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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 24/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1327/2019 trattenuta in decisione all'udienza del
16/04/2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 C.F._1
BASSO GIOVANNI
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e Controparte_1 P.IVA_1 difeso/a dall'avv. LUCCHETTA FEDELE
Convenuto
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi richiamate.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, introduttivo del giudizio di merito, ritualmente notificato Parte_1
proponeva opposizione all'esecuzione ex art.57 D.P.R. n°602/1973 avverso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.. 03484201900001019/000 con il l' Controparte_2
deduceva che l'odierna opponente fosse debitrice della somma complessiva di € 3.289,61, di cui €
2.638,05 per tributi/entrate, € 321,94 per interessi di mora (art.30 del D.P.R. n.602/1973), € 224,99 per oneri di riscossione coattiva (art.17 D. Lgs. 112/1999), € 87,00 per spese esecutive (art.17 D.
Lgs. 112/1999), ed € 17,64 per diritti di notifica (art.17 D. Lgs. 112/1999).
A fondamento della domanda deduceva la nullità dell'atto di pignoramento per non essere dovute la somma per registrazione sentenza per esservi stata in quel procedimento ammissione al patrocinio dello Stato, per quanto concerne la somma dovuta alla Cassa Depositi e prestiti per ammende la stessa risulta prescritta in assenza di atti interruttivi dall'anno 2005, mentre per la terza cartella pende giudizio in autotutela. Si costituiva in giudizio l' che preliminarmente eccepiva Controparte_3
l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda nonchè difetto di legittimazione passiva di essa convenuta in relazione alla debenza o meno del carico esattoriale e nel merito instava per il rigetto della domanda proposta poiché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite del giudizio.
Quindi la causa espletata la trattazione, acquisita documentazione, veniva riservata per la decisione con deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c..
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda che riveste carattere assorbente.
Invero va rilevato che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 8 febbraio 2008, n. 3001, hanno confermato la predetta tesi rilevando che “la cartella esattoriale deve essere impugnata dinnanzi al giudice competente a decidere in ordine al rapporto cui la cartella stessa è funzionale”.
In altre parole la Suprema Corte afferma la tesi della rilevanza del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, interpretazione successivamente ribadita da altre pronunce (Cass. n. 12385/2013).
Ciò posto atteso che le cartelle esattoriali oggetto del presente di giudizio di merito afferiscono, per come dedotta dall'istante medesima, a crediti aventi natura tributaria, ne deriva che deve essere rilevato il difetto di legittimazione passiva dell'odierna convenuta, qual emero ente esattore.
A tale ordine di considerazioni deve altresì aggiungersi che, e lo si afferma in via incidentale, per l'individuazione dell'organo avente giurisdizione alla luce del disposto dell'art. 2 dello stesso decreto legislativo 546/92, rubricato appunto “oggetto della giurisdizione tributaria”, in virtù del quale “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi ed ogni altro accessorio”.
E' evidente, pertanto, al fine di individuare la giurisdizione deve essere vagliato il contenuto degli addebiti in questione, ovvero se la cartella di pagamento si riferisca a tributi o sanzioni amministrative oppure riguardino addebiti di diversa natura.
Per quanto concerne, poi, l'asserita mancata notifica deve ritenersi che l'odierno opponente abbia sanato con la propria costituzione l'eventuale nullità della notifica avendo al riguardo la giurisprudenza di legittimità affermato che “La nullità della notifica di una cartella esattoriale, relativa a ruolo emesso da un comune per il pagamento di sanzioni amministrative, è sanata, per il raggiungimento dello scopo della notifica, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione” (Cass. n. 4018/07). Passando al merito, dovendosi preliminarmente qualificare la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che l'opponente contesta il diritto di procedere ad esecuzione per invalida formazione del titolo.
Se ne deve dedurre, pertanto, che avverso la cartella di pagamento sono formulabili tutte quelle eccezioni successive alla formazione della medesima, afferendo invece le doglianze formulate dall'istante a sostegno dell'odierna opposizione a circostanze precedenti alla stessa e già oggetto di ricorso in autotutela (cfr. documentazione allegata).
Alla luce delle sopra esposte considerazioni la domanda deve essere dichiarata inammissibile per essere stata avanzata nei confronti di soggetto privo di legittimazione passiva.
Attesa la peculiarità della fattispecie e la natura della pronuncia parzialmente in rito, le spese del giudizio vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) DICHIARA inammissibile la domanda;
2) COMPENSA le spese del giudizio.
Paola, 24 gennaio 2025 Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1327/2019 trattenuta in decisione all'udienza del
16/04/2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 C.F._1
BASSO GIOVANNI
Attore
E
(C.F. ), rappresentato/a e Controparte_1 P.IVA_1 difeso/a dall'avv. LUCCHETTA FEDELE
Convenuto
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. da intendersi richiamate.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, introduttivo del giudizio di merito, ritualmente notificato Parte_1
proponeva opposizione all'esecuzione ex art.57 D.P.R. n°602/1973 avverso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.. 03484201900001019/000 con il l' Controparte_2
deduceva che l'odierna opponente fosse debitrice della somma complessiva di € 3.289,61, di cui €
2.638,05 per tributi/entrate, € 321,94 per interessi di mora (art.30 del D.P.R. n.602/1973), € 224,99 per oneri di riscossione coattiva (art.17 D. Lgs. 112/1999), € 87,00 per spese esecutive (art.17 D.
Lgs. 112/1999), ed € 17,64 per diritti di notifica (art.17 D. Lgs. 112/1999).
A fondamento della domanda deduceva la nullità dell'atto di pignoramento per non essere dovute la somma per registrazione sentenza per esservi stata in quel procedimento ammissione al patrocinio dello Stato, per quanto concerne la somma dovuta alla Cassa Depositi e prestiti per ammende la stessa risulta prescritta in assenza di atti interruttivi dall'anno 2005, mentre per la terza cartella pende giudizio in autotutela. Si costituiva in giudizio l' che preliminarmente eccepiva Controparte_3
l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda nonchè difetto di legittimazione passiva di essa convenuta in relazione alla debenza o meno del carico esattoriale e nel merito instava per il rigetto della domanda proposta poiché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite del giudizio.
Quindi la causa espletata la trattazione, acquisita documentazione, veniva riservata per la decisione con deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c..
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda che riveste carattere assorbente.
Invero va rilevato che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 8 febbraio 2008, n. 3001, hanno confermato la predetta tesi rilevando che “la cartella esattoriale deve essere impugnata dinnanzi al giudice competente a decidere in ordine al rapporto cui la cartella stessa è funzionale”.
In altre parole la Suprema Corte afferma la tesi della rilevanza del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, interpretazione successivamente ribadita da altre pronunce (Cass. n. 12385/2013).
Ciò posto atteso che le cartelle esattoriali oggetto del presente di giudizio di merito afferiscono, per come dedotta dall'istante medesima, a crediti aventi natura tributaria, ne deriva che deve essere rilevato il difetto di legittimazione passiva dell'odierna convenuta, qual emero ente esattore.
A tale ordine di considerazioni deve altresì aggiungersi che, e lo si afferma in via incidentale, per l'individuazione dell'organo avente giurisdizione alla luce del disposto dell'art. 2 dello stesso decreto legislativo 546/92, rubricato appunto “oggetto della giurisdizione tributaria”, in virtù del quale “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi ed ogni altro accessorio”.
E' evidente, pertanto, al fine di individuare la giurisdizione deve essere vagliato il contenuto degli addebiti in questione, ovvero se la cartella di pagamento si riferisca a tributi o sanzioni amministrative oppure riguardino addebiti di diversa natura.
Per quanto concerne, poi, l'asserita mancata notifica deve ritenersi che l'odierno opponente abbia sanato con la propria costituzione l'eventuale nullità della notifica avendo al riguardo la giurisprudenza di legittimità affermato che “La nullità della notifica di una cartella esattoriale, relativa a ruolo emesso da un comune per il pagamento di sanzioni amministrative, è sanata, per il raggiungimento dello scopo della notifica, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione” (Cass. n. 4018/07). Passando al merito, dovendosi preliminarmente qualificare la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che l'opponente contesta il diritto di procedere ad esecuzione per invalida formazione del titolo.
Se ne deve dedurre, pertanto, che avverso la cartella di pagamento sono formulabili tutte quelle eccezioni successive alla formazione della medesima, afferendo invece le doglianze formulate dall'istante a sostegno dell'odierna opposizione a circostanze precedenti alla stessa e già oggetto di ricorso in autotutela (cfr. documentazione allegata).
Alla luce delle sopra esposte considerazioni la domanda deve essere dichiarata inammissibile per essere stata avanzata nei confronti di soggetto privo di legittimazione passiva.
Attesa la peculiarità della fattispecie e la natura della pronuncia parzialmente in rito, le spese del giudizio vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) DICHIARA inammissibile la domanda;
2) COMPENSA le spese del giudizio.
Paola, 24 gennaio 2025 Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli