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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 18/04/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 698/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 698/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in forza di procura allegata al presente atto, unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma, Giuseppe
Cardona e Michele Del Bene ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano, Corso Magenta 84;
-ATTORE-
contro
in persona del sindaco, legale rappresentante p.t.,(p.iva Controparte_1
), rappresentato e difeso, giusta delibera dall'avv. Francesco Maccarone P.IVA_2 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vibo Valentia alla via Pascoli n.
5;
-CONVENUTO -
OGGETTO: cessione di credito-pagamento di somme;
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 11 Con atto di citazione ritualmente notificato, premesso di essere Pt_1 cessionaria dei crediti vantati nei confronti dell'ente, conveniva in giudizio il
[...] al fine di vederlo condannare al pagamento del proprio credito di CP_1 importo pari a € 93.652,96 per sorte capitale, portato dalle fatture emesse dalla società oltre gli interessi moratori, nella misura prevista Parte_2 dall'art. 5 Dlgs n.231del 2002, maturati e maturandi sull'importo predetto, gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5 Dlgs n.231del 2002 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi indicati, scaduti da almeno sei mesi, nonché l'importo di € 3.320,00 ai sensi dell'art. 6 co.2
D.lgs. n.231 del 2002 in ragione di Euro 40,00 per ciascuna delle fatture costituenti la sorte capitale e l'importo di € 12.280,006, ai sensi dell'art. 6 d. lgs. n. 231/02 come novellato dal d. lgs. n. 192/12 in relazione ad ulteriori fatture il cui termine di pagamento non è stato rispettato.
In subordine, ha chiesto la condanna dell'ente ex art. 2041 c.c. per essersi comunque arricchito delle prestazioni erogate dalle società cedenti.
A fondamento della domanda, l'attore ha dedotto
- che le fatture sottese alla richiesta di pagamento si riferivano a forniture di energia elettrica ed altri servizi intercorsi tra e il convenuto;
Parte_2 CP_1
- che i crediti oggetto delle fatture impagate erano stati ceduti da Parte_2
Parte alla con i contratti di cessione dei crediti, redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificato all'Ente;
-che tale contratto di cessione ha avuto a oggetto, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento in relazione a ciascuna fattura sino al saldo effettivo;
- che ha, altresì, diritto al pagamento dell'importo di € 12.280,00 sempre in virtù di quanto previsto dall'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 in relazione a una serie di fatture – oggetto di cessione da parte della società Lake
Securisation srl– nei confronti dell'Ente che non ha rispettato termine di pagamento di tali fatture.
pagina 2 di 11 Si è costituito il che ha preliminarmente eccepito il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva della società attorea, poiché agli atti non risulta depositato il contratto di cessione dei crediti di per cui ha intentato l'odierno Parte_2 giudizio.
Nel merito ha eccepito la mancanza del contratto di fornitura intercorso tra il e la società e pertanto ha dedotto l'infondatezza della CP_1 Parte_2 domanda posto che i contratti con la pubblica amministrazione vanno stipulati in forma scritta.
Ha altresì dedotto che gli enti locali, ai sensi dell'art. 191, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 2000, possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.
In via subordinata ha in ogni caso contestato la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., poiché l'unico soggetto che potrebbe ritenersi depauperato è solo la società cedente posto che con la cessione, si verifica una successione in relazione al credito contrattuale che non comprende l'azione di ingiustificato arricchimento essendo diversa la causale e la natura. Per tutti questi motivi ha chiesto di voler rigettare la domanda attorea con vittoria di spese e competenze del giudizio.
La causa veniva istruita solo documentalmente e, all'udienza del 1.10.2024 il sottoscritto magistrato medio tempore subentrato nel ruolo, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Parte In via preliminare deve premettersi che la agisce nel presente giudizio al fine di ottenere il pagamento di un credito cedutole dall'originaria società creditrice e degli interessi maturati nei confronti della cedente con riferimento al Parte_2 servizio di fornitura di energia elettrica e gas.
Dunque, il titolo contrattuale sulla base del quale l'attrice agisce è costituito dai contratti di cessione conclusi con del 28.12.2021 rep. 39426 Parte_2 registrato in data 30.12.2021 e del 29.03.22 rep. 39745 registrato in data 4.04.2022
(doc.9 memoria ex art.183 co.6 n.1 c.p.c.) e notificati al rispettivamente in CP_1
pagina 3 di 11 data 1.01.2022 e in data 9.04.22. Da ciò discende la piena legittimazione ad agire dell'attrice, la quale ha dimostrato di essere l'attuale titolare dei crediti oggetto di causa sulla scorta della documentazione prodotta e di avere rispettato l'iter previsto per l'opponibilità della cessione al convenuto (art. 1264 c.c.): la notificazione all'Ente della cessione.
Sul punto, ai fini della legittimazione attiva della società attrice, si osserva che la normativa in materia di cessione di crediti derivanti da un contratto pubblico si atteggia in maniera particolare rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione dei crediti (art. 1260 ss. c.c.), essendo diretta a contemperare le diverse esigenze sottese alla libera cessione dei crediti e quelle inerenti la regolare esecuzione dei contratti pubblici e la corretta individuazione del destinatario dei pagamenti.
Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile al caso di specie, occorre prendere le mosse dalle disposizioni contenute nel R.D. n. 2440 del 1923.
In particolare, l'art. 69 del R.D. n. 2440 stabilisce la forma che la cessione deve assumere e la sua modalità di comunicazione prevedendo al comma terzo: "Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazioni di vincolo devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio" e l'art. 70 del citato R.D., introduce una deroga al principio privatistico della liberà cedibilità del credito, sancito dall'art. 1260 del codice civile, stabilendo, al comma terzo che "per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248" il quale a sua volta prevede che "Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto sequestro né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata".
Tuttavia, in giurisprudenza, è assolutamente pacifico che la deroga al principio civilistico di libera cedibilità del credito è destinata ad operare solo per i contratti di durata e non anche quando vengano in rilievo contratti ad esecuzione istantanea (in tal senso, da ultimo, Cass. Civ., 15.09.2021, n. 24758, secondo cui “Il divieto di cessione senza l'adesione della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha pagina 4 di 11 ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa così risultare compromessa la regolare esecuzione del rapporto”).
Inoltre, nell'ambito dei rapporti di durata, l'adesione della P.A. è richiesta solo fintanto che il contratto risulti in fase esecutiva, come precisato dall'art. 9 della legge n. 2248/1865, che si riferisce ai “contratti in corso”, e dall'art. 70 del R.D. n.
2440/1923. Infine, la Cassazione ha precisato che “la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata sussiste solo fino a quando il contratto è in corso e cessa quando questo viene meno con la conclusione del rapporto contrattuale;
da tale momento torna ad applicarsi la regola generale di cui agli art. 69 r.d. cit. e 1264 cod. civ., secondo cui l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo” (Cass. Civ. 1.02.2007, n.
2209).
Ora, giova tuttavia evidenziare che tali disposizioni non sono applicabili a soggetti diversi dalle amministrazioni statali (cfr. Cass. civ. nr. 32788/2019; Cass. civ. nr.
30658/2017; Cass. civ. nr. 2760/2015); al caso di specie deve, piuttosto, trovare applicazione l'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016, secondo il quale “le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci
e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”: e ciò perché il contratto pubblico relativo al settore elettricità rientra nella nozione di appalto ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. dd) e gg), del codice appalti;
nel caso di specie, non vi è prova che il abbia manifestato il proprio dissenso entro 45 giorni dalla notifica della CP_1 cessione (circostanza, questa, invero neppure dedotta dall'ente convenuto) e, dunque, la cessione è opponibile al stesso.
Alla luce di quanto rilevato e considerato, deve ritenersi l'efficacia della cessione in favore della società attrice dei crediti portati dalle fatture in oggetto.
pagina 5 di 11 Nel merito, la domanda di adempimento proposta dalla società attrice è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di seguito esposto.
Il credito azionato si fonda sulla somministrazione di energia elettrica fornita in regime di salvaguardia a favore del convenuto da parte di CP_1 Parte_2
In primo luogo, quanto all'eccepita mancanza del contratto di fornitura, si evidenzia che, nel caso di specie, non si è in presenza di un'obbligazione contrattuale per la quale è richiesta la forma scritta ad substantiam, dovendo piuttosto trovare applicazione le norme in materia di fornitura di energia elettrica e gas in regime di salvaguardia, ai sensi del d.l. 73/2007, come convertito nella L. 125/2007, corredato dal “Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il
Gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del D.L. 18 giugno 2007, n. 73/07 - All. A”.
In base alla normativa citata, l'attivazione del servizio di salvaguardia non prevede, infatti, la sottoscrizione di un contratto, ma è disciplinata nelle forme di un'obbligazione di fonte legale, che sorge al fine di scongiurare un'interruzione della fornitura per gli utenti finali che, a seguito della liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e del gas, risultano privi di fornitore a libero mercato ed sono intestatari di almeno un sito in media tensione o in alta tensione sul territorio nazionale, ovvero per le imprese titolari di soli siti in bassa tensione, con oltre 50 dipendenti e con un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro.
In questo quadro normativo, per l'attivazione del servizio di salvaguardia (anche in caso di successione nel tempo dei diversi fornitori che si aggiudicano l'esercizio di detto servizio) non è prevista – per definizione - la stipula di alcun contratto tra fornitore e cliente finale e ciò in conformità alla ratio del servizio de quo, in quanto rivolto a sopperire proprio alla mancata contrattazione sul mercato libero e ad assicurare all'utente la continuità della fornitura antecedente.
Anche la Corte di Cassazione si è di recente espressa sul punto (cfr. Cass. civ. nr.
20140/2024) e ha confermato questa interpretazione, ribadendo che, in caso di somministrazione in regime di salvaguardia, sorge un'obbligazione ex lege e che il presupposto di fatto dell'instaurazione del rapporto – appunto, ex lege - è dato pagina 6 di 11 dall'assunzione, da parte del fornitore, della qualità di aggiudicatario per l'area territoriale di riferimento del "servizio di salvaguardia".
La Suprema Corte ha, peraltro, chiarito che la validità del rapporto non è subordinata ex lege all'effettuazione, a favore dell'utente, delle comunicazioni che gravano sul fornitore che si aggiudichi la qualità di esercente il regime di salvaguardia, poiché le norme che prevedono dette comunicazioni non sono dettate con funzione costitutiva della fattispecie, ma quale disciplina dell'attività d'impresa, che può avere rilievo sul piano privatistico quale regola di comportamento - con eventuali conseguenze sul piano risarcitorio -, ma non della validità del rapporto, stante la totale etero-regolazione del rapporto.
Applicando queste coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, dunque, la carenza del requisito di forma scritta del contratto deve ritenersi superata dalla circostanza che il rapporto obbligatorio oggetto di causa non ha fonte contrattuale, ma legale, essendo la società attrice stata individuata, a seguito di procedura concorsuale pubblica di cui alla l. n. 125/2007, quale esercente il servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica in LA nel periodo cui le fatture azionate (e i relativi consumi) sono riferite.
Vi è, peraltro, prova della comunicazione tramite pec da parte di Parte_2 all'ente convenuto della procedura concorsuale pubblica a seguito della quale essa società era stata individuata esercente il servizio a tutele graduali in LA (per il periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2024), con indicazione, nella stessa missiva, dell'attivazione del servizio in favore dell'ente locale convenuto e dei POD associati al servizio offerto (v. documenti “8 allegati alla Controparte_2 memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice); nella comunicazione de qua, inoltre, risulta allegato il modulo per l'autocertificazione recante nota illustrativa contenente la precisazione che, in difetto dei requisiti per la fruizione del servizio a tutele crescenti, avrebbe trovato applicazione il regime residuale di salvaguardia, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del d.l. n. 73/2007.
Inoltre, il convenuto non ha mai contestato la qualifica di di Parte_2 esercente il regime di salvaguardia in LA nel periodo indicato né ha dedotto che le fatture siano riferibili a periodi diversi da quelli in cui Parte_2
pagina 7 di 11 risulta l'esercente il regime di salvaguardia né, ancora, ha mai allegato né provato la non applicabilità delle condizioni del regime di salvaguardia ad esso comune né ancora l'esistenza di un contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato da esso comune con altro fornitore nel libero mercato.
Per le ragioni esposte, vi è, dunque, sufficiente prova del titolo posto a fondamento delle fatture azionate.
Né rileva, sul punto, la mancata prova dell'impegno di spesa da parte dell'ente.
Se è vero, infatti, che, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del d.lgs. 267/2000, gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile o l'attestazione della relativa copertura finanziaria, è parimenti vero che detta norma non opera nei casi (tassativi) di impegni di spesa automatici previsti dall'art. 183 TUEL (cfr. Cass.
Civ. nr. 390/2021, secondo cui l'art. 191 TUEL non opera soltanto in relazione a obbligazioni contrattuali, ma anche rispetto a obbligazioni che sorgono ex lege, dovendo anche in tali ultimi casi gli enti locali rispettare la procedura contabile, salvi i casi di tassativi impegni automatici prescritti ex art. 183 L. 267/00).
Orbene, nel caso di specie, l'obbligo dell'ente locale non solo è sorto ex lege, ma rientra, appunto, nell'ambito di applicazione dell'art. 183, comma 2, TUEL, secondo cui, per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, la costituzione dell'impegno di spesa avviene automaticamente mediante l'approvazione del bilancio, senza necessità di ulteriori atti.
Dunque, ai fini della valida insorgenza dell'obbligazione oggetto di causa, non era richiesta l'adozione di uno specifico impegno di spesa da parte dell'amministrazione comunale (né il comune convenuto ha eccepito la mancata approvazione dei bilanci relativi ai periodi cui le fatture oggetto di causa si riferiscono).
Inoltre, ad ulteriore prova del suo credito, occorre evidenziare che parte attrice ha allegato le fatture emesse dalla società fornitrice mediante l'indicazione specifica del nominativo della società cedente, del numero fattura e della data di emissione e di scadenza fattura, dando prova della fonte del credito e assolvendo all'onere probatorio su di essa incombente. (vedi all. sub 8 memoria ex art. 183 n.1 c.p.c.)
pagina 8 di 11 In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, invero, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n. 9351 del 19.4.2007; Cass.Sez. Un. n.
13533 del 30.10.2001).
Né l'ente convenuto ha sollevato alcuna contestazione in merito all'effettiva prestazione delle forniture summenzionate ed ai consumi rilevati nelle fatture poste a fondamento della domanda di pagamento, né, ancora, alcuna questione in termini di irregolare funzionamento dei contatori.
Per tali ragioni parte attrice ha adempiuto all'onere della prova a suo carico di fornire la dimostrazione dell'esistenza del rapporto contrattuale, secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SSUU n. 13533/2001, per cui, in mancanza di prova di pagamenti o altri fatti estintivi dell'obbligazione a carico dell'ente, deve ritenersi la fondatezza delle ragioni creditorie.)
All'accoglimento della domanda del credito chiesto da parte attrice segue anche quella degli interessi moratori come richiesta in applicazione degli artt. 5, comma 1
d. lgs. n.231/2002. “Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento” (come da prospetto contabile prodotto) dalla scadenza delle predette fatture fino al soddisfo.
Spetta, altresì, alla società attrice il pagamento degli ulteriori interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori sulla sorte capitale, che alla data di notifica dell'atto di citazione erano già scaduti da sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., e nella misura determinata dall'art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza da quella data.
Infine, ai sensi dell'6 D.Lgs 231/02 deve essere riconosciuto l'importo di euro 40,00
a titolo di indennizzo per il ritardo nel pagamento delle fatture che, quindi, nel caso di specie, in cui la ha chiesto il pagamento di n. 83 fatture, ammonta a complessivi pagina 9 di 11 € 3.320,00, tenuto conto dell'interpretazione autentica fornita dall'Unione Europea secondo cui “..l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale” (v., sul punto, C.
Giustizia del 20.10.2022 - Causa C 585/20 - in G.U. UE C472/5 del 12.12.2022).
Tuttavia, non può essere riconosciuto alla società attrice l'importo di € 12.280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, di cui alla fattura n. 90002432 del Parte 01-02-2019 (cfr. sub doc. 3 dell'atto di citazione) emessa da ai sensi della predetta disposizione normativa a titolo di indennizzo per il ritardato pagamento delle fatture riepilogate nel doc. 7A (cfr. all. memoria ex art. 183 co.6 n.2 c.p.c.) relativi a crediti vantati nei confronti del e ceduti dalla società Controparte_1
Lake Securisation srl, come da contratto di cessione del 28.06.2018 rep. 20047 registrato in data 2.07.2018 allegato all'atto di citazione (cfr. all. 7B). Sul punto si deve in effetti osservare che manca in atti il titolo a fondamento del credito ceduto ovvero il contratto di fornitura intercorso con la P.A. o l'attestazione di aver svolto le forniture in regime di salvaguardia.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore compreso tra €
52.001 ed € 260.000), tenuto conto della natura non particolarmente complessa della controversia e dello svolgimento del giudizio.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda dell'attore e, per l'effetto, condanna il CP_1 al pagamento in favore della della
[...] Parte_3 somma di € 93.652,96, quale sorte capitale, oggetto delle fatture cedute da
[...]
e oltre interessi di mora, ex art.5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, dalla Pt_2 scadenza delle predette fatture fino al soddisfo ed al pagamento degli ulteriori interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura di cui all'art. 1284, pagina 10 di 11 comma 4, c.c. e decorrenti dalla data di notifica della citazione introduttiva del giudizio (28.04.2022), sugli interessi scaduti da oltre sei mesi;
2) condanna il in personal del Sindaco, l.r.p.t., al Controparte_1 pagamento in favore della della somma di €3.320 Parte_3
a titolo di risarcimento riconosciuto ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/2002;
3) condanna il in persona del Sindaco l.r.p.t., alla rifusione Controparte_1 in favore della delle spese di lite che si liquidano Parte_3 in complessivi € 759,00 per esborsi ed € 4.217,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Vibo Valentia, 18 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 698/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in forza di procura allegata al presente atto, unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma, Giuseppe
Cardona e Michele Del Bene ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano, Corso Magenta 84;
-ATTORE-
contro
in persona del sindaco, legale rappresentante p.t.,(p.iva Controparte_1
), rappresentato e difeso, giusta delibera dall'avv. Francesco Maccarone P.IVA_2 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vibo Valentia alla via Pascoli n.
5;
-CONVENUTO -
OGGETTO: cessione di credito-pagamento di somme;
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 11 Con atto di citazione ritualmente notificato, premesso di essere Pt_1 cessionaria dei crediti vantati nei confronti dell'ente, conveniva in giudizio il
[...] al fine di vederlo condannare al pagamento del proprio credito di CP_1 importo pari a € 93.652,96 per sorte capitale, portato dalle fatture emesse dalla società oltre gli interessi moratori, nella misura prevista Parte_2 dall'art. 5 Dlgs n.231del 2002, maturati e maturandi sull'importo predetto, gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5 Dlgs n.231del 2002 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi indicati, scaduti da almeno sei mesi, nonché l'importo di € 3.320,00 ai sensi dell'art. 6 co.2
D.lgs. n.231 del 2002 in ragione di Euro 40,00 per ciascuna delle fatture costituenti la sorte capitale e l'importo di € 12.280,006, ai sensi dell'art. 6 d. lgs. n. 231/02 come novellato dal d. lgs. n. 192/12 in relazione ad ulteriori fatture il cui termine di pagamento non è stato rispettato.
In subordine, ha chiesto la condanna dell'ente ex art. 2041 c.c. per essersi comunque arricchito delle prestazioni erogate dalle società cedenti.
A fondamento della domanda, l'attore ha dedotto
- che le fatture sottese alla richiesta di pagamento si riferivano a forniture di energia elettrica ed altri servizi intercorsi tra e il convenuto;
Parte_2 CP_1
- che i crediti oggetto delle fatture impagate erano stati ceduti da Parte_2
Parte alla con i contratti di cessione dei crediti, redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificato all'Ente;
-che tale contratto di cessione ha avuto a oggetto, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento in relazione a ciascuna fattura sino al saldo effettivo;
- che ha, altresì, diritto al pagamento dell'importo di € 12.280,00 sempre in virtù di quanto previsto dall'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 in relazione a una serie di fatture – oggetto di cessione da parte della società Lake
Securisation srl– nei confronti dell'Ente che non ha rispettato termine di pagamento di tali fatture.
pagina 2 di 11 Si è costituito il che ha preliminarmente eccepito il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva della società attorea, poiché agli atti non risulta depositato il contratto di cessione dei crediti di per cui ha intentato l'odierno Parte_2 giudizio.
Nel merito ha eccepito la mancanza del contratto di fornitura intercorso tra il e la società e pertanto ha dedotto l'infondatezza della CP_1 Parte_2 domanda posto che i contratti con la pubblica amministrazione vanno stipulati in forma scritta.
Ha altresì dedotto che gli enti locali, ai sensi dell'art. 191, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 2000, possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.
In via subordinata ha in ogni caso contestato la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., poiché l'unico soggetto che potrebbe ritenersi depauperato è solo la società cedente posto che con la cessione, si verifica una successione in relazione al credito contrattuale che non comprende l'azione di ingiustificato arricchimento essendo diversa la causale e la natura. Per tutti questi motivi ha chiesto di voler rigettare la domanda attorea con vittoria di spese e competenze del giudizio.
La causa veniva istruita solo documentalmente e, all'udienza del 1.10.2024 il sottoscritto magistrato medio tempore subentrato nel ruolo, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Parte In via preliminare deve premettersi che la agisce nel presente giudizio al fine di ottenere il pagamento di un credito cedutole dall'originaria società creditrice e degli interessi maturati nei confronti della cedente con riferimento al Parte_2 servizio di fornitura di energia elettrica e gas.
Dunque, il titolo contrattuale sulla base del quale l'attrice agisce è costituito dai contratti di cessione conclusi con del 28.12.2021 rep. 39426 Parte_2 registrato in data 30.12.2021 e del 29.03.22 rep. 39745 registrato in data 4.04.2022
(doc.9 memoria ex art.183 co.6 n.1 c.p.c.) e notificati al rispettivamente in CP_1
pagina 3 di 11 data 1.01.2022 e in data 9.04.22. Da ciò discende la piena legittimazione ad agire dell'attrice, la quale ha dimostrato di essere l'attuale titolare dei crediti oggetto di causa sulla scorta della documentazione prodotta e di avere rispettato l'iter previsto per l'opponibilità della cessione al convenuto (art. 1264 c.c.): la notificazione all'Ente della cessione.
Sul punto, ai fini della legittimazione attiva della società attrice, si osserva che la normativa in materia di cessione di crediti derivanti da un contratto pubblico si atteggia in maniera particolare rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione dei crediti (art. 1260 ss. c.c.), essendo diretta a contemperare le diverse esigenze sottese alla libera cessione dei crediti e quelle inerenti la regolare esecuzione dei contratti pubblici e la corretta individuazione del destinatario dei pagamenti.
Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile al caso di specie, occorre prendere le mosse dalle disposizioni contenute nel R.D. n. 2440 del 1923.
In particolare, l'art. 69 del R.D. n. 2440 stabilisce la forma che la cessione deve assumere e la sua modalità di comunicazione prevedendo al comma terzo: "Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazioni di vincolo devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio" e l'art. 70 del citato R.D., introduce una deroga al principio privatistico della liberà cedibilità del credito, sancito dall'art. 1260 del codice civile, stabilendo, al comma terzo che "per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248" il quale a sua volta prevede che "Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto sequestro né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata".
Tuttavia, in giurisprudenza, è assolutamente pacifico che la deroga al principio civilistico di libera cedibilità del credito è destinata ad operare solo per i contratti di durata e non anche quando vengano in rilievo contratti ad esecuzione istantanea (in tal senso, da ultimo, Cass. Civ., 15.09.2021, n. 24758, secondo cui “Il divieto di cessione senza l'adesione della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha pagina 4 di 11 ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa così risultare compromessa la regolare esecuzione del rapporto”).
Inoltre, nell'ambito dei rapporti di durata, l'adesione della P.A. è richiesta solo fintanto che il contratto risulti in fase esecutiva, come precisato dall'art. 9 della legge n. 2248/1865, che si riferisce ai “contratti in corso”, e dall'art. 70 del R.D. n.
2440/1923. Infine, la Cassazione ha precisato che “la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata sussiste solo fino a quando il contratto è in corso e cessa quando questo viene meno con la conclusione del rapporto contrattuale;
da tale momento torna ad applicarsi la regola generale di cui agli art. 69 r.d. cit. e 1264 cod. civ., secondo cui l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo” (Cass. Civ. 1.02.2007, n.
2209).
Ora, giova tuttavia evidenziare che tali disposizioni non sono applicabili a soggetti diversi dalle amministrazioni statali (cfr. Cass. civ. nr. 32788/2019; Cass. civ. nr.
30658/2017; Cass. civ. nr. 2760/2015); al caso di specie deve, piuttosto, trovare applicazione l'art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016, secondo il quale “le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci
e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”: e ciò perché il contratto pubblico relativo al settore elettricità rientra nella nozione di appalto ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. dd) e gg), del codice appalti;
nel caso di specie, non vi è prova che il abbia manifestato il proprio dissenso entro 45 giorni dalla notifica della CP_1 cessione (circostanza, questa, invero neppure dedotta dall'ente convenuto) e, dunque, la cessione è opponibile al stesso.
Alla luce di quanto rilevato e considerato, deve ritenersi l'efficacia della cessione in favore della società attrice dei crediti portati dalle fatture in oggetto.
pagina 5 di 11 Nel merito, la domanda di adempimento proposta dalla società attrice è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di seguito esposto.
Il credito azionato si fonda sulla somministrazione di energia elettrica fornita in regime di salvaguardia a favore del convenuto da parte di CP_1 Parte_2
In primo luogo, quanto all'eccepita mancanza del contratto di fornitura, si evidenzia che, nel caso di specie, non si è in presenza di un'obbligazione contrattuale per la quale è richiesta la forma scritta ad substantiam, dovendo piuttosto trovare applicazione le norme in materia di fornitura di energia elettrica e gas in regime di salvaguardia, ai sensi del d.l. 73/2007, come convertito nella L. 125/2007, corredato dal “Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il
Gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del D.L. 18 giugno 2007, n. 73/07 - All. A”.
In base alla normativa citata, l'attivazione del servizio di salvaguardia non prevede, infatti, la sottoscrizione di un contratto, ma è disciplinata nelle forme di un'obbligazione di fonte legale, che sorge al fine di scongiurare un'interruzione della fornitura per gli utenti finali che, a seguito della liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e del gas, risultano privi di fornitore a libero mercato ed sono intestatari di almeno un sito in media tensione o in alta tensione sul territorio nazionale, ovvero per le imprese titolari di soli siti in bassa tensione, con oltre 50 dipendenti e con un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro.
In questo quadro normativo, per l'attivazione del servizio di salvaguardia (anche in caso di successione nel tempo dei diversi fornitori che si aggiudicano l'esercizio di detto servizio) non è prevista – per definizione - la stipula di alcun contratto tra fornitore e cliente finale e ciò in conformità alla ratio del servizio de quo, in quanto rivolto a sopperire proprio alla mancata contrattazione sul mercato libero e ad assicurare all'utente la continuità della fornitura antecedente.
Anche la Corte di Cassazione si è di recente espressa sul punto (cfr. Cass. civ. nr.
20140/2024) e ha confermato questa interpretazione, ribadendo che, in caso di somministrazione in regime di salvaguardia, sorge un'obbligazione ex lege e che il presupposto di fatto dell'instaurazione del rapporto – appunto, ex lege - è dato pagina 6 di 11 dall'assunzione, da parte del fornitore, della qualità di aggiudicatario per l'area territoriale di riferimento del "servizio di salvaguardia".
La Suprema Corte ha, peraltro, chiarito che la validità del rapporto non è subordinata ex lege all'effettuazione, a favore dell'utente, delle comunicazioni che gravano sul fornitore che si aggiudichi la qualità di esercente il regime di salvaguardia, poiché le norme che prevedono dette comunicazioni non sono dettate con funzione costitutiva della fattispecie, ma quale disciplina dell'attività d'impresa, che può avere rilievo sul piano privatistico quale regola di comportamento - con eventuali conseguenze sul piano risarcitorio -, ma non della validità del rapporto, stante la totale etero-regolazione del rapporto.
Applicando queste coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, dunque, la carenza del requisito di forma scritta del contratto deve ritenersi superata dalla circostanza che il rapporto obbligatorio oggetto di causa non ha fonte contrattuale, ma legale, essendo la società attrice stata individuata, a seguito di procedura concorsuale pubblica di cui alla l. n. 125/2007, quale esercente il servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica in LA nel periodo cui le fatture azionate (e i relativi consumi) sono riferite.
Vi è, peraltro, prova della comunicazione tramite pec da parte di Parte_2 all'ente convenuto della procedura concorsuale pubblica a seguito della quale essa società era stata individuata esercente il servizio a tutele graduali in LA (per il periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2024), con indicazione, nella stessa missiva, dell'attivazione del servizio in favore dell'ente locale convenuto e dei POD associati al servizio offerto (v. documenti “8 allegati alla Controparte_2 memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice); nella comunicazione de qua, inoltre, risulta allegato il modulo per l'autocertificazione recante nota illustrativa contenente la precisazione che, in difetto dei requisiti per la fruizione del servizio a tutele crescenti, avrebbe trovato applicazione il regime residuale di salvaguardia, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del d.l. n. 73/2007.
Inoltre, il convenuto non ha mai contestato la qualifica di di Parte_2 esercente il regime di salvaguardia in LA nel periodo indicato né ha dedotto che le fatture siano riferibili a periodi diversi da quelli in cui Parte_2
pagina 7 di 11 risulta l'esercente il regime di salvaguardia né, ancora, ha mai allegato né provato la non applicabilità delle condizioni del regime di salvaguardia ad esso comune né ancora l'esistenza di un contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato da esso comune con altro fornitore nel libero mercato.
Per le ragioni esposte, vi è, dunque, sufficiente prova del titolo posto a fondamento delle fatture azionate.
Né rileva, sul punto, la mancata prova dell'impegno di spesa da parte dell'ente.
Se è vero, infatti, che, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del d.lgs. 267/2000, gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile o l'attestazione della relativa copertura finanziaria, è parimenti vero che detta norma non opera nei casi (tassativi) di impegni di spesa automatici previsti dall'art. 183 TUEL (cfr. Cass.
Civ. nr. 390/2021, secondo cui l'art. 191 TUEL non opera soltanto in relazione a obbligazioni contrattuali, ma anche rispetto a obbligazioni che sorgono ex lege, dovendo anche in tali ultimi casi gli enti locali rispettare la procedura contabile, salvi i casi di tassativi impegni automatici prescritti ex art. 183 L. 267/00).
Orbene, nel caso di specie, l'obbligo dell'ente locale non solo è sorto ex lege, ma rientra, appunto, nell'ambito di applicazione dell'art. 183, comma 2, TUEL, secondo cui, per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, la costituzione dell'impegno di spesa avviene automaticamente mediante l'approvazione del bilancio, senza necessità di ulteriori atti.
Dunque, ai fini della valida insorgenza dell'obbligazione oggetto di causa, non era richiesta l'adozione di uno specifico impegno di spesa da parte dell'amministrazione comunale (né il comune convenuto ha eccepito la mancata approvazione dei bilanci relativi ai periodi cui le fatture oggetto di causa si riferiscono).
Inoltre, ad ulteriore prova del suo credito, occorre evidenziare che parte attrice ha allegato le fatture emesse dalla società fornitrice mediante l'indicazione specifica del nominativo della società cedente, del numero fattura e della data di emissione e di scadenza fattura, dando prova della fonte del credito e assolvendo all'onere probatorio su di essa incombente. (vedi all. sub 8 memoria ex art. 183 n.1 c.p.c.)
pagina 8 di 11 In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, invero, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n. 9351 del 19.4.2007; Cass.Sez. Un. n.
13533 del 30.10.2001).
Né l'ente convenuto ha sollevato alcuna contestazione in merito all'effettiva prestazione delle forniture summenzionate ed ai consumi rilevati nelle fatture poste a fondamento della domanda di pagamento, né, ancora, alcuna questione in termini di irregolare funzionamento dei contatori.
Per tali ragioni parte attrice ha adempiuto all'onere della prova a suo carico di fornire la dimostrazione dell'esistenza del rapporto contrattuale, secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SSUU n. 13533/2001, per cui, in mancanza di prova di pagamenti o altri fatti estintivi dell'obbligazione a carico dell'ente, deve ritenersi la fondatezza delle ragioni creditorie.)
All'accoglimento della domanda del credito chiesto da parte attrice segue anche quella degli interessi moratori come richiesta in applicazione degli artt. 5, comma 1
d. lgs. n.231/2002. “Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento” (come da prospetto contabile prodotto) dalla scadenza delle predette fatture fino al soddisfo.
Spetta, altresì, alla società attrice il pagamento degli ulteriori interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori sulla sorte capitale, che alla data di notifica dell'atto di citazione erano già scaduti da sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., e nella misura determinata dall'art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza da quella data.
Infine, ai sensi dell'6 D.Lgs 231/02 deve essere riconosciuto l'importo di euro 40,00
a titolo di indennizzo per il ritardo nel pagamento delle fatture che, quindi, nel caso di specie, in cui la ha chiesto il pagamento di n. 83 fatture, ammonta a complessivi pagina 9 di 11 € 3.320,00, tenuto conto dell'interpretazione autentica fornita dall'Unione Europea secondo cui “..l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale” (v., sul punto, C.
Giustizia del 20.10.2022 - Causa C 585/20 - in G.U. UE C472/5 del 12.12.2022).
Tuttavia, non può essere riconosciuto alla società attrice l'importo di € 12.280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, di cui alla fattura n. 90002432 del Parte 01-02-2019 (cfr. sub doc. 3 dell'atto di citazione) emessa da ai sensi della predetta disposizione normativa a titolo di indennizzo per il ritardato pagamento delle fatture riepilogate nel doc. 7A (cfr. all. memoria ex art. 183 co.6 n.2 c.p.c.) relativi a crediti vantati nei confronti del e ceduti dalla società Controparte_1
Lake Securisation srl, come da contratto di cessione del 28.06.2018 rep. 20047 registrato in data 2.07.2018 allegato all'atto di citazione (cfr. all. 7B). Sul punto si deve in effetti osservare che manca in atti il titolo a fondamento del credito ceduto ovvero il contratto di fornitura intercorso con la P.A. o l'attestazione di aver svolto le forniture in regime di salvaguardia.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore compreso tra €
52.001 ed € 260.000), tenuto conto della natura non particolarmente complessa della controversia e dello svolgimento del giudizio.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda dell'attore e, per l'effetto, condanna il CP_1 al pagamento in favore della della
[...] Parte_3 somma di € 93.652,96, quale sorte capitale, oggetto delle fatture cedute da
[...]
e oltre interessi di mora, ex art.5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, dalla Pt_2 scadenza delle predette fatture fino al soddisfo ed al pagamento degli ulteriori interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura di cui all'art. 1284, pagina 10 di 11 comma 4, c.c. e decorrenti dalla data di notifica della citazione introduttiva del giudizio (28.04.2022), sugli interessi scaduti da oltre sei mesi;
2) condanna il in personal del Sindaco, l.r.p.t., al Controparte_1 pagamento in favore della della somma di €3.320 Parte_3
a titolo di risarcimento riconosciuto ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/2002;
3) condanna il in persona del Sindaco l.r.p.t., alla rifusione Controparte_1 in favore della delle spese di lite che si liquidano Parte_3 in complessivi € 759,00 per esborsi ed € 4.217,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Vibo Valentia, 18 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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