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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 5211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5211 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente rel.-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12171 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione giudiziale e divorzio (cessazione effetti civili)
TRA
La IG.ra , nata a Pozzuoli (NA) il 29/11/1982, E_
(C.F. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DELLA C.F._1
RAGIONE ERNESTO presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
Il IG. , nato a [...] il [...] (C.F. ), P_ C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. TONEVA TZVETALINA presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 13.3.2025 il procuratore della ricorrente ha chiesto:
- dichiararsi la separazione personale dei coniugi con declaratoria di addebito in capo al IG.
; P_
- pur chiedendo la conferma dei provvedimenti adottati dal giudice relatore, “stante l'inerzia del IG. nel corrispondere la quota del 50% delle spese straordinarie profuse per i figli P_
1 minori […], a parziale modifica di quanto stabilito per il contributo al mantenimento dei figli minori a carico del resistente, un aumento dello stesso nella somma di €100,00 mensili”;
- con vittoria di spese e onorari;
- “decorsi i termini ex art. 3 l. 897/1970, in ossequio all'art. 473-bis.49 c.p.c., […] rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi al GR […] preso atto sin da ora della volontà dei coniugi separandi di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M.”.
Il procuratore del resistente, riportandosi ai precedenti scritti difensivi, ha concluso perché il
Tribunale voglia:
“- per i motivi sopra esposti rigettare la domanda di addebito della separazione;
- pronunziare la separazione personale di coniugi e P_ E_
;
[...]
- pur chiedendo la conferma dei provvedimenti resi con ordinanza Presidenziale del
29.10.2024, stante il fatto che, a seguito di tali provvedimenti, la IG.ra E_ [...]
ha chiesto ed ottenuto la corresponsione del 50% dell'assegno unico percepito dal Pt_1 IG. per i figli a carico, pari ad € 200,00, chiede a parziale modifica di quanto P_
stabilito per il contributo relativo al mantenimento dei figli, una diminuzione dello stesso di
€ 200,00 in modo tale da consentire al IGnor ad avere una vita dignitosa ed P_ in considerazione del fatto che quest'ultimo, privato della casa familiare, deve far fronte sia alle eIGenze abitative che a quelle relative alla sua attività lavorativa fuori sede.
- con vittoria di spese e competenze professionali.
- decorsi i termini ex art. 3 co.3 L897/70, in ossequio dell'art.473 bis.49 cpc, dalla data di comparizione delle parti e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione di udienza di comparizione delle parti dinanzi al GR, […] preso atto sin d'ora della volontà dei coniugi separandi di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra [i coniugi]”.
Il Pubblico Ministero ha chiesto di dichiararsi la separazione personale dei coniugi con conferma dei provvedimenti in atto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/05/2024, E_
premesso: di aver contratto matrimonio con il resistente a Pozzuoli il 10/05/2008;
2 che dal matrimonio erano nati due figli: il 25/07/2012, e il Per_1 Per_2
18/01/2021; che, fin dall'inizio della vita matrimoniale, il IG. aveva sempre manifestato P_ un'ossessiva possessione e gelosia nei suoi confronti, al punto di impedirle di recarsi da sua madre, se non una volta alla settimana, procurandole nel tempo disagio psico-fisico; che nei primi tre anni di matrimonio aveva “dovuto” subire anche due aborti;
che il IG. non aveva mai manifestato affetto e complicità nei confronti dei figli;
P_ che il IG. era un uomo “autoritario e decisionista” che, non essendosi mai P_
confrontato con la moglie in merito a qualsivoglia decisione concernente i figli, aveva sempre imposto “la propria volontà e purtroppo qualche volta anche con gesti di violenza fisica e forti urla”; che da circa un anno il IG. lavorava in Umbria presso una società edile P_
denominata a “MERITEC S.r.l.” espletando le mansioni di autista-escavatorista; che, dal momento in cui aveva iniziato la suddetta attività lavorativa lontano da casa, il IG. si era allontanato sempre di più dalla propria famiglia facendovi ritorno solo una P_
volta al mese e “dichiarando più volte negli ultimi mesi di non avvertire più la mancanza della famiglia tutta”; che nel novembre del 2023 la stessa, notando un atteggiamento “morboso” del IG. P_
con il proprio cellulare, iniziava a nutrire dubbi relativi ad una possibile relazione extraconiugale, dubbi suffragati dal fatto che nei mesi precedenti non avevano avuto rapporti intimi “perché sempre rifiutati dallo stesso”; che il IG. oltre ad allontanarsi dalla moglie, si era allontanato anche dai figli P_
riducendo i contatti telefonici con il figlio e, nelle rare occasioni in cui faceva ritorno Per_1
a Napoli, non disdegnava di “sgridare i figli” per questioni anche futili;
che tali rientri sfociavano in forti litigi provocati dal IG. che inducevano la stessa P_
a sporgere querela avverso il marito;
che il IG. si era trasferito dalla madre lasciando la casa familiare e non facendovi P_
mai più ritorno nonostante i suoi tentativi di ricompattare il nucleo familiare;
che in due diverse occasioni il figlio le aveva riferito di aver intravisto che il Per_1 padre “intratteneva una messaggistica con una donna memorizzata col nomignolo di
“AMORE”; che da quando il IG. aveva lasciato la casa familiare aveva provveduto P_
“autonomamente” alla corresponsione di una somma di denaro a titolo di mantenimento
3 ignorando, tuttavia, le eIGenze e le necessità dei figli e della moglie, quest'ultima priva di qualsivoglia forma di reddito;
che, in relazione alla corresponsione di tale somma di denaro, il IG. aveva versato P_
solo una volta € 800,00 per poi iniziare a versare € 600,00 sebbene egli percepisse anche l'assegno unico universale erogato in favore dei figli minori nonché “un reddito mensile cospicuo di oltre € 2.000,00, senza considerare anche l'indennità di trasferta e la cassa edile che di certo aumenta[va]no considerevolmente l'importo percepito”; che sulla stessa gravavano, oltre alle spese relative al pagamento delle utenze domestiche, le rate mensili – pari ad € 127,00 – per il pagamento per un prestito stipulato a proprio nome con la oltre ad € 100,00 quale importo della carta easy associata allo Pt_2 stesso prestito, per un totale mensile di € 227,00 senza essere percettrice di alcuna forma di reddito;
chiedeva, pertanto, a questo Tribunale quanto segue:
“1) in ragione del pregiudizio imminente ed irreparabile, meglio descritto in narrativa, ed in forza del disposto di cui all'art. 473-BIS 15 cpc, adottare i seguenti provvedimenti indifferibili, fissando apposita udienza per la loro conferma;
2) autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
3) pronunziare, anche con sentenza parziale la separazione personale dei coniugi
con declaratoria di addebito in capo al IG. E_ P_ [...]
P_
4) i figli minori e saranno affidati ad entrambi i coniugi in modalità Per_1 Per_2
condivisa, con residenza privilegiata presso la madre, IG.ra , presso E_
la casa coniugale;
5) per ciò che concerne le modalità di visita dei figli minori da parte del padre, il IG.
avrà facoltà di tenere e trattenere con sé il figlio minore a fine P_ Per_1
settimana alterni dal venerdì all'uscita di scuola sino alle ore 21:00 della domenica;
mentre la figlia minore , di appena tre anni e che stante la lontananza del padre per lavoro ed i Per_2
comportamenti litigiosi dello stesso quando fa ritorno in Napoli, fa molta fatica ad allontanarsi da sola col medesimo, la stessa potrà trascorrere un fine settimana alternato col papà dalle ore
09:00 del sabato sino alle ore 21:00 dello stesso giorno e dalle ore 09:00 della domenica sino alle ore 21:00 dello stesso giorno senza pernotto, sino a quando la stessa si abituerà gradualmente a tale modalità di permanenza col padre;
6) per ciò che concerne le modalità di permanenza del padre con i figli minori, per vedere e trattenere lo stessa durante le festività annuali, le stesse saranno così come da
4 prospetto: ad anni alterni la prima o la seconda metà delle festività natalizie (24/12 – 30/12 e
31/12 – 06/01); ad anni alterni le festività di Pasqua e Pasquetta e per secondo le Per_2
modalità di pernotto già menzionate;
7) per ciò che concerne le vacanze estive, ad anni alterni una settimana del mese di luglio e di agosto, da concordare di volta in volta da entrambi i genitori, con congruo anticipo;
8) le decisioni di maggior importanza relative alla crescita, educazione ed istruzione dei figli minori e , saranno sempre adottate di comune accordo tra i coniugi Per_1 Per_2
separandi;
9) stante lo stato di disoccupazione della IG.ra a l'assenza di E_
qualsiasi fonte di reddito in capo alla medesima, nonché il buon tenore di vita sinora vissuto dal nucleo familiare, stante l'attività lavorativa esercitata dal resistente ed il reddito percepito dal medesimo, ordinare allo stesso IG. di corrispondere, in favore della IG.ra P_
, la somma mensile di € 1.000,00 (mille/00) a titolo di mantenimento E_ del nucleo familiare (così suddivisa € 400,00 per ciascun figlio minore, ed € 200,00 in favore della ricorrente), oltre al 50% dell'assegno unico universale sinora interamente percepito dal IG. , ciò entro il giorno 5 di ogni mese;
P_
10) ordinare al IG. in ogni caso, la corresponsione delle spese P_
straordinarie, mediche (non garantite dal S.S.N.) sportive, scolastiche, inerenti i figli minori e tutte documentate, nella misura del 50%;
11) a seguito della declaratoria di addebito della separazione in capo al IG.
[...]
per palese violazione dei doveri matrimoniali ex art. 143 c.c., sia con la relazione P_
extraconiugale che ha determinato la rottura del rapporto di coniugio, sia anche per i successivi comportamenti manifestati dal resistente ai danni della IG.ra E_
;
[...]
12) inoltre, il fallimento dell'unione coniugale, è palesemente imputabile al IG.
[...]
il quale, non ha mai compreso i dettami nascenti dal contratto matrimonio e ha di P_
fatto lasciato la moglie, oggi ricorrente, con due figli minori e quindi con difficoltà oggettive a ricreare un nuovo ménage familiare, e dunque con un danno esistenziale in re ipsa, se non addirittura con conseguenze sul piano psicofisico. Invero, la IG.ra , E_ confidando nella prosecuzione dell'unione coniugale, con l'accordo del marito, si è dedicata alla famiglia, abbandonando altre possibilità, e quindi trascurando eventuali occasioni lavorative e poi, in seguito all'abbandono da parte del marito, si trova, obtorto collo, nella enorme difficoltà attuale di reinserirsi nel mondo del lavoro e quindi senza possibilità di
5 ottenere le soddisfazioni e i guadagni ai quali avrebbe avuto diritto, se non avesse fidato nella continuità del matrimonio;
13) […] ai sensi dell'art. 2043 c.c., condannare il IG. al risarcimento P_
del danno ingiusto (nonché di vita di relazione e per perdita di chance) sofferto dalla ricorrente,
a seguito della separazione in oggetto, rimettendosi all'On. le Giudicante, per la relativa quantificazione;
14) condannare, altresì, il IG. al pagamento delle spese, diritti ed P_
onorari di causa e dei compensi professionali di lite da determinare ai sensi del D.M. 55/2014, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Chiedeva, altresì, “disporsi opportune indagini sui redditi, patrimoniali e sull'effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi anche ex art. 473-BIS 2, all'agenzia delle entrate e/o da parte della competente Polizia Tributaria, in ordine alle capacità reddituali ed economico-finanziarie del IG. , anche per eventuali decurtazioni di busta paga fatte artatamente, allo P_ scopo di ridurre l'importo mensile del mantenimento”.
Si costituiva tempestivamente il resistente il quale, non opponendosi alla richiesta di separazione giudiziale con successiva cessazione della cessazione degli effetti del matrimonio, deduceva quanto segue: che da tempo, a causa “della eccessiva morbosità e manie di controllo nei confronti dei figli da parte della IG.ra ”, tra i coniugi erano sorte delle E_
incomprensioni tali da non avere più una unione affettiva e sentimentale;
che tali discussioni, riconducibili esclusivamente alla gestione dei figli, sfociavano in offese contro di lui, anche in presenza dei figli;
che la IG.ra non gli aveva mai permesso di allontanarsi con i bambini;
E_
che lo stesso, invano, aveva tentato di ricorrere ad una terapia di coppia;
che, contestualmente alla proposizione del ricorso cumulativo di separazione giudiziale e divorzio, la IG.ra aveva trasferito la residenza dei minori dalla casa familiare E_ all'abitazione dei nonni materni - presso la quale “già dimoravano 4 adulti e 3 bambini” – e che,
a causa di ciò, la casa familiare era stata disabitata fino al mese di settembre 2024; che la IG.ra si era limitata a pernottare presso la casa familiare solo alcuni E_
giorni alla settimana portando con sé solo la figlia e lasciando, invece, ai nonni Per_2 Per_1
materni senza previa consultazione con il resistente e che, “solo dopo continui solleciti da parte del resistente”, la IG.ra aveva ritrasferito la residenza dei minori nella casa familiare;
E_
che prestava la propria attività lavorativa in Umbria riuscendo a rientrare a Napoli solo il venerdì, per poi ripartire la mattina del lunedì successivo e che, a causa del collocamento dei
6 figli presso l'abitazione dei nonni materni piuttosto che presso la casa familiare, spesso non riusciva a ricongiungersi con gli stessi;
che in diverse occasioni, pur recandosi presso l'abitazione dei genitori della ricorrente, non era riuscito a trascorrere il proprio tempo insieme ai figli a causa del contegno ostruzionistico adottato dalla IG. ; E_
che riusciva, con enorme difficoltà, a vedere solo il figlio mentre era costretto Per_1
a stabilire contatti con la figlia solo per il tramite di videochiamate e che, a causa di tale Per_2
ultima circostanza, aveva depositato due querele nei confronti della IG.ra per la E_
violazione degli obblighi di assistenza familiare;
che aveva sempre contribuito integralmente alle eIGenze quotidiane mediche e scolastiche dei figli, anche in considerazione del fatto che la IG.ra non aveva mai E_
prestato attività lavorativa, e aveva corrisposto, dalla data della separazione [di fatto], alla IG.ra mensilmente la somma di € 600,00 a titolo di mantenimento per i minori;
E_
che la IG.ra ostacolava la bigenitorialità non rispondendo alle videotelefonate, E_
alle telefonate e cercando di dissuaderlo dalla volontà di incontrare i figli;
che, percependo uno “stipendio medio”, si trovava ad affrontare le gravose spese di trasferimento, di vitto e alloggio e, non disponendo più di un'abitazione, era stato costretto a restare presso i propri genitori;
che, invece, la IG.ra , nonostante la giovane età, si era “sempre rifiutata di E_ lavorare” e che, nondimeno, aveva sempre effettuato degli acquisti “sproporzionati”; che lo stesso, sia in costanza di matrimonio che in data odierna, pagava integralmente le utenze relative alla casa familiare;
che le dichiarazioni della ricorrente relative ad una sua asserita relazione extraconiugale erano prive di fondamento, anzi alloggiando fuori Napoli per motivi lavorativi e condividendo la propria abitazione con altre persone, sarebbe stata impossibile qualsiasi ipotetica possibilità di relazione;
tutto ciò premesso, concludeva:
“che per i motivi sopra esposti rigettare la domanda di addebito della separazione;
1.che i figli minori e siano affidati ad entrambi i genitori Persona_3 Persona_4
con la residenza privilegiata presso la madre che resterà ad abitare E_
nella casa coniugale sita in Pozzuoli (NA) alla via Traversa Prima Monterusciello n.41/A interno 1;
2.che i figli minori e abiteranno esclusivamente nella Persona_3 Persona_4
casa coniugale sita in Pozzuoli (NA) alla via Traversa Prima Monterusciello n.41/A interno 1;
7
3. che il padre potrà tenere con sé i figli nei giorni: dal venerdì all'uscita di scuola alle ore 21,00 della domenica a settimane alterne e con pernottamento dei minori presso il padre. Si evidenza che la minore , di anni 3 e 8 mesi è assolutamente capace di allontanarsi Persona_4
con il proprio padre come di seguito verrà dimostrato.
4. che nei periodi di vacanza scolastica i minori trascorreranno in modo alternato i periodi natalizio e pasquale con ciascuno dei genitori e previo accordo tra gli stessi;
in assenza di accordi bonari in tal senso i minori trascorreranno la Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno 25 dicembre con l'altro, mentre il giorno 31 dicembre con quello dei genitori che non li avrà avuti con sé per la Vigilia di Natale, e con l'altro genitore il giorno 01 gennaio. Quanto alle festività Pasquali, i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì in Albis con l'altro. L'anno successivo i turni saranno invertiti rispetto all'anno precedente;
8) che per i periodi durante i quali i minori non frequentano la scuola i genitori terranno con sé i minori con le stesse modalità e tempi previsti per il periodo scolastico, salvo diversi accordi alla luce dei rispettivi impegni lavorativi;
9) che per le vacanze estive i genitori terranno con sé i minori per 15 gg consecutivi previo accordo tra gli stessi o in assenza di accordo i minori passeranno i primi 15 gg del mese di agosto con un genitore ed i successivi 15 gg. del mese di agosto con l'altro genitore. L'anno successivo i turni saranno invertiti rispetto all'anno precedente;
10) che la potestà genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per i minori, in particolare quelle inerenti l'educazione, l'istruzione e la salute, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo in debito conto la capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei minori. In caso di disaccordo la decisione sarà rimessa al Giudice. Le decisioni afferenti questioni di ordinaria amministrazione, invece, potranno essere assunte separatamente da ciascun genitore durante il periodo in cui terranno con sé i figli.
11) che il IG. versi a favore dei figli minori l'importo mensile di € P_
600,00 (seicento/00) entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese nonché il 50% delle spese straordinarie scolastiche, mediche e ludico/sportive, purché previamente concordate tra i genitori e successivamente comprovate da documentazione fiscale, corrispondendo gli importi nelle mani del genitore collocatario IG.ra ”. E_
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
All'udienza del 29.10.2024 era celebrata l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., comparivano le parti che erano liberamente interrogate;
8 Il giudice relatore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza predetta, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava i figli minori ad entrambi i coniugi, disponeva la residenza privilegiata dei minori presso la madre e l'assegnazione della casa familiare alla madre;
stabiliva, inoltre, che, “salvo diversi accordi tra le parti, il padre [avrebbe tenuto] con sé i figli minori a settimane alterne, una settimana il sabato dalle 12,00 alle 17,00 e l'altra dal venerdì sera sino alla domenica sera con pernottamento (che solo per la minore inizierà Per_2
a partire dal mese di aprile 2025); per le festività natalizie e pasquali ad anni alterni;
per quindici giorni consecutivi durante l'estate in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 aprile;
infine, ogni genitore [avrebbe trascorso] in compagna dei figli il proprio compleanno ed onomastico anche se cadono in un periodo di “competenza” dell'altro, mentre trascorreranno insieme il compleanno e l'onomastico dei figli”; poneva, infine, a carico del IG.
l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'assegno P_ mensile di € 800,00 (€ 400,00 per ognuno), da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, e di contribuire nella misura del
50% alle spese straordinarie;
con la stessa ordinanza non ammetteva le prove e dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento per la insufficiente esposizione dei fatti costitutivi;
la causa era rinviata all'udienza cartolare del 13.03.2025 e rimessa al Collegio per la decisione assegnando i termini ex art. 473-bis.28. sulle domande di separazione giudiziale e di addebito.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione e la perdurante cessazione della convivenza da diversi anni, costituiscono tutti elementi che provano il venire meno, tra i coniugi, di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente, va premesso che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. C.
09/2707, C. 07/25618, C. 06/13592, C. 06/8512, C. 06/1202, C. , C. 97/5762 e, più di P.IVA_1
recente, Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009), il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere dal coniuge comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143
c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
9 Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio che l'istante non abbia adeguatamente provato la fondatezza della sua domanda.
Ed invero, a base dell'addebito, la ricorrente ha dedotto la presunta violazione da parte del marito dei doveri di assistenza morale e materiale, di coabitazione e di fedeltà.
A giudizio del Collegio, conformemente alla valutazione posta in essere dal giudice istruttore in ordine alle istanze istruttorie, la domanda della ricorrente non risulta in alcun modo provata e, di conseguenza, è infondata.
Sul punto, va osservato che la ricorrente pone a suffragio delle proprie asserzioni relative alla sussistenza di una relazione extra-coniugale del IG. delle dichiarazioni – peraltro, P_ anch'esse de relato – prive di un'esatta collocazione temporale ovvero circostanze del tutto irrilevanti. Tali elementi, per la propria ontologica labilità, non consentono di soddisfare lo standard probatorio richiesto ai fini di una decisione giudiziale.
Né la prova dell'addebito – determinato dalle condotte violente ed aggressive del marito
– può essere rinvenuta solo nelle querele sporte dalla ricorrente. In disparte da ogni considerazione in merito alla circostanza che quanto dedotto dalla ricorrente in sede di ricorso non trova riscontro nelle querele prodotte in atti – querele, peraltro, sporte per il reato di minaccia ex art. 612 c.p. – si osserva che la IG.ra ha omesso del tutto di documentare E_
gli sviluppi dei procedimenti penali scaturiti dalle querele presentate.
In merito all'asserita violazione del dovere di coabitazione, la ricorrente dichiara che il IG. si sarebbe allontanato dalla casa in seguito alle denunce dalla stessa sporte. P_
La difesa del marito ha messo in dubbio l'efficienza causale della condotta di abbandono della casa familiare, ma nessuna prova ha offerto a sostegno dell'assunto; tuttavia, tale comportamento, se successivo all'intervenuta separazione, non avrebbe potuto determinare causalmente la rottura del vincolo coniugale essendo intervenuto quando la rottura già si era verificata.
In assenza di riscontri o altri elementi probatori provanti la sussistenza del nesso di causalità tra comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, la separazione personale va pronunciata a sensi dell'art. 151, comma I,
c.c. sulla domanda di mantenimento della ricorrente.
Passando all'esame della domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente, va premesso che per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte, che si ritiene di condividere (cfr. tra le molte altre Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art. 10 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004).
Nel caso di specie, va osservato che la domanda della ricorrente diretta al riconoscimento del proprio mantenimento, come la domanda di addebito, è del tutto carente anche sul piano delle allegazioni poiché nulla è detto circa il tenore di vita avuto in costanza di matrimonio;
la stessa, inoltre, come già rilevato in sede presidenziale, non allega alcuna specifica ragione per la quale non lavora se non invocando una generica difficoltà a trovare occupazione;
peraltro, i figli ormai non richiedono più cure costanti o, meglio, la loro cura è compatibile almeno con un'occupazione part-time.
Pertanto, tenuto conto dell'età della ricorrente – che aveva all'inizio della causa solo 41 anni e non ha dedotto alcuna circostanza impeditiva – non può essere esclusa una sua pur limitata capacità di procurarsi reddito e, di conseguenza, la domanda relativa al mantenimento va rigettata. in ordine all'affidamento dei figli e ai tempi di permanenza con ciascun genitore
Come si è visto, tra le parti non è controverso né il regime di affidamento, condiviso, né la collocazione prevalente presso la madre. Pertanto, non essendo emerse in giudizio circostanze che inducano a discostarsi dalla regola legale dell'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre e dalla regolamentazione del diritto di visita come disposti con i provvedimenti temporanei e urgenti, può trovare conferma quanto disposto dal Presidente. sull'assegnazione della casa familiare
In merito all'assegnazione della casa familiare va confermato il provvedimento provvisorio adottato in udienza, trattandosi di domanda fondata, che merita, pertanto, accoglimento. La casa familiare va, dunque, assegnata alla madre in quanto genitore presso il quale i figli hanno la residenza prevalente al fine di preservare la continuità dell'habitat familiare.
11 dell'assegno di mantenimento
Le parti insistono nelle rispettive richieste ma il Collegio intende recepire i provvedimenti provvisori ed urgenti poiché il giudice relatore ha tenuto conto:
- dell'età e delle eIGenze dei figli;
- dei tempi di permanenza con entrambi i genitori (atteso che, a causa degli impegni lavorativi del padre che lavora in Umbria, i figli passano gran parte del tempo con la madre);
- dei redditi di ciascuno (l'attrice è priva di reddito in quanto disoccupata;
dalle dichiarazioni in atti il convenuto percepisce un reddito da lavoro dipendente di circa € 24.000,00 netti annui);
- delle spese affrontate da entrambi:
- della circostanza che l'Assegno Unico è percepito da entrambi al 50%. sulla domanda di risarcimento del danno
In ordine alla richiesta di condanna del resistente al risarcimento di tutti i danni morali, biologici ed esistenziali, il Collegio rileva che la stessa è inammissibile per la insufficiente esposizione dei fatti costitutivi. sulla regolamentazione delle spese processuali
Nulla deve disporsi in questa sede per le spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini ex art 473 bis.49 c.p.c. - sulla domanda divorzile.
La parte ha proposto anche domanda divorzile e pertanto si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi;
• rigetta la domanda di addebito;
• rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie;
• dispone l'affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre;
• assegna la casa familiare alla madre;
• conferma la disciplina dei tempi di permanenza adottata con i provvedimenti
12 provvisori;
• pone a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'assegno mensile di € 800,00 (€ 400,00 per ognuno), da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo all'adozione dei provvedimenti provvisori, e di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie;
• dichiara inammissibile la domanda risarcitoria;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di POZZUOLI per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 57, parte II, Serie A, Reg. atti di matrimonio dell'anno 2008);
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
• spese al definitivo. così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 02/04/2025
Il Presidente rel.
Dott. Raffaele Sdino
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