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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/09/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 652/2020
C O R T E D'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente relatore dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 652/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
, c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14.11.1968, rappresentata e difesa dall'avv. Natale Francesco Evoli, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla via Re Ruggero n. 9
nei confronti di
p. iva , con sede in Roma, Viale Controparte_1 P.IVA_1
Altiero Spinelli n. 30, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Fioretti, elettivamente domiciliato in
Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
1 Corte d'Appello
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Procedimento di primo grado
impugna la sentenza n. 537/2020, pubblicata il 20/5/2020, non Parte_1 notificata, pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento n. 3597/2017 R.G. con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni spiegata dalla in ragione del mancato Pt_1
Contr assolvimento degli obblighi di informazione da parte della
Secondo il giudice di prime cure, dai questionari di profilatura della è Pt_1 emerso che questa aveva un'esperienza approfondita in materia di investimenti e che la sua propensione al rischio è aumentata nel corso del tempo. Inoltre, avendo la cliente ottenuto copia delle caratteristiche delle operazioni, ha ritenuto correttamente assolti gli obblighi informativi da parte della
[...]
[...]
Controparte_3
La , con il primo motivo d'appello, critica la sentenza nella parte in cui Pt_1
ha erroneamente interpretato i questionari profilativi. Deduce, in proposito, che per gli investimenti compiuti dal 2012 al 2015 non è stato assolto l'obbligo informativo da parte della nonostante l'alto rischio delle operazioni CP_1 finanziarie. In particolare, l'appellante sostiene che nei moduli di sottoscrizione non era presente la sezione delle informazioni chiave per l'investitore e la sola sottoscrizione del generico modulo non è di per sé sufficiente a soddisfare l'obbligo di informazione della Banca.
Con il secondo motivo l'appellante contesta la mancata ottemperanza degli obblighi informativi da parte della Banca, evincibile dai moduli di sottoscrizione
2 Corte d'Appello
privi della sezione relativa alle informazioni specifiche dell'investimento.
Inoltre, contesta il mancato rispetto dell'obbligo di informazione nel corso degli investimenti in virtù della corretta esecuzione dei rapporti intermediario – cliente.
Con il terzo motivo la contesta la sentenza nella parte in cui ha Pt_1 riscontrato la violazione dell'onere probatorio del nesso di causalità tra la condotta della ed il danno subito. Deduce in proposito che tale prova è CP_1
documentalmente desumibile dalla protezione del capitale che la correntista ha costantemente indicato nei questionari di profilatura, atteso che il
Contr patrimonio depositato presso la costituiva oltre l'80% di quanto posseduto.
Con il quarto motivo l'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha statuito la mancanza di prova del danno patito. Deduce, in proposito, che il danno consiste nelle perdite economiche subite dalla dal 2012 al Pt_1
2015, quantificato in € 90.000,00 dal CTP, attraverso la differenza tra il capitale iniziale (€ 250.000,00) e quanto rimasto nella sua disponibilità (€
160.000,00).
Con il quinto motivo l'appellante contesta l'insufficiente motivazione nel rigetto della CTU deducendo che il giudice non può limitarsi a disattendere l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare.
Con il sesto motivo contesta la condanna alle spese, deducendone l'abnormità rispetto alle spese documentate e in relazione all'impegno professionale profuso.
Contr
- Comparsa di costituzione della
Contr
Preliminarmente la eccepisce l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e 342 c.p.c.
Nel merito contesta i primi due motivi d'appello eccependo che i moduli di sottoscrizione contenevano il livello di rischio, il paniere di titoli di cui componeva l'investimento e che la sottoscrizione degli stessi veniva preceduta da una consulenza. Altresì, precisa che dei suddetti moduli costituiscono parte integrante le informazioni chiave (c.d. KIID) che sono state rilasciate al cliente.
3 Corte d'Appello
Contr Rispetto al terzo ed al quarto motivo, la deduce che la condotta della banca è risultata essere perfettamente in linea con il dettato normativo, per cui manca il presupposto illecito per dar luogo al risarcimento del danno.
Inoltre, deduce che il danno, in siffatti casi, non può considerarsi in re ipsa ma deve essere puntualmente provato. Deduce, altresì, la correttezza del rigetto della CTU che, in mancanza di prova del danno, si sarebbe rivelata esplorativa.
***
1.- Sulla violazione dell'art. 342 c.p.c.
Contr
1. L'eccezione, formulata dalla di violazione dell'art. 342 c.p.c., è infondata, in quanto l'atto di appello contiene una chiara individuazione dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, nonché una parte argomentativa con cui si confutano e contrastano le ragioni addotte dal primo giudice (v. Sez. Un. 16/11/2017 n. 27199).
2.- Sulla sottoscrizione di investimenti azionari
1. Per stretta connessione, possono essere congiuntamente trattati i primi due motivi d'appello.
L'appellante deduce il mancato assolvimento degli obblighi informativi per gli investimenti effettuati dal 2012 al 2015, caratterizzati da un elevato rischio a causa della volatilità del capitale. Espone che la cliente era convinta di investire in obbligazioni, mentre in realtà le operazioni riguardavano azioni del comparto e Certificate. Pt_2
Deduce, altresì, che nei moduli di sottoscrizione non era presente la sezione delle informazioni chiave per l'investitore e che la sola sottoscrizione del generico modulo non è sufficiente a soddisfare l'obbligo di informazione della
Banca.
2. Il motivo è infondato.
L'allegazione dell'attrice, di avere «sottoscritto solo servizi di investimento obbligazionari» (così nell'atto di citazione di primo grado) e «di ritrovarsi, invece, il patrimonio trasformato in azionario», è smentito dagli atti prodotti.
4 Corte d'Appello
Nei c.d. moduli dispositivi, sottoscritti dall'odierna appellante, risulta chiaramente indicata la sottoscrizione di “azioni del ”. E ciò Parte_3
nei moduli sottoscritti nel periodo che va dal 2012 sino al 2015. Si vedano i moduli datati 5 luglio 2012, 5 aprile 2013, 7 giugno 2013, 13 febbraio 2014, 6 maggio 2014 e 17 febbraio 2015.
L'indicazione è chiara e non lascia margini di dubbio.
Né può ipotizzarsi che l'odierna appellante non conoscesse la distinzione tra le azioni e le obbligazioni.
Infatti in tutti i questionari di profilatura sottoscritti dalla risulta che la Pt_1
stessa aveva investito precedentemente in azioni. Tale circostanza risulta anche dal questionario del 2008, così come in quello del 2010 e in quelli successivi.
Nei medesimi questionari di profilatura, relativi agli anni 2011-2015, sottoscritti dalla , la stessa ha dato un'elevata valutazione in ordine alla propria Pt_1
“conoscenza in ambito finanziario” (8 su 10).
Nei medesimi questionari l'odierna appellante ha, inoltre, dichiarato di aver investito – oltre che in titoli di stato o obbligazioni, in fondi, gestioni patrimoniali o polizze assicurative, anche – in azioni, derivati regolamentati o strumenti di investimento innovativi.
Quindi l'allegazione dell'attrice di avere sottoscritto solo investimenti obbligazionari e non anche azionari non trova riscontro ed è anzi smentita dalla documentazione prodotta.
Considerata la conoscenza ed esperienza in ambito finanziario dell'attrice, dalla stessa dichiarata, è da ritenersi che l'attrice fosse consapevole dei rischi connaturali alla natura azionaria degli investimenti ed anche degli investimenti in azioni , tale indicazione essendo contenuta chiaramente nei moduli Pt_2
sottoscritti dalla . Pt_1
3.- Sul mutamento di profilo
1. L'attrice espone che la consulente della banca , subentrata Persona_1 ai precedenti consulenti dal 2009 al 2014, ha modificato il profilo dell'attrice da basso rischio in aggressivo senza informarla.
2. Anche questa allegazione è smentita dalla documentazione in atti.
5 Corte d'Appello
Dai questionari di profilatura sottoscritti dalla risulta che, a partire nel Pt_1 questionario di profilatura del 2011, il profilo dell'attrice è stato descritto come aggressivo e nei questionari successivi il profilo è stato descritto come dinamico.
È significativa la dichiarazione – contenuta nei questionari di profilatura sottoscritti dalla – dell'intento di «conseguire una crescita significativa del (…) Pt_1
capitale, accettando anche il rischio di una consistente volatilità nel breve termine».
È significativo anche il fatto che nel perimetro degli strumenti finanziari, a partire dal 2011, siano stati indicati anche titoli azionari e etf;
fondi comuni e sicav.
4.- Informazioni sulla rischiosità dell'investimento
1. Nella memoria di cui al n. 1 dell'art. 183 comma 6 c.p.c., l'attrice ha dedotto l'assenza totale di informazioni sulla composizione dei singoli prodotti e sulla rischiosità dei titoli acquistati.
2. Il motivo d'appello è infondato.
La documentazione versata in atti esclude il totale inadempimento della CP_1 all'obbligo informativo.
Come detto, risulta che è stata comunicata all'odierna appellante – in sede di sottoscrizione del contratto – che i titoli acquistati erano azioni . Pt_2
Risulta altresì dai moduli di sottoscrizione delle operazioni di investimento dal
2012 al 2015, firmati dalla , che la cliente ha sempre dichiarato di aver Pt_1
ricevuto copia dei KIID, ossia dei documenti contenenti le informazioni chiave per l'investitore.
Tale dichiarazione scritta costituisce prova della consegna, da parte della banca alla , dei KIID. Pt_1
Dunque va escluso il totale inadempimento della banca all'obbligo informativo.
3. Escluso il totale inadempimento dell'obbligo informativo, si tratta di verificare se è ravvisabile l'adempimento inesatto o parziale dell'obbligo informativo.
In proposito viene in rilievo il principio – enunciato dalla giurisprudenza – secondo cui il creditore ha l'onere di allegare l'inesattezza dell'adempimento.
6 Corte d'Appello
Nella fattispecie in esame tale onere consisteva nell'indicare l'informazione omessa o inesatta o incompleta che avrebbe indotto l'odierna appellante a rifiutare l'investimento (ad es. il rating, il rischio di fallimento della società emittente).
Tale onere non risulta adempiuto dall'attrice odierna appellante, che ha dedotto una generica assenza di informazioni sulla rischiosità dei titoli acquistati.
5.- Completezza dei moduli di sottoscrizione
1. L'appellante deduce che i moduli consegnati erano privi della pagina contente le informazioni chiave sui prodotti oggetto d'investimento.
2. La doglianza è inammissibile, siccome formulata solo in secondo grado e comunque è infondata.
Come detto, dai moduli di sottoscrizione delle operazioni di investimento dal
2012 al 2015, sottoscritti dalla , risulta che la stessa ha sempre Pt_1
dichiarato di aver ricevuto copia dei KIID, ossia dei documenti contenenti le informazioni chiave per l'investitore.
Pertanto, il motivo d'appello riguardante il risarcimento del danno va rigettato.
6.- Spese processuali
1. Con il sesto motivo l'appellante contesta la condanna alle spese, deducendone l'abnormità rispetto alle spese documentate o in relazione all'impegno professionale profuso.
2. Il motivo è fondato nei termini di seguito precisati.
Il giudice di prime cure ha liquidato le spese processuali applicando i valori minimi, «tenuto conto del valore della controversia e della minima attività difensiva svolta», delle tabelle di cui al DM 55/2014.
L'importo liquidato è però superiore ai parametri minimi vigenti al momento della decisione. L'importo secondo i parametri minimi è pari ad € 5.635,00.
In particolare l'importo per la fase istruttoria è pari ad € 1.620, considerando che il parametro medio può essere ridotto del 70%. Quindi il parametro minimo
7 Corte d'Appello
della fase istruttoria vigente al momento della decisione impugnata era pari ad € 1.620,00.
Pertanto sul punto la sentenza di primo grado va modificata, con rideterminazione delle spese processuali a carico dell'attrice.
3. Il parziale accoglimento dell'appello induce a compensare per 1/3 le spese processuali del secondo grado, ponendosi a carico dell'appellante la restante parte, che si liquida – applicando lo scaglione da € 52.001 a € 260.000, tenendo conto dei valori minimi, vista la mancanza di un'istruttoria orale e la non elevata complessità della controversia – in complessivi € 4.773,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, in favore di Controparte_1
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così provvede:
[...]
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina le spese processuali del primo grado in Contr complessivi € 5.635,00, a carico dell'attrice in favore della
- rigetta nel resto l'appello;
- compensa per 1/3 le spese processuali del secondo grado, ponendo a carico dell'appellante la restante parte, che liquida in complessivi € 4.773,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, in favore di . Controparte_1
Reggio Calabria, 30 settembre 2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
8
n. 652/2020
C O R T E D'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente relatore dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 652/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
, c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14.11.1968, rappresentata e difesa dall'avv. Natale Francesco Evoli, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla via Re Ruggero n. 9
nei confronti di
p. iva , con sede in Roma, Viale Controparte_1 P.IVA_1
Altiero Spinelli n. 30, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Fioretti, elettivamente domiciliato in
Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
1 Corte d'Appello
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Procedimento di primo grado
impugna la sentenza n. 537/2020, pubblicata il 20/5/2020, non Parte_1 notificata, pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento n. 3597/2017 R.G. con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni spiegata dalla in ragione del mancato Pt_1
Contr assolvimento degli obblighi di informazione da parte della
Secondo il giudice di prime cure, dai questionari di profilatura della è Pt_1 emerso che questa aveva un'esperienza approfondita in materia di investimenti e che la sua propensione al rischio è aumentata nel corso del tempo. Inoltre, avendo la cliente ottenuto copia delle caratteristiche delle operazioni, ha ritenuto correttamente assolti gli obblighi informativi da parte della
[...]
[...]
Controparte_3
La , con il primo motivo d'appello, critica la sentenza nella parte in cui Pt_1
ha erroneamente interpretato i questionari profilativi. Deduce, in proposito, che per gli investimenti compiuti dal 2012 al 2015 non è stato assolto l'obbligo informativo da parte della nonostante l'alto rischio delle operazioni CP_1 finanziarie. In particolare, l'appellante sostiene che nei moduli di sottoscrizione non era presente la sezione delle informazioni chiave per l'investitore e la sola sottoscrizione del generico modulo non è di per sé sufficiente a soddisfare l'obbligo di informazione della Banca.
Con il secondo motivo l'appellante contesta la mancata ottemperanza degli obblighi informativi da parte della Banca, evincibile dai moduli di sottoscrizione
2 Corte d'Appello
privi della sezione relativa alle informazioni specifiche dell'investimento.
Inoltre, contesta il mancato rispetto dell'obbligo di informazione nel corso degli investimenti in virtù della corretta esecuzione dei rapporti intermediario – cliente.
Con il terzo motivo la contesta la sentenza nella parte in cui ha Pt_1 riscontrato la violazione dell'onere probatorio del nesso di causalità tra la condotta della ed il danno subito. Deduce in proposito che tale prova è CP_1
documentalmente desumibile dalla protezione del capitale che la correntista ha costantemente indicato nei questionari di profilatura, atteso che il
Contr patrimonio depositato presso la costituiva oltre l'80% di quanto posseduto.
Con il quarto motivo l'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha statuito la mancanza di prova del danno patito. Deduce, in proposito, che il danno consiste nelle perdite economiche subite dalla dal 2012 al Pt_1
2015, quantificato in € 90.000,00 dal CTP, attraverso la differenza tra il capitale iniziale (€ 250.000,00) e quanto rimasto nella sua disponibilità (€
160.000,00).
Con il quinto motivo l'appellante contesta l'insufficiente motivazione nel rigetto della CTU deducendo che il giudice non può limitarsi a disattendere l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare.
Con il sesto motivo contesta la condanna alle spese, deducendone l'abnormità rispetto alle spese documentate e in relazione all'impegno professionale profuso.
Contr
- Comparsa di costituzione della
Contr
Preliminarmente la eccepisce l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e 342 c.p.c.
Nel merito contesta i primi due motivi d'appello eccependo che i moduli di sottoscrizione contenevano il livello di rischio, il paniere di titoli di cui componeva l'investimento e che la sottoscrizione degli stessi veniva preceduta da una consulenza. Altresì, precisa che dei suddetti moduli costituiscono parte integrante le informazioni chiave (c.d. KIID) che sono state rilasciate al cliente.
3 Corte d'Appello
Contr Rispetto al terzo ed al quarto motivo, la deduce che la condotta della banca è risultata essere perfettamente in linea con il dettato normativo, per cui manca il presupposto illecito per dar luogo al risarcimento del danno.
Inoltre, deduce che il danno, in siffatti casi, non può considerarsi in re ipsa ma deve essere puntualmente provato. Deduce, altresì, la correttezza del rigetto della CTU che, in mancanza di prova del danno, si sarebbe rivelata esplorativa.
***
1.- Sulla violazione dell'art. 342 c.p.c.
Contr
1. L'eccezione, formulata dalla di violazione dell'art. 342 c.p.c., è infondata, in quanto l'atto di appello contiene una chiara individuazione dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, nonché una parte argomentativa con cui si confutano e contrastano le ragioni addotte dal primo giudice (v. Sez. Un. 16/11/2017 n. 27199).
2.- Sulla sottoscrizione di investimenti azionari
1. Per stretta connessione, possono essere congiuntamente trattati i primi due motivi d'appello.
L'appellante deduce il mancato assolvimento degli obblighi informativi per gli investimenti effettuati dal 2012 al 2015, caratterizzati da un elevato rischio a causa della volatilità del capitale. Espone che la cliente era convinta di investire in obbligazioni, mentre in realtà le operazioni riguardavano azioni del comparto e Certificate. Pt_2
Deduce, altresì, che nei moduli di sottoscrizione non era presente la sezione delle informazioni chiave per l'investitore e che la sola sottoscrizione del generico modulo non è sufficiente a soddisfare l'obbligo di informazione della
Banca.
2. Il motivo è infondato.
L'allegazione dell'attrice, di avere «sottoscritto solo servizi di investimento obbligazionari» (così nell'atto di citazione di primo grado) e «di ritrovarsi, invece, il patrimonio trasformato in azionario», è smentito dagli atti prodotti.
4 Corte d'Appello
Nei c.d. moduli dispositivi, sottoscritti dall'odierna appellante, risulta chiaramente indicata la sottoscrizione di “azioni del ”. E ciò Parte_3
nei moduli sottoscritti nel periodo che va dal 2012 sino al 2015. Si vedano i moduli datati 5 luglio 2012, 5 aprile 2013, 7 giugno 2013, 13 febbraio 2014, 6 maggio 2014 e 17 febbraio 2015.
L'indicazione è chiara e non lascia margini di dubbio.
Né può ipotizzarsi che l'odierna appellante non conoscesse la distinzione tra le azioni e le obbligazioni.
Infatti in tutti i questionari di profilatura sottoscritti dalla risulta che la Pt_1
stessa aveva investito precedentemente in azioni. Tale circostanza risulta anche dal questionario del 2008, così come in quello del 2010 e in quelli successivi.
Nei medesimi questionari di profilatura, relativi agli anni 2011-2015, sottoscritti dalla , la stessa ha dato un'elevata valutazione in ordine alla propria Pt_1
“conoscenza in ambito finanziario” (8 su 10).
Nei medesimi questionari l'odierna appellante ha, inoltre, dichiarato di aver investito – oltre che in titoli di stato o obbligazioni, in fondi, gestioni patrimoniali o polizze assicurative, anche – in azioni, derivati regolamentati o strumenti di investimento innovativi.
Quindi l'allegazione dell'attrice di avere sottoscritto solo investimenti obbligazionari e non anche azionari non trova riscontro ed è anzi smentita dalla documentazione prodotta.
Considerata la conoscenza ed esperienza in ambito finanziario dell'attrice, dalla stessa dichiarata, è da ritenersi che l'attrice fosse consapevole dei rischi connaturali alla natura azionaria degli investimenti ed anche degli investimenti in azioni , tale indicazione essendo contenuta chiaramente nei moduli Pt_2
sottoscritti dalla . Pt_1
3.- Sul mutamento di profilo
1. L'attrice espone che la consulente della banca , subentrata Persona_1 ai precedenti consulenti dal 2009 al 2014, ha modificato il profilo dell'attrice da basso rischio in aggressivo senza informarla.
2. Anche questa allegazione è smentita dalla documentazione in atti.
5 Corte d'Appello
Dai questionari di profilatura sottoscritti dalla risulta che, a partire nel Pt_1 questionario di profilatura del 2011, il profilo dell'attrice è stato descritto come aggressivo e nei questionari successivi il profilo è stato descritto come dinamico.
È significativa la dichiarazione – contenuta nei questionari di profilatura sottoscritti dalla – dell'intento di «conseguire una crescita significativa del (…) Pt_1
capitale, accettando anche il rischio di una consistente volatilità nel breve termine».
È significativo anche il fatto che nel perimetro degli strumenti finanziari, a partire dal 2011, siano stati indicati anche titoli azionari e etf;
fondi comuni e sicav.
4.- Informazioni sulla rischiosità dell'investimento
1. Nella memoria di cui al n. 1 dell'art. 183 comma 6 c.p.c., l'attrice ha dedotto l'assenza totale di informazioni sulla composizione dei singoli prodotti e sulla rischiosità dei titoli acquistati.
2. Il motivo d'appello è infondato.
La documentazione versata in atti esclude il totale inadempimento della CP_1 all'obbligo informativo.
Come detto, risulta che è stata comunicata all'odierna appellante – in sede di sottoscrizione del contratto – che i titoli acquistati erano azioni . Pt_2
Risulta altresì dai moduli di sottoscrizione delle operazioni di investimento dal
2012 al 2015, firmati dalla , che la cliente ha sempre dichiarato di aver Pt_1
ricevuto copia dei KIID, ossia dei documenti contenenti le informazioni chiave per l'investitore.
Tale dichiarazione scritta costituisce prova della consegna, da parte della banca alla , dei KIID. Pt_1
Dunque va escluso il totale inadempimento della banca all'obbligo informativo.
3. Escluso il totale inadempimento dell'obbligo informativo, si tratta di verificare se è ravvisabile l'adempimento inesatto o parziale dell'obbligo informativo.
In proposito viene in rilievo il principio – enunciato dalla giurisprudenza – secondo cui il creditore ha l'onere di allegare l'inesattezza dell'adempimento.
6 Corte d'Appello
Nella fattispecie in esame tale onere consisteva nell'indicare l'informazione omessa o inesatta o incompleta che avrebbe indotto l'odierna appellante a rifiutare l'investimento (ad es. il rating, il rischio di fallimento della società emittente).
Tale onere non risulta adempiuto dall'attrice odierna appellante, che ha dedotto una generica assenza di informazioni sulla rischiosità dei titoli acquistati.
5.- Completezza dei moduli di sottoscrizione
1. L'appellante deduce che i moduli consegnati erano privi della pagina contente le informazioni chiave sui prodotti oggetto d'investimento.
2. La doglianza è inammissibile, siccome formulata solo in secondo grado e comunque è infondata.
Come detto, dai moduli di sottoscrizione delle operazioni di investimento dal
2012 al 2015, sottoscritti dalla , risulta che la stessa ha sempre Pt_1
dichiarato di aver ricevuto copia dei KIID, ossia dei documenti contenenti le informazioni chiave per l'investitore.
Pertanto, il motivo d'appello riguardante il risarcimento del danno va rigettato.
6.- Spese processuali
1. Con il sesto motivo l'appellante contesta la condanna alle spese, deducendone l'abnormità rispetto alle spese documentate o in relazione all'impegno professionale profuso.
2. Il motivo è fondato nei termini di seguito precisati.
Il giudice di prime cure ha liquidato le spese processuali applicando i valori minimi, «tenuto conto del valore della controversia e della minima attività difensiva svolta», delle tabelle di cui al DM 55/2014.
L'importo liquidato è però superiore ai parametri minimi vigenti al momento della decisione. L'importo secondo i parametri minimi è pari ad € 5.635,00.
In particolare l'importo per la fase istruttoria è pari ad € 1.620, considerando che il parametro medio può essere ridotto del 70%. Quindi il parametro minimo
7 Corte d'Appello
della fase istruttoria vigente al momento della decisione impugnata era pari ad € 1.620,00.
Pertanto sul punto la sentenza di primo grado va modificata, con rideterminazione delle spese processuali a carico dell'attrice.
3. Il parziale accoglimento dell'appello induce a compensare per 1/3 le spese processuali del secondo grado, ponendosi a carico dell'appellante la restante parte, che si liquida – applicando lo scaglione da € 52.001 a € 260.000, tenendo conto dei valori minimi, vista la mancanza di un'istruttoria orale e la non elevata complessità della controversia – in complessivi € 4.773,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, in favore di Controparte_1
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così provvede:
[...]
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina le spese processuali del primo grado in Contr complessivi € 5.635,00, a carico dell'attrice in favore della
- rigetta nel resto l'appello;
- compensa per 1/3 le spese processuali del secondo grado, ponendo a carico dell'appellante la restante parte, che liquida in complessivi € 4.773,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, in favore di . Controparte_1
Reggio Calabria, 30 settembre 2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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