Ordinanza collegiale 7 febbraio 2022
Sentenza 16 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 16/05/2022, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/05/2022
N. 00772/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00130/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 130 del 2018, proposto da
FF AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Durano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio IO Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
contro
Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Guarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brindisi, p.zza Matteotti;
Dirigente pro tempore del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio-Ufficio Condono Edilizio del Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
Andrea Quaranta, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento n. 1799/RIPCOND2003, prot. n. 98750 del 6.11.2017, a firma del dirigente del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio – Ufficio condono edilizio - del Comune di Brindisi, di diniego di rilascio del titolo abilitativo in sanatoria (condono edilizio);
di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare della nota prot. n. 10267 del 31.01.2017 di preavviso di rigetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente – proprietario di un immobile a p.t., destinato a civile abitazione, ubicato in Brindisi alla Via Annunziata n. 30, censito in Catasto al fg. n. 190, p.lla n. 1603 sub 8 – ha impugnato il provvedimento prot. n. 98750 del 06.11.2017, emesso dal Comune di Brindisi, di diniego di rilascio del titolo abilitativo in sanatoria.
A sostegno del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione degli art. 3, comma I, e 10 bis della L n. 241/1990 – Difetto di motivazione e di istruttoria; 2) irragionevolezza dell’azione amministrativa – Violazione del principio di proporzionalità – Sviamento; 3) Violazione dell’art. 42 della Cost. – Violazione, falsa ed erronea applicazione dell’art. 31, comma III, della L n. 47/85 e dell’art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 (convertito dalla L n. 326/2003) – Violazione e falsa applicazione della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2699 del 7 dicembre 2005 – Violazione del giusto procedimento Eccesso di potere per erroneità dei presupposti – Difetto di motivazione e di istruttoria.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Brindisi ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 10.5.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con il secondo e terzo motivo di gravame, che vanno esaminati prioritariamente, stante l’astratta attitudine a definire l’intero giudizio, il ricorrente deduce l’illegittimità dell’atto impugnato, per essere il diniego stato emesso sulla base dell’unica considerazione dell’ampliamento non autorizzato del wc realizzato all’interno della camera, con accesso dal cortile comune ad altri comproprietari, mentre nessun atto di dissenso vi è stato in relazione alla realizzazione dell’ammezzato, seppure presente all’interno della domanda di condono, e rappresentante quasi la totalità della superficie condonanda (mq 12,79 di superficie utile, su mq. 12,99 di superficie complessiva).
In aggiunta, il ricorrente lamenta l’errore e il difetto di istruttoria dell’Amministrazione, nonché la violazione del principio di proporzionalità, in quanto il Comune avrebbe potuto limitarsi a negare il chiesto titolo in relazione alla parte di immobile (vano wc) eseguita su suolo parzialmente comune, e ad assentirlo, viceversa, in relazione alla realizzazione dell’ammezzato, il quale, come testé precisato, rappresenta la quasi totalità della superficie oggetto di condono.
Il motivo è fondato.
2.1. Il principio di proporzionalità è sorto in ambito eurounitario, ed è ampiamente operante anche nell’ordinamento interno, sia in forza del richiamo ai principi di diritto europeo sancito dall’art. 1 l. n. 241/90, sia in virtù del suo essere di per sé espressione del principio di ragionevolezza, che quale corollario dei principi di buon andamento e imparzialità della p.a, trova il proprio referente normativo direttamente nell’art. 97 Cost.
In particolare, la Corte di Giustizia applica pacificamente tale principio, allorquando afferma che: “ Un provvedimento restrittivo del diritto alla libera circolazione può essere giustificato solamente qualora, essendo atto a garantire la realizzazione dell'obiettivo da esso perseguito e non andando al di là di quanto necessario per il suo raggiungimento, rispetti il principio di proporzionalità ” (C. Giust. UE, Sez. II, 4.10.2012, n. 249).
Dal canto suo, la giurisprudenza del Consiglio di Stato è perfettamente in linea con le descritte coordinate eurounitarie. In particolare, esso ha da tempo precisato che: “ il sacrificio delle libertà economiche, di fronte a ragioni di interesse pubblico, costituisce anche in ambito europeo un principio di carattere generale ormai incontrastato, essendo sancito dai trattati comunitari e, pertanto, s'impone anche sul piano interno nei confronti di attività private esercitabili previa autorizzazione; peraltro, è altrettanto incontroverso che le contrapposte ragioni della libertà privata e dell'autorità pubblica devono essere bilanciate in modo da non sacrificare ingiustificatamente le prime e che detto contemperamento deve avvenire secondo i consolidati canoni, enucleati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, della necessità e proporzionalità, nel senso cioè che le restrizioni trovino giustificazione nei limiti strettamente necessari a perseguire l'obiettivo di carattere generale, e non vadano oltre questo limite ” (C.d.S, V, 6.9.2012, n. 4733).
Di recente, si è condivisibilmente ribadito che: “ Il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa impone alla P.A. di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato. Alla luce di tale principio, è doverosa una adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile; in questo senso, il principio de quo rileva quale elemento sintomatico della correttezza dell'esercizio del potere discrezionale in relazione all'effettivo bilanciamento degli interessi. La proporzionalità non deve, pertanto, essere considerata come un canone rigido e immodificabile, ma si configura quale regola che implica la flessibilità dell'azione amministrativa e, in ultima analisi, la rispondenza della stessa alla razionalità e alla legalità. In definitiva, il principio di proporzionalità va inteso nella sua accezione etimologica e dunque da riferire al senso di equità e di giustizia, che deve sempre caratterizzare la soluzione del caso concreto, non solo in sede amministrativa, ma anche in sede giurisdizionale ” (TAR Lazio, I, 20.9.2021, n. 9849).
2.2. Così definite le coordinate interpretative di riferimento, e venendo ora alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che l’impugnato diniego è stato emesso sulla base della seguente motivazione: “ … non è stato presentato assenso da parte degli altri proprietari, per l’ampliamento del bagno realizzato nella proprietà comune, i quali con nota prot. n. … hanno presentato … diffida al rilascio del provvedimento in sanatoria ”.
Tale essendo il contenuto motivazionale dell’atto impugnato, è evidente il lamentato deficit istruttorio e motivazionale, nonché la violazione del principio di proporzionalità. Invero, il Comune non risulta avere eseguito alcuna istruttoria tesa a verificare l’entità degli abusi, e soprattutto, nulla ha argomentato con riferimento alla realizzazione dell’ammezzato, il quale è stato realizzato all’interno di area di proprietà esclusiva del ricorrente, e rappresenta la quasi totalità della superficie oggetto dell’istanza di condono (mq 12,79 di superficie utile, su mq. 12,99 di superficie totale).
In secondo luogo, e in termini correlati, è del tutto sproporzionato negare il chiesto titolo in sanatoria sulla base di considerazioni valevoli al più in relazione ad una parte assai modesta dell’abuso (0,20 mq di “sconfinamento”, su una superficie complessiva condonabile pari a mq 12,99), ma non spendibili per la restante parte dell’intervento, il quale – si ribadisce – è stato realizzato su area di proprietà esclusiva del ricorrente, con la conseguenza che nessun atto di assenso da parte di chicchessia era, in tale ipotesi, legittimamente predicabile da parte dell’Amministrazione.
2.3. Per tali ragioni, reputa il Collegio che l’atto impugnato sconti i dedotti deficit istruttori e motivazionali, nonché la violazione del principio di proporzionalità, nei termini sopra esposti.
2.4. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, e con assorbimento del primo motivo di gravame, l’annullamento dell’atto impugnato.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e annulla per l’effetto l’atto impugnato.
Condanna il Comune di Brindisi al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano in € 1.500 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO