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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 04/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, nella persona del Gop dott.ssa
Monica Furia ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 31/2023 RG promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
Dall'Avv. Antonio Sergiampietri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Massa
(MS), Gall. L. da Vinci 49/P.2 ATTORE contro
(P.IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gianluca Tirelli, elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Reggio Emilia (RE) via P. C. Cadoppi 8
CONVENUTO
Avente ad oggetto: risoluzione contratto – risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza 8.07.24
S V O L G I M E N T O D E L G I U D I Z I O
La causa viene in decisione dopo l'entrata in vigore della L. 69/2009, a norma del novellato art. 132 C.p.c., applicabile anche ai giudizi pendenti alla data del 04/07/2009, ragione per la quale si procede ad esposizione sintetica dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione 4.01.23 conveniva in giudizio davanti a questo Parte_1
Tribunale in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, chiedendo ai sensi dell'art. 1453 cc accertamento e declaratoria di risoluzione giudiziale del contratto 8.09.22 concluso con questa ultima relativo all'installazione di un montascale presso la propria abitazione (in Massa (MS), Via Frediani n. 1), per grave inadempimento della convenuta, con conseguente declaratoria del diritto di ottenere restituzione dell'acconto versato pari ad euro 2.950,93 oltre a condanna al pagamento del risarcimento dei danni conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale pari ad € 25,00 a titolo di danno patrimoniale ed €
5.000,00, o somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi in via equitativa, a titolo di danno non patrimoniale/morale dalla medesima sofferto.
Con comparsa 6.4.23 si costituiva in giudizio la convenuta Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto
[...]
delle avverse pretese in quanto infondate in fatto e in diritto e, dato atto dell'offerta banco iudicis per la somma di euro 2.975,00, ritenere la stessa pienamente satisfattiva di ogni diritto vantato dall'attrice.
La causa veniva istruita documentalmente, con assunzione delle prove orali richieste e, precisate le conclusioni, come in epigrafe trascritte, viene posta in decisione.
M O T I V I D E L LA D E C I S I O N E
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Osserva il giudicante che l'attrice ha provato tutti gli elementi costitutivi della fattispecie oggetto del contendere.
Infatti, , affetta da tetraparesi spastica ed invalida civile al 100% (cfr. Parte_1
doc. 1), in vista dell'intervento chirurgico cui la stessa avrebbe dovuto sottoporsi - nella specie all'anca sinistra con osteotomia del femore sinistro e allentamento degli adduttori - che le avrebbe impedito di poter accedere e recede dalla propria abitazione senza l'ausilio di un montascale, nell'agosto 2022 contattava la convenuta con la quale: il 2.09.22 si incontrava per la prima volta. Responsabile Testimone_1
Commerciale Toscana e Liguria della citata impresa, eseguito primo accesso all'abitazione dell'attrice, affermando che l'installazione del manufatto poteva realizzarsi con consegna dello stesso nell'arco di quattro/cinque dall'acceso del personale tecnico;
il 2.09.22 sottoscriveva per accettazione offerta commerciale n. 242/2022 (cfr. doc. 2) al costo complessivo di euro 11.800,00 – di cui euro 453,85 per IVA al 4%, usufruendo della detrazione (sconto in fattura) del 75%, residuando quindi a carico dell'attrice il saldo prezzo di euro 2.950,00, con termine di consegna del manufatto entro 5 settimane dal versamento di acconto;
in data 8.09.22 sottoscriveva contratto (cfr doc 3) cui seguiva in data 9.9.22 conferma d'ordine n. 344/2022 (cfr. doc. 4) con specifica di consegna/installazione del montascale entro 25 giorni dal versamento di acconto. Inoltre, in data 12.09.22 l'attrice seguiva bonifico bancario (cfr doc. 5) in favore della convenuta che emetteva fattura FVL662 (cfr. doc. 6) ed il 21.09.22 tecnico della convenuta rilevava presso l'abitazione dell'attrice misurazioni per l'installazione del manufatto.
Alla data di ingresso dell'attrice (2.11.22) presso l'IRCCS Humanitas Reserch Hospital di
Rozzano ove la stessa si sottoponeva ad intervento chirurgico, né alla successiva di dimissione (19.11.22 cfr doc 8) né al 12.12.22 (data in cui l'attrice effettuava rx in vista di visita di controllo del 13.12.22) la convenuta aveva adempiuto alla fornitura e posa in opera del montascale, nonostante il decorso del termine concordato e contrattualmente pattuito.
Tutto ciò risulta provato dalla documentazione in atti oltre che dalle dichiarazioni rese in sede testimoniale da madre dell'attrice, presente alle trattive intercorse Testimone_2
con la convenuta e per essa dai rappresentati e/o tecnici, la quale confermava le circostanze indicate in citazione precisando che “il rappresentante ci disse di effettuare bonifico prima dell'intervento del tecnico e che il montascale sarebbe stato montato in breve tempo, cioè a dire del rappresentante il montascale sarebbe arrivato in 20/30 giorni”; la teste riferiva inoltre che alla telefonata fatta dalla figlia alla sede di Reggio Emilia per sollecitare il montaggio, le
“…. riferivano che mancava un pezzo, poi che un pezzo ero rotto, poi che il ritardo era dovuto alla guerra in Ucraina” e che soltanto “dopo l'epifania mia figlia ha ricevuto una telefonata dall'installatore che riferiva che sarebbero venuti ad installare il montascale verso febbraio 2023” (cfr verbale udienza
25.3.24).
Richiamato il dettato degli artt 2697, 1218 e 2453 cc, giova precisare che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.” (Cass SU
30.10.21 n 13533)
La ha inoltre fatto affidamento sulla consegna del bene nel termine fissato dalla Parte_1
Srl debitrice che nulla ha provato in ordine al fatto estintivo ovvero dell'impossibilità di adempiere per fatto a sé non imputabile;
a riprova di ciò la ha offerto banco CP_1
iudicis la somma di euro 2.975,00, rispondete a quanto sborsato dall'attrice per acconto e spese dalla stessa sostenute e documentate.
Le dichiarazioni rese dal teste (udienza 25.3.24), dipendente della Testimone_3
convenuta, non sono state di ausilio: questo ultimo, infatti, pur confermando che il manufatto sarebbe stato installato da terzi – elemento ininfluente ai fini della decisione in ragione dell'oggetto del negozio concluso tra le parti in forza del quale la convenuta doveva fornire, posare in opera e prestare successiva assistenza al montascale – ha chiaramente riferito che l'impianto veniva ricevuto “a dicembre 2022”, indi ben oltre i termini di adempimento.
In ordine al risarcimento dei danni richiesti dall'attrice per la somma di euro 5.000,00 che trova fonte e prova nell'inadempimento della convenuta, alla luce delle oggettive e croniche condizioni in cui versa la , l'indisponibilità del manufatto si presume Pt_1
possa aver inciso nel quotidiano di questa ultima, quantomeno nel periodo successivo all'intervento chirurgico (2.11.22) fino alla guarigione (dicembre 2022 – cfr doc 12), ritenendo pertanto questo Giudicante che la richiesta vada accolta, ma calmierata in considerazione dell'offerta banco iudicis formulata dalla convenuta, nei termini sopra indicati, con rideterminazione in via equitativa nel minor importo di euro 1.500,00.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Monica Furia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, istanza e difesa, per le ragioni di cui in parte motiva:
- accertato l'inadempimento di dichiara la Controparte_1
risoluzione del contratto concluso tra questa ultima e e per l'effetto Parte_1
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle somme che seguo- no: euro 2.950,00 importo già versato dalla a saldo prezzo, oltre ad Parte_1
euro 25,00 a titolo di danno patrimoniale ed euro 1.500,00 liquidati in via equitativa a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da questa ultima;
- condanna infine la convenuta alla refusione in favore dell'attrice delle spese di lite che liquida in euro 2.500,00 oltre ad euro 264,00 per anticipazioni, rimborso forfettario
(15%), CPA ed IVA.
Dispone che la competente cancelleria provveda alla consegna dell'assegno Banco BPM
Spa n. 3900905453 -03 di euro 2.975,00 depositato in data 23.5.23 al procuratore della convenuta.
Massa lì, 4.01.25
Il Giudice Onorio di Tribunale in funzione di Giudice Unico
Dott.ssa Monica Furia
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, nella persona del Gop dott.ssa
Monica Furia ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 31/2023 RG promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
Dall'Avv. Antonio Sergiampietri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Massa
(MS), Gall. L. da Vinci 49/P.2 ATTORE contro
(P.IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gianluca Tirelli, elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Reggio Emilia (RE) via P. C. Cadoppi 8
CONVENUTO
Avente ad oggetto: risoluzione contratto – risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza 8.07.24
S V O L G I M E N T O D E L G I U D I Z I O
La causa viene in decisione dopo l'entrata in vigore della L. 69/2009, a norma del novellato art. 132 C.p.c., applicabile anche ai giudizi pendenti alla data del 04/07/2009, ragione per la quale si procede ad esposizione sintetica dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione 4.01.23 conveniva in giudizio davanti a questo Parte_1
Tribunale in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, chiedendo ai sensi dell'art. 1453 cc accertamento e declaratoria di risoluzione giudiziale del contratto 8.09.22 concluso con questa ultima relativo all'installazione di un montascale presso la propria abitazione (in Massa (MS), Via Frediani n. 1), per grave inadempimento della convenuta, con conseguente declaratoria del diritto di ottenere restituzione dell'acconto versato pari ad euro 2.950,93 oltre a condanna al pagamento del risarcimento dei danni conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale pari ad € 25,00 a titolo di danno patrimoniale ed €
5.000,00, o somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi in via equitativa, a titolo di danno non patrimoniale/morale dalla medesima sofferto.
Con comparsa 6.4.23 si costituiva in giudizio la convenuta Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto
[...]
delle avverse pretese in quanto infondate in fatto e in diritto e, dato atto dell'offerta banco iudicis per la somma di euro 2.975,00, ritenere la stessa pienamente satisfattiva di ogni diritto vantato dall'attrice.
La causa veniva istruita documentalmente, con assunzione delle prove orali richieste e, precisate le conclusioni, come in epigrafe trascritte, viene posta in decisione.
M O T I V I D E L LA D E C I S I O N E
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Osserva il giudicante che l'attrice ha provato tutti gli elementi costitutivi della fattispecie oggetto del contendere.
Infatti, , affetta da tetraparesi spastica ed invalida civile al 100% (cfr. Parte_1
doc. 1), in vista dell'intervento chirurgico cui la stessa avrebbe dovuto sottoporsi - nella specie all'anca sinistra con osteotomia del femore sinistro e allentamento degli adduttori - che le avrebbe impedito di poter accedere e recede dalla propria abitazione senza l'ausilio di un montascale, nell'agosto 2022 contattava la convenuta con la quale: il 2.09.22 si incontrava per la prima volta. Responsabile Testimone_1
Commerciale Toscana e Liguria della citata impresa, eseguito primo accesso all'abitazione dell'attrice, affermando che l'installazione del manufatto poteva realizzarsi con consegna dello stesso nell'arco di quattro/cinque dall'acceso del personale tecnico;
il 2.09.22 sottoscriveva per accettazione offerta commerciale n. 242/2022 (cfr. doc. 2) al costo complessivo di euro 11.800,00 – di cui euro 453,85 per IVA al 4%, usufruendo della detrazione (sconto in fattura) del 75%, residuando quindi a carico dell'attrice il saldo prezzo di euro 2.950,00, con termine di consegna del manufatto entro 5 settimane dal versamento di acconto;
in data 8.09.22 sottoscriveva contratto (cfr doc 3) cui seguiva in data 9.9.22 conferma d'ordine n. 344/2022 (cfr. doc. 4) con specifica di consegna/installazione del montascale entro 25 giorni dal versamento di acconto. Inoltre, in data 12.09.22 l'attrice seguiva bonifico bancario (cfr doc. 5) in favore della convenuta che emetteva fattura FVL662 (cfr. doc. 6) ed il 21.09.22 tecnico della convenuta rilevava presso l'abitazione dell'attrice misurazioni per l'installazione del manufatto.
Alla data di ingresso dell'attrice (2.11.22) presso l'IRCCS Humanitas Reserch Hospital di
Rozzano ove la stessa si sottoponeva ad intervento chirurgico, né alla successiva di dimissione (19.11.22 cfr doc 8) né al 12.12.22 (data in cui l'attrice effettuava rx in vista di visita di controllo del 13.12.22) la convenuta aveva adempiuto alla fornitura e posa in opera del montascale, nonostante il decorso del termine concordato e contrattualmente pattuito.
Tutto ciò risulta provato dalla documentazione in atti oltre che dalle dichiarazioni rese in sede testimoniale da madre dell'attrice, presente alle trattive intercorse Testimone_2
con la convenuta e per essa dai rappresentati e/o tecnici, la quale confermava le circostanze indicate in citazione precisando che “il rappresentante ci disse di effettuare bonifico prima dell'intervento del tecnico e che il montascale sarebbe stato montato in breve tempo, cioè a dire del rappresentante il montascale sarebbe arrivato in 20/30 giorni”; la teste riferiva inoltre che alla telefonata fatta dalla figlia alla sede di Reggio Emilia per sollecitare il montaggio, le
“…. riferivano che mancava un pezzo, poi che un pezzo ero rotto, poi che il ritardo era dovuto alla guerra in Ucraina” e che soltanto “dopo l'epifania mia figlia ha ricevuto una telefonata dall'installatore che riferiva che sarebbero venuti ad installare il montascale verso febbraio 2023” (cfr verbale udienza
25.3.24).
Richiamato il dettato degli artt 2697, 1218 e 2453 cc, giova precisare che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.” (Cass SU
30.10.21 n 13533)
La ha inoltre fatto affidamento sulla consegna del bene nel termine fissato dalla Parte_1
Srl debitrice che nulla ha provato in ordine al fatto estintivo ovvero dell'impossibilità di adempiere per fatto a sé non imputabile;
a riprova di ciò la ha offerto banco CP_1
iudicis la somma di euro 2.975,00, rispondete a quanto sborsato dall'attrice per acconto e spese dalla stessa sostenute e documentate.
Le dichiarazioni rese dal teste (udienza 25.3.24), dipendente della Testimone_3
convenuta, non sono state di ausilio: questo ultimo, infatti, pur confermando che il manufatto sarebbe stato installato da terzi – elemento ininfluente ai fini della decisione in ragione dell'oggetto del negozio concluso tra le parti in forza del quale la convenuta doveva fornire, posare in opera e prestare successiva assistenza al montascale – ha chiaramente riferito che l'impianto veniva ricevuto “a dicembre 2022”, indi ben oltre i termini di adempimento.
In ordine al risarcimento dei danni richiesti dall'attrice per la somma di euro 5.000,00 che trova fonte e prova nell'inadempimento della convenuta, alla luce delle oggettive e croniche condizioni in cui versa la , l'indisponibilità del manufatto si presume Pt_1
possa aver inciso nel quotidiano di questa ultima, quantomeno nel periodo successivo all'intervento chirurgico (2.11.22) fino alla guarigione (dicembre 2022 – cfr doc 12), ritenendo pertanto questo Giudicante che la richiesta vada accolta, ma calmierata in considerazione dell'offerta banco iudicis formulata dalla convenuta, nei termini sopra indicati, con rideterminazione in via equitativa nel minor importo di euro 1.500,00.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Monica Furia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, istanza e difesa, per le ragioni di cui in parte motiva:
- accertato l'inadempimento di dichiara la Controparte_1
risoluzione del contratto concluso tra questa ultima e e per l'effetto Parte_1
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle somme che seguo- no: euro 2.950,00 importo già versato dalla a saldo prezzo, oltre ad Parte_1
euro 25,00 a titolo di danno patrimoniale ed euro 1.500,00 liquidati in via equitativa a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da questa ultima;
- condanna infine la convenuta alla refusione in favore dell'attrice delle spese di lite che liquida in euro 2.500,00 oltre ad euro 264,00 per anticipazioni, rimborso forfettario
(15%), CPA ed IVA.
Dispone che la competente cancelleria provveda alla consegna dell'assegno Banco BPM
Spa n. 3900905453 -03 di euro 2.975,00 depositato in data 23.5.23 al procuratore della convenuta.
Massa lì, 4.01.25
Il Giudice Onorio di Tribunale in funzione di Giudice Unico
Dott.ssa Monica Furia