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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/12/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca Gelso Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 788/2025 proposta in via congiunta da
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dall'Avv. Flavio Russoniello.
e
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Flavio Russoniello.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
- Entrambi i coniugi sono economicamente autonomi e provvederanno loro stessi al proprio sostentamento. - La Sig.ra continuerà a beneficiare dell'Assegno unico pari a circa €. 129,00 al Pt_1 mese, d'altra parte, in caso di difficoltà economica del Sig. le parti, fin da ora, stabiliscono che lo CP_1 stesso possa richiedere l'attribuzione del proprio 50% 1) Sull'esercizio della responsabilità genitoriale;
Ai sensi dell'art. 337 ter terzo comma c.c., la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di prevalente interesse per i figli, relative all'educazione, all'istruzione (comprensiva delle attività ricreative quali ad esempio i campi estivi) e alla salute, sono assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle aspirazioni e dell'inclinazione naturale dei figli. 2) In merito all'affidamento dei figli;
Il figlio minore rimarrà affidato ad entrambi i genitori e verrà collocato prevalentemente presso la madre nella casa familiare sita in Fiumicino – Località Fregene (RM) alla via Porto Azzurro n. 68. Il tempo che i figli trascorreranno con il padre verrà regolamentato come segue: - Tutti i fine settimana, compatibilmente le esigenze scolastiche e sportive del minore, a partire dal primo fine settimana del mese;
il padre preleverà personalmente il figlio presso l'abitazione della madre alle ore 16 del venerdì e lo riporterà alle ore 16 della domenica. - Inoltre, il padre, il mercoledì di ogni settimana, potrà prendere il figlio presso l'abitazione della Per_1 madre alle ore 16 e tenerlo con lui fino alle ore 19 per riportarlo pres ne materna. - Eventuali cambi di residenza o di dimora coinvolgenti i minori dovranno essere concordati dai genitori. - Le parti si danno fin da ora espresso consenso per eventuali vacanze al di fuori dei confini nazionale con il minore.
- I genitori si impegnano a collaborare per eventuali modifiche o integrazioni, conseguenti a futuri impegni scolastici, sportivi e ricreativi dei figli, come si ravviseranno opportuni nel corso del tempo, nell'ottica prevalente di preservare le esigenze primarie dei minori. - I genitori prestano fin da ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento d'identità dei figli minori. 2a) Festività: Durante le festività, si applicherà il principio dell'alternanza secondo i lassi temporali così suddivisi, sempre comunque previo accordo dei genitori: - vacanze natalizie: dalle ore 18 del 23 dicembre fino alle ore 20 del 30 dicembre con un genitore;
dalle ore 20 del 30 dicembre fino al 06 gennaio dell'anno successivo con l'altro. Il tutto sempre compatibilmente con i turni di lavoro di entrambi i genitori che evidentemente potranno accordarsi in modo diverso personalmente, nel pieno rispetto reciproco dei figli. - altre vacanze: per la metà delle festività pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, nonché per la festa della mamma, del papà o altre varie festività sempre e comunque in applicazione del principio di alternanza;
- per 15 giorni consecutivi ovvero per due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- si precisa, ad abundantiam, anche in merito alle festività e ai periodi di vacanza estivi, i genitori potranno, di comune accordo e in base alle esigenze lavorative di entrambi o comunque nell'interesse dei figli, modificare le modalità previste nel presente accordo. 3) Riguardo al mantenimento dei figli minori;
Il Sig. si impegna a corrispondere in favore della Sig.ra Controparte_1 Parte_1
a titolo di man minore l'importo mensile complessiv
[...] Per_1
250,00 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo al deposito del presente ricorso, mediante accredito sul conto corrente della stessa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT. Il Sig. si impegna altresì a Controparte_1 corrispondere il 50% delle spese straordinarie: mediche, sc creative e sportive documentate e previamente concordate, che la madre sosterrà per i minori, per le quali si richiama il protocollo di intesa tra il Tribunale di Civitavecchia, da considerarsi quivi integralmente riportato e trascritto, dette spese verranno rifuse in favore del coniuge che le ha sostenute – previa esibizione dei giustificativi – entro e non oltre 30gg dalla richiesta formulata in tal senso.
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 28.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca Gelso Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 788/2025 proposta in via congiunta da
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dall'Avv. Flavio Russoniello.
e
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Flavio Russoniello.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
- Entrambi i coniugi sono economicamente autonomi e provvederanno loro stessi al proprio sostentamento. - La Sig.ra continuerà a beneficiare dell'Assegno unico pari a circa €. 129,00 al Pt_1 mese, d'altra parte, in caso di difficoltà economica del Sig. le parti, fin da ora, stabiliscono che lo CP_1 stesso possa richiedere l'attribuzione del proprio 50% 1) Sull'esercizio della responsabilità genitoriale;
Ai sensi dell'art. 337 ter terzo comma c.c., la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di prevalente interesse per i figli, relative all'educazione, all'istruzione (comprensiva delle attività ricreative quali ad esempio i campi estivi) e alla salute, sono assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle aspirazioni e dell'inclinazione naturale dei figli. 2) In merito all'affidamento dei figli;
Il figlio minore rimarrà affidato ad entrambi i genitori e verrà collocato prevalentemente presso la madre nella casa familiare sita in Fiumicino – Località Fregene (RM) alla via Porto Azzurro n. 68. Il tempo che i figli trascorreranno con il padre verrà regolamentato come segue: - Tutti i fine settimana, compatibilmente le esigenze scolastiche e sportive del minore, a partire dal primo fine settimana del mese;
il padre preleverà personalmente il figlio presso l'abitazione della madre alle ore 16 del venerdì e lo riporterà alle ore 16 della domenica. - Inoltre, il padre, il mercoledì di ogni settimana, potrà prendere il figlio presso l'abitazione della Per_1 madre alle ore 16 e tenerlo con lui fino alle ore 19 per riportarlo pres ne materna. - Eventuali cambi di residenza o di dimora coinvolgenti i minori dovranno essere concordati dai genitori. - Le parti si danno fin da ora espresso consenso per eventuali vacanze al di fuori dei confini nazionale con il minore.
- I genitori si impegnano a collaborare per eventuali modifiche o integrazioni, conseguenti a futuri impegni scolastici, sportivi e ricreativi dei figli, come si ravviseranno opportuni nel corso del tempo, nell'ottica prevalente di preservare le esigenze primarie dei minori. - I genitori prestano fin da ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento d'identità dei figli minori. 2a) Festività: Durante le festività, si applicherà il principio dell'alternanza secondo i lassi temporali così suddivisi, sempre comunque previo accordo dei genitori: - vacanze natalizie: dalle ore 18 del 23 dicembre fino alle ore 20 del 30 dicembre con un genitore;
dalle ore 20 del 30 dicembre fino al 06 gennaio dell'anno successivo con l'altro. Il tutto sempre compatibilmente con i turni di lavoro di entrambi i genitori che evidentemente potranno accordarsi in modo diverso personalmente, nel pieno rispetto reciproco dei figli. - altre vacanze: per la metà delle festività pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, nonché per la festa della mamma, del papà o altre varie festività sempre e comunque in applicazione del principio di alternanza;
- per 15 giorni consecutivi ovvero per due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- si precisa, ad abundantiam, anche in merito alle festività e ai periodi di vacanza estivi, i genitori potranno, di comune accordo e in base alle esigenze lavorative di entrambi o comunque nell'interesse dei figli, modificare le modalità previste nel presente accordo. 3) Riguardo al mantenimento dei figli minori;
Il Sig. si impegna a corrispondere in favore della Sig.ra Controparte_1 Parte_1
a titolo di man minore l'importo mensile complessiv
[...] Per_1
250,00 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo al deposito del presente ricorso, mediante accredito sul conto corrente della stessa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT. Il Sig. si impegna altresì a Controparte_1 corrispondere il 50% delle spese straordinarie: mediche, sc creative e sportive documentate e previamente concordate, che la madre sosterrà per i minori, per le quali si richiama il protocollo di intesa tra il Tribunale di Civitavecchia, da considerarsi quivi integralmente riportato e trascritto, dette spese verranno rifuse in favore del coniuge che le ha sostenute – previa esibizione dei giustificativi – entro e non oltre 30gg dalla richiesta formulata in tal senso.
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 28.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone