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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/07/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in persona del Dottor Luigi Pagliuca in funzione di giudice unico, all'esito dell'udienza ex art
281sexies cpc del 3.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 182 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 e vertente tra
(cod.fisc. ) Parte_1 C.F._1
con l'avv. Enrica Bonara
- attore -
e
(cod.fisc. ) Controparte_1 C.F._2
con l'avv. Davide Amadei
- opposto -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto la fase di merito dell'opposizione ex art 615, c. 2 cpc (n. 333/23 sub. 1), proposta da in data 14.5.24 (doc. 14 del avverso l'esecuzione Controparte_1 Pt_1
1 iniziata da con trascrizione di pignoramento immobiliare in data 13.11.2023 per Parte_1
l'importo di euro 44.264,00, in forza di titolo esecutivo costituito da ordinanza ex art. 182bis cpc
(doc. 1 del emessa dal Tribunale di Verona in data 28.10.22 (nel giudizio di cognizione n. Pt_1
9650/21 rg tra il e il ), con conseguente instaurazione della procedura esecutiva Pt_1 CP_1
immobiliare n. 333/2023 rg.
In tale procedura esecutiva immobiliare sono successivamente intervenuti:
- in data 14.11.2023, lo stesso per l'ulteriore importo di euro 42.583,00, costituente la Pt_1
differenza tra l'importo dell'ordinanza ex art 182bis cpc di cui sopra e quello della sentenza n.
1911/23 rg che in data 9.10.23 ha definito il giudizio n. 9650/21 rg riconoscendo un maggior importo a favore del ed a carico del (docc. 9 e 11 del;
Pt_1 CP_1 Pt_1
- in data 17.9.24, l'avv. in qualità di cessionaria del credito di euro 44.264,00 Controparte_2
oggetto dell'ordinanza ex art 182bis cpc del 28.10.22, la quale ha chiesto l'assegnazione a suo favore di tale importo, in luogo del creditore procedente/cedente (doc. 15 del Parte_1
. Pt_1
Con l'opposizione per cui è causa - rubricata al n. 333/23 sub. 1 (e successivamente riunita all'ulteriore opposizione rubricata al n. 333/23 sub. 2, proposta da in data 2.10.24 Controparte_1
nei confronti dell'intervenuta e non oggetto del presente giudizio) - Controparte_2 [...]
ha eccepito la carenza di legittimazione ad agire esecutivamente in capo al in CP_1 Pt_1
ragione del fatto – pacifico e comunque documentalmente provato (doc. 3 del – che lo Pt_1
stesso, con contratto in data 1.12.22 (quindi prima dell'inizio dell'esecuzione immobiliare n. 333/23 rg) aveva ceduto il credito di euro 44.264,00 oggetto dell'ordinanza ex art 182bis cpc del 28.10.22 a favore dell'avv. CP_2
Il , in subordine, ha anche eccepito la erroneità – per eccesso - delle somme pretese dal CP_1
Pt_1
Con ordinanza in data 5.11.2024 (doc. 19 del il Giudice dell'esecuzione, ritenuta la Pt_1
fondatezza del profilo di opposizione proposto dal Vinco e quindi la carenza ab origine del titolo esecutivo in capo al (per avere ceduto il credito prima dell'inizio dell'esecuzione), ha Pt_1
sospeso la procedura esecutiva ed ha fissato il termine per l'instaurazione del presente giudizio di merito, ai sensi dell'art. 616 cpc.
2 Il ha tempestivamente instaurato il presente giudizio di merito esecutivo, chiedendo il rigetto Pt_1
dell'opposizione proposta da , rubricata al n. 333/23 sub 1 ed affermando in Controparte_1
particolare:
A) che il cedente avrebbe conservato la legittimazione ad agire esecutivamente sulla base Pt_1
dell'ordinanza ex art 182bis cpc emessa a suo favore in data 28.10.22, in forza del disposto dell'art. 111 cpc ed in qualità di sostituto processuale ex lege della cessionaria, atteso che la cessione a titolo particolare del credito di euro 44.264,00 a favore della era avvenuta in data 1.12.22, CP_2
quando ancora era pendente e non definito il giudizio di cognizione n. 9650/21 rg tra il e il Pt_1
. CP_1
Pertanto, non solo il giudizio di cognizione, ma anche quello esecutivo avrebbero potuto proseguire tra le parti originarie, sicché – nonostante la cessione del credito – il sarebbe legittimato ad Pt_1
agire esecutivamente nei confronti del Vinco, con possibilità per la cessionaria di CP_2
intervenire nell'esecuzione e proseguirla in luogo del cedente su accordo delle parti, sempre ai sensi dell'art 111 cpc;
B) che, anche a voler ritenere insussistente in capo al il titolo esecutivo in forza del quale la Pt_1
procedura esecutiva era stata attivata, la stessa avrebbe comunque potuto proseguire per effetto dell'intervento titolato effettuato dallo stesso in data 14.11.23 in forza del diverso titolo Pt_1
esecutivo costituito dalla sentenza n. 1911/23 rg del 9.10.23, per l'ulteriore importo di euro
42.583,00 riconosciuto a suo favore con tale pronuncia e non oggetto di cessione alla CP_2
E a sostegno di tali conclusioni vengono richiamano i principi espressi da Cass. s.u. 61/2014.
Il si è costituito nel giudizio ed ha ribadito i propri motivi di opposizione. CP_1
Anche in questa sede di merito va ribadita la fondatezza dell'opposizione proposta da
[...]
. CP_1
Invero, quello di cognizione (in cui si forma il titolo giudiziale, anche provvisorio) e quello di esecuzione (in cui il titolo esecutivo giudiziale, anche provvisorio, viene portato ad esecuzione) sono due giudizi tra loro distinti e non fasi di uno stesso giudizio.
Pertanto, nella fattispecie il disposto dell'art. 111 cpc invocato dal avrebbe potuto trovare Pt_1
applicazione – con conseguente prosecuzione dell'esecuzione da parte del creditore procedente/cedente nei confronti del debitore/ceduto (ossia tra le parti originarie) – solo nel caso in
3 cui la cessione del credito portato dal titolo sulla base del quale è stata attivata l'esecuzione fosse avvenuta in corso di procedura esecutiva e non anche nell'ipotesi – ricorrente nella fattispecie – in cui tale cessione è invece pacificamente intervenuta prima dell'inizio dell'esecuzione (ossia prima del pignoramento immobiliare del 13.11.23, momento a partire dal quale – come è noto – ha inizio l'esecuzione).
In tal caso, come correttamente evidenziato dal GE, l'unica parte legittimata ad agire esecutivamente è il cessionario del credito e non anche (in sua sostituzione) il cedente.
E il fatto che il giudizio di cognizione n. 9650/21 rg non fosse stato ancora definito al momento della cessione del credito aveva comportato solo il fatto che, ai sensi dell'art 111 cpc, esclusivamente tale giudizio avrebbe dovuto proseguire tra le parti originarie e (salvo Pt_1 CP_1
intervento in causa della cessionaria ed estromissione del cedente su accordo delle CP_2 Pt_1
parti ai sensi dell'art. 111, c. 3 cpc), come in effetti avvenuto.
Pertanto, dopo la cessione (in data 1.12.22) del credito portato dall'ordinanza ex art. 182bis, c. 2 cpc a favore della solo quest'ultima era legittimata ad agire esecutivamente sulla base di tale CP_2
titolo esecutivo nei confronti del Vinco.
E ciò proprio in forza dell'ordinanza ex art 182bis cpc già spedita in forma esecutiva a favore del cedente in data 8.11.22 (doc. 1 del , in applicazione del disposto dell'art. 475, c. 2 Pt_1 Pt_1
cpc in vigore prima della riforma Cartabia e rilevante nella fattispecie ratione temporis (come chiarito proprio dalla pronuncia della Suprema Corte n. 28303/20 citata dal secondo la CP_3
quale “In caso di successione nel titolo esecutivo "ex latere creditoris" - da intendersi come fenomeno di traslazione del diritto "inter vivos" o "mortis causa" - verificatasi prima dell'instaurazione del processo esecutivo, il titolo può essere azionato coattivamente dal successore senza che sia indispensabile la spedizione in forma esecutiva in suo favore, in quanto la copia esecutiva può essere rilasciata, indifferentemente, a favore della parte al cui beneficio è stato pronunciato il provvedimento oppure dei suoi successori, purché sia fatta indicazione in calce della persona alla quale è stata spedita (art. 475, comma 2, c.p.c.) e non siano spedite in forma esecutiva più copie del medesimo titolo in favore di ogni titolare attivo del credito (art. 476, comma 1,
c.p.c.)”
4 Né può ritenersi che, nonostante la carenza di legittimazione del ad instaurare la procedura Pt_1
esecutiva immobiliare n. 333/23 rg in forza dell'ordinanza ex art 182bis cpc, tale procedura avrebbe comunque dovuto proseguire a seguito dell'intervento titolato dello stesso in forza della CP_3
sentenza n. 1911/23, senza necessità di procedere a pignoramento successivo sui medesimi beni.
Invero, come correttamente evidenziato dal Vinco, è la stessa sentenza a sezioni unite della
Cassazione n. 61/14 richiamata dal Salvati ad aver chiarito che “Nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell'esecuzione sull'impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva. Tuttavia, occorre distinguere: a) se l'azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l'intervento, poiché nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo è improseguibile;
b) se il difetto del titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il primo impedisce che l'azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l'estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finché il titolo del creditore procedente ha conservato validità” (nello stesso senso, cfr anche le successive Cass. 23477/22 e Cass. 3172/25).
Nel caso di specie, proprio per il fatto che la cessione del credito è avvenuta prima della instaurazione della procedura esecutiva, deve ritenersi che il non fosse ab origine legittimato Pt_1
ad agire esecutivamente in forza dell'ordinanza ex art 182bis cpc, sicché la procedura esecutiva così instaurata non può proseguire neppure su impulso dello stesso in forza del diverso titolo Pt_1
esecutivo sulla base del quale ha spiegato il successivo intervento titolato.
L'accoglimento del motivo di opposizione principale comporta l'assorbimento di quello ulteriore con il quale era stato contestato il quantum della pretesa per la quale il aveva agito Pt_1
esecutivamente.
La particolarità delle questioni affrontate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:
5 1) accoglie l'opposizione proposta da in data 14.5.25 (rubricata al n. 333/23 sub. Controparte_1
1 rg);
2) spese compensate.
Verona, 15.7.2025
Il Giudice
Dott. Luigi Pagliuca
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