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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/03/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di L'Aquila
PRIMA SEZIONE
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dr. Francesco S. Filocamo– Presidente
Dr. Silvia Rita Fabrizio - Consigliere
Avv. Martini Maria Luisa - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al R.G. n. 211/2023
promossa da
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(c.f. ), in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale C.F._2 sul figlio minore, , nato a [...] il [...] (c.f. Persona_1
), rappresentati difesi e rappresentati, giusta procura allegata C.F._3 all'atto di appello, dagli avv.ti Maria Arcella, Concetta Arcella, Aniello Arcella, Gaetano Biasella e Claudia Iacobucci ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Castel di Sangro (AQ), P.zza Patini n.1,
APPELLANTI
Contro
, (C.F. ) e rappresentato e difeso, giusta Controparte_2 C.F._4 procura in atti, dall'Avv. Rita D'Amore ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Atripalda (AV), Rampa S. Pasquale n. 6 ;
APPELLATO
nonché contro
(C.F./P.I. ), con sede a Roma (RM) Controparte_3 P.IVA_1 in Via Aurelia n. 353, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di separata procura alle liti rilasciata per il giudizio di primo grado, espressamente estesa ai gradi successivi, dall'Avv. Roberto Chiodi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in L'Aquila, in Via Castiglione, 29 ;
ALTRA APPELLATA
nonché contro
(C.F.: , Controparte_4 P.IVA_2 con sede in , Via Circonvallazione, n. 6, in persona del Direttore pro-tempore CP_4
e legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv.
Lidia Procario ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in , Via CP_4
Salvo D'Acquisto, n. 58 ;
ALTRA APPELLATA
nonché contro
(C.F. ; P. IVA: ), in Controparte_5 P.IVA_3 P.IVA_4 persona del legale rappresentante pro-tempore con sede in Roma, via Po n. 20, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. Stefania Di Nicola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano (AQ), via Mons. Bagnoli
118;
ALTRA APPELLATA
avverso la sentenza n. 24/2023 del Tribunale di Sulmona pubblicata il 26.1.2023 e resa nel giudizio civile Rg. N. 498/2019
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
per gli appellanti:
“… in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza n.24/2023, emessa dal Tribunale di Sulmona in data il 26/01/2023, così provvedere:
1. accertata la condotta colposa ed imprudente dell'odierno appellato,
[...]
nella produzione dell'evento dannoso, dichiarare la responsabilità _2 esclusiva dello stesso e, per l'effetto, condannare il sig. al Controparte_2 risarcimento, in favore degli appellanti, in proprio e quali legali rappresentanti del figlio, , di tutti i danni, patiti e patiendi, quantificati in Persona_1
pag. 2/11 €.19.488,19, oltre €.668,00 per le spese già sostenute (e confermate anche dal C.T.U.) ed oltre le spese vive da sostenere (stante il riconoscimento fatto da parte del C.T.U.) ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere ritenuta giusta ed equa dall'Ecc.ma Corte per tutte le ragioni di cui in atti. In via gradata accertare e dichiarare la percentuale di colpa in capo al sig. nella produzione dell'evento dannoso, in ragione del Controparte_2
50% ovvero in ragione di quanto ritenuto giusto ed equo;
in entrambi i casi per l'effetto, condannare il sig. al risarcimento, in favore Controparte_2 degli appellanti, in proprio e quali legali rappresentanti del figlio, R_
, di tutti i danni, patiti e patendi, e quantificati in €.19.488,19, oltre
[...]
€.668,00 per le spese già sostenute (e confermate anche dal C.T.U.) ed oltre le spese da sostenere (stante il riconoscimento fatto da parte del C.T.U.) ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere ritenuta giusta ed equa dall'Ecc.ma Corte per tutte le ragioni di cui in atti. Il tutto, in ogni caso, condanna la condanna del sig. al pagamento delle spese e Controparte_2 competenze legali, con oneri accessori e fiscali nella misura di legge, per il primo ed il secondo grado, in favore degli appellanti, e Parte_1
, in proprio e quali genitori del minore;
ivi Controparte_6 Persona_1 incluso quanto già liquidato per il nominato C.T.U. e quanto ancora dovuto per il C.T.P., dr. ”. Persona_2
Per l'appellato : Controparte_2
“… -in via principale dichiarare inammissibile l'appello proposto -in via gradata rigettare lo stesso stante la sua infondatezza. Con vittoria di competenze professionali e spese da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di averne fatto anticipo.
Per l'appellata Controparte_3
“Voglia l'On. Corte di Appello di L'Aquila, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, per le ragioni spiegate in narrativa, rigettare qualsiasi domanda formulata nei confronti della , perché infondata in fatto ed in diritto e, CP_3 per l'effetto, condannare chi di ragione al pagamento di tutte spese di giudizio in favore della concludente.”
Per l'appellata : Controparte_4
“Voglia l‟On. Corte di Appello di L‟Aquila, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, per le ragioni spiegate in narrativa, rigettare ogni eventuale domanda formulata nei confronti della Controparte_4
pag. 3/11 perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, CP_4 condannare la parte che risulterà soccombente al pagamento di tutte spese di giudizio in favore della Società rappresentata”.
Per l'appellata Controparte_5
“Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: - dichiarare definitivamente passato in giudicato, per omessa impugnazione e per espressa acquiescenza da parte degli appellanti principali, il capo della sentenza di primo grado che ha dichiarato l'insussistenza della responsabilità della
[...]
per l'evento occorso al minore Parte_2 R_
in data 20.01.2018, per cui è causa, rigettando la domanda di
[...] risarcimento rivolta nei suoi confronti della e, per conseguenza, la CP_4 domanda di manleva proposta nei confronti di - in caso di Controparte_7 appello autonomo che venisse proposto dagli altri appellati avverso il capo della decisione di primo grado che ha dichiarato insussistente la responsabilità dell'assicurata , rigettare la relativa Parte_2 impugnazione e confermare la sentenza di primo grado in parte qua;
- Con vittoria di spese e compensi, spese generali imponibili, CPA ed IVA del presente grado di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. e , nella qualità di genitori di Parte_1 Controparte_1 R_
nato il [...], convenivano innanzi al Tribunale di Sulmona la
[...]
la Controparte_4 Controparte_3 nonché , per accertare la responsabilità solidale e
[...] Controparte_2 concorsuale dei convenuti nella causazione del sinistro subito dal piccolo il 20.1.2018 mentre era su una pista da sci in località Persona_1
e quindi ottenere la loro condanna solidale al risarcimento Parte_2 dei danni (biologico e morale) indicati nella misura di € 19.488,19 dallo stesso riportati in occasione del sinistro.
2. Narravano gli attori che, nell'occorso, il loro figlio - mentre Persona_1 si trovava sulla pista da sci “azzurra” sita in località – e CP_4 CP_4 svolgeva lezione di sci con il maestro appartenente alla Persona_3 [...]
, che organizza corsi di sci presso le piste della Controparte_4 convenuta società S.I.F.A.T.T. - Società Impianti Funiviari Aremogna Toppe
Del Te Soro s.r.l., proprietaria e/o gestrice degli impianti di risalita - veniva improvvisamente tamponato da tergo da un altro utente della pista, _2
, che utilizzava lo snowboard e a causa dell'impatto, il piccolo riportava
[...]
pag. 4/11 gravi lesioni personali (“frattura diafisaria scomposta del femore sinistro”) con postumi invalidanti permanenti.
3. Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva il rigetto Controparte_2 dell'avversa domanda stante la totale assenza di responsabilità dello stesso nella determinazione dell'evento in quanto l'impatto con il minore era stato dovuto dal fatto che a sua volta egli era stato colpito da un terzo sciatore.
4. Si costituiva la che contestava la domanda Controparte_3 avversa ed eccepiva il difetto di legittimazione passiva avendo affittato il ramo d'azienda relativo alla gestione degli impianti sciistici, per la stagione 2018- 2019, alla società Aremogna SKI s.r.l., deduceva poi l'assenza di responsabilità della stessa per l'evento denunciato.
5. Si costituiva in giudizio la che Controparte_4 contestava la domanda evidenziando l'assenza di responsabilità della stessa per i fatti accaduti e chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa della
[...]
Controparte_5
6. Autorizzata la chiamata in causa si costituiva la quale, Controparte_5 contestava la fondatezza della domanda principale e sottolineava l'estraneità della propria assicurata nella determinazione dell'evento.
7. Esperita la prova testi ed acquisiti i documenti prodotti, disposta CTU medico legale, il Giudice del Tribunale di Sulmona pronunciava la sentenza in epigrafe indicata con la quale, escludeva ogni responsabilità in capo al gestore dell'impianto di sci non essendo state accertate anomalie o disservizi presenti sulla pista da sci ove si trovava il minore e anzi, dalla Persona_1 relazione della Polizia risultava che la pista era ben innevata;
in ogni caso rilevava come all'epoca del sinistro la società non aveva la CP_3 gestione degli impianti e delle piste ove si era verificato il sinistro e non poteva dunque essere ritenuta responsabile di una eventuale carenza manutentiva e/o organizzativa della pista. Rigettava pertanto la domanda formulata nei confronti della Rigettava altresì la domanda degli attori nei confronti della CP_3
Scuola di sci non essendo imputabile alcuna Parte_2 responsabilità in capo alla stessa per l'evento accaduto al minore posto che, dall'istruttoria espletata, non era emersa alcuna omissione nel dovere di sorveglianza e vigilanza addebitabile alla società convenuta né al suo preposto
(maestro di sci). Riteneva quindi superflua ogni pronuncia in merito alla domanda di manleva avanzata nei confronti della compagnia di assicurazione.
Analizzando infine la responsabilità del convenuto ed Controparte_2 inquadrata la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c. reputava che nessuna responsabilità potesse attribuirsi al convenuto stante l'intervento di un caso fortuito, essendo l'evento attribuibile ad un fattore esterno indipendente dalla condotta del , risultando dall'istruttoria espletata ( in particolare Controparte_2
pag. 5/11 dalle deposizioni testimoniali e dal video depositato da ) che quest'ultimo _2 si trovava ad una certa distanza dal minore e che perdeva la traiettoria originaria di discesa allorché veniva colpito da altro sciatore con manovra repentina ed inevitabile e tale colpo interrompeva il nesso causale determinando l'incolpevole caduta del convenuto sul minore, escludeva quindi la sua responsabilità. Sottolineava come dal video si vedeva scendere Controparte_2 ad una velocità normale e che lo stesso veniva attinto improvvisamente da altro soggetto che gli faceva perdere l'equilibrio e rovinare addosso al minore. Non riteneva che la circostanza che il convenuto eseguisse la discesa con la telecamera in mano fosse sintomo di una condotta negligente in quanto si poteva vedere che guardava costantemente avanti a sé e che, in assenza _2 dell'intervento del terzo, non avrebbe colpito il minore che non si trovava comunque, sulla sua traiettoria di discesa. Condannava gli attori soccombenti al pagamento delle spese di lite nei confronti delle convenute e CP_3
Compensava le spese tra Controparte_4 quest'ultima e la terza chiamata stante la sussistenza del rapporto contrattuale e l'accoglimento delle difese della parte chiamante. Condannava gli attori al pagamento delle spese di lite nei confronti del convenuto per Controparte_2 metà, mentre compensava per la restante metà stante comunque la sussistenza dell'evento patito dal minore. Poneva le spese di CTU a carico del minore.
8. Avverso la sentenza hanno proposto appello e Parte_1 [...]
quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore, CP_1 R_
chiedendone la riforma nella parte in cui viene esclusa la
[...] responsabilità del convenuto e specificando che nessuna Controparte_2 domanda veniva rivolta nei confronti degli altri convenuti a cui l'atto di citazione era stato notificato al solo fine di rispettare l'integrità del contraddittorio. Sulla base delle censure proposte, tutte relative alla contestata valutazione delle prove addotte, hanno rassegnato le conclusioni come in epigrafe riportate.
9. Si è costituito l'appellato , che ha preliminarmente contestato Controparte_2 l'inammissibilità dei motivi di gravame fondati su deduzioni in punto di fatto (presunte violazioni degli obblighi di precedenza e delle regole di condotta durante la discesa) non allegate nei termini perentori di legge ovverosia entro la scadenza del termini ex art. 183 comma 6, cpc., ha comunque contestato l'infondatezza dei motivi di appello e ne ha chiesto il rigetto.
10. Si è costituita la , in persona del Controparte_4
l.r.p.t. per reiterare tutte le difese, deduzioni, ed argomentazioni spiegate nei precedenti scritti difensivi, per ribadire la condotta irreprensibile tenuta dal maestro di sci in occasione del sinistro occorso al minore e Persona_1 chiedere di rigettare ogni eventuale domanda formulata nei confronti della
, perché infondata in fatto ed in Controparte_4
pag. 6/11 diritto con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio.
11. Anche si è costituita in giudizio per chiedere la conferma Controparte_5 della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso ogni responsabilità della propria assicurata , escludendo la Controparte_4 manleva della Compagnia di assicurazione e in caso di appello autonomo su tale capo di sentenza, vederlo rigettare.
12. Si è costituita la per riproporre espressamente Controparte_3 ed illimitatamente tutte le difese, deduzioni ed eccezioni formulate con i precedenti scritti difensivi in particolare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva a stare in giudizio e ciò al fine di impedire qualsiasi decadenza e preclusione, anche al fine di contrastare eventuali appelli incidentali formulati dalle altre parti del giudizio non costituite. Ha chiesto il rigetto di qualsiasi domanda formulata nei confronti della , perché infondata in fatto ed in CP_3 diritto e la condanna al pagamento di tutte spese di giudizio in favore della concludente.
13. All'udienza del 22.5.2020 trattata in forma cartolare, acquisite le note di trattazione scritte depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali con decorrenza dalla comunicazione del verbale di udienza da parte della cancelleria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
14. Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado per i motivi di seguito esposti.
15. Con il primo di essi lamentano l' “ erronea interpretazione del documento (video) prodotto dal convenuto ed erronea dichiarazione di sussistenza del caso fortuito, con conseguente esonero di responsabilità del convenuto,
[...]
, sostengono al riguardo che il giudice di primo grado ha errato _2 nell'interpretazione del video prodotto dal convenuto , dal quale risulta _2 palese la responsabilità di quest'ultimo - esclusiva o in solido con
[...]
- nella causazione del sinistro occorso a in CP_8 Persona_1 quanto proprio dalla ripresa si vede che , procedeva a velocità elevata ed _2 era distratto nella discesa dalla telecamera che fra l'altro gli impegnava le braccia e inoltre perché gli impediva di valutare adeguatamente le traiettorie degli altri sciatori ed egli provenendo da monte - non osservava la distanza di sicurezza dagli altri sciatori e non tentava di evitare l'impatto con l'altro sciatore e poi con il minore. Controparte_8
pag. 7/11 16. Con il secondo motivo poi gli appellanti contestano l'“erroneo totale esonero di responsabilità del convenuto, ”, perché il Tribunale avrebbe Controparte_2 dovuto riconoscere quanto meno una responsabilità concorsuale di _2 nell'evento dannoso, avendo questo violato norme dettate dalla legge n.363 del 2003 per la sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo.
dopo il colpo ricevuto non è caduto a terra ma ha proseguito con la sua _2 telecamera in mano, inoltre, proveniva alla sua destra ed Controparte_8 egli avrebbe potuto evitare la collisione con questo e poi con il bambino.
17. Con il terzo motivo gli appellanti hanno lamentato l'” erronea ammissione del teste, , e/o omessa dichiarazione di incapacità a Controparte_8 testimoniare”, ritengono che il Tribunale non avrebbe dovuto ammettere a testimoniare o comunque ne avrebbe dovuto rilevare l'incapacità a CP_8 testimoniare, avendolo riconosciuto come responsabile nella determinazione dell'evento.
18. Con il quarto e ultimo motivo, gli appellanti hanno censurato l'”erronea valutazione delle deposizioni testimoniali rese”, in quanto confrontandole con il video ed essendo con questo contrastanti avrebbe dovuto ritenere i testimoni
“compiacenti”. Non è vero infatti, secondo gli appellanti, che abbia CP_8 travolto ma è vero il contrario. _2
19. I motivi d'impugnazione possono essere trattati congiuntamente perché condividono il tema della valutazione della prova in ordine alla responsabilità del convenuto relativamente alla causazione del sinistro Controparte_2 occorso al piccolo e devono essere respinti per le seguenti Persona_1 considerazioni.
20. Dalla rivisitazione del compendio probatorio si rileva che i testi
[...]
(ud. 7.7.2021) e (ud. 27.10.2021) - che hanno Tes_1 Testimone_2 dichiarato di trovarsi, il primo sul lato sinistro di ed il secondo Controparte_2 più a valle rispetto al teatro del sinistro- hanno concordemente riferito che il giorno 20.01.2018, alle ore 13.30, mentre scendeva con il Controparte_2 proprio snowboard lungo la pista azzurra in località Parte_2 veniva travolto da un altro sciatore, e quest'ultimo, Controparte_8 escusso all'udienza del 27.10.2021, in risposta ai capitoli di prova articolati da nella memoria ex art. 183 VI ° c. n. 2 c.p.c. ha confermato la Controparte_5 circostanza asserendo essere vero di avere provocato nell'occorso la caduta di che stava sciando sulla medesima pista e lo precedeva, Controparte_2 andando ad “intoppare” contro la tavola da snowboard di , Controparte_2 facendogli perdere l'equilibrio e che quest'ultimo poi andava a finire sul bambino.
21. Gli appellanti contestano la deposizione di e deducono che Controparte_8 il Giudice di primo grado non avrebbe dovuto ammettere la sua testimonianza o quanto meno ne avrebbe dovuto rilevare l'incapacità a testimoniare.
pag. 8/11
22. La censura è priva di pregio. Invero, con orientamento granitico della giurisprudenza, ribadito anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 9656/2023 sono stati affermati i seguenti principi di diritto:
“L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova”. “Ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità”. “La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione”.
23. Nella fattispecie la formulazione dell'eccezione di incapacità a testimoniare di sollevata dagli attori nella memoria ex art. 183 VI° comma Controparte_8
n. 3 c.p.c. non li esimeva dal proporre l'eccezione di nullità della testimonianza al momento della sua assunzione. Infatti, alla luce dei principi sopra citati, ove il giudice ammetta la prova, nonostante l'eccezione di incapacità, la prova assunta è affetta da nullità relativa. Sicché, laddove l'incapacità a testimoniare, non venga eccepita dalla parte interessata al momento dell'espletamento del mezzo di prova o nella prima difesa successiva (ex art. 157 2° comma c.p.c.), la nullità dell'assunzione deve ritenersi definitivamente sanata per acquiescenza, così come avvenuto nel caso in esame atteso che all'udienza del 27.10.2021 durante la quale si procedeva all' escussione del teste nulla è stato Controparte_8 eccepito in merito alla nullità della testimonianza dal procuratore degli attori, né ciò è avvenuto alla prima udienza successiva del 9.2.2022.
24. Ad ogni modo, anche volendo prescindere dalla testimonianza resa da
[...]
, confrontando il video prodotto in atti con le deposizioni dei CP_8 testimoni presenti all'accaduto ( e , non può Testimone_1 Testimone_2 sostenersi che tali testi possano considerarsi “compiacenti” e quindi inattendibili, in quanto la dinamica da loro riferita corrisponde a quanto è dato vedere dalle immagini video, ossia che (giacca arancione) Controparte_2 mentre stava scendendo con il suo snowboard veniva attinto nella parte posteriore della tavola dallo sciatore indicato come (giacca Controparte_8 verde) anch'egli su una tavola da snowboard che, improvvisamente e con gesto repentino, lo afferrava al braccio destro sbilanciandolo e deviando la sua pag. 9/11 traiettoria di discesa, rendendo quindi inevitabile l'impatto di Controparte_2 con il piccolo La visione del filmato anche al rallentatore, Persona_1 suffraga la credibilità dei testi e consente altresì di confermare quanto già espresso nell'impugnata sentenza ossia che durante la discesa Controparte_2 guardava costantemente dinanzi a sé e non verso la telecamera come invece sostenuto dagli appellanti, per cui non può condividersi l'assunto che lo stesso fosse da questa distratto, né risulta dimostrato che lo stesso tenesse una velocità non consona allo stato dei luoghi.
25. Alla luce di quanto esposto l'impugnativa deve essere quindi respinta. Gli appellanti in solido, per il principio della soccombenza, vanno condannati alla rifusione delle spese processuali in favore del solo appellato , Controparte_2 non ricorrendo nella fattispecie i presupposti per la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite nei confronti delle altre parti appellate, non essendovi stata “vocatio in ius” e conseguentemente soccombenza nei loro confronti, che non hanno assunto la qualità di parte, atteso che l'atto di appello
– come espressamente dichiarato – è stato loro notificato al solo fine di
“denuntatio litis” senza che siano state spiegate domande nei loro confronti (in tal senso: Cass. 4352/2019; Cass. 2208/2012). Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo, in base al valore della controversia come indicato nella domanda introduttiva del giudizio e ai parametri medi di cui al D.M. 147/2022, tenendo conto dell'attività effettivamente espletata con esclusione della fase istruttoria non tenutasi e devono essere distratte in favore del procuratore dell'appellato , avv. Rita D'Amore, dichiaratasi antistataria. Controparte_2
Poiché il giudizio è stato introdotto successivamente al 30.01.2013 sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 24/2023 del Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Sulmona pubblicata il 26.1.2023 e resa nel giudizio civile Rg. N. 498/2019, ogni contraria istanza, disattesa e rigettata, così provvede:
• rigetta l'appello.
• Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore dell'appellato al pagamento delle spese del giudizio che liquida nella Controparte_2 misura di €. 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del suo procuratore antistatario.
• Nulla per le spese nei confronti delle altre parti appellate. pag. 10/11 • Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in L'Aquila nella Camera di Consiglio del 05.03.2025 tenutasi in videoconferenza.
Il Giudice ausiliario estensore
Avv. Maria Luisa Martini Il Presidente
Dott. Francesco S. Filocamo
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di L'Aquila
PRIMA SEZIONE
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dr. Francesco S. Filocamo– Presidente
Dr. Silvia Rita Fabrizio - Consigliere
Avv. Martini Maria Luisa - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al R.G. n. 211/2023
promossa da
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(c.f. ), in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale C.F._2 sul figlio minore, , nato a [...] il [...] (c.f. Persona_1
), rappresentati difesi e rappresentati, giusta procura allegata C.F._3 all'atto di appello, dagli avv.ti Maria Arcella, Concetta Arcella, Aniello Arcella, Gaetano Biasella e Claudia Iacobucci ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Castel di Sangro (AQ), P.zza Patini n.1,
APPELLANTI
Contro
, (C.F. ) e rappresentato e difeso, giusta Controparte_2 C.F._4 procura in atti, dall'Avv. Rita D'Amore ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Atripalda (AV), Rampa S. Pasquale n. 6 ;
APPELLATO
nonché contro
(C.F./P.I. ), con sede a Roma (RM) Controparte_3 P.IVA_1 in Via Aurelia n. 353, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di separata procura alle liti rilasciata per il giudizio di primo grado, espressamente estesa ai gradi successivi, dall'Avv. Roberto Chiodi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in L'Aquila, in Via Castiglione, 29 ;
ALTRA APPELLATA
nonché contro
(C.F.: , Controparte_4 P.IVA_2 con sede in , Via Circonvallazione, n. 6, in persona del Direttore pro-tempore CP_4
e legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv.
Lidia Procario ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in , Via CP_4
Salvo D'Acquisto, n. 58 ;
ALTRA APPELLATA
nonché contro
(C.F. ; P. IVA: ), in Controparte_5 P.IVA_3 P.IVA_4 persona del legale rappresentante pro-tempore con sede in Roma, via Po n. 20, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. Stefania Di Nicola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano (AQ), via Mons. Bagnoli
118;
ALTRA APPELLATA
avverso la sentenza n. 24/2023 del Tribunale di Sulmona pubblicata il 26.1.2023 e resa nel giudizio civile Rg. N. 498/2019
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
per gli appellanti:
“… in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza n.24/2023, emessa dal Tribunale di Sulmona in data il 26/01/2023, così provvedere:
1. accertata la condotta colposa ed imprudente dell'odierno appellato,
[...]
nella produzione dell'evento dannoso, dichiarare la responsabilità _2 esclusiva dello stesso e, per l'effetto, condannare il sig. al Controparte_2 risarcimento, in favore degli appellanti, in proprio e quali legali rappresentanti del figlio, , di tutti i danni, patiti e patiendi, quantificati in Persona_1
pag. 2/11 €.19.488,19, oltre €.668,00 per le spese già sostenute (e confermate anche dal C.T.U.) ed oltre le spese vive da sostenere (stante il riconoscimento fatto da parte del C.T.U.) ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere ritenuta giusta ed equa dall'Ecc.ma Corte per tutte le ragioni di cui in atti. In via gradata accertare e dichiarare la percentuale di colpa in capo al sig. nella produzione dell'evento dannoso, in ragione del Controparte_2
50% ovvero in ragione di quanto ritenuto giusto ed equo;
in entrambi i casi per l'effetto, condannare il sig. al risarcimento, in favore Controparte_2 degli appellanti, in proprio e quali legali rappresentanti del figlio, R_
, di tutti i danni, patiti e patendi, e quantificati in €.19.488,19, oltre
[...]
€.668,00 per le spese già sostenute (e confermate anche dal C.T.U.) ed oltre le spese da sostenere (stante il riconoscimento fatto da parte del C.T.U.) ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere ritenuta giusta ed equa dall'Ecc.ma Corte per tutte le ragioni di cui in atti. Il tutto, in ogni caso, condanna la condanna del sig. al pagamento delle spese e Controparte_2 competenze legali, con oneri accessori e fiscali nella misura di legge, per il primo ed il secondo grado, in favore degli appellanti, e Parte_1
, in proprio e quali genitori del minore;
ivi Controparte_6 Persona_1 incluso quanto già liquidato per il nominato C.T.U. e quanto ancora dovuto per il C.T.P., dr. ”. Persona_2
Per l'appellato : Controparte_2
“… -in via principale dichiarare inammissibile l'appello proposto -in via gradata rigettare lo stesso stante la sua infondatezza. Con vittoria di competenze professionali e spese da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di averne fatto anticipo.
Per l'appellata Controparte_3
“Voglia l'On. Corte di Appello di L'Aquila, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, per le ragioni spiegate in narrativa, rigettare qualsiasi domanda formulata nei confronti della , perché infondata in fatto ed in diritto e, CP_3 per l'effetto, condannare chi di ragione al pagamento di tutte spese di giudizio in favore della concludente.”
Per l'appellata : Controparte_4
“Voglia l‟On. Corte di Appello di L‟Aquila, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, per le ragioni spiegate in narrativa, rigettare ogni eventuale domanda formulata nei confronti della Controparte_4
pag. 3/11 perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, CP_4 condannare la parte che risulterà soccombente al pagamento di tutte spese di giudizio in favore della Società rappresentata”.
Per l'appellata Controparte_5
“Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: - dichiarare definitivamente passato in giudicato, per omessa impugnazione e per espressa acquiescenza da parte degli appellanti principali, il capo della sentenza di primo grado che ha dichiarato l'insussistenza della responsabilità della
[...]
per l'evento occorso al minore Parte_2 R_
in data 20.01.2018, per cui è causa, rigettando la domanda di
[...] risarcimento rivolta nei suoi confronti della e, per conseguenza, la CP_4 domanda di manleva proposta nei confronti di - in caso di Controparte_7 appello autonomo che venisse proposto dagli altri appellati avverso il capo della decisione di primo grado che ha dichiarato insussistente la responsabilità dell'assicurata , rigettare la relativa Parte_2 impugnazione e confermare la sentenza di primo grado in parte qua;
- Con vittoria di spese e compensi, spese generali imponibili, CPA ed IVA del presente grado di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. e , nella qualità di genitori di Parte_1 Controparte_1 R_
nato il [...], convenivano innanzi al Tribunale di Sulmona la
[...]
la Controparte_4 Controparte_3 nonché , per accertare la responsabilità solidale e
[...] Controparte_2 concorsuale dei convenuti nella causazione del sinistro subito dal piccolo il 20.1.2018 mentre era su una pista da sci in località Persona_1
e quindi ottenere la loro condanna solidale al risarcimento Parte_2 dei danni (biologico e morale) indicati nella misura di € 19.488,19 dallo stesso riportati in occasione del sinistro.
2. Narravano gli attori che, nell'occorso, il loro figlio - mentre Persona_1 si trovava sulla pista da sci “azzurra” sita in località – e CP_4 CP_4 svolgeva lezione di sci con il maestro appartenente alla Persona_3 [...]
, che organizza corsi di sci presso le piste della Controparte_4 convenuta società S.I.F.A.T.T. - Società Impianti Funiviari Aremogna Toppe
Del Te Soro s.r.l., proprietaria e/o gestrice degli impianti di risalita - veniva improvvisamente tamponato da tergo da un altro utente della pista, _2
, che utilizzava lo snowboard e a causa dell'impatto, il piccolo riportava
[...]
pag. 4/11 gravi lesioni personali (“frattura diafisaria scomposta del femore sinistro”) con postumi invalidanti permanenti.
3. Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva il rigetto Controparte_2 dell'avversa domanda stante la totale assenza di responsabilità dello stesso nella determinazione dell'evento in quanto l'impatto con il minore era stato dovuto dal fatto che a sua volta egli era stato colpito da un terzo sciatore.
4. Si costituiva la che contestava la domanda Controparte_3 avversa ed eccepiva il difetto di legittimazione passiva avendo affittato il ramo d'azienda relativo alla gestione degli impianti sciistici, per la stagione 2018- 2019, alla società Aremogna SKI s.r.l., deduceva poi l'assenza di responsabilità della stessa per l'evento denunciato.
5. Si costituiva in giudizio la che Controparte_4 contestava la domanda evidenziando l'assenza di responsabilità della stessa per i fatti accaduti e chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa della
[...]
Controparte_5
6. Autorizzata la chiamata in causa si costituiva la quale, Controparte_5 contestava la fondatezza della domanda principale e sottolineava l'estraneità della propria assicurata nella determinazione dell'evento.
7. Esperita la prova testi ed acquisiti i documenti prodotti, disposta CTU medico legale, il Giudice del Tribunale di Sulmona pronunciava la sentenza in epigrafe indicata con la quale, escludeva ogni responsabilità in capo al gestore dell'impianto di sci non essendo state accertate anomalie o disservizi presenti sulla pista da sci ove si trovava il minore e anzi, dalla Persona_1 relazione della Polizia risultava che la pista era ben innevata;
in ogni caso rilevava come all'epoca del sinistro la società non aveva la CP_3 gestione degli impianti e delle piste ove si era verificato il sinistro e non poteva dunque essere ritenuta responsabile di una eventuale carenza manutentiva e/o organizzativa della pista. Rigettava pertanto la domanda formulata nei confronti della Rigettava altresì la domanda degli attori nei confronti della CP_3
Scuola di sci non essendo imputabile alcuna Parte_2 responsabilità in capo alla stessa per l'evento accaduto al minore posto che, dall'istruttoria espletata, non era emersa alcuna omissione nel dovere di sorveglianza e vigilanza addebitabile alla società convenuta né al suo preposto
(maestro di sci). Riteneva quindi superflua ogni pronuncia in merito alla domanda di manleva avanzata nei confronti della compagnia di assicurazione.
Analizzando infine la responsabilità del convenuto ed Controparte_2 inquadrata la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c. reputava che nessuna responsabilità potesse attribuirsi al convenuto stante l'intervento di un caso fortuito, essendo l'evento attribuibile ad un fattore esterno indipendente dalla condotta del , risultando dall'istruttoria espletata ( in particolare Controparte_2
pag. 5/11 dalle deposizioni testimoniali e dal video depositato da ) che quest'ultimo _2 si trovava ad una certa distanza dal minore e che perdeva la traiettoria originaria di discesa allorché veniva colpito da altro sciatore con manovra repentina ed inevitabile e tale colpo interrompeva il nesso causale determinando l'incolpevole caduta del convenuto sul minore, escludeva quindi la sua responsabilità. Sottolineava come dal video si vedeva scendere Controparte_2 ad una velocità normale e che lo stesso veniva attinto improvvisamente da altro soggetto che gli faceva perdere l'equilibrio e rovinare addosso al minore. Non riteneva che la circostanza che il convenuto eseguisse la discesa con la telecamera in mano fosse sintomo di una condotta negligente in quanto si poteva vedere che guardava costantemente avanti a sé e che, in assenza _2 dell'intervento del terzo, non avrebbe colpito il minore che non si trovava comunque, sulla sua traiettoria di discesa. Condannava gli attori soccombenti al pagamento delle spese di lite nei confronti delle convenute e CP_3
Compensava le spese tra Controparte_4 quest'ultima e la terza chiamata stante la sussistenza del rapporto contrattuale e l'accoglimento delle difese della parte chiamante. Condannava gli attori al pagamento delle spese di lite nei confronti del convenuto per Controparte_2 metà, mentre compensava per la restante metà stante comunque la sussistenza dell'evento patito dal minore. Poneva le spese di CTU a carico del minore.
8. Avverso la sentenza hanno proposto appello e Parte_1 [...]
quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore, CP_1 R_
chiedendone la riforma nella parte in cui viene esclusa la
[...] responsabilità del convenuto e specificando che nessuna Controparte_2 domanda veniva rivolta nei confronti degli altri convenuti a cui l'atto di citazione era stato notificato al solo fine di rispettare l'integrità del contraddittorio. Sulla base delle censure proposte, tutte relative alla contestata valutazione delle prove addotte, hanno rassegnato le conclusioni come in epigrafe riportate.
9. Si è costituito l'appellato , che ha preliminarmente contestato Controparte_2 l'inammissibilità dei motivi di gravame fondati su deduzioni in punto di fatto (presunte violazioni degli obblighi di precedenza e delle regole di condotta durante la discesa) non allegate nei termini perentori di legge ovverosia entro la scadenza del termini ex art. 183 comma 6, cpc., ha comunque contestato l'infondatezza dei motivi di appello e ne ha chiesto il rigetto.
10. Si è costituita la , in persona del Controparte_4
l.r.p.t. per reiterare tutte le difese, deduzioni, ed argomentazioni spiegate nei precedenti scritti difensivi, per ribadire la condotta irreprensibile tenuta dal maestro di sci in occasione del sinistro occorso al minore e Persona_1 chiedere di rigettare ogni eventuale domanda formulata nei confronti della
, perché infondata in fatto ed in Controparte_4
pag. 6/11 diritto con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio.
11. Anche si è costituita in giudizio per chiedere la conferma Controparte_5 della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso ogni responsabilità della propria assicurata , escludendo la Controparte_4 manleva della Compagnia di assicurazione e in caso di appello autonomo su tale capo di sentenza, vederlo rigettare.
12. Si è costituita la per riproporre espressamente Controparte_3 ed illimitatamente tutte le difese, deduzioni ed eccezioni formulate con i precedenti scritti difensivi in particolare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva a stare in giudizio e ciò al fine di impedire qualsiasi decadenza e preclusione, anche al fine di contrastare eventuali appelli incidentali formulati dalle altre parti del giudizio non costituite. Ha chiesto il rigetto di qualsiasi domanda formulata nei confronti della , perché infondata in fatto ed in CP_3 diritto e la condanna al pagamento di tutte spese di giudizio in favore della concludente.
13. All'udienza del 22.5.2020 trattata in forma cartolare, acquisite le note di trattazione scritte depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali con decorrenza dalla comunicazione del verbale di udienza da parte della cancelleria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
14. Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado per i motivi di seguito esposti.
15. Con il primo di essi lamentano l' “ erronea interpretazione del documento (video) prodotto dal convenuto ed erronea dichiarazione di sussistenza del caso fortuito, con conseguente esonero di responsabilità del convenuto,
[...]
, sostengono al riguardo che il giudice di primo grado ha errato _2 nell'interpretazione del video prodotto dal convenuto , dal quale risulta _2 palese la responsabilità di quest'ultimo - esclusiva o in solido con
[...]
- nella causazione del sinistro occorso a in CP_8 Persona_1 quanto proprio dalla ripresa si vede che , procedeva a velocità elevata ed _2 era distratto nella discesa dalla telecamera che fra l'altro gli impegnava le braccia e inoltre perché gli impediva di valutare adeguatamente le traiettorie degli altri sciatori ed egli provenendo da monte - non osservava la distanza di sicurezza dagli altri sciatori e non tentava di evitare l'impatto con l'altro sciatore e poi con il minore. Controparte_8
pag. 7/11 16. Con il secondo motivo poi gli appellanti contestano l'“erroneo totale esonero di responsabilità del convenuto, ”, perché il Tribunale avrebbe Controparte_2 dovuto riconoscere quanto meno una responsabilità concorsuale di _2 nell'evento dannoso, avendo questo violato norme dettate dalla legge n.363 del 2003 per la sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo.
dopo il colpo ricevuto non è caduto a terra ma ha proseguito con la sua _2 telecamera in mano, inoltre, proveniva alla sua destra ed Controparte_8 egli avrebbe potuto evitare la collisione con questo e poi con il bambino.
17. Con il terzo motivo gli appellanti hanno lamentato l'” erronea ammissione del teste, , e/o omessa dichiarazione di incapacità a Controparte_8 testimoniare”, ritengono che il Tribunale non avrebbe dovuto ammettere a testimoniare o comunque ne avrebbe dovuto rilevare l'incapacità a CP_8 testimoniare, avendolo riconosciuto come responsabile nella determinazione dell'evento.
18. Con il quarto e ultimo motivo, gli appellanti hanno censurato l'”erronea valutazione delle deposizioni testimoniali rese”, in quanto confrontandole con il video ed essendo con questo contrastanti avrebbe dovuto ritenere i testimoni
“compiacenti”. Non è vero infatti, secondo gli appellanti, che abbia CP_8 travolto ma è vero il contrario. _2
19. I motivi d'impugnazione possono essere trattati congiuntamente perché condividono il tema della valutazione della prova in ordine alla responsabilità del convenuto relativamente alla causazione del sinistro Controparte_2 occorso al piccolo e devono essere respinti per le seguenti Persona_1 considerazioni.
20. Dalla rivisitazione del compendio probatorio si rileva che i testi
[...]
(ud. 7.7.2021) e (ud. 27.10.2021) - che hanno Tes_1 Testimone_2 dichiarato di trovarsi, il primo sul lato sinistro di ed il secondo Controparte_2 più a valle rispetto al teatro del sinistro- hanno concordemente riferito che il giorno 20.01.2018, alle ore 13.30, mentre scendeva con il Controparte_2 proprio snowboard lungo la pista azzurra in località Parte_2 veniva travolto da un altro sciatore, e quest'ultimo, Controparte_8 escusso all'udienza del 27.10.2021, in risposta ai capitoli di prova articolati da nella memoria ex art. 183 VI ° c. n. 2 c.p.c. ha confermato la Controparte_5 circostanza asserendo essere vero di avere provocato nell'occorso la caduta di che stava sciando sulla medesima pista e lo precedeva, Controparte_2 andando ad “intoppare” contro la tavola da snowboard di , Controparte_2 facendogli perdere l'equilibrio e che quest'ultimo poi andava a finire sul bambino.
21. Gli appellanti contestano la deposizione di e deducono che Controparte_8 il Giudice di primo grado non avrebbe dovuto ammettere la sua testimonianza o quanto meno ne avrebbe dovuto rilevare l'incapacità a testimoniare.
pag. 8/11
22. La censura è priva di pregio. Invero, con orientamento granitico della giurisprudenza, ribadito anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 9656/2023 sono stati affermati i seguenti principi di diritto:
“L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova”. “Ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità”. “La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione”.
23. Nella fattispecie la formulazione dell'eccezione di incapacità a testimoniare di sollevata dagli attori nella memoria ex art. 183 VI° comma Controparte_8
n. 3 c.p.c. non li esimeva dal proporre l'eccezione di nullità della testimonianza al momento della sua assunzione. Infatti, alla luce dei principi sopra citati, ove il giudice ammetta la prova, nonostante l'eccezione di incapacità, la prova assunta è affetta da nullità relativa. Sicché, laddove l'incapacità a testimoniare, non venga eccepita dalla parte interessata al momento dell'espletamento del mezzo di prova o nella prima difesa successiva (ex art. 157 2° comma c.p.c.), la nullità dell'assunzione deve ritenersi definitivamente sanata per acquiescenza, così come avvenuto nel caso in esame atteso che all'udienza del 27.10.2021 durante la quale si procedeva all' escussione del teste nulla è stato Controparte_8 eccepito in merito alla nullità della testimonianza dal procuratore degli attori, né ciò è avvenuto alla prima udienza successiva del 9.2.2022.
24. Ad ogni modo, anche volendo prescindere dalla testimonianza resa da
[...]
, confrontando il video prodotto in atti con le deposizioni dei CP_8 testimoni presenti all'accaduto ( e , non può Testimone_1 Testimone_2 sostenersi che tali testi possano considerarsi “compiacenti” e quindi inattendibili, in quanto la dinamica da loro riferita corrisponde a quanto è dato vedere dalle immagini video, ossia che (giacca arancione) Controparte_2 mentre stava scendendo con il suo snowboard veniva attinto nella parte posteriore della tavola dallo sciatore indicato come (giacca Controparte_8 verde) anch'egli su una tavola da snowboard che, improvvisamente e con gesto repentino, lo afferrava al braccio destro sbilanciandolo e deviando la sua pag. 9/11 traiettoria di discesa, rendendo quindi inevitabile l'impatto di Controparte_2 con il piccolo La visione del filmato anche al rallentatore, Persona_1 suffraga la credibilità dei testi e consente altresì di confermare quanto già espresso nell'impugnata sentenza ossia che durante la discesa Controparte_2 guardava costantemente dinanzi a sé e non verso la telecamera come invece sostenuto dagli appellanti, per cui non può condividersi l'assunto che lo stesso fosse da questa distratto, né risulta dimostrato che lo stesso tenesse una velocità non consona allo stato dei luoghi.
25. Alla luce di quanto esposto l'impugnativa deve essere quindi respinta. Gli appellanti in solido, per il principio della soccombenza, vanno condannati alla rifusione delle spese processuali in favore del solo appellato , Controparte_2 non ricorrendo nella fattispecie i presupposti per la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite nei confronti delle altre parti appellate, non essendovi stata “vocatio in ius” e conseguentemente soccombenza nei loro confronti, che non hanno assunto la qualità di parte, atteso che l'atto di appello
– come espressamente dichiarato – è stato loro notificato al solo fine di
“denuntatio litis” senza che siano state spiegate domande nei loro confronti (in tal senso: Cass. 4352/2019; Cass. 2208/2012). Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo, in base al valore della controversia come indicato nella domanda introduttiva del giudizio e ai parametri medi di cui al D.M. 147/2022, tenendo conto dell'attività effettivamente espletata con esclusione della fase istruttoria non tenutasi e devono essere distratte in favore del procuratore dell'appellato , avv. Rita D'Amore, dichiaratasi antistataria. Controparte_2
Poiché il giudizio è stato introdotto successivamente al 30.01.2013 sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 24/2023 del Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Sulmona pubblicata il 26.1.2023 e resa nel giudizio civile Rg. N. 498/2019, ogni contraria istanza, disattesa e rigettata, così provvede:
• rigetta l'appello.
• Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore dell'appellato al pagamento delle spese del giudizio che liquida nella Controparte_2 misura di €. 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del suo procuratore antistatario.
• Nulla per le spese nei confronti delle altre parti appellate. pag. 10/11 • Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in L'Aquila nella Camera di Consiglio del 05.03.2025 tenutasi in videoconferenza.
Il Giudice ausiliario estensore
Avv. Maria Luisa Martini Il Presidente
Dott. Francesco S. Filocamo
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