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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/12/2025, n. 2808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2808 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Il Tribunale di Torre Annunziata – prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria IA AT giudice relatore dott.ssa Giovanna Di Meo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1920 R.G.A.C. dell'anno 2025, avente ad oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1 legge n. 164/1982 e 31 d.lgs. 150/2011 e promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, dall' Avv. Giovanni Guercio
(C.F. , presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma al Viale C.F._2
PE MA n. 113
RICORRENTE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
1 INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni:
All'udienza del 27.10.2025 parte ricorrente si riportava al ricorso e ne chiedeva l'accoglimento.
Il P.M. in data 28.10.2025 concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.05.2025 e notificato al PM in data 19.07.2025, Parte_1 adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: ordinare, indipendentemente e a prescindere dall'adeguamento medico - chirurgico dei caratteri sessuali, all'Ufficiale di Stato Civile pro tempore presso il Comune di RI (NA), ove si è formato, la rettifica dell'atto di nascita (atto n. 20, parte II, serie B, anno 2006 del Registro degli atti di nascita) di , nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Oplonti n. 68 (C.F. , con riferimento al nome da “ ” a “ e, con C.F._1 Pt_1 Per_1 riferimento al sesso, da “femminile” a “maschile”; di autorizzare altresì parte ricorrente a sottoporsi ad interventi medico-chirurgici presso qualsiasi struttura sanitaria, per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali, da femminili a maschili.
A tal fine l'istante - di anni 19, nubile e senza prole- deduceva di versare in una condizione di varianza di genere di tipo gino-androide in quanto, nata di sesso biologico femminile, ha percepito fin dall'infanzia in modo chiaro e consapevole la propria identità di uomo e l'appartenenza al genere maschile tanto da vivere con sofferenza la propria identità sessuale, riscontrare difficoltà a mostrare i propri documenti identificativi ed avere notevoli problemi di integrazione sociale.
Pertanto, da dicembre 2022 a ottobre 2022, l'istante intraprendeva un percorso di valutazione psicologica presso il Consultorio InConTra (Consultorio per le Persone Trans e con Identità Non
Binarie) dell'U.O.C. Assistenza Consultoriale e Medicina di Genere dell'ASL Napoli 3 Sud di
Portici a conclusione del quale è stata certifica la sua condizione di “Disforia di Genere” ed è stata evidenziata una totale identificazione nel genere maschile;
a seguito di tale valutazione psicodiagnostica, l'istante iniziava dunque l'assunzione di terapia ormonale sostitutiva per la mascolinizzazione del corpo grazie alla quale assumeva l'aspetto di un uomo.
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione, in data 27.10.2025 si procedeva all'ascolto della parte ricorrente – giunta in abiti , aspetto e voce maschile – la quale confermava le circostanze dedotte nell'atto introduttivo specificando di essersi identificata fin dall'infanzia nel genere sessuale maschile e di aver fatto coming out a 15 anni, di star continuando un percorso psicologico e la terapia ormonale di testosterone, di voler assumere il nome di e non di Per_2 Per_1
2 All'esito dell'udienza, sulle conclusioni rassegnate dal difensore, la causa veniva riservata in decisione al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per il parere di sua competenza.
La domanda di autorizzazione al cambiamento di sesso anagrafico da femminile a maschile è fondata e pertanto merita accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
Invero, dalla documentazione depositata è emersa un'evidente identificazione dell'istante con il sesso maschile e, al contempo, l'esclusione di condizioni psichiche patologiche. Valga osservare che la documentazione versata in atti, datata 22.07.2024, rilasciata dalla struttura pubblica D.A.I.
Materno Infantile Azienda Ospedaliera Universitaria FE II, di Napoli, emerge che parte ricorrente ha intrapreso un percorso di valutazione psicologica dal mese di dicembre 2022 al mese di giugno 2023, seguito presso l'U.O.C. Assistenza Consultoriale e Medicina di Genere dell'ASL
Napoli 3 Sud, che comprova la diagnosi in relazione alla persona dell'attore, di disforia di genere, attestando la mancata emersione di elementi psicopatologici del pensiero ovvero comportamentali.
Inoltre, nel corso del presente giudizio l'attore è stato sentito dal giudice istruttore e le dichiarazioni rese dalla parte hanno confermato le circostanze dedotte nell'atto introduttivo, nonché disvelato piena coscienza e consapevole volontà della stessa.
In particolare, dalla relazione medica in atti si evince che: “l'incongruenza tra il genere sessuale esperito e il genere sessuale assegnato alla nascita appare al momento marcata. Si osserva una divergenza tra il genere sessuale vissuto ed i caratteri sessuali primari, un forte desiderio di disfarsi dei caratteri sessuali primari e secondari, in ragione della suddetta marcata incongruenza con il genere esperito, ed un forte desiderio di appropriazione dei caratteri secondari propri del genere maschile” e che “non si sono rilevati disturbi quantitativi e qualitativi dello stato di coscienza (..)Non sono stati rilevati, né riferiti, segni o sintomi rinvianti alla possibile presenza di disturbi della senso-percezione, così come disturbi del corso e del contenuto del pensiero. Le capacità intellettive appaiono pienamente adeguate rispetto all'età ed al livello culturale, non evidenziandosi specifici disturbi della sfera cognitiva. Non vengono rilevati segni, né vengono descritti sintomi potenzialmente rinvianti ad un franco Disturbo di Personalità. Non sono state rilevate, allo stato, significative oscillazioni del tono dell'umore”.
Orbene, ritiene questo Tribunale che, alla luce di quanto accertato e della documentazione prodotta, sussistano le condizioni per autorizzare la rettifica anagrafica.
Per quanto concerne la domanda di rettifica anagrafica, occorre considerare che, al riguardo, la
Corte di cassazione, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico
3 demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. 15138/2015).
La tematica in esame, coinvolgendo il diritto inviolabile alla determinazione personale, implica un intricato intreccio tra “autodeterminazione e ricorso a trattamenti medico-psicologici che accompagna il percorso di avvicinamento del soma alla psiche” (così, Corte Cost., sent. n. 161 del
1985). La percezione di una disforia di genere determina l'esigenza di un percorso soggettivo di riconoscimento di questo primario profilo dell'identità personale né breve né privo di interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie, che non si realizza necessariamente attraverso il verificarsi delle condizioni dell'intervento chirurgico. Infatti, anche grazie allo sviluppo della scienza medica e della psicologia, si è evidenziato che ciascuna persona deve poter scegliere il percorso medico-psicologico più coerente con il proprio personale percorso di mutamento di identità di genere, percorso di certo non standardizzabile in quanto attinente alla sfera più esclusiva della personalità e, pertanto, non implicante necessariamente il trattamento chirurgico.
La stessa Corte EDU, nella sentenza del 10 marzo 2015 (Caso XY
contro
Turchia), ha espressamente stabilito che non può porsi come condizione al cambiamento di sesso la preventiva incapacità di procreare, da realizzarsi, ove necessario, mediante intervento chirurgico di sterilizzazione, ostandovi il diritto alla vita privata e familiare e alla salute.
È necessario, allora, interpretare il sistema creato con la legge 162 del 1984 con i parametri costituzionali e convenzionali, ed in particolare con i principi di personalità e dignità personale, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza della identificazione dei generi sessuali.
Sulla base di tali premesse, deve ritenersi che il combinato disposto degli artt. 1 e 3 della legge
162/1984 non richieda esclusivamente e necessariamente la demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari, non distinguendo esplicitamente la norma in questione, che prevede, tra l'altro, il ricorso all'intervento chirurgico “quando risulti necessario”, tra il mutamento dei caratteri primari e quello dei caratteri secondari.
L'acquisizione di una nuova identità di genere prescinde, pertanto, dal previo ricorso al trattamento chirurgico di mutamento dei caratteri sessuali, ben potendo essere autorizzata la rettificazione dell'attribuzione dei caratteri anagrafici a prescindere da tale requisito. Infatti, l'evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). Pertanto, le modificazioni dei caratteri
4 sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica non includono necessariamente un trattamento chirurgico di adeguamento, essendo quest'ultimo soltanto un possibile mezzo per il conseguimento di un pieno benessere psicofisico.
Tanto premesso, dalla documentazione prodotta e dal libero interrogatorio della parte attrice emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto e della conseguente possibilità di riconoscere a tale percorso - anche senza l'esecuzione dell'intervento di rettificazione di attribuzione di sesso - il crisma della irreversibilità.
Risulta per tabulas che il ricorrente è stato preso in carico nel mese di giugno 2023 dall'equipe multidisciplinare del programma di Endocrinologia Pediatrica dell'Azienda Sanitaria Universitaria
FE II di Napoli e che dal mese di luglio 2023 è in corso una specifica terapia ormonale di affermazione di genere ad azione mascolinizzante (cfr allegati ¾ al ricorso).
Invero, la diagnosi di disforia di genere, la terapia ormonale alla quale si è sottoposta la parte attrice ed il desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico denotano la consolidata convinzione di di appartenenza al genere oggetto della richiesta giudiziale di Parte_1 rettificazione.
Inoltre, il profilo psicopatologico e di personalità osservato nel corso dei colloqui di assesment psicologico effettuati dal ricorrente corrisponde ad una condizione di “equilibrio tra soma e psiche oltre che di piena consapevolezza della definitività ed irreversibilità della scelta di modifica dei dati anagrafici”. A ciò si aggiunge il fatto che la modifica dei dati anagrafici, ad avviso della psicologa, potrà verosimilmente apportare un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'utente poiché “ la risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra la propria identità di genere maschile ed i propri dati anagrafici potrebbe, infatti, consentire all'utente di ridurre in maniera sostanziale quei vissuti di disagio anche marcati che, a suo dire, verrebbero ad essere oggi elicitati da quei contesti e da quelle situazioni in cui debba esibire i propri documenti di identità (cfr allegato III ricorso).
Dunque, non residuando dubbi circa la radicalità della scelta di genere effettuata dall'istante, va ordinata la rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da femminile a maschile, con l'assunzione da parte dell'istante del nome in luogo del nome “ ”. Per_2 Pt_1
Quanto all'ulteriore domanda avanzata dalla parte ricorrente e diretta ad essere autorizzata a sottoporsi ad interventi medico-chirurgici per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali da femminili a maschili, occorre precisare che di recente la Corte Costituzionale, con la sentenza
143/2024 ha statuito che “è costituzionalmente illegittimo l'art. 31, comma 4, d.lgs. 1° settembre
2011, n. 150, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo
5 stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali è divenuta irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e della sentenza della Corte costituzionale n. 221 del 2015.
Tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito che agli effetti della rettificazione è necessaria e sufficiente l'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Nel caso quindi di contestuale richiesta di rettifica del sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico-chirurgici, la Corte Costituzionale ha affermato che la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponda più alla ratio legis, qualora sia stata già disposta – senza previo trattamento chirurgico – la rettificazione di attribuzione di sesso e nome negli atti dello stato civile. Dunque, avendo il Collegio ritenuto il percorso intrapreso dell'istante sufficiente per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso anagrafico, non vi è più necessità, alla luce della sentenza n. 143/2024 sopra richiamata, di ulteriore autorizzazione giudiziale rispetto agli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
Ciò comporta che l'istante potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, a strutture sanitarie onde procedere a trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
Per i motivi sopra esposti, deve essere dichiarato il non luogo a provvedere del Tribunale in ordine all'ulteriore domanda proposta dall'istante al fine di ottenere l'autorizzazione a sottoporsi ad interventi medico-chirurgici per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali da femminili a maschili.
In ordine alle spese di lite, nulla va disposto restando le stesse a carico dell'istante.
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da così provvede: Parte_1
6 1- accoglie la domanda e, per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
RI (NA) di procedere alla rettifica dell'atto di nascita (atto n. 20, parte II, serie
B, anno 2006 del Registro degli atti di nascita) di , nata a [...] Parte_1
(NA) il 12.06.2006 ed ivi residente a[...] (C.F. , nel C.F._1 senso che l'indicazione del sesso femminile debba essere modificata in sesso maschile e l'indicazione del nome “ ” deve essere modificata in “ ; Pt_1 Per_2
2- dichiara il non luogo a provvedere del Tribunale in ordine alla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione a sottoporsi ad interventi medico-chirurgici per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali;
3- nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, 09.12.2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria IA AT dott.ssa Marianna Lopiano
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