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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 01/12/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al R.G. n. 448 /2025 V.G. avente ad oggetto: Separazione
T R A
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
E
(C. F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Mercatante Marcello -giusta procura in atti-;
Ricorrenti
Nonché
PM – sede -Intervenuto-
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.7.2025, i ricorrenti -premesso di aver contratto matrimonio il 3.7.1987, che dall'unione coniugale sono nati 2 figli: (cl. 1988) e Per_1
(cl. 1992) entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti- chiedevano Per_2 congiuntamente pronunziarsi separazione per le ragioni indicate in ricorso alle condizioni pattuite.
Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c.- comunicata al PM- verificata la volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e di avvalersi della trattazione sostitutiva;
all'udienza cartolare del 5.11.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta per la decisione con riserva di riferire al Collegio.
Pag. 1 a 2 Nel merito
Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le parti hanno concordemente evidenziato il venir meno, ormai da tempo, di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi e hanno ribadito, nelle prescritte modalità, la volontà di non riconciliarsi.
Sulle statuizioni della separazione i coniugi hanno raggiunto l'accordo nei termini che pedissequamente si riportano:
“[a) autorizzare i sig.ri e a vivere separati e Parte_1 Parte_2 pronunciare la separazione personale dei coniugi];
b) la casa coniugale sita in Mileto (VV) alla Via A. Mancuso n. 9, resta in godimento del sig. con tutti gli arredi;
Parte_2
c) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di avere regolato fra loro ogni rapporto di carattere patrimoniale e di non aver nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro;
d) ordinare al Comune di Mileto di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'istanza congiunta, le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. ed con le condizioni concordate la separazione personale dei coniugi e - Parte_1 Parte_2 smg-;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Mileto (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. Anno 1988, Atto n. 2, Parte II, Serie C);
c) nulla per le spese
Così deciso nella C.C. da remoto del 19.11.2025
La Presidente
dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 2 a 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al R.G. n. 448 /2025 V.G. avente ad oggetto: Separazione
T R A
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
E
(C. F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Mercatante Marcello -giusta procura in atti-;
Ricorrenti
Nonché
PM – sede -Intervenuto-
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.7.2025, i ricorrenti -premesso di aver contratto matrimonio il 3.7.1987, che dall'unione coniugale sono nati 2 figli: (cl. 1988) e Per_1
(cl. 1992) entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti- chiedevano Per_2 congiuntamente pronunziarsi separazione per le ragioni indicate in ricorso alle condizioni pattuite.
Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c.- comunicata al PM- verificata la volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e di avvalersi della trattazione sostitutiva;
all'udienza cartolare del 5.11.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta per la decisione con riserva di riferire al Collegio.
Pag. 1 a 2 Nel merito
Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le parti hanno concordemente evidenziato il venir meno, ormai da tempo, di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi e hanno ribadito, nelle prescritte modalità, la volontà di non riconciliarsi.
Sulle statuizioni della separazione i coniugi hanno raggiunto l'accordo nei termini che pedissequamente si riportano:
“[a) autorizzare i sig.ri e a vivere separati e Parte_1 Parte_2 pronunciare la separazione personale dei coniugi];
b) la casa coniugale sita in Mileto (VV) alla Via A. Mancuso n. 9, resta in godimento del sig. con tutti gli arredi;
Parte_2
c) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di avere regolato fra loro ogni rapporto di carattere patrimoniale e di non aver nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro;
d) ordinare al Comune di Mileto di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'istanza congiunta, le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. ed con le condizioni concordate la separazione personale dei coniugi e - Parte_1 Parte_2 smg-;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Mileto (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. Anno 1988, Atto n. 2, Parte II, Serie C);
c) nulla per le spese
Così deciso nella C.C. da remoto del 19.11.2025
La Presidente
dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 2 a 2