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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/11/2025, n. 2428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2428 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3086 / 2022 Ruolo gen
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'Avv ANZEVINO EMILIANO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv Controparte_1
NT SE
RESISTENTE
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
Motivi in fatto e diritto della decisione ha richiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti di Controparte_1
in virtù di contratto di agenzia del 4.9.2017 (che assumeva non essere stato Parte_1
adempiuto dall'agente) in forza del quale ha assunto di aver diritto ad una penale giornaliera di euro 100,00 e quindi al complessivo importo di euro 4.000,00 (30 giorni per mancato preavviso e 10 giorni a titolo forfettario) oltre ad euro 400,00 per spese legali per una diffida stragiudiziale di pagamento del 4.11.20; (cfr ricorso per decreto ingiuntivo “Pertanto la ricorrente società è creditrice dell'importo della penale giornaliera dovuta pari ad € 100,00, da calcolare con riferimento a tutto il periodo di inadempimento contrattuale dalla data della stipula (4.09.2017) sino a una lettera di recesso. Nel caso di specie la ricorrente società per venire incontro al
1 collaboratore inadempiente tiene presente forfettariamente solo 10 giorni più i 30 giorni per il mancato rispetto del preavviso, per complessivi giorni 40, per un ammontare di € 4000,00 oltre alle spese dell'intervento legale pari ad € 400,00 richieste con la diffida del 4.11.2020” e d.i.
101/2022 prod opponente)
, con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo del 29.4.2022, ha dedotto Parte_1
l'illegittimità dell'ingiunzione per mancanza dei requisiti di certezza liquidità ed esigibilità dei crediti -in quanto tali caratteristiche erano del tutto insussistenti sia con riferimento all'importo richiesto di euro 400,00 richiesto a titolo di “spese dell'intervento legale” sia con riferimento all'importo di euro 4.000,00 richiesto a titolo di penale/indennità di preavviso in quanto nel contratto di agenzia non era stata pattuita alcuna penale di euro 100,00 giornaliere in caso di inadempimento- evidenziando inoltre che la non aveva allegato la lettera di CP_1
recesso che richiamava nel ricorso e nel merito che il contratto di agenzia non aveva mai avuto esecuzione per fatto della preponente;
nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto di aver diritto agli importi Controparte_1
ingiunti a titolo di indennità di mancato preavviso ed a titolo risarcitorio come da contratto di agenzia articolo 10 punti b3 e c3 (“Dal contratto, si evince al punto 10 che in caso di recesso si deve dare un preavviso di 30 giorni e nel periodo di preavviso deve essere posta in essere l'attività, altrimenti vi è un risarcimento del danno. Nel caso de quo i giorni indicati sono 40, ossia 30 per il preavviso e 10 sono stati indicati forfettariamente, altrimenti si sarebbe andato oltre visto che la sottoscrizione è del 2017”) ;
La domanda proposta da attrice in senso sostanziale nel presente giudizio di Controparte_1
opposizione, è infondata e va respinta;
Va innanzitutto osservato che le parti non pattuivano alcuna penale giornaliera in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali di cui all'art 10 lettera c3 né forfettizzavano l'indennità dovuta nel caso di recesso senza preavviso in euro 100,00 giornalieri;
Nel contratto del 4.9.2017 le parti si limitavano infatti a stabilire che il collaboratore era tenuto a “documentare ogni mercoledì sera e ogni fine settimana il lavoro svolto…” (art 4 lettera ed art
7 ); che l'incarico si intendeva “a tempo indeterminato”, che “b3) il rapporto può essere sciolto in qualsiasi momento nei termini di preavviso stabiliti dalla legge..; che “c3) durante il periodo di preavviso il collaboratore è tenuto a prestare la propria opera per il regolare svolgimento del
2 mandato compreso il lavoro di contatto dei comuni salvo pagare un risarcimento del danno alla preponente” (art 10) e che “per quanto non previsto nel presente contratto si applicheranno norma del Codice Civile e degli Accordi economici collettivi del settore commerciale in vigore…(art
13 )
Le indennità richieste dalla non spettano neanche nel merito atteso Controparte_1
che la società non ha dimostrato la sussistenza dei presupposti per il loro riconoscimento;
Alla non spetta l'indennità di mancato preavviso di cui all'art 1750 Controparte_1
c.c. e AEC di riferimento non avendo dimostrato che il rapporto si è risolto per recesso unilaterale dell'agente con effetto immediato;
Non è infatti possibile evincere la volontà del Sig di recedere dal rapporto da nessuno Pt_1
dei documenti esibiti dalle parti né la società ha articolato mezzi istruttori al fine di dimostrare la circostanza in altro modo;
Alla non spetta neanche (l'alternativo) risarcimento del danno di cui Controparte_1
all'art 10 lettera c3 del contratto;
Il risarcimento di cui all'art 10 lettera c del contratto vede infatti quali presupposti specifici il recesso con preavviso di una delle parti, il mancato svolgimento -da parte dell'agente- degli obblighi previsti dal contratto durante il periodo di preavviso, il danno patito dalla preponente a causa dell'inadempimento dell'agente;
Nella fattispecie, come già osservato, non vi sono elementi di prova per ritenere che il rapporto si sia risolto per recesso unilaterale dell'agente (con o senza preavviso);
Anche a voler ritenere che il rapporto si sia risolto in seguito a recesso con preavviso della preponente (così interpretando la e-mail del 11.9.2017 con la quale la società rammentava all'agente l'obbligo di prestare la propria opera durante il periodo di preavviso cfr fascicolo monitorio allegato 2 e-mail del giorno 11.9.2019 ore 10.39) la circostanza non è comunque sufficiente per potere affermare il suo diritto ad un risarcimento del danno sia perché il recesso della preponente veniva manifestato ancor prima che il contratto potesse essere eseguito dall'agente (che avrebbe dovuto iniziare la propria attività proprio a partire dal 11.9.2017 cfr contratto di agenzia in atti pagina 1) sia perché, in ogni caso, sono rimasti del tutto indimostrati i danni che la paventava di aver subito nella lettera di diffida del 4.11.2020 Controparte_1
(ovvero il fatto di essere rimasta priva di un agente nella zona e di aver rinunciato ad altre
3 candidature cfr diffida prod. fascicolo monitorio) non avendo la società opponente fornito alcun elemento probatorio sul punto;
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato con condanna della alla Controparte_1
rifusione delle spese di lite sostenute da che vengono liquidate come da Parte_1
dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio nrg
3086/2022
Revoca il decreto ingiuntivo n 101/2022
Rigetta l'opposizione
Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1 Parte_1
che liquida in euro 1.500,00 per compensi oltre accessori di legge e contributo unificato se versato
Santa Maria Capua Vetere ,13/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
4
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'Avv ANZEVINO EMILIANO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv Controparte_1
NT SE
RESISTENTE
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
Motivi in fatto e diritto della decisione ha richiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti di Controparte_1
in virtù di contratto di agenzia del 4.9.2017 (che assumeva non essere stato Parte_1
adempiuto dall'agente) in forza del quale ha assunto di aver diritto ad una penale giornaliera di euro 100,00 e quindi al complessivo importo di euro 4.000,00 (30 giorni per mancato preavviso e 10 giorni a titolo forfettario) oltre ad euro 400,00 per spese legali per una diffida stragiudiziale di pagamento del 4.11.20; (cfr ricorso per decreto ingiuntivo “Pertanto la ricorrente società è creditrice dell'importo della penale giornaliera dovuta pari ad € 100,00, da calcolare con riferimento a tutto il periodo di inadempimento contrattuale dalla data della stipula (4.09.2017) sino a una lettera di recesso. Nel caso di specie la ricorrente società per venire incontro al
1 collaboratore inadempiente tiene presente forfettariamente solo 10 giorni più i 30 giorni per il mancato rispetto del preavviso, per complessivi giorni 40, per un ammontare di € 4000,00 oltre alle spese dell'intervento legale pari ad € 400,00 richieste con la diffida del 4.11.2020” e d.i.
101/2022 prod opponente)
, con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo del 29.4.2022, ha dedotto Parte_1
l'illegittimità dell'ingiunzione per mancanza dei requisiti di certezza liquidità ed esigibilità dei crediti -in quanto tali caratteristiche erano del tutto insussistenti sia con riferimento all'importo richiesto di euro 400,00 richiesto a titolo di “spese dell'intervento legale” sia con riferimento all'importo di euro 4.000,00 richiesto a titolo di penale/indennità di preavviso in quanto nel contratto di agenzia non era stata pattuita alcuna penale di euro 100,00 giornaliere in caso di inadempimento- evidenziando inoltre che la non aveva allegato la lettera di CP_1
recesso che richiamava nel ricorso e nel merito che il contratto di agenzia non aveva mai avuto esecuzione per fatto della preponente;
nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto di aver diritto agli importi Controparte_1
ingiunti a titolo di indennità di mancato preavviso ed a titolo risarcitorio come da contratto di agenzia articolo 10 punti b3 e c3 (“Dal contratto, si evince al punto 10 che in caso di recesso si deve dare un preavviso di 30 giorni e nel periodo di preavviso deve essere posta in essere l'attività, altrimenti vi è un risarcimento del danno. Nel caso de quo i giorni indicati sono 40, ossia 30 per il preavviso e 10 sono stati indicati forfettariamente, altrimenti si sarebbe andato oltre visto che la sottoscrizione è del 2017”) ;
La domanda proposta da attrice in senso sostanziale nel presente giudizio di Controparte_1
opposizione, è infondata e va respinta;
Va innanzitutto osservato che le parti non pattuivano alcuna penale giornaliera in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali di cui all'art 10 lettera c3 né forfettizzavano l'indennità dovuta nel caso di recesso senza preavviso in euro 100,00 giornalieri;
Nel contratto del 4.9.2017 le parti si limitavano infatti a stabilire che il collaboratore era tenuto a “documentare ogni mercoledì sera e ogni fine settimana il lavoro svolto…” (art 4 lettera ed art
7 ); che l'incarico si intendeva “a tempo indeterminato”, che “b3) il rapporto può essere sciolto in qualsiasi momento nei termini di preavviso stabiliti dalla legge..; che “c3) durante il periodo di preavviso il collaboratore è tenuto a prestare la propria opera per il regolare svolgimento del
2 mandato compreso il lavoro di contatto dei comuni salvo pagare un risarcimento del danno alla preponente” (art 10) e che “per quanto non previsto nel presente contratto si applicheranno norma del Codice Civile e degli Accordi economici collettivi del settore commerciale in vigore…(art
13 )
Le indennità richieste dalla non spettano neanche nel merito atteso Controparte_1
che la società non ha dimostrato la sussistenza dei presupposti per il loro riconoscimento;
Alla non spetta l'indennità di mancato preavviso di cui all'art 1750 Controparte_1
c.c. e AEC di riferimento non avendo dimostrato che il rapporto si è risolto per recesso unilaterale dell'agente con effetto immediato;
Non è infatti possibile evincere la volontà del Sig di recedere dal rapporto da nessuno Pt_1
dei documenti esibiti dalle parti né la società ha articolato mezzi istruttori al fine di dimostrare la circostanza in altro modo;
Alla non spetta neanche (l'alternativo) risarcimento del danno di cui Controparte_1
all'art 10 lettera c3 del contratto;
Il risarcimento di cui all'art 10 lettera c del contratto vede infatti quali presupposti specifici il recesso con preavviso di una delle parti, il mancato svolgimento -da parte dell'agente- degli obblighi previsti dal contratto durante il periodo di preavviso, il danno patito dalla preponente a causa dell'inadempimento dell'agente;
Nella fattispecie, come già osservato, non vi sono elementi di prova per ritenere che il rapporto si sia risolto per recesso unilaterale dell'agente (con o senza preavviso);
Anche a voler ritenere che il rapporto si sia risolto in seguito a recesso con preavviso della preponente (così interpretando la e-mail del 11.9.2017 con la quale la società rammentava all'agente l'obbligo di prestare la propria opera durante il periodo di preavviso cfr fascicolo monitorio allegato 2 e-mail del giorno 11.9.2019 ore 10.39) la circostanza non è comunque sufficiente per potere affermare il suo diritto ad un risarcimento del danno sia perché il recesso della preponente veniva manifestato ancor prima che il contratto potesse essere eseguito dall'agente (che avrebbe dovuto iniziare la propria attività proprio a partire dal 11.9.2017 cfr contratto di agenzia in atti pagina 1) sia perché, in ogni caso, sono rimasti del tutto indimostrati i danni che la paventava di aver subito nella lettera di diffida del 4.11.2020 Controparte_1
(ovvero il fatto di essere rimasta priva di un agente nella zona e di aver rinunciato ad altre
3 candidature cfr diffida prod. fascicolo monitorio) non avendo la società opponente fornito alcun elemento probatorio sul punto;
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato con condanna della alla Controparte_1
rifusione delle spese di lite sostenute da che vengono liquidate come da Parte_1
dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio nrg
3086/2022
Revoca il decreto ingiuntivo n 101/2022
Rigetta l'opposizione
Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1 Parte_1
che liquida in euro 1.500,00 per compensi oltre accessori di legge e contributo unificato se versato
Santa Maria Capua Vetere ,13/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
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