Sentenza 23 maggio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/05/2018, n. 23107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23107 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2018 |
Testo completo
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL OU LA M'AM, nato il [...] avverso il decreto del 12/01/2016 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di PERUGIA;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Giuseppe COSCIONI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 12 gennaio 2016, il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Perugia disponeva l'archiviazione del procedimento nei confronti di IN IE, indagato per il reato di cui all'art. 646 cod.pen.
1.1Avverso il decreto ricorreva per Cassazione il difensore di El MI LA M'AM, eccependo che non si era tenuto conto delle dichiarazioni di NA EM e dello stesso indagato, dalle quali risultava che l'autovettura consegnata in conto vendita dalla persona offesa a IN era perfettamente integra e che ne erano stati asportati dei pezzi;
nell'atto di opposizione all'archiviazione la persona offesa aveva indicato elementi probatori, e precisamente l'escussione della persona offesa e della moglie della stessa, indicando la pertinenza delle indagini suppletive;
la mancata fissazione dell'udienza camerale aveva costituito lesione del diritto della persona offesa al contraddittorio;
l'impugnato decreto meritava inoltre censure per la carenza di motivazione in merito alla fondatezza della notizia di reato, alla non pertinenza delle richieste istruttorie e ai possibili esiti di rilevanza delle integrazioni investigative, avendo il giudice per le indagini preliminari fornito una motivazione meramente apparente.
1.2 II Procuratore Generale depositava conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato 1.1 È noto il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui il giudice per le indagini preliminari, richiesto dell'archiviazione, e in presenza di una opposizione della persona offesa, è legittimato a provvedere con decreto ai sensi dell'art. 410, comma 2, cod. proc. pen., senza fissare l'udienza camerale di cui all'art. 409, commi 2, 3, 4 e 5, cod. proc. pen., solo nell' ipotesi in cui ricorrano entrambi i presupposti della infondatezza della notizia di reato e della inammissibilità della opposizione;
in ordine a tale ultima condizione, il giudice è tenuto a delibare l'ammissibilità dell'opposizione con riferimento ai contenuti dell'art. 410, comma 1, e cioè tenuto conto dell'obbligo che grava sull'opponente di indicare l'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova (cfr, da ultimo, Cass., Sez.II, Sent. n. 40515/2005 Rv. 232674); una volta che l'opponente abbia assolto tale obbligo, il giudice è tenuto a indicare specificamente le ragioni per cui le investigazioni prospettate non siano ritenute rilevanti per il tema del procedimento, onde evitare che attraverso l'opposizione si determini una estensione dell'accertamento sottratta alla valutazione del • pubblico ministero e rimessa alla mera discrezionalità della parte (v.Cass.S.U. 14.2.1996, p.c. in proc.Testa e altro). Secondo l'univoco indirizzo della Corte, allorchè siano richiesti ulteriori accertamenti attinenti al fatto, ogni incidenza del giudizio prognostico sull'esito dell'accertamento va però escluso solo quando il tema di prova sia sostanzialmente estraneo rispetto all'ipotesi formulata;
il margine di apprezzamento in ordine all'esclusione dell'udienza camerale è quindi assai ridotto, in quanto l'archiviazione "de plano", a fronte della rituale opposizione della persona offesa, si pone, rispetto alla celebrazione dell'udienza camerale, come eccezione rispetto alla regola, secondo la quale ogni valutazione deve essere rimessa all'esito del contraddittorio (v., da ultimo, Cass.Sez.VI, sent.n.19808/2009, Lucente).
4. Nel caso in esame, nel decreto di archiviazione non si fa alcun cenno alle richieste probatorie formulate dala persona offesa, essendovi un generico riferimento nelle ultime righe della prima pagina alla mancanza di elementi utili a contrastare le conclusioni del Pubblico ministero: si deve pertanto ritenere violato - per la mancata adozione del rito camerale - il diritto al contraddittorio della persona offesa, che è, prima di tutto e in ogni caso, diritto all'ascolto (cfr., da ultimo, Cass.Sez.II, sent.n.47980/2004, Riv.230707; Sez.V, sent.n.16505/2006, Riv.234453).
5.Trattandosi di vizio deducibile in cassazione per violazione di legge, il decreto "de quo" deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti per l'ulteriore corso al Tribunale di Perugia, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, che dovrà disporre la fissazione dell'udienza o precisare per quale ragione ha ritenuto irrilevanti le richieste istruttorie formulate dalla difesa. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Perugia per l'ulteriore corso. Così deciso il 16/02/2018 Il consigliere estensore esidente Giuseppe Coscìoni irell adoro 2\ \ --t CIN An '\".