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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/03/2025, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4986/21 R.G. A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn disp bis c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27 novembre 2024;
promossa da
Parte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ) elettivamente domiciliato in Catania Via CodiceFiscale_1
Asiago n. 54 presso lo studio dell'Avv. Simone L. Bandieramonte, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
attore
contro
CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliato P.IVA_1
in Catania Scammacca n. 25/a presso lo studio dell'Avv. Armando Longo che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
convenuto;
e pagina 1 di 15 e Controparte_2 Controparte_3
nato a [...] il [...] (c.f. ), nato a [...] il [...] (c.f. CodiceFiscale_2 [...]
; C.F._3 convenuti contumaci;
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 12.4.2021 conveniva in giudizio avanti Parte_2
questo Tribunale , e l' chiedendone la condanna Controparte_2 Controparte_3 CP_4
al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 6.7.2018 alle ore 23.30
circa, allorquando mentre si trovava alla guida del proprio ciclomotore Honda tg CJ75087 – lungo la
Via Galermo di Catania -veniva urtato dalla vettura IA PU tg 49 (di proprietà di
[...]
e ), che nell'effettuare una manovra di sorpasso lo colpviva CP_2 Controparte_3
facendogli perdere l'equilibrio.
Deduceva di essere stato costretto a fare ricorso alle cure del Pronto Soccorso dell'Ospedale
e di avere diritto in relazione all'età ed all'incidenza dei postumi invalidanti sulla Controparte_5
propria persona al risarcimento dei danni subiti.
La si costituiva in giudizio opponendosi. CP_1
Non si costituivano e . Controparte_2 Controparte_3
Venivano escussi i testi e disposta ctu medico legale.
All'udienza del 27.11.2024 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione.
Trascorsi i termini ex art. 281 quinquies c.p.c. (cbn. dsp. art. 190 c.p.c.) questo giudice istruttore, in pagina 2 di 15 funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'istruttoria compiuta ha consentito di accertare che l'incidente si è verificato non per l'esclusiva responsabilità della vettura di proprietà dei convenuti.
Ed invero il teste (presente al momento del sinistro) ha dichiarato che a) seguiva con Testimone_1
il scooter quello condotto dall'attore; b) di essere stato superato da una IA PU, che stava per superare anche lo scooter dell'attore; c) a causa del sopraggiungere in senso opposto di altra vettura la
IA PU è rientrata bruscamente sulla dx colpendo lo scooter dell'attore e facendolo rovinare a terra,
urtando dapprima un muretto ed un palo.
Nessun dubbio quindi in ordine alla responsabilità del sinistro in capo alla vettura assicurata CP_1
Invero l'attore procedeva all'interno della sua carreggiata di marcia ed è stata solo la repentina ed improvvisa (oltre che impudente) manovra della IA PU causa esclusiva del sinistro.
1.1. Infondata è l'eccezione sollevata dalla compagnia assicuratrice in ordine alla non sussistenza di alcun diritto risarcitorio in capo all'attore, atteso che lo scooter su cui viaggiava era privo di copertura assicurativa. Sul punto Cass. Civ sez. III - 17/01/2022, n. 1179 in motivazione ha già affermato che
…..“art. 122, per quanto qui interessa, attiene all'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore,
stabilendo che, se non è adempiuto, "non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate" (comma 1), e altresì che l'assicurazione copre "i danni alla persona causati ai trasportati" (comma 2); e va pure ricordato che l'art. 144, "Azione diretta del danneggiato",
prevede - sempre per quanto qui interessa - che il danneggiato per il sinistro causato dalla circolazione di un veicolo obbligato all'assicurazione "ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione" (comma 1), con litisconsorzio necessario includente il "responsabile del danno" (comma 3) e termine di prescrizione dell'azione diretta verso l'assicurazione pari a quello cui pagina 3 di 15 sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile (comma 4).
5.2 E' del tutto evidente che l'art. 122, non incide sulla legittimazione all'esercizio dell'azione diretta di cui all'art. 144. L'art. 122, infatti, detta un obbligo relativo al mettere in circolazione un veicolo;
ciò però non significa che il soggetto
"danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo" trovi, se intenda esercitarla, l'azione dell'art. 144, "sbarrata" dall'inammissibilità, essendosi su due piani evidentemente diversi. Qualora,
invero, il legislatore avesse inteso deprivare un danneggiato dalla fruizione dell'azione ex art. 144,
perché il veicolo su cui circolava quando avvenne il sinistro e/o di cui era il proprietario non era stato assicurato, logicamente avrebbe dovuto inserire nel titolo X - "Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti" -, e in particolare nel suo capo I - "Obbligo di assicurazione" - expressis verbis o comunque in modo inequivoco una siffatta, pesante sanzione, tale da comportare l'esclusione dalla, per così dire, certezza economica del risarcimento, la quale è l'origine dell'assicurazione obbligatoria r.c.a.
E se per il trasportato "occasionale", privo di qualunque specifico rapporto con la proprietà e/o l'utilizzo del veicolo, ciò sarebbe contrario ad ogni principio di uguale tutela, come sancito nel più alto livello normativo, per il proprietario e il conducente comunque si tratterebbe di una deminutio di tale calibro da rendere appunto necessaria una scelta espressa da parte del legislatore, considerato che, tra l'altro,
un'assoluta inammissibilità impedirebbe di fruire degli effetti del contratto assicurativo dell'altro veicolo anche nel caso in cui questo rivesta il ruolo di responsabile civile in misura completa, senza alcun concorso di colpa riconducibile a chi però in tal modo non sarebbe legittimato ad agire ex art. 144, pervenendo così a un'assoluta illogicità nel bilanciamento dei valori e delle correlate tutele normative”.
2. Nessuna contestazione è nemmeno mai sorta sulla sussistenza di un rapporto assicurativo tra l' ed i conevnuti sicché, nella medesima misura, tale accertamento non può che ritenersi esteso, CP_1
in via solidale, anche nei confronti di detta compagnia assicuratrice
3. Circa la determinazione dei danni alla persona subiti da parte attrice nell'incidente occorre pagina 4 di 15 rilevare quanto segue.
La nota sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale (Foro It. 1986, I, 2053) ha posto le fondamenta di tutta la successiva elaborazione in materia di danno biologico: in essa è stato affermato
(dopo un decennale dibattito in dottrina e giurisprudenza) il principio della autonoma risarcibilità ex
art. 2043 c.c. (norma in bianco integrata dall'art. 32 Cost.) del danno alla salute in sé considerato a prescindere dalla attitudine del soggetto a produrre reddito (cfr. Corte Cost. n. 356/91; Cass. n.
4231/99; Cass. n. 5195/98); la distinzione tra danno evento, sempre presente quale parte integrante del fatto illecito, e danno conseguenza, solo eventuale;
nonché la risarcibilità del danno non patrimoniale
ex art. 2059 c.c. nei soli casi previsti dalla legge.
La richiamata pronuncia del giudice delle leggi ha inoltre operato, con estrema chiarezza, la tripartizione del danno alla persona in: a) danno (evento) alla salute, quale evento del fatto lesivo di tale valore, risarcibile a prescindere di qualunque valutazione reddituale;
b) danno (conseguenza)
patrimoniale, attinente alla capacità del soggetto di produrre reddito (risarcibile solo a seguito di accertata privazione di un valore economico e non anche in presenza di un'attitudine redditizia latente,
essendo tale pregiudizio già ricompreso nel danno biologico: v. Cass. sez. III n. 1324/98; Cass., III^
sez. civ., 13.1.1993 n. 357; Cass., III^ sez. civ., 2.6.1992 n. 6692 in Foro it. 1993, fasc. 6, parte I, c.
1897 ss. e 1953 ss.); c) danno (conseguenza) morale subiettivo, che si sostanzia nel transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso ed è risarcibile solo in presenza del presupposto di cui all'art. 2059 c.c. (cfr. Corte Cost. n. 37/94, in Foro It. 1994, I, 1326).
La valutazione del danno biologico e di quello morale, così come sopra individuati, pone tra l'altro non pochi problemi in ordine alla loro quantificazione e conseguente liquidazione: rilevato che essi attengono alla sfera dei danni non patrimoniali e che è impossibile determinare il loro preciso ammontare (non fosse altro che per il rilievo che non sono rinvenibili criteri validi per la determinazione del valore biologico dell'uomo), il giudice non può che fare ricorso ad una valutazione pagina 5 di 15 equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. e 113 c.p.c. (cfr. Cass. n. 134/98; Cass. n. 10405/98;
Cass. n. 7459/97; Cass. n. 8286/96).
Chiarito il quadro concettuale al quale occorre fare richiamo, si può passare ad esaminare la fattispecie concreta, muovendo in primis dalle risultanze dell'espletata c.t.u.
Il consulente, a conclusione di una indagine accurata, fondata sull'esame clinico del periziando nonché sulla documentazione sanitaria versata in atti, ha accertato che l'attore ha subito a seguito del sinistro subì trauma da schiacciamento della mano dx produttivo di frattura longitudinale obliqua e composta della falange intermedia del V dito in uno a flc al III e IV dito della mano omolaterale e lesione del tendine flessorie del III dito. A seguito di processo necrotico a carico del IV dito si rese necessario intervento di sub amputazione dello stesso, al terzo medio della falange prossimale. Allo
stato attuale sono residuati esito algo disfunzionali della mano dx.
Ai postumi conseguenti ha attribuito un tasso di invalidità pari al 7/8% .
Il consulente ha inoltre determinato in 10 gg. il periodo di ITA, 20 gg di invalidità parziale al 75%,
in gg. 15 al 50% .
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente sono condivise da questo decidente, perché sorrette da adeguata argomentazione esaustiva in tutte le sue parti e non sono state contestate da alcuna delle parti in causa.
Sulla base delle risultanze della consulenza e della precedente identificazione delle voci di danno da tenere in considerazione, si può ora procedere alla liquidazione del danno alla persona subito dall'attore, seguendo la tripartizione sopra richiamata:
a1) danno alla salute per invalidità temporanea.
È dato pacifico quello per il quale le lesioni patite comportano uno stato di sofferenza, legato non solo al dolore fisico ma anche al tempo necessario per la necessaria convalescenza: una tale compromissione della sfera vitale del soggetto deve pertanto trovare una adeguata tutela risarcitoria.
pagina 6 di 15 Sulla base della accertata lesione della salute e quindi del conseguente stato di sofferenza patito fino alla stabilizzazione delle lesioni deve essere liquidato all'attore la voce di danno relativa all'indennità
temporanea, sia assoluta che parziale.
A tal fine i metodi liquidatori oscillano tra il criterio equitativo per così dire puro, l'attribuzione ad ogni giorno di invalidità temporanea di un valore monetario unitario, il calcolo di frazione giornaliera del triplo della pensione sociale annua.
Ritiene questo decidente che, nella scarsa differenza pratica dei detti criteri, il secondo -
assolutamente prevalente nella giurisprudenza- sia preferibile consentendo una maggiore uniformità di trattamento, mediando tra i valori attribuiti dai vari giudici di merito: nella specie, tenuto conto delle soluzioni adottate da recente giurisprudenza di questo e di altri tribunali, equo appare calcolare per ogni giorno di invalidità temporanea un importo di € 99.00, da rapportare si intende al grado di invalidità temporanea accertata (se parziale tale importo andrà dunque demoltiplicato per la percentuale di invalidità temporanea parziale indicata dal c.t.u. o equitativamente determinata dal giudice). Tra
l'altro tale metodo – anche nella sua quantificazione monetaria – è stato recepito dal legislatore nella recente legge 5 marzo 2001 n. 57, che per la prima volta ha disciplinato la liquidazione del danno biologico per le cd micropermanenti (come modificata dal dm 16.7.2024), ora trasfusa nell'art. 139
cod. ass.ni.
Ne consegue che, nel nostro caso:
1) per il periodo di invalidità temporanea assoluta va liquidato un risarcimento di € 552.40
(55.24*10*100%);
2) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 75% va liquidato un risarcimento di € 828.60
(55.24*20*75%);
3) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% va liquidato un risarcimento di € 414.30
(55.24*15*50%);
pagina 7 di 15 a2) danno alla salute per invalidità permanente:
I criteri in astratto utilizzabili per la liquidazione di tale voce di danno sono essenzialmente tre:
quello equitativo puro, quello della liquidazione cd. tabellare (ovvero il triplo della pensione sociale ex legge n. 39/77) ed infine quello del calcolo a punto d'invalidità.
Tale ultimo criterio è quello oramai diffusamente applicato in quanto consente di adottare criteri tendenzialmente uniformi per la liquidazione del danno, superando le notevoli diversità dei parametri utilizzati dai vari uffici ed eliminando incertezze e possibili disparità di trattamento. Questo criterio tiene conto così sia dell'esigenza di uniformità, perché il valore del punto a parità di invalidità è
tendenzialmente uguale, sia di quella di elasticità perché fa salvi gli eventuali correttivi del caso concreto e perché attribuisce un diverso valore ai singoli punti d'invalidità (in base alla gravità della menomazione ed all'età del danneggiato).
Una tale forma di calcolo ha tra l'altro oramai avuto il pieno avallo anche da parte della giurisprudenza della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass. 97/4236; 96/8817; 96/8344; 96/8286;
96/5005; 96/4236; 95/9828 e 95/9772 in Gius 1996, 3, p. 368 s.; 95/9725; 95/5271; 93/357).
Per tali considerazioni i giudici civili di questo tribunale hanno invero già da tempo consapevolmente adottato criteri uniformi che sostanzialmente recepiscono le tabelle elaborate (e periodicamente aggiornate e pubblicate nella più diffusa stampa periodica specializzata) dal Tribunale
di Milano, il cui uso è oramai avallato e reso “paranormativo” dalla stessa Cassazione, secondo cui il giudice di merito deve adeguatamente motivare l'eventuale scostamento da tali tabelle (cfr. Cass. Civ.
sez. III 6.5.2021 n. 38077; Cass. 17018/2018; Cass. 14402/2011).
Il valore punto in esse determinato è, com'è noto, opportunamente rapportato (in relazione alle sopra ricordate esigenze di uniformità di base ed elasticità), alla gravità della menomazione (il valore punto considerato per permanenti del 2% è ad es. inferiore rispetto al valore punto considerato per permanenti del 50%: ciò sulla base della considerazione, fondata su unanimi indicazioni della medicina legale, che pagina 8 di 15 ogni punto aggiuntivo di invalidità si traduce in una complessiva e crescente compromissione della salute del soggetto leso rispetto alla quale si rivela riduttiva una logica meramente aritmetica che si limiti a moltiplicare lo stesso valore punto per il numero percentuale di invalidità) ed alla età del danneggiato al momento del sinistro (valorizzata attraverso un demoltiplicatore crescente in funzione direttamente proporzionale).
Occorre tuttavia tenere conto della legge 5 marzo 2001 n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolamentazione dei mercati) che all'art. 5 introduce per la prima volta nel nostro ordinamento una disciplina relativa alle liquidazioni delle cd microlesioni ovvero quelle contenute entro il margine del
9% di danno biologico (e dunque applicabile al caso in esame), disciplina trasfusa nell'art. 139 cod.
ass..
Orbene, nel caso di specie, in applicazione dei criteri dettati dalla predetta legge e considerata la percentuale di invalidità permanente che si è ritenuto di dover stabilire, il valore punto da porre a base del calcolo è pari a € 1989.30 [€ 947.30 (valore punto base determinato dalla legge e modificato dal dm
16.7.2024) * 2.1 (coefficiente moltiplicatore rilevato dalla tabella allegata alla legge e corrispondente al grado percentuale di danno biologico)].
Moltiplicato per il punto di invalidità e, quindi, per il demoltiplicatore di 96% (in tal misura computato in base all'età del danneggiato al momento del sinistro), si perviene ad un importo complessivo, liquidabile per tale voce, di € 15277.80 (= € 1989.30 x8x 96%).
Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio è dato di riconoscere, per essere stato il danno liquidato, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico -
relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è
stata comunque offerta dalla difesa dell'attrice adeguata dimostrazione di specifiche componenti di pagina 9 di 15 danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
E' noto, in termini generali, che, a seguito della pronuncia delle SS.UU. 11 novembre 2008 n.
26972, non vi è più spazio, in punto di diritto per configurare in via autonoma la categoria del danno morale, del quale specificamente si controverte, poiché può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale - sub specie danno esistenziale, danno morale, danno estetico ecc. - non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico.
b1) danno patrimoniale per invalidità temporanea.
Nessun danno di tale specie hanno subito l'attrice non svolgendo all'epoca del sinistro alcuna attività lavorativa o perlomeno non essendo stata dimostrata.
b2) danno patrimoniale per invalidità permanente.
Neanche può riconoscersi alcun risarcimento a tal titolo, posto che nessuna prova è stata offerta circa l'esistenza di particolari e specifiche attitudini lavorative, patrimonialmente valutabili, che siano rimaste irreversibilmente pregiudicate a causa del sinistro (cfr. Cass. Civ. sez. III 21 aprile 1999 n.
3961).
b3) danno patrimoniale per spese mediche.
Il trattamento curativo offerto all'attore è stato eseguito dall'assistenza pubblica gratuita.
Il ctu – sulla base della relazione dell'ausiliario – ha quantificato in € 83115.00 le spese che l'attore dovrà sostenere (al netto del contributo del SSN) per l'acquisto delle protesi necessarie. Va – però –
osservato come possa essere in effetti riconosciuta all'attore solo la somma relativa alla prima protesi pagina 10 di 15 (con relativi costi di manutenzione) per € 23795.00 , al netto del contributo del SSN. Invero non possono essere riconosciute le somme per la protesi di riserva (utilizzabile in caso di rottura della prima) e di quella “estiva” (da utilizzare per una uniformità di colore in caso di abbronzatura). Si tratta con tutta evidenza di spese non necessarie, invero possibilmente nemmeno mai da sostenere da parte del danneggiato.
4. Ciò posto deve essere posto a carico dei convenuti il pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 40868.10.
Tale somma va ridotta di € 8000.00 – somma già versata a titolo di acconto da parte della compagnia convenuta: ne residua una somma di € 32868.10.
Nessuna rivalutazione deve essere operata sulle somme liquidate a titolo di danno biologico,
essendo le stesse frutto di valutazione equitativa operata con riferimento a valori monetari attuali.
5. Quanto poi alla pure avanzata domanda di corresponsione degli interessi legali va osservato quanto segue.
Alla stregua dei princìpi evidenziati dalla nota pronuncia di Cass., sez. un., 17.2.1995 n. 1712 (edita in Foro it. 1995, fasc. 5, parte I, c. 1470 ss.), in ipotesi di debiti di valore, posto che la rivalutazione ha la funzione di adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare in ragione della svalutazione intervenuta tra l'epoca di verificazione del danno (cui comunque va riferita la aestimatio,
ossia la stima del danno) ed il momento della liquidazione della corrispondente prestazione in danaro
(taxatio), può anche ipotizzarsi una ulteriore e distinta componente del danno risarcibile, destinata a coprire il c.d. lucro cessante, ossia la perdita di quei vantaggi che il creditore avrebbe conseguito se avesse ottenuto immediatamente la prestazione in danaro in cui è stato commisurato (appunto per equivalente) il valore del bene perduto, vantaggi a loro volta non goduti a causa del ritardato pagamento. In altri termini, tale voce di danno va rapportata non alla perdita del bene ma alla mancata disponibilità della somma che ne rappresenta il valore storico in termini monetari nel momento in cui pagina 11 di 15 essa avrebbe dovuto essere corrisposta e, via via, nel tempo successivo intercorrente fino all'effettivo pagamento. Trattasi insomma di danno da ritardo nel risarcimento.
E tuttavia ha anche precisato la Corte che tale ulteriore danno deve essere provato, sebbene la prova possa essere data mediante presunzioni semplici. "Risponde ad un principio generale di equità -
evidenzia il Supremo Collegio - compensare con interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al
sorgere del credito, della disponibilità di una somma di danaro", e però, nel caso di debiti di valore, o meglio di obbligazioni non originariamente pecuniarie, tale danno non può considerarsi presunto per legge (non potendosi applicare l'art. 1224, 1° comma, c.c.) "ma deve essere allegato e provato, con tutti
i mezzi anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi", volta che sia chiaro comunque che con tali interessi si tende a compensare il mancato guadagno derivante dal mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro, ovvero il mancato sfruttamento della possibilità di impiegare il danaro in modo tale da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria, lucrandone frutti civili di maggiore ammontare rispetto al tasso d'inflazione.
Quanto alla concreta commisurazione – secondo quanto ancora sancito dal menzionato arresto giurisprudenziale -, in difetto di diversi elementi di valutazione, tale danno ben potrà essere liquidato sotto forma di interessi, purchè resti chiaro che comunque trattasi non di obbligazione accessoria di una obbligazione di valore (non essendo invocabile l'automatismo di cui all'art. 1224, I comma c.c.) ma di mera liquidazione equitativa (art. 2056 II comma c.c.) del distinto danno da lucro cessante, e che,
conseguentemente, nulla impone di aver riguado al tasso legale, potendo anche ravvisarsi, di volta in volta, più conforme ad equità un saggio minore o maggiore di quello vigente via via nel tempo del ritardo (secondo quanto premesso tale saggio dovrebbe idealmente commisurarsi alla differenza tra il coefficiente di rivalutazione ed il maggior tasso d'interessi che la somma avrebbe potuto fruttare).
Nella specie, in applicazione di tali criteri, e tenuto conto del non lungo arco di tempo da considerare, nonché del graduale ridursi del tasso ufficiale di sconto e, conseguentemente, degli pagina 12 di 15 interessi attivi sui depositi bancari o dei rendimenti medi degli investimenti azionari o obbligazionari,
appare congruo fissare una percentuale annua media del 1%.
Si deve però escludere, proprio in ragione della distinta funzione di tale ulteriore componente del danno risarcibile, che tali interessi possano essere computati – sin dalla data di verificazione del danno
– sulla somma rivalutata definitivamente (ossia nel nostro caso, sull'ammontare del danno come sopra calcolato con riferimento a valori monetari attuali), chè altrimenti si finirebbe col rivalutare anch'essi,
senza alcun fondamento legale, essendo il debito per interessi per sua natura, ed anche in tale ipotesi,
debito di valuta (cfr. Cass., 1^ sez. civ.
4.11.1992 n. 11986, in Foro it. Rep. 1992, voce Obbligazioni in genere, n. 36; Cass. 18.04.1977 n. 1423).
Occorrerà piuttosto – qui ponendosi la conclusione più significativa della citata pronuncia delle sezioni unite cui questo giudice ritiene di doversi conformare – calibrare detta liquidazione in modo tale da tener conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, e dunque calcolare gli interessi sul valore della somma via via rivalutata nell'arco temporale del ritardo;
ciò comunque fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza posto che, a partire da tale momento, e fino all'effetivo soddisfo, gli interessi andranno computati sull'ammontare definitivamente rivalutato, da allora trasformandosi il debito in obbligazione di valuta (v. in tal senso, con specifico riferimento al risarcimento del danno alla persona Cass. 17.7.1996 n. 6461).
Per poter concretamente operare nella specie un tale calcolo si rende dunque necessario devalutare,
alla stregua degli indici ISTAT, la somma come sopra determinata in valori monetari attuali, fino alla data del sinistro (6.7.2018).
Su tale somma via via rivalutata mese per mese, potranno dunque calcolarsi gli interessi compensativi.
Con decorrenza dalla data della presente decisione (6.3.2025) andranno ancora computati, secondo il medesimo modello di calcolo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi al tasso pagina 13 di 15 fisso del 1% sulla medesima, via via mensilmente rivalutata, e ciò fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Dopo tale momento, andranno ulteriormente corrisposti fino al soddisfo, gli interessi legali maturandi sulla intera complessiva somma maturata fino a quel momento.
5. Le spese del giudizio vanno poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, udito il procuratore dell'attore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , e , Parte_1 Controparte_6 Controparte_3 CP_1
disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. condanna i convenuti in solido al pagamento - a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa - della complessiva somma di € 32868.10 – già
detratto l'acconto di € 8000.00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla data della presente decisione ed oltre interessi al tasso fisso del 1% da calcolare con la medesima decorrenza su detta somma, via via mensilmente rivalutata, e ciò
fino all'effetivo soddisfo o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, oltre ancora interessi legali eventualmente maturandi dalla data del passaggio in giudicato della sentenza sulla somma complessivamente maturata fino a quel momento e fino all'effettivo soddisfo;
2. condanna i convenuti al rimborso delle spese del giudizio in favore di parte attrice, liquidate in complessivi € 3000.00 per compensi, € 545.50 per spese, € 580.00 per rimborso compensi ctu, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania addì 6 marzo 2025.
Il Giudice
pagina 14 di 15 (dott. Giorgio Marino)
pagina 15 di 15
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4986/21 R.G. A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn disp bis c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27 novembre 2024;
promossa da
Parte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ) elettivamente domiciliato in Catania Via CodiceFiscale_1
Asiago n. 54 presso lo studio dell'Avv. Simone L. Bandieramonte, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
attore
contro
CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliato P.IVA_1
in Catania Scammacca n. 25/a presso lo studio dell'Avv. Armando Longo che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
convenuto;
e pagina 1 di 15 e Controparte_2 Controparte_3
nato a [...] il [...] (c.f. ), nato a [...] il [...] (c.f. CodiceFiscale_2 [...]
; C.F._3 convenuti contumaci;
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 12.4.2021 conveniva in giudizio avanti Parte_2
questo Tribunale , e l' chiedendone la condanna Controparte_2 Controparte_3 CP_4
al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 6.7.2018 alle ore 23.30
circa, allorquando mentre si trovava alla guida del proprio ciclomotore Honda tg CJ75087 – lungo la
Via Galermo di Catania -veniva urtato dalla vettura IA PU tg 49 (di proprietà di
[...]
e ), che nell'effettuare una manovra di sorpasso lo colpviva CP_2 Controparte_3
facendogli perdere l'equilibrio.
Deduceva di essere stato costretto a fare ricorso alle cure del Pronto Soccorso dell'Ospedale
e di avere diritto in relazione all'età ed all'incidenza dei postumi invalidanti sulla Controparte_5
propria persona al risarcimento dei danni subiti.
La si costituiva in giudizio opponendosi. CP_1
Non si costituivano e . Controparte_2 Controparte_3
Venivano escussi i testi e disposta ctu medico legale.
All'udienza del 27.11.2024 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione.
Trascorsi i termini ex art. 281 quinquies c.p.c. (cbn. dsp. art. 190 c.p.c.) questo giudice istruttore, in pagina 2 di 15 funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'istruttoria compiuta ha consentito di accertare che l'incidente si è verificato non per l'esclusiva responsabilità della vettura di proprietà dei convenuti.
Ed invero il teste (presente al momento del sinistro) ha dichiarato che a) seguiva con Testimone_1
il scooter quello condotto dall'attore; b) di essere stato superato da una IA PU, che stava per superare anche lo scooter dell'attore; c) a causa del sopraggiungere in senso opposto di altra vettura la
IA PU è rientrata bruscamente sulla dx colpendo lo scooter dell'attore e facendolo rovinare a terra,
urtando dapprima un muretto ed un palo.
Nessun dubbio quindi in ordine alla responsabilità del sinistro in capo alla vettura assicurata CP_1
Invero l'attore procedeva all'interno della sua carreggiata di marcia ed è stata solo la repentina ed improvvisa (oltre che impudente) manovra della IA PU causa esclusiva del sinistro.
1.1. Infondata è l'eccezione sollevata dalla compagnia assicuratrice in ordine alla non sussistenza di alcun diritto risarcitorio in capo all'attore, atteso che lo scooter su cui viaggiava era privo di copertura assicurativa. Sul punto Cass. Civ sez. III - 17/01/2022, n. 1179 in motivazione ha già affermato che
…..“art. 122, per quanto qui interessa, attiene all'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore,
stabilendo che, se non è adempiuto, "non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate" (comma 1), e altresì che l'assicurazione copre "i danni alla persona causati ai trasportati" (comma 2); e va pure ricordato che l'art. 144, "Azione diretta del danneggiato",
prevede - sempre per quanto qui interessa - che il danneggiato per il sinistro causato dalla circolazione di un veicolo obbligato all'assicurazione "ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione" (comma 1), con litisconsorzio necessario includente il "responsabile del danno" (comma 3) e termine di prescrizione dell'azione diretta verso l'assicurazione pari a quello cui pagina 3 di 15 sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile (comma 4).
5.2 E' del tutto evidente che l'art. 122, non incide sulla legittimazione all'esercizio dell'azione diretta di cui all'art. 144. L'art. 122, infatti, detta un obbligo relativo al mettere in circolazione un veicolo;
ciò però non significa che il soggetto
"danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo" trovi, se intenda esercitarla, l'azione dell'art. 144, "sbarrata" dall'inammissibilità, essendosi su due piani evidentemente diversi. Qualora,
invero, il legislatore avesse inteso deprivare un danneggiato dalla fruizione dell'azione ex art. 144,
perché il veicolo su cui circolava quando avvenne il sinistro e/o di cui era il proprietario non era stato assicurato, logicamente avrebbe dovuto inserire nel titolo X - "Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti" -, e in particolare nel suo capo I - "Obbligo di assicurazione" - expressis verbis o comunque in modo inequivoco una siffatta, pesante sanzione, tale da comportare l'esclusione dalla, per così dire, certezza economica del risarcimento, la quale è l'origine dell'assicurazione obbligatoria r.c.a.
E se per il trasportato "occasionale", privo di qualunque specifico rapporto con la proprietà e/o l'utilizzo del veicolo, ciò sarebbe contrario ad ogni principio di uguale tutela, come sancito nel più alto livello normativo, per il proprietario e il conducente comunque si tratterebbe di una deminutio di tale calibro da rendere appunto necessaria una scelta espressa da parte del legislatore, considerato che, tra l'altro,
un'assoluta inammissibilità impedirebbe di fruire degli effetti del contratto assicurativo dell'altro veicolo anche nel caso in cui questo rivesta il ruolo di responsabile civile in misura completa, senza alcun concorso di colpa riconducibile a chi però in tal modo non sarebbe legittimato ad agire ex art. 144, pervenendo così a un'assoluta illogicità nel bilanciamento dei valori e delle correlate tutele normative”.
2. Nessuna contestazione è nemmeno mai sorta sulla sussistenza di un rapporto assicurativo tra l' ed i conevnuti sicché, nella medesima misura, tale accertamento non può che ritenersi esteso, CP_1
in via solidale, anche nei confronti di detta compagnia assicuratrice
3. Circa la determinazione dei danni alla persona subiti da parte attrice nell'incidente occorre pagina 4 di 15 rilevare quanto segue.
La nota sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale (Foro It. 1986, I, 2053) ha posto le fondamenta di tutta la successiva elaborazione in materia di danno biologico: in essa è stato affermato
(dopo un decennale dibattito in dottrina e giurisprudenza) il principio della autonoma risarcibilità ex
art. 2043 c.c. (norma in bianco integrata dall'art. 32 Cost.) del danno alla salute in sé considerato a prescindere dalla attitudine del soggetto a produrre reddito (cfr. Corte Cost. n. 356/91; Cass. n.
4231/99; Cass. n. 5195/98); la distinzione tra danno evento, sempre presente quale parte integrante del fatto illecito, e danno conseguenza, solo eventuale;
nonché la risarcibilità del danno non patrimoniale
ex art. 2059 c.c. nei soli casi previsti dalla legge.
La richiamata pronuncia del giudice delle leggi ha inoltre operato, con estrema chiarezza, la tripartizione del danno alla persona in: a) danno (evento) alla salute, quale evento del fatto lesivo di tale valore, risarcibile a prescindere di qualunque valutazione reddituale;
b) danno (conseguenza)
patrimoniale, attinente alla capacità del soggetto di produrre reddito (risarcibile solo a seguito di accertata privazione di un valore economico e non anche in presenza di un'attitudine redditizia latente,
essendo tale pregiudizio già ricompreso nel danno biologico: v. Cass. sez. III n. 1324/98; Cass., III^
sez. civ., 13.1.1993 n. 357; Cass., III^ sez. civ., 2.6.1992 n. 6692 in Foro it. 1993, fasc. 6, parte I, c.
1897 ss. e 1953 ss.); c) danno (conseguenza) morale subiettivo, che si sostanzia nel transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso ed è risarcibile solo in presenza del presupposto di cui all'art. 2059 c.c. (cfr. Corte Cost. n. 37/94, in Foro It. 1994, I, 1326).
La valutazione del danno biologico e di quello morale, così come sopra individuati, pone tra l'altro non pochi problemi in ordine alla loro quantificazione e conseguente liquidazione: rilevato che essi attengono alla sfera dei danni non patrimoniali e che è impossibile determinare il loro preciso ammontare (non fosse altro che per il rilievo che non sono rinvenibili criteri validi per la determinazione del valore biologico dell'uomo), il giudice non può che fare ricorso ad una valutazione pagina 5 di 15 equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. e 113 c.p.c. (cfr. Cass. n. 134/98; Cass. n. 10405/98;
Cass. n. 7459/97; Cass. n. 8286/96).
Chiarito il quadro concettuale al quale occorre fare richiamo, si può passare ad esaminare la fattispecie concreta, muovendo in primis dalle risultanze dell'espletata c.t.u.
Il consulente, a conclusione di una indagine accurata, fondata sull'esame clinico del periziando nonché sulla documentazione sanitaria versata in atti, ha accertato che l'attore ha subito a seguito del sinistro subì trauma da schiacciamento della mano dx produttivo di frattura longitudinale obliqua e composta della falange intermedia del V dito in uno a flc al III e IV dito della mano omolaterale e lesione del tendine flessorie del III dito. A seguito di processo necrotico a carico del IV dito si rese necessario intervento di sub amputazione dello stesso, al terzo medio della falange prossimale. Allo
stato attuale sono residuati esito algo disfunzionali della mano dx.
Ai postumi conseguenti ha attribuito un tasso di invalidità pari al 7/8% .
Il consulente ha inoltre determinato in 10 gg. il periodo di ITA, 20 gg di invalidità parziale al 75%,
in gg. 15 al 50% .
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente sono condivise da questo decidente, perché sorrette da adeguata argomentazione esaustiva in tutte le sue parti e non sono state contestate da alcuna delle parti in causa.
Sulla base delle risultanze della consulenza e della precedente identificazione delle voci di danno da tenere in considerazione, si può ora procedere alla liquidazione del danno alla persona subito dall'attore, seguendo la tripartizione sopra richiamata:
a1) danno alla salute per invalidità temporanea.
È dato pacifico quello per il quale le lesioni patite comportano uno stato di sofferenza, legato non solo al dolore fisico ma anche al tempo necessario per la necessaria convalescenza: una tale compromissione della sfera vitale del soggetto deve pertanto trovare una adeguata tutela risarcitoria.
pagina 6 di 15 Sulla base della accertata lesione della salute e quindi del conseguente stato di sofferenza patito fino alla stabilizzazione delle lesioni deve essere liquidato all'attore la voce di danno relativa all'indennità
temporanea, sia assoluta che parziale.
A tal fine i metodi liquidatori oscillano tra il criterio equitativo per così dire puro, l'attribuzione ad ogni giorno di invalidità temporanea di un valore monetario unitario, il calcolo di frazione giornaliera del triplo della pensione sociale annua.
Ritiene questo decidente che, nella scarsa differenza pratica dei detti criteri, il secondo -
assolutamente prevalente nella giurisprudenza- sia preferibile consentendo una maggiore uniformità di trattamento, mediando tra i valori attribuiti dai vari giudici di merito: nella specie, tenuto conto delle soluzioni adottate da recente giurisprudenza di questo e di altri tribunali, equo appare calcolare per ogni giorno di invalidità temporanea un importo di € 99.00, da rapportare si intende al grado di invalidità temporanea accertata (se parziale tale importo andrà dunque demoltiplicato per la percentuale di invalidità temporanea parziale indicata dal c.t.u. o equitativamente determinata dal giudice). Tra
l'altro tale metodo – anche nella sua quantificazione monetaria – è stato recepito dal legislatore nella recente legge 5 marzo 2001 n. 57, che per la prima volta ha disciplinato la liquidazione del danno biologico per le cd micropermanenti (come modificata dal dm 16.7.2024), ora trasfusa nell'art. 139
cod. ass.ni.
Ne consegue che, nel nostro caso:
1) per il periodo di invalidità temporanea assoluta va liquidato un risarcimento di € 552.40
(55.24*10*100%);
2) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 75% va liquidato un risarcimento di € 828.60
(55.24*20*75%);
3) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% va liquidato un risarcimento di € 414.30
(55.24*15*50%);
pagina 7 di 15 a2) danno alla salute per invalidità permanente:
I criteri in astratto utilizzabili per la liquidazione di tale voce di danno sono essenzialmente tre:
quello equitativo puro, quello della liquidazione cd. tabellare (ovvero il triplo della pensione sociale ex legge n. 39/77) ed infine quello del calcolo a punto d'invalidità.
Tale ultimo criterio è quello oramai diffusamente applicato in quanto consente di adottare criteri tendenzialmente uniformi per la liquidazione del danno, superando le notevoli diversità dei parametri utilizzati dai vari uffici ed eliminando incertezze e possibili disparità di trattamento. Questo criterio tiene conto così sia dell'esigenza di uniformità, perché il valore del punto a parità di invalidità è
tendenzialmente uguale, sia di quella di elasticità perché fa salvi gli eventuali correttivi del caso concreto e perché attribuisce un diverso valore ai singoli punti d'invalidità (in base alla gravità della menomazione ed all'età del danneggiato).
Una tale forma di calcolo ha tra l'altro oramai avuto il pieno avallo anche da parte della giurisprudenza della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass. 97/4236; 96/8817; 96/8344; 96/8286;
96/5005; 96/4236; 95/9828 e 95/9772 in Gius 1996, 3, p. 368 s.; 95/9725; 95/5271; 93/357).
Per tali considerazioni i giudici civili di questo tribunale hanno invero già da tempo consapevolmente adottato criteri uniformi che sostanzialmente recepiscono le tabelle elaborate (e periodicamente aggiornate e pubblicate nella più diffusa stampa periodica specializzata) dal Tribunale
di Milano, il cui uso è oramai avallato e reso “paranormativo” dalla stessa Cassazione, secondo cui il giudice di merito deve adeguatamente motivare l'eventuale scostamento da tali tabelle (cfr. Cass. Civ.
sez. III 6.5.2021 n. 38077; Cass. 17018/2018; Cass. 14402/2011).
Il valore punto in esse determinato è, com'è noto, opportunamente rapportato (in relazione alle sopra ricordate esigenze di uniformità di base ed elasticità), alla gravità della menomazione (il valore punto considerato per permanenti del 2% è ad es. inferiore rispetto al valore punto considerato per permanenti del 50%: ciò sulla base della considerazione, fondata su unanimi indicazioni della medicina legale, che pagina 8 di 15 ogni punto aggiuntivo di invalidità si traduce in una complessiva e crescente compromissione della salute del soggetto leso rispetto alla quale si rivela riduttiva una logica meramente aritmetica che si limiti a moltiplicare lo stesso valore punto per il numero percentuale di invalidità) ed alla età del danneggiato al momento del sinistro (valorizzata attraverso un demoltiplicatore crescente in funzione direttamente proporzionale).
Occorre tuttavia tenere conto della legge 5 marzo 2001 n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolamentazione dei mercati) che all'art. 5 introduce per la prima volta nel nostro ordinamento una disciplina relativa alle liquidazioni delle cd microlesioni ovvero quelle contenute entro il margine del
9% di danno biologico (e dunque applicabile al caso in esame), disciplina trasfusa nell'art. 139 cod.
ass..
Orbene, nel caso di specie, in applicazione dei criteri dettati dalla predetta legge e considerata la percentuale di invalidità permanente che si è ritenuto di dover stabilire, il valore punto da porre a base del calcolo è pari a € 1989.30 [€ 947.30 (valore punto base determinato dalla legge e modificato dal dm
16.7.2024) * 2.1 (coefficiente moltiplicatore rilevato dalla tabella allegata alla legge e corrispondente al grado percentuale di danno biologico)].
Moltiplicato per il punto di invalidità e, quindi, per il demoltiplicatore di 96% (in tal misura computato in base all'età del danneggiato al momento del sinistro), si perviene ad un importo complessivo, liquidabile per tale voce, di € 15277.80 (= € 1989.30 x8x 96%).
Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio è dato di riconoscere, per essere stato il danno liquidato, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico -
relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è
stata comunque offerta dalla difesa dell'attrice adeguata dimostrazione di specifiche componenti di pagina 9 di 15 danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
E' noto, in termini generali, che, a seguito della pronuncia delle SS.UU. 11 novembre 2008 n.
26972, non vi è più spazio, in punto di diritto per configurare in via autonoma la categoria del danno morale, del quale specificamente si controverte, poiché può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale - sub specie danno esistenziale, danno morale, danno estetico ecc. - non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico.
b1) danno patrimoniale per invalidità temporanea.
Nessun danno di tale specie hanno subito l'attrice non svolgendo all'epoca del sinistro alcuna attività lavorativa o perlomeno non essendo stata dimostrata.
b2) danno patrimoniale per invalidità permanente.
Neanche può riconoscersi alcun risarcimento a tal titolo, posto che nessuna prova è stata offerta circa l'esistenza di particolari e specifiche attitudini lavorative, patrimonialmente valutabili, che siano rimaste irreversibilmente pregiudicate a causa del sinistro (cfr. Cass. Civ. sez. III 21 aprile 1999 n.
3961).
b3) danno patrimoniale per spese mediche.
Il trattamento curativo offerto all'attore è stato eseguito dall'assistenza pubblica gratuita.
Il ctu – sulla base della relazione dell'ausiliario – ha quantificato in € 83115.00 le spese che l'attore dovrà sostenere (al netto del contributo del SSN) per l'acquisto delle protesi necessarie. Va – però –
osservato come possa essere in effetti riconosciuta all'attore solo la somma relativa alla prima protesi pagina 10 di 15 (con relativi costi di manutenzione) per € 23795.00 , al netto del contributo del SSN. Invero non possono essere riconosciute le somme per la protesi di riserva (utilizzabile in caso di rottura della prima) e di quella “estiva” (da utilizzare per una uniformità di colore in caso di abbronzatura). Si tratta con tutta evidenza di spese non necessarie, invero possibilmente nemmeno mai da sostenere da parte del danneggiato.
4. Ciò posto deve essere posto a carico dei convenuti il pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 40868.10.
Tale somma va ridotta di € 8000.00 – somma già versata a titolo di acconto da parte della compagnia convenuta: ne residua una somma di € 32868.10.
Nessuna rivalutazione deve essere operata sulle somme liquidate a titolo di danno biologico,
essendo le stesse frutto di valutazione equitativa operata con riferimento a valori monetari attuali.
5. Quanto poi alla pure avanzata domanda di corresponsione degli interessi legali va osservato quanto segue.
Alla stregua dei princìpi evidenziati dalla nota pronuncia di Cass., sez. un., 17.2.1995 n. 1712 (edita in Foro it. 1995, fasc. 5, parte I, c. 1470 ss.), in ipotesi di debiti di valore, posto che la rivalutazione ha la funzione di adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare in ragione della svalutazione intervenuta tra l'epoca di verificazione del danno (cui comunque va riferita la aestimatio,
ossia la stima del danno) ed il momento della liquidazione della corrispondente prestazione in danaro
(taxatio), può anche ipotizzarsi una ulteriore e distinta componente del danno risarcibile, destinata a coprire il c.d. lucro cessante, ossia la perdita di quei vantaggi che il creditore avrebbe conseguito se avesse ottenuto immediatamente la prestazione in danaro in cui è stato commisurato (appunto per equivalente) il valore del bene perduto, vantaggi a loro volta non goduti a causa del ritardato pagamento. In altri termini, tale voce di danno va rapportata non alla perdita del bene ma alla mancata disponibilità della somma che ne rappresenta il valore storico in termini monetari nel momento in cui pagina 11 di 15 essa avrebbe dovuto essere corrisposta e, via via, nel tempo successivo intercorrente fino all'effettivo pagamento. Trattasi insomma di danno da ritardo nel risarcimento.
E tuttavia ha anche precisato la Corte che tale ulteriore danno deve essere provato, sebbene la prova possa essere data mediante presunzioni semplici. "Risponde ad un principio generale di equità -
evidenzia il Supremo Collegio - compensare con interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al
sorgere del credito, della disponibilità di una somma di danaro", e però, nel caso di debiti di valore, o meglio di obbligazioni non originariamente pecuniarie, tale danno non può considerarsi presunto per legge (non potendosi applicare l'art. 1224, 1° comma, c.c.) "ma deve essere allegato e provato, con tutti
i mezzi anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi", volta che sia chiaro comunque che con tali interessi si tende a compensare il mancato guadagno derivante dal mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro, ovvero il mancato sfruttamento della possibilità di impiegare il danaro in modo tale da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria, lucrandone frutti civili di maggiore ammontare rispetto al tasso d'inflazione.
Quanto alla concreta commisurazione – secondo quanto ancora sancito dal menzionato arresto giurisprudenziale -, in difetto di diversi elementi di valutazione, tale danno ben potrà essere liquidato sotto forma di interessi, purchè resti chiaro che comunque trattasi non di obbligazione accessoria di una obbligazione di valore (non essendo invocabile l'automatismo di cui all'art. 1224, I comma c.c.) ma di mera liquidazione equitativa (art. 2056 II comma c.c.) del distinto danno da lucro cessante, e che,
conseguentemente, nulla impone di aver riguado al tasso legale, potendo anche ravvisarsi, di volta in volta, più conforme ad equità un saggio minore o maggiore di quello vigente via via nel tempo del ritardo (secondo quanto premesso tale saggio dovrebbe idealmente commisurarsi alla differenza tra il coefficiente di rivalutazione ed il maggior tasso d'interessi che la somma avrebbe potuto fruttare).
Nella specie, in applicazione di tali criteri, e tenuto conto del non lungo arco di tempo da considerare, nonché del graduale ridursi del tasso ufficiale di sconto e, conseguentemente, degli pagina 12 di 15 interessi attivi sui depositi bancari o dei rendimenti medi degli investimenti azionari o obbligazionari,
appare congruo fissare una percentuale annua media del 1%.
Si deve però escludere, proprio in ragione della distinta funzione di tale ulteriore componente del danno risarcibile, che tali interessi possano essere computati – sin dalla data di verificazione del danno
– sulla somma rivalutata definitivamente (ossia nel nostro caso, sull'ammontare del danno come sopra calcolato con riferimento a valori monetari attuali), chè altrimenti si finirebbe col rivalutare anch'essi,
senza alcun fondamento legale, essendo il debito per interessi per sua natura, ed anche in tale ipotesi,
debito di valuta (cfr. Cass., 1^ sez. civ.
4.11.1992 n. 11986, in Foro it. Rep. 1992, voce Obbligazioni in genere, n. 36; Cass. 18.04.1977 n. 1423).
Occorrerà piuttosto – qui ponendosi la conclusione più significativa della citata pronuncia delle sezioni unite cui questo giudice ritiene di doversi conformare – calibrare detta liquidazione in modo tale da tener conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, e dunque calcolare gli interessi sul valore della somma via via rivalutata nell'arco temporale del ritardo;
ciò comunque fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza posto che, a partire da tale momento, e fino all'effetivo soddisfo, gli interessi andranno computati sull'ammontare definitivamente rivalutato, da allora trasformandosi il debito in obbligazione di valuta (v. in tal senso, con specifico riferimento al risarcimento del danno alla persona Cass. 17.7.1996 n. 6461).
Per poter concretamente operare nella specie un tale calcolo si rende dunque necessario devalutare,
alla stregua degli indici ISTAT, la somma come sopra determinata in valori monetari attuali, fino alla data del sinistro (6.7.2018).
Su tale somma via via rivalutata mese per mese, potranno dunque calcolarsi gli interessi compensativi.
Con decorrenza dalla data della presente decisione (6.3.2025) andranno ancora computati, secondo il medesimo modello di calcolo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi al tasso pagina 13 di 15 fisso del 1% sulla medesima, via via mensilmente rivalutata, e ciò fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Dopo tale momento, andranno ulteriormente corrisposti fino al soddisfo, gli interessi legali maturandi sulla intera complessiva somma maturata fino a quel momento.
5. Le spese del giudizio vanno poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, udito il procuratore dell'attore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , e , Parte_1 Controparte_6 Controparte_3 CP_1
disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. condanna i convenuti in solido al pagamento - a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa - della complessiva somma di € 32868.10 – già
detratto l'acconto di € 8000.00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla data della presente decisione ed oltre interessi al tasso fisso del 1% da calcolare con la medesima decorrenza su detta somma, via via mensilmente rivalutata, e ciò
fino all'effetivo soddisfo o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, oltre ancora interessi legali eventualmente maturandi dalla data del passaggio in giudicato della sentenza sulla somma complessivamente maturata fino a quel momento e fino all'effettivo soddisfo;
2. condanna i convenuti al rimborso delle spese del giudizio in favore di parte attrice, liquidate in complessivi € 3000.00 per compensi, € 545.50 per spese, € 580.00 per rimborso compensi ctu, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania addì 6 marzo 2025.
Il Giudice
pagina 14 di 15 (dott. Giorgio Marino)
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