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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/08/2025, n. 3392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3392 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 10744/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 10744/2017 R.G., avente ad oggetto: accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione, azione di rivendica, azione di risarcimento del danno derivante da occupazione sine titulo, vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata a margine dell'atto di Parte_1 citazione, dall'avv. Giovanni Clemente, presso il cui studio elettivamente domicilia in Eboli (SA), al
Viale Amendola n. 84;
ATTORE
E
e PA Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 rappresentati e difesi, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma congiunto, ex art. 83, III comma, c.p.c. alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Pasquale Pizzuti, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Bellizzi (SA) alla via Roma n. 175;
CONVENUTI
E
e rappresentati e CP_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8 difesi, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma congiunto, ex art. 83, III comma, c.p.c. alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Simone Labonia, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Salerno alla Via Francesco Gaeta n. 7;
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza del 29.01.2025, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., le note del 17.01.2025 per l'attrice, le note del 21.01.2025 per i convenuti, le note del 22.02.2025 per i terzi chiamati in causa) da intendersi integralmente riportate e trascritte in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva che il proprio padre, Parte_1 Per_1
(13.12.1925 - 9.6.1996) aveva posseduto ininterrottamente dal 1986 il fondo sito in agro di
[...]
TE AN (SA), in località denominata “Parco Sott'Acqua”, contraddistinto in catasto al
Fg. 11 p.lla 325, di ha 1.40.49, con R.D. euro 297,48 e R.A. euro 163,25, proveniente dall'originaria p.lla 94/d del foglio 11 (frazionamento del 18.6.86 n. 22/82). Il predetto fondo, a partire dal momento del decesso di , avvenuto nel 1996, sarebbe stato posseduto dall'attrice medesima, Persona_1 che lo avrebbe coltivato e curato, provvedendo altresì alla trasformazione fondiaria dello stesso e appropriandosi dei frutti prodotti.
Per effetto della successione nel possesso già esercitato dal proprio dante causa, ai sensi dell'art. 1146, comma I, c.c., nonché di quello esercitato in proprio, l'attrice deduceva quindi di aver posseduto il fondo predetto “uti domina” e in maniera pacifica, palese, continuata e ininterrotta. Precisando che mai nessuno, nel periodo temporale richiamato, aveva rivendicato diritti di proprietà sull'immobile o determinato l'interruzione del possesso esercitato, l'attrice deduceva che doveva ritenersi perfezionato l'acquisto per usucapione del bene ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Deduceva inoltre che gli odierni convenuti, con lettera del 29.1.2016 a firma dell'avv. Pasquale
Pizzuti, chiedevano il rilascio del bene sopra indicato, asseritamente occupato sine titulo da
[...]
, qualificandosi proprietari del fondo in ragione dell'atto di affrancazione dal canone Pt_1 enfiteutico rogato dal Segretario Comunale del Comune di Montecorvino Rovella (SA) in data
17.1.1991, con il quale l'Amministrazione comunale di Montecorvino Rovella prevedeva l'affrancazione dal canone enfiteutico in relazione al fondo per cui è causa.
deduceva, in ogni caso, l'inopponibilità nei suoi confronti del predetto atto di Parte_1 affrancazione, in quanto lo stesso indicava, tra i beni assegnati ai germani all'esito CP_1 dell'affrancazione, la particella n. 325, di ha 1.40.49. Tale particella, infatti, a dire dell'attrice, non costituiva oggetto del provvedimento di legittimazione del 23.2.1973 reso dal Commissario
Regionale per la liquidazione degli Usi Civici, adottato su istanza della dante causa degli odierni convenuti, e della successiva delibera del ConIGlio comunale del Comune di Controparte_9
Montecorvino Rovella (SA) n. 26 del 15.1.1982, ove si annoverano esclusivamente le particelle 89/c
(da identificarsi, secondo l'attrice, all'esito del citato frazionamento 22/82 del 18.6.1986, con l'attuale particella 294) e 94/b (da identificarsi, secondo l'attrice, all'esito del citato frazionamento 22/82 del
18.6.1986, con l'attuale particella 323). L'attrice evidenziava altresì che, per effetto di denuncia di successione presentata presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno in data 8.4.2016, il fondo risultava intestato a dal 1986 e, Persona_1 successivamente al decesso di quest'ultimo, ai suoi eredi.
Il fondo in questione, secondo la prospettazione di parte attrice, solo per un breve periodo sarebbe stato intestato ai germani i quali se ne dichiaravano proprietari con la citata nota a firma CP_1 dell'Avv. Pizzuti del 29.1.2016, senza però mai aver conseguito il possesso materiale del bene, che sarebbe rimasto nella disponibilità dell'attrice (e, prima ancora, del suo dante causa) per tutto l'arco temporale sopra indicato.
L'attrice, inoltre, asseriva di essere venuta a conoscenza di una controversia giudiziaria tra i terzi chiamati e i convenuti relativamente ad un contratto preliminare avente ad oggetto la promessa di vendita, da parte dei germani a favore dei IGnori e di CP_1 CP_5 PA0 un appezzamento di terreno in TE AN, alla località “Parco Sott'Acqua”, di 3,50, Per_2 legittimato ex artt. 9 e 10 della legge n. 1766/1927 in virtù dell'ordinanza n. 57 del 23.2.1973 resa dal Parte_2
In particolare, tale fondo era stato oggetto di un contratto preliminare di vendita con il quale i germani avevano promesso di cedere il terreno in esame ai germani anticipatamente CP_1 CP_5 immessi nel possesso nel fondo al momento della stipula. Successivamente tale contratto veniva dichiarato nullo con sentenza del Tribunale di Salerno del 22.6.2011 (procedimento n. 8976/2005
R.G.). Con sentenza della Corte d'Appello di Salerno del 28.4.2017 (procedimento n. 1266/2011
R.G.), i IGnori venivano poi condannati al rilascio del fondo in favore dei germani CP_5 CP_1
Siffatta sentenza veniva notificata, unitamente ad atto di precetto di rilascio, da parte dei IGnori ai germani al fine di recuperare da questi ultimi il possesso del fondo: tanto, CP_1 CP_5 nonostante che, a dire dell'attrice, tale fondo era da lei posseduto in via esclusiva.
Tanto premesso, l'attrice concludeva chiedendo l'accertamento dell'avvenuta usucapione del fondo sito in agro di TE AN, in località denominata “Parco Sott'Acqua” contraddistinto in catasto al Fg. 11 p.lla 325, di ha 1.40.49, con R.D. euro 297,48 e R.A. euro 163,25, proveniente dalla p.lla 94/d del foglio 11 (frazionamento del 18.6.1986 n. 22/82), con ordine al Conservatore dei RR.II. di Salerno di procedere alle conseguenti trascrizioni e volturazioni di legge, con esonero da ogni responsabilità; con vittoria delle spese di lite e attribuzione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.2.2018, si costituivano in giudizio i IGnori , , e , deducendo PA Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 che l'attrice non aveva mai posseduto il fondo per cui è causa, avendo la medesima, secondo la prospettazione dei convenuti stessi, occupato il fondo sine titulo in modo violento e clandestino, dopo che l'Ufficiale Giudiziario, in data 6.2.2018, in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Salerno del 28.4.2017, recante condanna dei germani al rilascio del terreno, aveva immesso CP_5
i germani nel possesso del fondo stesso. CP_1
I convenuti contestavano altresì le avverse deduzioni relative all'inesistenza di un diritto di proprietà in capo ai germani sul fondo per cui è causa, affermando che il bene in esame era proprio CP_1 quello previsto dall'ordinanza di legittimazione sopra richiamata.
Quanto all'apparente arbitraria inclusione della particella n. 325 nell'ambito dell'atto di affrancazione del 17.1.1991, in asserita violazione di quanto previsto dalla suddetta ordinanza, i convenuti deducevano che la difformità denunciata era solo apparente. Ed invero, la predetta ordinanza di legittimazione in favore di dante causa degli odierni convenuti, contemplava le Controparte_9
p.lle 89/c (di ha 1.26.80) e 94/b (di ha 1.42.50). All'esito di frazionamento, a dire dei convenuti, la p.lla 89/c diveniva di sole are 10.58, per cui la restante superficie doveva necessariamente rinvenirsi, oltre che nelle p.lle 233 e 294, nella p.lla 325. Addivenendo a conclusioni differenti, secondo parte convenuta, la superficie di terreno attribuita ai sarebbe stata dimezzata rispetto CP_1 all'estensione dei fondi originariamente legittimati. Secondo la prospettazione di parte convenuta, infatti, l'ordinanza di legittimazione contemplava l'attribuzione di un fondo pari ad ha 2.69.30 e tale sarebbe anche la misura dell'estensione complessiva dei fondi contemplati dall'atto di affrancazione del 17.1.1991.
I convenuti, inoltre, deducevano lo stato di sostanziale abbandono del fondo in questione nel corso degli anni, evidenziato dalle richieste dei titolari dei fondi confinanti di procedere alla pulizia del fondo, contestando pertanto l'asserita coltivazione e cura dello stesso da parte dell'attrice.
Quest'ultima giammai avrebbe reclamato alcun diritto sulla particella in questione e, peraltro, nell'ambito delle CC.TT.UU. effettuate nel corso dei giudizi intercorsi tra i germani e i CP_1 germani non sarebbe emerso alcun elemento da cui poter desumere un'occupazione del CP_5 terreno da parte di soggetti diversi da quelli legittimati.
I convenuti concludevano quindi chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione della chiamata in causa dei IGnori , previo CP_5 Controparte_8 CP_6 Controparte_7 differimento della prima udienza;
nel merito chiedevano il rigetto dell'avversa domanda e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al rilascio del fondo sito in TE AN alla località
Parco Sott'acqua, in catasto al foglio 11, p.lla 325, di ha 1.40.49, ed al risarcimento dei danni per indebita occupazione, il tutto maggiorato da interessi e rivalutazione. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, chiedevano la condanna dei terzi chiamati in causa al risarcimento del danno in favore dei convenuti, da commisurarsi al valore venale del terreno, il tutto maggiorato da interessi e rivalutazione, vinte le spese di lite. Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, con comparsa di costituzione e risposta depositata il
18.6.2018, si costituivano in giudizio nonché e CP_5 Controparte_8 CP_6
, questi ultimi in qualità di eredi del IG. (nato il [...] e Controparte_7 PA0 deceduto il 05.04.2011).
Contestavano la domanda formulata da parte attrice, rilevando l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria dell'usucapione, rimarcando, in particolare, l'insufficienza, ai fini dell'accertamento dell'avvenuto acquisto a tale titolo, della sola attività di coltivazione del fondo, che comunque veniva fatta oggetto di specifica contestazione.
Deducevano, inoltre, che proprio sulla base del verbale di rilascio, redatto dall'Ufficiale giudiziario in data 6.2.2018, si evincerebbe che il possesso del fondo sarebbe stato mantenuto da CP_5 trovato dall'Ufficiale giudiziario in loco al momento dell'immissione nel possesso del fondo dei germani in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Salerno del 28.4.2017. CP_1
Evidenziavano, inoltre, che i germani si erano sempre qualificati proprietari del fondo in CP_1 questione nell'ambito del contenzioso giudiziario poi conclusosi con la sentenza della Corte
d'Appello di Salerno del 28.4.2017, la quale condannava i germani e al CP_5 PA0 rilascio del terreno in favore dei germani Analogamente a dirsi con riferimento al giudizio CP_1 introdotto con atto di citazione del 22.12.1981, definito con sentenza del Tribunale di Salerno n.
1011/1996, poi appellata.
Non era in alcun modo riscontrato che l'attrice avesse posseduto l'immobile per cui è causa.
Richiamavano, inoltre, la relazione di consulenza tecnica disposta nel giudizio recante R.G. 368/1982
(all. n. 10 della propria produzione documentale), secondo la quale il fondo in esame era originariamente riferibile ad dante causa dei germani che era Controparte_9 CP_1 beneficiaria di un provvedimento di legittimazione del Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici del 1973. La suddetta relazione precisava altresì che i germani e CP_5 CP_10 avevano eseguito miglioramenti e trasformazioni sul terreno, in particolare realizzando un
[...] pioppeto.
Ad ogni modo, deducevano l'infondatezza della domanda risarcitoria formulata da parte dei IGnori
evidenziando che la disponibilità solo materiale del fondo (acquisita in virtù del citato CP_1 preliminare ad effetti anticipati) non comportava l'obbligo di impedire molestie e turbative da parte di terzi. In definitiva, i terzi chiamati in causa rilevavano che il “possesso giuridico” del fondo era sempre rimasto in campo ai germani i quali erano sempre rimasti responsabili della CP_1
“custodia giuridica” del terreno in questione.
Concludevano, pertanto, per il rigetto della domanda formulata dall'attrice; in via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, chiedevano il rigetto della domanda di risarcimento del danno derivante dalla mancata custodia del fondo formulata da parte convenuta, vinte le spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
Nelle more del termine per la costituzione in giudizio dei terzi chiamati, i germani CP_1 introducevano un procedimento possessorio dinanzi a questo Tribunale, iscritto al n. R.G. 10744-
1/2017, deducendo l'asserito spoglio, perpetrato in data 7.2.2018 da parte della IG.ra Parte_1 del terreno de quo, dopo che l'Ufficiale giudiziario, in data 6.2.2018, aveva immesso nel possesso del fondo i germani in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Salerno del 28.4.17. CP_1
Costituitasi nel predetto procedimento anche la IG.ra , instando per il rigetto Parte_1 dell'avversa domanda ed espletata l'istruttoria orale, il procedimento veniva definito con ordinanza di rigetto del 18.12.2018, con cui era riservava la regolamentazione delle spese del giudizio possessorio alla definizione del giudizio di merito petitorio.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. nel procedimento principale, veniva successivamente espletata la prova orale.
La causa veniva così rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del
29.1.2025.
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza del 29.1.2025, la causa veniva introitata in decisione con ordinanza del 7.3.2025, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda formulata per conto di parte attrice è infondata e va rigettata per quanto di ragione;
va invece accolta la domanda riconvenzionale di rilascio del fondo da parte dei IGnori e va CP_1 rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno. Infine, va dichiarato l'assorbimento della domanda di risarcimento del danno formulata da parte dei IGnori nei confronti dei CP_1 IGnori CP_5
Occorre anzitutto soffermarsi sulla natura giuridica del fondo oggetto di causa.
Risulta in atti l'ordinanza del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici di NA
(cfr. all. n. 4 della produzione documentale di parte convenuta) con cui era stata disposta, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge n. 1766/1927, la legittimazione del possesso degli appezzamenti del demanio , del Rovella (SA), statuendosi altresì che le CP_11 PA2 concessioni così disposte sarebbero state regolate dalle norme sull'enfiteusi, con conseguente obbligo per i beneficiari di corrispondere annualmente il canone enfiteutico.
L'ordinanza in questione assegnava ad (n. Montecorvino Rovella il 11.8.1928), il Controparte_9 terreno catastalmente identificato al Fg. n. 11, particella 89/c e particella 94/b. Risulta altresì in atti l'ordinanza del Comune di Montecorvino Rovella (SA), con cui veniva deliberato l'affranco del canone enfiteutico a favore degli odierni convenuti, emessa in data 15.1.1982 (doc. n. 7 della produzione di parte attrice). Con atto di affrancazione del 17.1.1991 (cfr. produzione di parte attrice), rep. n. 2/1991, premesso che il terreno oggetto della predetta ordinanza risultava “attualmente riportato in catasto giusta Contr frazionamento n. 22/1982 già in possesso dello al Fg. n. 11, p.lla n. 293, di ha 1.21.10, n. 294 di are 10.58, n. 325 di ha 1.40.49, per un'estensione complessiva di ha 2.72.17”, veniva disposta l'affrancazione del predetto terreno.
In linea del tutto generale, occorre rilevare in questa sede che, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 1766/1927, qualora sulle terre di uso civico siano avvenute delle occupazioni, le stesse, previo rispetto delle condizioni indicate al primo comma di tale disposizione, possono essere legittimate con provvedimento del commissario liquidatore. Più in particolare, ai sensi dell'art. 10 della l. n.
1766/1927, con la concessione della legittimazione sul fondo occupato, viene imposto un canone di natura enfiteutica, in favore del suscettibile di affrancazione. CP_12
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, il rapporto giuridico che si costituisce con il decreto del Commissario per la liquidazione degli usi civici attribuisce un diritto reale sul bene, equiparabile alla piena proprietà: “tale istituto attribuisce all'occupatore la piena proprietà della terra, con il peso del canone enfiteutico, trasformando il demanio in allodio”
(Cass. Civ., SS.UU., 7.2.1991, n. 1275).
Si è infatti avuto modo di rilevare che se con l'affrancazione ordinaria di cui all'art. 971 c.c. l'enfiteuta consegue ex novo l'acquisto del diritto di proprietà del terreno, invece, con l'affrancazione speciale di cui si tratta, poiché il legittimario è già titolare di un diritto reale assimilabile al diritto di proprietà per effetto della legittimazione, l'affrancazione determina soltanto un effetto espansivo del diritto preesistente e l'unico effetto dell'affrancazione risulta la liberazione del legittimario dall'obbligo di corresponsione del canone annuo (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. II, 8.4.2013, n. 8506).
Tanto premesso, va anzitutto evidenziata l'obiettiva contraddittorietà delle allegazioni dedotte da parte dell'odierna attrice sul punto.
Ed invero, da un lato, in sede di citazione la stessa deduceva che l'affrancazione in esame non era opponibile nei confronti della stessa, tenuto conto del fatto che la predetta particella non sarebbe stata ricompresa nell'alveo applicativo del predetto provvedimento di legittimazione.
Per altro verso, la medesima attrice aveva modo di rilevare che “la vicenda relativa all'intestazione, corretta o meno, della p.lla n. 325 del Fg. n. 11, raffigurante catastalmente il fondo oggetto di causa, non incide sull'esercizio del possesso utile all'usucapione, in quanto è pacifico che con la legittimazione ex artt. 9 e 10 l. n. 1766/27, l'uso civico è cessato ed il bene è divenuto di natura allodiale – acquisibile per usucapione” (cfr. pag. 8 della memoria ex art. 183, VI comma n. 1) c.p.c. di parte attrice). Inoltre, nella medesima memoria istruttoria la stessa attrice rilevava che il fondo per cui è causa, all'epoca dell'espletamento dell'elaborato peritale del 22.11.1979 a firma dell'ing. , Per_3
“probabilmente era occupato dai IGnori ” e che lo stesso, intorno al 1986-1987, sarebbe CP_5 stato abbandonato da parte dei IGnori Analogamente a dirsi con riferimento a quanto CP_5 dedotto in sede di terza memoria istruttoria, laddove pure la parte attrice rilevava che la p.lla n. 325 era stata “inserita tra quelle legittimate e quindi trasformata in allodio con la cessazione del diritto di uso civico”, così consentendosi all'odierna attrice di “maturare il diritto di proprietà per usucapione nei confronti del Comune di Montecorvino Rovella” (pag. 8 della terza memoria istruttoria).
D'altro canto, nemmeno risulta in alcun modo allegato, prima ancora che provato, come e per quali termini la p.lla n. 325 non dovesse essere ricompresa nell'alveo del fondo oggetto di legittimazione in favore della IG.ra CP_9
Dalla relazione del Segretario Comunale dott. (prot. n. 18567 del 20.11.2017) del Comune Per_4 di Montecorvino Rovella (cfr. produzione di parte attrice), risultava effettivamente riscontrato che, formalmente, le particelle oggetto di affranco erano quelle recanti nn. 293, 294 e 325, in luogo di quelle recanti 89/c e 94/b, oggetto dell'originaria ordinanza di legittimazione.
Cionondimeno, in assenza di un più ampio approfondimento sulla ricostruzione storica delle particelle di terreno in esame e di acquisizione delle mappe in originale presso il Commissario liquidatore degli usi civici, poteva evidenziarsi che la vicenda doveva ricondursi ad “una situazione catastale profondamente modificata, come da frazionamenti successivi intervenuti, rispetto alla data di adozione dell'ordinanza del Commissario per gli usi civici”.
Ed infatti, dall'analisi dei dati disponibili in relazione ai frazionamenti catastali, risultava oggettivamente una discrasia tra le superfici delle particelle oggetto dell'ordinanza di legittimazione rispetto alle particelle frazionate oggetto delle affrancazioni.
Con particolare riguardo alla posizione della IG.ra infatti, deve evidenziarsi che, a voler CP_9 sottrarre la p.lla n. 325 dalla superficie di ettari 1.40.49 dal computo della proprietà acquistata dalla stessa a seguito di legittimazione, ne sarebbe derivato che, rispetto alla predetta ordinanza, sarebbe stato assegnato un fondo dalla superficie inferiore di ha 1.37.63 rispetto a quella oggetto di accertamento nel provvedimento di legittimazione.
Ciò che emerge in modo evidente da tale documento è che, in considerazione dell'ampio arco temporale trascorso tra l'adozione del provvedimento di legittimazione e la stipula dell'atto di affrancazione, nel corso del quale sono intervenuti atti di frazionamento del territorio ove ricadeva il fondo per cui è causa, non è ravvisabile una perfetta sovrapposizione tra le particelle originariamente attribuite con il provvedimento di legittimazione e quelle poi menzionate nell'atto di affrancazione. Ed invero, si precisava che, anche per le particelle di terreno legittimate a favore di , Persona_1 dante causa dell'attrice, vi era una discrasia, con riferimento all'estensione dei fondi, tra le risultanze catastali dell'epoca di adozione del provvedimento di legittimazione e quelle attuali (o, quantomeno, riferibili al tempo in cui era stata redatta la nota da parte del Segretario comunale). Infatti, a titolo esemplificativo, si specifica nella predetta nota che “il Commissario per la liquidazione degli Usi
Civici, infatti, concedeva a , fra le altre, la particella 89/y di ha 0.11.60 che dopo il Pt_1 frazionamento acquisirebbe il numero 311 ma diventa di una superficie 0.15.75 che però non risulta richiamata nell'atto di affrancazione notarile in favore di ”. Pt_1
Ciò, del resto, riguarda anche i fondi attribuiti ad costei, ad esempio, acquisiva la Controparte_9 legittimazione del possesso della particella n. 89/c pari ad ha 1.26.80. All'esito del già citato frazionamento (cfr. la dimostrazione del frazionamento n. prot. 22 del 26.3.1982 presente nella produzione documentale di parte attrice), la particella 89/c veniva ricondotta alla particella n. 294, di ha 10.58, dunque con un'estensione nettamente inferiore a quella originaria.
Si consideri poi che nell'atto di affrancazione del 17.1.1991, ove vi è espressa menzione del già citato frazionamento n. 22/82, si dà esplicitamente atto di una discrasia, peraltro non particolarmente rilevante, tra l'estensione complessiva delle particelle ricomprese nell'ordinanza di legittimazione
(pari a ha 2.69.30) e quella risultante dalle particelle assegnate nell'atto di affrancazione (pari a ha
2.72.17) (cfr. pagg. 2 e 3), e vi è espressa menzione del già citato frazionamento n. 22/82.
I dati evidenziati, quindi, depongono tutti nel senso, non già di un'arbitraria modifica in sede di affrancazione dell'attribuzione dei fondi già oggetto di legittimazione, ma, più semplicemente, del fatto che in sede di affrancazione si era preso atto della modifica dei dati catastali dei terreni di riferimento.
In altre parole, sulla scorta degli elementi di prova in atti, risulta sufficientemente provato che, effettivamente, anche la porzione di terreno recante attualmente la p.lla n. 325 era oggetto della predetta ordinanza di legittimazione: tanto, a maggior ragione tenuto conto del fatto che, come evidenziato, in sede di atto di affrancazione, era specificamente indicato che tale terreno era stato attualmente frazionato nella p.lla n. 325.
A fronte di tali IGnificativi riscontri, invero, alcun elemento di prova di segno contrario era dedotto da parte dell'odierna attrice: né può rilevare in senso contrario la mera circostanza che, sulla scorta del frazionamento n. 22/82 in atti la p.lla n. 325 sarebbe derivata dalla p.lla n. 94/d.
Appare invero evidente che la sola p.lla n 323, attualmente corrispondente alla p.lla n. 94/b, dall'estensione di ha 50.82, non poteva coincidere con la p.lla n. 94/b indicata nell'ordinanza di legittimazione, dall'estensione di ettari 1.42.50. Né veniva in altro modo documentato, sulla scorta del dato delle mappe catastali, che il terreno oggetto dell'ordinanza di legittimazione non coincidesse con quello per cui è causa.
Sicché, tenuto conto dei IGnificativi elementi di prova in atti, e per quanto di interesse in questa sede,
è provato che tale particella rientrasse nell'alveo del fondo oggetto della predetta ordinanza di legittimazione.
A riscontro di tale conclusione, peraltro, deve altresì aversi riguardo alle risultanze della prova orale, su cui ci si soffermerà successivamente.
Ne consegue, pertanto, come alcun dubbio possa porsi in merito alla natura privata del fondo in esame: a voler ragionare diversamente, infatti, nemmeno sarebbe configurabile un acquisto per usucapione del predetto bene, posta la natura demaniale dello stesso, ai sensi dell'art. 823 c.c.
D'altro canto, laddove l'odierno attore avesse effettivamente inteso contestare la natura privata di tale fondo, nemmeno avrebbe potuto radicarsi la giurisdizione di questo Ufficio in parte qua, trattandosi di controversia riconducibile nell'alveo della giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli
Usi civici (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., SS.UU., 20.12.2018, n. 33012), ai sensi dell'art. 29 l. n.
1766/1927.
Tanto premesso e venendo all'esame della domanda attorea, occorre rilevare come l'odierna attrice avesse richiesto accertarsi “l'avvenuto acquisto per usucapione, della istante , nata il Parte_1
26-11-63 a Pont.AN, della proprietà del fondo in catasto del Comune di TE AN, già appartenente alla massa del Comune di Mont. Rovella, quale demanio civico, al fg.11 - p.lla
n°325, di ha 1.40.49, proveniente dalla p.lla n°94/d (frazionamento in atti del 18-6-86 n°2282), confinante con strada interpoderale, con canale di bonifica, con proprietà , Per_5 Persona_6
e , salvo altri.” Per_7 Persona_8
È opportuno premettere che, con riferimento allo standard probatorio richiesto per l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è imposta una valutazione rigorosa avendo riguardo, tra l'altro, al quadro degli obblighi internazionali che vincolano l'Italia, con particolare riferimento all'art. 1 protocollo n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte EDU nella sentenza della Grande Camera 30.8.2007, J.A. PY (Oxford)
Ltd & c. TE KI (ricorso n. 44302/02), imponendosi PA4 pertanto al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento, anche sul piano probatorio della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà (Cass. civ., Sez. II, Sent., 30/08/2017, n. 20539).
Sulla base di tale parametro di accertamento, deve rilevarsi che parte attrice non ha soddisfatto l'onere della prova di cui era gravata. Ed invero, le prove orali espletate, unitamente all'esame della documentazione prodotta dalle parti, hanno restituito un quadro dei fatti ricco di elementi contraddittori rispetto alla prospettazione attorea, con riferimento sia all'arco temporale in cui si sarebbe protratto l'asserito possesso vantato dall'attrice, sia alle concrete modalità con cui la stessa avrebbe mantenuto il possesso del fondo in questione.
Prendendo le mosse dalla deposizione di occorre rilevare che quest'ultimo aveva già Testimone_1 reso dichiarazioni, in qualità di informatore, nell'ambito del giudizio possessorio instaurato dai germani nei confronti della IG.ra . CP_1 Parte_1
Il IG. aveva era altresì autore delle CC.TT.PP. allegate da parte attrice alla memoria di cui al Tes_1
III termine previsto dall'art. 183, comma VI, c.p.c.
Occorre innanzitutto soffermarsi sull'utilizzabilità di tali documenti, in quanto depositati unitamente alla memoria deputata a recare le “sole indicazioni di prova contraria”.
Secondo un certo indirizzo giurisprudenziale, tale locuzione dev'essere intesa in senso ampio, nella logica di un favor per il principio del contraddittorio, dovendo comprendere anche i nuovi mezzi di prova o documenti diretti a contrastare le nuove allegazioni avverse eventualmente contenute nella precedente memoria prodotta dalla controparte (arg. ex Cass. Civ. sez. III, 9.02.2005, n. 2656, pronunciatasi con riferimento al testo dell'art. 184 c.p.c. anteriore alla riforma del 2005).
Ciò premesso, una delle due CC.TT.PP., quella datata 3.11.2018, recava il seguente oggetto:
“RELAZIONE DI PERIZIA inerente l'accertamento e la verifica della perizia fotografica redatta dallo Studio Agronomico del Dott. esibita nelle memorie ex art,183 CPC, nella Persona_9 controversia fra la Sig.ra contro + 3, non che l'accertamento delle Parte_1 PA colture presenti negli anni dal 1990 ad oggi, sulla particella n. 325 del foglio 11 del Comune di
TE AN”. Alcun dubbio può porsi in merito al fatto che tale consulenza integri un elemento di prova contraria in parte qua rispetto alla documentazione prodotta dalla parte convenuta in uno alla memoria di cui al II termine dell'art. 183, comma VI, c.p.c., cioè la perizia fotografica a cura del dott. : ne deriva, pertanto, la relativa utilizzabilità del documento. Persona_9
Del tutto irrilevante, a fronte della genericità dei rilievi offerti, risulta invece la seconda consulenza di parte, datata 27/10/2017, avente ad oggetto: “l'accertamento e la verifica della documentazione riguardante la pratica amministrativa di legittimazione presso il Commissario Regionale Per La
Liquidazione Degli Usi Civici Di NA ed il Comune di Montecorvino Rovella, da parte della IG.ra
per i terreni siti nel comune di TE AN alla località " Parco Controparte_9
Sott'Acqua ", foglio 11 particella 325 ed altre”. D'altro canto, non sono utilizzabili nel presente giudizio i documenti ad essa allegati e non tempestivamente prodotti, in quanto non attinenti ad elementi di prova contraria: trattasi, più in particolare, dei docc. nn. 1); pag. 16 del doc. n. 3); 8); 9);
11); 12); 13.
Tanto premesso, occorre soffermarsi sulle risultanze della prova orale.
nell'ambito del giudizio possessorio dichiarava che si era recato sul fondo a partire Testimone_1 dal 2015, per sette, o otto volte, avendo in quell'epoca avuto incarico dalla di compiere Pt_1 ricerche sulla provenienza della particella per cui vi è causa.
Tale dichiarazione appare contraddittoria con quanto asserito dallo stesso nel corso Tes_1 dell'escussione testimoniale nel giudizio petitorio;
il teste, infatti, nel presente giudizio affermava di aver ricevuto un incarico dalla IG.ra nel 1994 avente ad oggetto una consulenza relativa al Pt_1 miglioramento della condizione del terreno, all'epoca adibito, secondo quanto dichiarato dal teste, a pascolo di capre e cavalli. Il IG. poi, dichiarava di aver ripetutamente visitato il fondo a partire Tes_1 dal 1994, almeno due volte all'anno. Il teste si sarebbe recato sul fondo, seppur con minor frequenza, dal 2000 al 2014, sempre per incombenze commissionate dalla IG.ra in merito alla Pt_1 trasformazione del fondo. Pare evidente che il teste affermava di aver visitato il fondo in questione in periodi ben più risalenti di quello indicato all'udienza del 26.9.2018 (e cioè l'anno 2015), nel corso dell'escussione come informatore nel giudizio possessorio.
La deposizione del IG. poi, manifesta anche una rilevante contraddittorietà - rispetto a quanto Tes_1 dallo stesso dichiarato nella citata C.T.P., con data 3.11.2018, e a quanto dedotto dagli altri testi di parte attrice - in merito all'individuazione dei periodi in cui il fondo sarebbe stato coltivato.
Il IG. infatti, nel corso della testimonianza evidenziava che nel 1994 il fondo era adibito Tes_1 essenzialmente al pascolo delle capre e dei cavalli;
per questa ragione era incolto di proposito, salvo poi precisare che vi sarebbe stata la semina di erbe a beneficio del pascolo. Solo a partire dal 2014 sarebbe cominciata l'attività di coltivazione, proseguita almeno fino al 2022, anno in cui il teste per l'ultima volta avrebbe fatto accesso al fondo.
Ed invero, quanto dichiarato è in contrasto con le risultanze della citata C.T.P. del 3.11.2018 avente ad oggetto le osservazioni rispetto ai rilievi espressi dalla C.T.P. prodotta da parte convenuta in allegato alla memoria di cui al II termine previsto dall'art. 183, comma VI, c.p.c., a cura dell'agronomo dott. . Persona_9
Il IG. nel prendere posizione sulle conclusioni tratte dal C.T.P. incaricato dai germani Tes_1
evidenziava che “si può dichiarare che c'è la presenza di vegetazione spontanea (cespugli) CP_1 negli anni che vanno dal 2007 al 2016. Dalle foto allegate alla presente risulta compatibile l'attività di pascolo con la presenza di vegetazione spontanea fino all'anno 2015. Dall'anno 2016 risulta in maniera chiara la coltivazione del terreno con colture orticole da parte della IG.ra ” Parte_1
(cfr. pagg. 3 e ss.). Emerge quindi un non irrisorio scarto temporale rispetto a quanto dichiarato in sede di testimonianza, nel corso della quale l'anno 2014 veniva indicato come il momento in cui il fondo, fino a quel momento contraddistinto dalla presenza di vegetazione spontanea, cessava di essere destinato al pascolo, per divenire oggetto di coltivazione.
Non può poi sottacersi il fatto che, nel corso della deposizione, il IG. dichiarava di aver visitato Tes_1 il fondo più volte, dal 1994, facendo quindi emergere di avere cognizione diretta dello stato dei luoghi di causa. Nell'ambito della predetta C.T.P., invece, nell'avversare le conclusioni raggiunte dal consulente di controparte, si soffermava sulle diverse modalità di utilizzo del terreno, nel corso degli anni, ma sulla base di informazioni acquisite de relato, e cioè reperite dai titolari dei fondi confinanti, finanche in relazione a periodi in relazione ai quali lo stesso aveva dichiarato di essersi recato di persona sul fondo (“Sempre da informazioni acquisite dai confinanti durante questo periodo, che va dagli inizi degli anni 90 fino agli anni 2007 il terreno in parte veniva coltivato come erbaio per
l'allevamento dei cavallini e delle caprette, mentre la restante parte veniva lasciata per il pascolo allo stato brado degli stessi”) (cfr. pag. 3),
Come già anticipato, le dichiarazioni del IG. oltre a manifestare tali profili di contraddittorietà Tes_1 con quanto dallo stesso rilevato nella C.T.P. a sua firma, presentano rilevanti discrasie, in particolare sotto il profilo temporale, con riferimento alle attività di coltivazione del fondo e di pascolo, rispetto a quanto è stato riferito dagli altri testi escussi per conto di parte attrice.
Ed invero, il teste dichiarava che la coltivazione del fondo da parte di Testimone_2 Parte_1 era iniziata a partire dall'anno 2010; in sede di escussione come informatore, invece, dichiarava di abitare nei pressi dei luoghi di causa da circa venti anni e dal 1980 era proprietario del terreno.
Precisava che il fondo era “sempre stato coltivato dalla IG.ra ”. Per contro, in sede di Pt_1 escussione testimoniale, la medesima persona dichiarava di abitare in loco dal 2001 e di recarsi in tale immobile come “seconda casa” più volte a settimana.
Le medesime considerazioni si estendono altresì alla deposizione di che, in Testimone_3 particolare, dichiarava: “metà del fondo veniva coltivato, dopo il taglio dei pioppi;
si coltivavano i broccoli, fagiolini e zucche. Altra metà del fondo veniva utilizzata per il pascolo di pony e di quattro
o cinque caprette. Tanto avvenne dopo il 1986. Ricordo che la IG.ra si occupava Parte_1 della coltivazione e del pascolo degli animali. Ricordo che poi fu dismesso il pascolo degli animali intorno al 1995. Da questo momento, tutto il terreno veniva coltivato nelle modalità che ho precisato.”.
Quanto esposto dal dichiarante rende evidente la non sovrapponibilità, neppure tenendo conto di un fisiologico margine di incertezza derivante dalla necessità di dover ricostruire fatti accaduti decenni addietro, con i periodi indicati da e da . Testimone_1 Testimone_2 Questi ultimi, come si è visto, collocavano l'inizio dell'attività di coltivazione tra il 2010 ( Tes_2
) e, al più tardi, il biennio 2014-2016 ( , mentre associava tale
[...] Testimone_1 Testimone_3 momento all'epoca immediatamente successiva alla dismissione del pascolo, che sarebbe avvenuta,
a suo dire, nel 1995. Anche rispetto all'attività di pascolo, non può non rilevarsi che il IG. aveva Tes_1 dichiarato che “la IG.ra allevava tali animali, che rimasero sul fondo fino al 2014”. Parte_1
Il teste , inoltre, riferiva che avrebbe provveduto alla cura del Testimone_3 Persona_1 fondo in questione sino al suo decesso, che il teste collocava temporalmente all'incirca nel 2005, mentre parte attrice riferiva, nell'atto di citazione, che il decesso del proprio dante causa era avvenuto nel 1996.
Si consideri, inoltre, che dalla deposizione testimoniale di pare emergere un ruolo di Testimone_1 primo piano nella gestione del fondo in capo a già dal 1994, allorquando l'attrice - Parte_1 sempre in base alle dichiarazioni del teste - conferiva incarico al IG. al fine di realizzare sul Tes_1 fondo una struttura ricreativa che comprendeva, tra l'altro l'utilizzo di cavalli e di altri animali.
Di tanto, però, non vi è traccia nelle allegazioni di parte attrice presenti nell'atto di citazione, laddove si specifica che il possesso del fondo è rimasto nelle mani di fino al 1996, anno Persona_1 del suo decesso, e solo dopo tale momento sarebbe subentrata al genitore nell'attività Parte_1 di cura e coltivazione del terreno.
Siffatte discrasie emerse nelle deposizioni dei testi di parte attrice non possono non avere incidenza con riguardo alla valutazione di attendibilità dei testi stessi, atteso medesimi accadimenti, utili a ricostruire le vicende del fondo per cui è causa, vengono collocati dai testi in epoche diverse, con differenze anche di diversi anni.
D'altro canto, IGnificativi elementi di prova di segno contrario rispetto alla tesi dell'odierna attrice possono trarsi dall'esame della documentazione in atti.
In particolare, viene in rilievo la diffida inviata da nei confronti dei germani Persona_8 in data 19.5.2015 (in allegato alla documentazione prodotta da parte convenuta). In tale atto, CP_1 il mittente, qualificatosi come titolare di un fondo finitimo a quello per cui è causa, denunciava lo stato di totale abbandono del fondo, precisamente identificato con l'indicazione della particella n. 325
e dell'estensione di ha 1.40.49, sollecitando i germani a provvedere alla pulizia del terreno. CP_1
Nella predetta produzione documentale si rinviene poi un'ulteriore diffida, inviata da CP_15 nei confronti di e avente il medesimo contenuto sostanziale di quella spedita da PA
, pur non essendovi un riferimento preciso al fondo di cui alla particella n. 325. Si Persona_8 denunciava, anche in quel caso, lo stato di abbandono del fondo, con sollecitazione a porre in essere iniziative per la pulizia del terreno. Viene poi in rilievo il verbale di rilascio redatto dall'Ufficiale giudiziario in data 6.2.2018 (presente nella produzione documentale di parte convenuta).
Premesso che non è agevole decifrare il contenuto dell'atto manoscritto, nella parte finale dello stesso, dopo aver indicato il bene in questione con i suoi riferimenti catastali e la denominazione della località in cui lo stesso è posto (“Parco Sott'Acqua”), l'ufficiale giudiziario specificava che lo stesso fondo risultasse “allo stato incolto”. Tale riferimento, peraltro, coincide con quanto riferito dall'informatore
, all'udienza del 26.9.2018, nel corso del giudizio possessorio. Questi, infatti, che Testimone_4 affermava di trovarsi sul fondo nel momento dell'immissione in possesso dei germani CP_1 essendo il figlio di , riferiva che il fondo si presentava incolto e vi erano delle Controparte_4 erbacce.
Il dato riferito da trova riscontro anche nelle informazioni rese da , Testimone_4 Testimone_5 escusso anch'egli nel corso dell'udienza del 26.9.2018, nell'ambito del giudizio a cognizione sommaria.
Ed invero, anche il IG. riferiva di essere stato presente sul fondo al momento dell'immissione Tes_5 in possesso dei germani confermando che il fondo “era incolto perché vi era erbaccia”, CP_1 aggiungendo poi che “esso non era coltivato;
vi erano anche due o tre piante però prive di frutto”.
Ferme restando le rilevate contraddizioni presenti nelle deposizioni dei testi richiesti da parte attrice,
l'esame della citata documentazione in atti depone in termini obiettivamente IGnificativi e rilevanti nel senso che il fondo sarebbe rimasto incolto, quantomeno negli anni che vanno dal 2015 al 6.2.2018, contrariamente a quanto allegato da parte attrice e a quanto si evince dalle deposizioni di taluni testimoni di parte attrice.
Né risultano essere stati allegati, per contro, obiettivi elementi di prova volti a riscontrare l'effettiva coltivazione del fondo. Sotto tale profilo, non v'è alcuna fotografia idonea a provare tale effettivo stato dei luoghi nel predetto periodo di tempo;
tanto, nonostante che la medesima attrice, a suo dire, avrebbe posseduto ininterrottamente il fondo per cui è causa a partire dal 1996.
L'esame, poi, delle ulteriori deposizioni rese dai testi indicati dai convenuti e dai terzi chiamati in causa conferma l'assenza di elementi che evidenzino l'esercizio del possesso del fondo in questione da parte di e di , nel corso del periodo di tempo indicato dall'attrice Persona_1 Parte_1
e, in ogni caso, per un periodo utile ad usucapire il bene.
Ed invero, il teste , nel riportarsi alla propria C.T.P., prodotta da parte convenuta Persona_9 unitamente alla memoria di cui al II termine previsto dall'art. 183, VI comma, c.p.c., evidenziava che l'esame delle ortofoto, utilizzate nella predetta consulenza, consentiva di ritenere che il fondo in esame fosse rimasto incolto almeno fino al 2016. Precedentemente a tale anno, invece, il fondo avrebbe presentato vegetazione selvatica;
ciò veniva affermato anche valorizzando il confronto con ortofoto relative ad altri terreni finitimi a quello per cui vi è causa. Per_ Il IG. poi, riferiva altresì che, sulla base di informazioni assunte informalmente presso il
, sarebbe stato a provvedere al pagamento delle PA6 PA quote irrigue con riferimento al . PA6
Quanto riferito dal teste, in merito al pagamento di tali contributi, trova un supporto nella documentazione allegata da parte convenuta, con particolare riferimento alla cartella di pagamento n.
10020100070214981 di Equitalia Polis s.p.a. e con destinatario il IG. per l'importo PA complessivo di euro 1.568,30, incluse le spese di notifica. Orbene, a pag. 8 di tale cartella esattoriale viene indicato l'elenco degli immobili soggetti a contributo, tra i quali è elencato quello di cui al Fg.
11, p.lla 325, di superficie pari ad ha 1.40.49. Risulta altresì allegata la distinta di pagamento per la somma di euro 1568,30, con data del 10.12.2010.
In merito al tema dei pagamenti dei contributi consortili, si consideri anche la testimonianza resa da
, il quale riferiva: “circa tre o quattro anni fa ricordo di aver incontrato la IG.ra Testimone_6
in banca, la BCC di Montecorvino Rovella, la quale mi riferì che stava per Controparte_3 pagare le imposte consortili al . Si lamentava del fatto che lei pagava e altri PA6 avevano la disponibilità del fondo”.
Il teste riferiva di conoscere i luoghi di causa da tempo risalente, in quanto titolare, da Testimone_7 prima degli anni Ottanta, di un fondo distante circa un chilometro da quello per cui è causa. In particolare, asseriva di aver conosciuto dante causa dei convenuti, e dichiarava Controparte_9 che negli anni Ottanta il fondo era stato ceduto dai germani ai germani In ogni CP_1 CP_5 caso, affermava di aver provveduto a pascolare le pecore sul fondo in questione, dapprima con il consenso di e dei suoi aventi causa, poi con quello dei germani Precisava Controparte_9 CP_5 di non aver mai visto la IG.ra sul fondo né il IG. , asserendo che Parte_1 Persona_1 questi coltivava un fondo limitrofo a quello per cui è causa.
Il teste affermava di avere cognizione dei luoghi di causa in quanto aveva rapporti Testimone_8 con i fratelli e avendoli accompagnati sul fondo in esame. Inoltre, il teste CP_5 PA0 riferiva che gli avrebbe detto di aver acconsentito a che “tale IG. ”, non meglio CP_5 Pt_1 identificato, pascolasse le capre sul proprio fondo. Aggiungeva, poi, che era ad avere CP_5 le chiavi del cancello di accesso al fondo e che lo stesso teste era presente sui luoghi di causa nel momento in cui l'Ufficiale giudiziario aveva immesso nel possesso del fondo i IG.ri CP_1
Riferiva che, in quest'ultima occasione, proprio aveva consegnato la chiave del CP_5 cancello all'Ufficiale giudiziario. Il teste riferiva di aver conosciuto i luoghi di causa nel corso, all'incirca, di un Testimone_9 lustro, affermando di aver avuto accesso al fondo in questione “circa venti-trenta volte, in lasso temporale che va, più o meno, dal 2004-2005 al 2010-2011”. Questi riferiva che il proprio padre aveva avuto l'assenso da parte di ad accedere sul fondo per ivi portare al pascolo i CP_5 cavalli. A tale attività si era poi dedicato anche il teste stesso, riferendo che il terreno si presentava
“malmenato”, cioè sporco e non curato. Precisava, poi, che, qualche volta, aveva visto delle greggi pascolare sul terreno e che, ad ogni modo, il cancello di accesso era aperto.
Alle già rilevate contraddizioni presenti nelle deposizioni dei testi di parte attrice si aggiungono gli elementi che è possibile trarre dalle testimonianze rese dai testimoni richiesti dalla parte convenuta e dalla parte chiamata in causa.
Più in particolare, le dichiarazioni rese da parte di tali testi risultano precise e sostanzialmente convergenti;
né, a fronte di tali riscontri venivano allegati, prima ancora che provati, IGnificativi elementi volti a riscontrare l'inattendibilità degli stessi.
Ed invero, dall'esame sistematico del contenuto delle dichiarazioni così rese, emerge che il fondo in esame, sin dall'inizio degli anni Ottanta fosse nella disponibilità di e i CP_5 PA0 quali avevano curato la piantumazione di pioppi sul terreno in questione.
Venuto successivamente meno il pioppeto, il fondo affrontava una situazione di sostanziale abbandono venendo al più utilizzato per pascolo di animali da parte di più persone. In tal senso va letta anche l'affermazione operata dal teste , relativa al fatto che Testimone_8 CP_5 avrebbe acconsentito affinché “tale IG. ” pascolasse le capre sul fondo. Certamente dalla Pt_1 genericità di tale affermazione non può inferirsi che o l'attrice abbiano avuto il Persona_1 possesso del bene, essendo ben possibile che tale attività di pascolo sia avvenuta per mera tolleranza dei germani CP_5
Si consideri, poi, che non vi è alcun elemento certo circa l'identificazione di “tale IG. ”, Pt_1 tenuto conto che emerge ex actis che vi sono altri soggetti con il cognome (si pensi al teste Pt_1
o a , autore della diffida del 19.5.2015, sopra richiamata), ad avere Testimone_6 Persona_8 la disponibilità di terreni posti nei pressi del fondo per cui è causa.
Né la circostanza che talvolta in loco erano stati rinvenuti dei cavalli, può in alcun modo riscontrare la tesi prospettata da parte dell'odierna attrice.
Da un lato, infatti, deve rilevarsi che il teste aveva dichiarato che suo padre e lui stesso, Tes_9 quantomeno nell'arco temporale tra il 2004 ed il 2011, avevano avuto il permesso del IG.
[...] per far pascolare in loco dei cavalli. Per altro verso, lo stesso teste rilevava di avervi CP_5 rinvenuto dei pony, che, a suo dire, presumeva fossero di proprietà del proprietario del ristorante
[...]
. Infine, non risulta in alcun modo riscontrata la presenza sul fondo, nei primi anni Pt_3 Pt_4 di un vero e proprio allevamento di cavalli in loco. Al più, infatti, il teste dichiarava Testimone_6 di aver visto un solo cavallo tra il 1992 ed il 1993.
D'altro canto, del tutto generiche risultano le contestazioni dedotte da parte attrice avverso le Per_ risultanze della consulenza di parte del dott. Ed invero, a fronte della precisa datazione delle stesse, anche tenuto conto dell'estrazione dal , dal Geoportale Nazionale, Google PA7
Earth e dal fascicolo Agea, non risulta meglio precisato come e per quali termini le stesse avrebbero dovuto ritenersi inattendibili. E d'altro canto, dalle foto così allegate, risulta sufficientemente riscontrato che il terreno sino al 2016 risultava obiettivamente incolto.
Tali evidenze documentali hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni testimoniali descritte in precedenza;
né, a fronte di un asserito possesso protratto per un così ampio lasso di tempo, l'odierna attrice era in grado di produrre in atti documentazione volta ad accertare che, per contro, il terreno in esame risultasse adibito a pascolo, ovvero coltivato.
In definitiva, dall'esame degli elementi di prova in atti non risulta obiettivamente provato l'acquisto a titolo di usucapione dell'immobile in esame da parte dell'odierna attrice: ne consegue il rigetto della domanda così formulata.
La domanda riconvenzionale formulata in via principale da parte convenuta, con la quale si chiedeva di “condannare l'attrice al rilascio del fondo sito in TE alla loc. Parco Sottacqua in catasto al foglio 11, p.lla 325 di ha 1.40.49” è invece fondata e va accolta.
Più in particolare, la domanda così formulata risulta senz'altro riconducibile nell'alveo della tutela revindicatoria di cui all'art. 948 c.c.
Sotto tale profilo, quindi, alcun dubbio può porsi in merito alla circostanza che la domanda di rilascio di un bene immobile che si reputa abusivamente occupato debba iscriversi nel paradigma dell'azione di revindica di cui all'art. 948 c.c. Infatti, il fondamento dell'azione in questione non si rinviene in un preesistente rapporto obbligatorio, quanto piuttosto nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, contestandosi, per l'appunto, l'occupazione sine titulo di un bene immobile (Cass. Civ., SS.UU.,
28.03.2014, n. 7305).
Il tenore complessivo della prospettazione dei germani invero, consiste essenzialmente CP_1 nella richiesta di accertamento dell'occupazione sine titulo del fondo per cui è causa, così senz'altro rientrandosi nell'alveo dell'istituto di cui all'art. 948 c.c.
Con specifico riferimento all'onere probatorio incombente sull'attore in rivendica, è noto, infatti che l'azione di rivendicazione eIGe che l'attore provi il proprio diritto di proprietà risalendo sino all'acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa, o dimostrando il compimento dell'usucapione in suo favore, mentre il convenuto può limitarsi a formulare l'eccezione possideo quia possideo, senza onere di prova. Quando tuttavia il convenuto rinunci a questa posizione, opponendo, ad esempio, un proprio diverso diritto, senza contestare quello affermato dall'attore, il giudice del merito non può respingere la domanda per difetto di prova, ma deve tener conto delle ammissioni del convenuto e degli altri fatti di causa, ricavandone possibili elementi presuntivi (ex plurimis Cass.
Civ., Sez. III, 18.09.2014, n. 19653).
Più in particolare, si è avuto modo di rilevare (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 19.10.2021, n. 28865) come nell'azione di revindica l'attore debba fornire la diabolica probatio della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario, ovvero risalendo, nel caso di acquisto a titolo derivativo, fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può limitarsi ad eccepire il più generale principio possideo quia possideo. Ancora, al fine di comprovare l'esistenza del diritto di proprietà, poiché nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, non basta la mera produzione del titolo proprietario, ma è necessario che si risalga ad un acquisto a titolo originario, ovvero che si dimostri di aver posseduto (direttamente, o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario ad usucapire.
Né il mero fallimento della prova del convenuto circa l'esistenza di un diritto sul bene oggetto della revindica può, di per sé solo, comportare l'attenuazione dell'onere probatorio gravante sull'attore.
Cionondimeno, soltanto dalla complessiva valutazione dell'oggetto del contendere, oltre che dall'esame del concreto tenore delle difese del convenuto può effettivamente ricavarsi il concreto atteggiarsi dell'onus probandi in capo all'attore.
Sicché, nemmeno la deduzione dell'acquisto per usucapione da parte del convenuto può comportare di per sé sola uno specifico riconoscimento in favore della controparte. In altri termini, occorrerà avere riguardo al concreto contegno tenuto dal convenuto, al fine di verificare se ed entro quali termini, lo stesso abbia dedotto delle ammissioni volte ad attenuare in parte qua l'onere probatorio gravante in capo all'attore.
In tal senso, un implicito riconoscimento dell'esistenza del diritto di proprietà della controparte può venire in rilievo nel caso in cui l'usucapione prospettata da parte del convenuto non contrasti con il diritto di proprietà dell'attore o di uno dei suoi danti causa: è il caso, ad esempio in cui il convenuto riconosca la proprietà di uno dei danti causa all'epoca in cui lo stesso assumeva di aver iniziato a possedere. Tra l'altro, l'ammissione non necessariamente deve essere espressa, ma può anche essere implicita o tacita, come ad esempio nel caso in cui non vengano dedotte specifiche contestazioni rispetto ad un'allegazione dell'attore, puntuale e specifica, dei titoli posti a fondamento della prova del suo diritto di proprietà (Cass. Civ., Sez. II, 19.10.2021, n. 28865).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche dovrà dunque aversi riguardo al caso concreto. Occorre anzitutto evidenziare che, come rilevato in precedenza, non sia oggetto di specifica contestazione il fatto che il fondo per cui è causa fosse originariamente parte di una più ampia porzione di territorio demaniale.
Come già detto, è ancora sufficientemente provata la circostanza che l'immobile per cui è causa fosse effettivamente ricompreso tra i fondi oggetto dell'ordinanza di legittimazione indicata in precedenza.
Ancora, e a tutto voler concedere, alcun dubbio può porsi in merito alla circostanza che l'atto di affrancazione del 17.1.1991 sia un vero e proprio contratto, con cui, tra l'altro, il
[...] affrancava, in favore degli odierni attori in riconvenzionale, proprio il terreno PA8 per cui è causa.
Trattasi di atto valido ed efficace, non risultando dedotto alcun IGnificativo elemento da cui poter inferire un motivo di nullità dello stesso;
né lo stesso risulta in altro modo impugnato.
Sulla scorta di tali riscontri, quindi, occorre anzitutto evidenziare che, a seguito della sdemanializzazione del fondo, è provato che quel diritto reale “assimilabile al diritto di proprietà per effetto della legittimazione” era stato acquistato dalla IG.ra a far data dal 23.2.1973; Controparte_9
a seguito dell'affrancazione, inoltre l'effetto espansivo del diritto veniva senz'altro radicarsi in favore degli eredi della IG.ra (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. II, 8.4.2013, n. 8506). CP_9
A fronte della sdemanializzazione del fondo, peraltro non oggetto di contestazione da parte dell'attrice, è provato che la proprietà dello stesso fosse stata assegnata ai IGnori CP_1
Né l'attrice ha in alcun modo dimostrato, con riferimento al lasso temporale intercorrente tra il 1973 ed il 27.11.2017, dì della notifica dell'atto di citazione, il perfezionamento dell'acquisto a titolo di usucapione dell'immobile.
Sotto tale profilo, infatti, e a tutto voler concedere, l'immissione della IG.ra nel Parte_1 possesso dell'immobile può farsi risalire ad epoca prossima al 29.1.2016, data coincidente con la diffida al rilascio dell'immobile inoltrata per conto degli odierni convenuti.
Né può in alcun modo rilevare, in assenza di IGnificativi elementi di prova attinenti al possesso dell'immobile, il mero dato attinente all'intestazione catastale dell'immobile, a far data dal 9.6.1996, in capo, tra gli altri, anche alla IG.ra (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 6.12.1988, n. Parte_1
6628). Tanto, peraltro, anche a voler prescindere dall'inutilizzabilità dei documenti allegati tardivamente alla c.t.p. a firma del IG. indicati in precedenza, tra cui la dichiarazione di Tes_1 successione con riferimento al de cuius , e la relativa ispezione catastale. Persona_1
Per altro verso, risulta sufficientemente provato che l'immobile in esame risultasse senz'altro nel possesso dei IGnori ininterrottamente e pacificamente sino ad epoca prossima al 29.1.2016. CP_1
Va anzitutto evidenziato che, è la stessa attrice a dare atto, in sede di prima memoria istruttoria, che il fondo in esame, all'epoca dell'espletamento dell'elaborato peritale del 22.11.1979 a firma dell'ing. , “probabilmente era occupato dai IGnori e che lo stesso, intorno al 1986-1987, Per_3 CP_5 sarebbe stato abbandonato da parte dei IGnori CP_5
D'altro canto, ad ulteriore riprova del fatto che l'immobile è sempre rimasto nel possesso dei IGnori
deve aversi riguardo ai seguenti elementi di prova. CP_1
Il teste , marito di dichiarava che e avevano Testimone_8 CP_6 CP_5 PA0 provveduto a piantumare dei pioppi, intorno agli anni Ottanta;
e che proprio i IGnori si CP_5 occupavano della manutenzione dei pioppi e della pulizia del terreno. Tali pioppi venivano poi spiantati e rivenduti negli anni Novanta da parte di e Proprio tali persone CP_5 PA0 avevano poi provveduto ad effettuare lavori di livellamento del terreno e che era stato CP_5 ad occuparsi della gestione del terreno.
dichiarava di accedere al fondo sino al 1992-1993 per cacciare le allodole e le Testimone_6 volpi;
quando vi entrava, pur non chiedendo il permesso al IG. per accedere al PA fondo, passava da casa sua e spesso vi entravano insieme.
Pur precisando di non aver mai chiesto l'autorizzazione al IG. risulta sufficientemente CP_1 provato che, in fatto, l'accesso sul fondo fosse consentito proprio da tale persona: tanto, non già soltanto in ragione degli ulteriori riscontri probatori su cui ci si è soffermati, ma anche tenuto conto del fatto che non risulterebbe diversamente spiegabile in termini ragionevoli la condotta di tale teste che, prima di accedere al fondo, passava per l'abitazione del IG. CP_1
pure confermava di essere andato a far pascolare le greggi sul fondo dagli anni Ottanta Testimone_7 ai primi anni Duemila, previa autorizzazione dapprima della IG.ra e poi dei IGnori CP_9
che avevano avuto la disponibilità del terreno dalla IG.ra Gli stessi avevano CP_5 CP_9 provveduto a piantumarvi un pioppeto che successivamente seccò.
dichiarava di aver fatto pascolare i cavalli sul terreno in esame tra il 2004 ed il Testimone_9
2011, più o meno, su autorizzazione del IG. CP_5
Tali dichiarazioni, sulla cui attendibilità ci si è già soffermati, depongono obiettivamente in senso convergente nel senso che l'immobile in esame, nel lasso temporale intercorrente tra gli anni CP_19
e il 2010-2011, fosse nella disponibilità della IG.ra e dei suoi eredi;
nel terreno erano stati CP_9 immessi anche i IGnori come si è avuto modo di rilevare. CP_5
D'altro canto, ad ulteriore riscontro di tale ricostruzione, deve pure aversi riguardo alle vicende giudiziarie attinenti al rapporto contrattuale intercorrente tra i IGnori ed i IGnori CP_1 CP_10
e CP_5
Già si è avuto modo di evidenziare che con “contratto di promessa di vendita” privo di data, i IGnori avevano promesso in vendita in favore dei IGnori il fondo ubicato nella località CP_1 CP_1
“Parco sott'acqua”, oggetto dell'ordinanza di legittimazione indicata in precedenza. È altresì adeguatamente provato che in tale fondo i IGnori fossero stati immessi nel possesso. CP_5
Con atto di citazione notificato in data 22.12.1981, infatti, gli odierni attori convenivano in giudizio i predetti promissari acquirenti, instando per la declaratoria di nullità della predetta scrittura privata, giacché il Giudice tutelare di Montecorvino Rovella (SA) aveva rigettato l'istanza rivolta dal tutore della minorenne , parte del predetto contratto, per la cessione dell'immobile: Controparte_4 chiedevano anche il rilascio del fondo.
Risultava in atti anche la C.T.U. a firma dell'ing. datata 1979, in cui l'ausiliario del Persona_10 giudice tutelare, dopo aver effettuato i sopralluoghi di rito, dava atto dell'esistenza di un pioppeto in loco e provvedeva a stimare l'immobile.
Nel procedimento civile così introdotto dinanzi al Tribunale di Salerno, recante R.G. n. 268/1982, era disposto il conferimento di un incarico peritale, avente ad oggetto la verifica delle trasformazioni e miglioramenti del fondo effettuati da parte dei convenuti sul fondo per cui è causa, oltre alla CP_5 quantificazione dei frutti dagli stessi ritratti dal fondo. Il C.T.U., aveva modo di Persona_11 effettuare sopralluoghi sul posto, nell'estate del 1986: veniva accertato in quella sede che, intorno all'annata agraria tra il 1977 ed il 1978, venne innestato da parte dei IGnori un pioppeto, per CP_5 il quale veniva quantificato il relativo miglioramento (doc. n. 8 della produzione di parte convenuta).
Il procedimento era definito con sentenza depositata in data 19.12.1995, successivamente impugnata da entrambe le parti, così introducendosi il giudizio di appello recante R.G. n. 362/2003, definito con sentenza di appello depositata in data 9.5.2003.
Di poi, con atto di citazione notificato in data 9.1.2005, , e PA Controparte_2
convenivano nuovamente in giudizio e al fine di Controparte_3 CP_10 CP_5 accertare la nullità del predetto contratto, in quanto avente ad oggetto il solo diritto di possesso su un bene inalienabile ai sensi dell'art. 21 l. n. 1766/1927; si costituivano in giudizio entrambi i IGnori
instando per il rigetto della domanda;
concludeva pure l'emissione di una CP_5 CP_5 sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. Si costituiva in giudizio pure , che chiedeva Controparte_4 in via riconvenzionale l'accertamento dell'invalidità del contratto, in quanto da lei stipulato quando era ancora quattordicenne. Per quanto è dato rilevare dalla motivazione della sentenza della Corte
d'Appello di Salerno (n. 537/2017, doc. n. 12 della produzione di parte convenuta), il Tribunale di
Salerno rigettava tutte le domande, al di fuori della domanda di annullamento del contratto richiesta da . A seguito dell'impugnazione di tutte le parti, la Corte d'Appello di Salerno, Controparte_4 con la predetta sentenza, accoglieva il solo appello incidentale formulato da parte dei germani così disponendo il rilascio del fondo in favore degli stessi. E proprio in esecuzione di tale CP_1 titolo veniva disposto il rilascio del fondo a mezzo dell'intervento dell'Ufficiale giudiziario sui luoghi
(doc. n. 13 della produzione di parte convenuta). Sulla scorta di tale documentazione, pertanto, risulta sufficientemente provato che, in esecuzione del predetto contratto preliminare i IGnori avessero effettivamente immesso i IGnori e CP_1 CP_5 nella disponibilità del fondo in esame, così stipulando un autonomo contratto di PA0 comodato in parte qua (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., SS.UU., 27.3.2008, n. 7930).
La documentazione attinente ai procedimenti giudiziari così richiamati obiettivamente riscontra gli ulteriori elementi di prova in atti, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese da parte dei testi escussi per conto dei IGnori e CP_1 CP_5
Risulta, cioè, provata l'effettiva esistenza del titolo legittimante la disponibilità del fondo in esame in capo ai IGnori Inoltre, ad ulteriore riscontro dell'effettiva coincidenza del fondo oggetto di CP_5 causa con quello oggetto del provvedimento di legittimazione, risulta altresì accertato che, effettivamente, quell'“appezzamento di terreno…appartenente al demanio “ ” del CP_11
Comune di Montecorvino Rovella”, il cui possesso era stato “riconosciuto e legittimato dal
Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici di NA del 23.2.1973”, contemplato nel predetto contratto preliminare, fosse proprio quello oggetto di causa.
Né, a fronte di tali IGnificativi riscontri, è stato dedotto alcun IGnificativo elemento di prova di segno contrario volto a riscontrare la tesi dell'odierna attrice, aldilà delle dichiarazioni dei testi escussi per suo conto, sulla cui inattendibilità ci si è soffermati in precedenza.
D'altro canto, a fronte di un contenzioso giudiziario tra i IGnori ed i IGnori così CP_1 CP_5 risalente e stratificato nel tempo (a far data dal 1981 sino al 2017), non è in alcun modo possibile spiegare diversamente per quale ragione, nonostante l'asserita consolidazione di una situazione possessoria ultraventennale in capo alla IG.ra , tale circostanza non fosse mai stata Parte_1 dedotta nei predetti giudizi.
Inoltre, tali conclusioni devono a maggior ragione ribadirsi tenuto conto degli accertamenti peritali disposti tra il 1979 ed il 1986 che, oltre a sconfessare le dichiarazioni rese per conto dei testi escussi per conto di parte attrice, come evidenziato in precedenza, riscontrano, piuttosto, l'effettiva disponibilità esclusiva del fondo in capo ai IGnori e di cui i IGnori CP_5 PA0
, e risultano eredi. Tanto, anche a voler prescindere dal fatto che, pur CP_7 Pt_1 Controparte_8 asserendo l'attrice di aver posseduto tale immobile in via esclusiva, l'ufficiale giudiziario, in data
6.2.2018, aveva cionondimeno avuto modo di accedere al fondo, che veniva riconosciuto come
“incolto”.
Gli elementi di prova in atti, pertanto, depongono tutti in termini gravi, univoci e concordanti, nel senso che, a seguito della sdemanializzazione del fondo la IGnora fosse stata Controparte_9 immessa nel possesso del fondo;
che gli eredi della stessa, succedendo nel possesso dell'immobile ai sensi dell'art. 1146 c.c., avevano esercitato il possesso sullo stesso per il tramite dei IGnori CP_5 detentori del fondo, quantomeno nell'arco di tempo intercorrente tra i primi anni Ottanta ed il 2016.
Per altro verso, è stato adeguatamente provato l'esercizio in fatto di un potere corrispondente al diritto di proprietà, oltre all'effettivo animus possidendi in capo ai IGnori derivante dall'effettivo CP_1 utilizzo del bene uti domini. Né risulta in alcun modo provato che lo stesso sia stato acquistato in maniera violenta o clandestina.
Infine, nemmeno è stato provata la sussistenza dei presupposti per l'acquisto dell'immobile a titolo di usucapione da parte della IG.ra . Pt_1
Ne consegue, pertanto, l'accoglimento della domanda di rilascio del fondo così formulata da parte dei IGnori CP_1
La domanda risarcitoria formulata, in via riconvenzionale, dagli odierni convenuti, invece, deve essere rigettata.
Sul punto, occorre rilevare che, con specifico riferimento al risarcimento del danno da occupazione sine titulo, va senz'altro richiamata la recente elaborazione sistematica a tal uopo prospettata da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Civ., SS.UU., 15.11.2022, n. 33645; SS.UU.,
15.11.2022, n. 33659).
Sotto tale profilo, invero, si è avuto modo di rilevare come non vi sia alcun dubbio circa il fatto che, presupposto imprescindibile per la risarcibilità del danno risulti la riconducibilità eziologica delle specifiche conseguenze pregiudizievoli di carattere patrimoniale ovvero non patrimoniale all'evento ingiusto caratterizzato dalla lesione della situazione giuridica subiettiva.
Con riguardo al diritto di proprietà, si è ribadito che se l'azione lesiva investe direttamente il contenuto del diritto di proprietà (inteso come il diritto di godere e disporre della cosa ai sensi dell'art. 832 c.c.), il danno risarcibile concerne il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa.
Trattasi, in altre parole, della specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del diritto di godere e disporre, che integra il concreto danno-conseguenza risarcibile.
Ne consegue, pertanto, la necessità di specifica allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa, a sua volta suscettibile di specifica contestazione da parte del convenuto.
Nel caso di specie, deve evidenziarsi come risulti al riguardo, da parte convenuta, un'assoluta carenza in termini di allegazione, prima ancora che di prova, in merito anzitutto alle effettive possibilità di godimento del bene rimaste precluse a causa dell'occupazione sine titulo del bene.
Tale deficit non avrebbe comunque potuto essere colmato a mezzo del conferimento di un incarico di
C.T.U., richiesta da parte convenuta, tenuto conto della natura esplorativa che avrebbe così acquisito tale accertamento. Infatti, in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio (Cass. Civ., SS.UU., 01.02.2022, n. 3086).
In altre parole, deve anzitutto rilevarsi l'obiettiva genericità dell'allegazione a tal uopo dedotta per conto dei IGnori non risultando in alcun modo meglio precisata l'effettiva possibilità di CP_1 utilizzo dell'immobile per cui è causa. Come si è avuto modo di rilevare, invero, si trattava di un fondo incolto: alcuna specifica puntualizzazione veniva offerta in merito alle potenziali facoltà di uso dell'immobile per cui è causa, nemmeno in via astratta.
Né, posto lo stato dei luoghi, descritto come obiettivamente degradato, veniva in alcun modo nemmeno genericamente prospettata una potenziale destinazione produttiva dell'immobile, anche tenuto conto delle caratteristiche dello stesso.
Avuto riguardo al rigetto della domanda di accertamento dell'usucapione formulata da parte attrice, va dichiarato l'assorbimento della domanda di risarcimento del danno formulato da parte dei IGnori nei confronti dei convenuti (Cass. Civ., Sez. I, 14.9.2023, n. 26507). CP_1 CP_5
Infine, tenuto conto dell'accoglimento della domanda petitoria formulata da parte dei IGnori
alcun dubbio può porsi in merito al fatto che il provvedimento possessorio emesso nel corso CP_1 del giudizio, ai sensi dell'art. 704, I comma c.p.c., posta la sua natura interinale, sia assorbito dalle statuizioni disposte in questa sede (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. II, 16.6.2008, n. 16220).
Non resta che disciplinare le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo della lite.
Con riguardo al rapporto processuale intercorrente tra la IG.ra ed i IGnori la Pt_1 CP_1 parziale soccombenza reciproca delle parti, depone per la compensazione parziale per la quota della metà delle spese di lite;
per la restante quota della metà, le spese di lite sono a carico della IG.ra e sono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri inferiori ai medi dello Parte_1 scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. di valore corrispondente a quello della causa (da €
52.001,00 ad € 260.000,00), con attribuzione in favore dell'avv. Pasquale Pizzuti.
Sotto tale profilo, infatti, le domande petitorie formulate reciprocamente dalle parti, ai sensi dell'art. 15 c.p.c. rientrano nel predetto scaglione, tenuto conto del valore della rendita catastale dell'immobile per cui è causa (pari ad € 297,48), moltiplicato per duecento, ai sensi dell'art. 15 c.p.c. Inoltre, la formulazione delle domande riconvenzionali da parte dei IGnori non comporta CP_1
l'applicazione di un valore eccedente a quello della domanda principale, tenuto conto del valore effettivo e complessivo della lite (Cass. Civ., Sez. II, 1.8.2023, n. 23406). D'altro canto, anche la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, tenuto conto della sua natura indeterminabile, risulta senz'altro riconducibile nell'ambito del medesimo scaglione di valore, considerata la natura giuridica delle questioni dedotte dalle parti (arg., da Cass. Civ., Sez. III, 20.7.2022, n. 22719).
Con riguardo al rapporto processuale attinente ai terzi chiamati, le spese di lite seguono parimenti la soccombenza dell'attrice.
Invero, come sostenuto dalla costante giurisprudenza di legittimità, nel caso di chiamata in causa del terzo, le spese sostenute da quest'ultimo, che non sia rimasto soccombente, non possono gravare sul chiamante qualora questi non sia rimasto soccombente né nei confronti del chiamato né nei confronti della controparte. In tal senso, l'attore soccombente è tenuto alla refusione delle spese di lite nei confronti del terzo chiamato, ove la chiamata si sia resa necessaria in relazione alla tesi sostenuta dall'attore e risultata infondata o comunque provocata e giustificata dalla pretesa attorea (Cass. Civ.,
Sez. III, 10.6.2005, n. 12301) e ciò anche se nei confronti del chiamato non sia stata proposta alcuna domanda o emessa alcuna pronuncia di merito (Cass. Civ., Sez. III, 20.10.2014, n. 2223), ovvero qualora manchi un diretto rapporto sostanziale e processuale tra il soccombente e le altre parti del giudizio, dovendo le spese essere poste a carico della parte che ha dato causa alla lite, azionando una pretesa riconosciuta poi infondata (Cass. Civ., Sez. III, 9.4.2001, n. 5262).
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, infatti, occorre senz'altro contemperare, ai fini della regolazione delle spese di lite, il più generale principio di soccombenza, con quello di causazione, nella logica di una valutazione sistematica e complessiva dei plurimi rapporti processuali innestati nel simultaneus processus. Sotto tale specifico profilo, pertanto,
e al fine di evitare un'interpretazione atomistica dei singoli rapporti processuali che refluirebbe in un'ingiustificata compressione del diritto di difesa della parte convenuta nel giudizio, soltanto nell'ipotesi in cui la chiamata del terzo da parte del convenuto risulti palesemente infondata e arbitraria, e cioè radicalmente eccentrica rispetto a quel che è stato causato dall'attore del rapporto principale, le spese processuali attinenti a tali ulteriori rapporti possono addebitarsi in capo alla parte chiamante in causa (Cass. Civ., Sez. III, 6.12.2019, n. 31889).
E non v'è dubbio che nel caso di specie le chiamate in causa dei IGnori da parte dei convenuti CP_5 non possano ritenersi arbitrarie. Infatti, e a prescindere, nel merito, dalla valutazione delle CP_1 questioni giuridiche a tal uopo sollevate da parte dei terzi chiamati, la chiamata in causa di tali terzi deve ritenersi del tutto ragionevole, tenuto conto della prospettazione difensiva degli originari convenuti, a fronte della domanda formulata da parte del attore. Parte_5
Conseguentemente, le spese di lite sono a carico di parte attrice e sono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri inferiori ai medi del medesimo scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. indicato in precedenza, tenuto conto del valore della domanda risarcitoria così formulata da parte dei IGnori con attribuzione in favore dell'avv. Simone Labonia. CP_1
Non sussistono, ad ogni modo, i presupposti per l'aumento ex art. 4, II comma D.M. n. 55/2014 con riferimento alla posizione dei singoli convenuti nei rispettivi rapporti processuali con l'odierna attrice: tanto, tenuto conto dell'assoluta identità della posizione processuale dagli stessi rivestita, oltre che dell'identità della linea difensiva seguita dagli stessi a fronte dell'unicità delle doglianze e contestazioni dedotte nei confronti di questi ultimi (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. III,
19.5.2021, n. 13595).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel procedimento di cui all'epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta dalla IG.ra avente ad oggetto la richiesta di Parte_1 accertamento dell'acquisto per intervenuta usucapione del fondo sito in agro di
TE AN, in località denominata “Parco Sott'Acqua”, catastalmente identificato al locale C.T. al Fg. n. 11, p.lla 325, di ha 1.40.49;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da parte del IG. CP_1
della IG.ra , della IG.ra e della IG.ra
[...] Controparte_2 Controparte_3
, condanna la IG.ra la IG.ra al rilascio del fondo sito in Controparte_4 Parte_1 agro di TE AN (SA), in località denominata “Parco Sott'Acqua”, catastalmente identificato al locale C.T. al Fg. n. 11 p.lla 325, di ha 1.40.49, in favore dei predetti attori in via riconvenzionale;
3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dai IGnori , PA CP_2
e avente ad oggetto il risarcimento del
[...] Controparte_3 Controparte_4 danno da occupazione sine titulo del fondo indicato al capo n. 2) del presente dispositivo;
4) dichiara assorbita la domanda formulata in via subordinata dai IGnori , PA
, e nei confronti dei IGnori Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e ; CP_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8
5) compensa per la quota della metà le spese di lite con riguardo al rapporto processuale intercorrente tra la IG.ra ed i IGnori , Parte_1 PA CP_2
e , e condanna la IG.ra
[...] Controparte_3 Controparte_4 Parte_1 alla refusione della restante quota della metà delle spese di lite in favore dei predetti IGnori
che si liquidano per intero in € 262,50 per spese vive ed in € 8.000,00 per CP_1 compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15 %, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Pasquale Pizzuti;
6) condanna la IG.ra IG. alla refusione delle spese di lite in favore dei IGg.ri Parte_1
e , che si liquidano in € CP_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8
41,62 per spese vive, ed in € 8.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15 %, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Simone Labonia.
Così deciso in Salerno, il 30.7.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato
Atto redatto con la collaborazione del m.o.t. dott. Stefano De Martino
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 10744/2017 R.G., avente ad oggetto: accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione, azione di rivendica, azione di risarcimento del danno derivante da occupazione sine titulo, vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata a margine dell'atto di Parte_1 citazione, dall'avv. Giovanni Clemente, presso il cui studio elettivamente domicilia in Eboli (SA), al
Viale Amendola n. 84;
ATTORE
E
e PA Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 rappresentati e difesi, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma congiunto, ex art. 83, III comma, c.p.c. alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Pasquale Pizzuti, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Bellizzi (SA) alla via Roma n. 175;
CONVENUTI
E
e rappresentati e CP_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8 difesi, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma congiunto, ex art. 83, III comma, c.p.c. alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Simone Labonia, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Salerno alla Via Francesco Gaeta n. 7;
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza del 29.01.2025, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., le note del 17.01.2025 per l'attrice, le note del 21.01.2025 per i convenuti, le note del 22.02.2025 per i terzi chiamati in causa) da intendersi integralmente riportate e trascritte in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva che il proprio padre, Parte_1 Per_1
(13.12.1925 - 9.6.1996) aveva posseduto ininterrottamente dal 1986 il fondo sito in agro di
[...]
TE AN (SA), in località denominata “Parco Sott'Acqua”, contraddistinto in catasto al
Fg. 11 p.lla 325, di ha 1.40.49, con R.D. euro 297,48 e R.A. euro 163,25, proveniente dall'originaria p.lla 94/d del foglio 11 (frazionamento del 18.6.86 n. 22/82). Il predetto fondo, a partire dal momento del decesso di , avvenuto nel 1996, sarebbe stato posseduto dall'attrice medesima, Persona_1 che lo avrebbe coltivato e curato, provvedendo altresì alla trasformazione fondiaria dello stesso e appropriandosi dei frutti prodotti.
Per effetto della successione nel possesso già esercitato dal proprio dante causa, ai sensi dell'art. 1146, comma I, c.c., nonché di quello esercitato in proprio, l'attrice deduceva quindi di aver posseduto il fondo predetto “uti domina” e in maniera pacifica, palese, continuata e ininterrotta. Precisando che mai nessuno, nel periodo temporale richiamato, aveva rivendicato diritti di proprietà sull'immobile o determinato l'interruzione del possesso esercitato, l'attrice deduceva che doveva ritenersi perfezionato l'acquisto per usucapione del bene ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Deduceva inoltre che gli odierni convenuti, con lettera del 29.1.2016 a firma dell'avv. Pasquale
Pizzuti, chiedevano il rilascio del bene sopra indicato, asseritamente occupato sine titulo da
[...]
, qualificandosi proprietari del fondo in ragione dell'atto di affrancazione dal canone Pt_1 enfiteutico rogato dal Segretario Comunale del Comune di Montecorvino Rovella (SA) in data
17.1.1991, con il quale l'Amministrazione comunale di Montecorvino Rovella prevedeva l'affrancazione dal canone enfiteutico in relazione al fondo per cui è causa.
deduceva, in ogni caso, l'inopponibilità nei suoi confronti del predetto atto di Parte_1 affrancazione, in quanto lo stesso indicava, tra i beni assegnati ai germani all'esito CP_1 dell'affrancazione, la particella n. 325, di ha 1.40.49. Tale particella, infatti, a dire dell'attrice, non costituiva oggetto del provvedimento di legittimazione del 23.2.1973 reso dal Commissario
Regionale per la liquidazione degli Usi Civici, adottato su istanza della dante causa degli odierni convenuti, e della successiva delibera del ConIGlio comunale del Comune di Controparte_9
Montecorvino Rovella (SA) n. 26 del 15.1.1982, ove si annoverano esclusivamente le particelle 89/c
(da identificarsi, secondo l'attrice, all'esito del citato frazionamento 22/82 del 18.6.1986, con l'attuale particella 294) e 94/b (da identificarsi, secondo l'attrice, all'esito del citato frazionamento 22/82 del
18.6.1986, con l'attuale particella 323). L'attrice evidenziava altresì che, per effetto di denuncia di successione presentata presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno in data 8.4.2016, il fondo risultava intestato a dal 1986 e, Persona_1 successivamente al decesso di quest'ultimo, ai suoi eredi.
Il fondo in questione, secondo la prospettazione di parte attrice, solo per un breve periodo sarebbe stato intestato ai germani i quali se ne dichiaravano proprietari con la citata nota a firma CP_1 dell'Avv. Pizzuti del 29.1.2016, senza però mai aver conseguito il possesso materiale del bene, che sarebbe rimasto nella disponibilità dell'attrice (e, prima ancora, del suo dante causa) per tutto l'arco temporale sopra indicato.
L'attrice, inoltre, asseriva di essere venuta a conoscenza di una controversia giudiziaria tra i terzi chiamati e i convenuti relativamente ad un contratto preliminare avente ad oggetto la promessa di vendita, da parte dei germani a favore dei IGnori e di CP_1 CP_5 PA0 un appezzamento di terreno in TE AN, alla località “Parco Sott'Acqua”, di 3,50, Per_2 legittimato ex artt. 9 e 10 della legge n. 1766/1927 in virtù dell'ordinanza n. 57 del 23.2.1973 resa dal Parte_2
In particolare, tale fondo era stato oggetto di un contratto preliminare di vendita con il quale i germani avevano promesso di cedere il terreno in esame ai germani anticipatamente CP_1 CP_5 immessi nel possesso nel fondo al momento della stipula. Successivamente tale contratto veniva dichiarato nullo con sentenza del Tribunale di Salerno del 22.6.2011 (procedimento n. 8976/2005
R.G.). Con sentenza della Corte d'Appello di Salerno del 28.4.2017 (procedimento n. 1266/2011
R.G.), i IGnori venivano poi condannati al rilascio del fondo in favore dei germani CP_5 CP_1
Siffatta sentenza veniva notificata, unitamente ad atto di precetto di rilascio, da parte dei IGnori ai germani al fine di recuperare da questi ultimi il possesso del fondo: tanto, CP_1 CP_5 nonostante che, a dire dell'attrice, tale fondo era da lei posseduto in via esclusiva.
Tanto premesso, l'attrice concludeva chiedendo l'accertamento dell'avvenuta usucapione del fondo sito in agro di TE AN, in località denominata “Parco Sott'Acqua” contraddistinto in catasto al Fg. 11 p.lla 325, di ha 1.40.49, con R.D. euro 297,48 e R.A. euro 163,25, proveniente dalla p.lla 94/d del foglio 11 (frazionamento del 18.6.1986 n. 22/82), con ordine al Conservatore dei RR.II. di Salerno di procedere alle conseguenti trascrizioni e volturazioni di legge, con esonero da ogni responsabilità; con vittoria delle spese di lite e attribuzione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.2.2018, si costituivano in giudizio i IGnori , , e , deducendo PA Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 che l'attrice non aveva mai posseduto il fondo per cui è causa, avendo la medesima, secondo la prospettazione dei convenuti stessi, occupato il fondo sine titulo in modo violento e clandestino, dopo che l'Ufficiale Giudiziario, in data 6.2.2018, in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Salerno del 28.4.2017, recante condanna dei germani al rilascio del terreno, aveva immesso CP_5
i germani nel possesso del fondo stesso. CP_1
I convenuti contestavano altresì le avverse deduzioni relative all'inesistenza di un diritto di proprietà in capo ai germani sul fondo per cui è causa, affermando che il bene in esame era proprio CP_1 quello previsto dall'ordinanza di legittimazione sopra richiamata.
Quanto all'apparente arbitraria inclusione della particella n. 325 nell'ambito dell'atto di affrancazione del 17.1.1991, in asserita violazione di quanto previsto dalla suddetta ordinanza, i convenuti deducevano che la difformità denunciata era solo apparente. Ed invero, la predetta ordinanza di legittimazione in favore di dante causa degli odierni convenuti, contemplava le Controparte_9
p.lle 89/c (di ha 1.26.80) e 94/b (di ha 1.42.50). All'esito di frazionamento, a dire dei convenuti, la p.lla 89/c diveniva di sole are 10.58, per cui la restante superficie doveva necessariamente rinvenirsi, oltre che nelle p.lle 233 e 294, nella p.lla 325. Addivenendo a conclusioni differenti, secondo parte convenuta, la superficie di terreno attribuita ai sarebbe stata dimezzata rispetto CP_1 all'estensione dei fondi originariamente legittimati. Secondo la prospettazione di parte convenuta, infatti, l'ordinanza di legittimazione contemplava l'attribuzione di un fondo pari ad ha 2.69.30 e tale sarebbe anche la misura dell'estensione complessiva dei fondi contemplati dall'atto di affrancazione del 17.1.1991.
I convenuti, inoltre, deducevano lo stato di sostanziale abbandono del fondo in questione nel corso degli anni, evidenziato dalle richieste dei titolari dei fondi confinanti di procedere alla pulizia del fondo, contestando pertanto l'asserita coltivazione e cura dello stesso da parte dell'attrice.
Quest'ultima giammai avrebbe reclamato alcun diritto sulla particella in questione e, peraltro, nell'ambito delle CC.TT.UU. effettuate nel corso dei giudizi intercorsi tra i germani e i CP_1 germani non sarebbe emerso alcun elemento da cui poter desumere un'occupazione del CP_5 terreno da parte di soggetti diversi da quelli legittimati.
I convenuti concludevano quindi chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione della chiamata in causa dei IGnori , previo CP_5 Controparte_8 CP_6 Controparte_7 differimento della prima udienza;
nel merito chiedevano il rigetto dell'avversa domanda e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al rilascio del fondo sito in TE AN alla località
Parco Sott'acqua, in catasto al foglio 11, p.lla 325, di ha 1.40.49, ed al risarcimento dei danni per indebita occupazione, il tutto maggiorato da interessi e rivalutazione. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, chiedevano la condanna dei terzi chiamati in causa al risarcimento del danno in favore dei convenuti, da commisurarsi al valore venale del terreno, il tutto maggiorato da interessi e rivalutazione, vinte le spese di lite. Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, con comparsa di costituzione e risposta depositata il
18.6.2018, si costituivano in giudizio nonché e CP_5 Controparte_8 CP_6
, questi ultimi in qualità di eredi del IG. (nato il [...] e Controparte_7 PA0 deceduto il 05.04.2011).
Contestavano la domanda formulata da parte attrice, rilevando l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria dell'usucapione, rimarcando, in particolare, l'insufficienza, ai fini dell'accertamento dell'avvenuto acquisto a tale titolo, della sola attività di coltivazione del fondo, che comunque veniva fatta oggetto di specifica contestazione.
Deducevano, inoltre, che proprio sulla base del verbale di rilascio, redatto dall'Ufficiale giudiziario in data 6.2.2018, si evincerebbe che il possesso del fondo sarebbe stato mantenuto da CP_5 trovato dall'Ufficiale giudiziario in loco al momento dell'immissione nel possesso del fondo dei germani in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Salerno del 28.4.2017. CP_1
Evidenziavano, inoltre, che i germani si erano sempre qualificati proprietari del fondo in CP_1 questione nell'ambito del contenzioso giudiziario poi conclusosi con la sentenza della Corte
d'Appello di Salerno del 28.4.2017, la quale condannava i germani e al CP_5 PA0 rilascio del terreno in favore dei germani Analogamente a dirsi con riferimento al giudizio CP_1 introdotto con atto di citazione del 22.12.1981, definito con sentenza del Tribunale di Salerno n.
1011/1996, poi appellata.
Non era in alcun modo riscontrato che l'attrice avesse posseduto l'immobile per cui è causa.
Richiamavano, inoltre, la relazione di consulenza tecnica disposta nel giudizio recante R.G. 368/1982
(all. n. 10 della propria produzione documentale), secondo la quale il fondo in esame era originariamente riferibile ad dante causa dei germani che era Controparte_9 CP_1 beneficiaria di un provvedimento di legittimazione del Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici del 1973. La suddetta relazione precisava altresì che i germani e CP_5 CP_10 avevano eseguito miglioramenti e trasformazioni sul terreno, in particolare realizzando un
[...] pioppeto.
Ad ogni modo, deducevano l'infondatezza della domanda risarcitoria formulata da parte dei IGnori
evidenziando che la disponibilità solo materiale del fondo (acquisita in virtù del citato CP_1 preliminare ad effetti anticipati) non comportava l'obbligo di impedire molestie e turbative da parte di terzi. In definitiva, i terzi chiamati in causa rilevavano che il “possesso giuridico” del fondo era sempre rimasto in campo ai germani i quali erano sempre rimasti responsabili della CP_1
“custodia giuridica” del terreno in questione.
Concludevano, pertanto, per il rigetto della domanda formulata dall'attrice; in via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, chiedevano il rigetto della domanda di risarcimento del danno derivante dalla mancata custodia del fondo formulata da parte convenuta, vinte le spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
Nelle more del termine per la costituzione in giudizio dei terzi chiamati, i germani CP_1 introducevano un procedimento possessorio dinanzi a questo Tribunale, iscritto al n. R.G. 10744-
1/2017, deducendo l'asserito spoglio, perpetrato in data 7.2.2018 da parte della IG.ra Parte_1 del terreno de quo, dopo che l'Ufficiale giudiziario, in data 6.2.2018, aveva immesso nel possesso del fondo i germani in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Salerno del 28.4.17. CP_1
Costituitasi nel predetto procedimento anche la IG.ra , instando per il rigetto Parte_1 dell'avversa domanda ed espletata l'istruttoria orale, il procedimento veniva definito con ordinanza di rigetto del 18.12.2018, con cui era riservava la regolamentazione delle spese del giudizio possessorio alla definizione del giudizio di merito petitorio.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. nel procedimento principale, veniva successivamente espletata la prova orale.
La causa veniva così rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del
29.1.2025.
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza del 29.1.2025, la causa veniva introitata in decisione con ordinanza del 7.3.2025, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda formulata per conto di parte attrice è infondata e va rigettata per quanto di ragione;
va invece accolta la domanda riconvenzionale di rilascio del fondo da parte dei IGnori e va CP_1 rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno. Infine, va dichiarato l'assorbimento della domanda di risarcimento del danno formulata da parte dei IGnori nei confronti dei CP_1 IGnori CP_5
Occorre anzitutto soffermarsi sulla natura giuridica del fondo oggetto di causa.
Risulta in atti l'ordinanza del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici di NA
(cfr. all. n. 4 della produzione documentale di parte convenuta) con cui era stata disposta, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge n. 1766/1927, la legittimazione del possesso degli appezzamenti del demanio , del Rovella (SA), statuendosi altresì che le CP_11 PA2 concessioni così disposte sarebbero state regolate dalle norme sull'enfiteusi, con conseguente obbligo per i beneficiari di corrispondere annualmente il canone enfiteutico.
L'ordinanza in questione assegnava ad (n. Montecorvino Rovella il 11.8.1928), il Controparte_9 terreno catastalmente identificato al Fg. n. 11, particella 89/c e particella 94/b. Risulta altresì in atti l'ordinanza del Comune di Montecorvino Rovella (SA), con cui veniva deliberato l'affranco del canone enfiteutico a favore degli odierni convenuti, emessa in data 15.1.1982 (doc. n. 7 della produzione di parte attrice). Con atto di affrancazione del 17.1.1991 (cfr. produzione di parte attrice), rep. n. 2/1991, premesso che il terreno oggetto della predetta ordinanza risultava “attualmente riportato in catasto giusta Contr frazionamento n. 22/1982 già in possesso dello al Fg. n. 11, p.lla n. 293, di ha 1.21.10, n. 294 di are 10.58, n. 325 di ha 1.40.49, per un'estensione complessiva di ha 2.72.17”, veniva disposta l'affrancazione del predetto terreno.
In linea del tutto generale, occorre rilevare in questa sede che, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 1766/1927, qualora sulle terre di uso civico siano avvenute delle occupazioni, le stesse, previo rispetto delle condizioni indicate al primo comma di tale disposizione, possono essere legittimate con provvedimento del commissario liquidatore. Più in particolare, ai sensi dell'art. 10 della l. n.
1766/1927, con la concessione della legittimazione sul fondo occupato, viene imposto un canone di natura enfiteutica, in favore del suscettibile di affrancazione. CP_12
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, il rapporto giuridico che si costituisce con il decreto del Commissario per la liquidazione degli usi civici attribuisce un diritto reale sul bene, equiparabile alla piena proprietà: “tale istituto attribuisce all'occupatore la piena proprietà della terra, con il peso del canone enfiteutico, trasformando il demanio in allodio”
(Cass. Civ., SS.UU., 7.2.1991, n. 1275).
Si è infatti avuto modo di rilevare che se con l'affrancazione ordinaria di cui all'art. 971 c.c. l'enfiteuta consegue ex novo l'acquisto del diritto di proprietà del terreno, invece, con l'affrancazione speciale di cui si tratta, poiché il legittimario è già titolare di un diritto reale assimilabile al diritto di proprietà per effetto della legittimazione, l'affrancazione determina soltanto un effetto espansivo del diritto preesistente e l'unico effetto dell'affrancazione risulta la liberazione del legittimario dall'obbligo di corresponsione del canone annuo (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. II, 8.4.2013, n. 8506).
Tanto premesso, va anzitutto evidenziata l'obiettiva contraddittorietà delle allegazioni dedotte da parte dell'odierna attrice sul punto.
Ed invero, da un lato, in sede di citazione la stessa deduceva che l'affrancazione in esame non era opponibile nei confronti della stessa, tenuto conto del fatto che la predetta particella non sarebbe stata ricompresa nell'alveo applicativo del predetto provvedimento di legittimazione.
Per altro verso, la medesima attrice aveva modo di rilevare che “la vicenda relativa all'intestazione, corretta o meno, della p.lla n. 325 del Fg. n. 11, raffigurante catastalmente il fondo oggetto di causa, non incide sull'esercizio del possesso utile all'usucapione, in quanto è pacifico che con la legittimazione ex artt. 9 e 10 l. n. 1766/27, l'uso civico è cessato ed il bene è divenuto di natura allodiale – acquisibile per usucapione” (cfr. pag. 8 della memoria ex art. 183, VI comma n. 1) c.p.c. di parte attrice). Inoltre, nella medesima memoria istruttoria la stessa attrice rilevava che il fondo per cui è causa, all'epoca dell'espletamento dell'elaborato peritale del 22.11.1979 a firma dell'ing. , Per_3
“probabilmente era occupato dai IGnori ” e che lo stesso, intorno al 1986-1987, sarebbe CP_5 stato abbandonato da parte dei IGnori Analogamente a dirsi con riferimento a quanto CP_5 dedotto in sede di terza memoria istruttoria, laddove pure la parte attrice rilevava che la p.lla n. 325 era stata “inserita tra quelle legittimate e quindi trasformata in allodio con la cessazione del diritto di uso civico”, così consentendosi all'odierna attrice di “maturare il diritto di proprietà per usucapione nei confronti del Comune di Montecorvino Rovella” (pag. 8 della terza memoria istruttoria).
D'altro canto, nemmeno risulta in alcun modo allegato, prima ancora che provato, come e per quali termini la p.lla n. 325 non dovesse essere ricompresa nell'alveo del fondo oggetto di legittimazione in favore della IG.ra CP_9
Dalla relazione del Segretario Comunale dott. (prot. n. 18567 del 20.11.2017) del Comune Per_4 di Montecorvino Rovella (cfr. produzione di parte attrice), risultava effettivamente riscontrato che, formalmente, le particelle oggetto di affranco erano quelle recanti nn. 293, 294 e 325, in luogo di quelle recanti 89/c e 94/b, oggetto dell'originaria ordinanza di legittimazione.
Cionondimeno, in assenza di un più ampio approfondimento sulla ricostruzione storica delle particelle di terreno in esame e di acquisizione delle mappe in originale presso il Commissario liquidatore degli usi civici, poteva evidenziarsi che la vicenda doveva ricondursi ad “una situazione catastale profondamente modificata, come da frazionamenti successivi intervenuti, rispetto alla data di adozione dell'ordinanza del Commissario per gli usi civici”.
Ed infatti, dall'analisi dei dati disponibili in relazione ai frazionamenti catastali, risultava oggettivamente una discrasia tra le superfici delle particelle oggetto dell'ordinanza di legittimazione rispetto alle particelle frazionate oggetto delle affrancazioni.
Con particolare riguardo alla posizione della IG.ra infatti, deve evidenziarsi che, a voler CP_9 sottrarre la p.lla n. 325 dalla superficie di ettari 1.40.49 dal computo della proprietà acquistata dalla stessa a seguito di legittimazione, ne sarebbe derivato che, rispetto alla predetta ordinanza, sarebbe stato assegnato un fondo dalla superficie inferiore di ha 1.37.63 rispetto a quella oggetto di accertamento nel provvedimento di legittimazione.
Ciò che emerge in modo evidente da tale documento è che, in considerazione dell'ampio arco temporale trascorso tra l'adozione del provvedimento di legittimazione e la stipula dell'atto di affrancazione, nel corso del quale sono intervenuti atti di frazionamento del territorio ove ricadeva il fondo per cui è causa, non è ravvisabile una perfetta sovrapposizione tra le particelle originariamente attribuite con il provvedimento di legittimazione e quelle poi menzionate nell'atto di affrancazione. Ed invero, si precisava che, anche per le particelle di terreno legittimate a favore di , Persona_1 dante causa dell'attrice, vi era una discrasia, con riferimento all'estensione dei fondi, tra le risultanze catastali dell'epoca di adozione del provvedimento di legittimazione e quelle attuali (o, quantomeno, riferibili al tempo in cui era stata redatta la nota da parte del Segretario comunale). Infatti, a titolo esemplificativo, si specifica nella predetta nota che “il Commissario per la liquidazione degli Usi
Civici, infatti, concedeva a , fra le altre, la particella 89/y di ha 0.11.60 che dopo il Pt_1 frazionamento acquisirebbe il numero 311 ma diventa di una superficie 0.15.75 che però non risulta richiamata nell'atto di affrancazione notarile in favore di ”. Pt_1
Ciò, del resto, riguarda anche i fondi attribuiti ad costei, ad esempio, acquisiva la Controparte_9 legittimazione del possesso della particella n. 89/c pari ad ha 1.26.80. All'esito del già citato frazionamento (cfr. la dimostrazione del frazionamento n. prot. 22 del 26.3.1982 presente nella produzione documentale di parte attrice), la particella 89/c veniva ricondotta alla particella n. 294, di ha 10.58, dunque con un'estensione nettamente inferiore a quella originaria.
Si consideri poi che nell'atto di affrancazione del 17.1.1991, ove vi è espressa menzione del già citato frazionamento n. 22/82, si dà esplicitamente atto di una discrasia, peraltro non particolarmente rilevante, tra l'estensione complessiva delle particelle ricomprese nell'ordinanza di legittimazione
(pari a ha 2.69.30) e quella risultante dalle particelle assegnate nell'atto di affrancazione (pari a ha
2.72.17) (cfr. pagg. 2 e 3), e vi è espressa menzione del già citato frazionamento n. 22/82.
I dati evidenziati, quindi, depongono tutti nel senso, non già di un'arbitraria modifica in sede di affrancazione dell'attribuzione dei fondi già oggetto di legittimazione, ma, più semplicemente, del fatto che in sede di affrancazione si era preso atto della modifica dei dati catastali dei terreni di riferimento.
In altre parole, sulla scorta degli elementi di prova in atti, risulta sufficientemente provato che, effettivamente, anche la porzione di terreno recante attualmente la p.lla n. 325 era oggetto della predetta ordinanza di legittimazione: tanto, a maggior ragione tenuto conto del fatto che, come evidenziato, in sede di atto di affrancazione, era specificamente indicato che tale terreno era stato attualmente frazionato nella p.lla n. 325.
A fronte di tali IGnificativi riscontri, invero, alcun elemento di prova di segno contrario era dedotto da parte dell'odierna attrice: né può rilevare in senso contrario la mera circostanza che, sulla scorta del frazionamento n. 22/82 in atti la p.lla n. 325 sarebbe derivata dalla p.lla n. 94/d.
Appare invero evidente che la sola p.lla n 323, attualmente corrispondente alla p.lla n. 94/b, dall'estensione di ha 50.82, non poteva coincidere con la p.lla n. 94/b indicata nell'ordinanza di legittimazione, dall'estensione di ettari 1.42.50. Né veniva in altro modo documentato, sulla scorta del dato delle mappe catastali, che il terreno oggetto dell'ordinanza di legittimazione non coincidesse con quello per cui è causa.
Sicché, tenuto conto dei IGnificativi elementi di prova in atti, e per quanto di interesse in questa sede,
è provato che tale particella rientrasse nell'alveo del fondo oggetto della predetta ordinanza di legittimazione.
A riscontro di tale conclusione, peraltro, deve altresì aversi riguardo alle risultanze della prova orale, su cui ci si soffermerà successivamente.
Ne consegue, pertanto, come alcun dubbio possa porsi in merito alla natura privata del fondo in esame: a voler ragionare diversamente, infatti, nemmeno sarebbe configurabile un acquisto per usucapione del predetto bene, posta la natura demaniale dello stesso, ai sensi dell'art. 823 c.c.
D'altro canto, laddove l'odierno attore avesse effettivamente inteso contestare la natura privata di tale fondo, nemmeno avrebbe potuto radicarsi la giurisdizione di questo Ufficio in parte qua, trattandosi di controversia riconducibile nell'alveo della giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli
Usi civici (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., SS.UU., 20.12.2018, n. 33012), ai sensi dell'art. 29 l. n.
1766/1927.
Tanto premesso e venendo all'esame della domanda attorea, occorre rilevare come l'odierna attrice avesse richiesto accertarsi “l'avvenuto acquisto per usucapione, della istante , nata il Parte_1
26-11-63 a Pont.AN, della proprietà del fondo in catasto del Comune di TE AN, già appartenente alla massa del Comune di Mont. Rovella, quale demanio civico, al fg.11 - p.lla
n°325, di ha 1.40.49, proveniente dalla p.lla n°94/d (frazionamento in atti del 18-6-86 n°2282), confinante con strada interpoderale, con canale di bonifica, con proprietà , Per_5 Persona_6
e , salvo altri.” Per_7 Persona_8
È opportuno premettere che, con riferimento allo standard probatorio richiesto per l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è imposta una valutazione rigorosa avendo riguardo, tra l'altro, al quadro degli obblighi internazionali che vincolano l'Italia, con particolare riferimento all'art. 1 protocollo n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte EDU nella sentenza della Grande Camera 30.8.2007, J.A. PY (Oxford)
Ltd & c. TE KI (ricorso n. 44302/02), imponendosi PA4 pertanto al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento, anche sul piano probatorio della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà (Cass. civ., Sez. II, Sent., 30/08/2017, n. 20539).
Sulla base di tale parametro di accertamento, deve rilevarsi che parte attrice non ha soddisfatto l'onere della prova di cui era gravata. Ed invero, le prove orali espletate, unitamente all'esame della documentazione prodotta dalle parti, hanno restituito un quadro dei fatti ricco di elementi contraddittori rispetto alla prospettazione attorea, con riferimento sia all'arco temporale in cui si sarebbe protratto l'asserito possesso vantato dall'attrice, sia alle concrete modalità con cui la stessa avrebbe mantenuto il possesso del fondo in questione.
Prendendo le mosse dalla deposizione di occorre rilevare che quest'ultimo aveva già Testimone_1 reso dichiarazioni, in qualità di informatore, nell'ambito del giudizio possessorio instaurato dai germani nei confronti della IG.ra . CP_1 Parte_1
Il IG. aveva era altresì autore delle CC.TT.PP. allegate da parte attrice alla memoria di cui al Tes_1
III termine previsto dall'art. 183, comma VI, c.p.c.
Occorre innanzitutto soffermarsi sull'utilizzabilità di tali documenti, in quanto depositati unitamente alla memoria deputata a recare le “sole indicazioni di prova contraria”.
Secondo un certo indirizzo giurisprudenziale, tale locuzione dev'essere intesa in senso ampio, nella logica di un favor per il principio del contraddittorio, dovendo comprendere anche i nuovi mezzi di prova o documenti diretti a contrastare le nuove allegazioni avverse eventualmente contenute nella precedente memoria prodotta dalla controparte (arg. ex Cass. Civ. sez. III, 9.02.2005, n. 2656, pronunciatasi con riferimento al testo dell'art. 184 c.p.c. anteriore alla riforma del 2005).
Ciò premesso, una delle due CC.TT.PP., quella datata 3.11.2018, recava il seguente oggetto:
“RELAZIONE DI PERIZIA inerente l'accertamento e la verifica della perizia fotografica redatta dallo Studio Agronomico del Dott. esibita nelle memorie ex art,183 CPC, nella Persona_9 controversia fra la Sig.ra contro + 3, non che l'accertamento delle Parte_1 PA colture presenti negli anni dal 1990 ad oggi, sulla particella n. 325 del foglio 11 del Comune di
TE AN”. Alcun dubbio può porsi in merito al fatto che tale consulenza integri un elemento di prova contraria in parte qua rispetto alla documentazione prodotta dalla parte convenuta in uno alla memoria di cui al II termine dell'art. 183, comma VI, c.p.c., cioè la perizia fotografica a cura del dott. : ne deriva, pertanto, la relativa utilizzabilità del documento. Persona_9
Del tutto irrilevante, a fronte della genericità dei rilievi offerti, risulta invece la seconda consulenza di parte, datata 27/10/2017, avente ad oggetto: “l'accertamento e la verifica della documentazione riguardante la pratica amministrativa di legittimazione presso il Commissario Regionale Per La
Liquidazione Degli Usi Civici Di NA ed il Comune di Montecorvino Rovella, da parte della IG.ra
per i terreni siti nel comune di TE AN alla località " Parco Controparte_9
Sott'Acqua ", foglio 11 particella 325 ed altre”. D'altro canto, non sono utilizzabili nel presente giudizio i documenti ad essa allegati e non tempestivamente prodotti, in quanto non attinenti ad elementi di prova contraria: trattasi, più in particolare, dei docc. nn. 1); pag. 16 del doc. n. 3); 8); 9);
11); 12); 13.
Tanto premesso, occorre soffermarsi sulle risultanze della prova orale.
nell'ambito del giudizio possessorio dichiarava che si era recato sul fondo a partire Testimone_1 dal 2015, per sette, o otto volte, avendo in quell'epoca avuto incarico dalla di compiere Pt_1 ricerche sulla provenienza della particella per cui vi è causa.
Tale dichiarazione appare contraddittoria con quanto asserito dallo stesso nel corso Tes_1 dell'escussione testimoniale nel giudizio petitorio;
il teste, infatti, nel presente giudizio affermava di aver ricevuto un incarico dalla IG.ra nel 1994 avente ad oggetto una consulenza relativa al Pt_1 miglioramento della condizione del terreno, all'epoca adibito, secondo quanto dichiarato dal teste, a pascolo di capre e cavalli. Il IG. poi, dichiarava di aver ripetutamente visitato il fondo a partire Tes_1 dal 1994, almeno due volte all'anno. Il teste si sarebbe recato sul fondo, seppur con minor frequenza, dal 2000 al 2014, sempre per incombenze commissionate dalla IG.ra in merito alla Pt_1 trasformazione del fondo. Pare evidente che il teste affermava di aver visitato il fondo in questione in periodi ben più risalenti di quello indicato all'udienza del 26.9.2018 (e cioè l'anno 2015), nel corso dell'escussione come informatore nel giudizio possessorio.
La deposizione del IG. poi, manifesta anche una rilevante contraddittorietà - rispetto a quanto Tes_1 dallo stesso dichiarato nella citata C.T.P., con data 3.11.2018, e a quanto dedotto dagli altri testi di parte attrice - in merito all'individuazione dei periodi in cui il fondo sarebbe stato coltivato.
Il IG. infatti, nel corso della testimonianza evidenziava che nel 1994 il fondo era adibito Tes_1 essenzialmente al pascolo delle capre e dei cavalli;
per questa ragione era incolto di proposito, salvo poi precisare che vi sarebbe stata la semina di erbe a beneficio del pascolo. Solo a partire dal 2014 sarebbe cominciata l'attività di coltivazione, proseguita almeno fino al 2022, anno in cui il teste per l'ultima volta avrebbe fatto accesso al fondo.
Ed invero, quanto dichiarato è in contrasto con le risultanze della citata C.T.P. del 3.11.2018 avente ad oggetto le osservazioni rispetto ai rilievi espressi dalla C.T.P. prodotta da parte convenuta in allegato alla memoria di cui al II termine previsto dall'art. 183, comma VI, c.p.c., a cura dell'agronomo dott. . Persona_9
Il IG. nel prendere posizione sulle conclusioni tratte dal C.T.P. incaricato dai germani Tes_1
evidenziava che “si può dichiarare che c'è la presenza di vegetazione spontanea (cespugli) CP_1 negli anni che vanno dal 2007 al 2016. Dalle foto allegate alla presente risulta compatibile l'attività di pascolo con la presenza di vegetazione spontanea fino all'anno 2015. Dall'anno 2016 risulta in maniera chiara la coltivazione del terreno con colture orticole da parte della IG.ra ” Parte_1
(cfr. pagg. 3 e ss.). Emerge quindi un non irrisorio scarto temporale rispetto a quanto dichiarato in sede di testimonianza, nel corso della quale l'anno 2014 veniva indicato come il momento in cui il fondo, fino a quel momento contraddistinto dalla presenza di vegetazione spontanea, cessava di essere destinato al pascolo, per divenire oggetto di coltivazione.
Non può poi sottacersi il fatto che, nel corso della deposizione, il IG. dichiarava di aver visitato Tes_1 il fondo più volte, dal 1994, facendo quindi emergere di avere cognizione diretta dello stato dei luoghi di causa. Nell'ambito della predetta C.T.P., invece, nell'avversare le conclusioni raggiunte dal consulente di controparte, si soffermava sulle diverse modalità di utilizzo del terreno, nel corso degli anni, ma sulla base di informazioni acquisite de relato, e cioè reperite dai titolari dei fondi confinanti, finanche in relazione a periodi in relazione ai quali lo stesso aveva dichiarato di essersi recato di persona sul fondo (“Sempre da informazioni acquisite dai confinanti durante questo periodo, che va dagli inizi degli anni 90 fino agli anni 2007 il terreno in parte veniva coltivato come erbaio per
l'allevamento dei cavallini e delle caprette, mentre la restante parte veniva lasciata per il pascolo allo stato brado degli stessi”) (cfr. pag. 3),
Come già anticipato, le dichiarazioni del IG. oltre a manifestare tali profili di contraddittorietà Tes_1 con quanto dallo stesso rilevato nella C.T.P. a sua firma, presentano rilevanti discrasie, in particolare sotto il profilo temporale, con riferimento alle attività di coltivazione del fondo e di pascolo, rispetto a quanto è stato riferito dagli altri testi escussi per conto di parte attrice.
Ed invero, il teste dichiarava che la coltivazione del fondo da parte di Testimone_2 Parte_1 era iniziata a partire dall'anno 2010; in sede di escussione come informatore, invece, dichiarava di abitare nei pressi dei luoghi di causa da circa venti anni e dal 1980 era proprietario del terreno.
Precisava che il fondo era “sempre stato coltivato dalla IG.ra ”. Per contro, in sede di Pt_1 escussione testimoniale, la medesima persona dichiarava di abitare in loco dal 2001 e di recarsi in tale immobile come “seconda casa” più volte a settimana.
Le medesime considerazioni si estendono altresì alla deposizione di che, in Testimone_3 particolare, dichiarava: “metà del fondo veniva coltivato, dopo il taglio dei pioppi;
si coltivavano i broccoli, fagiolini e zucche. Altra metà del fondo veniva utilizzata per il pascolo di pony e di quattro
o cinque caprette. Tanto avvenne dopo il 1986. Ricordo che la IG.ra si occupava Parte_1 della coltivazione e del pascolo degli animali. Ricordo che poi fu dismesso il pascolo degli animali intorno al 1995. Da questo momento, tutto il terreno veniva coltivato nelle modalità che ho precisato.”.
Quanto esposto dal dichiarante rende evidente la non sovrapponibilità, neppure tenendo conto di un fisiologico margine di incertezza derivante dalla necessità di dover ricostruire fatti accaduti decenni addietro, con i periodi indicati da e da . Testimone_1 Testimone_2 Questi ultimi, come si è visto, collocavano l'inizio dell'attività di coltivazione tra il 2010 ( Tes_2
) e, al più tardi, il biennio 2014-2016 ( , mentre associava tale
[...] Testimone_1 Testimone_3 momento all'epoca immediatamente successiva alla dismissione del pascolo, che sarebbe avvenuta,
a suo dire, nel 1995. Anche rispetto all'attività di pascolo, non può non rilevarsi che il IG. aveva Tes_1 dichiarato che “la IG.ra allevava tali animali, che rimasero sul fondo fino al 2014”. Parte_1
Il teste , inoltre, riferiva che avrebbe provveduto alla cura del Testimone_3 Persona_1 fondo in questione sino al suo decesso, che il teste collocava temporalmente all'incirca nel 2005, mentre parte attrice riferiva, nell'atto di citazione, che il decesso del proprio dante causa era avvenuto nel 1996.
Si consideri, inoltre, che dalla deposizione testimoniale di pare emergere un ruolo di Testimone_1 primo piano nella gestione del fondo in capo a già dal 1994, allorquando l'attrice - Parte_1 sempre in base alle dichiarazioni del teste - conferiva incarico al IG. al fine di realizzare sul Tes_1 fondo una struttura ricreativa che comprendeva, tra l'altro l'utilizzo di cavalli e di altri animali.
Di tanto, però, non vi è traccia nelle allegazioni di parte attrice presenti nell'atto di citazione, laddove si specifica che il possesso del fondo è rimasto nelle mani di fino al 1996, anno Persona_1 del suo decesso, e solo dopo tale momento sarebbe subentrata al genitore nell'attività Parte_1 di cura e coltivazione del terreno.
Siffatte discrasie emerse nelle deposizioni dei testi di parte attrice non possono non avere incidenza con riguardo alla valutazione di attendibilità dei testi stessi, atteso medesimi accadimenti, utili a ricostruire le vicende del fondo per cui è causa, vengono collocati dai testi in epoche diverse, con differenze anche di diversi anni.
D'altro canto, IGnificativi elementi di prova di segno contrario rispetto alla tesi dell'odierna attrice possono trarsi dall'esame della documentazione in atti.
In particolare, viene in rilievo la diffida inviata da nei confronti dei germani Persona_8 in data 19.5.2015 (in allegato alla documentazione prodotta da parte convenuta). In tale atto, CP_1 il mittente, qualificatosi come titolare di un fondo finitimo a quello per cui è causa, denunciava lo stato di totale abbandono del fondo, precisamente identificato con l'indicazione della particella n. 325
e dell'estensione di ha 1.40.49, sollecitando i germani a provvedere alla pulizia del terreno. CP_1
Nella predetta produzione documentale si rinviene poi un'ulteriore diffida, inviata da CP_15 nei confronti di e avente il medesimo contenuto sostanziale di quella spedita da PA
, pur non essendovi un riferimento preciso al fondo di cui alla particella n. 325. Si Persona_8 denunciava, anche in quel caso, lo stato di abbandono del fondo, con sollecitazione a porre in essere iniziative per la pulizia del terreno. Viene poi in rilievo il verbale di rilascio redatto dall'Ufficiale giudiziario in data 6.2.2018 (presente nella produzione documentale di parte convenuta).
Premesso che non è agevole decifrare il contenuto dell'atto manoscritto, nella parte finale dello stesso, dopo aver indicato il bene in questione con i suoi riferimenti catastali e la denominazione della località in cui lo stesso è posto (“Parco Sott'Acqua”), l'ufficiale giudiziario specificava che lo stesso fondo risultasse “allo stato incolto”. Tale riferimento, peraltro, coincide con quanto riferito dall'informatore
, all'udienza del 26.9.2018, nel corso del giudizio possessorio. Questi, infatti, che Testimone_4 affermava di trovarsi sul fondo nel momento dell'immissione in possesso dei germani CP_1 essendo il figlio di , riferiva che il fondo si presentava incolto e vi erano delle Controparte_4 erbacce.
Il dato riferito da trova riscontro anche nelle informazioni rese da , Testimone_4 Testimone_5 escusso anch'egli nel corso dell'udienza del 26.9.2018, nell'ambito del giudizio a cognizione sommaria.
Ed invero, anche il IG. riferiva di essere stato presente sul fondo al momento dell'immissione Tes_5 in possesso dei germani confermando che il fondo “era incolto perché vi era erbaccia”, CP_1 aggiungendo poi che “esso non era coltivato;
vi erano anche due o tre piante però prive di frutto”.
Ferme restando le rilevate contraddizioni presenti nelle deposizioni dei testi richiesti da parte attrice,
l'esame della citata documentazione in atti depone in termini obiettivamente IGnificativi e rilevanti nel senso che il fondo sarebbe rimasto incolto, quantomeno negli anni che vanno dal 2015 al 6.2.2018, contrariamente a quanto allegato da parte attrice e a quanto si evince dalle deposizioni di taluni testimoni di parte attrice.
Né risultano essere stati allegati, per contro, obiettivi elementi di prova volti a riscontrare l'effettiva coltivazione del fondo. Sotto tale profilo, non v'è alcuna fotografia idonea a provare tale effettivo stato dei luoghi nel predetto periodo di tempo;
tanto, nonostante che la medesima attrice, a suo dire, avrebbe posseduto ininterrottamente il fondo per cui è causa a partire dal 1996.
L'esame, poi, delle ulteriori deposizioni rese dai testi indicati dai convenuti e dai terzi chiamati in causa conferma l'assenza di elementi che evidenzino l'esercizio del possesso del fondo in questione da parte di e di , nel corso del periodo di tempo indicato dall'attrice Persona_1 Parte_1
e, in ogni caso, per un periodo utile ad usucapire il bene.
Ed invero, il teste , nel riportarsi alla propria C.T.P., prodotta da parte convenuta Persona_9 unitamente alla memoria di cui al II termine previsto dall'art. 183, VI comma, c.p.c., evidenziava che l'esame delle ortofoto, utilizzate nella predetta consulenza, consentiva di ritenere che il fondo in esame fosse rimasto incolto almeno fino al 2016. Precedentemente a tale anno, invece, il fondo avrebbe presentato vegetazione selvatica;
ciò veniva affermato anche valorizzando il confronto con ortofoto relative ad altri terreni finitimi a quello per cui vi è causa. Per_ Il IG. poi, riferiva altresì che, sulla base di informazioni assunte informalmente presso il
, sarebbe stato a provvedere al pagamento delle PA6 PA quote irrigue con riferimento al . PA6
Quanto riferito dal teste, in merito al pagamento di tali contributi, trova un supporto nella documentazione allegata da parte convenuta, con particolare riferimento alla cartella di pagamento n.
10020100070214981 di Equitalia Polis s.p.a. e con destinatario il IG. per l'importo PA complessivo di euro 1.568,30, incluse le spese di notifica. Orbene, a pag. 8 di tale cartella esattoriale viene indicato l'elenco degli immobili soggetti a contributo, tra i quali è elencato quello di cui al Fg.
11, p.lla 325, di superficie pari ad ha 1.40.49. Risulta altresì allegata la distinta di pagamento per la somma di euro 1568,30, con data del 10.12.2010.
In merito al tema dei pagamenti dei contributi consortili, si consideri anche la testimonianza resa da
, il quale riferiva: “circa tre o quattro anni fa ricordo di aver incontrato la IG.ra Testimone_6
in banca, la BCC di Montecorvino Rovella, la quale mi riferì che stava per Controparte_3 pagare le imposte consortili al . Si lamentava del fatto che lei pagava e altri PA6 avevano la disponibilità del fondo”.
Il teste riferiva di conoscere i luoghi di causa da tempo risalente, in quanto titolare, da Testimone_7 prima degli anni Ottanta, di un fondo distante circa un chilometro da quello per cui è causa. In particolare, asseriva di aver conosciuto dante causa dei convenuti, e dichiarava Controparte_9 che negli anni Ottanta il fondo era stato ceduto dai germani ai germani In ogni CP_1 CP_5 caso, affermava di aver provveduto a pascolare le pecore sul fondo in questione, dapprima con il consenso di e dei suoi aventi causa, poi con quello dei germani Precisava Controparte_9 CP_5 di non aver mai visto la IG.ra sul fondo né il IG. , asserendo che Parte_1 Persona_1 questi coltivava un fondo limitrofo a quello per cui è causa.
Il teste affermava di avere cognizione dei luoghi di causa in quanto aveva rapporti Testimone_8 con i fratelli e avendoli accompagnati sul fondo in esame. Inoltre, il teste CP_5 PA0 riferiva che gli avrebbe detto di aver acconsentito a che “tale IG. ”, non meglio CP_5 Pt_1 identificato, pascolasse le capre sul proprio fondo. Aggiungeva, poi, che era ad avere CP_5 le chiavi del cancello di accesso al fondo e che lo stesso teste era presente sui luoghi di causa nel momento in cui l'Ufficiale giudiziario aveva immesso nel possesso del fondo i IG.ri CP_1
Riferiva che, in quest'ultima occasione, proprio aveva consegnato la chiave del CP_5 cancello all'Ufficiale giudiziario. Il teste riferiva di aver conosciuto i luoghi di causa nel corso, all'incirca, di un Testimone_9 lustro, affermando di aver avuto accesso al fondo in questione “circa venti-trenta volte, in lasso temporale che va, più o meno, dal 2004-2005 al 2010-2011”. Questi riferiva che il proprio padre aveva avuto l'assenso da parte di ad accedere sul fondo per ivi portare al pascolo i CP_5 cavalli. A tale attività si era poi dedicato anche il teste stesso, riferendo che il terreno si presentava
“malmenato”, cioè sporco e non curato. Precisava, poi, che, qualche volta, aveva visto delle greggi pascolare sul terreno e che, ad ogni modo, il cancello di accesso era aperto.
Alle già rilevate contraddizioni presenti nelle deposizioni dei testi di parte attrice si aggiungono gli elementi che è possibile trarre dalle testimonianze rese dai testimoni richiesti dalla parte convenuta e dalla parte chiamata in causa.
Più in particolare, le dichiarazioni rese da parte di tali testi risultano precise e sostanzialmente convergenti;
né, a fronte di tali riscontri venivano allegati, prima ancora che provati, IGnificativi elementi volti a riscontrare l'inattendibilità degli stessi.
Ed invero, dall'esame sistematico del contenuto delle dichiarazioni così rese, emerge che il fondo in esame, sin dall'inizio degli anni Ottanta fosse nella disponibilità di e i CP_5 PA0 quali avevano curato la piantumazione di pioppi sul terreno in questione.
Venuto successivamente meno il pioppeto, il fondo affrontava una situazione di sostanziale abbandono venendo al più utilizzato per pascolo di animali da parte di più persone. In tal senso va letta anche l'affermazione operata dal teste , relativa al fatto che Testimone_8 CP_5 avrebbe acconsentito affinché “tale IG. ” pascolasse le capre sul fondo. Certamente dalla Pt_1 genericità di tale affermazione non può inferirsi che o l'attrice abbiano avuto il Persona_1 possesso del bene, essendo ben possibile che tale attività di pascolo sia avvenuta per mera tolleranza dei germani CP_5
Si consideri, poi, che non vi è alcun elemento certo circa l'identificazione di “tale IG. ”, Pt_1 tenuto conto che emerge ex actis che vi sono altri soggetti con il cognome (si pensi al teste Pt_1
o a , autore della diffida del 19.5.2015, sopra richiamata), ad avere Testimone_6 Persona_8 la disponibilità di terreni posti nei pressi del fondo per cui è causa.
Né la circostanza che talvolta in loco erano stati rinvenuti dei cavalli, può in alcun modo riscontrare la tesi prospettata da parte dell'odierna attrice.
Da un lato, infatti, deve rilevarsi che il teste aveva dichiarato che suo padre e lui stesso, Tes_9 quantomeno nell'arco temporale tra il 2004 ed il 2011, avevano avuto il permesso del IG.
[...] per far pascolare in loco dei cavalli. Per altro verso, lo stesso teste rilevava di avervi CP_5 rinvenuto dei pony, che, a suo dire, presumeva fossero di proprietà del proprietario del ristorante
[...]
. Infine, non risulta in alcun modo riscontrata la presenza sul fondo, nei primi anni Pt_3 Pt_4 di un vero e proprio allevamento di cavalli in loco. Al più, infatti, il teste dichiarava Testimone_6 di aver visto un solo cavallo tra il 1992 ed il 1993.
D'altro canto, del tutto generiche risultano le contestazioni dedotte da parte attrice avverso le Per_ risultanze della consulenza di parte del dott. Ed invero, a fronte della precisa datazione delle stesse, anche tenuto conto dell'estrazione dal , dal Geoportale Nazionale, Google PA7
Earth e dal fascicolo Agea, non risulta meglio precisato come e per quali termini le stesse avrebbero dovuto ritenersi inattendibili. E d'altro canto, dalle foto così allegate, risulta sufficientemente riscontrato che il terreno sino al 2016 risultava obiettivamente incolto.
Tali evidenze documentali hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni testimoniali descritte in precedenza;
né, a fronte di un asserito possesso protratto per un così ampio lasso di tempo, l'odierna attrice era in grado di produrre in atti documentazione volta ad accertare che, per contro, il terreno in esame risultasse adibito a pascolo, ovvero coltivato.
In definitiva, dall'esame degli elementi di prova in atti non risulta obiettivamente provato l'acquisto a titolo di usucapione dell'immobile in esame da parte dell'odierna attrice: ne consegue il rigetto della domanda così formulata.
La domanda riconvenzionale formulata in via principale da parte convenuta, con la quale si chiedeva di “condannare l'attrice al rilascio del fondo sito in TE alla loc. Parco Sottacqua in catasto al foglio 11, p.lla 325 di ha 1.40.49” è invece fondata e va accolta.
Più in particolare, la domanda così formulata risulta senz'altro riconducibile nell'alveo della tutela revindicatoria di cui all'art. 948 c.c.
Sotto tale profilo, quindi, alcun dubbio può porsi in merito alla circostanza che la domanda di rilascio di un bene immobile che si reputa abusivamente occupato debba iscriversi nel paradigma dell'azione di revindica di cui all'art. 948 c.c. Infatti, il fondamento dell'azione in questione non si rinviene in un preesistente rapporto obbligatorio, quanto piuttosto nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, contestandosi, per l'appunto, l'occupazione sine titulo di un bene immobile (Cass. Civ., SS.UU.,
28.03.2014, n. 7305).
Il tenore complessivo della prospettazione dei germani invero, consiste essenzialmente CP_1 nella richiesta di accertamento dell'occupazione sine titulo del fondo per cui è causa, così senz'altro rientrandosi nell'alveo dell'istituto di cui all'art. 948 c.c.
Con specifico riferimento all'onere probatorio incombente sull'attore in rivendica, è noto, infatti che l'azione di rivendicazione eIGe che l'attore provi il proprio diritto di proprietà risalendo sino all'acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa, o dimostrando il compimento dell'usucapione in suo favore, mentre il convenuto può limitarsi a formulare l'eccezione possideo quia possideo, senza onere di prova. Quando tuttavia il convenuto rinunci a questa posizione, opponendo, ad esempio, un proprio diverso diritto, senza contestare quello affermato dall'attore, il giudice del merito non può respingere la domanda per difetto di prova, ma deve tener conto delle ammissioni del convenuto e degli altri fatti di causa, ricavandone possibili elementi presuntivi (ex plurimis Cass.
Civ., Sez. III, 18.09.2014, n. 19653).
Più in particolare, si è avuto modo di rilevare (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 19.10.2021, n. 28865) come nell'azione di revindica l'attore debba fornire la diabolica probatio della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario, ovvero risalendo, nel caso di acquisto a titolo derivativo, fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può limitarsi ad eccepire il più generale principio possideo quia possideo. Ancora, al fine di comprovare l'esistenza del diritto di proprietà, poiché nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, non basta la mera produzione del titolo proprietario, ma è necessario che si risalga ad un acquisto a titolo originario, ovvero che si dimostri di aver posseduto (direttamente, o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario ad usucapire.
Né il mero fallimento della prova del convenuto circa l'esistenza di un diritto sul bene oggetto della revindica può, di per sé solo, comportare l'attenuazione dell'onere probatorio gravante sull'attore.
Cionondimeno, soltanto dalla complessiva valutazione dell'oggetto del contendere, oltre che dall'esame del concreto tenore delle difese del convenuto può effettivamente ricavarsi il concreto atteggiarsi dell'onus probandi in capo all'attore.
Sicché, nemmeno la deduzione dell'acquisto per usucapione da parte del convenuto può comportare di per sé sola uno specifico riconoscimento in favore della controparte. In altri termini, occorrerà avere riguardo al concreto contegno tenuto dal convenuto, al fine di verificare se ed entro quali termini, lo stesso abbia dedotto delle ammissioni volte ad attenuare in parte qua l'onere probatorio gravante in capo all'attore.
In tal senso, un implicito riconoscimento dell'esistenza del diritto di proprietà della controparte può venire in rilievo nel caso in cui l'usucapione prospettata da parte del convenuto non contrasti con il diritto di proprietà dell'attore o di uno dei suoi danti causa: è il caso, ad esempio in cui il convenuto riconosca la proprietà di uno dei danti causa all'epoca in cui lo stesso assumeva di aver iniziato a possedere. Tra l'altro, l'ammissione non necessariamente deve essere espressa, ma può anche essere implicita o tacita, come ad esempio nel caso in cui non vengano dedotte specifiche contestazioni rispetto ad un'allegazione dell'attore, puntuale e specifica, dei titoli posti a fondamento della prova del suo diritto di proprietà (Cass. Civ., Sez. II, 19.10.2021, n. 28865).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche dovrà dunque aversi riguardo al caso concreto. Occorre anzitutto evidenziare che, come rilevato in precedenza, non sia oggetto di specifica contestazione il fatto che il fondo per cui è causa fosse originariamente parte di una più ampia porzione di territorio demaniale.
Come già detto, è ancora sufficientemente provata la circostanza che l'immobile per cui è causa fosse effettivamente ricompreso tra i fondi oggetto dell'ordinanza di legittimazione indicata in precedenza.
Ancora, e a tutto voler concedere, alcun dubbio può porsi in merito alla circostanza che l'atto di affrancazione del 17.1.1991 sia un vero e proprio contratto, con cui, tra l'altro, il
[...] affrancava, in favore degli odierni attori in riconvenzionale, proprio il terreno PA8 per cui è causa.
Trattasi di atto valido ed efficace, non risultando dedotto alcun IGnificativo elemento da cui poter inferire un motivo di nullità dello stesso;
né lo stesso risulta in altro modo impugnato.
Sulla scorta di tali riscontri, quindi, occorre anzitutto evidenziare che, a seguito della sdemanializzazione del fondo, è provato che quel diritto reale “assimilabile al diritto di proprietà per effetto della legittimazione” era stato acquistato dalla IG.ra a far data dal 23.2.1973; Controparte_9
a seguito dell'affrancazione, inoltre l'effetto espansivo del diritto veniva senz'altro radicarsi in favore degli eredi della IG.ra (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. II, 8.4.2013, n. 8506). CP_9
A fronte della sdemanializzazione del fondo, peraltro non oggetto di contestazione da parte dell'attrice, è provato che la proprietà dello stesso fosse stata assegnata ai IGnori CP_1
Né l'attrice ha in alcun modo dimostrato, con riferimento al lasso temporale intercorrente tra il 1973 ed il 27.11.2017, dì della notifica dell'atto di citazione, il perfezionamento dell'acquisto a titolo di usucapione dell'immobile.
Sotto tale profilo, infatti, e a tutto voler concedere, l'immissione della IG.ra nel Parte_1 possesso dell'immobile può farsi risalire ad epoca prossima al 29.1.2016, data coincidente con la diffida al rilascio dell'immobile inoltrata per conto degli odierni convenuti.
Né può in alcun modo rilevare, in assenza di IGnificativi elementi di prova attinenti al possesso dell'immobile, il mero dato attinente all'intestazione catastale dell'immobile, a far data dal 9.6.1996, in capo, tra gli altri, anche alla IG.ra (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 6.12.1988, n. Parte_1
6628). Tanto, peraltro, anche a voler prescindere dall'inutilizzabilità dei documenti allegati tardivamente alla c.t.p. a firma del IG. indicati in precedenza, tra cui la dichiarazione di Tes_1 successione con riferimento al de cuius , e la relativa ispezione catastale. Persona_1
Per altro verso, risulta sufficientemente provato che l'immobile in esame risultasse senz'altro nel possesso dei IGnori ininterrottamente e pacificamente sino ad epoca prossima al 29.1.2016. CP_1
Va anzitutto evidenziato che, è la stessa attrice a dare atto, in sede di prima memoria istruttoria, che il fondo in esame, all'epoca dell'espletamento dell'elaborato peritale del 22.11.1979 a firma dell'ing. , “probabilmente era occupato dai IGnori e che lo stesso, intorno al 1986-1987, Per_3 CP_5 sarebbe stato abbandonato da parte dei IGnori CP_5
D'altro canto, ad ulteriore riprova del fatto che l'immobile è sempre rimasto nel possesso dei IGnori
deve aversi riguardo ai seguenti elementi di prova. CP_1
Il teste , marito di dichiarava che e avevano Testimone_8 CP_6 CP_5 PA0 provveduto a piantumare dei pioppi, intorno agli anni Ottanta;
e che proprio i IGnori si CP_5 occupavano della manutenzione dei pioppi e della pulizia del terreno. Tali pioppi venivano poi spiantati e rivenduti negli anni Novanta da parte di e Proprio tali persone CP_5 PA0 avevano poi provveduto ad effettuare lavori di livellamento del terreno e che era stato CP_5 ad occuparsi della gestione del terreno.
dichiarava di accedere al fondo sino al 1992-1993 per cacciare le allodole e le Testimone_6 volpi;
quando vi entrava, pur non chiedendo il permesso al IG. per accedere al PA fondo, passava da casa sua e spesso vi entravano insieme.
Pur precisando di non aver mai chiesto l'autorizzazione al IG. risulta sufficientemente CP_1 provato che, in fatto, l'accesso sul fondo fosse consentito proprio da tale persona: tanto, non già soltanto in ragione degli ulteriori riscontri probatori su cui ci si è soffermati, ma anche tenuto conto del fatto che non risulterebbe diversamente spiegabile in termini ragionevoli la condotta di tale teste che, prima di accedere al fondo, passava per l'abitazione del IG. CP_1
pure confermava di essere andato a far pascolare le greggi sul fondo dagli anni Ottanta Testimone_7 ai primi anni Duemila, previa autorizzazione dapprima della IG.ra e poi dei IGnori CP_9
che avevano avuto la disponibilità del terreno dalla IG.ra Gli stessi avevano CP_5 CP_9 provveduto a piantumarvi un pioppeto che successivamente seccò.
dichiarava di aver fatto pascolare i cavalli sul terreno in esame tra il 2004 ed il Testimone_9
2011, più o meno, su autorizzazione del IG. CP_5
Tali dichiarazioni, sulla cui attendibilità ci si è già soffermati, depongono obiettivamente in senso convergente nel senso che l'immobile in esame, nel lasso temporale intercorrente tra gli anni CP_19
e il 2010-2011, fosse nella disponibilità della IG.ra e dei suoi eredi;
nel terreno erano stati CP_9 immessi anche i IGnori come si è avuto modo di rilevare. CP_5
D'altro canto, ad ulteriore riscontro di tale ricostruzione, deve pure aversi riguardo alle vicende giudiziarie attinenti al rapporto contrattuale intercorrente tra i IGnori ed i IGnori CP_1 CP_10
e CP_5
Già si è avuto modo di evidenziare che con “contratto di promessa di vendita” privo di data, i IGnori avevano promesso in vendita in favore dei IGnori il fondo ubicato nella località CP_1 CP_1
“Parco sott'acqua”, oggetto dell'ordinanza di legittimazione indicata in precedenza. È altresì adeguatamente provato che in tale fondo i IGnori fossero stati immessi nel possesso. CP_5
Con atto di citazione notificato in data 22.12.1981, infatti, gli odierni attori convenivano in giudizio i predetti promissari acquirenti, instando per la declaratoria di nullità della predetta scrittura privata, giacché il Giudice tutelare di Montecorvino Rovella (SA) aveva rigettato l'istanza rivolta dal tutore della minorenne , parte del predetto contratto, per la cessione dell'immobile: Controparte_4 chiedevano anche il rilascio del fondo.
Risultava in atti anche la C.T.U. a firma dell'ing. datata 1979, in cui l'ausiliario del Persona_10 giudice tutelare, dopo aver effettuato i sopralluoghi di rito, dava atto dell'esistenza di un pioppeto in loco e provvedeva a stimare l'immobile.
Nel procedimento civile così introdotto dinanzi al Tribunale di Salerno, recante R.G. n. 268/1982, era disposto il conferimento di un incarico peritale, avente ad oggetto la verifica delle trasformazioni e miglioramenti del fondo effettuati da parte dei convenuti sul fondo per cui è causa, oltre alla CP_5 quantificazione dei frutti dagli stessi ritratti dal fondo. Il C.T.U., aveva modo di Persona_11 effettuare sopralluoghi sul posto, nell'estate del 1986: veniva accertato in quella sede che, intorno all'annata agraria tra il 1977 ed il 1978, venne innestato da parte dei IGnori un pioppeto, per CP_5 il quale veniva quantificato il relativo miglioramento (doc. n. 8 della produzione di parte convenuta).
Il procedimento era definito con sentenza depositata in data 19.12.1995, successivamente impugnata da entrambe le parti, così introducendosi il giudizio di appello recante R.G. n. 362/2003, definito con sentenza di appello depositata in data 9.5.2003.
Di poi, con atto di citazione notificato in data 9.1.2005, , e PA Controparte_2
convenivano nuovamente in giudizio e al fine di Controparte_3 CP_10 CP_5 accertare la nullità del predetto contratto, in quanto avente ad oggetto il solo diritto di possesso su un bene inalienabile ai sensi dell'art. 21 l. n. 1766/1927; si costituivano in giudizio entrambi i IGnori
instando per il rigetto della domanda;
concludeva pure l'emissione di una CP_5 CP_5 sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. Si costituiva in giudizio pure , che chiedeva Controparte_4 in via riconvenzionale l'accertamento dell'invalidità del contratto, in quanto da lei stipulato quando era ancora quattordicenne. Per quanto è dato rilevare dalla motivazione della sentenza della Corte
d'Appello di Salerno (n. 537/2017, doc. n. 12 della produzione di parte convenuta), il Tribunale di
Salerno rigettava tutte le domande, al di fuori della domanda di annullamento del contratto richiesta da . A seguito dell'impugnazione di tutte le parti, la Corte d'Appello di Salerno, Controparte_4 con la predetta sentenza, accoglieva il solo appello incidentale formulato da parte dei germani così disponendo il rilascio del fondo in favore degli stessi. E proprio in esecuzione di tale CP_1 titolo veniva disposto il rilascio del fondo a mezzo dell'intervento dell'Ufficiale giudiziario sui luoghi
(doc. n. 13 della produzione di parte convenuta). Sulla scorta di tale documentazione, pertanto, risulta sufficientemente provato che, in esecuzione del predetto contratto preliminare i IGnori avessero effettivamente immesso i IGnori e CP_1 CP_5 nella disponibilità del fondo in esame, così stipulando un autonomo contratto di PA0 comodato in parte qua (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., SS.UU., 27.3.2008, n. 7930).
La documentazione attinente ai procedimenti giudiziari così richiamati obiettivamente riscontra gli ulteriori elementi di prova in atti, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese da parte dei testi escussi per conto dei IGnori e CP_1 CP_5
Risulta, cioè, provata l'effettiva esistenza del titolo legittimante la disponibilità del fondo in esame in capo ai IGnori Inoltre, ad ulteriore riscontro dell'effettiva coincidenza del fondo oggetto di CP_5 causa con quello oggetto del provvedimento di legittimazione, risulta altresì accertato che, effettivamente, quell'“appezzamento di terreno…appartenente al demanio “ ” del CP_11
Comune di Montecorvino Rovella”, il cui possesso era stato “riconosciuto e legittimato dal
Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici di NA del 23.2.1973”, contemplato nel predetto contratto preliminare, fosse proprio quello oggetto di causa.
Né, a fronte di tali IGnificativi riscontri, è stato dedotto alcun IGnificativo elemento di prova di segno contrario volto a riscontrare la tesi dell'odierna attrice, aldilà delle dichiarazioni dei testi escussi per suo conto, sulla cui inattendibilità ci si è soffermati in precedenza.
D'altro canto, a fronte di un contenzioso giudiziario tra i IGnori ed i IGnori così CP_1 CP_5 risalente e stratificato nel tempo (a far data dal 1981 sino al 2017), non è in alcun modo possibile spiegare diversamente per quale ragione, nonostante l'asserita consolidazione di una situazione possessoria ultraventennale in capo alla IG.ra , tale circostanza non fosse mai stata Parte_1 dedotta nei predetti giudizi.
Inoltre, tali conclusioni devono a maggior ragione ribadirsi tenuto conto degli accertamenti peritali disposti tra il 1979 ed il 1986 che, oltre a sconfessare le dichiarazioni rese per conto dei testi escussi per conto di parte attrice, come evidenziato in precedenza, riscontrano, piuttosto, l'effettiva disponibilità esclusiva del fondo in capo ai IGnori e di cui i IGnori CP_5 PA0
, e risultano eredi. Tanto, anche a voler prescindere dal fatto che, pur CP_7 Pt_1 Controparte_8 asserendo l'attrice di aver posseduto tale immobile in via esclusiva, l'ufficiale giudiziario, in data
6.2.2018, aveva cionondimeno avuto modo di accedere al fondo, che veniva riconosciuto come
“incolto”.
Gli elementi di prova in atti, pertanto, depongono tutti in termini gravi, univoci e concordanti, nel senso che, a seguito della sdemanializzazione del fondo la IGnora fosse stata Controparte_9 immessa nel possesso del fondo;
che gli eredi della stessa, succedendo nel possesso dell'immobile ai sensi dell'art. 1146 c.c., avevano esercitato il possesso sullo stesso per il tramite dei IGnori CP_5 detentori del fondo, quantomeno nell'arco di tempo intercorrente tra i primi anni Ottanta ed il 2016.
Per altro verso, è stato adeguatamente provato l'esercizio in fatto di un potere corrispondente al diritto di proprietà, oltre all'effettivo animus possidendi in capo ai IGnori derivante dall'effettivo CP_1 utilizzo del bene uti domini. Né risulta in alcun modo provato che lo stesso sia stato acquistato in maniera violenta o clandestina.
Infine, nemmeno è stato provata la sussistenza dei presupposti per l'acquisto dell'immobile a titolo di usucapione da parte della IG.ra . Pt_1
Ne consegue, pertanto, l'accoglimento della domanda di rilascio del fondo così formulata da parte dei IGnori CP_1
La domanda risarcitoria formulata, in via riconvenzionale, dagli odierni convenuti, invece, deve essere rigettata.
Sul punto, occorre rilevare che, con specifico riferimento al risarcimento del danno da occupazione sine titulo, va senz'altro richiamata la recente elaborazione sistematica a tal uopo prospettata da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Civ., SS.UU., 15.11.2022, n. 33645; SS.UU.,
15.11.2022, n. 33659).
Sotto tale profilo, invero, si è avuto modo di rilevare come non vi sia alcun dubbio circa il fatto che, presupposto imprescindibile per la risarcibilità del danno risulti la riconducibilità eziologica delle specifiche conseguenze pregiudizievoli di carattere patrimoniale ovvero non patrimoniale all'evento ingiusto caratterizzato dalla lesione della situazione giuridica subiettiva.
Con riguardo al diritto di proprietà, si è ribadito che se l'azione lesiva investe direttamente il contenuto del diritto di proprietà (inteso come il diritto di godere e disporre della cosa ai sensi dell'art. 832 c.c.), il danno risarcibile concerne il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa.
Trattasi, in altre parole, della specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del diritto di godere e disporre, che integra il concreto danno-conseguenza risarcibile.
Ne consegue, pertanto, la necessità di specifica allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa, a sua volta suscettibile di specifica contestazione da parte del convenuto.
Nel caso di specie, deve evidenziarsi come risulti al riguardo, da parte convenuta, un'assoluta carenza in termini di allegazione, prima ancora che di prova, in merito anzitutto alle effettive possibilità di godimento del bene rimaste precluse a causa dell'occupazione sine titulo del bene.
Tale deficit non avrebbe comunque potuto essere colmato a mezzo del conferimento di un incarico di
C.T.U., richiesta da parte convenuta, tenuto conto della natura esplorativa che avrebbe così acquisito tale accertamento. Infatti, in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio (Cass. Civ., SS.UU., 01.02.2022, n. 3086).
In altre parole, deve anzitutto rilevarsi l'obiettiva genericità dell'allegazione a tal uopo dedotta per conto dei IGnori non risultando in alcun modo meglio precisata l'effettiva possibilità di CP_1 utilizzo dell'immobile per cui è causa. Come si è avuto modo di rilevare, invero, si trattava di un fondo incolto: alcuna specifica puntualizzazione veniva offerta in merito alle potenziali facoltà di uso dell'immobile per cui è causa, nemmeno in via astratta.
Né, posto lo stato dei luoghi, descritto come obiettivamente degradato, veniva in alcun modo nemmeno genericamente prospettata una potenziale destinazione produttiva dell'immobile, anche tenuto conto delle caratteristiche dello stesso.
Avuto riguardo al rigetto della domanda di accertamento dell'usucapione formulata da parte attrice, va dichiarato l'assorbimento della domanda di risarcimento del danno formulato da parte dei IGnori nei confronti dei convenuti (Cass. Civ., Sez. I, 14.9.2023, n. 26507). CP_1 CP_5
Infine, tenuto conto dell'accoglimento della domanda petitoria formulata da parte dei IGnori
alcun dubbio può porsi in merito al fatto che il provvedimento possessorio emesso nel corso CP_1 del giudizio, ai sensi dell'art. 704, I comma c.p.c., posta la sua natura interinale, sia assorbito dalle statuizioni disposte in questa sede (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. II, 16.6.2008, n. 16220).
Non resta che disciplinare le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo della lite.
Con riguardo al rapporto processuale intercorrente tra la IG.ra ed i IGnori la Pt_1 CP_1 parziale soccombenza reciproca delle parti, depone per la compensazione parziale per la quota della metà delle spese di lite;
per la restante quota della metà, le spese di lite sono a carico della IG.ra e sono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri inferiori ai medi dello Parte_1 scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. di valore corrispondente a quello della causa (da €
52.001,00 ad € 260.000,00), con attribuzione in favore dell'avv. Pasquale Pizzuti.
Sotto tale profilo, infatti, le domande petitorie formulate reciprocamente dalle parti, ai sensi dell'art. 15 c.p.c. rientrano nel predetto scaglione, tenuto conto del valore della rendita catastale dell'immobile per cui è causa (pari ad € 297,48), moltiplicato per duecento, ai sensi dell'art. 15 c.p.c. Inoltre, la formulazione delle domande riconvenzionali da parte dei IGnori non comporta CP_1
l'applicazione di un valore eccedente a quello della domanda principale, tenuto conto del valore effettivo e complessivo della lite (Cass. Civ., Sez. II, 1.8.2023, n. 23406). D'altro canto, anche la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, tenuto conto della sua natura indeterminabile, risulta senz'altro riconducibile nell'ambito del medesimo scaglione di valore, considerata la natura giuridica delle questioni dedotte dalle parti (arg., da Cass. Civ., Sez. III, 20.7.2022, n. 22719).
Con riguardo al rapporto processuale attinente ai terzi chiamati, le spese di lite seguono parimenti la soccombenza dell'attrice.
Invero, come sostenuto dalla costante giurisprudenza di legittimità, nel caso di chiamata in causa del terzo, le spese sostenute da quest'ultimo, che non sia rimasto soccombente, non possono gravare sul chiamante qualora questi non sia rimasto soccombente né nei confronti del chiamato né nei confronti della controparte. In tal senso, l'attore soccombente è tenuto alla refusione delle spese di lite nei confronti del terzo chiamato, ove la chiamata si sia resa necessaria in relazione alla tesi sostenuta dall'attore e risultata infondata o comunque provocata e giustificata dalla pretesa attorea (Cass. Civ.,
Sez. III, 10.6.2005, n. 12301) e ciò anche se nei confronti del chiamato non sia stata proposta alcuna domanda o emessa alcuna pronuncia di merito (Cass. Civ., Sez. III, 20.10.2014, n. 2223), ovvero qualora manchi un diretto rapporto sostanziale e processuale tra il soccombente e le altre parti del giudizio, dovendo le spese essere poste a carico della parte che ha dato causa alla lite, azionando una pretesa riconosciuta poi infondata (Cass. Civ., Sez. III, 9.4.2001, n. 5262).
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, infatti, occorre senz'altro contemperare, ai fini della regolazione delle spese di lite, il più generale principio di soccombenza, con quello di causazione, nella logica di una valutazione sistematica e complessiva dei plurimi rapporti processuali innestati nel simultaneus processus. Sotto tale specifico profilo, pertanto,
e al fine di evitare un'interpretazione atomistica dei singoli rapporti processuali che refluirebbe in un'ingiustificata compressione del diritto di difesa della parte convenuta nel giudizio, soltanto nell'ipotesi in cui la chiamata del terzo da parte del convenuto risulti palesemente infondata e arbitraria, e cioè radicalmente eccentrica rispetto a quel che è stato causato dall'attore del rapporto principale, le spese processuali attinenti a tali ulteriori rapporti possono addebitarsi in capo alla parte chiamante in causa (Cass. Civ., Sez. III, 6.12.2019, n. 31889).
E non v'è dubbio che nel caso di specie le chiamate in causa dei IGnori da parte dei convenuti CP_5 non possano ritenersi arbitrarie. Infatti, e a prescindere, nel merito, dalla valutazione delle CP_1 questioni giuridiche a tal uopo sollevate da parte dei terzi chiamati, la chiamata in causa di tali terzi deve ritenersi del tutto ragionevole, tenuto conto della prospettazione difensiva degli originari convenuti, a fronte della domanda formulata da parte del attore. Parte_5
Conseguentemente, le spese di lite sono a carico di parte attrice e sono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri inferiori ai medi del medesimo scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. indicato in precedenza, tenuto conto del valore della domanda risarcitoria così formulata da parte dei IGnori con attribuzione in favore dell'avv. Simone Labonia. CP_1
Non sussistono, ad ogni modo, i presupposti per l'aumento ex art. 4, II comma D.M. n. 55/2014 con riferimento alla posizione dei singoli convenuti nei rispettivi rapporti processuali con l'odierna attrice: tanto, tenuto conto dell'assoluta identità della posizione processuale dagli stessi rivestita, oltre che dell'identità della linea difensiva seguita dagli stessi a fronte dell'unicità delle doglianze e contestazioni dedotte nei confronti di questi ultimi (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. III,
19.5.2021, n. 13595).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel procedimento di cui all'epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta dalla IG.ra avente ad oggetto la richiesta di Parte_1 accertamento dell'acquisto per intervenuta usucapione del fondo sito in agro di
TE AN, in località denominata “Parco Sott'Acqua”, catastalmente identificato al locale C.T. al Fg. n. 11, p.lla 325, di ha 1.40.49;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da parte del IG. CP_1
della IG.ra , della IG.ra e della IG.ra
[...] Controparte_2 Controparte_3
, condanna la IG.ra la IG.ra al rilascio del fondo sito in Controparte_4 Parte_1 agro di TE AN (SA), in località denominata “Parco Sott'Acqua”, catastalmente identificato al locale C.T. al Fg. n. 11 p.lla 325, di ha 1.40.49, in favore dei predetti attori in via riconvenzionale;
3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dai IGnori , PA CP_2
e avente ad oggetto il risarcimento del
[...] Controparte_3 Controparte_4 danno da occupazione sine titulo del fondo indicato al capo n. 2) del presente dispositivo;
4) dichiara assorbita la domanda formulata in via subordinata dai IGnori , PA
, e nei confronti dei IGnori Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e ; CP_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8
5) compensa per la quota della metà le spese di lite con riguardo al rapporto processuale intercorrente tra la IG.ra ed i IGnori , Parte_1 PA CP_2
e , e condanna la IG.ra
[...] Controparte_3 Controparte_4 Parte_1 alla refusione della restante quota della metà delle spese di lite in favore dei predetti IGnori
che si liquidano per intero in € 262,50 per spese vive ed in € 8.000,00 per CP_1 compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15 %, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Pasquale Pizzuti;
6) condanna la IG.ra IG. alla refusione delle spese di lite in favore dei IGg.ri Parte_1
e , che si liquidano in € CP_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8
41,62 per spese vive, ed in € 8.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15 %, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Simone Labonia.
Così deciso in Salerno, il 30.7.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato
Atto redatto con la collaborazione del m.o.t. dott. Stefano De Martino