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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 20.3.2025:
Visto il provvedimento del 10.10.2024 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 14870/2021 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Viste le note di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,30, decide la causa come di seguito.
Il Got
CA UT
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario
CA UT, ha emesso - ex art. 127 ter cpc - la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 14870/2021 R.G.A.C.
Tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in Palermo, via Dante n. 55, presso lo studio dell'Avv. Calogero Alaimo che la rappresenta e difende,
congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Enrico Lo PR giusta procura su foglio separato allegata al ricorso ex art. 702 bis cpc;
Attrice
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
elettivamente domiciliata in Terrasini, via Dante Alighieri n. 10
2 presso o studio dell'Avv. Maria Rosaria Palazzolo che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
Convenuta
OGGETTO: Inadempimento contrattuale.
p.q.m.
Il Tribunale di Palermo III Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del giudice onorario, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa e definitivamente pronunciando:
Accoglie la domanda proposta da in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, e, per l'effetto, condanna in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, della somma di euro 10.000,00 oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
Condanna in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute dalla società
3 attrice che si liquidano ex DM n. 55/2014 in complessivi euro
5.000,00 oltre rimborso forfettario 15%, oltre Iva e Cpa nella misura legalmente dovuta;
Sentenza esecutiva per legge.
Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le disposizioni degli artt. 132 c.p.c. e 18 disp. Att. cpc, come riformati dalla L. 69/2009;
viene, pertanto, omesso lo svolgimento del processo e la motivazione viene esposta in modo conciso, ricordando che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione,
prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 cpc che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi, per implicito, disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. Civ. n. 24542/2009).
4 Con atto di citazione ritualmente notificato la società attrice Pt_1
[... conveniva in giudizio la chiedendo dichiararsi CP_1
l'inadempimento della convenuta alle obbligazioni di cui al preventivo del 25.5.2021 e, per l'effetto, la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 22.069,75 a titolo di risarcimento del danno per il mancato adempimento delle obbligazioni assunte in forza del suddetto preventivo.
Ritualmente costituita in giudizio la negava la fondatezza CP_1
delle domande formulate dalla società attrice delle quali chiedeva il rigetto.
La causa istruita attraverso produzione di documenti e ammissione di prove orali, all'udienza del 20.3.2025 veniva trattenuta in decisione mediante deposito in via telematica di note scritte sostitutive della partecipazione all'udienza.
All'esito del giudizio si ritiene che la domanda attorea appare fondata per quanto di ragione.
Si premette, in diritto, che il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di risarcimento del danno
5 contrattuale svolta dalla società attrice è regolato dagli artt. 1218,
1223 e ss e 2697 cc e dal principio della vicinanza della prova: in forza di tali disposizioni, spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare il contratto o il patto contrattuale ovvero la fonte normativa contenente l'obbligazione che si allega inadempiuta e solo allegarne l'inadempimento totale o parziale (ex multis: Cass.
civ., SSUU, 31.10.2001, n. 13533), nonché allegare e provare il proprio danno ed il nesso causale tra inadempimento totale o parziale e danno;
mentre incombe sulla parte cui tale inadempimento è addebitato, provare di avere adempiuto esattamente o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile, ovvero altri fatti idonei a paralizzare la pretesa attorea
(ex multis: Cass. civ., sez. 2, 26.07.2013, n. 18125; nello stesso senso, tra le tante: Cass. civ., sez. L, 26.01.2015, n. 1327; Cass.
civ., sez. 6-3, 27.11.2014, n. 25214; Cass. civ., sez. 6-3, 5.09.2014
n. 18812; Cass. civ., sez. 3, 28.07.2014 n. 17091; Cass. civ., sez. L,
10.02.2014 n. 2886; Cass. civ., SSUU, 23.09.2013, n. 21678).
6 Altro criterio probatorio rilevante è l'onere di contestazione specifica previsto in via generale dall'art. 115 c.p.c., in forza del quale la mancata contestazione specifica dei fatti allegati da una parte determina la relevatio ab onere probandi, onde i fatti incontestati possono considerarsi ammessi (ex multis: Cass. civ.,
sez. 3, 18.05.2011 n. 10860; Cass. civ., sez. 3, 19.08.2009 n. 18399;
Cass. civ., sez. 3, 3.07.2008 n. 18202; Cass. civ., sez. 3, 21.05.2008
n. 13079).
Premesso quanto sopra, l'eccezione sollevata dalla convenuta in ordine al disconoscimento delle firme sul preventivo del 25.5.2021
non risulta idonea a paralizzare l'azione dell'attrice.
Non appare invero necessario accertare in questa sede se le persone che hanno apposto la firma sul preventivo prodotto dall'attrice di cui si discute abbiano effettivamente avuto i poteri necessari per compiere detto atto giuridico oppure ne fossero –anche solo in parte
- sprovviste, posto che, anche qualora il sottoscrittore abbia agito sì
in nome e per conto della società, ma come falsus procurator perché
non investito dalla rappresentata dei relativi poteri, in ogni caso
7 dev'essere tutelata la buona fede del terzo contraente, in presenza di colpa del rappresentato.
Infatti, “Il principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole, può
essere invocato con riguardo alla rappresentanza, allorché,
indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante a norma dell'art. 1393 C.C., non solo vi sia la buona fede del terzo che abbia concluso atti con il falso rappresentante, ma vi sia anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente”.
In relazione a tale principio, spetta al giudice di merito accertare se,
riguardo alle circostanze obiettive del caso concreto, il comportamento tenuto dal rappresentante sia stato tale da ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento sulla corrispondenza “della situazione reale a quella apparente” (Cass
Civ Sez III, 22 luglio 2010, n 17243).
8 Ciò posto, i signori , e hanno richiesto un Per_1 CP_2 CP_3
preventivo alla società attrice per la costituenda Parte_1 CP_1
[... da allegare alla documentazione richiesta dal bando per il progetto “Io resto al Sud” al fine di potere accedere al finanziamento, alla conseguente erogazione del prestito e costituire la società con capitale sociale di euro 6.000,00 versato CP_1
proprio dai soci , e Per_1 CP_2 CP_3
Ora, nel caso di specie ricorrono sia il requisito della buona fede del terzo, sia il requisito della colpa del rappresentato: sotto il primo profilo in ordine al primo requisito si osserva che la Parte_1
atteso che il preventivo ricevuto del 25.5.2021 risulta inviato alla e sottoscritto per accettazione dai soci della costituenda CP_1
deve aver ragionevolmente posto affidamento nella CP_1
circostanza che tali soggetti fossero effettivamente investiti dei relativi poteri;
sotto il secondo profilo, si sottolinea da un lato che se la società convenuta ha eventualmente lasciato nella disponibilità
di altri la facoltà di sottoscrivere preventivi per accettazione, ha così
9 colposamente ingenerato affidamento dei terzi circa l'effettiva validità ed efficacia del documento sottoscritto.
In aggiunta, il contratto ha anche avuto regolare esecuzione per alcuni mesi, sino alla risoluzione avvenuta nel maggio 2021 a seguito di diffida ad adempiere inoltrata dall'attrice (doc. 9 fasc.
att.), il che comporta comunque che la convenuta l'abbia ratificato essendosi avvalsa delle prestazioni rese dall'attrice.
Ciò posto, va premesso che il contratto di cui ai preventivi del
15.1.2021 e 25.5.2021 si è regolarmente concluso fra le parti in causa avendo la accettato la proposta dell'attrice in data CP_1
25.5.2021, con la restituzione del preventivo sottoscritto.
Tale circostanza risulta, inoltre, confermata in istruttoria atteso che proprio il preventivo risulta richiesto dai soci per essere CP_1
allegato all'istanza da presentare al fine di ottenere le agevolazioni e valutare la congruità del piano di investimento.
A ciò si aggiunga che entrambi i preventivi sono stati firmati per accettazione in presenza dell'Ing. Lo PR (circostanza incontestata tra le parti).
10 Passando alla quantificazione del danno patito dall'attrice, va preliminarmente rilevato come nel presente giudizio risulta incontestato che l'attrice abbia effettuato per conto dei tre soci della costituenda tutte le attività preliminari al completamento CP_1
della domanda di partecipazione al bando “Io resto al Sud”, a seguito delle quali in data 18.3.2021 veniva approvato il chiesto finanziamento.
In relazione al danno patrimoniale subito dalla società attrice si ritiene provato, nell'an e nel quantum, l'esborso che ha Parte_1
affrontato per il lavoro svolto dal professionista incaricato della progettazione di impianti ed arredi presso la costituenda CP_1
pertanto, tale voce risarcitoria (danno emergente) si liquida in euro
10.000,00 (cfr. doc 26 fattura).
Il danno patrimoniale da mancato guadagno (lucro cessante),
concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità
patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione
11 fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito.
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24632 del 03/12/2015).
La mancanza di elementi probatori certi non rende possibile a questo Giudice determinare in via equitativa il lucro cessante patito dall'attrice, non essendo a tal fine sufficiente quanto allegato dall'attrice “……il mancato ordine della fornitura indicata nel preventivo del 25.5.2021 intestato alla ha determinato Parte_2
per la un mancato guadagno di euro 12.069,75 pari al Parte_1
35% dell'importo dell'intera fornitura, somma che costituisce il margine di guadagno della ricorrente sugli ordini completati”: tale voce risarcitoria è da disattendersi.
12 In conclusione, va condannata a risarcire a il CP_1 Parte_1
danno allegato e provato, nella misura complessiva di € 10.000,00
oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio sono poste a carico della convenuta e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri indicati dal D.M. n.
55/2014.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Palermo 20.3.2025
Il Got
CA UT
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