CA
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/09/2025, n. 4193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4193 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4421/2021 RG in materia di responsabilità extracontrattuale (appello avverso sentenza del Tribunale di Avellino del 2.04.2021 n. 531), vertente tra
, c.f. rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucia Parte_1 C.F._1
Bonavita, c.f. , e Angelo Guerriero, c.f. giusta C.F._2 C.F._3
procura in atti, appellante e
, c.f. , in persona del sindaco in carica, rap- Controparte_1 P.IVA_1
presentato e difeso dall'avv. Antonio Rapolla, c.f. , giusta determinazio- C.F._4
ne in atti, appellato
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 20.05.2025.
Fatti di causa e ragioni della decisione
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 20.05.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1. convenne in giudizio il per sentirne ac- Parte_1 Controparte_1
certata la responsabilità in ordine al sinistro occorsole in data 20.07.2018 allorquando, alle
1 ore 13.50 circa, mentre camminava in Via Loffredo sul marciapiede adiacente ai civici 47/49, era caduta rovinosamente in terra a causa dello spostamento di una delle mattonelle della pavimentazione, la cui disomogeneità e pericolosità, anche a causa di materiale vario che copriva la pavimentazione stessa, non era percepibile né segnalata o transennata. Perciò
l'attrice, la quale aveva riportato “trauma polso dx e ginocchio dx”, nonché “frattura compo- sta intra-articolare dell'epifisi distale del radio dx” (così il referto del PS dell'A.O. San Giusep- pe Moscati di Avellino presso il quale si era recata dopo l'evento), chiese la condanna del al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa della caduta, CP_1
nei limiti di € 26.000,00; con vittoria di spese e condanna del ex artt. 96 e 642 CP_1
comma 1 c.p.c. per mancata adesione alla convenzione di negoziazione assistita.
2. Si costituì in giudizio il , contestando ogni addebito e chie- Controparte_1
dendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
3. Con sentenza del 2.04.2021 n. 531, il Tribunale di Avellino ha rigettato la domanda e ha condannato alle spese di lite e di c.t.u.. Parte_1
In motivazione, il Tribunale, inquadrata la fattispecie nell'ambito dell'art. 2051 c.c. e deli- neatone il regime normativo, ha osservato che il sinistro oggetto di causa è imputabile esclu- sivamente alla condotta incauta dell'attrice, la quale, pur potendosi avvedere della pericolo- sità dello stato dei luoghi e pur potendo evitare l'evento, non aveva adottato l'ordinaria ed esigibile diligenza, così integrando il caso fortuito idoneo a interrompere il nesso di causalità.
In particolare, il giudice di primo grado ha valorizzato la piena visibilità della sconnessione della pavimentazione, favorita anche dalle condizioni ottimali di illuminazione naturale, non- ché la larghezza del marciapiede che certamente avrebbe consentito alla danneggiata di non transitare in prossimità dell'aiuola e di preferire un percorso alternativo. Il giudice ha preci- sato che, in tale valutazione di prevedibilità ed evitabilità, non poteva tenersi conto di quan- to riferito dal teste circa la presenza di “materiale” sul marciapiede, giacché Testimone_1
si trattava di una circostanza generica e indeterminata che non consentiva di apprezzare se ciò effettivamente avesse rappresentato un ostacolo alla visione dello spazio di passaggio.
4. Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello . Parte_1
Con il primo motivo, ha dedotto la violazione dell'art. 112 c.p.c., ritenendo che il giudice di primo grado avesse deciso ultra petitum nella parte in cui aveva ritenuto sussistente il caso fortuito (nella specie, integrato dalla condotta incauta di essa appellante), poiché tale ecce- zione non era stata sollevata dal convenuto, a ciò onerato secondo la ripartizione CP_1
2 dell'onere probatorio disciplinata dall'art. 2051 c.c..
Con il secondo motivo, l'appellante dissente dalle valutazioni del primo giudice riguardo al- le risultanze istruttorie. In particolare, eccepisce che dalle medesime (e, in particola- Pt_1
re, dalle dichiarazioni dei testi e dalla documentazione prodotta) sia desumibile non già una sua condotta negligente ma, al contrario, che il pericolo era imprevedibile, poiché la matto- nella non presentava all'apparenza alcuna anomalia, sicché soltanto dopo essere stata calpe- stata rivelò la sua instabilità e, dunque, la sua pericolosità.
Secondo l'appellante, quindi, data l'impossibilità di contestarle alcuna condotta colposa, difetterebbe la prova (a carico del custode) di alcun fattore idoneo a interrompere il nesso causale tra res e danno.
, ribadita la propria domanda risarcitoria e richiamate le risultanze della Parte_1
c.t.u. medico-legale espletata in primo grado, ha concluso come segue: “voglia l'adita Corte di Appello modificare la impugnata sentenza accogliendo la domanda dell'odierno appellan- te, 1) – dichiarare che la sig.ra ha dimostrato il nesso di causalità tra l'e- Parte_1
vento dannoso lamentato e la cosa in custodia. 2) - dichiarare che non è intervenuto alcuna circostanza di fatto che ha interrotto il presupposto nesso di causalità. 3) - dichiarare quale unico responsabile nella causazione del sinistro per cui è causa, il Comune di Monteforte Ir- pino (…); 4) - per l'effetto, condannare il comune appellato al risarcimento in favore dell'ap- pellante di tutti i danni subiti e subendi per le lesioni personali riportate, cosi come valutate e quantificate in corso di giudizio (…), oltre il danno morale, spese mediche documentate e costo della c.t.u., o che l'Ecc.ma Corte di Appello adito vorrà liquidare di Sua Giustizia, con rivalutazione e interessi dal fatto sino all'effettivo soddisfo. Il tutto nei limiti di € 26.000.00;
5) - condannare il alla rifusione delle spese e competenze tutte Controparte_1
del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
5. Si è costituito in giudizio il e ha contestato l'ammissibilità Controparte_1
del gravame ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c., nonché la sua fondatezza. Ha perciò ri- proposto le eccezioni e deduzioni già svolte in primo grado e ha così concluso: “(…); b) di- chiarare inammissibile l'appello (…), in ogni caso rigettarlo in quanto infondato, conferman- do integralmente la sentenza di primo grado impugnata. Con vittoria di spese di lite per il grado di giudizio”.
6. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è infondata. Infatti, dalla lettura dell'atto di gravame è possibile individuare con assoluta chiarezza – come potrà
3 constatarsi di seguito, in occasione dello scrutinio delle doglianze mosse dall'appellante – i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la ri- forma della decisione assunta dal Tribunale.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, infatti, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. ord. n. 40560/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di rife- rimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. ord. n. 7675/2019).
Al riguardo va anche detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglian- ze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto con- to della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. SSUU n. 27199/2017).
7. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., diretta alla de- claratoria di una non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame , la cui sede pro- pria di valutazione è quella della fase iniziale del giudizio di appello, è ormai superata dalla fase decisoria cui è pervenuto il processo ed è ora destinata ad essere assorbita dalla deci- sione di merito.
8. Nel merito, l'appello di è infondato. Parte_1
8.1. È infondato il primo motivo di appello con cui deduce un vizio di ul- Parte_1
trapetizione in ordine al rilievo del caso fortuito a opera del Tribunale. Nella comparsa di co- stituzione e risposta in primo grado, il , dopo aver eccepito Controparte_1
“l'assenza di una situazione di fatto costituente pericolo occulto per l'utente in quanto non prevedibile né evitabile”, ha dedotto, tra l'altro, quanto segue: “Tutte le circostanze di cui so- pra, infatti, imponevano e permettevano alla SI.ra di assumere una condotta ade- Pt_1
guata che se adottata non avrebbe mai potuto generare una dinamica fattuale così come de- scritta e pretesa da parte attrice, attesa l'ampiezza più che agevole al passaggio pedonale e in ogni caso non a ridosso delle aiuole stesse, essendovi una superficie di calpestio molto am-
4 pia e ben delimitata”.
Dal tenore della difesa, si evince immediatamente che il senza negare la presenza CP_1
di una sconnessione della pavimentazione, mirasse a imputare la responsabilità dell'evento alla danneggiata, mettendo in risalto le circostanze di fatto che consentivano di ritenere pre- vedibile il pericolo ed esigibile, dalla danneggiata stessa, una condotta diversa, più cauta e diligente.
È evidente, dunque, che nonostante il mancato riferimento esplicito al “caso fortuito” qua- le fatto idoneo a recidere il nesso causale, le deduzioni di parte convenuta si sostanziavano nella relativa eccezione, poi accolta dal giudice di primo grado e posta alla base del proprio convincimento.
Del resto, in più occasioni la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il “caso fortuito” non integra un'eccezione in senso stretto ed è, perciò, rilevabile d'ufficio. In questo senso, la
Suprema Corte ha affermato che: “In materia di responsabilità da cose in custodia, la sussi- stenza del caso fortuito (…), idoneo a interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode, soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c.” (Cass. n.
13005/2016); nonché: “In tema di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custo- dia ai sensi dell'art. 2051 c.c., l'allegazione del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, idonea a integrare l'esimente del caso fortuito, costituisce una mera difesa, che deve essere esaminata e verificata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'even- tuale incidenza causale del fatto del terzo o del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte, purché risultino prospettati gli elementi di fatto sui quali si fonda l'al- legazione del fortuito” (Cass., n. 20619/2014).
Da ciò deriva che, quand'anche il non avesse sollevato l'ec- Controparte_1
cezione in questione (come, comunque, si ritiene abbia fatto, ancorché non esplicitamente), la stessa ben poteva essere posta dal giudice a fondamento della propria decisione a pre- scindere dal rilievo di parte, considerato che i suoi fatti costitutivi erano stati ritualmente ac- quisiti al giudizio. Il vizio di ultrapetizione sussiste solo allorquando il giudice pronunci oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalla parti ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto
5 o diverso da quello domandato (Cass., n. 11304/2018).
8.2. Anche il secondo motivo di appello dev'essere rigettato. Concordando con le valuta- zioni già svolte dal giudice di primo grado, questa Corte ritiene che la condotta di
[...]
, inosservante dei doveri di cautela imposti dall'ordinaria diligenza, abbia interrot- Parte_1
to il nesso di causalità tra la sconnessione della strada e l'evento dannoso, assurgendo a cau- sa esclusiva dell'evento stesso.
A norma dell'art. 2051 c.c., il custode della cosa che si assume aver cagionato il danno è considerato responsabile dello stesso in via oggettiva, in ragione del particolare rapporto che questi ha con la cosa stessa, da cui derivano disponibilità e poteri di controllo.
Al fine, dunque, di vedere accolta la pretesa risarcitoria, il danneggiato ha esclusivamente l'onere di dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso e il rapporto eziologico tra questo e la cosa in custodia. Non è, invece, tenuto a provare l'eventuale presenza di un'insidia o di un trabocchetto o una condotta colposa imputabile al custode.
Ciò nonostante, ove si tratti di una cosa inerte, priva di un dinamismo intrinseco, affinché un processo causale sia attivato, è necessario che subentri un fattore esterno, naturale o da- to dalla condotta del danneggiato, ad interagire con la cosa stessa. In simili ipotesi, allora, af- finché possa ritenersi dimostrato il nesso causale, è altresì necessaria la prova del carattere di obiettiva pericolosità della cosa, tale da rendere molto probabile o, addirittura, inevitabi- le il danno. Sebbene, infatti, l'art. 2051 c.c. individui un criterio di imputazione della respon- sabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'o- nere di allegare e provare soltanto il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indi- pendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res, nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel sen- so che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cau- tele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ul- timo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino a interrompere il nesso eziolo- gico tra cosa e danno e a escludere, dunque, la responsabilità del custode.
Grava, dunque, sul custode della cosa che si asserisce dannosa l'onere della prova liberato- ria del caso fortuito, inteso quale fattore che, alla luce dei principi di adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra la cosa e il danno. Il caso fortuito, peraltro, ben può essere in- tegrato dalla stessa condotta incauta della vittima laddove essa interagisca con la cosa fino a
6 farla recedere a mera occasione della vicenda lesiva, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione del danno ed escludendo la rilevanza di ogni situazione preesistente.
Tale ricostruzione dell'ipotesi di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. trova conferma nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale ha in più occasio- ni ha evidenziato come la prevedibilità e l'evitabilità, per colui che interagisce con la co- sa, della situazione potenzialmente dannosa impongano di considerare in modo molto rigo- roso l'efficienza causale della condotta del soggetto, fino a poterla ritenere idonea a recide- re il nesso eziologico (cfr., ex multis, Cass., n. 21675/2023; v. anche Cass., nn. 29465/2020 e
16568/2022).
E allora, sebbene la responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinda dalla prova della sussistenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita e evento dannoso, essa può comunque escludersi grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della ri- levanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo (Cass., n. 8450/2025).
In conclusione, nella responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. il tema della colpa del dan- neggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia sé stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 c.c.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, non è estraneo alla verifica della causalità che il giudice è chiamato a svolgere, potendo la sua condotta avere quale effetto l'esclusione della responsabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'e- vento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la res (Cass. n.
8449/2025).
8.3. Dati i principi di diritto richiamati, occorre rilevare in fatto che l'allegazione dell'attrice, odierna appellante, secondo cui la condizione di pericolosità della strada non era da lei per- cepibile e, quindi, evitabile è smentita, innanzitutto e in via decisiva, dalla documentazione fotografica prodotta da entrambe le parti. Le immagini che ritraggono il luogo del sinistro mostrano una pavimentazione per lo più regolare per la maggior parte dell'estensione del marciapiede, ma con evidenti sollevamenti in prossimità dell'aiuola (punto esatto in cui l'at- trice cadde), com'è – d'altronde – ragionevole attendersi a causa della presenza, sotto l'a- sfalto, delle radici dell'albero ivi piantato.
7 Non essendo state allegate circostanze meteorologiche (ad es., forte pioggia) o di tempo
(ora serale), tali da far ritenere che il pavimento non fosse visibile, la mancata percezione dello stato di pericolosità dei luoghi deve essere necessariamente imputata alla disattenzio- ne della danneggiata. Tale convincimento nemmeno può essere scalfito da quanto riferito dal teste circa la presenza di “materiale” non meglio specificato sul marcia- Testimone_1
piede: l'imprecisione e la genericità della dichiarazione, come rilevato già dal primo giudice, impediscono a questa Corte di valutare se quanto asseritamente presente sulla strada abbia rappresentato effettivamente un ostacolo alla percepibilità del pericolo e ciò anche alla luce dell'ampiezza della irregolarità della strada, la quale, non limitandosi a una sola mattonella, ma estendendosi all'intera zona intorno all'aiuola, poteva essere occultata solo da qualcosa di altrettanto esteso e, comunque, tale da coprire totalmente quella parte di pavimentazio- ne. Peraltro, giova osservare che è sempre da ritenersi incauta la scelta (non obbligata) di poggiare il piede su una parte di strada non visibile.
Ciò detto in ordine alla percepibilità del pericolo, occorre precisare che lo stesso era anche evitabile: richiamando quanto già rilevato dal primo giudice, l'ampia estensione del marcia- piede consentiva a di non transitare in quel punto (comunque circoscritto Parte_1
rispetto a tutta l'area pedonale) e, anzi, glielo imponeva, secondo le normali regole di caute- la.
Va ritenuta perciò imprevedibile ed eccezionale, come tale idonea a integrare il caso fortui- to che libera il custode dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta dell'utente della strada che scelga di transitare in prossimità di un'aiuola di un albero, pur potendo non farlo data l'ampiezza dell'area calpestabile e pur percependo (o, comunque, potendo percepire)
l'irregolarità della strada, dato che il sollevamento di alcune mattonelle della pavimentazio- ne era, oltre che prevedibile per la presenza delle radici dell'albero, certamente evidente per la sua entità e visibile per le ottimali condizioni di luce naturale.
9. In virtù di tutto quanto esposto, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
10. Le spese del grado sono liquidate ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche a cari- co dell'appellante secondo soccombenza, scaglione di valore – secondo quanto richiesto – fino ad € 26.000,00.
11. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo uni- ficato da parte di . Parte_1
8
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Avellino del 2.04.2021 n. 531, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore del , Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.000,00 per compensi, € 600,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di . Parte_1
Così deciso in Napoli il giorno 11 settembre 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
9
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4421/2021 RG in materia di responsabilità extracontrattuale (appello avverso sentenza del Tribunale di Avellino del 2.04.2021 n. 531), vertente tra
, c.f. rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucia Parte_1 C.F._1
Bonavita, c.f. , e Angelo Guerriero, c.f. giusta C.F._2 C.F._3
procura in atti, appellante e
, c.f. , in persona del sindaco in carica, rap- Controparte_1 P.IVA_1
presentato e difeso dall'avv. Antonio Rapolla, c.f. , giusta determinazio- C.F._4
ne in atti, appellato
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 20.05.2025.
Fatti di causa e ragioni della decisione
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 20.05.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1. convenne in giudizio il per sentirne ac- Parte_1 Controparte_1
certata la responsabilità in ordine al sinistro occorsole in data 20.07.2018 allorquando, alle
1 ore 13.50 circa, mentre camminava in Via Loffredo sul marciapiede adiacente ai civici 47/49, era caduta rovinosamente in terra a causa dello spostamento di una delle mattonelle della pavimentazione, la cui disomogeneità e pericolosità, anche a causa di materiale vario che copriva la pavimentazione stessa, non era percepibile né segnalata o transennata. Perciò
l'attrice, la quale aveva riportato “trauma polso dx e ginocchio dx”, nonché “frattura compo- sta intra-articolare dell'epifisi distale del radio dx” (così il referto del PS dell'A.O. San Giusep- pe Moscati di Avellino presso il quale si era recata dopo l'evento), chiese la condanna del al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa della caduta, CP_1
nei limiti di € 26.000,00; con vittoria di spese e condanna del ex artt. 96 e 642 CP_1
comma 1 c.p.c. per mancata adesione alla convenzione di negoziazione assistita.
2. Si costituì in giudizio il , contestando ogni addebito e chie- Controparte_1
dendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
3. Con sentenza del 2.04.2021 n. 531, il Tribunale di Avellino ha rigettato la domanda e ha condannato alle spese di lite e di c.t.u.. Parte_1
In motivazione, il Tribunale, inquadrata la fattispecie nell'ambito dell'art. 2051 c.c. e deli- neatone il regime normativo, ha osservato che il sinistro oggetto di causa è imputabile esclu- sivamente alla condotta incauta dell'attrice, la quale, pur potendosi avvedere della pericolo- sità dello stato dei luoghi e pur potendo evitare l'evento, non aveva adottato l'ordinaria ed esigibile diligenza, così integrando il caso fortuito idoneo a interrompere il nesso di causalità.
In particolare, il giudice di primo grado ha valorizzato la piena visibilità della sconnessione della pavimentazione, favorita anche dalle condizioni ottimali di illuminazione naturale, non- ché la larghezza del marciapiede che certamente avrebbe consentito alla danneggiata di non transitare in prossimità dell'aiuola e di preferire un percorso alternativo. Il giudice ha preci- sato che, in tale valutazione di prevedibilità ed evitabilità, non poteva tenersi conto di quan- to riferito dal teste circa la presenza di “materiale” sul marciapiede, giacché Testimone_1
si trattava di una circostanza generica e indeterminata che non consentiva di apprezzare se ciò effettivamente avesse rappresentato un ostacolo alla visione dello spazio di passaggio.
4. Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello . Parte_1
Con il primo motivo, ha dedotto la violazione dell'art. 112 c.p.c., ritenendo che il giudice di primo grado avesse deciso ultra petitum nella parte in cui aveva ritenuto sussistente il caso fortuito (nella specie, integrato dalla condotta incauta di essa appellante), poiché tale ecce- zione non era stata sollevata dal convenuto, a ciò onerato secondo la ripartizione CP_1
2 dell'onere probatorio disciplinata dall'art. 2051 c.c..
Con il secondo motivo, l'appellante dissente dalle valutazioni del primo giudice riguardo al- le risultanze istruttorie. In particolare, eccepisce che dalle medesime (e, in particola- Pt_1
re, dalle dichiarazioni dei testi e dalla documentazione prodotta) sia desumibile non già una sua condotta negligente ma, al contrario, che il pericolo era imprevedibile, poiché la matto- nella non presentava all'apparenza alcuna anomalia, sicché soltanto dopo essere stata calpe- stata rivelò la sua instabilità e, dunque, la sua pericolosità.
Secondo l'appellante, quindi, data l'impossibilità di contestarle alcuna condotta colposa, difetterebbe la prova (a carico del custode) di alcun fattore idoneo a interrompere il nesso causale tra res e danno.
, ribadita la propria domanda risarcitoria e richiamate le risultanze della Parte_1
c.t.u. medico-legale espletata in primo grado, ha concluso come segue: “voglia l'adita Corte di Appello modificare la impugnata sentenza accogliendo la domanda dell'odierno appellan- te, 1) – dichiarare che la sig.ra ha dimostrato il nesso di causalità tra l'e- Parte_1
vento dannoso lamentato e la cosa in custodia. 2) - dichiarare che non è intervenuto alcuna circostanza di fatto che ha interrotto il presupposto nesso di causalità. 3) - dichiarare quale unico responsabile nella causazione del sinistro per cui è causa, il Comune di Monteforte Ir- pino (…); 4) - per l'effetto, condannare il comune appellato al risarcimento in favore dell'ap- pellante di tutti i danni subiti e subendi per le lesioni personali riportate, cosi come valutate e quantificate in corso di giudizio (…), oltre il danno morale, spese mediche documentate e costo della c.t.u., o che l'Ecc.ma Corte di Appello adito vorrà liquidare di Sua Giustizia, con rivalutazione e interessi dal fatto sino all'effettivo soddisfo. Il tutto nei limiti di € 26.000.00;
5) - condannare il alla rifusione delle spese e competenze tutte Controparte_1
del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
5. Si è costituito in giudizio il e ha contestato l'ammissibilità Controparte_1
del gravame ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c., nonché la sua fondatezza. Ha perciò ri- proposto le eccezioni e deduzioni già svolte in primo grado e ha così concluso: “(…); b) di- chiarare inammissibile l'appello (…), in ogni caso rigettarlo in quanto infondato, conferman- do integralmente la sentenza di primo grado impugnata. Con vittoria di spese di lite per il grado di giudizio”.
6. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è infondata. Infatti, dalla lettura dell'atto di gravame è possibile individuare con assoluta chiarezza – come potrà
3 constatarsi di seguito, in occasione dello scrutinio delle doglianze mosse dall'appellante – i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la ri- forma della decisione assunta dal Tribunale.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, infatti, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. ord. n. 40560/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di rife- rimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. ord. n. 7675/2019).
Al riguardo va anche detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglian- ze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto con- to della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. SSUU n. 27199/2017).
7. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., diretta alla de- claratoria di una non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame , la cui sede pro- pria di valutazione è quella della fase iniziale del giudizio di appello, è ormai superata dalla fase decisoria cui è pervenuto il processo ed è ora destinata ad essere assorbita dalla deci- sione di merito.
8. Nel merito, l'appello di è infondato. Parte_1
8.1. È infondato il primo motivo di appello con cui deduce un vizio di ul- Parte_1
trapetizione in ordine al rilievo del caso fortuito a opera del Tribunale. Nella comparsa di co- stituzione e risposta in primo grado, il , dopo aver eccepito Controparte_1
“l'assenza di una situazione di fatto costituente pericolo occulto per l'utente in quanto non prevedibile né evitabile”, ha dedotto, tra l'altro, quanto segue: “Tutte le circostanze di cui so- pra, infatti, imponevano e permettevano alla SI.ra di assumere una condotta ade- Pt_1
guata che se adottata non avrebbe mai potuto generare una dinamica fattuale così come de- scritta e pretesa da parte attrice, attesa l'ampiezza più che agevole al passaggio pedonale e in ogni caso non a ridosso delle aiuole stesse, essendovi una superficie di calpestio molto am-
4 pia e ben delimitata”.
Dal tenore della difesa, si evince immediatamente che il senza negare la presenza CP_1
di una sconnessione della pavimentazione, mirasse a imputare la responsabilità dell'evento alla danneggiata, mettendo in risalto le circostanze di fatto che consentivano di ritenere pre- vedibile il pericolo ed esigibile, dalla danneggiata stessa, una condotta diversa, più cauta e diligente.
È evidente, dunque, che nonostante il mancato riferimento esplicito al “caso fortuito” qua- le fatto idoneo a recidere il nesso causale, le deduzioni di parte convenuta si sostanziavano nella relativa eccezione, poi accolta dal giudice di primo grado e posta alla base del proprio convincimento.
Del resto, in più occasioni la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il “caso fortuito” non integra un'eccezione in senso stretto ed è, perciò, rilevabile d'ufficio. In questo senso, la
Suprema Corte ha affermato che: “In materia di responsabilità da cose in custodia, la sussi- stenza del caso fortuito (…), idoneo a interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode, soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c.” (Cass. n.
13005/2016); nonché: “In tema di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custo- dia ai sensi dell'art. 2051 c.c., l'allegazione del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, idonea a integrare l'esimente del caso fortuito, costituisce una mera difesa, che deve essere esaminata e verificata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'even- tuale incidenza causale del fatto del terzo o del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte, purché risultino prospettati gli elementi di fatto sui quali si fonda l'al- legazione del fortuito” (Cass., n. 20619/2014).
Da ciò deriva che, quand'anche il non avesse sollevato l'ec- Controparte_1
cezione in questione (come, comunque, si ritiene abbia fatto, ancorché non esplicitamente), la stessa ben poteva essere posta dal giudice a fondamento della propria decisione a pre- scindere dal rilievo di parte, considerato che i suoi fatti costitutivi erano stati ritualmente ac- quisiti al giudizio. Il vizio di ultrapetizione sussiste solo allorquando il giudice pronunci oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalla parti ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto
5 o diverso da quello domandato (Cass., n. 11304/2018).
8.2. Anche il secondo motivo di appello dev'essere rigettato. Concordando con le valuta- zioni già svolte dal giudice di primo grado, questa Corte ritiene che la condotta di
[...]
, inosservante dei doveri di cautela imposti dall'ordinaria diligenza, abbia interrot- Parte_1
to il nesso di causalità tra la sconnessione della strada e l'evento dannoso, assurgendo a cau- sa esclusiva dell'evento stesso.
A norma dell'art. 2051 c.c., il custode della cosa che si assume aver cagionato il danno è considerato responsabile dello stesso in via oggettiva, in ragione del particolare rapporto che questi ha con la cosa stessa, da cui derivano disponibilità e poteri di controllo.
Al fine, dunque, di vedere accolta la pretesa risarcitoria, il danneggiato ha esclusivamente l'onere di dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso e il rapporto eziologico tra questo e la cosa in custodia. Non è, invece, tenuto a provare l'eventuale presenza di un'insidia o di un trabocchetto o una condotta colposa imputabile al custode.
Ciò nonostante, ove si tratti di una cosa inerte, priva di un dinamismo intrinseco, affinché un processo causale sia attivato, è necessario che subentri un fattore esterno, naturale o da- to dalla condotta del danneggiato, ad interagire con la cosa stessa. In simili ipotesi, allora, af- finché possa ritenersi dimostrato il nesso causale, è altresì necessaria la prova del carattere di obiettiva pericolosità della cosa, tale da rendere molto probabile o, addirittura, inevitabi- le il danno. Sebbene, infatti, l'art. 2051 c.c. individui un criterio di imputazione della respon- sabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'o- nere di allegare e provare soltanto il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indi- pendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res, nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel sen- so che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cau- tele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ul- timo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino a interrompere il nesso eziolo- gico tra cosa e danno e a escludere, dunque, la responsabilità del custode.
Grava, dunque, sul custode della cosa che si asserisce dannosa l'onere della prova liberato- ria del caso fortuito, inteso quale fattore che, alla luce dei principi di adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra la cosa e il danno. Il caso fortuito, peraltro, ben può essere in- tegrato dalla stessa condotta incauta della vittima laddove essa interagisca con la cosa fino a
6 farla recedere a mera occasione della vicenda lesiva, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione del danno ed escludendo la rilevanza di ogni situazione preesistente.
Tale ricostruzione dell'ipotesi di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. trova conferma nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale ha in più occasio- ni ha evidenziato come la prevedibilità e l'evitabilità, per colui che interagisce con la co- sa, della situazione potenzialmente dannosa impongano di considerare in modo molto rigo- roso l'efficienza causale della condotta del soggetto, fino a poterla ritenere idonea a recide- re il nesso eziologico (cfr., ex multis, Cass., n. 21675/2023; v. anche Cass., nn. 29465/2020 e
16568/2022).
E allora, sebbene la responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinda dalla prova della sussistenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita e evento dannoso, essa può comunque escludersi grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della ri- levanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo (Cass., n. 8450/2025).
In conclusione, nella responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. il tema della colpa del dan- neggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia sé stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 c.c.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, non è estraneo alla verifica della causalità che il giudice è chiamato a svolgere, potendo la sua condotta avere quale effetto l'esclusione della responsabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'e- vento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la res (Cass. n.
8449/2025).
8.3. Dati i principi di diritto richiamati, occorre rilevare in fatto che l'allegazione dell'attrice, odierna appellante, secondo cui la condizione di pericolosità della strada non era da lei per- cepibile e, quindi, evitabile è smentita, innanzitutto e in via decisiva, dalla documentazione fotografica prodotta da entrambe le parti. Le immagini che ritraggono il luogo del sinistro mostrano una pavimentazione per lo più regolare per la maggior parte dell'estensione del marciapiede, ma con evidenti sollevamenti in prossimità dell'aiuola (punto esatto in cui l'at- trice cadde), com'è – d'altronde – ragionevole attendersi a causa della presenza, sotto l'a- sfalto, delle radici dell'albero ivi piantato.
7 Non essendo state allegate circostanze meteorologiche (ad es., forte pioggia) o di tempo
(ora serale), tali da far ritenere che il pavimento non fosse visibile, la mancata percezione dello stato di pericolosità dei luoghi deve essere necessariamente imputata alla disattenzio- ne della danneggiata. Tale convincimento nemmeno può essere scalfito da quanto riferito dal teste circa la presenza di “materiale” non meglio specificato sul marcia- Testimone_1
piede: l'imprecisione e la genericità della dichiarazione, come rilevato già dal primo giudice, impediscono a questa Corte di valutare se quanto asseritamente presente sulla strada abbia rappresentato effettivamente un ostacolo alla percepibilità del pericolo e ciò anche alla luce dell'ampiezza della irregolarità della strada, la quale, non limitandosi a una sola mattonella, ma estendendosi all'intera zona intorno all'aiuola, poteva essere occultata solo da qualcosa di altrettanto esteso e, comunque, tale da coprire totalmente quella parte di pavimentazio- ne. Peraltro, giova osservare che è sempre da ritenersi incauta la scelta (non obbligata) di poggiare il piede su una parte di strada non visibile.
Ciò detto in ordine alla percepibilità del pericolo, occorre precisare che lo stesso era anche evitabile: richiamando quanto già rilevato dal primo giudice, l'ampia estensione del marcia- piede consentiva a di non transitare in quel punto (comunque circoscritto Parte_1
rispetto a tutta l'area pedonale) e, anzi, glielo imponeva, secondo le normali regole di caute- la.
Va ritenuta perciò imprevedibile ed eccezionale, come tale idonea a integrare il caso fortui- to che libera il custode dalla responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta dell'utente della strada che scelga di transitare in prossimità di un'aiuola di un albero, pur potendo non farlo data l'ampiezza dell'area calpestabile e pur percependo (o, comunque, potendo percepire)
l'irregolarità della strada, dato che il sollevamento di alcune mattonelle della pavimentazio- ne era, oltre che prevedibile per la presenza delle radici dell'albero, certamente evidente per la sua entità e visibile per le ottimali condizioni di luce naturale.
9. In virtù di tutto quanto esposto, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
10. Le spese del grado sono liquidate ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche a cari- co dell'appellante secondo soccombenza, scaglione di valore – secondo quanto richiesto – fino ad € 26.000,00.
11. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo uni- ficato da parte di . Parte_1
8
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Avellino del 2.04.2021 n. 531, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore del , Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.000,00 per compensi, € 600,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di . Parte_1
Così deciso in Napoli il giorno 11 settembre 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
9