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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/09/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
Cordaro, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti l'11
Ottobre 2024 e il 18 Settembre 2025 in sostituzione dell'udienza del 26 Settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 434 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa
DA
la signora , nata l'[...] a [...] e ivi residente, in via Parte_1
C.le Naro n. 17, C.F. , elettivamente domiciliata, ai fini del presente CodiceFiscale_1 giudizio, a Licata, nel Corso Roma n. 96, presso lo studio dell'Avv. Angelo Balsamo, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso ex art. 442 e ss c.p.c. depositato il
15/02/2024,
- ricorrente -
CONTRO
l in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad
Agrigento, nella via Picone nn. 20/30, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi in virtù di procura generale alle liti allegata agli atti di causa,
- resistente -
Oggetto: Ripetizione di indebito.
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso depositato il 15 Febbraio 2024, notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti il 13 Marzo 2024, la signora Parte_2
[...] proponeva opposizione avverso la comunicazione datata 10 Maggio 2022,
[...]
notificatale a mezzo del servizio postale il 27 Maggio 2022. Esponendo che, con essa l' , CP_1 da un lato, l'aveva informata che per il periodo dall'1 Gennaio 2010 al 31 Dicembre 2019 sulla pensione cat. VO n. 10045332 del di lei marito , eliminata per decesso del Persona_1 titolare avvenuto il 29 Dicembre 2019, era stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di € 10.936,95 a seguito di sovrapposizione di contribuzione estera;
dall'altro, le aveva richiesto, in qualità di erede del prefato de cuius, di provvedere alla corresponsione dello stesso nel termine di trenta giorni. La ricorrente riferiva che, l'ente resistente aveva a tale titolo trattenuto non solo l'ammontare di € 6.214,08 sui ratei maturati e non riscossi dal citato coniuge;
ma, anche, € 2.049,96 al momento della liquidazione a suo favore della pensione ai superstiti cat. SO 20061969. Aggiungendo che, sulla pensione mensile erogatale mensilmente veniva effettuata una trattenuta di € 111,00. La stessa deduceva di avere presentato l'1 Agosto 2022 ricorso amministrativo contro la suddetta nota. Specificando che, con pec del 5 Dicembre 2023, inviatale dal cennato Istituto nel riscontrare una rispettiva richiesta riferita ad altra comunicazione di ripetizione di indebito concernente una diversa pensione, aveva appreso che il Comitato Provinciale del medesimo aveva rigettato il menzionato ricorso mediante delibera dell'1 Marzo 2023, mai notificatale. Sul piano del diritto la opponente articolava una serie di motivi al fine di contrastare il provvedimento in parola.
Pertanto, con il ricorso in limine indicato chiedeva al Tribunale di Agrigento, in funzione di
Giudice del Lavoro, preliminarmente, di sospendere qualsiasi azione di recupero dell'asserito indebito erogato dall'opposto. Nel merito, di dichiarare, innanzitutto, l'insussistenza di quest'ultimo per violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, perché carente di indicazione delle ragioni non legittimanti la corresponsione della somma oggetto del contendere. In secondo luogo, l'applicabilità alla fattispecie della sanatoria ai sensi dell'art. 52 della legge n. 88/1989, come interpretato dall'art. 13 della legge n. 412/1991, sia tenuto conto che la percezione dell'enunciato ammontare era avvenuta a seguito di un provvedimento viziato da errore imputabile all' e in totale assenza di dolo da parte del signor;
sia per CP_1 Persona_1
l'insussistenza dell'indebito in questione, non avendo mai il defunto marito presentato alcuna richiesta all'ente pensionistico tedesco competente, né percepito una pensione estera. In terz'ordine, ex art. 1, comma 263, della legge n. 662/1996 la non recuperabilità della somma in dibattito nei riguardi di essa istante, in qualità di erede, o l'intervenuta decadenza dell'ente resistente e la prescrizione della sua facoltà di recuperarla. Per l'effetto, di dichiarare nulla e di
2 revocare l'enunciata comunicazione, nonché, conseguentemente, che l'importo in discorso non era ripetibile e che nulla doveva al nominato . Infine, di condannare controparte a CP_1 restituirle tutti gli ammontari trattenuti a titolo di rate di tale indebito.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 25 Settembre 2024 il proprio fascicolo con la memoria di risposta. In tale scritto difensivo evidenziava di avere scoperto che, il signor era segnalato nell'archivio ARCA come lavoratore migrante, con Persona_1 matricola estera 21150139F006 Germania, soltanto nella fase istruttoria della domanda di pensione di reversibilità presentata da Spiegando che ciò aveva Parte_1 comportato la verifica della regolarità contributiva dell'assicurato, poiché il periodo di lavoro svolto all'estero si sovrapponeva con un periodo di contribuzione agricola, iscrizione negli elenchi a validità prorogata, accreditato in Italia. Rilevava che, per tale ragione non solo il settore di competenza, ricevuta la segnalazione della stessa, il 16 Aprile 2020 aveva provveduto alla cancellazione della contribuzione agricola e figurativa per il periodo ricompreso tra l'1
Settembre 1970 e il 31 Dicembre 1973; ma, inoltre, che si era reso necessario ricostituire la prima liquidazione, fra l'altro, della pensione di vecchiaia cat. VO n. 10045332, stante che le somme ricevute dal ricordato de cuius a tale titolo erano superiori a quelle effettivamente spettantegli. L'ente resistente precisava che, le operazioni eseguite a questo scopo avevano portato alla quantificazione dell'indebito in discussione. Prendeva, poi, posizione relativamente alle obiezioni sviluppate dalla ricorrente ai punti A) e C) del richiamato ricorso. Sostenendo, con riguardo all'eccezione dedotta al punto B) di tale scritto che, non avendogli Per_1
comunicato con la domanda di pensione lo svolgimento di lavoro all'estero il dolo
[...] sussisteva ed era in re ipsa. Osservava, infine, che le operazioni di riliquidazione di cui sopra rientravano entro i limiti della prescrizione decennale applicabile nella fattispecie, decorrente dal 22 Aprile 2020, data nella quale era venuto a conoscenza del credito controverso. Di guisa che, il diritto a recuperarlo non risultava prescritto, né rispetto a esso era incorso in alcuna decadenza. In forza di tali considerazioni domandava all'adita autorità giudiziaria di rigettare il citato ricorso essendo infondato in fatto e in diritto, confermando il piano di recupero che aveva disposto nei confronti della opponente.
Con ordinanza emessa l'11 Ottobre 2024 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite rigettava l'istanza di sospensione dell'azione di recupero intrapresa dal predetto istituto, formulata dalla istante.
3 Il procedimento de quo veniva istruito sulla base della documentazione allegata dalle parti nei rispettivi fascicoli. In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26 Settembre 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti l'11 Ottobre 2024 e il 18 Settembre 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2.- In diritto. Il ricorso introduttivo del presente giudizio non è giuridicamente legittimo e fondato. Sicché, merita di essere rigettato per quanto di ragione.
Priva dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità si palesa la prima eccezione sollevata dalla signora per opporre la comunicazione Parte_1 dell' datata 10 Maggio 2022, notificatale a mezzo del servizio postale il 27 Maggio 2022. CP_1
Per il suo tramite obietta la carenza di motivazione di tale provvedimento in violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, poiché non indica la ragione della ripetizione dell'indebito per cui è contesa. Il che, a detta della ricorrente, rende quest'ultimo illegittimo e insussistente. A ben guardare, all'interno del cennato atto è stata individuata nella “sovrapposizione di contribuzione estera” la causa che ha determinato il sorgere della pretesa creditoria con esso fatta valere dall'ente resistente. Tant'è vero che, in seno al ricorso che ha incoato la vertenza processuale che ci occupa la opponente è stata in grado di approntare una serie di puntuali e specifiche argomentazioni al fine di contrastarlo. Quindi, il suo diritto di difesa non è stato minimamente limitato, e/o compromesso.
3.- Del pari giuridicamente illegittimo e infondato si configura il motivo che Parte_1 ha dedotto al punto B) del menzionato ricorso. Con esso denuncia, in estrema sintesi,
[...]
l'applicabilità nel caso di specie della sanatoria prevista dall'art. 52 della legge n. 88/1989, come interpretato dall'art. 13 della legge n. 412/1991, tenuto conto che il defunto marito, signor
, ha percepito gli importi richiesti con la comunicazione opposta in assoluta Persona_1 buona fede e in mancanza di dolo, in conseguenza di un provvedimento viziato da errore commesso dall' , consistente nella mancata, o non corretta valutazione, ai fini del diritto o CP_1 della misura della prestazione, di fatti e di redditi che già conosceva. Osservando che, nella delibera n. 239274 dell'1 Marzo 2023 l'ente resistente ha riconosciuto di avere accertato, nel corso della fase istruttoria della domanda di reversibilità presentata da essa istante il 27 Gennaio
2020, ossia già nel mese di Aprile 2020, che l'enunciato de cuius era segnalato nell'archivio
ARCA come lavoratore migrante, con matricola estera 21150139F006 Germania. Allo scopo di corroborare la decisione di valutare tale doglianza insuscettibile di accoglimento è necessario
4 evidenziare alcuni significativi aspetti. Invero, la ricorrente non formula alcuna censura rispetto all'asserita sovrapposizione della contribuzione agricola italiana con la contribuzione tedesca relativamente alla posizione del defunto marito per il periodo ricompreso tra l'1 Settembre 1970
e il 31 Dicembre 1973. La causa dell'indebito in parola, sulla scorta di quanto dichiarato dall'ente resistente nell'atto opposto, è proprio la nominata sovrapposizione di contribuzioni.
Dall'estratto conto previdenziale allegato dal ricordato nel suo fascicolo di parte emerge CP_1 che, il signor ha svolto l'attività di bracciante agricolo in Italia dal mese di Persona_1
Settembre 1957 al mese di Dicembre 2001, nonché il versamento dei contributi dovuti per le giornate dichiarate. Inoltre, dalla lettura della comunicazione datata 12 Novembre 2021, prodotta agli atti di lite, inviata al legale della opponente dall'ente pensionistico tedesco in riscontro ad apposita richiesta, si evince che il ricordato de cuius è stato iscritto alla cassa previdenziale tedesca, alla quale ha versato contributi obbligatori dal 15 Giugno 1970 al 31
Dicembre 1970, dal 21 Giugno 1971 al 31 Dicembre 1971, dal 5 Giugno 1972 al 31 Dicembre
1972 e dal 15 Febbraio 1973 al 31 Dicembre 1973. Pertanto, per i periodi testé indicati vi è sovrapposizione tra la contribuzione italiana e quella tedesca. Prendendo le mosse da tali dati istruttori, la legittimità dell'azione recuperatoria dell'indebito posta in essere dall' si CP_1 desume dalla concreta applicazione delle disposizioni normative in materia di cd. totalizzazione internazionale. Quest'ultima non comporta il trasferimento dei contributi da uno stato all'altro, ma consente di tener conto, ai soli fini dell'accertamento del diritto alla pensione, dei contributi maturati nei paesi convenzionati in cui l'interessato ha lavorato. La totalizzazione internazionale è ammessa a condizione che il lavoratore possa far valere un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel paese che deve effettuare il cumulo dei contributi per concedere la pensione. Peraltro, i periodi assicurativi esteri da prendere in considerazione ai fini della totalizzazione non devono essere sovrapposti temporalmente ai periodi accreditati in
Italia. In ossequio a tali principi è agevole appurare che, nella fattispecie il periodo compreso tra l'anno 1970 e l'anno 1973, nel quale vi è sovrapposizione tra la contribuzione versata da in Italia e quella versata in Germania, non avrebbe dovuto essere Persona_1 considerato per il riconoscimento, in capo allo stesso, della richiamata pensione cat. VO n.
10045332. Di guisa che, deve considerarsi assolutamente legittimo l'operato dell'ente resistente che, non appena è stato reso edotto della sovrapposizione temporale dei citati periodi assicurativi, ha provveduto, innanzitutto, alla cancellazione della contribuzione agricola e figurativa per il periodo ricompreso tra l'1 Settembre 1970 e il 31 Dicembre 1973. In secondo
5 luogo, a ricostituire la prima liquidazione della pensione di vecchiaia cat. VO n. 10045332, stante che le somme ricevute dal cennato de cuius a tale titolo sono risultate superiori a quelle effettivamente spettantegli. In terz'ordine, a liquidare una nuova pensione cat. VO 10053445, in sostituzione di quella di cui sopra, calcolando gli ammontari arretrati avendo riguardo alla prescrizione decennale nel frattempo maturata. Per quel che concerne, poi, l'irripetibilità delle somme ritenute indebite, sostenuta dalla istante, l'art. 52 della legge n. 88/1989 stabilisce che:
“Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione” (I comma)
“Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave” (II comma).
Il carattere di specialità della normativa in materia previdenziale, rispetto alla disciplina generale dell'indebito, è stato ribadito più volte anche dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha statuito che: “la L. n. 88 del 1989, art. 52 è espressione di un principio generale di irripetibilità delle pensioni (Cass. n. 328/02), perché la disciplina della sanatoria è globalmente sostitutiva di quella ordinaria di cui all'art. 2033 c.c.”. Riconoscendo pure che:
“le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato” (cfr.: Cass., Sez. Lav., 11/01/2017 n. 482).
Ebbene, l'art. 13 della legge n. 412/1991 successivamente ha fornito un'interpretazione autentica dell'anzidetto art. 52 della legge n. 88/1989, prevedendo ai rispettivi primi due commi che: “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione
6 all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite” (I comma).
“L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1 incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza” (II comma).
Tale disposizione normativa, dunque, restringe la tutela dell'accipiens, in quanto l'art. 52,
II comma, della legge n. 88/1989, nella sua formulazione originaria, negava la possibilità di recupero dell'indebito, se non in presenza di dolo dell'interessato. Al riguardo, bisogna precisare che, in tema di indebito pensionistico la giurisprudenza di legittimità, con una risalente pronuncia, ha affermato che il dolo non è “identificabile con il semplice silenzio o con una reticenza dell'accipiens, che non immuti la rappresentazione della realtà, ma si limiti a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'ente erogante, non potendo attribuirsi al comportamento omissivo, di per sé stesso, valore di causa determinante della erogazione non dovuta, perché la legge equipara dolo e silenzio solo nei casi in cui la corresponsione di prestazioni non dovute dipenda dalla inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge (……) ovvero dalla indisponibilità, per
l'ente erogante, delle informazioni necessarie ad accertare da solo la ricorrenza dei fatti occultati e decisivi ai fini dell'attribuzione (o della conservazione) del diritto” (cfr.: Cass. Civ.,
23/12/1996 n. 11498). In tempi più recenti la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che:
“L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata “quoad effectum” la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (cfr.: Cass, Sez. Lav., ordinanza n. 5984 del
23/02/2022). Nell'ipotesi qui analizzata non possono ritenersi integrate tutte le condizioni sopraindicate, e, in particolare, quelle afferenti all'errore imputabile all'ente erogatore ed all'insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata l'omessa o incompleta segnalazione
7 di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione. Dagli atti di causa emerge, infatti, che al momento del riconoscimento, a favore del signor , della pensione di Persona_1 vecchiaia cat. VO n. 10045332, l'Istituto opposto non versava in alcuna situazione di errore.
Ciò in quanto, non v'è prova che l'ente resistente, prima della richiesta volta al riconoscimento della cennata prestazione pensionistica, fosse a conoscenza della circostanza che il prefato de cuius aveva versato contributi in Germania per l'attività lavorativa ivi svolta nei periodi superiormente riportati, nonché, per gli stessi anni, contributivi per cui risultava essere stato iscritto negli elenchi dei braccianti agricoli a validità prorogata, per i quali sussiste la denuncia delle giornate lavorate. In realtà, l'opposto ha scoperto la sovrapposizione contributiva in argomento soltanto dopo che la ricorrente ha presentato, il 27 Gennaio 2020, in conseguenza del decesso del marito, la domanda di pensione di reversibilità. Sul punto, in continuità con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di indebito previdenziale, deve rilevarsi che il pensionato, che chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli (cfr.: Cass., n. 1228/2011; Cass., n. 2739/2016; Cass., n. 31832/2019). Nel corso del presente giudizio la odierna istante non ha minimamente assolto tale onere probatorio, non avendo dimostrato che il defunto marito ha comunicato all'ente resistente di avere non solo lavorato all'estero nell'arco temporale su indicato;
ma, al contempo, versato i relativi contributi di natura previdenziale all'ente preposto.
4.- A una analoga valutazione di inaccoglibilità va incontro il terzo motivo articolato da per giustificare l'opposizione proposta contro la menzionata Parte_1 comunicazione datata 10 Maggio 2022. Per il suo tramite eccepisce l'insussistenza dell'indebito reclamato dall' sia perché non ha mai presentato alcuna domanda CP_1 Persona_1 diretta al conseguimento di una pensione estera;
sia in quanto non vi è stata la corresponsione di tale prestazione a opera dell'ente pensionistico tedesco. Asserendo che, in ragione di ciò trova applicazione la sanatoria di cui all'art. 52 della legge n. 88/1989, come interpretato dall'art. 13 della legge n. 412/1991, atteso che l'enunciato de cuius ha percepito gli ammontari per cui è contesa in totale assenza di dolo. Per dimostrare l'infondatezza di tale obiezione è sufficiente evidenziare che, l'attività di ricalcolo della pensione di vecchiaia goduta dal signor
, compiuta dall'ente resistente, non è dipesa dall'essere egli percettore Persona_1 anche di una pensione estera. Piuttosto, dalla variazione della posizione assicurativa
8 superiormente descritta, che ha comportato la necessità di procedere a una nuova quantificazione della prestazione in dibattito.
5.- Resta da esaminare l'ultima doglianza formulata dalla ricorrente al punto D) del ricorso introduttivo del procedimento de quo. Con essa eccepisce, in primis, l'intervenuta prescrizione del diritto dell'Istituto opposto alla restituzione della somma in contestazione, avendole comunicato la sussistenza del nominato indebito solamente con la comunicazione impugnata, quando oramai era scaduto il termine per recuperarla stabilito dall'art. 13 della legge n.
412/1991, decorrente nel caso di specie dalla data di presentazione da parte sua della domanda di pensione di reversibilità, coincidente con il 27 Gennaio 2020. In secondo luogo, e conseguentemente, che l'ente resistente è decaduto dalla facoltà di ripetere l'importo in parola.
Pure tale obiezione merita di essere rigettata. Invero, in riferimento alla previsione integrante il
II comma del ricordato art. 13 della legge n. 412/1991 con la sentenza n. 18615 del 30 Giugno
2021 la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto che: “Come già affermato da questa Corte
(v. Cass. n. 3802 del 2019), la norma non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di verifica, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi.
22. Il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare annualmente, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), e ad un anno successivo entro cui deve procedersi al recupero.
23. II significato dell'avverbio annualmente è plurimo e fondante dell'intera disciplina: non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (entro l'anno successivo) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
24. Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, co. 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della
P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo.
25. Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (v., fra le tante, Cass.
n. 953 del 2012), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare”. Ne consegue che,
9 secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, il richiamato II comma dell'art. 13 della legge n. 412/1991 si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si
è avuta conoscibilità dei redditi deve procedersi alla verifica, e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve provvedersi, a pena di decadenza, al recupero.
In altre parole, il termine previsto dalla citata disposizione normativa decorre da quando l'ente
è venuto a conoscenza di un determinato fatto (quale, ad esempio, il mutamento del dato reddituale, il decesso del pensionato, ecc.), tenuto conto della complessità dell'attività svolta e del numero dei soggetti pensionati/assicurati che deve gestire. Nel caso di specie, tale termine
è stato rispettato, posto che, come sopra puntualizzato, l' è venuto a conoscenza non prima CP_1 del mese di Gennaio 2020 della circostanza, non contestata dalla opponente, che Per_1
ha versato contributi obbligatori in Germania nell'arco temporale ricompreso fra il
[...] mese di Giugno 1970 e il mese di Dicembre 1973. Una volta appresa tale notizia ha effettuato i relativi accertamenti nel corso del predetto anno e del 2021', e con la nota del 10 Maggio 2022 ha comunicato l'indebito in questione.
Alla luce delle considerazioni e delle constatazioni che precedono non può revocarsi in dubbio che, l'opposizione proposta dall'odierna istante avverso quest'ultima è inaccoglibile.
6.- Infine, tenuto conto della particolare complessità delle questioni analizzate, sembra giusto ed equo compensare interamente e integralmente fra le parti in causa le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, il ricorso introduttivo del procedimento de quo;
- infine, compensa interamente e integralmente fra le parti in lite le spese del presente giudizio.
Così deciso in Agrigento in data 26 Settembre 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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