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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 07/04/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2913/2019 R.G., avente ad oggetto azione risarcitoria per responsabilità sanitaria e vertente
FR
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Salvatore in Parte_1
virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo e presso lo studio dello stesso domiciliata;
- RICORRENTE -
E
in persona del Direttore Controparte_1
generale;
- RESISTENTE CONTUMACE -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione
1 dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. depositato in data 14-10-2019 Parte_1
agiva in giudizio nei confronti dell'
[...] Controparte_1
al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale
[...]
subito a causa delle conseguenze lesive, riconducibili alla imperizia e negligenza dell'equipe medica, che si erano verificate all'esito dell'intervento del 4-7-2014 di tiroidectomia totale cui era stata sottoposta presso il predetto nosocomio.
In particolare, la ricorrente allegava a fondamento della domanda che:
- in seguito alla visita specialistica endocrinologica eseguita presso il dott.
con diagnosi di reperto morfologico compatibile con un nodulo Persona_1
microfollicolare atipico resa all'esito della procedura di ago aspirato effettuata in data 25-3-2014 presso il C.R.O.B. di Rionero in Vulture, in data 7-5-2014 era stata sottoposta a visita chirurgica preoperatoria presso il dott. Persona_2
dell'Unità Operativa di Chirurgia Generale dell'Ospedale di il CP_1 CP_1
quale aveva confermato la necessità di intervenire chirurgicamente con una tiroidectomia totale;
- in data 4-7-2014 era stata ricoverata presso il predetto nosocomio ed in pari data era stata sottoposta ad intervento chirurgico di tiroidectomia totale;
- immediatamente dopo l'intervento aveva accusato dispnea, disfagia e difficoltà
persino nel deglutire la saliva e, nonostante l'autorizzazione medica ad assumere acqua, aveva accusato disfagia anche a seguito dell'assunzione di liquidi;
- vista la persistente sintomatologia nonostante la terapia corticosteroidea, in data
2 5-7-2014 era stata sottoposta a consulenza dell'otorinolaringoiatra di guardia, che aveva evidenziato “recente tiroidectomia totale. Dalla giornata di ieri tirage e
disfagia. Si esegue esame endoscopico che mette in evidenza una paralisi di
entrambe le C.V.V. [corde vocali] completa quella di sinistra e incompleta quella
di destra. Spazio respiratorio ridotto dell'80 %. Prevedere eventuale
tracheotomia in caso di peggioramento del tirage e della saturazione”;
- nonostante la terapia medica, aveva continuato a manifestare frequenti crisi respiratorie con broncospasma, inasprimento del tirage soprattutto durante le ore notturne, nonché disfagia sia per i solidi che per i liquidi;
- in data 14-7-2014, a seguito di visita fisiatrica, che aveva confermato la presenza di paralisi bilaterale in posizione intermedia con disfagia e disfonia e prescrizione di assoluto riposo vocale, nonché della eliminazione dei cibi a consistenza mista,
era stata dimessa con diagnosi di gozzo nodulare TIR3;
- vista l'assenza di miglioramenti nonostante la terapia domiciliare, in data 31-7-
2014 si era sottoposta a nuova visita otorinolaringoiatrica dalla quale era emersa
“paralisi bilaterale incompleta con diminuzione dello spazio respiratorio glottico
del 50%. Situazione clinica invariata rispetto al precedente controllo. Dispnea da
sforzo. Controllo tra 1 mese”;
- all'esito dall'esame istologico eseguito sul pezzo operatorio era risultata la presenza di carcinoma papillifero, variante classica, associato a desmoplasia
stromale e visto il progressivo peggioramento del quadro respiratorio con persistente disfagia e afonia, in data 6-8-2014, si era sottoposta autonomamente a visita pneumologica presso il dott. dell'U.O.C. di Persona_3
Pneumologia dell'Ospedale , che aveva confermato la presenza di CP_1
disfonia da paresi ricorrenziale bilaterale, dispnea da sforzo e disfagia paradossa;
anche la spirometria aveva confermato la presenza di un'ostruzione variabile delle vie aeree extra-toraciche;
3 - in data 8-8-2014 si era sottoposta a visita neurologica presso il dott. Per_4
del Dipartimento di Neurologia dell'Ospedale , che, confermata la
[...] CP_1
presenza di una paralisi bilaterale di nervi laringei ricorrenti, le aveva prescritto una terapia medica con l'assunzione di farmaci, che, tuttavia, non era riuscita a seguire a causa della intensa disfagia che le impediva di deglutire perfino le compresse del tipo Normast 600 mg prescrittele in ragione delle dimensioni delle stesse;
- in data 29-8-2014 si era sottoposta a visita di preparazione per la terapia oncologica radiometabolica;
- in data 16-9-2014, a causa delle persistenti disfunzioni respiratorie, era stata eseguita una visita specialista presso il dott. della Fondazione Persona_5
IRCCS del San Matteo , il quale aveva rilevato "corde vocali CP_2 CP_3
fisse in posizione paramediana con spazio respiratorio filiforme, estremamente
ridotto" ed aveva indirizzato la paziente presso la Fondazione Istituto Neurologico
Casmiro Mondino di per esame EMG, da cui era emerso “grave sofferenza CP_3
neurologica in atto a destra: non attivabile alcuna UM e fibrillazione a riposo.
Segni di sofferenza neurogena di discreta severità a destra: PUM di durata
aumentata, reclutamento spaziale di PUM ridotto”; in particolare, all'esito dell'esame EMG il dott. aveva refertato “una severa paresi degli Persona_6
abduttori delle corde vocali bilateralmente (Sindrome di Gerhardt) con
prevalenza del deficit di muscolo di destra”;
- a causa della gravità del quadro respiratorio, in pari data era stata ricoverata d'urgenza presso il San Matteo di Pavia, dove era stato effettuato un CP_2
intervento chirurgico di tracheotomia con dimissioni in data 23-9-2014 con cannula tracheale del tipo "Rush n. 7 fenestrata” e diagnosi di paralisi
ricorrenziale bilaterale;
- in data 6-10-2014, all'esito della visita laringoiatrica presso il dott. Per_7
4 , aveva proseguito con il mantenimento della trecheostomia, riducendo il Per_8
calibro della cannula Shiley da n. 7 a n. 6;
- in data 15-10-2014 era stata ricoverata presso il reparto di Medicina nucleare del di Rionero in Vulture per la terapia oncologica radiometabolica;
CP_4
- all'esito della visita di controllo del 6-1-2015 presso la Fondazione IRCCS del era emerso “blocco di mobilità cordale in Controparte_5
posizione paramediana con spazio respiratorio comunque sufficiente a riposo” e,
tenuto conto della giovane età della paziente e al fine di evitare la perdita della minima capacità fonatoria residua, si era proceduto alla rimozione della tracheostomia e si era deciso di non sottoporre la paziente ad intervento di cordotomia posteriore;
- in data 25-3-2015 era stata effettuata una visita di controllo e polisonnografia presso la dott.ssa , che aveva evidenziato “severa roncopatia Persona_9
con Sa02 minima 86%, paralisi ricorrenziale delle CCVV con spazio respiratorio
notevolmente ridotto, disfagia per i solidi ed i liquidi” e, conseguentemente, in data 30-4-2015 la paziente era stata ricoverata presso l'U.O.S.D. di Medicina del sonno della Fondazione Salvatore Maugeri di per adattamento a CP_3
ventiloterapia notturna;
in data 7-5-2015, presso la medesima struttura ospedaliera, il dott. le aveva prescritto l'apparecchio CPAP per Persona_10
la ventilazione meccanica domiciliare (VAD) e la aveva informata della necessità
di “contare sulla collaborazione di altra persona presente presso il domicilio”;
- in data 22-5-2015 la paziente si era sottoposta a fibrolaringoscopia presso il dott.
dell che aveva confermato “paralisi Persona_11 CP_6 CP_1
ricorrenziale delle CCVV con spazio respiratorio notevolmente ridotto, disfagia
per i solidi ed i liquidi”;
- le lesioni riportate a seguito dell'intervento del 4-7-2014 avevano profondamente inciso sulle sue abitudini di vita quotidiane;
5 - con ricorso ex articolo 696 bis c.p.c. depositato in data 23-4-2018 dinanzi al
Tribunale di Potenza e iscritto al n.1269/2018 R.G. aveva chiesto la nomina di un
C.T.U. che, previo esperimento del tentativo di conciliazione, accertasse la natura e l'entità delle lesioni subite, nonché il nesso di causalità tra l'evento di danno e la condotta imprudente ed imperita tenuta dai medici e dalla struttura sanitaria;
- con memoria difensiva depositata in data 21-9-2018 l
[...]
si era costituita nel giudizio di accertamento Controparte_1
tecnico preventivo, negando qualsivoglia responsabilità a carico dei sanitari in servizio;
- fallito il tentativo di conciliazione, la procedura di accertamento tecnico preventivo introdotta ante causam dalla ricorrente era stata definita con il deposito in data 10-7-2019 dell'elaborato peritale;
- nella relazione peritale a firma dei consulenti nominati nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo, dott. e dott. Persona_12
, erano emersi elementi di censura nell'esecuzione dell'intervento Persona_13
di tiroidectomia totale eseguito in data 4-7-2014, il danno biologico riportato da per i fatti per cui è causa era stato quantificato nella Parte_1
misura del 25% ed era stata riconosciuta una invalidità temporanea totale di 30
giorni e parziale al 50% di ulteriori 30 giorni;
- dal 13-3-2018 al 30-3-2019 e, dunque, dopo la visita peritale del 14-1-2019,
era stata ricoverata in Rianimazione presso l Parte_1 CP_7
a seguito di una grave emorragia retroperitoneale dopo episodio tussigeno
[...]
di marcata entità con impossibilità di praticare la necessaria terapia ventilatoria a causa dello spazio respiratorio particolarmente ridotto.
Alla luce di tali premesse in fatto, la ricorrente chiedeva che, previa acquisizione del fascicolo di ufficio relativo al procedimento introdotto ai sensi dell'articolo
6 la responsabilità del personale dipendente dell' Controparte_1
, con conseguente condanna di quest'ultima al risarcimento
[...]
del danno non patrimoniale subito (danno biologico con personalizzazione massima sotto il profilo del danno esistenziale in considerazione della incidenza delle lesioni riportate a seguito dell'intervento chirurgico del 4-7-2014 sulla vita quotidiana della ricorrente) per l'importo complessivo di euro 133.784,50 ovvero per il diverso importo da accertarsi in corso di causa, oltre al pagamento delle spese processuali, comprese quelle relative al procedimento ex articolo 696 bis
c.p.c.
L non si costituiva in giudizio e Controparte_1
l'udienza fissata per la comparizione delle parti veniva differita per l'emergenza sanitaria in corso.
Nel corso del giudizio veniva disposta l'acquisizione del fascicolo di ufficio relativo al procedimento di accertamento tecnico preventivo espletato ante
causam iscritto al n. 1269/2018 R.G. e all'udienza dell'1 Luglio 2022, tenuta mediante trattazione scritta, il Giudice, ritenuto che, alla luce delle difese svolte e delle richieste istruttorie formulate dalla ricorrente, la decisione della causa non potesse essere adottata allo stato degli atti e richiedesse un'istruzione non sommaria, disponeva il mutamento del rito da rito sommario di cognizione a rito ordinario.
Esaurita la fase istruttoria, nel corso della quale veniva espletata la prova testimoniale articolata dalla ricorrente, all'esito del deposito di note in sostituzione dell'udienza del 28 Febbraio 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alla ricorrente del termine di venti giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia dell
[...]
, che non si è costituita in giudizio. Controparte_1
7 In proposito occorre evidenziare che nel caso che ci occupa opera la sospensione dei termini processuali dal 9 Marzo all'11 Maggio 2020 disposta dal secondo comma dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 (misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19) - pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale n. 70 del 17-3-2020 e convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 Aprile 2020 -, che ha previsto che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020
è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei
procedimenti civili.., e dall'articolo 36 primo comma del decreto-legge n. 23 dell'8 Aprile 2020 (misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché
interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali) - pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 161 dell'8-4-2020 e convertito con modificazioni nella legge n. 40 del 2020 -, che ha prorogato fino all'11
Maggio 2020 il termine del 15 Aprile previsto dalla suddetta disposizione di legge
-.
In particolare, l'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 al secondo comma contiene due previsioni sui termini da calcolarsi in avanti e a ritroso: la norma relativa ai primi costituisce applicazione dei principi generali in materia (“ove il
decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso
è differito alla fine di detto periodo”); quanto al computo dei termini a ritroso,
mentre la norma sulla sospensione di cui all' abrogato secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge n. 11 del 2020 non conteneva alcuna esplicita previsione quanto alle ricadute sul suddetto calcolo, invece il secondo comma ultimo periodo dell'articolo 83 ha espressamente stabilito che “quando il termine
è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è
8 differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il
rispetto”.
Tanto premesso e ritornando al caso che ci occupa, il termine assegnato per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti (trenta giorni prima del termine assegnato al resistente per la tempestiva costituzione in giudizio) e il termine assegnato al resistente per la tempestiva costituzione in giudizio (non oltre dieci giorni prima dell'udienza fissata per il giorno 29-4-2020) nel decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti emesso in data 28-10-2019 sono entrambi termini da computarsi a ritroso rispetto alla stessa udienza, che ricadevano integralmente nel periodo di sospensione dei termini processuali (compreso fra il 9 Marzo e l'11 Maggio
2020); in attuazione della norma dettata dal secondo comma ultimo periodo dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 con provvedimento emesso in data 27-4-2020 l'udienza di comparizione delle parti è stata differita al giorno 14-
10-2020 in modo da assicurare il rispetto di entrambi i suddetti termini, sicchè
l resistente è stata messa in condizione di Controparte_1
costituirsi ritualmente in giudizio anche in considerazione del fatto che il ricorso e il decreto sono stati notificati al resistente in data 12-11-2019 (si veda la copia del ricorso e del decreto notificata alla struttura sanitaria resistente prodotta dalla ricorrente in data 13-10-2020) e, pertanto, deve essere dichiarata contumace.
Sempre in via preliminare deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda avanzata dalla ricorrente di condanna della struttura sanitaria al risarcimento del danno patrimoniale per le spese sostenute per la redazione della consulenza tecnica di parte, che è stata formulata soltanto nella comparsa conclusionale:
premesso che secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente dalla qualificazione delle spese stragiudiziali, come quelle sostenute dal danneggiato prima della instaurazione del giudizio per la redazione della perizia di parte, come
9 componente del danno patrimoniale sub specie di danno emergente (Corte di cassazione n. 997 del 2010, Corte di cassazione n. 6422 del 2017 e Corte di cassazione n. 14444 del 2021) deriva la conseguenza che la relativa liquidazione è
assoggettata agli oneri di domanda, di allegazione e di prova gravanti sulla parte interessata secondo le ordinarie scansioni temporali (si veda Corte di cassazione
Sezioni Unite n. 16990 del 2017), deve escludersi che il danneggiato possa formulare la domanda di risarcimento della relativa voce di danno per la prima volta nella comparsa conclusionale, che ha soltanto la funzione di riassumere ed illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte e non può contenere domande, eccezioni o difese nuove che amplino il thema decidendum, le quali, se proposte, devono essere dichiarate inammissibili anche di ufficio (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 1072 del 1981 e n. 3234 del 1987 e Corte
di cassazione n. 20232 del 2022).
Quanto al merito, occorre dare atto che nel presente giudizio non trova applicazione la disciplina sostanziale dettata dalla legge n. 24 del 2017 (legge
Gelli-Bianco) per le seguenti ragioni.
Il ricovero presso l' nel Controparte_1
corso del quale, secondo la prospettazione attorea, i sanitari hanno sottoposta la ricorrente all'intervento chirurgico di tiroidectomia totale a seguito del quale si sarebbero prodotti gli esiti lesivi permanenti, si è protratto dal 4-7-2014 al 14-7-
2014 e, quindi, prima dell'entrata in vigore della legge n. 24 del 2017 (1 Aprile
2017).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale - da cui non vi sono ragioni per discostarsi, in quanto conforme ai principi generali sull'efficacia nella legge nel tempo stabiliti dall'articolo 11 delle preleggi - in tema di responsabilità
sanitaria le norme poste dall'articolo 3 comma 1 del decreto-legge n. 158 del
2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189 del 2012, e dall'articolo 7
10 comma 3 della legge n. 24 del 2017 non hanno efficacia retroattiva e non sono
applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore (Corte di cassazione n. 28994 del 2019 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 28881 del
2019).
Tanto premesso in ordine all'inoperatività nel caso che ci occupa dello statuto della responsabilità civile extracontrattuale previsto dall'articolo 7 comma 3 della legge n. 24 del 2017 con riferimento ai medici dipendenti della struttura ospedaliera - che in ogni caso non verrebbe in rilievo, non essendo stati citati in giudizio i medici operanti presso l resistente - la Controparte_1
responsabilità della struttura sanitaria invocata a fondamento della domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente deve essere inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale: il rapporto che si instaura fra il paziente e l'ente ospedaliero trova la propria fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, nel quale, a fronte dell'obbligo di pagamento del corrispettivo che grava sul servizio sanitario nazionale, insorgono a carico della struttura sanitaria obblighi alberghieri in senso lato e obblighi di messa a disposizione del personale medico e di apprestamento delle attrezzature necessarie, con la conseguenza che l'ente ospedaliero deve essere considerato responsabile non soltanto in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte ai sensi dell'articolo 1218 c.c. ove i danni lamentati siano riconducibili alla inadeguatezza della struttura, ma anche in ipotesi di inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal medico, quale suo ausiliario necessario, ai sensi dell'articolo 1228 c.c. (si vedano in tal senso ex
plurimis Corte di cassazione n. 19133 del 2004, Corte di cassazione n. 13953 del
2007 e Corte di cassazione n. 1620 del 2012).
Dalla qualificazione della responsabilità dell'Ente ospedaliero come responsabilità
contrattuale nella duplice ipotesi di inadempimento della prestazione sanitaria e
11 della prestazione informativa derivano due conseguenze, che attengono l'una alla individuazione del termine di prescrizione del diritto del danneggiato ad ottenere il risarcimento del danno e l'altra alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova.
Quanto al primo profilo, l'azione risarcitoria fondata sulla responsabilità della struttura sanitaria per il danno alla persona causato da imperizia nell'attività
diagnostica o terapeutica oppure nell'esecuzione di una operazione chirurgica è
soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale (in tal senso ex plurimis
Corte di cassazione n. 9085 del 2006).
In relazione alla distribuzione dell'onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che in tema di responsabilità contrattuale, in attuazione dei principi generali dettati dall'articolo 2697 c.c., l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere il risarcimento del danno deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, il pregiudizio subito a causa del dedotto inadempimento dell'altro contraente e l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata, limitandosi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre grava su quest'ultimo l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 2221 del 1984, Corte di cassazione n. 8336 del 1990, n. 8336 del
1990, Corte di cassazione Sezioni Unite n. 13533 del 2001 e Corte di cassazione n. 3373 del 2010).
A specificare come si distribuisca fra le parti l'onere della prova in tema di responsabilità sanitaria è intervenuta di recente la Corte di cassazione, che nella sentenza n. 28991 dell'11 Novembre 2019, ha affermato il seguente principio di
12 diritto: ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per
l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del
diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di
presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica o
l'insorgenza di nuove patologie e la condotta del sanitario, mentre è onere della
parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio,
che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione
della prestazione.
Sul presupposto che in tema di responsabilità sanitaria l'interesse corrispondente alla prestazione è soltanto strumentale all'interesse primario alla cui soddisfazione
è finalizzata l'obbligazione dedotta in contratto (diritto alla salute) e che il danno evento (aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie) consiste nella lesione non dell'interesse strumentale, ma dell'interesse presupposto a quello regolato dal contratto, interesse presupposto che rileva come motivo comune ad entrambe le parti a livello della causa del contratto, la più
recente giurisprudenza ritiene che il paziente danneggiato, che agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a causa della imperizia,
negligenza o imprudenza del medico nella esecuzione della prestazione sanitaria,
deve dimostrare l'esistenza del contratto o del contatto sociale, il verificarsi di un evento di danno alla salute e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate
(causalità giuridica), ma anche la riconducibilità dell'insorgenza o l'aggravamento della patologia da cui è affetto (evento di danno) alla condotta del sanitario
(causalità materiale); soltanto dopo che il creditore/danneggiato ha provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorge a carico del debitore (struttura ospedaliera e medico) l'onere di dimostrare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta
13 esecuzione della prestazione.
Premesso che la contumacia dell'Ospedale resistente rappresenta un dato neutro sul piano processuale, non rende incontestati i fatti allegati dalla controparte, non introduce alcuna deroga all'ordinario regime di riparto dell'onere probatorio e non costituisce neanche un comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 116 primo comma c.p.c. al fine di trarne argomenti di prova ai danni della parte contumace
(si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 14860 del 2013 e nello stesso senso
ex plurimis Corte di cassazione n. 42035 del 2021) e ritornando al caso che ci occupa, in punto di fatto emerge dalla documentazione tempestivamente prodotta in giudizio dalla ricorrente che è stata ricoverata presso Parte_1
l dal 4 al 14 Luglio 2014 e Controparte_1
che il giorno 4 Luglio 2014 è stata sottoposta ad un intervento chirurgico di tiroidectomia totale (si veda la copia della cartella clinica depositata sub 8 nel fascicolo di parte ricorrente).
Pertanto, acquisita la prova della stipulazione del contratto atipico per effetto del ricovero della paziente presso la struttura sanitaria e del contatto sociale con i medici dipendenti della stessa struttura sanitaria che hanno eseguito l'intervento dal quale, secondo la prospettazione attorea, sarebbero derivate le conseguenze lesive lamentate, occorre verificare se abbia o meno trovato riscontro probatorio l'allegazione della paziente della riconducibilità sul piano causale dell'evento di danno ad un errore chirurgico dei sanitari.
In proposito deve essere prioritariamente disposta, sulla base dell'istanza avanzata nel ricorso introduttivo, l'acquisizione al presente giudizio delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ante causam ai sensi dell'articolo
696 bis c.p.c. e dell'articolo 8 della legge n. 24 del 2017 al fine di verificare la riconducibilità delle lesioni lamentate dalla paziente alla condotta imperita dei medici che la ebbero in cura presso la struttura sanitaria resistente.
14 Infatti, l'articolo 696 bis c.p.c. richiamato dall'articolo 8 della legge n. 24 del
2017 prevede al quinto comma che se all'esito del procedimento di accertamento tecnico la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.
Il Collegio medico nominato nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo introdotto ante causam al fine di verificare il rapporto di causalità fra i postumi permanenti lamentati dalla paziente e l'operato dei sanitari che eseguirono la procedura chirurgica alla quale la stessa è stata sottoposta - con valutazione che appare condivisibile, in quanto adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e scientifici - ha accertato che: “nel caso di specie, pur
convenendo nell'indicazione dell'intervento e nella necessità dell'intervento di
tiroidectomia totale, effettuato in data 4.7.2014 presso l'
[...]
di , è possibile riconoscere elementi di censura Controparte_1 CP_1
nell'esecuzione dell'intervento stesso, che determinava “paralisi bilaterale delle
corde vocali”, comparsa già in prima giornata post-operatoria, conseguenza
diretta di una lesione di entrambi i nervi ricorrenti prodottasi nel corso del citato
trattamento chirurgico…Pertanto, alla luce di quanto innanzi riportato, con il
conforto degli accertamenti medico-legali effettuati e della documentazione
sanitaria esaminata, è possibile riconoscere profili di responsabilità
professionale nel comportamento dei Sanitari dell'Ospedale “ di CP_1
che ebbero in cura la Signora nel corso CP_1 Parte_1
dell'intervento di tiroidectomia totale del 04/07/2014, per la convergenza dei
criteri necessari per il riconoscimento del nesso di causalità materiale con attuale
diagnosi medico-legale di: paralisi ricorrenziale bilaterale delle corde vocali con
spazio respiratorio notevolmente ridotto ed associata disfagia per i solidi e per i
liquidi. L'inabilità temporanea direttamente riconducibile alla condotta
censurabile dei Sanitari che effettuarono l'intervento chirurgico, sulla scorta
15 della documentazione sanitaria esibita e per l'esperienza clinica per casi
analoghi, va indicata in un periodo complessivo di 60 (sessanta) giorni così
suddivisibili: 30 gg (venti giorni) di I.T.T. (Inabilità Temporanea Totale) ed
ulteriori 30 gg (venti giorni) di I.T.P. (Inabilità Temporanea Parziale) valutabili
ad un tasso medio del 50% sintesi di una più lunga a scalare, certamente
necessari per un graduale recupero funzionale. Allo stato sussistono postumi
permanenti, in precedenza descritti ed integrati dalla paralisi ricorrenziale
bilaterale delle corde vocali con spazio respiratorio notevolmente ridotto ed
associata disfagia per i solidi e per i liquidi, che influiscono sulla sfera
individuale e sull'espletamento delle normali attività quotidiane ed integrano,
alla luce dell'elaborazione del concetto di danno da parte della dottrina medico-
legale e giurisprudenziale, un “danno biologico” o “menomazione dell'integrità
psico-fisica” valutabile, con criterio analogico/proporzionale rispetto a quanto
indicato nei barèmes di usuale consultazione (…) nella misura del 25%
(venticinque per cento)” (si vedano le pag. 11 e 12 della relazione peritale depositata in data 9-7-2019 dal dott. e dal dott. Persona_12 Per_13
nel procedimento di accertamento tecnico introdotto ante causam).
[...]
Alla luce delle condivisibili conclusioni alle quali è pervenuto il Collegio medico,
deve ritenersi che il creditore/paziente sul quale, sulla base dei suesposti principi sulla distribuzione dell'onus probandi in tema di responsabilità sanitaria, gravava il relativo onere della prova, abbia dimostrato il rapporto di causalità materiale tra il danno biologico permanente lamentato e la condotta tenuta dai sanitari nel corso dell'intervento chirurgico al quale è stato sottoposto presso l'Ospedale CP_1
.
[...]
Tanto accertato sull'an dell'obbligazione risarcitoria, con riferimento al quantum
del danno risarcibile, la ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno alla salute con massima personalizzazione sotto il profilo del danno esistenziale.
16 Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla sentenza n. 26972
del 2008 della Corte di cassazione a Sezioni Unite, da un lato, il riferimento a determinati tipi di pregiudizio (danno morale, danno biologico, danno estetico,
danno esistenziale..) risponde ad esigenze descrittive e non implica il riconoscimento di autonome categorie di danno e, dall'altro, il riconoscimento al danneggiato del risarcimento del danno non patrimoniale non è subordinato alla configurabilità di un fatto-reato, dovendo il riferimento contenuto nell'articolo
2059 c.c. ai casi previsti dalla legge essere esteso, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata, a tutte le ipotesi in cui il fatto illecito abbia leso diritti inviolabili della persona oggetto di tutela costituzionale: pertanto, il danno biologico, il danno morale e qualsiasi pregiudizio di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica devono essere risarciti, indipendentemente dalla configurabilità di un reato, non come autonome voci di danno, ma come componenti della categoria unitaria del danno non patrimoniale e la loro entità
deve essere valutata soltanto ai fini della quantificazione della voce unitaria del danno non patrimoniale in sede di personalizzazione del danno.
A tal fine è necessario che ogni sub-specie di danno alla persona venga allegata e provata dal danneggiato in attuazione del principio di allegazione e di prova che regola il processo civile (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n.
13992 del 2018 e Corte di cassazione n. 7964 del 2020).
Con particolare riferimento al danno esistenziale, dal momento che il grado di invalidità permanente esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana del danneggiato, resta escluso in sede di personalizzazione del danno il risarcimento di ulteriori voci descrittive di tale pregiudizio (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale) che non siano state specificamente allegate e provate al fine di consentire una valutazione di maggiore gravità del danno complessivo subito dalla vittima e di
17 incrementare l'importo dovuto a titolo di risarcimento in sede di personalizzazione della liquidazione (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 23778 del 2014, Corte di cassazione n. 21716 del 2013, Corte di cassazione n.
28742 del 2018 e Corte di cassazione n. 7513 del 2018).
Tanto premesso, nel caso che ci occupa, oltre alla liquidazione del danno non patrimoniale sotto il profilo del danno biologico - inteso come lesione dell'integrità psico-fisica, che prescinde dalla capacità del danneggiato di produrre reddito - riportato a seguito dell'intervento chirurgico eseguito in data 4-7-2014
presso l'Ospedale , alla ricorrente deve essere riconosciuto Controparte_1
anche l'incremento del risarcimento del danno per la personalizzazione sotto il profilo del danno esistenziale, dal momento che hanno trovato pieno riscontro probatorio le allegazioni inerenti all'alterazione delle abitudini di vita quotidiana che la ricorrente ha riferito di aver subito quali conseguenze specifiche peculiari ed ulteriori rispetto a quelle normali che da quel tipo di lesione dell'integrità
psico-fisica possono derivare secondo l'id quod plerumque accidit: infatti, dalle dichiarazioni rese da tutti i testi escussi nel corso del giudizio - della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare anche in considerazione della precisione e della convergenza delle circostanze riferite - è emerso che fino all'intervento del
4-7-2014 era una persona molto loquace e dinamica e Parte_1
che, a causa delle persistenti difficoltà respiratorie, che sono state provocate dall'aggravamento delle sue condizioni di salute e che le provocano anche affaticamento e difficoltà a sottoporsi a sforzi fisici eccessivi, la danneggiata è
stata costretta ad interrompere molte delle attività cui era solita dedicarsi prima dell'intervento, quali l'hobby del ballo, i viaggi, le passeggiate, la cura dell'orto,
festeggiamenti in compagnia di amici e parenti, ed a richiedere l'ausilio della propria figlia per l'esecuzione delle faccende domestiche;
è emerso, altresì, che, a causa delle difficoltà a parlare e a farsi comprendere, la ricorrente ha iniziato ad
18 isolarsi nelle occasioni di convivialità ed evita conversazioni sia di persona che telefoniche, preferendo rapportarsi agli altri tramite sistemi di messaggistica sms o
WhatsApp (si vedano le dichiarazioni rese dai testi e Tes_1 Tes_2
riportate nel verbale di udienza del 24-3-2024 e le dichiarazioni rese dai
[...]
testimoni e riportate nel verbale di udienza del 31- Testimone_3 Testimone_4
5-2024).
Peraltro, anche i C.T.U. nominati nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo hanno accertato che “Allo stato sussistono postumi permanenti,
in precedenza descritti ed integrati dalla paralisi ricorrenziale bilaterale delle
corde vocali con spazio respiratorio notevolmente ridotto ed associata disfagia
per i solidi e per i liquidi, che influiscono sulla sfera individuale e
sull'espletamento delle normali attività quotidiane” (si veda pag. 11 della relazione peritale depositata in data 9-7-2019 dal dott. e dal Persona_12
dott. nel procedimento di accertamento tecnico espletato ante Persona_13
causam).
Tanto accertato in ordine alla prova del danno esistenziale, con riferimento al danno alla salute riportato da in seguito alla condotta Parte_1
negligente tenuta dai sanitari dell nel corso Controparte_8
dell'intervento chirurgico del 4-7-2014, il Collegio medico nominato nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo introdotto ante causam ha accertato che le lesioni riportate dalla ricorrente hanno provato postumi permanenti complessivamente valutabili nella misura del 25%, oltre che una inabilità temporanea totale di 30 giorni e un'inabilità temporanea parziale al 50%
di ulteriori 30 giorni.
In ordine ai criteri per la liquidazione del danno all'integrità psico-fisica subito dalla paziente, occorre rilevare che appare condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale in tema di responsabilità sanitaria anche ai fatti
19 lesivi verificatisi prima dell'entrata in vigore dell'articolo 7 quarto comma della legge n. 24 del 2017, che richiama il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle Tabelle elaborate ai sensi degli articoli 138 e 139
del decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) e ai giudizi pendenti a quella data in relazione ai quali non si sia formato il giudicato interno sul quantum è applicabile la suddetta disciplina, in quanto la stessa non incide sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità, ma si rivolge direttamente al Giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità nella liquidazione equitativa del danno (si veda in tal senso Corte di cassazione n.
28990 del 2019); d'altra parte, dal momento che l'articolo 5 del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 12 del 13 Gennaio 2025 dispone che la Tabella
Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni dell'integrità psico-fisica di non lieve entità adottata ai sensi dell'articolo 138 del
Decreto legislativo n. 209 del 2005 si applica ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore (5 Marzo 2025), il danno non patrimoniale subito da in conseguenza di un fatto Parte_1
dannoso verificatosi prima di tale data deve essere liquidato in via equitativa utilizzando le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024.
Facendo applicazione dei suddetti parametri, il danno all'integrità psico-fisica complessivamente riportato da deve essere quantificato - Parte_1
tenendo conto dell'età della danneggiata all'epoca dell'intervento (60 anni) e della natura e dell'entità delle lesioni - nella somma complessiva di euro 104.126,04, di cui euro 77.706,00 per invalidità permanente (risultante dal prodotto del valore punto corrispondente alla lesione riportata e del grado di invalidità permanente,
cui va applicato il coefficiente demoltiplicatore corrispondente all'età del danneggiato al momento del fatto dannoso) ed euro 26.420,04 per incremento per la personalizzazione massima sotto il profilo del danno esistenziale.
20 Spetta, poi, alla danneggiata il risarcimento del danno non patrimoniale per invalidità temporanea nella misura di complessivi euro 5.670,00, di cui euro
3.780,00 per inabilità temporanea totale (euro 126,00 x 30 giorni) ed euro
1.890,00 per inabilità temporanea parziale al 50% (euro 63,00 x 30 giorni),
tenendo conto che l'importo previsto nelle Tabelle di Milano a titolo di valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di invalidità
temporanea totale, escluso il riconoscimento del danno morale, con la personalizzazione massima ammonta a complessivi euro 126,00 (euro 84,00 con l'aumento del 50% per la personalizzazione massima).
Alla luce delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da , l Parte_1 [...]
deve essere condannata al pagamento in suo Controparte_1
favore della somma complessiva di euro 109.301,04 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Venendo in rilievo un debito di valore, sull'importo complessivo liquidato a favore della ricorrente devono essere calcolati gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata e via via rivalutata (non anche la rivalutazione monetaria,
essendo lo stesso importo già attualizzato) di anno in anno dalla data dell'evento dannoso (4-7-2014) fino alla pronuncia della sentenza e sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse - comprese quelle relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo espletato ante causam
(si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 1690 del 2000, Corte di cassazione n. 4156 del 2012, Corte di cassazione n. 14268 del 2017 e Corte di cassazione n.
324 del 2017: le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam vanno
poste a conclusione della procedura a carico della parte richiedente e vanno
21 prese in considerazione nel successivo giudizio di merito - ove l'accertamento
stesso venga acquisito - come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di
compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un
unico contesto) - seguono il principio della soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico della struttura sanitaria resistente, non potendo operare,
nonostante l'accoglimento soltanto parziale della domanda, la compensazione delle spese in attuazione del principio di soccombenza reciproca di cui all'articolo
92 primo comma c.p.c. alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite della
Corte di cassazione, che hanno escluso che l'accoglimento in misura ridotta,
anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo possa dare luogo a reciproca soccombenza ed hanno ritenuto ammissibile in tal caso la compensazione delle spese processuali soltanto in presenza degli altri presupposti previsti dall'articolo 92 secondo comma c.p.c. (Corte di cassazione Sezioni Unite
n. 32061 del 2022).
In relazione ai parametri per la liquidazione delle spese del giudizio, le stesse devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività
effettivamente svolta, applicando i valori minimi in considerazione della mancata
CP_ costituzione dell ospedaliero resistente nel giudizio di merito e utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 52.000,01 ed euro
260.000,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022
(Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014),
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10- 2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni
22 professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del
Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione
Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che,
a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale,
anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente.
Le spese relative alla C.T.U. espletata nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico della struttura sanitaria resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, con ricorso ex
articolo 702 bis c.p.c. in data 14-10-2019, da nei Parte_1
confronti di , ogni contraria Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' Controparte_1
[...]
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna l'
[...]
al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma complessiva di euro 109.796,04 a titolo di Parte_1
risarcimento del danno non patrimoniale, oltre agli interessi al tasso legale sulla
23 somma devalutata al 4-7-2014 e rivalutata anno per anno fino alla pronuncia della sentenza e agli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo;
- condanna al pagamento in Controparte_1
favore di delle spese processuali, comprese quelle Parte_1
relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo, che liquida in complessivi euro 10.249,69, di cui euro 1.283,69 per esborsi ed euro 8.966,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' il Controparte_1
pagamento delle spese relative alla C.T.U. espletata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, liquidate con separato decreto.
Potenza, 7-4-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
696 bis c.p.c. e dell'elaborato peritale ivi depositato, venisse accertata e dichiarata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2913/2019 R.G., avente ad oggetto azione risarcitoria per responsabilità sanitaria e vertente
FR
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Salvatore in Parte_1
virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo e presso lo studio dello stesso domiciliata;
- RICORRENTE -
E
in persona del Direttore Controparte_1
generale;
- RESISTENTE CONTUMACE -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione
1 dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. depositato in data 14-10-2019 Parte_1
agiva in giudizio nei confronti dell'
[...] Controparte_1
al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale
[...]
subito a causa delle conseguenze lesive, riconducibili alla imperizia e negligenza dell'equipe medica, che si erano verificate all'esito dell'intervento del 4-7-2014 di tiroidectomia totale cui era stata sottoposta presso il predetto nosocomio.
In particolare, la ricorrente allegava a fondamento della domanda che:
- in seguito alla visita specialistica endocrinologica eseguita presso il dott.
con diagnosi di reperto morfologico compatibile con un nodulo Persona_1
microfollicolare atipico resa all'esito della procedura di ago aspirato effettuata in data 25-3-2014 presso il C.R.O.B. di Rionero in Vulture, in data 7-5-2014 era stata sottoposta a visita chirurgica preoperatoria presso il dott. Persona_2
dell'Unità Operativa di Chirurgia Generale dell'Ospedale di il CP_1 CP_1
quale aveva confermato la necessità di intervenire chirurgicamente con una tiroidectomia totale;
- in data 4-7-2014 era stata ricoverata presso il predetto nosocomio ed in pari data era stata sottoposta ad intervento chirurgico di tiroidectomia totale;
- immediatamente dopo l'intervento aveva accusato dispnea, disfagia e difficoltà
persino nel deglutire la saliva e, nonostante l'autorizzazione medica ad assumere acqua, aveva accusato disfagia anche a seguito dell'assunzione di liquidi;
- vista la persistente sintomatologia nonostante la terapia corticosteroidea, in data
2 5-7-2014 era stata sottoposta a consulenza dell'otorinolaringoiatra di guardia, che aveva evidenziato “recente tiroidectomia totale. Dalla giornata di ieri tirage e
disfagia. Si esegue esame endoscopico che mette in evidenza una paralisi di
entrambe le C.V.V. [corde vocali] completa quella di sinistra e incompleta quella
di destra. Spazio respiratorio ridotto dell'80 %. Prevedere eventuale
tracheotomia in caso di peggioramento del tirage e della saturazione”;
- nonostante la terapia medica, aveva continuato a manifestare frequenti crisi respiratorie con broncospasma, inasprimento del tirage soprattutto durante le ore notturne, nonché disfagia sia per i solidi che per i liquidi;
- in data 14-7-2014, a seguito di visita fisiatrica, che aveva confermato la presenza di paralisi bilaterale in posizione intermedia con disfagia e disfonia e prescrizione di assoluto riposo vocale, nonché della eliminazione dei cibi a consistenza mista,
era stata dimessa con diagnosi di gozzo nodulare TIR3;
- vista l'assenza di miglioramenti nonostante la terapia domiciliare, in data 31-7-
2014 si era sottoposta a nuova visita otorinolaringoiatrica dalla quale era emersa
“paralisi bilaterale incompleta con diminuzione dello spazio respiratorio glottico
del 50%. Situazione clinica invariata rispetto al precedente controllo. Dispnea da
sforzo. Controllo tra 1 mese”;
- all'esito dall'esame istologico eseguito sul pezzo operatorio era risultata la presenza di carcinoma papillifero, variante classica, associato a desmoplasia
stromale e visto il progressivo peggioramento del quadro respiratorio con persistente disfagia e afonia, in data 6-8-2014, si era sottoposta autonomamente a visita pneumologica presso il dott. dell'U.O.C. di Persona_3
Pneumologia dell'Ospedale , che aveva confermato la presenza di CP_1
disfonia da paresi ricorrenziale bilaterale, dispnea da sforzo e disfagia paradossa;
anche la spirometria aveva confermato la presenza di un'ostruzione variabile delle vie aeree extra-toraciche;
3 - in data 8-8-2014 si era sottoposta a visita neurologica presso il dott. Per_4
del Dipartimento di Neurologia dell'Ospedale , che, confermata la
[...] CP_1
presenza di una paralisi bilaterale di nervi laringei ricorrenti, le aveva prescritto una terapia medica con l'assunzione di farmaci, che, tuttavia, non era riuscita a seguire a causa della intensa disfagia che le impediva di deglutire perfino le compresse del tipo Normast 600 mg prescrittele in ragione delle dimensioni delle stesse;
- in data 29-8-2014 si era sottoposta a visita di preparazione per la terapia oncologica radiometabolica;
- in data 16-9-2014, a causa delle persistenti disfunzioni respiratorie, era stata eseguita una visita specialista presso il dott. della Fondazione Persona_5
IRCCS del San Matteo , il quale aveva rilevato "corde vocali CP_2 CP_3
fisse in posizione paramediana con spazio respiratorio filiforme, estremamente
ridotto" ed aveva indirizzato la paziente presso la Fondazione Istituto Neurologico
Casmiro Mondino di per esame EMG, da cui era emerso “grave sofferenza CP_3
neurologica in atto a destra: non attivabile alcuna UM e fibrillazione a riposo.
Segni di sofferenza neurogena di discreta severità a destra: PUM di durata
aumentata, reclutamento spaziale di PUM ridotto”; in particolare, all'esito dell'esame EMG il dott. aveva refertato “una severa paresi degli Persona_6
abduttori delle corde vocali bilateralmente (Sindrome di Gerhardt) con
prevalenza del deficit di muscolo di destra”;
- a causa della gravità del quadro respiratorio, in pari data era stata ricoverata d'urgenza presso il San Matteo di Pavia, dove era stato effettuato un CP_2
intervento chirurgico di tracheotomia con dimissioni in data 23-9-2014 con cannula tracheale del tipo "Rush n. 7 fenestrata” e diagnosi di paralisi
ricorrenziale bilaterale;
- in data 6-10-2014, all'esito della visita laringoiatrica presso il dott. Per_7
4 , aveva proseguito con il mantenimento della trecheostomia, riducendo il Per_8
calibro della cannula Shiley da n. 7 a n. 6;
- in data 15-10-2014 era stata ricoverata presso il reparto di Medicina nucleare del di Rionero in Vulture per la terapia oncologica radiometabolica;
CP_4
- all'esito della visita di controllo del 6-1-2015 presso la Fondazione IRCCS del era emerso “blocco di mobilità cordale in Controparte_5
posizione paramediana con spazio respiratorio comunque sufficiente a riposo” e,
tenuto conto della giovane età della paziente e al fine di evitare la perdita della minima capacità fonatoria residua, si era proceduto alla rimozione della tracheostomia e si era deciso di non sottoporre la paziente ad intervento di cordotomia posteriore;
- in data 25-3-2015 era stata effettuata una visita di controllo e polisonnografia presso la dott.ssa , che aveva evidenziato “severa roncopatia Persona_9
con Sa02 minima 86%, paralisi ricorrenziale delle CCVV con spazio respiratorio
notevolmente ridotto, disfagia per i solidi ed i liquidi” e, conseguentemente, in data 30-4-2015 la paziente era stata ricoverata presso l'U.O.S.D. di Medicina del sonno della Fondazione Salvatore Maugeri di per adattamento a CP_3
ventiloterapia notturna;
in data 7-5-2015, presso la medesima struttura ospedaliera, il dott. le aveva prescritto l'apparecchio CPAP per Persona_10
la ventilazione meccanica domiciliare (VAD) e la aveva informata della necessità
di “contare sulla collaborazione di altra persona presente presso il domicilio”;
- in data 22-5-2015 la paziente si era sottoposta a fibrolaringoscopia presso il dott.
dell che aveva confermato “paralisi Persona_11 CP_6 CP_1
ricorrenziale delle CCVV con spazio respiratorio notevolmente ridotto, disfagia
per i solidi ed i liquidi”;
- le lesioni riportate a seguito dell'intervento del 4-7-2014 avevano profondamente inciso sulle sue abitudini di vita quotidiane;
5 - con ricorso ex articolo 696 bis c.p.c. depositato in data 23-4-2018 dinanzi al
Tribunale di Potenza e iscritto al n.1269/2018 R.G. aveva chiesto la nomina di un
C.T.U. che, previo esperimento del tentativo di conciliazione, accertasse la natura e l'entità delle lesioni subite, nonché il nesso di causalità tra l'evento di danno e la condotta imprudente ed imperita tenuta dai medici e dalla struttura sanitaria;
- con memoria difensiva depositata in data 21-9-2018 l
[...]
si era costituita nel giudizio di accertamento Controparte_1
tecnico preventivo, negando qualsivoglia responsabilità a carico dei sanitari in servizio;
- fallito il tentativo di conciliazione, la procedura di accertamento tecnico preventivo introdotta ante causam dalla ricorrente era stata definita con il deposito in data 10-7-2019 dell'elaborato peritale;
- nella relazione peritale a firma dei consulenti nominati nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo, dott. e dott. Persona_12
, erano emersi elementi di censura nell'esecuzione dell'intervento Persona_13
di tiroidectomia totale eseguito in data 4-7-2014, il danno biologico riportato da per i fatti per cui è causa era stato quantificato nella Parte_1
misura del 25% ed era stata riconosciuta una invalidità temporanea totale di 30
giorni e parziale al 50% di ulteriori 30 giorni;
- dal 13-3-2018 al 30-3-2019 e, dunque, dopo la visita peritale del 14-1-2019,
era stata ricoverata in Rianimazione presso l Parte_1 CP_7
a seguito di una grave emorragia retroperitoneale dopo episodio tussigeno
[...]
di marcata entità con impossibilità di praticare la necessaria terapia ventilatoria a causa dello spazio respiratorio particolarmente ridotto.
Alla luce di tali premesse in fatto, la ricorrente chiedeva che, previa acquisizione del fascicolo di ufficio relativo al procedimento introdotto ai sensi dell'articolo
6 la responsabilità del personale dipendente dell' Controparte_1
, con conseguente condanna di quest'ultima al risarcimento
[...]
del danno non patrimoniale subito (danno biologico con personalizzazione massima sotto il profilo del danno esistenziale in considerazione della incidenza delle lesioni riportate a seguito dell'intervento chirurgico del 4-7-2014 sulla vita quotidiana della ricorrente) per l'importo complessivo di euro 133.784,50 ovvero per il diverso importo da accertarsi in corso di causa, oltre al pagamento delle spese processuali, comprese quelle relative al procedimento ex articolo 696 bis
c.p.c.
L non si costituiva in giudizio e Controparte_1
l'udienza fissata per la comparizione delle parti veniva differita per l'emergenza sanitaria in corso.
Nel corso del giudizio veniva disposta l'acquisizione del fascicolo di ufficio relativo al procedimento di accertamento tecnico preventivo espletato ante
causam iscritto al n. 1269/2018 R.G. e all'udienza dell'1 Luglio 2022, tenuta mediante trattazione scritta, il Giudice, ritenuto che, alla luce delle difese svolte e delle richieste istruttorie formulate dalla ricorrente, la decisione della causa non potesse essere adottata allo stato degli atti e richiedesse un'istruzione non sommaria, disponeva il mutamento del rito da rito sommario di cognizione a rito ordinario.
Esaurita la fase istruttoria, nel corso della quale veniva espletata la prova testimoniale articolata dalla ricorrente, all'esito del deposito di note in sostituzione dell'udienza del 28 Febbraio 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alla ricorrente del termine di venti giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia dell
[...]
, che non si è costituita in giudizio. Controparte_1
7 In proposito occorre evidenziare che nel caso che ci occupa opera la sospensione dei termini processuali dal 9 Marzo all'11 Maggio 2020 disposta dal secondo comma dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 (misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19) - pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale n. 70 del 17-3-2020 e convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 Aprile 2020 -, che ha previsto che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020
è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei
procedimenti civili.., e dall'articolo 36 primo comma del decreto-legge n. 23 dell'8 Aprile 2020 (misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché
interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali) - pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 161 dell'8-4-2020 e convertito con modificazioni nella legge n. 40 del 2020 -, che ha prorogato fino all'11
Maggio 2020 il termine del 15 Aprile previsto dalla suddetta disposizione di legge
-.
In particolare, l'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 al secondo comma contiene due previsioni sui termini da calcolarsi in avanti e a ritroso: la norma relativa ai primi costituisce applicazione dei principi generali in materia (“ove il
decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso
è differito alla fine di detto periodo”); quanto al computo dei termini a ritroso,
mentre la norma sulla sospensione di cui all' abrogato secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge n. 11 del 2020 non conteneva alcuna esplicita previsione quanto alle ricadute sul suddetto calcolo, invece il secondo comma ultimo periodo dell'articolo 83 ha espressamente stabilito che “quando il termine
è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è
8 differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il
rispetto”.
Tanto premesso e ritornando al caso che ci occupa, il termine assegnato per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti (trenta giorni prima del termine assegnato al resistente per la tempestiva costituzione in giudizio) e il termine assegnato al resistente per la tempestiva costituzione in giudizio (non oltre dieci giorni prima dell'udienza fissata per il giorno 29-4-2020) nel decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti emesso in data 28-10-2019 sono entrambi termini da computarsi a ritroso rispetto alla stessa udienza, che ricadevano integralmente nel periodo di sospensione dei termini processuali (compreso fra il 9 Marzo e l'11 Maggio
2020); in attuazione della norma dettata dal secondo comma ultimo periodo dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 con provvedimento emesso in data 27-4-2020 l'udienza di comparizione delle parti è stata differita al giorno 14-
10-2020 in modo da assicurare il rispetto di entrambi i suddetti termini, sicchè
l resistente è stata messa in condizione di Controparte_1
costituirsi ritualmente in giudizio anche in considerazione del fatto che il ricorso e il decreto sono stati notificati al resistente in data 12-11-2019 (si veda la copia del ricorso e del decreto notificata alla struttura sanitaria resistente prodotta dalla ricorrente in data 13-10-2020) e, pertanto, deve essere dichiarata contumace.
Sempre in via preliminare deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda avanzata dalla ricorrente di condanna della struttura sanitaria al risarcimento del danno patrimoniale per le spese sostenute per la redazione della consulenza tecnica di parte, che è stata formulata soltanto nella comparsa conclusionale:
premesso che secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente dalla qualificazione delle spese stragiudiziali, come quelle sostenute dal danneggiato prima della instaurazione del giudizio per la redazione della perizia di parte, come
9 componente del danno patrimoniale sub specie di danno emergente (Corte di cassazione n. 997 del 2010, Corte di cassazione n. 6422 del 2017 e Corte di cassazione n. 14444 del 2021) deriva la conseguenza che la relativa liquidazione è
assoggettata agli oneri di domanda, di allegazione e di prova gravanti sulla parte interessata secondo le ordinarie scansioni temporali (si veda Corte di cassazione
Sezioni Unite n. 16990 del 2017), deve escludersi che il danneggiato possa formulare la domanda di risarcimento della relativa voce di danno per la prima volta nella comparsa conclusionale, che ha soltanto la funzione di riassumere ed illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte e non può contenere domande, eccezioni o difese nuove che amplino il thema decidendum, le quali, se proposte, devono essere dichiarate inammissibili anche di ufficio (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 1072 del 1981 e n. 3234 del 1987 e Corte
di cassazione n. 20232 del 2022).
Quanto al merito, occorre dare atto che nel presente giudizio non trova applicazione la disciplina sostanziale dettata dalla legge n. 24 del 2017 (legge
Gelli-Bianco) per le seguenti ragioni.
Il ricovero presso l' nel Controparte_1
corso del quale, secondo la prospettazione attorea, i sanitari hanno sottoposta la ricorrente all'intervento chirurgico di tiroidectomia totale a seguito del quale si sarebbero prodotti gli esiti lesivi permanenti, si è protratto dal 4-7-2014 al 14-7-
2014 e, quindi, prima dell'entrata in vigore della legge n. 24 del 2017 (1 Aprile
2017).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale - da cui non vi sono ragioni per discostarsi, in quanto conforme ai principi generali sull'efficacia nella legge nel tempo stabiliti dall'articolo 11 delle preleggi - in tema di responsabilità
sanitaria le norme poste dall'articolo 3 comma 1 del decreto-legge n. 158 del
2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189 del 2012, e dall'articolo 7
10 comma 3 della legge n. 24 del 2017 non hanno efficacia retroattiva e non sono
applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore (Corte di cassazione n. 28994 del 2019 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 28881 del
2019).
Tanto premesso in ordine all'inoperatività nel caso che ci occupa dello statuto della responsabilità civile extracontrattuale previsto dall'articolo 7 comma 3 della legge n. 24 del 2017 con riferimento ai medici dipendenti della struttura ospedaliera - che in ogni caso non verrebbe in rilievo, non essendo stati citati in giudizio i medici operanti presso l resistente - la Controparte_1
responsabilità della struttura sanitaria invocata a fondamento della domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente deve essere inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale: il rapporto che si instaura fra il paziente e l'ente ospedaliero trova la propria fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, nel quale, a fronte dell'obbligo di pagamento del corrispettivo che grava sul servizio sanitario nazionale, insorgono a carico della struttura sanitaria obblighi alberghieri in senso lato e obblighi di messa a disposizione del personale medico e di apprestamento delle attrezzature necessarie, con la conseguenza che l'ente ospedaliero deve essere considerato responsabile non soltanto in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte ai sensi dell'articolo 1218 c.c. ove i danni lamentati siano riconducibili alla inadeguatezza della struttura, ma anche in ipotesi di inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal medico, quale suo ausiliario necessario, ai sensi dell'articolo 1228 c.c. (si vedano in tal senso ex
plurimis Corte di cassazione n. 19133 del 2004, Corte di cassazione n. 13953 del
2007 e Corte di cassazione n. 1620 del 2012).
Dalla qualificazione della responsabilità dell'Ente ospedaliero come responsabilità
contrattuale nella duplice ipotesi di inadempimento della prestazione sanitaria e
11 della prestazione informativa derivano due conseguenze, che attengono l'una alla individuazione del termine di prescrizione del diritto del danneggiato ad ottenere il risarcimento del danno e l'altra alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova.
Quanto al primo profilo, l'azione risarcitoria fondata sulla responsabilità della struttura sanitaria per il danno alla persona causato da imperizia nell'attività
diagnostica o terapeutica oppure nell'esecuzione di una operazione chirurgica è
soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale (in tal senso ex plurimis
Corte di cassazione n. 9085 del 2006).
In relazione alla distribuzione dell'onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che in tema di responsabilità contrattuale, in attuazione dei principi generali dettati dall'articolo 2697 c.c., l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere il risarcimento del danno deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, il pregiudizio subito a causa del dedotto inadempimento dell'altro contraente e l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata, limitandosi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre grava su quest'ultimo l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 2221 del 1984, Corte di cassazione n. 8336 del 1990, n. 8336 del
1990, Corte di cassazione Sezioni Unite n. 13533 del 2001 e Corte di cassazione n. 3373 del 2010).
A specificare come si distribuisca fra le parti l'onere della prova in tema di responsabilità sanitaria è intervenuta di recente la Corte di cassazione, che nella sentenza n. 28991 dell'11 Novembre 2019, ha affermato il seguente principio di
12 diritto: ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per
l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del
diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di
presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica o
l'insorgenza di nuove patologie e la condotta del sanitario, mentre è onere della
parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio,
che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione
della prestazione.
Sul presupposto che in tema di responsabilità sanitaria l'interesse corrispondente alla prestazione è soltanto strumentale all'interesse primario alla cui soddisfazione
è finalizzata l'obbligazione dedotta in contratto (diritto alla salute) e che il danno evento (aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie) consiste nella lesione non dell'interesse strumentale, ma dell'interesse presupposto a quello regolato dal contratto, interesse presupposto che rileva come motivo comune ad entrambe le parti a livello della causa del contratto, la più
recente giurisprudenza ritiene che il paziente danneggiato, che agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a causa della imperizia,
negligenza o imprudenza del medico nella esecuzione della prestazione sanitaria,
deve dimostrare l'esistenza del contratto o del contatto sociale, il verificarsi di un evento di danno alla salute e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate
(causalità giuridica), ma anche la riconducibilità dell'insorgenza o l'aggravamento della patologia da cui è affetto (evento di danno) alla condotta del sanitario
(causalità materiale); soltanto dopo che il creditore/danneggiato ha provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorge a carico del debitore (struttura ospedaliera e medico) l'onere di dimostrare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta
13 esecuzione della prestazione.
Premesso che la contumacia dell'Ospedale resistente rappresenta un dato neutro sul piano processuale, non rende incontestati i fatti allegati dalla controparte, non introduce alcuna deroga all'ordinario regime di riparto dell'onere probatorio e non costituisce neanche un comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 116 primo comma c.p.c. al fine di trarne argomenti di prova ai danni della parte contumace
(si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 14860 del 2013 e nello stesso senso
ex plurimis Corte di cassazione n. 42035 del 2021) e ritornando al caso che ci occupa, in punto di fatto emerge dalla documentazione tempestivamente prodotta in giudizio dalla ricorrente che è stata ricoverata presso Parte_1
l dal 4 al 14 Luglio 2014 e Controparte_1
che il giorno 4 Luglio 2014 è stata sottoposta ad un intervento chirurgico di tiroidectomia totale (si veda la copia della cartella clinica depositata sub 8 nel fascicolo di parte ricorrente).
Pertanto, acquisita la prova della stipulazione del contratto atipico per effetto del ricovero della paziente presso la struttura sanitaria e del contatto sociale con i medici dipendenti della stessa struttura sanitaria che hanno eseguito l'intervento dal quale, secondo la prospettazione attorea, sarebbero derivate le conseguenze lesive lamentate, occorre verificare se abbia o meno trovato riscontro probatorio l'allegazione della paziente della riconducibilità sul piano causale dell'evento di danno ad un errore chirurgico dei sanitari.
In proposito deve essere prioritariamente disposta, sulla base dell'istanza avanzata nel ricorso introduttivo, l'acquisizione al presente giudizio delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ante causam ai sensi dell'articolo
696 bis c.p.c. e dell'articolo 8 della legge n. 24 del 2017 al fine di verificare la riconducibilità delle lesioni lamentate dalla paziente alla condotta imperita dei medici che la ebbero in cura presso la struttura sanitaria resistente.
14 Infatti, l'articolo 696 bis c.p.c. richiamato dall'articolo 8 della legge n. 24 del
2017 prevede al quinto comma che se all'esito del procedimento di accertamento tecnico la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.
Il Collegio medico nominato nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo introdotto ante causam al fine di verificare il rapporto di causalità fra i postumi permanenti lamentati dalla paziente e l'operato dei sanitari che eseguirono la procedura chirurgica alla quale la stessa è stata sottoposta - con valutazione che appare condivisibile, in quanto adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e scientifici - ha accertato che: “nel caso di specie, pur
convenendo nell'indicazione dell'intervento e nella necessità dell'intervento di
tiroidectomia totale, effettuato in data 4.7.2014 presso l'
[...]
di , è possibile riconoscere elementi di censura Controparte_1 CP_1
nell'esecuzione dell'intervento stesso, che determinava “paralisi bilaterale delle
corde vocali”, comparsa già in prima giornata post-operatoria, conseguenza
diretta di una lesione di entrambi i nervi ricorrenti prodottasi nel corso del citato
trattamento chirurgico…Pertanto, alla luce di quanto innanzi riportato, con il
conforto degli accertamenti medico-legali effettuati e della documentazione
sanitaria esaminata, è possibile riconoscere profili di responsabilità
professionale nel comportamento dei Sanitari dell'Ospedale “ di CP_1
che ebbero in cura la Signora nel corso CP_1 Parte_1
dell'intervento di tiroidectomia totale del 04/07/2014, per la convergenza dei
criteri necessari per il riconoscimento del nesso di causalità materiale con attuale
diagnosi medico-legale di: paralisi ricorrenziale bilaterale delle corde vocali con
spazio respiratorio notevolmente ridotto ed associata disfagia per i solidi e per i
liquidi. L'inabilità temporanea direttamente riconducibile alla condotta
censurabile dei Sanitari che effettuarono l'intervento chirurgico, sulla scorta
15 della documentazione sanitaria esibita e per l'esperienza clinica per casi
analoghi, va indicata in un periodo complessivo di 60 (sessanta) giorni così
suddivisibili: 30 gg (venti giorni) di I.T.T. (Inabilità Temporanea Totale) ed
ulteriori 30 gg (venti giorni) di I.T.P. (Inabilità Temporanea Parziale) valutabili
ad un tasso medio del 50% sintesi di una più lunga a scalare, certamente
necessari per un graduale recupero funzionale. Allo stato sussistono postumi
permanenti, in precedenza descritti ed integrati dalla paralisi ricorrenziale
bilaterale delle corde vocali con spazio respiratorio notevolmente ridotto ed
associata disfagia per i solidi e per i liquidi, che influiscono sulla sfera
individuale e sull'espletamento delle normali attività quotidiane ed integrano,
alla luce dell'elaborazione del concetto di danno da parte della dottrina medico-
legale e giurisprudenziale, un “danno biologico” o “menomazione dell'integrità
psico-fisica” valutabile, con criterio analogico/proporzionale rispetto a quanto
indicato nei barèmes di usuale consultazione (…) nella misura del 25%
(venticinque per cento)” (si vedano le pag. 11 e 12 della relazione peritale depositata in data 9-7-2019 dal dott. e dal dott. Persona_12 Per_13
nel procedimento di accertamento tecnico introdotto ante causam).
[...]
Alla luce delle condivisibili conclusioni alle quali è pervenuto il Collegio medico,
deve ritenersi che il creditore/paziente sul quale, sulla base dei suesposti principi sulla distribuzione dell'onus probandi in tema di responsabilità sanitaria, gravava il relativo onere della prova, abbia dimostrato il rapporto di causalità materiale tra il danno biologico permanente lamentato e la condotta tenuta dai sanitari nel corso dell'intervento chirurgico al quale è stato sottoposto presso l'Ospedale CP_1
.
[...]
Tanto accertato sull'an dell'obbligazione risarcitoria, con riferimento al quantum
del danno risarcibile, la ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno alla salute con massima personalizzazione sotto il profilo del danno esistenziale.
16 Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla sentenza n. 26972
del 2008 della Corte di cassazione a Sezioni Unite, da un lato, il riferimento a determinati tipi di pregiudizio (danno morale, danno biologico, danno estetico,
danno esistenziale..) risponde ad esigenze descrittive e non implica il riconoscimento di autonome categorie di danno e, dall'altro, il riconoscimento al danneggiato del risarcimento del danno non patrimoniale non è subordinato alla configurabilità di un fatto-reato, dovendo il riferimento contenuto nell'articolo
2059 c.c. ai casi previsti dalla legge essere esteso, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata, a tutte le ipotesi in cui il fatto illecito abbia leso diritti inviolabili della persona oggetto di tutela costituzionale: pertanto, il danno biologico, il danno morale e qualsiasi pregiudizio di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica devono essere risarciti, indipendentemente dalla configurabilità di un reato, non come autonome voci di danno, ma come componenti della categoria unitaria del danno non patrimoniale e la loro entità
deve essere valutata soltanto ai fini della quantificazione della voce unitaria del danno non patrimoniale in sede di personalizzazione del danno.
A tal fine è necessario che ogni sub-specie di danno alla persona venga allegata e provata dal danneggiato in attuazione del principio di allegazione e di prova che regola il processo civile (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n.
13992 del 2018 e Corte di cassazione n. 7964 del 2020).
Con particolare riferimento al danno esistenziale, dal momento che il grado di invalidità permanente esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana del danneggiato, resta escluso in sede di personalizzazione del danno il risarcimento di ulteriori voci descrittive di tale pregiudizio (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale) che non siano state specificamente allegate e provate al fine di consentire una valutazione di maggiore gravità del danno complessivo subito dalla vittima e di
17 incrementare l'importo dovuto a titolo di risarcimento in sede di personalizzazione della liquidazione (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 23778 del 2014, Corte di cassazione n. 21716 del 2013, Corte di cassazione n.
28742 del 2018 e Corte di cassazione n. 7513 del 2018).
Tanto premesso, nel caso che ci occupa, oltre alla liquidazione del danno non patrimoniale sotto il profilo del danno biologico - inteso come lesione dell'integrità psico-fisica, che prescinde dalla capacità del danneggiato di produrre reddito - riportato a seguito dell'intervento chirurgico eseguito in data 4-7-2014
presso l'Ospedale , alla ricorrente deve essere riconosciuto Controparte_1
anche l'incremento del risarcimento del danno per la personalizzazione sotto il profilo del danno esistenziale, dal momento che hanno trovato pieno riscontro probatorio le allegazioni inerenti all'alterazione delle abitudini di vita quotidiana che la ricorrente ha riferito di aver subito quali conseguenze specifiche peculiari ed ulteriori rispetto a quelle normali che da quel tipo di lesione dell'integrità
psico-fisica possono derivare secondo l'id quod plerumque accidit: infatti, dalle dichiarazioni rese da tutti i testi escussi nel corso del giudizio - della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare anche in considerazione della precisione e della convergenza delle circostanze riferite - è emerso che fino all'intervento del
4-7-2014 era una persona molto loquace e dinamica e Parte_1
che, a causa delle persistenti difficoltà respiratorie, che sono state provocate dall'aggravamento delle sue condizioni di salute e che le provocano anche affaticamento e difficoltà a sottoporsi a sforzi fisici eccessivi, la danneggiata è
stata costretta ad interrompere molte delle attività cui era solita dedicarsi prima dell'intervento, quali l'hobby del ballo, i viaggi, le passeggiate, la cura dell'orto,
festeggiamenti in compagnia di amici e parenti, ed a richiedere l'ausilio della propria figlia per l'esecuzione delle faccende domestiche;
è emerso, altresì, che, a causa delle difficoltà a parlare e a farsi comprendere, la ricorrente ha iniziato ad
18 isolarsi nelle occasioni di convivialità ed evita conversazioni sia di persona che telefoniche, preferendo rapportarsi agli altri tramite sistemi di messaggistica sms o
WhatsApp (si vedano le dichiarazioni rese dai testi e Tes_1 Tes_2
riportate nel verbale di udienza del 24-3-2024 e le dichiarazioni rese dai
[...]
testimoni e riportate nel verbale di udienza del 31- Testimone_3 Testimone_4
5-2024).
Peraltro, anche i C.T.U. nominati nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo hanno accertato che “Allo stato sussistono postumi permanenti,
in precedenza descritti ed integrati dalla paralisi ricorrenziale bilaterale delle
corde vocali con spazio respiratorio notevolmente ridotto ed associata disfagia
per i solidi e per i liquidi, che influiscono sulla sfera individuale e
sull'espletamento delle normali attività quotidiane” (si veda pag. 11 della relazione peritale depositata in data 9-7-2019 dal dott. e dal Persona_12
dott. nel procedimento di accertamento tecnico espletato ante Persona_13
causam).
Tanto accertato in ordine alla prova del danno esistenziale, con riferimento al danno alla salute riportato da in seguito alla condotta Parte_1
negligente tenuta dai sanitari dell nel corso Controparte_8
dell'intervento chirurgico del 4-7-2014, il Collegio medico nominato nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo introdotto ante causam ha accertato che le lesioni riportate dalla ricorrente hanno provato postumi permanenti complessivamente valutabili nella misura del 25%, oltre che una inabilità temporanea totale di 30 giorni e un'inabilità temporanea parziale al 50%
di ulteriori 30 giorni.
In ordine ai criteri per la liquidazione del danno all'integrità psico-fisica subito dalla paziente, occorre rilevare che appare condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale in tema di responsabilità sanitaria anche ai fatti
19 lesivi verificatisi prima dell'entrata in vigore dell'articolo 7 quarto comma della legge n. 24 del 2017, che richiama il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle Tabelle elaborate ai sensi degli articoli 138 e 139
del decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) e ai giudizi pendenti a quella data in relazione ai quali non si sia formato il giudicato interno sul quantum è applicabile la suddetta disciplina, in quanto la stessa non incide sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità, ma si rivolge direttamente al Giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità nella liquidazione equitativa del danno (si veda in tal senso Corte di cassazione n.
28990 del 2019); d'altra parte, dal momento che l'articolo 5 del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 12 del 13 Gennaio 2025 dispone che la Tabella
Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni dell'integrità psico-fisica di non lieve entità adottata ai sensi dell'articolo 138 del
Decreto legislativo n. 209 del 2005 si applica ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore (5 Marzo 2025), il danno non patrimoniale subito da in conseguenza di un fatto Parte_1
dannoso verificatosi prima di tale data deve essere liquidato in via equitativa utilizzando le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024.
Facendo applicazione dei suddetti parametri, il danno all'integrità psico-fisica complessivamente riportato da deve essere quantificato - Parte_1
tenendo conto dell'età della danneggiata all'epoca dell'intervento (60 anni) e della natura e dell'entità delle lesioni - nella somma complessiva di euro 104.126,04, di cui euro 77.706,00 per invalidità permanente (risultante dal prodotto del valore punto corrispondente alla lesione riportata e del grado di invalidità permanente,
cui va applicato il coefficiente demoltiplicatore corrispondente all'età del danneggiato al momento del fatto dannoso) ed euro 26.420,04 per incremento per la personalizzazione massima sotto il profilo del danno esistenziale.
20 Spetta, poi, alla danneggiata il risarcimento del danno non patrimoniale per invalidità temporanea nella misura di complessivi euro 5.670,00, di cui euro
3.780,00 per inabilità temporanea totale (euro 126,00 x 30 giorni) ed euro
1.890,00 per inabilità temporanea parziale al 50% (euro 63,00 x 30 giorni),
tenendo conto che l'importo previsto nelle Tabelle di Milano a titolo di valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di invalidità
temporanea totale, escluso il riconoscimento del danno morale, con la personalizzazione massima ammonta a complessivi euro 126,00 (euro 84,00 con l'aumento del 50% per la personalizzazione massima).
Alla luce delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da , l Parte_1 [...]
deve essere condannata al pagamento in suo Controparte_1
favore della somma complessiva di euro 109.301,04 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Venendo in rilievo un debito di valore, sull'importo complessivo liquidato a favore della ricorrente devono essere calcolati gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata e via via rivalutata (non anche la rivalutazione monetaria,
essendo lo stesso importo già attualizzato) di anno in anno dalla data dell'evento dannoso (4-7-2014) fino alla pronuncia della sentenza e sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse - comprese quelle relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo espletato ante causam
(si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 1690 del 2000, Corte di cassazione n. 4156 del 2012, Corte di cassazione n. 14268 del 2017 e Corte di cassazione n.
324 del 2017: le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam vanno
poste a conclusione della procedura a carico della parte richiedente e vanno
21 prese in considerazione nel successivo giudizio di merito - ove l'accertamento
stesso venga acquisito - come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di
compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un
unico contesto) - seguono il principio della soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico della struttura sanitaria resistente, non potendo operare,
nonostante l'accoglimento soltanto parziale della domanda, la compensazione delle spese in attuazione del principio di soccombenza reciproca di cui all'articolo
92 primo comma c.p.c. alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite della
Corte di cassazione, che hanno escluso che l'accoglimento in misura ridotta,
anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo possa dare luogo a reciproca soccombenza ed hanno ritenuto ammissibile in tal caso la compensazione delle spese processuali soltanto in presenza degli altri presupposti previsti dall'articolo 92 secondo comma c.p.c. (Corte di cassazione Sezioni Unite
n. 32061 del 2022).
In relazione ai parametri per la liquidazione delle spese del giudizio, le stesse devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività
effettivamente svolta, applicando i valori minimi in considerazione della mancata
CP_ costituzione dell ospedaliero resistente nel giudizio di merito e utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 52.000,01 ed euro
260.000,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022
(Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014),
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10- 2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni
22 professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del
Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione
Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che,
a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale,
anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente.
Le spese relative alla C.T.U. espletata nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico della struttura sanitaria resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, con ricorso ex
articolo 702 bis c.p.c. in data 14-10-2019, da nei Parte_1
confronti di , ogni contraria Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' Controparte_1
[...]
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna l'
[...]
al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma complessiva di euro 109.796,04 a titolo di Parte_1
risarcimento del danno non patrimoniale, oltre agli interessi al tasso legale sulla
23 somma devalutata al 4-7-2014 e rivalutata anno per anno fino alla pronuncia della sentenza e agli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo;
- condanna al pagamento in Controparte_1
favore di delle spese processuali, comprese quelle Parte_1
relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo, che liquida in complessivi euro 10.249,69, di cui euro 1.283,69 per esborsi ed euro 8.966,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' il Controparte_1
pagamento delle spese relative alla C.T.U. espletata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, liquidate con separato decreto.
Potenza, 7-4-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
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696 bis c.p.c. e dell'elaborato peritale ivi depositato, venisse accertata e dichiarata