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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/02/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2074/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.SA Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2074/2023 promoSA da:
( ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. PENTELLA PAOLO
ATTORE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. BARZON FEDERICO
CONVENUTA CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come da note d'udienza di precisazione delle conclusioni depo- sitate telematicamente:
“Voglia il Giudice adito:
1) Accertare e dichiarare che la TT.SA all'insaputa del Sig. Controparte_1 [...] ed utilizzando senza autorizzazione il dispositivo di firma elettronica Parte_2 dello stesso Sig. in data 14/12/2020 ha presentato all'Ufficio Parte_1 del Registro delle Imprese di Padova in via telematica (doc n. 5) l'atto di cessione delle quote dell'intera dal Sig. al Controparte_2 Controparte_3
Sig. Parte_1
CP_ 2) Per l'effetto condannare la TT.SA Nicoletta a a risarcire al Sig.
[...] tutti i danni dallo stesso patiti e patiendi, quantificati nella somma di €. Parte_3
500.000,00=, oltre ad interessi e rivalutazioni monetaria o nella diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
3) Spese ed onorari di causa rifusi”.
La convenuta ha concluso come da note scritte per l'udienza del 7 novembre 2024 depositate telematicamente:
“Nel merito:
Rigettarsi integralmente le domande proposte da controparte in quanto infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti.
In ogni caso: Con vittoria di compensi, spese e spese generali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 16 febbraio 2023,ritualmente notificato, il sig.
[...] citava in giudizio la TT.SA commercialista al fine di Parte_2 Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito: 1) accertare e di- chiarare che la TT.SA all'insaputa del Sig. ed Controparte_1 Parte_1 utilizzando senza autorizzazione il dispositivo di firma elettronica dello stesso Sig.
in data 14/12/2020 ha presentato all'Ufficio del Registro delle Parte_1
- 2 - Imprese di Padova in via telematica (doc. n. 5) l'atto di cessione delle quote dell'intera dal Sig. al Sig. Controparte_2 Controparte_3 [...]
2) Per l'effetto condannare la TT.SA a risarcire al Parte_4 Controparte_1
Sig. tutti i danni dallo stesso patiti e patendi, quantificati nella Parte_1 somma di € 500.000,00=, oltre interessi e rivalutazione monetaria o nella diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
3) Spese ed onorari di cau- sa rifusi”; l'attore chiedeva, altresì, che venisse ordinato il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili della TT.SA o delle somme e cose a lei Controparte_1 dovute.
A tal fine, il sig. affermava di essere stato coinvolto, insieme ad altre Parte_1 persone, in un procedimento penale in relazione a “reati di carattere tributario e frodi fiscali IVA” e che nell'ambito del sodalizio, egli avrebbe volontariamente rive- stito la carica di liquidatore della società mentre a sua insapu- Controparte_4 ta gli sarebbero anche state intestate le quote di detta società: di ciò, in particolare, CP_ accusa la TT.SA , affermando che, all'insaputa dello stesso ed in accordo con il sig. la commercialista avrebbe presentato all'Ufficio del Registro delle Im- Per_1 prese, in via telematica, l'atto di cessione delle quote di in li- Controparte_4 quidazione dal sig. al sig. l'intestazione di dette quote Controparte_3 Parte_1 avrebbe in ipotesi comportato gravissimi danni al sig. consistenti a sua Parte_1 detta in un “maggior coinvolgimento” nel procedimento penale citato, nell'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere e nella revoca CP_ dell'affidamento in prova, danno di cui chiede il risarcimento alla TT.SA .
Con provvedimento del 23 marzo 2023, il Giudice, vista l'istanza cautelare per se- questro conservativo, fiSAva l'udienza dell'11 maggio 2023, con termine fino al 9 maggio 2023 per memoria difensiva.
CP_
La TT.SA depositava, pertanto, la propria memoria difensiva nella fase cau- telare;
all'udienza dell'11 maggio 2023, il Giudice assegnava alla parte attrice ricor- rente termine fino al 31 maggio 2023 per controdeduzioni e a parte resistente con- venuta fino al 15 giugno 2023 per eventuali repliche, rinviando per gli stessi incom- benti all'udienza del 22 giugno 2023, già fiSAta per la trattazione del merito. Con CP_ comparsa del 31 maggio 2023, la TT.SA si costituiva altresì nel giudizio di merito, contestando tutto quanto sostenuto da controparte in quanto infondato in fatto ed in diritto.
A seguito dello scambio delle memorie autorizzate e dello svolgimento della prima udienza in data 22 giugno 2023 – nella quale il Giudice assegnava alle parti i termini ex art. 183, VI co., c.p.c. e rinviava all'udienza del 18 gennaio 2024, da tenersi me- diante trattazione scritta – il Giudice, con provvedimento in pari data, rigettava il
- 3 - ricorso per sequestro conservativo in corso di causa “ritenuto che la documentazio- CP_ ne in atti rende evidente il mancato coinvolgimento della dott.SA nelle prete- se condotte unilateralmente adottate come affermato dal ricorrente;
ritenuto che
in tal senso va segnatamente evidenziato il contenuto dell'atto notarile del 17 di- cembre 2020 dal quale emerge che il ricorrente anche nella veste di so- Parte_1 cio unico della , oltre che di liquidatore, presenziava all'assemblea Controparte_2 dei soci, con dichiarazioni tali da escludere che il paSAggio di proprietà delle quote sociali fosse avvenuto a sua insaputa;
per il resto vanno condivise le puntuali e per- tinenti argomentazioni difensive svolte da parte convenuta da intendersi integral- mente richiamate”. Seguiva lo scambio delle memorie ex art. 183, VI co., c.p.c.
A seguito del deposito delle note scritte per l'udienza del 18 gennaio 2024, il Giudi- ce, ritenuta la controversia sufficientemente istruita in via documentale e matura per la decisione, risultando l'articolato di prove orali richieste da parte attrice inammissibile sotto vari profili e comunque irrilevante, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 novembre 2024, con trattazione cartolare. Con le CP_ proprie note scritte in vista dell'udienza del 7 novembre 2024, la TT.SA - ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e rigettata - pre- cisava le proprie conclusioni come segue, chiedendo che il giudice trattenesse la causa in decisione ed assegnasse i termini ex art. 190 c.p.c.: “Nel merito: Rigettarsi integralmente le domande proposte da controparte in quanto infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti. 4 In via istruttoria Nella denegata e non creduta ipo- tesi di ammissione dei capitoli di prova avversari e di ritenuta capacità a testimonia- re del Sig. si chiede di essere ammessi a prova contraria con il mede- Tes_1 simo teste indicato da controparte. In ogni caso: Con vittoria di compensi, spese e spese generali. Si chiede altresì la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. al paga- mento di una somma equitativamente determinata e/o al risarcimento dei danni per lite temeraria”. Il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini massimi ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repli- che.
Le domande attoree risultano infondate e vanno rigettate. Invero, la causa petendi della richiesta risarcitoria avanzata dal sig. nei confronti della TT.SA Parte_1
, anche all'esito della fase istruttoria, rimane del tutto oscura. Controparte_1
L'attore ha affermato di essere stato coinvolto, insieme ad altre persone, in un pro- cedimento penale in relazione a “reati di carattere tributario e frodi fiscali IVA”. Il sig. ha sostenuto che, nell'ambito del sodalizio, avrebbe volontariamente Parte_1 rivestito la carica di liquidatore della società mentre a sua in- Controparte_4 saputa gli sarebbero anche state intestate le quote di detta società: di ciò, in parti- CP_ colare, accusa la TT.SA , affermando che, all'insaputa dello stesso ed in ac- cordo con il sig. la commercialista avrebbe presentato all'Ufficio del Tes_1
- 4 - Registro delle Imprese l'atto di cessione delle quote di in liqui- Controparte_4 dazione dal sig. al sig. L'intestazione di dette quote Controparte_3 Parte_1 avrebbe, a detta dell'attore, comportato gravissimi danni al sig. danni Parte_1 che si sostanzierebbero “in un coinvolgimento più ampio del Sig. Controparte_5 nel proc. pen. n. 7616/2021 RGNR stralciato dal proc. pen. n. 3692/2020 RGNR
[...] con conseguente applicazione di misura cautelare personale più afflittiva della cu- stodia cautelare in carcere, mutata poi in obbligo di firma (…). Oltretutto il coinvol- gimento più ampio del Sig. è costato allo stesso la revoca da parte del Parte_1
Tribunale di Sorveglianza di Verona dell'affidamento in prova che era stato prece- dentemente concesso per una paSAta pendenza (doc n. 6), causandone l'immediata carcerazione” (pag. 5 citazione); successivamente, poi, l'attore ha af- fermato che in detto procedimento penale il Sig. sarebbe stato condan- Parte_1 nato dal GUP presso il Tribunale di Vicenza alla pena di anni 2, mesi 10 e giorni 20 di reclusione (si veda pag. 1 memoria ex art. 183, VI co., n. 1, c.p.c. attorea). Il danno di cui parte attrice chiede il risarcimento viene quantificato in € 500.000,00 “tenendo conto sia del maggior coinvolgimento subito dal Sig. nel pro- Parte_1 cedimento penale citato, sia della misura custodiale patita, sia della revoca dell'affidamento in prova” (pag. 5 citazione).
Tutto quanto dedotto da parte attrice, integralmente contestato dalla convenuta, è non solo rimasto sfornito di prova alcuna all'esito dello svolgimento del giudizio, ma CP_ è addirittura stato smentito dai documenti dimessi sia dalla dott.SA che dal sig. stesso. Parte_1
CP_ Non emerge che la dott.SA abbia provveduto all'intestazione delle quote della in capo al sig. all'insaputa dello stesso né che il pas- Controparte_4 Parte_1 saggio di titolarità di dette quote sarebbe stato architettato dalla commercialista e dal sig. come nemmeno è stato provato alcun danno che poSA ritenersi lega- Per_1 to da un nesso causale a detta intestazione.
CP_ Ne consegue la infondatezza dell'affermazione per cui la dott.SA avrebbe predisposto l'atto di cessione delle quote della Controparte_2 all'insaputa del Sig. ed in accordo con il sig. L'accusa sollevata nei Parte_1 Per_1 CP_ confronti della TT.SA di aver proceduto all'intestazione delle quote della so- cietà in capo al sig. all'insaputa dello stesso ed in Controparte_4 Parte_1 accordo con il sig. si palesa infondata. Anzitutto, quanto al fatto che il sig. Per_1 sarebbe stato all'oscuro dell'intestazione delle quote della società Parte_1 [...] in capo a sé medesimo, si ricorda che in data 17 dicembre 2020 – Controparte_4 ovvero, appena tre giorni dopo la cessione delle quote della a Controparte_2 favore di parte attrice, avvenuta in data 14 dicembre 2020 (cfr. doc. 5 attoreo) – il sig. presenziava personalmente all'assemblea dei soci della società Parte_1 [...]
[...] [...]
, innanzi al Notaio non solo in quali- Controparte_6 Persona_2 tà di liquidatore ma altresì in quanto socio unico, veste nella quale deliberava il tra- sferimento della sede sociale della società: egli dava, infatti, atto “che è presente l'intero capitale sociale portato da se medesimo, titolare di una quota di nominali
Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale” (cfr. doc. 1 convenuta). Non v'è dubbio, dunque, che l'attore fosse pienamente consapevole della propria veste di socio unico della società
[...]
, tant'è che ne dava atto davanti al Notaio senza nulla Controparte_7 contestare in merito. Che il sig. fosse consapevole del paSAggio di pro- Parte_1 prietà delle quote di a proprio favore è confer- Controparte_2 mato anche dai documenti dimessi dallo stesso attore: nel colloquio intercorso tra il sig. ed il sig. in data 27 novembre 2020, infatti, il sig. Parte_1 Tes_1 Per_1 parla di fare “un cambiamento di tutto”, senza che a ciò segua alcun dissenso da parte del sig. tant'è che anche la Polizia Giudiziaria riassume che Parte_1 [...] si è proposto di farsi intestare una delle società ” (si veda CP_8 Parte_5 doc. 3 controparte). Si ricorda, poi, che l'attore aveva dimesso i verbali di due propri interrogatori (cfr. doc.
7-8 avversari); al di là del fatto che gli stessi nulla provano, essendo mere dichiarazioni di provenienza unilaterale di parte attrice, si rileva come dagli stessi emerga solo l'assoluta contraddittorietà – e, dunque, l'inattendibilità - delle dichiarazioni rese dal sig. in merito al momento in cui sarebbe ve- Parte_1 nuto a conoscenza dell'intestazione a proprio favore delle quote della CP_2
il che riprova l'infondatezza delle pretese attoree
[...]
Quanto, poi, alla circostanza per cui il trasferimento delle quote della CP_2 CP_ sarebbe stato “architettato” dalla TT.SA e dal sig. ciò risulta
[...] Per_1 smentito, anzitutto, da quanto appena esposto, essendo evidente che il sig. CP_5 era perfettamente consapevole di detta intestazione. La tesi attorea risulta
[...] smentita altresì dai documenti dimessi in atti. E, infatti, dalla conversazione inter- CP_ corsa tra la TT.SA ed il sig. (cfr. doc. 4 e prima parte doc. 9 attore) Per_1 emerge come sia il sig. ad informare la commercialista della necessità di effet- Per_1 tuare la nomina di un nuovo liquidatore per la nonché di inte- Controparte_4 CP_ stare a quest'ultimo anche le quote di detta società (la dott.SA chiede espres- samente “vuoi fare solo cambio amministratore o anche cambio…”, e lui risponde
“tutto…”; lei chiede conferma “quote?”, e lui conferma “tutto”). A conferma di ciò,
è stato dimesso anche lo scambio di email con cui a seguito di Controparte_4 CP_ esplicita richiesta della TT.SA , conferma che il sig. avrebbe acqui- Parte_1 stato le quote societarie (cfr. doc.
2-3 convenuta). L'attore ha dimesso altresì CP_ un'ulteriore conversazione tra la TT.SA ed il sig. (cfr. seconda parte Per_1 doc. 9 attore) nella quale i due interlocutori, semplicemente, si mettono d'accordo sulla scansione temporale degli adempimenti al fine di capire la presenza di quali
- 6 - dei vari soggetti coinvolti fosse neceSAria e fiSAre l'appuntamento dal Notaio (ov- vero, se predisporre prima la cessione delle quote e il cambio di amministratore ed in seguito andare dal Notaio per il cambio della sede, oppure se fiSAre prima l'appuntamento dal Notaio per il cambio della sede e poi predisporre la cessione delle quote e il cambio di amministratore). Al riguardo, si rileva che se la cessione delle quote fosse stata realmente architettata da parte del sig. con l'ausilio Per_1 CP_ della TT.SA all'insaputa del sig. – come persevera nel sostenere Parte_1 quest'ultimo - sarebbe stata effettuata prima l'assemblea presso lo studio notarile per il trasferimento della sede legale, alla quale avrebbe così partecipato – non il sig. bensì - il precedente socio titolare delle quote della Parte_1 Controparte_4
(in quanto, ai sensi dell'art. 2479 c.c., sono riservate alla competenza dei soci
[...] le modificazioni dell'atto costitutivo, quali il cambio della sede legale effettuato) e solo successivamente sarebbe stata effettuata la cessione quote, all'insaputa di par- te attrice. L'iter temporale è stato, invece, esattamente il contrario, il che ancora una volta rende evidente l'infondatezza delle tesi attoree.
In ogni caso, emerge l'assenza di alcun nesso di causalità tra l'intestazione delle quote della ed i danni che l'attore afferma di Controparte_9 aver subito. Fermo quanto esposto – che già di per sé è sufficiente a palesare l'assoluta pretestuosità dell'azione attorea – si evidenzia che non sia mai stato chia- rito in che modo l'intestazione delle quote della Controparte_9 avrebbe comportato “un coinvolgimento più ampio” del Sig. nel proce- Parte_1 dimento penale di cui egli parla, in cosa si sostanzierebbe detto “coinvolgimento più ampio” e per qual motivo lo stesso avrebbe comportato l'applicazione della custo- dia cautelare in carcere e la revoca dell'affidamento in prova;
l'attore, invero, non ha nemmeno indicato quali sarebbero i capi d'accusa per i quali sarebbe stato inda- gato e l'eventuale rilevanza della qualifica di socio della succitata società ai fini della configurazione dei reati contestatigli, né ha provato le motivazioni a base dell'applicazione della custodia in carcere a suo carico;
né ha provato che vi sia sta- ta una condanna che poSA porsi come diretta conseguenza dell'intestazione in ca- po allo stesso delle quote della . Anche all'esito Controparte_9 della fase istruttoria, tutte le vaghe affermazioni attoree sono rimaste tutte destitui- te di fondamento probatorio. L'attore si era limitato a sostenere che “il Pubblico
Ministero ha ritenuto che l'intestazione delle quote in combutta con il Sig. ed CP_3 il Sig. fosse funzionale all'attività relativa alle frodi fiscali ed ai reati tributari” Per_1
(pag. 3 citazione), ma del fondamento – e della prova – di tale affermazione, non v'è traccia;
analoga considerazione vale per l'affermazione secondo cui il Pubblico Mini- stero si sarebbe convinto del ruolo di asserita sola “baSA manovalanza” del sig. solo dopo che questo lo avrebbe convinto della propria estraneità alla Parte_1 cessione ed intestazione delle quote della (pag. 4 citazione). Controparte_4
- 7 - Fermo quanto esposto - si rileva come le affermazioni attoree non solo siano rima- ste prive di prova alcuna ma appaiano altresì smentite dall'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Venezia dimeSA (sub doc. 6 attoreo). Ipotizzando, infatti, che tale provvedimento faccia riferimento all'ordinanza di custodia cautelare di cui tratta l'attore, dallo stesso emergerebbe, anzitutto, che il sig. sarebbe stato in- Parte_1 dagato per una pluralità di reati, alcuni dei quali è, tra l'altro, chiaro che nulla hanno a che vedere con la società non può, pertanto, ragionevol- Controparte_4 mente sostenersi che la misura della custodia cautelare in carcere gli sia stata appli- cata a causa dell'intestazione delle quote di detta società.
Per la precisione, dal provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Venezia dimes- so in atti emergerebbe che il sig. sarebbe stato indagato: “A) del delitto Parte_1 di associazione per delinquere volta alla commissione di reati fiscali (art. 2 e 8 d.lgs
74/2020), aventi ad oggetto l'emissione (e registrazione) per più annualità di più fat- ture per operazioni inesistenti soggettivamente o oggettivamente nei confronti di una platea indeterminata di utilizzatori per il tramite di più società commerciali, ita- liane ed estere, non operative intestate a soggetti diversi ma in realtà tutte ricondu- cibili a e , nonché alla commissione del reato di cui CP_10 Controparte_11 all'art. 640 comma 2 n. 1 c.p., avente ad oggetto l'ottenimento di più finanziamenti erogati dallo Stato a seguito dell'emergenza COVID 19 a favore di imprese riferibili a ed ai suoi sodali;
negli anni 2019 e 2020; B) del delitto di cui agli artt. CP_10
110 e 8 del d.lgs 74/2020, quale compartecipe nell'emissione di fatture per opera- zioni inesistenti emesse nell'anno 2019 dalla egli in qualità di Controparte_12 soggetto che ha ritirato il denaro contante afferente alle fatture per operazioni ine- sistenti a mezzo di assegno di cui era beneficiario, nell'anno 2019; C) del delitto di cui agli artt. 110 e 8 del d.lgs 74/2020, quale compartecipe nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti emesse nell'anno 2020 dalla egli in Controparte_12 qualità di soggetto che ha ritirato il denaro contante afferente alle fatture per ope- razioni inesistenti a mezzo di assegno di cui era beneficiario, nell'anno 2020”. Orbe- ne, i capi di accusa di cui ai punti B) e C) si riferiscono a società diversa dalla
[...]
l'intestazione delle cui quote è oggetto della lamentela attorea. Controparte_13
L'unico capo d'accusa che astrattamente potrebbe venire in rilievo, in base a quanto sostenuto da parte attrice, è quello di cui al punto A); tuttavia, tale capo d'accusa fa riferimento ai reati di i) associazione per delinquere1 volta alla commissione dei reati di a) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di b) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti3 e di ii) truffa : appare evidente come la qualifica di socio della
[...] non incida in alcun modo sull'ascrivibilità dei reati contestati al sig. Controparte_13
Invero, come emerge anche dai successivi rilievi svolti dal Tribunale di Parte_1
Sorveglianza in punto di fatto, i gravi indizi di reati che hanno portato
- 8 - all'applicazione della misura della custodia cautelare a carico del Sig. Parte_6
[...
stati individuati – non certo nella qualifica di socio della ma Controparte_4
- nella compartecipazione alla raccolta di denaro (tramite incasso di assegni ed emissione di fatture e DDT per operazioni inesistenti tramite una società di trasporti di cui era titolare, diversa dalla , attività che appare del tutto Controparte_4 disancorata da qualsivoglia ruolo il sig. abbia mai ricoperto in Parte_1 [...]
Il Tribunale di Sorveglianza, in ogni caso, diversamente da quanto so- CP_14 stiene l'odierno attore, mette in rilievo – non la qualifica di socio della
[...]
, bensì – la carica di liquidatore rivestita dal sig. Controparte_15 Parte_1 nell'ordinanza si legge, infatti, che “in seguito, la sua collaborazione con il sodalizio era divenuta anche più stretta, atteso che egli aveva assunto il ruolo di legale rap- presentante della “ , la cui sede era stata spostata a Salerno;
che Controparte_16 la sua partecipazione al sodalizio criminale risultava essersi protratta almeno sino a dicembre 2020, dopo che egli aveva accettato di divenire il nuovo legale rappresen- tante della società “cartiera” (così pag. 2, doc. 6 avversario). Controparte_16
Fermo quanto esposto circa la mancanza di chiarezza delle contestazioni attore, ap- pare, dunque, come l'intestazione delle quote di in capo al Sig. Controparte_4 non abbia alcun rilievo in relazione al suo coinvolgimento nel procedi- Parte_1 mento penale ed in ordine alla configurazione dei - plurimi - reati che si presume gli siano stati contestati, né, comunque, poSA essere stata la causa dell'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere e della revoca dell'affidamento in prova;
l'attore, invero, avrebbe dovuto provare che, senza la citata intestazione del- le quote di non gli sarebbe stata inflitta la misura della custo- Controparte_4 dia cautelare in carcere e non gli sarebbe stato revocato l'affidamento in prova;
ma va da sé che ciò non può essere.
L'attore, infine, ha dimesso il dispositivo di una sentenza di condanna (cfr. doc. 10 attoreo) privo dunque di qualsivoglia motivazione;
ciò riprova, ancora una volta,
l'assoluta pretestuosità dell'azione instaurata dal sig. emergendo da ciò Parte_1 come parte attrice abbia instaurato il presente giudizio senza avere alcuna prova a fondamento della propria pretesa. In conclusione, dunque, non può ragionevolmen- te sostenersi la sussistenza di alcun nesso di causalità tra l'intestazione delle quote di (e, dunque, la condotta di cui il sig. accusa - in- Controparte_4 Parte_1 CP_ fondatamente - la dott.SA ) ed eventuali – invero, inesistenti - danni subiti dall'attore.
Infine, l'attore in ogni caso non ha provato l'esistenza di alcun danno in capo al sig.
A detta dell'attore, l'intestazione delle quote di Parte_1 Controparte_4 avrebbe comportato al sig. danni quantificati addirittura in € 500.000,00 Parte_1
“tenendo conto sia del maggior coinvolgimento subito dal Sig. Parte_1 nel procedimento penale citato, sia della misura custodiale patita, sia della revoca
- 9 - dell'affidamento in prova” (pag. 5 citazione). Non si comprende, tuttavia, in cosa consisterebbe il danno “da maggior coinvolgimento” nel procedimento penale, né
l'attore ha provato l'applicazione (e la durata) della custodia cautelare in carcere e la revoca dell'affidamento; sul punto si ricorda comunque che chi è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ed è stato poi, all'esito del procedi- mento penale, prosciolto con sentenza di assoluzione diventata irrevocabile, ha di- ritto a ricevere un equo risarcimento del danno subito da parte dello Stato (e non vi può essere una duplicazione del risarcimento del medesimo danno). Quanto, infine, alla quantificazione dell'asserito danno subito, non risulta in alcun modo allegato quali siano i criteri di quantificazione utilizzati. L'attore ha richiamato anche l'art. 2059 c.c., secondo il quale il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge: controparte, tuttavia, non ha né indicato né tantomeno provato di aver subito un danno di natura non patrimoniale derivante dalla lesione di valori inerenti alla persona, sicché non si comprende il richiamo normativo effet- tuato , che pertanto deve ritenersi irrilevante ed infondato.
In conclusione, è palese non solo come non sussista alcuna condotta illecita impu- CP_ [.. tabile alla TT.SA , ma altresì che, in ogni caso, l'intestazione delle quote di non poSA aver avuto alcun rilievo determinante nelle vicende Controparte_4 penali che coinvolgono il sig. e che non sussista alcun danno ingiusto dal- Parte_1 lo stesso subito come conseguenza di detta intestazione. Si ricorda, per aversi re- sponsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. – quale quella azionata nel caso di specie da parte attrice - devono sussistere i seguenti elementi: i) il compimento di un fatto il- lecito (ovvero, la lesione di una situazione soggettiva tutelata dall'ordinamento), ii) la sussistenza di un danno ingiusto, iii) il nesso causale tra illecito ed evento danno- so, iv) la colpa o il dolo del responsabile;
ai fini risarcitori, grava su chi assume di es- sere stato danneggiato l'onere di fornire la neceSAria prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità dell'illecito aquiliano.
L'attore non ha allegato né tantomeno provato nessuno degli elementi costituivi della pretesa fatta valere. L'attore ha richiamato anche l'art. 2059 c.c., secondo il quale il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge: tuttavia, non è stato non solo provato ma nemmeno indicato che il sig.
[...] avrebbe subito un danno di natura non patrimoniale derivante dalla lesione CP_8 di valori inerenti alla persona, sicché tale richiamo deve ritenersi irrilevante ed in- fondato.
Alla luce di tutto quanto esposto, risulta palese che le domande svolte ex adverso siano non solo destituite di ogni fondamento - ed andranno, perciò, rigettate – ma altresì temerarie, con conseguente neceSAria condanna dell'attore al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. L'art. 96 c.p.c. stabilisce che “Se risulta che la parte soc-
- 10 - combente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza. (…) In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equita- tivamente determinata”. La fattispecie risarcitoria dell'art. 96, I co., c.p.c. punisce un contegno illecito tenuto dalla parte soccombente con dolo o colpa grave, ovvero con la consapevolezza del proprio torto o, quantomeno, con omissione, nel compi- mento delle attività processuali, di quel minimo di diligenza e perizia sufficiente ad avvedersi della palese infondatezza delle proprie pretese. Come avvenuto nel caso di specie, nel quale l'attore ha instaurato il presente giudizio senza avere la ben che minima prova della propria pretesa. Si ricorda che “Deve ritenersi temeraria, e con- notata quanto meno da colpa grave, la condotta della parte che introduca e coltivi il giudizio senza adeguata preventiva ponderazione delle risorse istruttorie a sua di- sposizione” (Tribunale Roma, Sez. XI, Sentenza, 26/01/2018, n. 1883). Quanto al danno, si ricorda che “deve considerarsi che la parte che debba sostenere una lite va incontro ad una serie di disagi quali, a titolo d'esempio, l'apprensione conneSA all'esito del giudizio, la perdita di tempo e di denaro per la ricerca della documenta- zione probatoria e per la consultazione del proprio legale, e via discorrendo. Ove, quindi, tali aggravi non siano quelli normali, frutto di una normale dialettica proces- suale, ma, al contrario, quelli particolarmente ampliati e odiosi connessi ad una su- bita aggressione con una lite del tutto temeraria, ben risulta fondata la richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c. e, in mancanza di una precisa prova sull'ammontare del danno, questo può sicuramente essere liquidato secondo equità. Anzi, può so- stenersi che le condotte realizzate da una parte che integrino la responsabilità di cui all'art. 96 c.p.c., costringano l'altra parte a subire un processo ingiustificato, perché qualificabile come eccessivo nella sua intera durata, con la conseguenza che il tipo di lesione verificata si presenta analoga a quella relativa alla irragionevole durata del processo. Il danno allora, pur mancando la piena prova circa la sua esistenza ed il suo ammontare, potrà essere considerato come conseguenza normale della viola- zione del diritto e quantificato in via equitativa sulla base dei medesimi criteri ela- borati dalla Corte di Strasburgo per un processo irragionevolmente lungo” (Tribuna- le Bari, Sez. II, 25/05/2011, n. 1819). Oltre a tutti tali disagi cui è andata incontro la CP_ dott.SA , non va sottaciuto il rischio alla lesione dell'immagine professionale della commercialista in conseguenza dell'azione giudiziaria temerariamente intra- presa dalla controparte. Posta la condotta gravemente e consapevolmente contra- ria ai doveri di lealtà e probità, contraria alle regole generali di correttezza e buona fede ed improntata a mala fede – o, quantomeno, colpa grave - di controparte, la difesa della convenuta ha chiesto altresì all'Ill.mo Giudice adito di voler condannare la steSA anche – o, in via alternativa - ai sensi dell'art. 96, III co., c.p.c. Tale disposi-
- 11 - zione introduce la possibilità per il giudice di pronunciare, contestualmente alla sta- tuizione sulle spese di lite, condanna, anche d'ufficio, della parte soccombente al pagamento in favore della controparte di somma - ulteriore rispetto alle spese pro- cessuali - equitativamente determinata e costituisce una forma di “punitive dama- ges” in considerazione del danno arrecato al sistema giudiziario che, inteso nella sua complessità, è già gravato da milioni di procedimenti pendenti. E così “In tema di procedimento civile, la condanna al pagamento di una somma equitativamente de- terminata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., ha natura sanzionatoria ed officiosa, sicché eSA presuppone la mala fede o la colpa grave del processo ed è indipenden- te dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avver- sario, perseguendo indirettamente interessi pubblici, quali il buon funzionamento e l'efficienza della giustizia e, più in particolare, la ragionevole durata del processo con lo scoraggiare le cause pretestuose” (Cass. civ., Sez. VI - 2, 17/10/2017, n.
24410).
Consegue alla soccombenza la condanna alle spese di lite liquidate come da disposi- tivo, nonché al pagamento della somma di euro 2.000,00 a titolo di risarcimento per lite temeraria.
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta le domande attoree;
Condanna l'attore alla rifusione, in favore della convenuta delle spese di lite liquida- te in euro 5838,55 per compensi oltre accessori di legge nonché al pagamento a ti- tolo di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. della somma di euro 2000,00.
Padova, 11-2-2025 Il Giudice
TT. Elisa Rubbis
- 12 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.SA Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2074/2023 promoSA da:
( ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. PENTELLA PAOLO
ATTORE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. BARZON FEDERICO
CONVENUTA CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come da note d'udienza di precisazione delle conclusioni depo- sitate telematicamente:
“Voglia il Giudice adito:
1) Accertare e dichiarare che la TT.SA all'insaputa del Sig. Controparte_1 [...] ed utilizzando senza autorizzazione il dispositivo di firma elettronica Parte_2 dello stesso Sig. in data 14/12/2020 ha presentato all'Ufficio Parte_1 del Registro delle Imprese di Padova in via telematica (doc n. 5) l'atto di cessione delle quote dell'intera dal Sig. al Controparte_2 Controparte_3
Sig. Parte_1
CP_ 2) Per l'effetto condannare la TT.SA Nicoletta a a risarcire al Sig.
[...] tutti i danni dallo stesso patiti e patiendi, quantificati nella somma di €. Parte_3
500.000,00=, oltre ad interessi e rivalutazioni monetaria o nella diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
3) Spese ed onorari di causa rifusi”.
La convenuta ha concluso come da note scritte per l'udienza del 7 novembre 2024 depositate telematicamente:
“Nel merito:
Rigettarsi integralmente le domande proposte da controparte in quanto infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti.
In ogni caso: Con vittoria di compensi, spese e spese generali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 16 febbraio 2023,ritualmente notificato, il sig.
[...] citava in giudizio la TT.SA commercialista al fine di Parte_2 Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito: 1) accertare e di- chiarare che la TT.SA all'insaputa del Sig. ed Controparte_1 Parte_1 utilizzando senza autorizzazione il dispositivo di firma elettronica dello stesso Sig.
in data 14/12/2020 ha presentato all'Ufficio del Registro delle Parte_1
- 2 - Imprese di Padova in via telematica (doc. n. 5) l'atto di cessione delle quote dell'intera dal Sig. al Sig. Controparte_2 Controparte_3 [...]
2) Per l'effetto condannare la TT.SA a risarcire al Parte_4 Controparte_1
Sig. tutti i danni dallo stesso patiti e patendi, quantificati nella Parte_1 somma di € 500.000,00=, oltre interessi e rivalutazione monetaria o nella diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
3) Spese ed onorari di cau- sa rifusi”; l'attore chiedeva, altresì, che venisse ordinato il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili della TT.SA o delle somme e cose a lei Controparte_1 dovute.
A tal fine, il sig. affermava di essere stato coinvolto, insieme ad altre Parte_1 persone, in un procedimento penale in relazione a “reati di carattere tributario e frodi fiscali IVA” e che nell'ambito del sodalizio, egli avrebbe volontariamente rive- stito la carica di liquidatore della società mentre a sua insapu- Controparte_4 ta gli sarebbero anche state intestate le quote di detta società: di ciò, in particolare, CP_ accusa la TT.SA , affermando che, all'insaputa dello stesso ed in accordo con il sig. la commercialista avrebbe presentato all'Ufficio del Registro delle Im- Per_1 prese, in via telematica, l'atto di cessione delle quote di in li- Controparte_4 quidazione dal sig. al sig. l'intestazione di dette quote Controparte_3 Parte_1 avrebbe in ipotesi comportato gravissimi danni al sig. consistenti a sua Parte_1 detta in un “maggior coinvolgimento” nel procedimento penale citato, nell'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere e nella revoca CP_ dell'affidamento in prova, danno di cui chiede il risarcimento alla TT.SA .
Con provvedimento del 23 marzo 2023, il Giudice, vista l'istanza cautelare per se- questro conservativo, fiSAva l'udienza dell'11 maggio 2023, con termine fino al 9 maggio 2023 per memoria difensiva.
CP_
La TT.SA depositava, pertanto, la propria memoria difensiva nella fase cau- telare;
all'udienza dell'11 maggio 2023, il Giudice assegnava alla parte attrice ricor- rente termine fino al 31 maggio 2023 per controdeduzioni e a parte resistente con- venuta fino al 15 giugno 2023 per eventuali repliche, rinviando per gli stessi incom- benti all'udienza del 22 giugno 2023, già fiSAta per la trattazione del merito. Con CP_ comparsa del 31 maggio 2023, la TT.SA si costituiva altresì nel giudizio di merito, contestando tutto quanto sostenuto da controparte in quanto infondato in fatto ed in diritto.
A seguito dello scambio delle memorie autorizzate e dello svolgimento della prima udienza in data 22 giugno 2023 – nella quale il Giudice assegnava alle parti i termini ex art. 183, VI co., c.p.c. e rinviava all'udienza del 18 gennaio 2024, da tenersi me- diante trattazione scritta – il Giudice, con provvedimento in pari data, rigettava il
- 3 - ricorso per sequestro conservativo in corso di causa “ritenuto che la documentazio- CP_ ne in atti rende evidente il mancato coinvolgimento della dott.SA nelle prete- se condotte unilateralmente adottate come affermato dal ricorrente;
ritenuto che
in tal senso va segnatamente evidenziato il contenuto dell'atto notarile del 17 di- cembre 2020 dal quale emerge che il ricorrente anche nella veste di so- Parte_1 cio unico della , oltre che di liquidatore, presenziava all'assemblea Controparte_2 dei soci, con dichiarazioni tali da escludere che il paSAggio di proprietà delle quote sociali fosse avvenuto a sua insaputa;
per il resto vanno condivise le puntuali e per- tinenti argomentazioni difensive svolte da parte convenuta da intendersi integral- mente richiamate”. Seguiva lo scambio delle memorie ex art. 183, VI co., c.p.c.
A seguito del deposito delle note scritte per l'udienza del 18 gennaio 2024, il Giudi- ce, ritenuta la controversia sufficientemente istruita in via documentale e matura per la decisione, risultando l'articolato di prove orali richieste da parte attrice inammissibile sotto vari profili e comunque irrilevante, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 novembre 2024, con trattazione cartolare. Con le CP_ proprie note scritte in vista dell'udienza del 7 novembre 2024, la TT.SA - ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e rigettata - pre- cisava le proprie conclusioni come segue, chiedendo che il giudice trattenesse la causa in decisione ed assegnasse i termini ex art. 190 c.p.c.: “Nel merito: Rigettarsi integralmente le domande proposte da controparte in quanto infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti. 4 In via istruttoria Nella denegata e non creduta ipo- tesi di ammissione dei capitoli di prova avversari e di ritenuta capacità a testimonia- re del Sig. si chiede di essere ammessi a prova contraria con il mede- Tes_1 simo teste indicato da controparte. In ogni caso: Con vittoria di compensi, spese e spese generali. Si chiede altresì la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. al paga- mento di una somma equitativamente determinata e/o al risarcimento dei danni per lite temeraria”. Il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini massimi ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repli- che.
Le domande attoree risultano infondate e vanno rigettate. Invero, la causa petendi della richiesta risarcitoria avanzata dal sig. nei confronti della TT.SA Parte_1
, anche all'esito della fase istruttoria, rimane del tutto oscura. Controparte_1
L'attore ha affermato di essere stato coinvolto, insieme ad altre persone, in un pro- cedimento penale in relazione a “reati di carattere tributario e frodi fiscali IVA”. Il sig. ha sostenuto che, nell'ambito del sodalizio, avrebbe volontariamente Parte_1 rivestito la carica di liquidatore della società mentre a sua in- Controparte_4 saputa gli sarebbero anche state intestate le quote di detta società: di ciò, in parti- CP_ colare, accusa la TT.SA , affermando che, all'insaputa dello stesso ed in ac- cordo con il sig. la commercialista avrebbe presentato all'Ufficio del Tes_1
- 4 - Registro delle Imprese l'atto di cessione delle quote di in liqui- Controparte_4 dazione dal sig. al sig. L'intestazione di dette quote Controparte_3 Parte_1 avrebbe, a detta dell'attore, comportato gravissimi danni al sig. danni Parte_1 che si sostanzierebbero “in un coinvolgimento più ampio del Sig. Controparte_5 nel proc. pen. n. 7616/2021 RGNR stralciato dal proc. pen. n. 3692/2020 RGNR
[...] con conseguente applicazione di misura cautelare personale più afflittiva della cu- stodia cautelare in carcere, mutata poi in obbligo di firma (…). Oltretutto il coinvol- gimento più ampio del Sig. è costato allo stesso la revoca da parte del Parte_1
Tribunale di Sorveglianza di Verona dell'affidamento in prova che era stato prece- dentemente concesso per una paSAta pendenza (doc n. 6), causandone l'immediata carcerazione” (pag. 5 citazione); successivamente, poi, l'attore ha af- fermato che in detto procedimento penale il Sig. sarebbe stato condan- Parte_1 nato dal GUP presso il Tribunale di Vicenza alla pena di anni 2, mesi 10 e giorni 20 di reclusione (si veda pag. 1 memoria ex art. 183, VI co., n. 1, c.p.c. attorea). Il danno di cui parte attrice chiede il risarcimento viene quantificato in € 500.000,00 “tenendo conto sia del maggior coinvolgimento subito dal Sig. nel pro- Parte_1 cedimento penale citato, sia della misura custodiale patita, sia della revoca dell'affidamento in prova” (pag. 5 citazione).
Tutto quanto dedotto da parte attrice, integralmente contestato dalla convenuta, è non solo rimasto sfornito di prova alcuna all'esito dello svolgimento del giudizio, ma CP_ è addirittura stato smentito dai documenti dimessi sia dalla dott.SA che dal sig. stesso. Parte_1
CP_ Non emerge che la dott.SA abbia provveduto all'intestazione delle quote della in capo al sig. all'insaputa dello stesso né che il pas- Controparte_4 Parte_1 saggio di titolarità di dette quote sarebbe stato architettato dalla commercialista e dal sig. come nemmeno è stato provato alcun danno che poSA ritenersi lega- Per_1 to da un nesso causale a detta intestazione.
CP_ Ne consegue la infondatezza dell'affermazione per cui la dott.SA avrebbe predisposto l'atto di cessione delle quote della Controparte_2 all'insaputa del Sig. ed in accordo con il sig. L'accusa sollevata nei Parte_1 Per_1 CP_ confronti della TT.SA di aver proceduto all'intestazione delle quote della so- cietà in capo al sig. all'insaputa dello stesso ed in Controparte_4 Parte_1 accordo con il sig. si palesa infondata. Anzitutto, quanto al fatto che il sig. Per_1 sarebbe stato all'oscuro dell'intestazione delle quote della società Parte_1 [...] in capo a sé medesimo, si ricorda che in data 17 dicembre 2020 – Controparte_4 ovvero, appena tre giorni dopo la cessione delle quote della a Controparte_2 favore di parte attrice, avvenuta in data 14 dicembre 2020 (cfr. doc. 5 attoreo) – il sig. presenziava personalmente all'assemblea dei soci della società Parte_1 [...]
[...] [...]
, innanzi al Notaio non solo in quali- Controparte_6 Persona_2 tà di liquidatore ma altresì in quanto socio unico, veste nella quale deliberava il tra- sferimento della sede sociale della società: egli dava, infatti, atto “che è presente l'intero capitale sociale portato da se medesimo, titolare di una quota di nominali
Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale” (cfr. doc. 1 convenuta). Non v'è dubbio, dunque, che l'attore fosse pienamente consapevole della propria veste di socio unico della società
[...]
, tant'è che ne dava atto davanti al Notaio senza nulla Controparte_7 contestare in merito. Che il sig. fosse consapevole del paSAggio di pro- Parte_1 prietà delle quote di a proprio favore è confer- Controparte_2 mato anche dai documenti dimessi dallo stesso attore: nel colloquio intercorso tra il sig. ed il sig. in data 27 novembre 2020, infatti, il sig. Parte_1 Tes_1 Per_1 parla di fare “un cambiamento di tutto”, senza che a ciò segua alcun dissenso da parte del sig. tant'è che anche la Polizia Giudiziaria riassume che Parte_1 [...] si è proposto di farsi intestare una delle società ” (si veda CP_8 Parte_5 doc. 3 controparte). Si ricorda, poi, che l'attore aveva dimesso i verbali di due propri interrogatori (cfr. doc.
7-8 avversari); al di là del fatto che gli stessi nulla provano, essendo mere dichiarazioni di provenienza unilaterale di parte attrice, si rileva come dagli stessi emerga solo l'assoluta contraddittorietà – e, dunque, l'inattendibilità - delle dichiarazioni rese dal sig. in merito al momento in cui sarebbe ve- Parte_1 nuto a conoscenza dell'intestazione a proprio favore delle quote della CP_2
il che riprova l'infondatezza delle pretese attoree
[...]
Quanto, poi, alla circostanza per cui il trasferimento delle quote della CP_2 CP_ sarebbe stato “architettato” dalla TT.SA e dal sig. ciò risulta
[...] Per_1 smentito, anzitutto, da quanto appena esposto, essendo evidente che il sig. CP_5 era perfettamente consapevole di detta intestazione. La tesi attorea risulta
[...] smentita altresì dai documenti dimessi in atti. E, infatti, dalla conversazione inter- CP_ corsa tra la TT.SA ed il sig. (cfr. doc. 4 e prima parte doc. 9 attore) Per_1 emerge come sia il sig. ad informare la commercialista della necessità di effet- Per_1 tuare la nomina di un nuovo liquidatore per la nonché di inte- Controparte_4 CP_ stare a quest'ultimo anche le quote di detta società (la dott.SA chiede espres- samente “vuoi fare solo cambio amministratore o anche cambio…”, e lui risponde
“tutto…”; lei chiede conferma “quote?”, e lui conferma “tutto”). A conferma di ciò,
è stato dimesso anche lo scambio di email con cui a seguito di Controparte_4 CP_ esplicita richiesta della TT.SA , conferma che il sig. avrebbe acqui- Parte_1 stato le quote societarie (cfr. doc.
2-3 convenuta). L'attore ha dimesso altresì CP_ un'ulteriore conversazione tra la TT.SA ed il sig. (cfr. seconda parte Per_1 doc. 9 attore) nella quale i due interlocutori, semplicemente, si mettono d'accordo sulla scansione temporale degli adempimenti al fine di capire la presenza di quali
- 6 - dei vari soggetti coinvolti fosse neceSAria e fiSAre l'appuntamento dal Notaio (ov- vero, se predisporre prima la cessione delle quote e il cambio di amministratore ed in seguito andare dal Notaio per il cambio della sede, oppure se fiSAre prima l'appuntamento dal Notaio per il cambio della sede e poi predisporre la cessione delle quote e il cambio di amministratore). Al riguardo, si rileva che se la cessione delle quote fosse stata realmente architettata da parte del sig. con l'ausilio Per_1 CP_ della TT.SA all'insaputa del sig. – come persevera nel sostenere Parte_1 quest'ultimo - sarebbe stata effettuata prima l'assemblea presso lo studio notarile per il trasferimento della sede legale, alla quale avrebbe così partecipato – non il sig. bensì - il precedente socio titolare delle quote della Parte_1 Controparte_4
(in quanto, ai sensi dell'art. 2479 c.c., sono riservate alla competenza dei soci
[...] le modificazioni dell'atto costitutivo, quali il cambio della sede legale effettuato) e solo successivamente sarebbe stata effettuata la cessione quote, all'insaputa di par- te attrice. L'iter temporale è stato, invece, esattamente il contrario, il che ancora una volta rende evidente l'infondatezza delle tesi attoree.
In ogni caso, emerge l'assenza di alcun nesso di causalità tra l'intestazione delle quote della ed i danni che l'attore afferma di Controparte_9 aver subito. Fermo quanto esposto – che già di per sé è sufficiente a palesare l'assoluta pretestuosità dell'azione attorea – si evidenzia che non sia mai stato chia- rito in che modo l'intestazione delle quote della Controparte_9 avrebbe comportato “un coinvolgimento più ampio” del Sig. nel proce- Parte_1 dimento penale di cui egli parla, in cosa si sostanzierebbe detto “coinvolgimento più ampio” e per qual motivo lo stesso avrebbe comportato l'applicazione della custo- dia cautelare in carcere e la revoca dell'affidamento in prova;
l'attore, invero, non ha nemmeno indicato quali sarebbero i capi d'accusa per i quali sarebbe stato inda- gato e l'eventuale rilevanza della qualifica di socio della succitata società ai fini della configurazione dei reati contestatigli, né ha provato le motivazioni a base dell'applicazione della custodia in carcere a suo carico;
né ha provato che vi sia sta- ta una condanna che poSA porsi come diretta conseguenza dell'intestazione in ca- po allo stesso delle quote della . Anche all'esito Controparte_9 della fase istruttoria, tutte le vaghe affermazioni attoree sono rimaste tutte destitui- te di fondamento probatorio. L'attore si era limitato a sostenere che “il Pubblico
Ministero ha ritenuto che l'intestazione delle quote in combutta con il Sig. ed CP_3 il Sig. fosse funzionale all'attività relativa alle frodi fiscali ed ai reati tributari” Per_1
(pag. 3 citazione), ma del fondamento – e della prova – di tale affermazione, non v'è traccia;
analoga considerazione vale per l'affermazione secondo cui il Pubblico Mini- stero si sarebbe convinto del ruolo di asserita sola “baSA manovalanza” del sig. solo dopo che questo lo avrebbe convinto della propria estraneità alla Parte_1 cessione ed intestazione delle quote della (pag. 4 citazione). Controparte_4
- 7 - Fermo quanto esposto - si rileva come le affermazioni attoree non solo siano rima- ste prive di prova alcuna ma appaiano altresì smentite dall'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Venezia dimeSA (sub doc. 6 attoreo). Ipotizzando, infatti, che tale provvedimento faccia riferimento all'ordinanza di custodia cautelare di cui tratta l'attore, dallo stesso emergerebbe, anzitutto, che il sig. sarebbe stato in- Parte_1 dagato per una pluralità di reati, alcuni dei quali è, tra l'altro, chiaro che nulla hanno a che vedere con la società non può, pertanto, ragionevol- Controparte_4 mente sostenersi che la misura della custodia cautelare in carcere gli sia stata appli- cata a causa dell'intestazione delle quote di detta società.
Per la precisione, dal provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Venezia dimes- so in atti emergerebbe che il sig. sarebbe stato indagato: “A) del delitto Parte_1 di associazione per delinquere volta alla commissione di reati fiscali (art. 2 e 8 d.lgs
74/2020), aventi ad oggetto l'emissione (e registrazione) per più annualità di più fat- ture per operazioni inesistenti soggettivamente o oggettivamente nei confronti di una platea indeterminata di utilizzatori per il tramite di più società commerciali, ita- liane ed estere, non operative intestate a soggetti diversi ma in realtà tutte ricondu- cibili a e , nonché alla commissione del reato di cui CP_10 Controparte_11 all'art. 640 comma 2 n. 1 c.p., avente ad oggetto l'ottenimento di più finanziamenti erogati dallo Stato a seguito dell'emergenza COVID 19 a favore di imprese riferibili a ed ai suoi sodali;
negli anni 2019 e 2020; B) del delitto di cui agli artt. CP_10
110 e 8 del d.lgs 74/2020, quale compartecipe nell'emissione di fatture per opera- zioni inesistenti emesse nell'anno 2019 dalla egli in qualità di Controparte_12 soggetto che ha ritirato il denaro contante afferente alle fatture per operazioni ine- sistenti a mezzo di assegno di cui era beneficiario, nell'anno 2019; C) del delitto di cui agli artt. 110 e 8 del d.lgs 74/2020, quale compartecipe nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti emesse nell'anno 2020 dalla egli in Controparte_12 qualità di soggetto che ha ritirato il denaro contante afferente alle fatture per ope- razioni inesistenti a mezzo di assegno di cui era beneficiario, nell'anno 2020”. Orbe- ne, i capi di accusa di cui ai punti B) e C) si riferiscono a società diversa dalla
[...]
l'intestazione delle cui quote è oggetto della lamentela attorea. Controparte_13
L'unico capo d'accusa che astrattamente potrebbe venire in rilievo, in base a quanto sostenuto da parte attrice, è quello di cui al punto A); tuttavia, tale capo d'accusa fa riferimento ai reati di i) associazione per delinquere1 volta alla commissione dei reati di a) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di b) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti3 e di ii) truffa : appare evidente come la qualifica di socio della
[...] non incida in alcun modo sull'ascrivibilità dei reati contestati al sig. Controparte_13
Invero, come emerge anche dai successivi rilievi svolti dal Tribunale di Parte_1
Sorveglianza in punto di fatto, i gravi indizi di reati che hanno portato
- 8 - all'applicazione della misura della custodia cautelare a carico del Sig. Parte_6
[...
stati individuati – non certo nella qualifica di socio della ma Controparte_4
- nella compartecipazione alla raccolta di denaro (tramite incasso di assegni ed emissione di fatture e DDT per operazioni inesistenti tramite una società di trasporti di cui era titolare, diversa dalla , attività che appare del tutto Controparte_4 disancorata da qualsivoglia ruolo il sig. abbia mai ricoperto in Parte_1 [...]
Il Tribunale di Sorveglianza, in ogni caso, diversamente da quanto so- CP_14 stiene l'odierno attore, mette in rilievo – non la qualifica di socio della
[...]
, bensì – la carica di liquidatore rivestita dal sig. Controparte_15 Parte_1 nell'ordinanza si legge, infatti, che “in seguito, la sua collaborazione con il sodalizio era divenuta anche più stretta, atteso che egli aveva assunto il ruolo di legale rap- presentante della “ , la cui sede era stata spostata a Salerno;
che Controparte_16 la sua partecipazione al sodalizio criminale risultava essersi protratta almeno sino a dicembre 2020, dopo che egli aveva accettato di divenire il nuovo legale rappresen- tante della società “cartiera” (così pag. 2, doc. 6 avversario). Controparte_16
Fermo quanto esposto circa la mancanza di chiarezza delle contestazioni attore, ap- pare, dunque, come l'intestazione delle quote di in capo al Sig. Controparte_4 non abbia alcun rilievo in relazione al suo coinvolgimento nel procedi- Parte_1 mento penale ed in ordine alla configurazione dei - plurimi - reati che si presume gli siano stati contestati, né, comunque, poSA essere stata la causa dell'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere e della revoca dell'affidamento in prova;
l'attore, invero, avrebbe dovuto provare che, senza la citata intestazione del- le quote di non gli sarebbe stata inflitta la misura della custo- Controparte_4 dia cautelare in carcere e non gli sarebbe stato revocato l'affidamento in prova;
ma va da sé che ciò non può essere.
L'attore, infine, ha dimesso il dispositivo di una sentenza di condanna (cfr. doc. 10 attoreo) privo dunque di qualsivoglia motivazione;
ciò riprova, ancora una volta,
l'assoluta pretestuosità dell'azione instaurata dal sig. emergendo da ciò Parte_1 come parte attrice abbia instaurato il presente giudizio senza avere alcuna prova a fondamento della propria pretesa. In conclusione, dunque, non può ragionevolmen- te sostenersi la sussistenza di alcun nesso di causalità tra l'intestazione delle quote di (e, dunque, la condotta di cui il sig. accusa - in- Controparte_4 Parte_1 CP_ fondatamente - la dott.SA ) ed eventuali – invero, inesistenti - danni subiti dall'attore.
Infine, l'attore in ogni caso non ha provato l'esistenza di alcun danno in capo al sig.
A detta dell'attore, l'intestazione delle quote di Parte_1 Controparte_4 avrebbe comportato al sig. danni quantificati addirittura in € 500.000,00 Parte_1
“tenendo conto sia del maggior coinvolgimento subito dal Sig. Parte_1 nel procedimento penale citato, sia della misura custodiale patita, sia della revoca
- 9 - dell'affidamento in prova” (pag. 5 citazione). Non si comprende, tuttavia, in cosa consisterebbe il danno “da maggior coinvolgimento” nel procedimento penale, né
l'attore ha provato l'applicazione (e la durata) della custodia cautelare in carcere e la revoca dell'affidamento; sul punto si ricorda comunque che chi è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ed è stato poi, all'esito del procedi- mento penale, prosciolto con sentenza di assoluzione diventata irrevocabile, ha di- ritto a ricevere un equo risarcimento del danno subito da parte dello Stato (e non vi può essere una duplicazione del risarcimento del medesimo danno). Quanto, infine, alla quantificazione dell'asserito danno subito, non risulta in alcun modo allegato quali siano i criteri di quantificazione utilizzati. L'attore ha richiamato anche l'art. 2059 c.c., secondo il quale il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge: controparte, tuttavia, non ha né indicato né tantomeno provato di aver subito un danno di natura non patrimoniale derivante dalla lesione di valori inerenti alla persona, sicché non si comprende il richiamo normativo effet- tuato , che pertanto deve ritenersi irrilevante ed infondato.
In conclusione, è palese non solo come non sussista alcuna condotta illecita impu- CP_ [.. tabile alla TT.SA , ma altresì che, in ogni caso, l'intestazione delle quote di non poSA aver avuto alcun rilievo determinante nelle vicende Controparte_4 penali che coinvolgono il sig. e che non sussista alcun danno ingiusto dal- Parte_1 lo stesso subito come conseguenza di detta intestazione. Si ricorda, per aversi re- sponsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. – quale quella azionata nel caso di specie da parte attrice - devono sussistere i seguenti elementi: i) il compimento di un fatto il- lecito (ovvero, la lesione di una situazione soggettiva tutelata dall'ordinamento), ii) la sussistenza di un danno ingiusto, iii) il nesso causale tra illecito ed evento danno- so, iv) la colpa o il dolo del responsabile;
ai fini risarcitori, grava su chi assume di es- sere stato danneggiato l'onere di fornire la neceSAria prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità dell'illecito aquiliano.
L'attore non ha allegato né tantomeno provato nessuno degli elementi costituivi della pretesa fatta valere. L'attore ha richiamato anche l'art. 2059 c.c., secondo il quale il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge: tuttavia, non è stato non solo provato ma nemmeno indicato che il sig.
[...] avrebbe subito un danno di natura non patrimoniale derivante dalla lesione CP_8 di valori inerenti alla persona, sicché tale richiamo deve ritenersi irrilevante ed in- fondato.
Alla luce di tutto quanto esposto, risulta palese che le domande svolte ex adverso siano non solo destituite di ogni fondamento - ed andranno, perciò, rigettate – ma altresì temerarie, con conseguente neceSAria condanna dell'attore al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. L'art. 96 c.p.c. stabilisce che “Se risulta che la parte soc-
- 10 - combente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza. (…) In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equita- tivamente determinata”. La fattispecie risarcitoria dell'art. 96, I co., c.p.c. punisce un contegno illecito tenuto dalla parte soccombente con dolo o colpa grave, ovvero con la consapevolezza del proprio torto o, quantomeno, con omissione, nel compi- mento delle attività processuali, di quel minimo di diligenza e perizia sufficiente ad avvedersi della palese infondatezza delle proprie pretese. Come avvenuto nel caso di specie, nel quale l'attore ha instaurato il presente giudizio senza avere la ben che minima prova della propria pretesa. Si ricorda che “Deve ritenersi temeraria, e con- notata quanto meno da colpa grave, la condotta della parte che introduca e coltivi il giudizio senza adeguata preventiva ponderazione delle risorse istruttorie a sua di- sposizione” (Tribunale Roma, Sez. XI, Sentenza, 26/01/2018, n. 1883). Quanto al danno, si ricorda che “deve considerarsi che la parte che debba sostenere una lite va incontro ad una serie di disagi quali, a titolo d'esempio, l'apprensione conneSA all'esito del giudizio, la perdita di tempo e di denaro per la ricerca della documenta- zione probatoria e per la consultazione del proprio legale, e via discorrendo. Ove, quindi, tali aggravi non siano quelli normali, frutto di una normale dialettica proces- suale, ma, al contrario, quelli particolarmente ampliati e odiosi connessi ad una su- bita aggressione con una lite del tutto temeraria, ben risulta fondata la richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c. e, in mancanza di una precisa prova sull'ammontare del danno, questo può sicuramente essere liquidato secondo equità. Anzi, può so- stenersi che le condotte realizzate da una parte che integrino la responsabilità di cui all'art. 96 c.p.c., costringano l'altra parte a subire un processo ingiustificato, perché qualificabile come eccessivo nella sua intera durata, con la conseguenza che il tipo di lesione verificata si presenta analoga a quella relativa alla irragionevole durata del processo. Il danno allora, pur mancando la piena prova circa la sua esistenza ed il suo ammontare, potrà essere considerato come conseguenza normale della viola- zione del diritto e quantificato in via equitativa sulla base dei medesimi criteri ela- borati dalla Corte di Strasburgo per un processo irragionevolmente lungo” (Tribuna- le Bari, Sez. II, 25/05/2011, n. 1819). Oltre a tutti tali disagi cui è andata incontro la CP_ dott.SA , non va sottaciuto il rischio alla lesione dell'immagine professionale della commercialista in conseguenza dell'azione giudiziaria temerariamente intra- presa dalla controparte. Posta la condotta gravemente e consapevolmente contra- ria ai doveri di lealtà e probità, contraria alle regole generali di correttezza e buona fede ed improntata a mala fede – o, quantomeno, colpa grave - di controparte, la difesa della convenuta ha chiesto altresì all'Ill.mo Giudice adito di voler condannare la steSA anche – o, in via alternativa - ai sensi dell'art. 96, III co., c.p.c. Tale disposi-
- 11 - zione introduce la possibilità per il giudice di pronunciare, contestualmente alla sta- tuizione sulle spese di lite, condanna, anche d'ufficio, della parte soccombente al pagamento in favore della controparte di somma - ulteriore rispetto alle spese pro- cessuali - equitativamente determinata e costituisce una forma di “punitive dama- ges” in considerazione del danno arrecato al sistema giudiziario che, inteso nella sua complessità, è già gravato da milioni di procedimenti pendenti. E così “In tema di procedimento civile, la condanna al pagamento di una somma equitativamente de- terminata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., ha natura sanzionatoria ed officiosa, sicché eSA presuppone la mala fede o la colpa grave del processo ed è indipenden- te dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avver- sario, perseguendo indirettamente interessi pubblici, quali il buon funzionamento e l'efficienza della giustizia e, più in particolare, la ragionevole durata del processo con lo scoraggiare le cause pretestuose” (Cass. civ., Sez. VI - 2, 17/10/2017, n.
24410).
Consegue alla soccombenza la condanna alle spese di lite liquidate come da disposi- tivo, nonché al pagamento della somma di euro 2.000,00 a titolo di risarcimento per lite temeraria.
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta le domande attoree;
Condanna l'attore alla rifusione, in favore della convenuta delle spese di lite liquida- te in euro 5838,55 per compensi oltre accessori di legge nonché al pagamento a ti- tolo di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. della somma di euro 2000,00.
Padova, 11-2-2025 Il Giudice
TT. Elisa Rubbis
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