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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/12/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA AR PU VE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1793 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: cumulo domande di separazione e divorzio
TRA
e , entrambi rappresentati e difesi, giusta procura Parte_1 Parte_2 in atti, dall'avv. LISTA SALVATORE presso cui sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_1
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi al ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/07/2025 le parti esponevano: - di avere contratto matrimonio in data 10/06/2017 in Caserta (CE); che, dallo stesso, è nato un figlio Per_1
(08/06/2018); - che, la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta intollerabile.
Pertanto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio. 2
Con note di trattazione scritta le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione.
Ciò posto, chiedevano la decisione.
La causa era rimessa al Collegio.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. la dimora coniugale ubicata nel Comune di Curti alla Via Treviso n.26 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a ove continuerà a dimorarvi Parte_1 congiuntamente al minore figlio Per_1
3. Piano Genitoriale: il minore resta affidato ad entrambi i genitori, i Persona_2 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4. il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna ed il padre potrà Per_1 esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 4/a) il martedì ed il giovedì, dal termine delle lezioni scolastiche alle ore 19.30, 4/b) a settimane alterne, dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera fino alle ore 19.30, quando li riporterà presso la dimora materna;
4/c) il minore trascorrerà negli anni dispari le festività Per_1 comandate di Natale, la vigilia di capodanno e la Pasqua con la madre, mentre con il padre trascorrerà con il padre la vigilia di Natale, il Capodanno ed il lunedì in Albis. 4/d) durante le ferie estive il padre terrà con sé il minore figlio per giorni 15 consecutivi, previa comunicazione a darsi alla , entro il 30 giugno di ogni anno, dei giorni e del Parte_1 luogo di vacanza;
5. a titolo di mantenimento per il minore figlio, il verserà alla Parte_2 [...]
, l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 300,00, entro e non oltre il giorno Pt_1 dieci di ogni mese;
6. le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 6/a) le spese per la retta scolastica, per
l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il 3
servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7. il rinuncia all'assegno unico per il minore figlio che sarà erogato in Parte_2 favore esclusivo di;
Parte_1
8. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Con note di trattazione scritta, depositate per l'udienza del 02/12/2025, le parti hanno precisato l'importo dell'Assegno Unico pari ad € 230,00.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e all'interesse della prole.
Rilevato che le parti si sono consensualmente separate all'udienza cartolare del 02/12/2025.
Rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio e che la stessa è ammissibile (cfr. Cass. n. 28727/2023).
Rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione dei coniugi
, nata il [...] in [...], e Parte_1 [...]
, nato il [...] in [...]; Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 41, parte II, serie A, Uff. I, anno 2017);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente
Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5) spese al definitivo.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 02/12/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA AR PU VE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1793 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: cumulo domande di separazione e divorzio
TRA
e , entrambi rappresentati e difesi, giusta procura Parte_1 Parte_2 in atti, dall'avv. LISTA SALVATORE presso cui sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_1
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi al ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/07/2025 le parti esponevano: - di avere contratto matrimonio in data 10/06/2017 in Caserta (CE); che, dallo stesso, è nato un figlio Per_1
(08/06/2018); - che, la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta intollerabile.
Pertanto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio. 2
Con note di trattazione scritta le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione.
Ciò posto, chiedevano la decisione.
La causa era rimessa al Collegio.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. la dimora coniugale ubicata nel Comune di Curti alla Via Treviso n.26 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a ove continuerà a dimorarvi Parte_1 congiuntamente al minore figlio Per_1
3. Piano Genitoriale: il minore resta affidato ad entrambi i genitori, i Persona_2 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4. il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna ed il padre potrà Per_1 esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 4/a) il martedì ed il giovedì, dal termine delle lezioni scolastiche alle ore 19.30, 4/b) a settimane alterne, dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera fino alle ore 19.30, quando li riporterà presso la dimora materna;
4/c) il minore trascorrerà negli anni dispari le festività Per_1 comandate di Natale, la vigilia di capodanno e la Pasqua con la madre, mentre con il padre trascorrerà con il padre la vigilia di Natale, il Capodanno ed il lunedì in Albis. 4/d) durante le ferie estive il padre terrà con sé il minore figlio per giorni 15 consecutivi, previa comunicazione a darsi alla , entro il 30 giugno di ogni anno, dei giorni e del Parte_1 luogo di vacanza;
5. a titolo di mantenimento per il minore figlio, il verserà alla Parte_2 [...]
, l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 300,00, entro e non oltre il giorno Pt_1 dieci di ogni mese;
6. le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 6/a) le spese per la retta scolastica, per
l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il 3
servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7. il rinuncia all'assegno unico per il minore figlio che sarà erogato in Parte_2 favore esclusivo di;
Parte_1
8. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Con note di trattazione scritta, depositate per l'udienza del 02/12/2025, le parti hanno precisato l'importo dell'Assegno Unico pari ad € 230,00.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e all'interesse della prole.
Rilevato che le parti si sono consensualmente separate all'udienza cartolare del 02/12/2025.
Rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio e che la stessa è ammissibile (cfr. Cass. n. 28727/2023).
Rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione dei coniugi
, nata il [...] in [...], e Parte_1 [...]
, nato il [...] in [...]; Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 41, parte II, serie A, Uff. I, anno 2017);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente
Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5) spese al definitivo.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 02/12/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese