CA
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 25/03/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 127/2019 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 27/06/2024 e promossa in questo grado
DA
elett.te dom.to in Gela, Via Niscemi, 20, presso lo Parte_1
studio dell'avv. Davide Limoncello, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'originale del ricorso per decreto ingiuntivo depositato nel giudizio monitorio n. 194/2011 RG.
APPELLANTE in persona del suo amm.re e legale rappresentante pro _1
tempore PI , elettivamente domiciliata in Gela Via P.IVA_1
Navarra, 68, e rapp.ta e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dell'avv.to Luisa Scerra, e dall'avv. Giuseppe D'Aleo, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
1 APPELLATA
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante nessuna nota di trattazione è stata depositata, ma solo una nota alla udienza precedente del 17/01/2024:”… con le presenti note precisa le conclusioni insistendo preliminarmente nell'accoglimento di tutte le eccezioni preliminari formulate nell'atto di appello e nei propri scritti difensivi e nei relativi mezzi istruttori richiesti, ovvero previa dichiarazione di nullità della CTU espletata in primo grado disporne, conseguentemente, la rinnovazione;
ed ancora preliminarmente, dichiarare la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e per omessa pronuncia e/o motivazione, per i motivi esposti, con ogni consequenziale provvedimento;
in subordine conclude chiedendo l'integrale accoglimento dei motivi di appello e delle domande ivi formulate......”.
Per parte appellata: “...Rigettare l'avversario ricorso in appello, perché infondato in fatto e in diritto e perché comunque non provato;
Confermare la Sentenza n. 101/2019, pronunciata dal Tribunale di
Gela (Giudice, Anna Maria Ciancio) in data 28/02/2019, pubblicata in data 06/03/2019 e notificata in data 15/03/2019 nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n° 572/2011
R.G.242/2018 in quanto legittima ed efficace per i motivi esposti in narrativa;
Con vittoria di spese e compensi, del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, avendo anticipato le prime e non riscosso i secondi...”.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, la proponeva opposizione avverso il _1
decreto ingiuntivo n. 45/2011, RG 194/2011, emesso dal Tribunale di
Gela in data 25/02/2011, con il quale le veniva ingiunto di pagare a
, titolare di impresa individuale, la complessiva Parte_1
somma di € 63.000,00 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo e spese di procedura liquidate in € 1.853,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, dovuta per il noleggio di un escavatore
Caterpillar 320 cnl matricola JTG 0354, completo di benna e impianto montaggio martello dal mese di febbraio 2009 al maggio 2010 come da fattura n. 4 del 10.11.2011.
Con l'opposizione la eccepiva a) l'omessa individuazione da _1
parte dei contraenti della clausola relativa ai termini e modalità di pagamento, che avrebbe comportato il rinvio automatico del contratto di noleggio agli usi con applicazione del canone legato all'effettivo utilizzo del bene e non all'unità in tempo mensile. b) che la entità del debito ammontava ad € 13.311,90 (e non già 63.000,00).
c) la successiva estinzione del debito in virtù della corresponsione in favore del creditore di assegni intestati a per € Parte_1
28.300,00.
Si costituiva in giudizio la TT , la quale chiedeva il Parte_1
rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo
Con sentenza n. 101/2019 pubblicata in data 05/03/2019, resa in data 28/02/2019, il Tribunale di Gela definitivamente pronunciando nel giudizio 572/2011 RG, in accoglimento della proposta opposizione revocava il decreto ingiuntivo opposto n. 45 emesso dal Tribunale di
Gela il 25/02/2011, condannando alle spese di lite. Parte_1
3 §§§§§§
Avverso la suddetta sentenza , proponeva appello, Parte_1
chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “…nel merito riformare la sentenza n. 101/2019 impugnata, per i motivi di cui in premessa e conseguentemente accogliere le domande formulate in primo grado dalla TT , da ritenersi trascritte e ripetute in Parte_1
questa sede;
in via meramente subordinata riconoscere alla TT
l'importo di e 36.963,77 a titolo di credito derivante Parte_1
dal contratto di nolo senza procedere ad alcuna decurtazione con conseguente condanna della al pagamento della predetta _1
somma. Con vittoria del doppio grado di giudizio ....”.
Si costituiva in giudizio la chiedendo nelle conclusioni _1
dell'atto “…rigettare l'avversario ricorso in appello perché infondato in fatto e in diritto e perché comunque non provato;
confermare la sentenza n. 101/2019 pronunciata dal Tribunale di Gela in data
28/02/2019 pubblicata in data 06/03/2019 notificata il 15/03/2019 nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n.
572/2011 rg 242/2018 in quanto legittima ed efficace per i motivi esposti in narrativa;
con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori avendo anticipato le prime e non riscosso i secondi....” .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, per quanto la questione non abbia rilievo concreto sulla decisione della causa, si rileva che l'impresa individuale non ha una soggettività o imputabilità autonoma rispetto al suo titolare e tanto meno ha personalità giuridica (Cass. 30 maggio 2007 n. 12757,
4 Cass. 19 settembre 2014 n. 19735, Cass. 20 luglio 2021 n. 20650,
Cass. 12 luglio 2022 n. 22027, Cass. 29 novembre 2022 n. 35128) per cui è erronea la qualificazione del ome legale rappresentante Pt_1
della sua stessa impresa individuale. Pertanto, parte del presente giudizio è la persona fisica e non l'impresa (recante Parte_1
la TT) omonima in persona del suo titolare.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per avere il Tribunale erroneamente riteneuto interamente corrisposto quanto dovuto dalla alla impresa individuale _1 Pt_1
fondata su una CTU nulla ed errata. Deduce l'appellante
[...]
che la erroneità deriverebbe A) dalla incondizionata e piena adesione del Tribunale alle risultanze della CTU, poiché il consulente d'ufficio ritenendo erroneamente assente nel contratto di noleggio qualsivoglia clausola riguardante modalità e termini di pagamento, applicava arbitrariamente un criterio di calcolo sugli usi, basato sull'effettivo utilizzo dell'escavatore, e ciò in contrasto con quanto pattuito nel contratto di noleggio ove le parti avevano convenuto un canone di noleggio mensile pari ad € 3.500,00; laddove invece le stesse nessuna menzione di rinvio agli usi avevano fatto, avendo invece formulato espresso rinvio alla disciplina codicistica del contratto di affitto e di locazione (art 1571 cc e ss) per quanto non pattuito.
Al punto B) del proprio atto di appello, l'appellante censura la sentenza per erronea imputazione delle somme trasferite dalla _1
alla . Deduce l'appellante che il CTU imputa Parte_1
erroneamente a titolo di corrispettivo per il noleggio dell'escavatore
5 la somma di € 28.300,00 sottraendola dall'ammontare del credito a carico della Le somme corrisposte dalla a e pari _1 _1 Pt_1
ad € 23.300,00 sarebbero a dire dell'appellante imputabili al rapporto di lavoro subordinato che il ha intrattenuto con la nel Pt_1 _1
periodo di vigenza del contratto di nolo a freddo ossia da febbraio
2009 a maggio 2010 per un totale di 15 mesi. Infatti il era Pt_1
dipendente della assunto con regolare contratto per cui _1
l'ammontare pari ad € 23.300,00 rappresentava la somma di 15 mensilità retribuite (€ 1.553,33 cadauna) cui aveva diritto in Pt_1
quanto lavoratore dipendente Mentre la somma di € 5.000,00 _1
riportata dall'assegno 0013392857 sarebbe a dire dell'appellante indirizzata a tale anch'egli in quel periodo Persona_1
lavoratore dipendente della con contratto part time, ma che, _1
essendo pensionato non poteva essere assunto a tempo pieno. La
quindi, a dire dell'appellante, occultava parte della _1
retribuzione dovuta ad trasferendola in conti Persona_1
diversi da quello dello stesso e successivamente corrisposte in contante, conti tra cui quello del . Per cui a dire Parte_1
dello stesso avrebbe errato il CTU a imputare dette somme all'ammontare del credito del . Parte_1
Le censure di cui ai punti A) e B) sono infondate.
Come ben evidenziato dal CTU a pag 4 della propria relazione, nel contratto di noleggio datato 03/112008, per il noleggio del escavatore
Caterpillar 320 cln matricola JTG0354 completo di benna e impianto di montaggio del martello (dei tre mezzi risultanti in contratto solo uno venne effettivamente noleggiato, non essendo stati gli altri due ritenuti idonei), non è determinato alcun valore mensile, orario o
6 altro dell'eventuale corrispettivo. E' evidente che in mancanza di determinazione del prezzo possono applicarsi diversi e possibili criteri di determinazione: tra cui il prezzo di mercato (canoni usuali per contratti simili), tariffe di settore (nel caso in cui vi siano), usi e consuetudini locali (art 1374 cc), e criterio del giusto compenso
(applicabili in mancanza di altri riferimenti);
Il CTU ha ritenuto applicabile, il criterio basato sugli usi e consuetudini locali (ex art 1374 cc ), che tiene conto delle ore di utilizzo dell'escavatore nel periodo febbraio 2009 a maggio 2010, facendo pertanto riferimento per la determinazione ai rapporti giornalieri di produzione redatti dalla società Il CP_2
procedimento logico – contabile seguito dal CTU risulta pertanto privo di difetti e pienamente condivisibile. Dopo avere (pag. 8 relazione) ricordato la differenza tra nolo a freddo (privo di personale addetto al suo impiego), e nolo a caldo, al fine di determinare gli importi di dare e avere ha estrapolato dalle tabelle “rilevazioni bimestrali valevoli per le provincie siciliane” i valori riferiti al costo orario di nolo di un escavatore relativi alla provincia di Caltanissetta
(costi riportati nelle tabelle riferentesi al nolo al caldo); depurando tali costi dal costo della manodopera dei soggetti specializzati a manovrare tali mezzi, ottenendo un totale di € 30.803,14, oltre Iva al
20% (ottenendo il totale di 36.963,77).
Peraltro, dalla documentazione versata in atti, risulta che la società noleggiatrice ebbe a corrispondere per il noleggio, somme a mezzo assegni, per € 28.300,00; somme invece che a dire dell'appellante dovrebbero essere attribuite per quanto attiene ad € 23.300,00 a titolo di lavoro subordinato e quanto ad € 5.000,00 portate
7 dall'assegno ad altro lavoratore . Tuttavia, parte Persona_1
appellante su cui incombeva l'onere della prova non è riuscita a provare che i titoli allo stesso versati fossero relativi a lavoro dipendente e non già a somme dovute per il nolo a freddo. Le stesse testimonianze, infatti, riportate nell'atto di appello, provano che lo stesso lavorava anche per la quale operaio/dipendente, ma _1
nulla dicono circa la circostanza che gli assegni allo stesso consegnati, fossero da imputare a lavoro dipendente invece che a somme dovute per il nolo a freddo. Peraltro appare quanto mai improbabile che a fronte di un mensile retributivo di circa 1.553,33 (come dedotto dall'appellante in atti, vedesi pag 14 appello), allo stesso venissero corrisposti diversi assegni di importi elevati (7.500,00, 5.000,00 etcc.. per come risultante dal prospetto di cui alla relazione di CTU pag.5), non di certo corrispondenti a somme mensili dovute per lavoro dipendente.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante deduce che il CTU erroneamente ha addebitato i costi delle prestazioni lavorative alla impresa e non già alla e che nel contratto di nolo a Pt_1 _1
freddo, la prestazione del noleggiante /locatore si limiterebbe solo al trasferimento del godimento del bene ad nutum senza alcuna ingerenza nella organizzazione del personale dipendente e dei beni strumentali del noleggiatore/conduttore. Invece il CTU ottiene il costo orario del nolo a freddo dell'escavatore (circa 57 € ) sottraendo il costo della manodopera oraria (circa 80 € e moltiplica poi il costo orario di nolo a freddo per le presunte ore di effettivo utilizzo applicando una maggiorazione dell'IVA (20%) ottenendo così la
8 somma di € 36.963,77. In un secondo momento a dire dell'appellante, il CTU inspiegabilmente quantificherebbe i costi della manodopera addebitando tali costi (€ 9.930,77) all'impresa noleggiante, odierna appellante. Mentre i costi andavano esclusi e non addebitati alla
. Parte_1
La censura è fondata.
Osserva la Corte che nel nolo a freddo il noleggiante mette a disposizione dell'utilizzatore la sola attrezzatura di lavoro senza alcun operatore addetto all'uso. In considerazione di ciò, attenzionando il contratto stipulato tra le parti, nello stesso non è previsto che il ribaltamento dei costi del personale dipendente alla TT noleggiatrice per cui dette spettanze andavano non dovevano essere sottratte nel nolo a freddo. In altri termini i costi sostenuti per il personale nel caso di specie, non dovevano essere addebitati alla TT noleggiatrice.
In base a ciò la somma determinata dal CTU quali spettanze dovute dalla TT noleggiatrice a titolo di ribaltamento costi del personale dipendente quantificati dallo stesso in € 9.930,77 non andavano detratti dalla somma di € 36.963,77 (ammontare del nolo a freddo), ma solo quella già corrisposta dalla alla TT e pari ad € _1 Pt_1
28.300,00. Pertanto in base a quanto esposto spetta ancora alla TT la residua somma di € 8.663,77, oltre interessi dalla data del Pt_1
dovuto al soddisfo.
Con il quarto motivo di appello (punto 2), l'appellante censura la sentenza per nullità in quanto ultra petita. Deduce l'appellante che la sentenza sarebbe affetta da nullità nella parte in cui riconosce i costi
9 di ribaltamento del personale dipendente in assenza di qualsivoglia domanda riconvenzionale o eccezione in tal senso formulata dalla
_1
La censura è assorbita da quanto esposto nei precedenti motivi di appello.
Con il quinto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza per nullità della stessa per omessa pronuncia e/o motivazione in ordine alla rilevanza ed al valore di prova della documentazione prodotta dalla e alla conseguente utilizzabilità da parte del CTU. _1
Deduce l'appellante che la sentenza non si pronuncia sulla rilevanza e sul valore probatorio dei rapportini di lavoro (di cui il non ha Pt_1
alcuna possibilità di riscontro e verifica in quanto sottratte alla sua disponibilità e controllo), e degli assegni prodotti dalla che il _1
Giudice li ha imputati tutti al contratto di nolo esistente tra le parti e non già al rapporto di lavoro tra le stesse esistente. Continua
l'appellante disquisendo sul fatto che nessuna prova sarebbe stata raggiunta atteso che gli assegni sono sprovvisti di qualsivoglia causale giustificativa dei versamenti e che tra le stesse esistevano diversi rapporti giuridici che imponevano pagamenti in favore del Pt_1
così come l'assegno di € 5.000,00 emesso non dalla ma da _1
. Persona_2
La censura è infondata.
Osserva la Corte che a nulla vale quanto esposto dall'appellante a pag
21 dell'atto di appello ove dice che l'assegno di € 5.000,00, non doveva essere conteggiato e decurtato dalla somma dovuta in quanto non risultante emesso dalla ma da _1 Persona_2
10 quale soggetto diverso da quello obbligato, ovvero da una persona fisica, considerato che il ra comunque l'amministratore della Per_2
società Infatti tutti gli assegni risultano essere firmati da _1
. Per di piu il quale persona fisica Persona_2 Persona_2
non aveva alcun rapporto con il se non quale amministratore Pt_1
della Per tutto il resto si richiamano le argomentazioni _1
precedenti.
Con il sesto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza sulla condanna alle spese di procedimento del primo grado.
La censura è superata dalla necessità che, con la riforma, pur parziale, della sentenza impugnata, debba essere dettata una nuova disciplina, unitaria e globale, delle spese dei due gradi di giudizio. Considerando che il era effettivamente titolare di un credito, ma che questo Pt_1
credito è risultato largamente inferiore a quello per cui venne proposto ricorso monitorio, la Corte ritiene che la in quanto _1
comunque soccombente, debba essere condannata alle spese, ma con la parziale compensazione delle stesse nella misura del 50%.
Identica disciplina per le spese di CTU.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza n. 101/2019, pubblicata il 05/03/2019, resa dal Tribunale di
Gela nel giudizio RG 572/2011 che per il resto conferma, condanna la n persona del suo legale rapp.te pro tempore a _1
corrispondere alla TT individuale la somma di € Parte_1
8.663,77, oltre interessi dalla data del dovuto al soddisfo.
11 condanna la n persona del suo legale rapp.te pro tempore a _1
corrispondere alla TT individuale le spese di lite Parte_1
del primo grado, le spese di CTU, nonché le spese del secondo grado nella misura del 50%, compensando tra le stesse il restante 50%; spese che liquida per l'intero quanto al primo grado in € 4.230,00 e quanto al secondo in € 3.000,00 oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge se ed in quanto dovute da distrarsi in favore del procuratore avv. Davide Limoncello dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 127/2019 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 27/06/2024 e promossa in questo grado
DA
elett.te dom.to in Gela, Via Niscemi, 20, presso lo Parte_1
studio dell'avv. Davide Limoncello, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'originale del ricorso per decreto ingiuntivo depositato nel giudizio monitorio n. 194/2011 RG.
APPELLANTE in persona del suo amm.re e legale rappresentante pro _1
tempore PI , elettivamente domiciliata in Gela Via P.IVA_1
Navarra, 68, e rapp.ta e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dell'avv.to Luisa Scerra, e dall'avv. Giuseppe D'Aleo, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
1 APPELLATA
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante nessuna nota di trattazione è stata depositata, ma solo una nota alla udienza precedente del 17/01/2024:”… con le presenti note precisa le conclusioni insistendo preliminarmente nell'accoglimento di tutte le eccezioni preliminari formulate nell'atto di appello e nei propri scritti difensivi e nei relativi mezzi istruttori richiesti, ovvero previa dichiarazione di nullità della CTU espletata in primo grado disporne, conseguentemente, la rinnovazione;
ed ancora preliminarmente, dichiarare la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e per omessa pronuncia e/o motivazione, per i motivi esposti, con ogni consequenziale provvedimento;
in subordine conclude chiedendo l'integrale accoglimento dei motivi di appello e delle domande ivi formulate......”.
Per parte appellata: “...Rigettare l'avversario ricorso in appello, perché infondato in fatto e in diritto e perché comunque non provato;
Confermare la Sentenza n. 101/2019, pronunciata dal Tribunale di
Gela (Giudice, Anna Maria Ciancio) in data 28/02/2019, pubblicata in data 06/03/2019 e notificata in data 15/03/2019 nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n° 572/2011
R.G.242/2018 in quanto legittima ed efficace per i motivi esposti in narrativa;
Con vittoria di spese e compensi, del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, avendo anticipato le prime e non riscosso i secondi...”.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, la proponeva opposizione avverso il _1
decreto ingiuntivo n. 45/2011, RG 194/2011, emesso dal Tribunale di
Gela in data 25/02/2011, con il quale le veniva ingiunto di pagare a
, titolare di impresa individuale, la complessiva Parte_1
somma di € 63.000,00 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo e spese di procedura liquidate in € 1.853,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, dovuta per il noleggio di un escavatore
Caterpillar 320 cnl matricola JTG 0354, completo di benna e impianto montaggio martello dal mese di febbraio 2009 al maggio 2010 come da fattura n. 4 del 10.11.2011.
Con l'opposizione la eccepiva a) l'omessa individuazione da _1
parte dei contraenti della clausola relativa ai termini e modalità di pagamento, che avrebbe comportato il rinvio automatico del contratto di noleggio agli usi con applicazione del canone legato all'effettivo utilizzo del bene e non all'unità in tempo mensile. b) che la entità del debito ammontava ad € 13.311,90 (e non già 63.000,00).
c) la successiva estinzione del debito in virtù della corresponsione in favore del creditore di assegni intestati a per € Parte_1
28.300,00.
Si costituiva in giudizio la TT , la quale chiedeva il Parte_1
rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo
Con sentenza n. 101/2019 pubblicata in data 05/03/2019, resa in data 28/02/2019, il Tribunale di Gela definitivamente pronunciando nel giudizio 572/2011 RG, in accoglimento della proposta opposizione revocava il decreto ingiuntivo opposto n. 45 emesso dal Tribunale di
Gela il 25/02/2011, condannando alle spese di lite. Parte_1
3 §§§§§§
Avverso la suddetta sentenza , proponeva appello, Parte_1
chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “…nel merito riformare la sentenza n. 101/2019 impugnata, per i motivi di cui in premessa e conseguentemente accogliere le domande formulate in primo grado dalla TT , da ritenersi trascritte e ripetute in Parte_1
questa sede;
in via meramente subordinata riconoscere alla TT
l'importo di e 36.963,77 a titolo di credito derivante Parte_1
dal contratto di nolo senza procedere ad alcuna decurtazione con conseguente condanna della al pagamento della predetta _1
somma. Con vittoria del doppio grado di giudizio ....”.
Si costituiva in giudizio la chiedendo nelle conclusioni _1
dell'atto “…rigettare l'avversario ricorso in appello perché infondato in fatto e in diritto e perché comunque non provato;
confermare la sentenza n. 101/2019 pronunciata dal Tribunale di Gela in data
28/02/2019 pubblicata in data 06/03/2019 notificata il 15/03/2019 nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n.
572/2011 rg 242/2018 in quanto legittima ed efficace per i motivi esposti in narrativa;
con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori avendo anticipato le prime e non riscosso i secondi....” .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, per quanto la questione non abbia rilievo concreto sulla decisione della causa, si rileva che l'impresa individuale non ha una soggettività o imputabilità autonoma rispetto al suo titolare e tanto meno ha personalità giuridica (Cass. 30 maggio 2007 n. 12757,
4 Cass. 19 settembre 2014 n. 19735, Cass. 20 luglio 2021 n. 20650,
Cass. 12 luglio 2022 n. 22027, Cass. 29 novembre 2022 n. 35128) per cui è erronea la qualificazione del ome legale rappresentante Pt_1
della sua stessa impresa individuale. Pertanto, parte del presente giudizio è la persona fisica e non l'impresa (recante Parte_1
la TT) omonima in persona del suo titolare.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per avere il Tribunale erroneamente riteneuto interamente corrisposto quanto dovuto dalla alla impresa individuale _1 Pt_1
fondata su una CTU nulla ed errata. Deduce l'appellante
[...]
che la erroneità deriverebbe A) dalla incondizionata e piena adesione del Tribunale alle risultanze della CTU, poiché il consulente d'ufficio ritenendo erroneamente assente nel contratto di noleggio qualsivoglia clausola riguardante modalità e termini di pagamento, applicava arbitrariamente un criterio di calcolo sugli usi, basato sull'effettivo utilizzo dell'escavatore, e ciò in contrasto con quanto pattuito nel contratto di noleggio ove le parti avevano convenuto un canone di noleggio mensile pari ad € 3.500,00; laddove invece le stesse nessuna menzione di rinvio agli usi avevano fatto, avendo invece formulato espresso rinvio alla disciplina codicistica del contratto di affitto e di locazione (art 1571 cc e ss) per quanto non pattuito.
Al punto B) del proprio atto di appello, l'appellante censura la sentenza per erronea imputazione delle somme trasferite dalla _1
alla . Deduce l'appellante che il CTU imputa Parte_1
erroneamente a titolo di corrispettivo per il noleggio dell'escavatore
5 la somma di € 28.300,00 sottraendola dall'ammontare del credito a carico della Le somme corrisposte dalla a e pari _1 _1 Pt_1
ad € 23.300,00 sarebbero a dire dell'appellante imputabili al rapporto di lavoro subordinato che il ha intrattenuto con la nel Pt_1 _1
periodo di vigenza del contratto di nolo a freddo ossia da febbraio
2009 a maggio 2010 per un totale di 15 mesi. Infatti il era Pt_1
dipendente della assunto con regolare contratto per cui _1
l'ammontare pari ad € 23.300,00 rappresentava la somma di 15 mensilità retribuite (€ 1.553,33 cadauna) cui aveva diritto in Pt_1
quanto lavoratore dipendente Mentre la somma di € 5.000,00 _1
riportata dall'assegno 0013392857 sarebbe a dire dell'appellante indirizzata a tale anch'egli in quel periodo Persona_1
lavoratore dipendente della con contratto part time, ma che, _1
essendo pensionato non poteva essere assunto a tempo pieno. La
quindi, a dire dell'appellante, occultava parte della _1
retribuzione dovuta ad trasferendola in conti Persona_1
diversi da quello dello stesso e successivamente corrisposte in contante, conti tra cui quello del . Per cui a dire Parte_1
dello stesso avrebbe errato il CTU a imputare dette somme all'ammontare del credito del . Parte_1
Le censure di cui ai punti A) e B) sono infondate.
Come ben evidenziato dal CTU a pag 4 della propria relazione, nel contratto di noleggio datato 03/112008, per il noleggio del escavatore
Caterpillar 320 cln matricola JTG0354 completo di benna e impianto di montaggio del martello (dei tre mezzi risultanti in contratto solo uno venne effettivamente noleggiato, non essendo stati gli altri due ritenuti idonei), non è determinato alcun valore mensile, orario o
6 altro dell'eventuale corrispettivo. E' evidente che in mancanza di determinazione del prezzo possono applicarsi diversi e possibili criteri di determinazione: tra cui il prezzo di mercato (canoni usuali per contratti simili), tariffe di settore (nel caso in cui vi siano), usi e consuetudini locali (art 1374 cc), e criterio del giusto compenso
(applicabili in mancanza di altri riferimenti);
Il CTU ha ritenuto applicabile, il criterio basato sugli usi e consuetudini locali (ex art 1374 cc ), che tiene conto delle ore di utilizzo dell'escavatore nel periodo febbraio 2009 a maggio 2010, facendo pertanto riferimento per la determinazione ai rapporti giornalieri di produzione redatti dalla società Il CP_2
procedimento logico – contabile seguito dal CTU risulta pertanto privo di difetti e pienamente condivisibile. Dopo avere (pag. 8 relazione) ricordato la differenza tra nolo a freddo (privo di personale addetto al suo impiego), e nolo a caldo, al fine di determinare gli importi di dare e avere ha estrapolato dalle tabelle “rilevazioni bimestrali valevoli per le provincie siciliane” i valori riferiti al costo orario di nolo di un escavatore relativi alla provincia di Caltanissetta
(costi riportati nelle tabelle riferentesi al nolo al caldo); depurando tali costi dal costo della manodopera dei soggetti specializzati a manovrare tali mezzi, ottenendo un totale di € 30.803,14, oltre Iva al
20% (ottenendo il totale di 36.963,77).
Peraltro, dalla documentazione versata in atti, risulta che la società noleggiatrice ebbe a corrispondere per il noleggio, somme a mezzo assegni, per € 28.300,00; somme invece che a dire dell'appellante dovrebbero essere attribuite per quanto attiene ad € 23.300,00 a titolo di lavoro subordinato e quanto ad € 5.000,00 portate
7 dall'assegno ad altro lavoratore . Tuttavia, parte Persona_1
appellante su cui incombeva l'onere della prova non è riuscita a provare che i titoli allo stesso versati fossero relativi a lavoro dipendente e non già a somme dovute per il nolo a freddo. Le stesse testimonianze, infatti, riportate nell'atto di appello, provano che lo stesso lavorava anche per la quale operaio/dipendente, ma _1
nulla dicono circa la circostanza che gli assegni allo stesso consegnati, fossero da imputare a lavoro dipendente invece che a somme dovute per il nolo a freddo. Peraltro appare quanto mai improbabile che a fronte di un mensile retributivo di circa 1.553,33 (come dedotto dall'appellante in atti, vedesi pag 14 appello), allo stesso venissero corrisposti diversi assegni di importi elevati (7.500,00, 5.000,00 etcc.. per come risultante dal prospetto di cui alla relazione di CTU pag.5), non di certo corrispondenti a somme mensili dovute per lavoro dipendente.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante deduce che il CTU erroneamente ha addebitato i costi delle prestazioni lavorative alla impresa e non già alla e che nel contratto di nolo a Pt_1 _1
freddo, la prestazione del noleggiante /locatore si limiterebbe solo al trasferimento del godimento del bene ad nutum senza alcuna ingerenza nella organizzazione del personale dipendente e dei beni strumentali del noleggiatore/conduttore. Invece il CTU ottiene il costo orario del nolo a freddo dell'escavatore (circa 57 € ) sottraendo il costo della manodopera oraria (circa 80 € e moltiplica poi il costo orario di nolo a freddo per le presunte ore di effettivo utilizzo applicando una maggiorazione dell'IVA (20%) ottenendo così la
8 somma di € 36.963,77. In un secondo momento a dire dell'appellante, il CTU inspiegabilmente quantificherebbe i costi della manodopera addebitando tali costi (€ 9.930,77) all'impresa noleggiante, odierna appellante. Mentre i costi andavano esclusi e non addebitati alla
. Parte_1
La censura è fondata.
Osserva la Corte che nel nolo a freddo il noleggiante mette a disposizione dell'utilizzatore la sola attrezzatura di lavoro senza alcun operatore addetto all'uso. In considerazione di ciò, attenzionando il contratto stipulato tra le parti, nello stesso non è previsto che il ribaltamento dei costi del personale dipendente alla TT noleggiatrice per cui dette spettanze andavano non dovevano essere sottratte nel nolo a freddo. In altri termini i costi sostenuti per il personale nel caso di specie, non dovevano essere addebitati alla TT noleggiatrice.
In base a ciò la somma determinata dal CTU quali spettanze dovute dalla TT noleggiatrice a titolo di ribaltamento costi del personale dipendente quantificati dallo stesso in € 9.930,77 non andavano detratti dalla somma di € 36.963,77 (ammontare del nolo a freddo), ma solo quella già corrisposta dalla alla TT e pari ad € _1 Pt_1
28.300,00. Pertanto in base a quanto esposto spetta ancora alla TT la residua somma di € 8.663,77, oltre interessi dalla data del Pt_1
dovuto al soddisfo.
Con il quarto motivo di appello (punto 2), l'appellante censura la sentenza per nullità in quanto ultra petita. Deduce l'appellante che la sentenza sarebbe affetta da nullità nella parte in cui riconosce i costi
9 di ribaltamento del personale dipendente in assenza di qualsivoglia domanda riconvenzionale o eccezione in tal senso formulata dalla
_1
La censura è assorbita da quanto esposto nei precedenti motivi di appello.
Con il quinto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza per nullità della stessa per omessa pronuncia e/o motivazione in ordine alla rilevanza ed al valore di prova della documentazione prodotta dalla e alla conseguente utilizzabilità da parte del CTU. _1
Deduce l'appellante che la sentenza non si pronuncia sulla rilevanza e sul valore probatorio dei rapportini di lavoro (di cui il non ha Pt_1
alcuna possibilità di riscontro e verifica in quanto sottratte alla sua disponibilità e controllo), e degli assegni prodotti dalla che il _1
Giudice li ha imputati tutti al contratto di nolo esistente tra le parti e non già al rapporto di lavoro tra le stesse esistente. Continua
l'appellante disquisendo sul fatto che nessuna prova sarebbe stata raggiunta atteso che gli assegni sono sprovvisti di qualsivoglia causale giustificativa dei versamenti e che tra le stesse esistevano diversi rapporti giuridici che imponevano pagamenti in favore del Pt_1
così come l'assegno di € 5.000,00 emesso non dalla ma da _1
. Persona_2
La censura è infondata.
Osserva la Corte che a nulla vale quanto esposto dall'appellante a pag
21 dell'atto di appello ove dice che l'assegno di € 5.000,00, non doveva essere conteggiato e decurtato dalla somma dovuta in quanto non risultante emesso dalla ma da _1 Persona_2
10 quale soggetto diverso da quello obbligato, ovvero da una persona fisica, considerato che il ra comunque l'amministratore della Per_2
società Infatti tutti gli assegni risultano essere firmati da _1
. Per di piu il quale persona fisica Persona_2 Persona_2
non aveva alcun rapporto con il se non quale amministratore Pt_1
della Per tutto il resto si richiamano le argomentazioni _1
precedenti.
Con il sesto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza sulla condanna alle spese di procedimento del primo grado.
La censura è superata dalla necessità che, con la riforma, pur parziale, della sentenza impugnata, debba essere dettata una nuova disciplina, unitaria e globale, delle spese dei due gradi di giudizio. Considerando che il era effettivamente titolare di un credito, ma che questo Pt_1
credito è risultato largamente inferiore a quello per cui venne proposto ricorso monitorio, la Corte ritiene che la in quanto _1
comunque soccombente, debba essere condannata alle spese, ma con la parziale compensazione delle stesse nella misura del 50%.
Identica disciplina per le spese di CTU.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza n. 101/2019, pubblicata il 05/03/2019, resa dal Tribunale di
Gela nel giudizio RG 572/2011 che per il resto conferma, condanna la n persona del suo legale rapp.te pro tempore a _1
corrispondere alla TT individuale la somma di € Parte_1
8.663,77, oltre interessi dalla data del dovuto al soddisfo.
11 condanna la n persona del suo legale rapp.te pro tempore a _1
corrispondere alla TT individuale le spese di lite Parte_1
del primo grado, le spese di CTU, nonché le spese del secondo grado nella misura del 50%, compensando tra le stesse il restante 50%; spese che liquida per l'intero quanto al primo grado in € 4.230,00 e quanto al secondo in € 3.000,00 oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge se ed in quanto dovute da distrarsi in favore del procuratore avv. Davide Limoncello dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
12