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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/09/2025, n. 5317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5317 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
3450/2020 posta in deliberazione il giorno 24.9.2025
TRA
Parte_1 P.IVA_1
Avv. QUINTARELLI ALFONSO;
E
) CP_1 P.IVA_2
Avv. PANTANO MARIO
E
) CP_2 C.F._1
Avv. PANTANO MARIO
E
CP_3 C.F._2
E
( ), quale socio unico della Cedoor Controparte_4 C.F._3
International Srl in Liquidazione
OGGETTO
1 Rinvio ex art 392 c.p.c. : appello avverso la sentenza 232/2102 del Tribunale di Cassino-
Sezione distaccata di Sora
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha riassunto ex art 392 c.p.c il giudizio in oggetto chiedendo la riforma della Parte_1 sentenza in oggetto. Si sono costituiti in giudizio mentre gli CP_1 CP_2 altri appellati sono rimasti contumaci
Disposta ed espletata nuova ctu, all'odierna udienza , precisate le conclusioni, la causa , dopo la discussione orale è stata decisa con lettura della sentenza in udienza.
2. Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda processuale si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione ha così sintetizzato la vicenda processuale: “ ricorre Parte_1 per due mezzi, nei confronti di e Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
, e per essa, precedentemente estintasi, di Controparte_5 CP_4
, gli socio unico della medesima, contro la sentenza del 6 settembre 2018 con cui la
[...]
Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello avverso sentenza del Tribunale di Cassino, che, decidendo due cause riunite, l'una introdotta da Controparte_5
nei confronti e volta alla condanna di quest'ultima alla
[...] Parte_1 restituzione di somme in favore dell'attrice, percepite dalla banca in forza di contratti di conto corrente bancario recanti clausole nulle, l'altra introdotta da Controparte_1 CP_2
mediante opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento dell'importo di C CP_3
262.104,89, ottenuto nei loro confronti, nella veste di fideiussori di Controparte_5 in relazione a detti contratti, da ha condannato la banca al pagamento, in Parte_1 favore della correntista, dell'importo di C 25.380,73. Ric. 2019 n. 07516 sez. M1 - ud. 22-01-
2020 “
La Corte di Cassazione ha cassato, pertanto, la sentenza di questa Corte di appello per l'erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto da Parte_1
Il merito della vicenda processuale è stato correttamente ricostruita da Parte_1 nell'atto di citazione in riassunzione.
“L'attore premetteva di aver intrattenuto con l'Istituto i rapporti di conto corrente n. 6483563 e n. 3672654 e deduceva la nullità della clausola contrattuale contenente la previsione dell'anatocismo trimestrale degli interessi a debito del correntista, per violazione dell'art. 1283
c.c., nonché la nullità della commissione di massimo scoperto, senza specificare, in questo caso, quali fossero i profili di invalidità. La causa prendeva il numero 539/07 del R.G. degli affari civili contenziosi del Tribunale di Cassino, Sezione distaccata di Sora. La si costituiva CP_6 con comparsa del 14.05.2007, con la quale contestava i profili di nullità della clausola
2 anatocistica, la genericità della doglianza riferita alla commissione di massimo scoperto, la genericità dei “danni” richiesti di risarcimento e spiegava domanda riconvenzionale per il pagamento del saldo debitore del conto corrente n. 3672654 e dell'importo facciale di due cambiali per un totale di € 270.706,63 (o, comunque, della minor somma di € 262.104,89), oltre interessi dall'1.4.2007. In pendenza della detta causa, con ricorso ex art. 633 c.p.c., depositato il 23.05.2007, l'allora chiedeva al Tribunale di Cassino di emettere decreto CP_7 ingiuntivo nei confronti di e , deducendo che la CP_1 CP_2 CP_3 intratteneva il conto corrente n. 3672654, che evidenziava un saldo debitore di € CP_5
269.300,07 alla data del 31.03.2007; che la detta società era anche debitrice dell'ulteriore somma di € 1.406,56 per due cambiali insolute;
che la la Sig.ra ed CP_1 CP_2 il Sig. si erano costituiti fideiussori della Da qui la richiesta di CP_3 CP_5 ingiunzione di pagamento della somma di € 262.104,89 (nettata dell'effetto anatocistico), oltre accessori. In accoglimento del ricorso, iscritto con R.G. 238/07, il Tribunale di Cassino concedeva il decreto n. 160 del 16.07.2007, avverso il quale i garanti ingiunti proponevano opposizione. In particolare, con atto di citazione notificato il 17.10.2007, gli opponenti chiedevano la riunione di questa causa a quella R.G. 539/07 precedentemente incardinata dalla e, quindi, svolgevano le medesime difese e contestazioni proposte dalla società nella CP_5 causa dalla stessa introdotta (illiceità dell'anatocismo e nullità della commissione di massimo scoperto), aggiungendo la “nullità ed inefficacia del contratto o di tutte le condizioni contrattuali relative alla capitalizzazione anatocistica degli interessi debitori, degli addebiti di commissioni per massimo scoperto, degli interessi debitori in misura ultralegale, degli addebiti e/o variazione arbitraria dei c.d. giorni-valuta a sfavore del cliente, e di ogni altra commissione o spesa applicata senza previsione contrattuale e ogni altra competenza e/o remunerazione illegittima operata dall' convenuto nei rapporti dedotti in giudizio per tutta la durata”. Chiedevano CP_8 altresì, gli opponenti, che a ragione delle dedotte invalidità, la banca fosse condannata a pagare alla da essi garantita, la somma di € 265.131,29 e che l'opposto decreto ingiuntivo, CP_5 conseguentemente, fosse revocato. La causa prendeva il numero 857/07 del R.G. degli affari contenziosi del Tribunale di Cassino, Sezione distaccata di Sora. Si costituiva la con CP_6 comparsa del 15.01.2008, con la quale eccepiva “la prescrizione quinquennale e, comunque, decennale dell'azione proposta dagli attori in relazione al predetto rapporto, così come per tutte le movimentazioni sul c/c anteriori al quinquennio (o decennio) dalla notifica della citazione”; confermava la validità del contratto e delle convenzioni contrattuali, stigmatizzando la genericità delle avverse allegazioni e l'assoluto difetto di corredo probatorio. L'adito Tribunale disponeva la riunione delle due cause e, acquisita CTU contabile, definiva i giudizi riuniti con
3 la sentenza n. 232, pubblicata il 19.10.2012, così decidendo: “in accoglimento della domanda della accerta e dichiara un debito della Controparte_5 CP_6 convenuta pari ad € 25.380,73 sul conto corrente n. c.c. 36726.54 e conti collegati e, pertanto, condanna l' al pagamento della somma di € 25.380,73 in favore della società Parte_1 attrice, oltre interessi dalla domanda al saldo;
revoca il decreto ingiuntivo n. 160 emesso dal
Tribunale di Cassino – sezione distaccata di Sora in data 16.07.2007”. A sostegno della riportata decisione, il Tribunale, dopo aver riepilogato principi di carattere generale in tema di convenzione scritta degli interessi, anatocismo, commissione di massimo scoperto ed usura, senza riferirli alle emergenze di causa, in meno di una pagina, dapprima ricordava di aver chiesto al CTU “di verificare il tasso effettivo applicato e in caso di diversità rispetto a quello convenzionale (perché) che fosse ricalcolato il rapporto di dare avere sulla base del meccanismo di integrazione di cui all'art. 117 L. n. 154/1992 e TU 385/1993; nonchè (…) il compito di provvedere a verificare il tasso effettivo globale applicato, rilevando il superamento del tasso soglia ed infine le somme corrisposte a titolo di massimo scoperto e di altre commissioni e di epurare le somme da ogni tipo di capitalizzazione per il periodo precedente la suddetta delibera
CICR” e, quindi, dava laconicamente conto che il CTU “non ha rilevato superamenti dei tassi soglia” e che “i saldi sono stati calcolati con epurazione di ogni forma di capitalizzazione;
(…) le spese fisse sono state calcolate una sola volta alla fine di ogni anno, così come le commissioni di massimo scoperto, per ogni singolo rapporto, una sola volta”. La sentenza veniva notificata alla che interponeva appello dinnanzi alla Corte di Appello di Roma con atto di Parte_1 citazione ritualmente notificato all'Avv. Mario Pantano, procuratore della Controparte_5
. Per gli altri appellati, cioè i garanti, l'esito della notifica era negativo,
[...] perché, medio tempore, era deceduto il loro procuratore nel primo grado di giudizio, Avv.
Donato Mazzenga. Richiesta prontamente nuova notificazione, questa volta personalmente alle restanti parti, la stessa aveva esito positivo nei confronti di e di , poi CP_1 CP_2 costituitisi in giudizio;
per l'altro appellato , non perveniva la prova della CP_3 avvenuta notificazione a mezzo del servizio postale. così criticava la sentenza di Parte_1 primo grado: 1) il conto anticipi 30084993 considerato dal CTU ed a seguire dalla sentenza è estraneo alla materia di causa non essendo stato richiamato né dalla con la citazione, né CP_5 dalla banca con i suoi atti né, tantomeno, dai garanti opponenti a decreto ingiuntivo;
2) i tassi convenuti per i conti 30084993 e 36726.54 sono stati applicati dal CTU solo sino al 01.10.2003, da quando, per arbitraria e immotivata scelta del tecnico, avallata dal Tribunale con la acritica recezione delle conclusioni della perizia, sono invece applicati i tassi sostitutivi ex art. 117
TUB, quando, invece, i tassi validamente convenuti, come documentalmente provato in atti,
4 avrebbero dovuto, in assenza di convenzioni modificative, essere applicati fino alla chiusura del rapporto, posto che la mancata modifica non è ragione di disapplicazione;
3) il Tribunale, con riferimento alla capitalizzazione degli interessi, non ha vagliato la modificazione conseguente alla novella dell'art. 120 TUB e della delibera CICR 09.02.2000, a far data dal luglio 2000; 3) il Perito, con arbitraria e immotivata scelta, avallata dal Tribunale con la acritica recezione delle conclusioni della perizia, ha escluso dal conto gli addebiti delle commissioni di massimo scoperto, che sono state validamente convenute come documentalmente provato in atti;
4) il Tribunale non ha vagliato per nulla la sollevata eccezione di prescrizione;
5) il
Tribunale non ha vagliato per nulla il credito della riveniente dalle 2 cambiali e CP_6 domandato in pagamento;
6) erronea è la condanna della alle spese di lite e di CTU. CP_6
Nella causa di appello, che prendeva il numero 2365/13 di R.G., si costituivano CP_1
e , sostenendo: a) la inammissibilità dell'appello perché notificato alla CP_2 [...]
, che era stata precedentemente cancellata dal Registro delle Controparte_5
Imprese; b) in subordine, la interruzione del giudizio per la intervenuta estinzione della
[...]
; c) nel merito, la infondatezza della eccezione di prescrizione Controparte_5
e la correttezza dell'operato del CTU e, di conseguenza, della sentenza del Tribunale che ne ha recepito le conclusioni. Alla prima udienza del 15.10.2013, la Corte di Appello accordava termine per il rinnovo della notifica dell'atto di impugnazione. L' incombente veniva eseguito in data 08.02.2014 nei confronti di per via consolare, con esito positivo;
e nei CP_3 confronti di socio unico della in data 11.11.2013, con esito Controparte_4 CP_5 positivo. Così integrato il contraddittorio, e precisate le conclusioni all'udienza del 10.10.2017, la Corte di Appello emetteva la sentenza di rigetto n. 5526/18, con la quale riteneva che
“L'appello va dichiarato inammissibile, con assorbimento di ogni altro profilo” oltre interessi al tasso convenzionale successivi all'1-4-2007 su € 269.300,07 (quale saldo debitore del c/c n.
36726/54) ed interessi al tasso di prime rate ABI dalla scadenza dei titoli e fino al soddisfo su
€ 1.406,56, quale sorte di n. 2 effetti cambiari scaduti e protestati, oltre le spese di protesto;
- in via subordinata, condannare gli stessi appellati, in solido tra loro, al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi al tasso convenzionale dalla scadenza di detti titoli cambiari ed interessi al tasso convenzionalmente stabilito dalla data del recesso al soddisfo, per il credito di cui al contratto di conto corrente de quo;
in ogni caso e per effetto della riformata sentenza, condannare altresì gli appellati, in solido tra loro, alla restituzione in favore dell'appellante delle somme già da quest'ultima corrisposte al solo fine di evitare la minacciata esecuzione degli appellati in forza dell'impugnata sentenza, oltre agli interessi maturati su dette somme indebitamente percepite al tasso convenzionale e sino al soddisfo.
5 L'ambito del giudizio del presente giudizio è costituito, alla stregua del principio di natura processuale affermato dalla Corte di Cassazione remittente, dal merito dell'appello proposto da avverso la sentenza di I grado. Parte_1
Al ctu , in questo grado, sono stati posti i seguenti quesiti: “ -
“A) Tasso di interesse passivo (solo nel caso di mancata valida pattuizione): Calcoli il Ctu gli interessi passivi, applicando agli scoperti di conto, il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB
(in difetto di valida pattuizione a partire dal 1.10.2003 - come pare ricavarsi dalla precedente
CTU - applichi il tasso convenzionale pattuito sino ad allora in applicalo) ; B) Variazioni del tasso di interesse (nel caso di valida pattuizione): 1) Predisponga il Ctu il calcolo, applicando il tasso di interesse pattuito tra le partì nella misura numerica ivi indicata ovvero il diverso tasso di interesse modificato dalla secondo le variazioni via via intervenute e risultanti CP_6 dagli estratti conto.
2) Nel caso in cui le variazioni del tasso di interesse non siano state comunicate, calcoli il Ctu gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto l'ultimo tasso di interesse pattuito o ritualmente comunicato. C) Anatocismo: Ricalcoli il Ctu l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti eliminando la capitalizzazione degli interessi, anche per il periodo successivo al 2000 in difetto dì valida pattuizione scritta intervenuta dopo la delibera CR1CR
9.2.2000 sulla capitalizzazione degli interessi caratterizzata da reciprocità tra le parti, e quindi conforme all'art. 120 TUE. D) Commissione di massimo scoperto: Escluda la c.m.s. nel caso di previsione ed applicazione della c.m.s. sull'utilizzato ; E) Prescrizione: 1) verifichi, per il periodo anteriore al decennio dalla ricezione dell'atto di messa in mora o dalla notifica dell'atto di citazione (in mancanza di precedente formale atto di messa in mora) e sulla base delle originarie annotazioni contabili della banca, se vi siano sfati pagamenti solutori, ossia rimesse operate extra-fido o in assenza di fido;
2) in tal caso, provveda a quantificare il saldo attraverso l'espunzione delle rimesse solutorie che siano state poste in essere nel periodo che precede i dieci anni dalla notifica della citazione (o da altro eventuale precedente atto interruttivo) ed abbiano, in quell'arco di tempo, abbattuto il debito conteggiato dalla banca per interessi anatocistici, tenendo conto che i pagamenti operati dal correntista devono essere imputati, in via prioritaria, agli interessi e alle spese, e quindi al capitale;
3) A tal fine, individui il Ctu l'affidamento concesso sulla base della documentazione prodotta, tenendo conto non solo di eventuali contratti, ma anche di elementi presuntivi precisi, purché consentano di riscontrare
6 la presenza di un affidamento (quali le indicazioni 'entro-fuori fido', 'interessi per sconfinamento' od altre espressioni simili anche dì fonte unicamente bancaria denotanti in modo inequivocabile la presenza di un affidamento e non di meri scaglioni differenziati di tasso di interesse o di c.m.s.), e dei dati eventualmente risultanti dalla Centrale dei rischi, se prodotti;
F) Conteggio finale: All'esito dei conteggi richiesti riguardanti i due conti correnti , determini il Ctu analiticamente i rapporti di dare/avere alla data di chiusura del conto n° 36726.54 ( in cui è confluito il saldo del c. 6483.53)”.
La ctu è stata espletata in perfetta aderenza ai principi di diritto fissati da questa Corte, conformemente ad orientamenti di legittimità ormai consolidati ( divieto di anatocismo per tutta la durata del rapporto laddove non prevista simmetricamente ab origine;
insussistenza della prescrizione per le rimesse ripristinatorie in presenza di conti affidati, debenza delle c.m.s. se previste, sull'utilizzato e non sull'affidato ed infine difetto di autonomia, nella fattispecie del conto anticipi rispetto al conto corrente portante).
L'elaborato peritale si contraddistingue per linearità e chiarezza e per l'esaustivo riscontro alle osservazioni dei CC.TT.PP ed appare opportuno riportarne gli stralci più significativi.
Osserva il ctu :
“Dall'esame della documentazione in atti, si evince che il conto corrente n. 648353 sia stato assistito, sostanzialmente fin dall'origine, da diverse linee di fido, per le quali risultano depositati in atti i relativi contratti. In particolare, si è rilevata la presenza di una lettera di concessione fidi del 28.02.1994, relativa ai seguenti affidamenti: - lire 600.000.000 utilizzabile per scoperto di conto corrente in linea capitale oltre che di un affidamento di lire 150.000.000 per partite assegni non disponibili, regolati da un tasso creditore del 1,00% con capitalizzazione annuale, un tasso creditore del 10,50% entro fido, 12,50% extrafido entro il 20%, 14,50 % extrafido entro oltre il 20% con capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto sulla base di 3 scaglioni (0,25%, 0,50% e 0,625%) con capitalizzazione trimestrale;
- lire
1.250.000.000 fido estero per anticipazioni in divisa;
- lire 800.000.000 per accredito sbf regolato al tasso debitore del 11,50% entrofido, 13,50% extrafido entro il 20%, 15,50 % extrafido entro oltre il 20% con capitalizzazione trimestrale e, commissione di massimo scoperto sulla base di 3 scaglioni (0,125%, 0,50% e 0,625%) con capitalizzazione trimestrale.
Inoltre, è stata rilevata la presenza di una lettera di concessione fidi del 22.11.1994, relativa ai seguenti affidamenti: - lire 350.000.000 a valere sul c.c. 648350 utilizzabile per apertura di credito in conto corrente oltre che di un affidamento di lire 150.000.000 a valere sul c.c. 648350 per partite assegni non disponibili, regolati da un tasso creditore del 0,50% con capitalizzazione annuale, un tasso creditore del 11,750% entro fido, 13,75% extrafido entro il 20%, 15,75 %
7 extrafido entro oltre il 20% con capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto sulla base di 3 scaglioni (0,375%, 0,625% e 0,750%) con capitalizzazione trimestrale;
- lire
250.000.000 apertura di credito in conto corrente a valere sul c.c. 3672654 regolato al tasso debitore del 9,375% entrofido, 11,375% extrafido con capitalizzazione trimestrale e, commissione di massimo scoperto sulla base di 2 scaglioni (0,00%, 0,50%) con capitalizzazione trimestrale;
- lire 550.000.000 accredito sbf regolato al tasso debitore del 9,75% entrofido,
11,75% extrafido entro il 20%, 13,75 % extrafido entro oltre il 20% con capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto sulla base di 3 scaglioni (0,00%, 0,125% e
0,375%) con capitalizzazione trimestrale;
- lire 250.000.000 accredito sbf regolato al tasso debitore del 9,125% entrofido con capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto in esenzione…
Tassi
Non si può concordare con quanto rilevato dalla precedente C.T.U. in merito alla mancata pattuizione dei tassi di interesse a partire dal 1.10.2003: i tassi di interesse, infatti, risultano tutti pattuiti “sino a revoca” e al 1.10.2003 nessuna revoca appare depositata in atti, dovendo quindi necessariamente ritenere che continuano ad applicarsi le condizioni sino a quel momento pattuite. Né si comprende in qual mondo possa incidere sulla determinazione dei tassi l'argomentazione rinvenuta negli atti di causa relativa alla dicitura “Classe di rating attribuita
– 2,50” che non consentirebbe la determinazione dei tassi e della c.m.s.. Infatti, quando anche ciò fosse vero, si continuerebbero ad applicare le condizioni precedentemente pattuite. Pertanto, lo scrivente C.T.U. ha applicato per tutto il periodo la misura del saggio di interesse regolarmente pattuita nei contratti del 28.02.1994 e 22.11.1994, salvo quanto riportato nel paragrafo successivo…
In ordine alla variazione dei tassi ha rilevato il ctu : “ in alcun modo risulta soddisfatta la condizione c): non si rileva alcun documento recante la formula prevista 'Proposta di modifica unilaterale del contratto', né alcuna comunicazione inviata con preavviso minimo di 30 giorni, né alcuna preventiva accettazione da parte del cliente di un “supporto durevole” in sostituzione della forma scritta. Pertanto, tutte le variazioni dei tassi sfavorevoli al correntista sono state annullate ed è stato applicato il tasso precedentemente praticato.:
ANATOCISMO
Pertanto, atteso che non risulta pattuita la capitalizzazione degli interessi nel periodo successivo alla delibera CICR indicata e che nel periodo antecedente la capitalizzazione tra interessi attivi e passivi non è reciproca, è stata esclusa la capitalizzazione per tutto il periodo.
8 CMS
La c.m.s. è stata prevista ed applicata in tutti i contratti esaminati sul massimo scoperto del trimestre e, dunque, sull'utilizzato e non sulle somme messe a disposizione ma non utilizzate.
Pertanto, è stata esclusa dal conteggio.
PRESCRIZIONE
Preliminarmente, si rileva che il quesito dispone espressamente di svolgere la verifica sulle
“originarie annotazioni contabili della banca”. Il fido è chiaramente desumibile dai contratti depositati nonché dagli estratti conto, in cui ne viene indicata puntualmente la misura.
Considerato che l'atto di citazione è stato notificato in data 31.01.2007, il periodo antecedente il decennio, per il quale verificare le rimesse, è quello che va dal primo estratto conto disponibile
(primo movimento 05.01.1993) al 31.01.1997. La verifica svolta è riscontrabile all'allegato n.
2 e all'allegato n. 3 ed è sintetizzata di seguito: - preliminarmente, sono stati individuati tutti i versamenti effettuati sul conto;
- successivamente, sono stati analizzati i saldi del conto corrente al momento dei versamenti, individuando la componente solutoria di questi ultimi, pari alla somma necessaria per rientrare nel fido (ovviamente solo qualora il saldo del conto eccedeva i limiti dell'affidamento); - i versamenti solutori effettuati in prossimità dell'addebito delle competenze trimestrali sono stati utilizzati per “pagare” tali competenze, di fatto prescrivendo le stesse;
- in due colonne affiancate sono state così indicate le competenze “pagate” e quelle residue, non oggetto di prescrizione. Come si evince dal prospetto allegato n. 2, per il conto n.
6483.53 nel periodo 5.1.1993 – 31.01.1997 sono risultate competenze prescritte per complessive lire 136.952.930 ( 70.730,29) a fronte di competenze complessive del periodo pari a lire 250.176.129 (€ 129.205,19). Come si evince dal prospetto allegato n. 3, inoltre, per il conto n. 36726.54 nel periodo 24.10.1994 – 31.01.1997 sono risultate integralmente prescritte le competenze per complessive lire 69.447.879 (€ 35.866,84). Naturalmente, le competenze oggetto di prescrizione non sono state ricalcolate sulla base degli altri punti del quesito ma sono state lasciate immutate sul conto.
CONTEGGIO FINALE L'ultima parte del quesito, naturalmente, è relativa al ricalcolo del conto corrente sulla base dei parametri indicati e analizzati nelle pagine precedenti: “F)
Conteggio finale: All'esito dei conteggi richiesti riguardanti i due conti correnti, determini il
Ctu analiticamente i rapporti di dare/avere alla data di chiusura del conto n° 36726.54 (in cui è confluito il saldo del c. 6483.53)”. Il conto n. 648353 confluito nel conto n. 36726.54 mediante giro del saldo passivo di lire - 27.007.585 (€ - 13.948,25) in data 13.07.2000: tale saldo è stato sostituito da quello ricalcolato dallo scrivente sulla base delle condizioni imposte dal quesito, per poi proseguire con i conteggi sul conto n. 36726.54. In estrema sintesi, riepilogando le
9 analisi esposte nei paragrafi precedenti, sono state applicate le seguenti condizioni di calcolo: -
i tassi di interesse sono stati applicati così come pattuiti dalle parti, salvo disapplicazione dello ius variandi operato dalla banca in caso di variazioni peggiorative, avendo rilevato la mancata osservanza delle disposizioni di cui all'art. 118 TUB;
- la commissione di massimo scoperto è stata esclusa in quanto applicata sull'utilizzato; - l'anatocismo è stato integralmente stornato avendo rilevato il mancato rispetto delle relative norme, così come indicato dal quesito, pertanto tutti gli interessi calcolati sono stati sommato al saldo finale al termine del rapporto, in data
12.04.2007 - sono state escluse dal ricalcolo le competenze individuate come prescritte perché pagate da versamenti solutori. Dai conteggi è emerso quanto segue: Parte_2
- 269.300,07 - 49.582,15 219.717,92 Ovvero il saldo finale del conto corrente n.
[...]
36726.54, nel quale è confluito anche il saldo del conto corrente n. 6483.53, ammonta al
12.04.2007 ad € - 49.582,15, contro il saldo risultante dagli estratti conto alla stessa data pari ad € - 269.300,07, con una differenza in favore del correntista pari ad € 219.717,92.
Ovvero il saldo finale del conto corrente n. 36726.54, nel quale è confluito anche il saldo del conto corrente n. 6483.53, ammonta al 12.04.2007 ad € - 49.582,15, contro il saldo risultante dagli estratti conto alla stessa data pari ad € - 269.300,07, con una differenza in favore del correntista pari ad € 219.717,92.
Gli appellati vanno pertanto condannati a pagare € 49.582,15, oltre interessi convenzionali dal
12.4.2007.
Per quanto attiene agli effetti cambiari le controparti hanno eccepito : “Dagli atti non risulta che gli effetti ed " insoluti " successivamente alla chiusura del c/c n.36726.54 siano Parte_3 stati restituiti alla per consentire il recupero del relativo credito. Del resto tali effetti CP_5 non potevano e non dovevano essere trattenuti dalla banca in quanto non si tratta di effetti diretti rilasciati dalla società alla banca , bensì di effetti rilasciati alla società da propri clienti.” CP_5
Sul punto la nulla ha controdedotto, sicchè tale capo dell' impugnazione domanda va CP_6 respinto.
3.La violazione dell'art.1956 c.c. dedotta dai fideiussori è generica, non essendo stato peraltro provati i presupposti per la liberazione del fideiussore.
10 In considerazione del notevole divario tra l'originaria pretesa creditoria e quella accertata tutte le spese di lite vanno integralmente compensate;
tutte le spese di ctu vanno poste a carico di per il 50% e delle altre parti per il 50% Parte_1
PQM
In sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, in riforma della sentenza del Tribunale di Cassino-
Sezione distaccata di Sora in oggetto, condanna gli appellati in solido a pagare a Parte_1
€ 49.582,15 oltre interessi convenzionali dal 12.4.2017;
[...] compensa integralmente le spese di lite;
pone definitivamente tutte le spese di ctu a carico di per il 50% e delle altre Parte_1 parti per il 50%
IL PRESIDENTE EST.
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
3450/2020 posta in deliberazione il giorno 24.9.2025
TRA
Parte_1 P.IVA_1
Avv. QUINTARELLI ALFONSO;
E
) CP_1 P.IVA_2
Avv. PANTANO MARIO
E
) CP_2 C.F._1
Avv. PANTANO MARIO
E
CP_3 C.F._2
E
( ), quale socio unico della Cedoor Controparte_4 C.F._3
International Srl in Liquidazione
OGGETTO
1 Rinvio ex art 392 c.p.c. : appello avverso la sentenza 232/2102 del Tribunale di Cassino-
Sezione distaccata di Sora
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha riassunto ex art 392 c.p.c il giudizio in oggetto chiedendo la riforma della Parte_1 sentenza in oggetto. Si sono costituiti in giudizio mentre gli CP_1 CP_2 altri appellati sono rimasti contumaci
Disposta ed espletata nuova ctu, all'odierna udienza , precisate le conclusioni, la causa , dopo la discussione orale è stata decisa con lettura della sentenza in udienza.
2. Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda processuale si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione ha così sintetizzato la vicenda processuale: “ ricorre Parte_1 per due mezzi, nei confronti di e Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
, e per essa, precedentemente estintasi, di Controparte_5 CP_4
, gli socio unico della medesima, contro la sentenza del 6 settembre 2018 con cui la
[...]
Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello avverso sentenza del Tribunale di Cassino, che, decidendo due cause riunite, l'una introdotta da Controparte_5
nei confronti e volta alla condanna di quest'ultima alla
[...] Parte_1 restituzione di somme in favore dell'attrice, percepite dalla banca in forza di contratti di conto corrente bancario recanti clausole nulle, l'altra introdotta da Controparte_1 CP_2
mediante opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento dell'importo di C CP_3
262.104,89, ottenuto nei loro confronti, nella veste di fideiussori di Controparte_5 in relazione a detti contratti, da ha condannato la banca al pagamento, in Parte_1 favore della correntista, dell'importo di C 25.380,73. Ric. 2019 n. 07516 sez. M1 - ud. 22-01-
2020 “
La Corte di Cassazione ha cassato, pertanto, la sentenza di questa Corte di appello per l'erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto da Parte_1
Il merito della vicenda processuale è stato correttamente ricostruita da Parte_1 nell'atto di citazione in riassunzione.
“L'attore premetteva di aver intrattenuto con l'Istituto i rapporti di conto corrente n. 6483563 e n. 3672654 e deduceva la nullità della clausola contrattuale contenente la previsione dell'anatocismo trimestrale degli interessi a debito del correntista, per violazione dell'art. 1283
c.c., nonché la nullità della commissione di massimo scoperto, senza specificare, in questo caso, quali fossero i profili di invalidità. La causa prendeva il numero 539/07 del R.G. degli affari civili contenziosi del Tribunale di Cassino, Sezione distaccata di Sora. La si costituiva CP_6 con comparsa del 14.05.2007, con la quale contestava i profili di nullità della clausola
2 anatocistica, la genericità della doglianza riferita alla commissione di massimo scoperto, la genericità dei “danni” richiesti di risarcimento e spiegava domanda riconvenzionale per il pagamento del saldo debitore del conto corrente n. 3672654 e dell'importo facciale di due cambiali per un totale di € 270.706,63 (o, comunque, della minor somma di € 262.104,89), oltre interessi dall'1.4.2007. In pendenza della detta causa, con ricorso ex art. 633 c.p.c., depositato il 23.05.2007, l'allora chiedeva al Tribunale di Cassino di emettere decreto CP_7 ingiuntivo nei confronti di e , deducendo che la CP_1 CP_2 CP_3 intratteneva il conto corrente n. 3672654, che evidenziava un saldo debitore di € CP_5
269.300,07 alla data del 31.03.2007; che la detta società era anche debitrice dell'ulteriore somma di € 1.406,56 per due cambiali insolute;
che la la Sig.ra ed CP_1 CP_2 il Sig. si erano costituiti fideiussori della Da qui la richiesta di CP_3 CP_5 ingiunzione di pagamento della somma di € 262.104,89 (nettata dell'effetto anatocistico), oltre accessori. In accoglimento del ricorso, iscritto con R.G. 238/07, il Tribunale di Cassino concedeva il decreto n. 160 del 16.07.2007, avverso il quale i garanti ingiunti proponevano opposizione. In particolare, con atto di citazione notificato il 17.10.2007, gli opponenti chiedevano la riunione di questa causa a quella R.G. 539/07 precedentemente incardinata dalla e, quindi, svolgevano le medesime difese e contestazioni proposte dalla società nella CP_5 causa dalla stessa introdotta (illiceità dell'anatocismo e nullità della commissione di massimo scoperto), aggiungendo la “nullità ed inefficacia del contratto o di tutte le condizioni contrattuali relative alla capitalizzazione anatocistica degli interessi debitori, degli addebiti di commissioni per massimo scoperto, degli interessi debitori in misura ultralegale, degli addebiti e/o variazione arbitraria dei c.d. giorni-valuta a sfavore del cliente, e di ogni altra commissione o spesa applicata senza previsione contrattuale e ogni altra competenza e/o remunerazione illegittima operata dall' convenuto nei rapporti dedotti in giudizio per tutta la durata”. Chiedevano CP_8 altresì, gli opponenti, che a ragione delle dedotte invalidità, la banca fosse condannata a pagare alla da essi garantita, la somma di € 265.131,29 e che l'opposto decreto ingiuntivo, CP_5 conseguentemente, fosse revocato. La causa prendeva il numero 857/07 del R.G. degli affari contenziosi del Tribunale di Cassino, Sezione distaccata di Sora. Si costituiva la con CP_6 comparsa del 15.01.2008, con la quale eccepiva “la prescrizione quinquennale e, comunque, decennale dell'azione proposta dagli attori in relazione al predetto rapporto, così come per tutte le movimentazioni sul c/c anteriori al quinquennio (o decennio) dalla notifica della citazione”; confermava la validità del contratto e delle convenzioni contrattuali, stigmatizzando la genericità delle avverse allegazioni e l'assoluto difetto di corredo probatorio. L'adito Tribunale disponeva la riunione delle due cause e, acquisita CTU contabile, definiva i giudizi riuniti con
3 la sentenza n. 232, pubblicata il 19.10.2012, così decidendo: “in accoglimento della domanda della accerta e dichiara un debito della Controparte_5 CP_6 convenuta pari ad € 25.380,73 sul conto corrente n. c.c. 36726.54 e conti collegati e, pertanto, condanna l' al pagamento della somma di € 25.380,73 in favore della società Parte_1 attrice, oltre interessi dalla domanda al saldo;
revoca il decreto ingiuntivo n. 160 emesso dal
Tribunale di Cassino – sezione distaccata di Sora in data 16.07.2007”. A sostegno della riportata decisione, il Tribunale, dopo aver riepilogato principi di carattere generale in tema di convenzione scritta degli interessi, anatocismo, commissione di massimo scoperto ed usura, senza riferirli alle emergenze di causa, in meno di una pagina, dapprima ricordava di aver chiesto al CTU “di verificare il tasso effettivo applicato e in caso di diversità rispetto a quello convenzionale (perché) che fosse ricalcolato il rapporto di dare avere sulla base del meccanismo di integrazione di cui all'art. 117 L. n. 154/1992 e TU 385/1993; nonchè (…) il compito di provvedere a verificare il tasso effettivo globale applicato, rilevando il superamento del tasso soglia ed infine le somme corrisposte a titolo di massimo scoperto e di altre commissioni e di epurare le somme da ogni tipo di capitalizzazione per il periodo precedente la suddetta delibera
CICR” e, quindi, dava laconicamente conto che il CTU “non ha rilevato superamenti dei tassi soglia” e che “i saldi sono stati calcolati con epurazione di ogni forma di capitalizzazione;
(…) le spese fisse sono state calcolate una sola volta alla fine di ogni anno, così come le commissioni di massimo scoperto, per ogni singolo rapporto, una sola volta”. La sentenza veniva notificata alla che interponeva appello dinnanzi alla Corte di Appello di Roma con atto di Parte_1 citazione ritualmente notificato all'Avv. Mario Pantano, procuratore della Controparte_5
. Per gli altri appellati, cioè i garanti, l'esito della notifica era negativo,
[...] perché, medio tempore, era deceduto il loro procuratore nel primo grado di giudizio, Avv.
Donato Mazzenga. Richiesta prontamente nuova notificazione, questa volta personalmente alle restanti parti, la stessa aveva esito positivo nei confronti di e di , poi CP_1 CP_2 costituitisi in giudizio;
per l'altro appellato , non perveniva la prova della CP_3 avvenuta notificazione a mezzo del servizio postale. così criticava la sentenza di Parte_1 primo grado: 1) il conto anticipi 30084993 considerato dal CTU ed a seguire dalla sentenza è estraneo alla materia di causa non essendo stato richiamato né dalla con la citazione, né CP_5 dalla banca con i suoi atti né, tantomeno, dai garanti opponenti a decreto ingiuntivo;
2) i tassi convenuti per i conti 30084993 e 36726.54 sono stati applicati dal CTU solo sino al 01.10.2003, da quando, per arbitraria e immotivata scelta del tecnico, avallata dal Tribunale con la acritica recezione delle conclusioni della perizia, sono invece applicati i tassi sostitutivi ex art. 117
TUB, quando, invece, i tassi validamente convenuti, come documentalmente provato in atti,
4 avrebbero dovuto, in assenza di convenzioni modificative, essere applicati fino alla chiusura del rapporto, posto che la mancata modifica non è ragione di disapplicazione;
3) il Tribunale, con riferimento alla capitalizzazione degli interessi, non ha vagliato la modificazione conseguente alla novella dell'art. 120 TUB e della delibera CICR 09.02.2000, a far data dal luglio 2000; 3) il Perito, con arbitraria e immotivata scelta, avallata dal Tribunale con la acritica recezione delle conclusioni della perizia, ha escluso dal conto gli addebiti delle commissioni di massimo scoperto, che sono state validamente convenute come documentalmente provato in atti;
4) il Tribunale non ha vagliato per nulla la sollevata eccezione di prescrizione;
5) il
Tribunale non ha vagliato per nulla il credito della riveniente dalle 2 cambiali e CP_6 domandato in pagamento;
6) erronea è la condanna della alle spese di lite e di CTU. CP_6
Nella causa di appello, che prendeva il numero 2365/13 di R.G., si costituivano CP_1
e , sostenendo: a) la inammissibilità dell'appello perché notificato alla CP_2 [...]
, che era stata precedentemente cancellata dal Registro delle Controparte_5
Imprese; b) in subordine, la interruzione del giudizio per la intervenuta estinzione della
[...]
; c) nel merito, la infondatezza della eccezione di prescrizione Controparte_5
e la correttezza dell'operato del CTU e, di conseguenza, della sentenza del Tribunale che ne ha recepito le conclusioni. Alla prima udienza del 15.10.2013, la Corte di Appello accordava termine per il rinnovo della notifica dell'atto di impugnazione. L' incombente veniva eseguito in data 08.02.2014 nei confronti di per via consolare, con esito positivo;
e nei CP_3 confronti di socio unico della in data 11.11.2013, con esito Controparte_4 CP_5 positivo. Così integrato il contraddittorio, e precisate le conclusioni all'udienza del 10.10.2017, la Corte di Appello emetteva la sentenza di rigetto n. 5526/18, con la quale riteneva che
“L'appello va dichiarato inammissibile, con assorbimento di ogni altro profilo” oltre interessi al tasso convenzionale successivi all'1-4-2007 su € 269.300,07 (quale saldo debitore del c/c n.
36726/54) ed interessi al tasso di prime rate ABI dalla scadenza dei titoli e fino al soddisfo su
€ 1.406,56, quale sorte di n. 2 effetti cambiari scaduti e protestati, oltre le spese di protesto;
- in via subordinata, condannare gli stessi appellati, in solido tra loro, al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi al tasso convenzionale dalla scadenza di detti titoli cambiari ed interessi al tasso convenzionalmente stabilito dalla data del recesso al soddisfo, per il credito di cui al contratto di conto corrente de quo;
in ogni caso e per effetto della riformata sentenza, condannare altresì gli appellati, in solido tra loro, alla restituzione in favore dell'appellante delle somme già da quest'ultima corrisposte al solo fine di evitare la minacciata esecuzione degli appellati in forza dell'impugnata sentenza, oltre agli interessi maturati su dette somme indebitamente percepite al tasso convenzionale e sino al soddisfo.
5 L'ambito del giudizio del presente giudizio è costituito, alla stregua del principio di natura processuale affermato dalla Corte di Cassazione remittente, dal merito dell'appello proposto da avverso la sentenza di I grado. Parte_1
Al ctu , in questo grado, sono stati posti i seguenti quesiti: “ -
“A) Tasso di interesse passivo (solo nel caso di mancata valida pattuizione): Calcoli il Ctu gli interessi passivi, applicando agli scoperti di conto, il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB
(in difetto di valida pattuizione a partire dal 1.10.2003 - come pare ricavarsi dalla precedente
CTU - applichi il tasso convenzionale pattuito sino ad allora in applicalo) ; B) Variazioni del tasso di interesse (nel caso di valida pattuizione): 1) Predisponga il Ctu il calcolo, applicando il tasso di interesse pattuito tra le partì nella misura numerica ivi indicata ovvero il diverso tasso di interesse modificato dalla secondo le variazioni via via intervenute e risultanti CP_6 dagli estratti conto.
2) Nel caso in cui le variazioni del tasso di interesse non siano state comunicate, calcoli il Ctu gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto l'ultimo tasso di interesse pattuito o ritualmente comunicato. C) Anatocismo: Ricalcoli il Ctu l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti eliminando la capitalizzazione degli interessi, anche per il periodo successivo al 2000 in difetto dì valida pattuizione scritta intervenuta dopo la delibera CR1CR
9.2.2000 sulla capitalizzazione degli interessi caratterizzata da reciprocità tra le parti, e quindi conforme all'art. 120 TUE. D) Commissione di massimo scoperto: Escluda la c.m.s. nel caso di previsione ed applicazione della c.m.s. sull'utilizzato ; E) Prescrizione: 1) verifichi, per il periodo anteriore al decennio dalla ricezione dell'atto di messa in mora o dalla notifica dell'atto di citazione (in mancanza di precedente formale atto di messa in mora) e sulla base delle originarie annotazioni contabili della banca, se vi siano sfati pagamenti solutori, ossia rimesse operate extra-fido o in assenza di fido;
2) in tal caso, provveda a quantificare il saldo attraverso l'espunzione delle rimesse solutorie che siano state poste in essere nel periodo che precede i dieci anni dalla notifica della citazione (o da altro eventuale precedente atto interruttivo) ed abbiano, in quell'arco di tempo, abbattuto il debito conteggiato dalla banca per interessi anatocistici, tenendo conto che i pagamenti operati dal correntista devono essere imputati, in via prioritaria, agli interessi e alle spese, e quindi al capitale;
3) A tal fine, individui il Ctu l'affidamento concesso sulla base della documentazione prodotta, tenendo conto non solo di eventuali contratti, ma anche di elementi presuntivi precisi, purché consentano di riscontrare
6 la presenza di un affidamento (quali le indicazioni 'entro-fuori fido', 'interessi per sconfinamento' od altre espressioni simili anche dì fonte unicamente bancaria denotanti in modo inequivocabile la presenza di un affidamento e non di meri scaglioni differenziati di tasso di interesse o di c.m.s.), e dei dati eventualmente risultanti dalla Centrale dei rischi, se prodotti;
F) Conteggio finale: All'esito dei conteggi richiesti riguardanti i due conti correnti , determini il Ctu analiticamente i rapporti di dare/avere alla data di chiusura del conto n° 36726.54 ( in cui è confluito il saldo del c. 6483.53)”.
La ctu è stata espletata in perfetta aderenza ai principi di diritto fissati da questa Corte, conformemente ad orientamenti di legittimità ormai consolidati ( divieto di anatocismo per tutta la durata del rapporto laddove non prevista simmetricamente ab origine;
insussistenza della prescrizione per le rimesse ripristinatorie in presenza di conti affidati, debenza delle c.m.s. se previste, sull'utilizzato e non sull'affidato ed infine difetto di autonomia, nella fattispecie del conto anticipi rispetto al conto corrente portante).
L'elaborato peritale si contraddistingue per linearità e chiarezza e per l'esaustivo riscontro alle osservazioni dei CC.TT.PP ed appare opportuno riportarne gli stralci più significativi.
Osserva il ctu :
“Dall'esame della documentazione in atti, si evince che il conto corrente n. 648353 sia stato assistito, sostanzialmente fin dall'origine, da diverse linee di fido, per le quali risultano depositati in atti i relativi contratti. In particolare, si è rilevata la presenza di una lettera di concessione fidi del 28.02.1994, relativa ai seguenti affidamenti: - lire 600.000.000 utilizzabile per scoperto di conto corrente in linea capitale oltre che di un affidamento di lire 150.000.000 per partite assegni non disponibili, regolati da un tasso creditore del 1,00% con capitalizzazione annuale, un tasso creditore del 10,50% entro fido, 12,50% extrafido entro il 20%, 14,50 % extrafido entro oltre il 20% con capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto sulla base di 3 scaglioni (0,25%, 0,50% e 0,625%) con capitalizzazione trimestrale;
- lire
1.250.000.000 fido estero per anticipazioni in divisa;
- lire 800.000.000 per accredito sbf regolato al tasso debitore del 11,50% entrofido, 13,50% extrafido entro il 20%, 15,50 % extrafido entro oltre il 20% con capitalizzazione trimestrale e, commissione di massimo scoperto sulla base di 3 scaglioni (0,125%, 0,50% e 0,625%) con capitalizzazione trimestrale.
Inoltre, è stata rilevata la presenza di una lettera di concessione fidi del 22.11.1994, relativa ai seguenti affidamenti: - lire 350.000.000 a valere sul c.c. 648350 utilizzabile per apertura di credito in conto corrente oltre che di un affidamento di lire 150.000.000 a valere sul c.c. 648350 per partite assegni non disponibili, regolati da un tasso creditore del 0,50% con capitalizzazione annuale, un tasso creditore del 11,750% entro fido, 13,75% extrafido entro il 20%, 15,75 %
7 extrafido entro oltre il 20% con capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto sulla base di 3 scaglioni (0,375%, 0,625% e 0,750%) con capitalizzazione trimestrale;
- lire
250.000.000 apertura di credito in conto corrente a valere sul c.c. 3672654 regolato al tasso debitore del 9,375% entrofido, 11,375% extrafido con capitalizzazione trimestrale e, commissione di massimo scoperto sulla base di 2 scaglioni (0,00%, 0,50%) con capitalizzazione trimestrale;
- lire 550.000.000 accredito sbf regolato al tasso debitore del 9,75% entrofido,
11,75% extrafido entro il 20%, 13,75 % extrafido entro oltre il 20% con capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto sulla base di 3 scaglioni (0,00%, 0,125% e
0,375%) con capitalizzazione trimestrale;
- lire 250.000.000 accredito sbf regolato al tasso debitore del 9,125% entrofido con capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto in esenzione…
Tassi
Non si può concordare con quanto rilevato dalla precedente C.T.U. in merito alla mancata pattuizione dei tassi di interesse a partire dal 1.10.2003: i tassi di interesse, infatti, risultano tutti pattuiti “sino a revoca” e al 1.10.2003 nessuna revoca appare depositata in atti, dovendo quindi necessariamente ritenere che continuano ad applicarsi le condizioni sino a quel momento pattuite. Né si comprende in qual mondo possa incidere sulla determinazione dei tassi l'argomentazione rinvenuta negli atti di causa relativa alla dicitura “Classe di rating attribuita
– 2,50” che non consentirebbe la determinazione dei tassi e della c.m.s.. Infatti, quando anche ciò fosse vero, si continuerebbero ad applicare le condizioni precedentemente pattuite. Pertanto, lo scrivente C.T.U. ha applicato per tutto il periodo la misura del saggio di interesse regolarmente pattuita nei contratti del 28.02.1994 e 22.11.1994, salvo quanto riportato nel paragrafo successivo…
In ordine alla variazione dei tassi ha rilevato il ctu : “ in alcun modo risulta soddisfatta la condizione c): non si rileva alcun documento recante la formula prevista 'Proposta di modifica unilaterale del contratto', né alcuna comunicazione inviata con preavviso minimo di 30 giorni, né alcuna preventiva accettazione da parte del cliente di un “supporto durevole” in sostituzione della forma scritta. Pertanto, tutte le variazioni dei tassi sfavorevoli al correntista sono state annullate ed è stato applicato il tasso precedentemente praticato.:
ANATOCISMO
Pertanto, atteso che non risulta pattuita la capitalizzazione degli interessi nel periodo successivo alla delibera CICR indicata e che nel periodo antecedente la capitalizzazione tra interessi attivi e passivi non è reciproca, è stata esclusa la capitalizzazione per tutto il periodo.
8 CMS
La c.m.s. è stata prevista ed applicata in tutti i contratti esaminati sul massimo scoperto del trimestre e, dunque, sull'utilizzato e non sulle somme messe a disposizione ma non utilizzate.
Pertanto, è stata esclusa dal conteggio.
PRESCRIZIONE
Preliminarmente, si rileva che il quesito dispone espressamente di svolgere la verifica sulle
“originarie annotazioni contabili della banca”. Il fido è chiaramente desumibile dai contratti depositati nonché dagli estratti conto, in cui ne viene indicata puntualmente la misura.
Considerato che l'atto di citazione è stato notificato in data 31.01.2007, il periodo antecedente il decennio, per il quale verificare le rimesse, è quello che va dal primo estratto conto disponibile
(primo movimento 05.01.1993) al 31.01.1997. La verifica svolta è riscontrabile all'allegato n.
2 e all'allegato n. 3 ed è sintetizzata di seguito: - preliminarmente, sono stati individuati tutti i versamenti effettuati sul conto;
- successivamente, sono stati analizzati i saldi del conto corrente al momento dei versamenti, individuando la componente solutoria di questi ultimi, pari alla somma necessaria per rientrare nel fido (ovviamente solo qualora il saldo del conto eccedeva i limiti dell'affidamento); - i versamenti solutori effettuati in prossimità dell'addebito delle competenze trimestrali sono stati utilizzati per “pagare” tali competenze, di fatto prescrivendo le stesse;
- in due colonne affiancate sono state così indicate le competenze “pagate” e quelle residue, non oggetto di prescrizione. Come si evince dal prospetto allegato n. 2, per il conto n.
6483.53 nel periodo 5.1.1993 – 31.01.1997 sono risultate competenze prescritte per complessive lire 136.952.930 ( 70.730,29) a fronte di competenze complessive del periodo pari a lire 250.176.129 (€ 129.205,19). Come si evince dal prospetto allegato n. 3, inoltre, per il conto n. 36726.54 nel periodo 24.10.1994 – 31.01.1997 sono risultate integralmente prescritte le competenze per complessive lire 69.447.879 (€ 35.866,84). Naturalmente, le competenze oggetto di prescrizione non sono state ricalcolate sulla base degli altri punti del quesito ma sono state lasciate immutate sul conto.
CONTEGGIO FINALE L'ultima parte del quesito, naturalmente, è relativa al ricalcolo del conto corrente sulla base dei parametri indicati e analizzati nelle pagine precedenti: “F)
Conteggio finale: All'esito dei conteggi richiesti riguardanti i due conti correnti, determini il
Ctu analiticamente i rapporti di dare/avere alla data di chiusura del conto n° 36726.54 (in cui è confluito il saldo del c. 6483.53)”. Il conto n. 648353 confluito nel conto n. 36726.54 mediante giro del saldo passivo di lire - 27.007.585 (€ - 13.948,25) in data 13.07.2000: tale saldo è stato sostituito da quello ricalcolato dallo scrivente sulla base delle condizioni imposte dal quesito, per poi proseguire con i conteggi sul conto n. 36726.54. In estrema sintesi, riepilogando le
9 analisi esposte nei paragrafi precedenti, sono state applicate le seguenti condizioni di calcolo: -
i tassi di interesse sono stati applicati così come pattuiti dalle parti, salvo disapplicazione dello ius variandi operato dalla banca in caso di variazioni peggiorative, avendo rilevato la mancata osservanza delle disposizioni di cui all'art. 118 TUB;
- la commissione di massimo scoperto è stata esclusa in quanto applicata sull'utilizzato; - l'anatocismo è stato integralmente stornato avendo rilevato il mancato rispetto delle relative norme, così come indicato dal quesito, pertanto tutti gli interessi calcolati sono stati sommato al saldo finale al termine del rapporto, in data
12.04.2007 - sono state escluse dal ricalcolo le competenze individuate come prescritte perché pagate da versamenti solutori. Dai conteggi è emerso quanto segue: Parte_2
- 269.300,07 - 49.582,15 219.717,92 Ovvero il saldo finale del conto corrente n.
[...]
36726.54, nel quale è confluito anche il saldo del conto corrente n. 6483.53, ammonta al
12.04.2007 ad € - 49.582,15, contro il saldo risultante dagli estratti conto alla stessa data pari ad € - 269.300,07, con una differenza in favore del correntista pari ad € 219.717,92.
Ovvero il saldo finale del conto corrente n. 36726.54, nel quale è confluito anche il saldo del conto corrente n. 6483.53, ammonta al 12.04.2007 ad € - 49.582,15, contro il saldo risultante dagli estratti conto alla stessa data pari ad € - 269.300,07, con una differenza in favore del correntista pari ad € 219.717,92.
Gli appellati vanno pertanto condannati a pagare € 49.582,15, oltre interessi convenzionali dal
12.4.2007.
Per quanto attiene agli effetti cambiari le controparti hanno eccepito : “Dagli atti non risulta che gli effetti ed " insoluti " successivamente alla chiusura del c/c n.36726.54 siano Parte_3 stati restituiti alla per consentire il recupero del relativo credito. Del resto tali effetti CP_5 non potevano e non dovevano essere trattenuti dalla banca in quanto non si tratta di effetti diretti rilasciati dalla società alla banca , bensì di effetti rilasciati alla società da propri clienti.” CP_5
Sul punto la nulla ha controdedotto, sicchè tale capo dell' impugnazione domanda va CP_6 respinto.
3.La violazione dell'art.1956 c.c. dedotta dai fideiussori è generica, non essendo stato peraltro provati i presupposti per la liberazione del fideiussore.
10 In considerazione del notevole divario tra l'originaria pretesa creditoria e quella accertata tutte le spese di lite vanno integralmente compensate;
tutte le spese di ctu vanno poste a carico di per il 50% e delle altre parti per il 50% Parte_1
PQM
In sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, in riforma della sentenza del Tribunale di Cassino-
Sezione distaccata di Sora in oggetto, condanna gli appellati in solido a pagare a Parte_1
€ 49.582,15 oltre interessi convenzionali dal 12.4.2017;
[...] compensa integralmente le spese di lite;
pone definitivamente tutte le spese di ctu a carico di per il 50% e delle altre Parte_1 parti per il 50%
IL PRESIDENTE EST.
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