C.C.I.I.; ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti previsti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società e dei soci illimitatamente responsabili ai sensi dell'art. 256 CCII;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 C.C.I.I. e consultato l'albo ex art. 356 C.C.I.I.;
2 visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 256 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1
C.F./P.I. in persona dei soci illimitatamente responsabili e l.r.p.t., con sede legale
[...] P.IVA_2 in ON ER (BI), via Provinciale n. 219/220, nonché in estensione dei soci illimitatamente responsabili (C.F. ), residente in [...], Borgata CP_2 C.F._1
Buccio n. 5/D e (C.F. ), residente in [...] C.F._2
n. 25;
NOMINA la dott.ssa Maria Donata Garambone quale Giudice delegato per la procedura;
NOMINA la dott.ssa quale Curatore, che, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla Persona_1 base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 C.C.I.I., con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità di cui agli artt. 125 co. 3 e 358 C.C.I.I.;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA alla società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.
- i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, I.R.A.P. ed I.V.A. dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, nonché ad integrare la documentazione di cui all'art. 39 non ritualmente depositata;
FISSA
l'udienza in cui procedere all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato per il giorno 22.7.2025 ore 10:00;
ASSEGNA
3 ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle relative domande di insinuazione e della documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I., mediante trasmissione delle stesse da un proprio indirizzo di PEC all'indirizzo di PEC del Curatore;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria, o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di PEC al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in caso di mancata indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, C.C.I.I.;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 d.P.R. n. 115/2002;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, C.C.I.I.
Così deciso in Biella nella camera di consiglio del 27.3.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Donata Garambone dott.ssa Paola Rava
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale di Biella, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sottoscritti magistrati: dott.ssa Paola Rava Presidente dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice rel. est. dott. Enrico Chemollo Giudice visto il ricorso depositato da
(P.I. in persona del l.r.p.t., con sede legale in CO (TO), Parte_1 P.IVA_1
Strada del Portone n. 30, con il patrocinio dell'avv. Massimo Pavesio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di
(C.F./P.I. ) in Controparte_1 P.IVA_2 persona dei soci illimitatamente responsabili e l.r.p.t., con sede legale in ON ER (BI), via
Provinciale n. 219/220, nonché in estensione dei soci illimitatamente responsabili CP_2
(C.F. ), residente in [...], Borgata Buccio n. 5/D e
[...] C.F._1 [...]
(C.F. ), residente in [...]; CP_3 C.F._2
a scioglimento della riserva assunta dal Giudice delegato alla trattazione all'udienza del 5.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA esaminati gli atti ed i documenti prodotti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, a cura della
Cancelleria, all'indirizzo PEC della società debitrice risultante dal Registro Imprese;
rilevato che la società debitrice si è ritualmente costituita nel presente procedimento, con comparsa depositata in data 26.2.2025, associandosi alla domanda proposta dalla società ricorrente;
rilevato che è stata correttamente individuata la competenza per territorio di questo Tribunale, risultando il centro degli interessi principali della società debitrice ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale
a norma dell'art. 27, co. 3, lett. c) CCII;
ritenuto che
sussiste la legittimazione ad agire della società ricorrente a norma dell'art. 37, co. 2 CCII rivestendo la medesima la qualità di creditore della società resistente in forza del titolo giudiziale prodotto in atti, ovverosia il decreto ingiuntivo n. 11104/2023 emesso dal Giudice di Pace di Torino in data
28.11.2023 e dichiarato esecutivo con decreto dell'11.9.2024, successivamente così notificato unitamente all'atto precetto in data 17.9.2024 (cfr. doc. 4 e 5 ricorso); ritenuto che a norma dell'art. 37, co. 1 CCII sussiste altresì la legittimazione attiva della società resistente nell'associarsi, facendola propria, alla domanda oggetto del presente procedimento;
rilevato che la società resistente, nel costituirsi in giudizio, non ha puntualmente ottemperato alla prescrizione di cui all'art. 39, co. 1 CCII, avendo depositato unicamente le dichiarazioni dei redditi della società e dei soci, relative agli anni 2020/2024 e l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti (non risultando prodotto nel fascicolo telematico l'ulteriore allegato, contraddistinto nella comparsa di costituzione con il numero 3) e denominato “Libro cespiti”); considerato che la società resistente è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2, co. 1, lett. d) e 121 CCII;
rilevati, in particolare:
a) la natura commerciale dell'attività svolta dalla società resistente, così come riportata nel relativo oggetto sociale (cfr. doc. 1 ricorso);
b) il superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, co. 1 lett. d) CCII, risultando nel triennio di riferimento l'ammontare dei ricavi lordi superiore ad euro duecentomila (cfr. doc. 2 ricorso);
c) lo stato d'insolvenza della società resistente, desumibile oltre che dall'esito negativo del pignoramento presso terzi tentato dalla società ricorrente, nonché della ricerca effettuata ai sensi dell'art. 492bis c.p.c., dalle dichiarazioni di natura propriamente confessoria rese dalla medesima società nel proprio atto di costituzione (“[…] più precisamente dal 2022, la società ha conosciuto una crisi dalla quale non è più stata in grado di rialzarsi nonostante la buona volontà dei soci. […] La crisi è manifesta almeno dal 2023, anno in cui la società ha di fatto cessato la propria attività. […] con delibera del 29 maggio 2024, l'assemblea autorizzava la presentazione avanti al
Tribunale competente di una domanda di accesso a uno degli strumenti previsti dal Codice della Crisi per la regolazione della crisi. […] Nemmeno la società di nuova costituzione che aveva preso da poco a operare affiancando Controparte_4 alla vendita al dettaglio di frutta e verdura l'attività di bar e ristorazione è riuscita a mettere a disposizione le risorse per affrontare il risanamento. I due soci non dispongono delle risorse sufficienti per affrontare la crisi”); rilevato, infine, che l'ammontare complessivo dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5,
C.C.I.I.; ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti previsti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società e dei soci illimitatamente responsabili ai sensi dell'art. 256 CCII;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 C.C.I.I. e consultato l'albo ex art. 356 C.C.I.I.;
2 visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 256 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1
C.F./P.I. in persona dei soci illimitatamente responsabili e l.r.p.t., con sede legale
[...] P.IVA_2 in ON ER (BI), via Provinciale n. 219/220, nonché in estensione dei soci illimitatamente responsabili (C.F. ), residente in [...], Borgata CP_2 C.F._1
Buccio n. 5/D e (C.F. ), residente in [...] C.F._2
n. 25;
NOMINA la dott.ssa Maria Donata Garambone quale Giudice delegato per la procedura;
NOMINA la dott.ssa quale Curatore, che, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla Persona_1 base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 C.C.I.I., con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità di cui agli artt. 125 co. 3 e 358 C.C.I.I.;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA alla società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.
- i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, I.R.A.P. ed I.V.A. dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, nonché ad integrare la documentazione di cui all'art. 39 non ritualmente depositata;
FISSA
l'udienza in cui procedere all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato per il giorno 22.7.2025 ore 10:00;
ASSEGNA
3 ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle relative domande di insinuazione e della documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I., mediante trasmissione delle stesse da un proprio indirizzo di PEC all'indirizzo di PEC del Curatore;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria, o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di PEC al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in caso di mancata indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, C.C.I.I.;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 d.P.R. n. 115/2002;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, C.C.I.I.
Così deciso in Biella nella camera di consiglio del 27.3.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Donata Garambone dott.ssa Paola Rava
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