Sentenza breve 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza breve 08/05/2025, n. 8944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8944 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08944/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04286/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4286 del 2025, proposto da
LI NI, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Congedo, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ente per il Diritto Allo Studio Universitario Dell’Università Cattolica - UC, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Giglio, con domicilio digitale come in atti;
per l'annullamento
1. nota di riscontro su istanza n. 513449 del 24.12.2024, pubblicata sul portale dello studente, area personale MyUC in data 20.1.2025 con cui UC – Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell’Università Cattolica ha rigettato definitivamente la domanda di borsa di studio del ricorrente (doc.n.1); ove occorra,
2. dell’atto presupposto ed interlocutorio denominato "ESITO COMPLESSIVO", pubblicato sul portale dello studente, area personale MyUC, in data 25.11.2024 (doc.n.2);
3. dell’atto presupposto ed interlocutorio denominato "ESITO PROVVISORIO", pubblicato sul portale dello studente, area personale MyUC, in data 13.9.2024 (doc.n.3);
4. Bando di concorso per l’assegnazione delle borse di studio dell’Università Cattolica – UC per l’a.a. 2024/2025 pubblicato il 30.7.2024 (doc.n.4); per quanto di interesse,
5. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.4.2001 recante Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell’art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (doc.n.5);
6. Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca del 17.12.2021 n. 1320, recante le disposizioni inerenti i criteri di attribuzione delle borse di studio, relativamente ai requisiti di merito per gli anni successivi al primo (doc.n.6);
7. Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XII/2745 del 15.7.2024, relativamente ai "Criteri di accesso alla Borsa di Studio per i successivi anni di corso" (doc.n.7);
8. ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo; inoltre,
9. con espressa riserva, impregiudicato ogni diritto, di proporre motivi ulteriori e aggiunti, finalizzati all’impugnazione di ulteriori atti allo stato non conosciuti ovvero della/e relativa/e graduatoria/e di merito che verrà/nno pubblicate in corso di giudizio e lesive dei diritti del Ricorrente;
per l’accertamento del diritto del Ricorrente ad essere inserito utilmente nella graduatoria di merito del bando di concorso per l’assegnazione delle borse di studio dell’Università Cattolica – UC per l’a.a. 2024/2025 pubblicato il 30.7.2024 al fine del riconoscimento dei relativi benefici; nonché;
per la condanna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di Roma unitamente all’Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell’Università Cattolica – UC, ad inserire utilmente il Ricorrente nella graduatoria del predetto bando di concorso al fine dell’attribuzione dei relativi benefici.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Ente per il Diritto Allo Studio Universitario Dell’Università Cattolica - UC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è uno studente iscritto al quinto anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Roma. La sua carriera universitaria, avviata nel 2019 con l’immatricolazione al corso di laurea in Biotecnologie presso l’Università del Salento, si è contraddistinta per una successiva rinuncia agli studi, avvenuta in data 5 ottobre 2020, e per il conseguente superamento del test di ammissione a Medicina, che ha condotto all’iscrizione, per l’a.a. 2020/2021, al primo anno del nuovo corso presso l’Università Cattolica.
2. Nel corso degli anni successivi, il ricorrente ha sempre mantenuto i requisiti di merito e di reddito richiesti dai bandi UC, risultando regolarmente beneficiario della borsa di studio per gli anni accademici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
3. In occasione della pubblicazione del bando relativo all’a.a. 2024/2025, l’Ente ha introdotto un rilevante mutamento nei criteri di ammissibilità, stabilendo che per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo la soglia dei crediti formativi richiesti dovesse essere determinata non in base all’anno effettivo di corso, come avvenuto sino a quel momento, bensì computando tutti gli anni trascorsi dalla cosiddetta “prima immatricolazione assoluta” presso qualsiasi università, anche se seguita da rinuncia.
4. Il ricorrente, iscritto formalmente al quinto anno di Medicina, si è dunque visto attribuire, in virtù della sua precedente immatricolazione in Biotecnologie, una collocazione virtuale al sesto anno di corso, con conseguente obbligo di dimostrare il possesso di un numero superiore di crediti rispetto a quelli richiesti per gli studenti del quinto anno.
5. La domanda presentata l’11 settembre 2024 indicava il possesso di 201 CFU; a seguito di verifica istruttoria, tale dato è stato rettificato in 196,5. Con esito provvisorio del 13 settembre 2024 la candidatura del ricorrente è stata, dunque, ritenuta non idonea per insufficienza del requisito di merito; tale valutazione è stata confermata con successivi atti, tra cui l’esito complessivo del 25 novembre e il provvedimento definitivo del 20 gennaio 2025.
6. Il ricorrente ha impugnato tali atti, deducendo l’illegittimità della clausola introdotta dal bando in relazione alla prima immatricolazione assoluta, la lesione del proprio legittimo affidamento in ordine alla continuità del regime di assegnazione delle borse, la violazione dei principi costituzionali in materia di diritto allo studio, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, nonché la mancata attivazione del soccorso istruttorio per l’emendamento di un errore materiale nella domanda.
7. Si sono costituiti in giudizio UC e l’Università Cattolica, depositando memoria difensiva e documentazione, nonché il Ministero intimato, depositando memoria di stile.
8. L’Ente resistente ha eccepito, in primo luogo, l’irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione della clausola escludente del bando, ritenuta immediatamente lesiva. Secondo la prospettazione della difesa di UC, il criterio della prima immatricolazione era chiaramente espresso nella lex specialis e tale da determinare, sin dal momento della pubblicazione, l’impossibilità per il ricorrente di soddisfare il requisito di merito. Pertanto, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto avverso il bando entro il termine decadenziale ordinario decorrente dalla sua pubblicazione.
9. In via subordinata, è stata altresì sollevata eccezione di inammissibilità per omessa notifica ai controinteressati, individuati negli altri studenti idonei e potenzialmente lesi in caso di riammissione del ricorrente alla procedura.
10. Nel merito, l’Ente ha difeso la legittimità della nuova disciplina, affermando di essersi conformato agli indirizzi giurisprudenziali del Consiglio di Stato (sentenze n. 3405/2016 e n. 4962/2018), che valorizzano il concetto di “carriera lineare” come criterio oggettivo per l’assegnazione di benefici economici collegati al merito. Secondo la difesa, tale scelta risponderebbe all’esigenza di prevenire sperequazioni a danno degli studenti che hanno seguito un percorso regolare e coerente. Inoltre, si è sostenuto che il ricorrente non potrebbe vantare alcuna posizione di diritto soggettivo alla perpetuazione delle condizioni previgenti, in quanto ogni bando vive di vita propria e non può generare aspettative giuridicamente tutelabili per gli anni successivi.
11. All’esito della camera di consiglio del 16 aprile 2025, fissata per la delibazione dell’istanza cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione con rituale preavviso alle parti di sentenza in forma semplificata.
12. Il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza ai sensi dell’articolo 60 c.p.a. in ragione dell’unicità della questione.
13. Il Collegio ritiene opportuno esaminare preliminarmente le eccezioni sollevate dalla difesa dell’Ente resistente, che ha sostenuto l’irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione del bando, ritenuto immediatamente escludente, nonché l’inammissibilità per mancata notifica ai controinteressati.
14. L’eccezione di irricevibilità sollevata dall’Ente non può essere accolta. È principio pacifico in giurisprudenza che l’onere di immediata impugnazione del bando sussiste solo in presenza di clausole che, per la loro chiarezza e portata, risultino sin da subito idonee a precludere in modo certo la partecipazione alla procedura. Nel caso di specie, la clausola relativa al computo dei crediti formativi universitari a partire dalla “prima immatricolazione assoluta”, pur incidendo significativamente sulla valutazione del requisito di merito, non si configura come immediatamente escludente. Al momento della pubblicazione del bando, il ricorrente non era in grado di prevedere con certezza se la propria situazione curriculare, alla luce del complesso meccanismo di calcolo dei CFU, del riconoscimento degli esami sostenuti in carriere pregresse e dell’eventuale utilizzo dei c.d. crediti bonus, potesse effettivamente soddisfare i requisiti richiesti. Né può ritenersi che l’esclusione fosse determinabile a priori, in assenza di un vaglio istruttorio dell’Ente, che ha infatti proceduto a ricevere la domanda, a verificarne il contenuto, a rettificare il numero dei CFU dichiarati e solo in un momento successivo ha adottato il provvedimento di esclusione. Deve pertanto ritenersi che la lesione concreta e attuale della posizione giuridica del ricorrente si sia perfezionata solo con il provvedimento finale del 20 gennaio 2025, da cui decorre il termine utile per l’impugnazione.
15. Parimenti infondata è l’eccezione relativa all’omessa notifica del ricorso ai controinteressati. In assenza della pubblicazione di una graduatoria definitiva, come confermato in udienza dai difensori delle parti e verificato d’ufficio sul sito istituzionale e, in mancanza di elementi che indichino l’attribuzione effettiva delle borse ad altri soggetti individuabili, difetta l’interesse differenziato, concreto e attuale di soggetti terzi al mantenimento dell’esclusione del ricorrente.
16. Nel merito, il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
17. Il Collegio ritiene che l’introduzione, da parte dell’amministrazione resistente, del criterio della “prima immatricolazione assoluta” – pur astrattamente legittima come opzione regolamentare – risulti, nella sua concreta applicazione alla posizione del ricorrente, viziata da irragionevolezza, sproporzione e violazione del principio del legittimo affidamento.
18. L’Amministrazione, infatti, pur disponendo del potere di modificare i criteri di accesso alle provvidenze pubbliche, è tenuta ad esercitarlo secondo modalità compatibili con i principi costituzionali di buon andamento, imparzialità, coerenza e proporzionalità. Nel caso di specie, l’introduzione, senza alcuna misura transitoria o correttiva, di un criterio che ha comportato un repentino e significativo innalzamento della soglia di merito, proprio nell’ultimo anno del percorso accademico del ricorrente, ha determinato un’improvvisa alterazione del quadro regolamentare su cui egli aveva fatto legittimo affidamento. Per tre anni consecutivi, il ricorrente ha infatti beneficiato della borsa di studio sulla base del rispetto dei requisiti stabiliti da bandi sostanzialmente uniformi, costruendo su tale continuità la ragionevole aspettativa di poter completare il proprio percorso universitario anche con il sostegno del medesimo beneficio.
19. Tale affidamento è stato ingiustificatamente frustrato da un mutamento regolamentare che, senza alcuna distinzione tra studenti di nuova immatricolazione e coloro che già risultavano assegnatari di borsa di studio sulla base dei criteri precedenti, ha attribuito rilievo a una carriera universitaria formalmente abbandonata, computando a svantaggio dell’interessato un anno di studi non più attuale e costringendolo a confrontarsi con una soglia di crediti (236 CFU) oggettivamente non raggiungibile nei tempi indicati dal bando.
20. Il Collegio osserva, inoltre, che la giurisprudenza del Consiglio di Stato cui l’ente ha fatto riferimento per giustificare l’adozione del nuovo criterio risale agli anni 2016 e 2018, e che UC, pur essendo a conoscenza di tali precedenti, ha continuato per anni a non darvi applicazione. La scelta di introdurre tale criterio solo nel 2024, proprio in coincidenza con l’ultimo anno utile per il ricorrente, appare quindi priva di una reale urgenza o di un vincolo cogente, e si risolve in una misura arbitraria, adottata in assenza di un’effettiva necessità normativa. Né può ritenersi che l’Ente fosse obbligato a un’applicazione così rigida e indistinta del nuovo criterio: ben avrebbe potuto, infatti, prevedere una disciplina differenziata, limitandone gli effetti agli studenti di nuova immatricolazione o a coloro che presentavano per la prima volta domanda di accesso al beneficio. Una simile soluzione, rispettosa dei principi di equità, gradualità e proporzionalità, avrebbe consentito di salvaguardare le posizioni soggettive già consolidate senza pregiudicare l’obiettivo di armonizzazione perseguito dall’ente.
21. Non può poi trascurarsi che una simile applicazione rigida e uniforme del criterio temporale confligge con i valori costituzionali sanciti dall’art. 34 della Costituzione, il quale impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che limitano di fatto l’accesso agli studi universitari, garantendo il diritto allo studio dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi. Questo principio esige che l’attribuzione delle borse di studio si fondi su criteri di equità sostanziale, adeguati alle concrete condizioni degli studenti, e non sull’applicazione rigida e indifferenziate di meccanismi privi di aderenza alle specificità delle singole situazioni che non riflettono il merito effettivamente maturato.
22. In tale contesto, assume rilievo anche la mancata attivazione del soccorso istruttorio, in violazione dell’art. 6 della legge n. 241 del 1990. Il ricorrente, infatti, pur avendo correttamente indicato l’anno della propria prima immatricolazione, ha commesso un evidente errore materiale nella risposta al quesito relativo a eventuali rinunce agli studi, dichiarando di non aver mai abbandonato precedenti percorsi universitari. Trattandosi di una discrepanza facilmente rilevabile – e di fatto irrilevante ai fini della verifica del merito, come confermato dalla stessa istruttoria – l’Amministrazione avrebbe dovuto invitarlo a chiarire o correggere l’errore, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra amministrazione e cittadino.
23. Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene fondato il ricorso, che va accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati. L’amministrazione resistente dovrà, in sede di riesame, conformarsi integralmente ai principi enunciati nella presente pronuncia, computando ai fini del requisito di merito esclusivamente la carriera universitaria effettivamente svolta presso il corso di laurea in Medicina e Chirurgia e non tenendo conto della precedente iscrizione al corso di Biotecnologie, cessata con formale rinuncia. In tale ottica, la domanda dovrà essere rivalutata alla stregua dei criteri previsti nei bandi delle precedenti annualità, applicati nei confronti del ricorrente nei tre anni anteriori, con esito favorevole, fermo restando che, qualora siano nuovamente accertati i requisiti di reddito e merito in base a tali criteri, l’ente sarà tenuto ad attribuire il beneficio richiesto, senza margini ulteriori di discrezionalità.
24. Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, in ragione della novità della questione trattata e della mancanza di orientamenti consolidati in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore
Marco Savi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanna Vigliotti | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO